Il passaggio dalla carta d'identità cartacea alla Carta d'Identità Elettronica (CIE) è una delle riforme più visibili dell'amministrazione digitale italiana. Iniziato in via sperimentale già nei primi anni Duemila e divenuto obbligatorio in via generale dal luglio 2016, il processo è oggi prossimo al suo completamento: a fronte di oltre cinquanta milioni di CIE emesse, la carta cartacea è stata progressivamente confinata a ipotesi residuali e a duplicati di emergenza. Per gli uffici dei servizi demografici comunali si tratta del cambiamento strutturale più profondo dell'ultimo decennio, con ricadute organizzative, contabili e relazionali con l'utenza.
Il 3 agosto 2026 non scatterà la cessazione generalizzata di validità delle vecchie carte d'identità cartacee. Lo schema di decreto-legge sullo sport approvato dal Consiglio dei Ministri (segnalato da Gianni Trovati su Il Sole 24 Ore del 17 giugno 2026) introduce un «salvagente» con quattro contenuti operativi:
- (1) Validità fino alla scadenza naturale, comunque non oltre il 31 gennaio 2027: le carte cartacee in essere al 3 agosto 2026 restano valide fino alla scadenza riportata sul documento, a meno che questa cada dopo il 31/1/2027 — nuova data di stop generalizzato del vecchio formato;
- (2) Tutela dei rapporti contrattuali in corso al 3 agosto 2026 (banche, poste, uffici finanziari): allungamento della validità del documento cartaceo fino alla sua scadenza originaria, per evitare di rendere i titolari «cittadini di serie B» nell'accesso alle prestazioni essenziali, alla consegna di raccomandate o atti giudiziari;
- (3) Documento d'identità provvisorio del Sindaco: fino a tutto il 2027 i Sindaci potranno rilasciare, nei casi d'urgenza, un documento d'identità provvisorio valido per un massimo di sei mesi e non rinnovabile, in attesa dell'emissione della CIE che lo sostituirà;
- (4) Espatrio escluso dalla proroga: per attraversare il confine resta necessaria la CIE richiesta dal Regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio del 12 giugno 2025 (pubblicato in GUUE L del 20/6/2025) «sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione», che evolve la disciplina del precedente Reg. UE 2019/1157; fanno eccezione i documenti provvisori validi fino a sei mesi, che permettono il viaggio oltreconfine.
La cornice normativa
La disciplina della CIE si è stratificata nel tempo, intrecciando norme di settore, codice dell'amministrazione digitale e regolamenti europei. I principali riferimenti sono:
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), art. 3: norma fondante sulla carta d'identità quale documento di identificazione;
- D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 10 (conv. L. 6 agosto 2015, n. 125): introduzione della CIE come «nuovo documento unificato» che assolve anche alle funzioni della tessera sanitaria;
- D.M. Interno 23 dicembre 2015: definisce le modalità tecniche di produzione, emissione e validazione della CIE attraverso il Centro Nazionale Servizi Demografici e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD): disciplina dell'identità digitale e dei livelli di sicurezza dell'autenticazione (LoA 1, 2, 3);
- Regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio del 12 giugno 2025 «sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno», pubblicato in GUUE L del 20/6/2025 (evolutivo del precedente Reg. UE 2019/1157): armonizzazione dei requisiti di sicurezza dei documenti d'identità nazionali nell'Unione (microchip ICAO, foto biometriche, impronte digitali, MRZ). Disponibile in download dalla sezione Modulistica → CIE di questo sito;
- Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) — D.P.R. 126/2015 e D.Lgs. 217/2017: la CIE è strettamente integrata con ANPR, che ne costituisce la base anagrafica;
- Regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014 e Reg. UE 2024/1183 sull'European Digital Identity Wallet): cornice europea per l'identità digitale e l'interoperabilità transfrontaliera;
- D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679 (GDPR): tutela dei dati personali, particolarmente rilevante per dati biometrici e per il numero univoco del documento.
