Il CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, confermato e rinnovato dal CCNL del 23 febbraio 2026 (triennio 2022-2024), ha introdotto una significativa riforma della disciplina degli incarichi organizzativi, sostituendo le vecchie "posizioni organizzative" con due distinti istituti: le posizioni organizzative (PO) e gli incarichi di elevata qualificazione (EQ). La distinzione non è meramente nominalistica: comporta differenze sostanziali nella disciplina, nei criteri di conferimento e nel trattamento economico. In questo articolo aggiornato esaminiamo i punti chiave per i Segretari Comunali, con un focus sui valori economici precisi del nuovo CCNL.

📌 In sintesi: gli EQ sono incarichi conferiti dal Sindaco a dipendenti dell'Area Funzionari ed EQ (ex cat. D) sulla base dei criteri di pesatura definiti in contrattazione integrativa. Il CCNL 23 febbraio 2026 conferma per la retribuzione di posizione: ex D minimo € 5.000 / massimo € 22.000; ex B-C minimo € 3.000 / massimo € 9.500. La retribuzione di risultato deve essere finanziata in misura non inferiore al 15% delle risorse complessive destinate agli EQ.

Cosa sono gli incarichi di EQ

Gli incarichi di elevata qualificazione sono previsti dall'art. 15 del CCNL 16/11/2022 per gli enti privi di dirigenza. Si tratta di incarichi conferiti a dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D) cui vengono affidate funzioni di elevata complessità, inclusa la responsabilità di unità organizzative. A differenza delle PO, gli EQ possono essere conferiti anche senza responsabilità di struttura, per funzioni specialistiche di particolare rilievo.

Il conferimento è atto del Sindaco (negli enti senza dirigenza), motivato e a termine. La durata è normalmente triennale, salvo diversa previsione del regolamento.

La pesatura degli incarichi: a cosa serve e come si fa

Il CCNL demanda alla contrattazione integrativa decentrata la definizione dei criteri per la graduazione e la pesatura degli incarichi di EQ. La pesatura serve a determinare il valore economico dell'incarico (indennità di posizione) in modo proporzionato alla complessità e responsabilità effettive.

I criteri di pesatura più diffusi — mutuati dalla metodologia già in uso per le PO — riguardano tipicamente:

  • Complessità della struttura: numero di dipendenti coordinati, articolazione organizzativa, pluralità di sedi
  • Autonomia decisionale: grado di discrezionalità nell'esercizio delle funzioni
  • Rilevanza esterna: rapporti con altri enti, utenza, impatto sul territorio
  • Complessità delle materie trattate: tecnicità, variabilità normativa, intersettorialità
  • Responsabilità economica: gestione di risorse finanziarie, firma di atti a rilevanza esterna

I 5 passaggi per la graduazione degli incarichi di EQ

La procedura per arrivare alla graduazione degli EQ si sviluppa in cinque passaggi consequenziali:

1

Elaborazione della proposta di metodologia

L'amministrazione predispone una proposta tecnica di metodologia di pesatura, con i criteri, i pesi e i punteggi da attribuire a ciascun fattore di valutazione.

2

Confronto sulla proposta di metodologia

La proposta è sottoposta al confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (artt. 5 e 7 CCNL 23/2/2026).

3

Determinazione finale e approvazione della metodologia

L'amministrazione approva con apposito atto la metodologia di pesatura definitiva, recependo gli esiti del confronto.

4

Proposta di graduazione

Sulla base della metodologia approvata, viene elaborata la proposta di graduazione per ciascun incarico di EQ già istituito o da istituire.

5

Determinazione della graduazione

Atto finale con cui si assegna a ciascun incarico la fascia retributiva di competenza, da utilizzare per la determinazione del trattamento economico.

La retribuzione di posizione: i valori del CCNL 23 febbraio 2026

Il CCNL del 23 febbraio 2026 conferma la struttura della retribuzione di posizione articolata su due fasce, basate sulla provenienza del personale al momento dell'istituzione dell'incarico:

Categoria di provenienza Valore minimo Valore massimo
Ex categoria D € 5.000 € 22.000
Ex categorie B / C (per tutti) € 3.000 € 9.500

La fascia retributiva attribuita dipende dall'esito della pesatura. L'ente, nei limiti del Fondo, può determinare il valore puntuale all'interno di ciascuna fascia.

La retribuzione di risultato

Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli EQ, destinando a tale voce una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le EQ previste dall'ordinamento.

📌 Esempio pratico: se l'ente stanzia complessivamente € 100.000 per la retribuzione di posizione e di risultato degli EQ, almeno € 15.000 dovranno essere destinati al risultato (a favore di tutte le EQ complessivamente). Le modalità di ripartizione e di erogazione vanno definite nel CCDI.