Le quattro funzioni della CIE
La CIE è uno degli strumenti più completi dell'identità digitale italiana, perché concentra in un unico supporto fisico funzioni storicamente affidate a documenti distinti:
- 1. Documento di identificazione fisica — equivalente alla carta d'identità cartacea ai fini di tutti gli atti, contratti e servizi che richiedono accertamento dell'identità (notai, banche, pubblica amministrazione, sanità);
- 2. Documento di viaggio — valido per l'espatrio nei Paesi dell'Unione Europea, dell'area Schengen e in alcuni Paesi terzi convenzionati (in luogo del passaporto), purché non riporti annotazioni di non validità per l'espatrio;
- 3. Strumento di autenticazione digitale — la CIE consente l'accesso ai servizi online della PA tramite l'app CieID, con un Livello di Affidabilità 3 ai sensi del Reg. eIDAS (il più alto previsto, equivalente a SPID Livello 3), particolarmente richiesto per atti che incidono su diritti soggettivi (fascicolo sanitario elettronico, INPS, Agenzia delle Entrate, pagoPA, dichiarazioni ISEE);
- 4. Portafoglio digitale (IT Wallet) — nell'ambito del nuovo sistema italiano dell'IT Wallet, la CIE costituisce credenziale di radice (root credential) per l'attivazione del portafoglio digitale che custodirà patente, tessera sanitaria, titoli di studio e altri attestati nativamente digitali.
| Identikit della CIE | |
|---|---|
| Validità (adulti) | Massimo 10 anni ex Reg. UE 2019/1157 — scade al primo compleanno dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita |
| Validità (minori 3-18) | Scade al primo compleanno dopo 5 anni dalla data di emissione |
| Validità (minori 0-3) | Scade al primo compleanno dopo 3 anni dalla data di emissione |
| Validità (impossibilità impronte) | 12 mesi dalla data di emissione, per cittadini temporaneamente impossibilitati al rilascio delle impronte digitali |
| Termini di rinnovo | A partire da 180 giorni prima della scadenza (anche prima per le cartacee e per le CIE rilasciate ex D.M. 8 novembre 2007) |
| Costo per il cittadino | € 16,79 (di cui € 13,76 per ANSC + IVA e diritti) + diritti fissi e di segreteria comunali |
| Tempi di consegna | Spedizione a domicilio entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta |
| Materiale | Policarbonato in formato carta di credito (ISO 7810 ID-1), microchip RFID a contactless |
| Espatrio | Valida nei Paesi UE, Schengen e convenzionati, salvo annotazione contraria |
| Autenticazione digitale | Livello 3 eIDAS (alto) — equivalente a SPID L3 |
| Ente emettitore | Comune di residenza o di dimora (rilascio possibile in qualsiasi Comune) |
Il superamento della carta d'identità cartacea
Il superamento della carta cartacea non è stato disposto in un unico atto, ma è il risultato di un processo evolutivo articolato in più tappe:
2001-2004 — Sperimentazione
Primi rilasci sperimentali della CIE in Comuni-pilota, con tecnologia ancora in fase di standardizzazione e con coesistenza piena con il documento cartaceo.
2015 — La svolta del D.L. 78/2015
L'art. 10 del D.L. 78/2015 introduce la CIE come «documento unificato» e individua un percorso di sostituzione progressiva del cartaceo, con avvio dell'emissione standardizzata.
Luglio 2016 — Avvio operativo nazionale
Dal 4 luglio 2016 la CIE diventa il documento di identità ordinario: a partire da questa data, in occasione di prima emissione, rinnovo o deterioramento, viene rilasciata esclusivamente la CIE.
2018-2022 — Estensione e digitalizzazione dei servizi
Progressiva attivazione delle funzionalità di autenticazione (app CieID) e integrazione della CIE come strumento di accesso ai servizi online della PA in alternativa a SPID.
2024-2026 — IT Wallet e abbandono del cartaceo
Con l'attivazione dell'IT Wallet (Sistema Pubblico Italiano dell'Identità Digitale, app IO) la CIE assume il ruolo di credenziale di radice. Il rilascio della carta cartacea è confinato alle sole ipotesi di emergenza (motivi sanitari documentati, candidatura elettorale, viaggio improvviso) o per malfunzionamento della piattaforma di emissione CIE.
3 agosto 2026 — Cessazione (originariamente) definitiva della validità del cartaceo
Per disposizione del Ministero dell'Interno, era stata fissata al 3 agosto 2026 la cessazione di validità di tutte le carte d'identità in formato cartaceo (anche se non scadute). Tale termine è stato però ridefinito dal nuovo decreto-legge «sport» di giugno 2026 (vedi step successivo).
🆕 Giugno 2026 — La proroga del decreto-legge «sport»: tempi supplementari per il cartaceo fino al 31 gennaio 2027
Lo schema di decreto-legge sullo sport esaminato dal Consiglio dei ministri (rilanciato da Gianni Trovati su Il Sole 24 Ore del 17 giugno 2026 e da Redazione Login sul Corriere della Sera del 17 giugno 2026) introduce un «salvagente»: le carte d'identità cartacee in essere al 3 agosto 2026 mantengono validità fino alla scadenza originaria del documento e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, nuova data di stop generalizzato del vecchio formato. Il comunicato stampa diffuso al termine del CdM precisa testualmente: «per garantire l'efficacia del documento di identità, si stabilisce che le carte di identità cartacee non ancora scadute mantengano la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, per determinate finalità e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi».
🆕 La «manovra» del decreto-legge sport sulle carte d'identità — quattro contenuti
(1) Validità fino alla scadenza naturale entro il 31/1/2027: le carte d'identità cartacee in essere al 3 agosto 2026 restano valide fino alla scadenza originaria del documento, a meno che questa non arrivi oltre il 31 gennaio 2027 (fissata come nuova data di stop generalizzato).
(2) Rapporti contrattuali in corso: un comma specifico si occupa dei «rapporti contrattuali» già in corso al 3 agosto 2026 (per esempio con le banche), allungando anche in questi casi la validità del documento cartaceo fino alla sua scadenza originaria. Soluzione che evita di trasformare in «cittadini di serie B» chi non riesce ad ottenere in tempo la CIE.
(3) Documento d'identità provvisorio nei casi di urgenza: fino a tutto il 2027 i Sindaci potranno rilasciare un documento d'identità provvisorio, valido per un massimo di sei mesi e non rinnovabile, in attesa dell'emissione della CIE che lo sostituirà. Strumento utile soprattutto per la popolazione più vulnerabile (anziani in primis) e per chi non riesce a navigare nei canali digitali di prenotazione.
(4) Espatrio escluso dalla proroga: i tempi supplementari riconosciuti dal provvedimento non riguardano l'espatrio. Per attraversare il confine resta necessaria la carta d'identità elettronica richiesta dal Regolamento UE 2025/1208 (giugno 2025), introdotto per rafforzare i parametri di sicurezza comuni. L'obbligo europeo esclude però i documenti provvisori validi fino a sei mesi, che pertanto permetteranno comunque di viaggiare oltreconfine.
Fonti: Gianni Trovati, «Tempi supplementari per la carta d'identità», Il Sole 24 Ore, 17 giugno 2026; Redazione Login, «L'addio alla carta d'identità cartacea è rimandato: sarà valida fino alla sua scadenza naturale», Corriere della Sera, 17 giugno 2026.
Il Regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio del 12 giugno 2025 (pubblicato in GUUE L del 20/6/2025, evolutivo del precedente Reg. UE 2019/1157) impone standard di sicurezza uniformi e ad alta tecnologia per le carte d'identità dei cittadini dell'Unione e per i titoli di soggiorno, al fine di evitare contraffazioni e prevenire abusi e minacce alla sicurezza interna — in particolare in relazione al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (Considerando 6). Tra i requisiti tecnici previsti rileva in particolare la zona di lettura ottica (MRZ — Machine Readable Zone): un'area composta da tre righe con caratteri monospaziati che contiene i dati identificativi in formato leggibile dalle macchine. La vecchia carta d'identità cartacea italiana è priva della MRZ e non è compatibile con gli standard europei: per questo motivo, anche durante la proroga 2026-2027, il cartaceo non potrà essere utilizzato per l'espatrio. La copertura del salvagente del decreto-legge sport opera esclusivamente nei rapporti interni con la PA italiana e con i gestori di pubblici servizi. → Il testo integrale del Regolamento è scaricabile dalla sezione Modulistica → CIE di questo sito.