Gli incarichi ad interim

L'incarico ad interim è una funzione temporanea riservata a personale già titolare di Elevata Qualificazione, per garantire continuità di competenza e professionalità durante l'assenza del titolare. Il compenso è erogato in sede di risultato:

  • Variabile tra il 15% e il 25% della retribuzione di posizione della EQ sostituita
  • Basato su complessità, responsabilità e performance individuale
  • Le modalità di erogazione sono definite dal CCDI

EQ in convenzione o utilizzo a tempo parziale tra enti

Una disciplina specifica regola il caso dell'incarico di EQ conferito a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, incluso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso un'Unione di Comuni (art. 22, comma 6, del CCNL 16/11/2022):

  • L'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri già stabiliti
  • Nella rideterminazione dei valori si dovrà tenere conto della intervenuta riduzione della prestazione presso l'ente
  • Per la quota prestata presso l'altro ente o l'Unione, l'erogazione segue le regole stabilite da quell'ente

Il raccordo con la contrattazione decentrata

La disciplina degli EQ deve essere definita nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), previo accordo con le OO.SS. firmatarie del CCNL. Il CCDI deve stabilire:

  • Il numero massimo di incarichi attivabili in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate
  • I criteri di pesatura adottati dall'ente e la metodologia di applicazione
  • L'importo minimo e massimo dell'indennità di posizione per fascia
  • I criteri per la valutazione dei risultati e la liquidazione dell'indennità di risultato
  • I criteri per gli incarichi ad interim (entro il range 15-25%)
  • La gestione degli EQ in convenzione o in Unione di Comuni

Per un approfondimento completo sulle procedure della contrattazione decentrata, si rinvia all'articolo dedicato.

Limiti di spesa e vincoli del Fondo

L'attivazione degli incarichi di EQ comporta oneri a carico del Fondo risorse decentrate, soggetto ai vincoli di legge (art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017: il Fondo non può superare il valore del 2016, fermo restando il meccanismo di adeguamento all'invarianza pro-capite 2018 ex art. 33, c. 2, DL 34/2019). Prima di procedere al conferimento, il Responsabile del Servizio Finanziario deve attestare la capienza del Fondo e la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

⚠️ Attenzione — Incarichi dirigenziali ad interim e tetto al salario accessorio: la Corte dei Conti Piemonte (delib. n. 117/2026/PAR) ha precisato che gli incarichi dirigenziali ad interim sono esclusi dal calcolo delle riduzioni vincolistiche applicate al salario accessorio. Il principio non è automaticamente estensibile agli interim degli EQ, ma rappresenta un importante orientamento interpretativo da considerare.

Il coordinamento con le altre novità del CCNL 23 febbraio 2026

La disciplina degli EQ va coordinata con le altre novità contrattuali in materia di personale che impattano sul Fondo risorse decentrate:

  • Differenziali stipendiali (ex progressioni orizzontali) ai sensi dell'art. 14 del CCNL — le risorse del Fondo vanno ripartite tra EQ, differenziali stipendiali e altre voci secondo i criteri annuali del CCI
  • Conglobamento dell'indennità di comparto nel tabellare ordinario dal 1° gennaio 2026 (art. 60 CCNL) — incide sulla base di calcolo
  • Graduatorie distinte EQ / non-EQ per i differenziali stipendiali (art. 14, c. 2, lett. h) — nei casi di conflitto di interesse tra valutato e valutatore

Per gli enti che devono adeguare la propria disciplina ai nuovi valori contrattuali, la pianificazione triennale del Fondo e del CCDI è essenziale per evitare squilibri tra le diverse voci destinate al personale.

«Il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione deve avvenire nel rispetto dei criteri definiti dalla contrattazione decentrata, con motivazione adeguata che dia conto della corrispondenza tra le funzioni affidate e i requisiti richiesti.»
— ARAN, FAQ CCNL Funzioni Locali

Checklist operativa per il Segretario Comunale

  • ☐ Ricognizione degli incarichi esistenti (ex PO) e valutazione della riconducibilità alla nuova disciplina EQ o PO
  • ☐ Aggiornamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
  • ☐ Elaborazione della proposta di metodologia di pesatura
  • ☐ Confronto con le OO.SS. firmatarie del CCNL 23/2/2026
  • ☐ Approvazione finale della metodologia di pesatura
  • ☐ Definizione in CCDI dei criteri di pesatura prima del conferimento dei nuovi incarichi
  • ☐ Verifica della compatibilità finanziaria con il Fondo risorse decentrate (art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)
  • ☐ Attestazione del Responsabile finanziario sulla capienza del Fondo
  • ☐ Determinazione della retribuzione di posizione nei limiti delle fasce (ex D: € 5.000-22.000; ex B-C: € 3.000-9.500)
  • ☐ Verifica del rispetto della quota minima del 15% del Fondo EQ destinata al risultato
  • ☐ Disciplina nel CCDI degli incarichi ad interim (15-25%)
  • ☐ Coordinamento con la disciplina degli EQ in convenzione o Unione di Comuni
  • ☐ Valutazione annuale dei titolari di EQ per la liquidazione dell'indennità di risultato
  • ☐ Coordinamento con la ripartizione delle altre voci del Fondo (differenziali stipendiali, ecc.)

Fonti di riferimento: CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, artt. 15-22; CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 (triennio 2022-2024), artt. 14 (differenziali stipendiali) e 60 (conglobamento indennità di comparto); D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 23, comma 2 (tetto trattamento accessorio); D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 33, comma 2 (adeguamento all'invarianza pro-capite 2018); Corte dei Conti, Sezione Regionale Piemonte, deliberazione n. 117/2026/PAR (esclusione interim dirigenziali); FAQ ARAN — orientamenti applicativi CCNL Funzioni Locali. I contenuti hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere legale.