In tal senso si è espresso pubblicamente l'on. Simone Billi (Lega, Presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo della Camera): «È importante chiarire che l'eventuale estensione prevista dal Governo riguarda esclusivamente alcuni utilizzi sul territorio nazionale e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Non riguarda invece l'espatrio».
Quando e dove richiedere la CIE
Il rilascio della CIE può essere richiesto presso il Comune di residenza o di dimora, secondo l'indicazione del Ministero dell'Interno che ammette la presentazione dell'istanza presso qualsiasi Comune. La domanda può essere presentata:
- a partire dal centottantesimo giorno (180 gg) precedente la scadenza della propria carta d'identità in corso di validità;
- anche prima di tale termine per i possessori di carta d'identità cartacea e per i possessori di CIE rilasciate ai sensi del D.M. 8 novembre 2007 (CIE «prima generazione»);
- in qualsiasi momento, in caso di smarrimento, furto o deterioramento del documento.
In particolare — alla luce della cessazione di validità del cartaceo dal 3 agosto 2026 — la sostituzione del documento cartaceo con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento, anche se la data di scadenza riportata sul cartaceo è successiva: il passaggio non è considerato duplicato e non comporta l'applicazione del doppio dei diritti di segreteria.
La procedura di emissione della CIE: il workflow allo sportello
L'emissione della CIE è un procedimento concertato tra Comune, Ministero dell'Interno (Centro Nazionale Servizi Demografici) e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La procedura allo sportello — secondo le indicazioni operative del Ministero dell'Interno — si articola nelle seguenti fasi.
Preparazione: cosa portare in Comune
Il cittadino, in vista dell'appuntamento, deve munirsi di:
- una fototessera in formato cartaceo, nello stesso formato utilizzato per il passaporto (le specifiche tecniche di acquisizione sono pubblicate sul Portale CIE — sezione «Modalità di acquisizione foto»). La fototessera non è necessaria se l'appuntamento è stato fissato tramite Agenda CIE e la foto è stata caricata in formato digitale;
- il codice fiscale o la tessera sanitaria, utili a velocizzare la registrazione (se non si è già in possesso di una precedente CIE);
- il documento di identità in scadenza (in caso di rinnovo o deterioramento) o, in caso di primo rilascio senza altro documento valido, due testimoni maggiorenni per l'identificazione.
Allo sportello: i dieci passaggi della procedura
Identificazione del richiedente
In caso di primo rilascio, il cittadino esibisce all'operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità; se non ne è in possesso, si presenta al Comune accompagnato da due testimoni. In caso di rinnovo o deterioramento, consegna il vecchio documento all'operatore.
Consegna del codice fiscale e della ricevuta di pagamento
Il cittadino consegna il codice fiscale (presente anche sul retro della CIE già in possesso) oppure il numero dell'appuntamento e il numero della ricevuta di pagamento della CIE, se già effettuato.
Verifica dei dati anagrafici
L'operatore verifica con il cittadino i dati anagrafici presenti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), garantendo coerenza tra documenti e banca dati nazionale.
Indirizzi di contatto per la spedizione
Il cittadino può fornire — se lo desidera — recapiti telefonici o e-mail per essere avvisato circa la spedizione del documento.
Scelta della modalità di ritiro
Il cittadino indica se desidera la consegna presso un indirizzo specifico oppure il ritiro presso il Comune; può inoltre comunicare un'eventuale persona delegata al ritiro.
Consegna della fotografia
Il cittadino consegna all'operatore la fototessera cartacea, se non è stata già caricata in formato digitale tramite Agenda CIE.
Acquisizione delle impronte digitali
L'operatore procede all'acquisizione delle impronte digitali (per i maggiori di 12 anni) secondo le modalità indicate sul Portale CIE — sezione «Modalità di acquisizione impronte». Per i cittadini temporaneamente impossibilitati al rilascio delle impronte, è prevista una CIE di validità ridotta a 12 mesi.
Consenso o diniego alla donazione degli organi
Il cittadino può esprimere il consenso o il diniego alla donazione degli organi e tessuti; la dichiarazione viene registrata nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) e produce effetti ai sensi della L. 91/1999.
Firma del modulo di riepilogo
Il cittadino firma il modulo di riepilogo dopo aver verificato la correttezza dei dati. È fondamentale che il cittadino conservi il modulo rilasciato in fase di richiesta, utile in caso di contestazioni o di verifiche sulla spedizione.
Trasmissione, stampa e consegna
I dati vengono trasmessi al Centro Nazionale Servizi Demografici, che li valida; l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvede alla stampa e personalizzazione del documento. La CIE è consegnata all'indirizzo indicato (o presso il Comune) entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, con PIN e PUK in busta separata.
Costi e versamento
Per il rilascio della CIE il cittadino versa la somma di € 16,79 (corrispettivo a favore dello Stato, comprensivo di IVA e diritti di emissione e spedizione), oltre agli eventuali diritti fissi e di segreteria previsti dal regolamento comunale. Il Comune trasmette periodicamente al Ministero dell'Interno gli importi della quota di competenza statale, secondo le rendicontazioni del CNSD. È onere del cittadino conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta come documento di tracciabilità del procedimento.
Il rilascio della CIE per i cittadini AIRE presso i Comuni italiani (dal 1° giugno 2026)
Una significativa novità organizzativa è stata introdotta dal Ministero dell'Interno — Direzione Centrale per i Servizi Demografici con la Circolare DAIT n. 54 del 29 maggio 2026 (Allegato 1): a partire dal 1° giugno 2026, i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) possono richiedere la CIE presso qualsiasi Comune italiano, indipendentemente dal Comune di iscrizione anagrafica.
La nuova funzionalità estende la disciplina già operativa presso gli Uffici Consolari, in coerenza con l'art. 17 del D.M. Interno 23 dicembre 2015, valorizzando l'uniformità del sistema CIEOnline già utilizzato per i cittadini residenti in Italia e riducendo l'onere formativo per gli operatori comunali.
I requisiti e i vincoli del procedimento
La Circolare DAIT n. 54/2026 individua una serie di condizioni di legittimità del rilascio:
- il cittadino deve aver completato l'iscrizione AIRE presso il proprio Comune anagrafico di riferimento;
- la richiesta può essere presentata sia presso il Comune di iscrizione AIRE sia presso un qualunque altro Comune italiano, in quest'ultimo caso previo rilascio del nulla osta del Comune di iscrizione AIRE;
- la convalida dei dati anagrafici avviene sull'Anagrafe Nazionale (ANPR);
- in caso di mancato possesso del codice fiscale, l'attribuzione può avvenire presso il Comune di iscrizione AIRE o presso l'Agenzia delle Entrate;
- la verifica dell'assenza di cause ostative al rilascio della CIE valida per l'espatrio avviene tramite il Sistema di Sicurezza del Circuito di Emissione (SSCE) — fino a piena operatività del sistema automatizzato, tramite singole richieste a mezzo PEC o protocollo «SAD»;
- la titolarità di una carta d'identità in corso di validità non consente il rilascio di una nuova CIE, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
Le fasi del procedimento
Il flusso operativo, integralmente gestito tramite la piattaforma CIEOnline del Ministero dell'Interno, si articola nelle seguenti fasi:
Prenotazione
Il cittadino prenota l'appuntamento sul sistema Agenda CIE presso il Comune di iscrizione AIRE o presso il diverso Comune in cui intende presentare la richiesta.
Nulla osta dal Comune di iscrizione AIRE
Se la richiesta è presentata in un Comune diverso da quello di iscrizione AIRE, il Comune di rilascio richiede il nulla osta al Comune di iscrizione, attraverso i medesimi canali utilizzati per i cittadini residenti in Italia.
Avvio della richiesta su CIEOnline
L'operatore comunale, accedendo a CIEOnline, oltre al codice fiscale, valorizza il flag Iscrizione AIRE e seleziona il Comune di iscrizione anagrafica. Il sistema verifica l'eventuale possesso di altra CIE in corso di validità.
Convalida dei dati e istruttoria
CIEOnline interroga ANPR per la validazione della scheda anagrafica del titolare. Se il cittadino non possiede codice fiscale, dovrà ottenerlo preliminarmente. Se risulta in possesso di carta d'identità cartacea o di altra CIE, il rilascio è subordinato al ritiro del documento precedente o all'acquisizione della denuncia di smarrimento/furto.
Verifica di eventuali cause ostative all'espatrio
L'operatore verifica — tramite SSCE o, nelle more, via PEC o protocollo SAD — la sussistenza di cause ostative al rilascio della CIE con validità per l'espatrio. In presenza di cause ostative, la CIE viene rilasciata con la dicitura «NON VALIDA PER L'ESPATRIO»; la pratica può essere sospesa per approfondimenti.
Identificazione, biometria e dati di spedizione
L'operatore identifica il titolare secondo la normativa vigente, acquisisce i dati biometrici (foto e due impronte digitali, nei casi previsti) e raccoglie i dati di spedizione e gli indirizzi di contatto.
Scelta dell'indirizzo di spedizione
Il cittadino può richiedere la consegna in Italia (presso un indirizzo desiderato o un Comune prescelto) oppure all'estero (presso l'indirizzo di residenza AIRE o presso il Consolato di appartenenza). Lo Stato di spedizione coincide necessariamente con il Paese di residenza AIRE; in caso di mancato recapito la CIE viene rinviata al Consolato.
Generazione dei moduli e firma autografa
Vengono generati i moduli di riepilogo contenenti: dati della pratica e della spedizione, NUN (Numero Unico Nazionale), dichiarazione di assenza di cause ostative all'espatrio (con assenso dell'altro genitore per i minori) e prima metà dei codici PIN e PUK. La ricevuta firmata viene utilizzata per rilevare l'immagine della firma autografa da riportare sul fronte della CIE.
Produzione, spedizione e cartellino elettronico
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato personalizza e imbusta le CIE che vengono spedite tramite posta raccomandata; per i Paesi con problemi tecnici/sociali/amministrativi è prevista la spedizione tramite Corriere Diplomatico con accorpamento mensile o bimestrale presso il Consolato/Ambasciata di riferimento. Il sistema CPCIE notifica la produzione al SSCE che genera il cartellino elettronico ex art. 8 D.M. 23.12.2015, reso disponibile alla Questura di competenza del Comune di iscrizione AIRE.
CIE, SPID e IT Wallet: il triangolo dell'identità digitale
Il sistema italiano dell'identità digitale si articola, oggi, su tre pilastri tra loro complementari:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): identità digitale a tre livelli di affidabilità rilasciata da Identity Provider accreditati AgID. Il futuro di SPID è oggetto di dibattito: l'orientamento di sistema è verso una progressiva convergenza con la CIE come unica chiave universale.
- CIE: identità digitale «fisica», custodita nel microchip della carta. È strumento più sicuro (livello 3) e completamente gratuito per il cittadino, perché incluso nel costo della carta. È destinata, secondo l'orientamento espresso dal Governo, a divenire la chiave unica di accesso digitale ai servizi pubblici.
- IT Wallet (Portafoglio digitale italiano): l'app IO, evolvendosi secondo lo standard europeo eIDAS 2.0 (Reg. UE 2024/1183), diventa il «contenitore» di tutti i documenti digitali del cittadino — patente, tessera sanitaria, titoli di studio, ricevute — con la CIE quale credenziale di attivazione e radice di fiducia.
Profili operativi e di responsabilità per il Comune
Per gli uffici dei servizi demografici comunali, il consolidamento del regime CIE comporta una serie di adempimenti e di profili di responsabilità che meritano una sintesi sistematica:
- Formazione del personale: l'operatore d'anagrafe è chiamato a padroneggiare un workflow tecnologico complesso (software CNSD, dispositivi di acquisizione biometrica, gestione PIN/PUK) e a fornire counseling al cittadino sull'utilizzo digitale del documento;
- Sicurezza informatica: la postazione di emissione è critica sotto il profilo della sicurezza ICT — eventuali falle nella gestione delle credenziali di accesso al portale del Ministero comportano profili di responsabilità erariale e disciplinare;
- Tutela dei dati biometrici: il trattamento delle impronte digitali e della fotografia ricade tra i trattamenti di categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR; il Comune deve presidiare base giuridica, conservazione e accesso ai dati;
- Rendicontazione contabile: i diritti di emissione hanno natura mista (quota statale + quota comunale). La corretta tenuta dei flussi finanziari verso il Ministero dell'Interno è oggetto di controllo della Corte dei Conti e deve confluire nelle scritture contabili dell'ente;
- Trasparenza: i tempi di rilascio, le modalità di prenotazione e i costi devono essere chiaramente pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Comune, in coerenza con il D.Lgs. 33/2013;
- Gestione del contenzioso: ipotesi tipiche di contenzioso riguardano i tempi di emissione (in caso di emergenza), la legittimità del rifiuto del rilascio del cartaceo e i ricorsi contro la mancata annotazione di non validità per l'espatrio;
- Programmazione del picco luglio-agosto 2026: in vista della scadenza del 3 agosto 2026, ogni Comune dovrebbe attivare per tempo un'azione informativa proattiva (avvisi sul sito istituzionale, comunicazioni mirate ai residenti ancora in possesso del cartaceo, eventuali aperture straordinarie dello sportello), per evitare concentrazioni di richieste e relative criticità organizzative.
Conclusioni
La transizione dalla carta d'identità cartacea alla CIE non è soltanto un cambio di supporto materiale: è l'occasione attraverso la quale lo Stato italiano sta ricostruendo, dalle fondamenta, l'infrastruttura dell'identità dei propri cittadini. Una scelta che ha implicazioni profonde non solo per la sicurezza (microchip, dati biometrici, autenticazione forte), ma anche per la cittadinanza digitale: chi non possiede una CIE attiva e una piena consapevolezza del suo utilizzo è oggi, di fatto, parzialmente escluso dai servizi pubblici digitali.
Per i Comuni — e in particolare per quelli di piccole dimensioni, dove gli sportelli sono il principale presidio territoriale del cittadino — questo significa due cose: investire nella formazione e nella dotazione tecnologica degli uffici demografici e accompagnare attivamente i cittadini, soprattutto quelli più fragili sotto il profilo digitale, nel passaggio al nuovo paradigma. Il superamento del cartaceo non è il punto d'arrivo, ma il punto di partenza di una stagione in cui l'identità è codice, dato, servizio.
Fonti di riferimento: R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 3 (TULPS); D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 10 (conv. L. 125/2015); D.M. Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015; D.M. Ministero dell'Interno 8 novembre 2007 (regole tecniche CIE «prima generazione»); L. 1° aprile 1999, n. 91 (donazione di organi e tessuti); D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale); D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126; D.Lgs. 18 dicembre 2017, n. 217; Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno (GUUE L 188 del 12/7/2019), atto fondante della disciplina UE armonizzata; Regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio del 12 giugno 2025 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno (GUUE L del 20/6/2025), evolutivo del precedente Reg. UE 2019/1157; Regolamento UE 910/2014 (eIDAS) e Regolamento UE 2024/1183 (European Digital Identity Wallet); D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Reg. UE 2016/679 (GDPR); circolari del Ministero dell'Interno — Direzione Centrale per i Servizi Demografici (in particolare in materia di rilascio del cartaceo per motivi di urgenza); Circolare DAIT n. 54 del 29 maggio 2026 (Allegato 1) — Emissione della CIE per cittadini italiani residenti all'estero da parte dei Comuni; piattaforma Agenda CIE; documentazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.
🔗 Link esterni di interesse
Una selezione di fonti istituzionali, normative europee e di articoli di stampa nazionale sulla proroga della carta d'identità cartacea disposta dal decreto-legge sport di giugno 2026:
- Portale ufficiale CIE — Ministero dell'Interno: normativa specifica — cartaidentita.interno.gov.it. Sezione del portale istituzionale della CIE dedicata alla normativa di riferimento. Cita espressamente il Regolamento UE 2019/1157 come fonte che «rafforza le norme di sicurezza applicabili alle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri» e le Raccomandazioni ICAO 9303 dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile sugli standard internazionali dei documenti di identità e di viaggio. La sezione collegata Normativa specifica e circolari ministeriali rinvia per le circolari del Ministero al portale DAIT dait.interno.gov.it (in particolare la Circolare n. 4 del 3 aprile 2017 con l'Allegato 2 sui requisiti tecnici delle postazioni di lavoro CIE).
- Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 — EUR-Lex, GUUE L 188 del 12 luglio 2019, pag. 67. Testo integrale (14 pagine) del Regolamento «sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione». Atto fondante della disciplina UE armonizzata sulle carte d'identità, citato dal portale ministeriale italiano della CIE come riferimento principale. Adottato in procedura legislativa ordinaria ex art. 21 par. 2 TFUE. Contenuti: standard tecnici comuni (formato ID-1, supporto di memorizzazione altamente sicuro con foto e impronte digitali), MRZ obbligatoria, validità 5-10 anni per gli adulti, codice ISO 3166-1 alpha-3 in negativo sulla bandiera UE, raccolta dei dati biometrici da personale qualificato. Resta vigente per le carte d'identità rilasciate prima del 12/6/2025 e regola la fase di transizione verso il successivo Reg. UE 2025/1208. Disponibile in download dalla sezione Modulistica → CIE di questo sito.
- Regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio del 12 giugno 2025 — EUR-Lex, GUUE L del 20 giugno 2025. Testo integrale (13 pagine) del Regolamento «sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione». Adottato dal Consiglio in procedura legislativa speciale ex art. 77 TFUE, evolutivo del precedente Reg. UE 2019/1157. Definisce gli standard di sicurezza armonizzati per le carte d'identità nazionali nell'Unione: (i) obbligo di MRZ (Machine Readable Zone) leggibile dalle macchine; (ii) microchip ICAO con dati biometrici (foto + impronte digitali); (iii) processo affidabile di registrazione dell'identità con documenti «originatori» sicuri; (iv) sanzioni nazionali per falsificazione e contraffazione. Disponibile in download dalla sezione Modulistica → CIE di questo sito.
- «L'addio alla carta d'identità cartacea è rimandato: sarà valida fino alla sua scadenza naturale» — Redazione Login, Corriere della Sera del 17 giugno 2026. Riporta il testo del comunicato ufficiale CdM («per garantire l'efficacia del documento di identità, si stabilisce che le carte di identità cartacee non ancora scadute mantengano la propria validità fino alla naturale scadenza...»), le ragioni operative della proroga (apertura straordinaria degli uffici anagrafe insufficiente a smaltire le richieste; campagna di comunicazione pubblica partita troppo tardi), il vincolo del Regolamento UE 2025/1208 con la spiegazione tecnica della MRZ (Machine Readable Zone) assente nelle carte cartacee, e la dichiarazione dell'on. Simone Billi (Lega — Presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo della Camera) sull'esclusione dell'estensione dall'espatrio.
- «Tempi supplementari per la carta d'identità cartacea» — Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore del 17 giugno 2026. Analizza il decreto-legge sport con focus sui quattro contenuti del «salvagente»: validità fino alla scadenza entro il 31 gennaio 2027; tutela dei rapporti contrattuali in corso; documento provvisorio del Sindaco fino a tutto il 2027; esclusione dell'espatrio dalla proroga.
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Ringraziamenti
Si ringraziano la Sig.ra Stefania Formichetti, dipendente dei Servizi Demografici del Comune di Greccio, e la Dott.ssa Valentina Laureti, dipendente dei Servizi Demografici del Comune di Contigliano, per il prezioso confronto sui contenuti dell'articolo.