L'ingresso dell'intelligenza artificiale nell'azione amministrativa non è più un orizzonte futuribile: è una realtà operativa che attraversa procedure concorsuali, gare d'appalto, servizi intellettuali, redazione di provvedimenti, gestione del protocollo e delle piattaforme telematiche. Il quadro normativo si è consolidato in tempi rapidi — Regolamento (UE) 2024/1689 («AI Act») e L. 132/2025 — e la giurisprudenza amministrativa ha tradotto in regole operative principi costituzionali già radicati. Per il Segretario Comunale, il tema impone una postura nuova: non rifiutare lo strumento, ma governarlo nel perimetro di garanzie che l'ordinamento ha fissato come invalicabili.
1. Il quadro normativo
La disciplina dell'IA nell'attività amministrativa si è stratificata in modo rapido. Il quadro vigente si compone di fonti sovranazionali, nazionali ordinarie e tecnico-attuative.
- Regolamento (UE) 2024/1689 («AI Act»): pur non direttamente applicabile a tutti i procedimenti interni, costituisce un fondamentale parametro interpretativo evolutivo. L'art. 6 e l'Allegato III qualificano come «ad alto rischio» i sistemi di IA utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici, imponendo come requisito strutturale l'esistenza di una supervisione umana effettiva;
- Legge 23 settembre 2025, n. 132: prima disciplina organica italiana sull'intelligenza artificiale. L'art. 13 impone — per i servizi intellettuali resi da professionisti — l'obbligo di dichiarare l'uso dell'IA, con la specifica della prevalenza del lavoro intellettuale, del controllo e della verifica dei risultati;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD): codice dell'amministrazione digitale, che fissa principi e regole generali di trasparenza, accessibilità e affidabilità degli strumenti informatici nell'azione amministrativa;
- L. 7 agosto 1990, n. 241, in particolare artt. 1, 3, 7 ss., 22 ss.: principi di legalità, motivazione, partecipazione e accesso, applicabili anche all'atto amministrativo informatico;
- art. 13 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487: norma "storica" sulle procedure concorsuali, che già prevedeva — in caso di malfunzionamento della strumentazione informatica — la concessione di un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento; oggi assume valore di principio generale, esteso per analogia ai procedimenti automatizzati;
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97: fondamento costituzionale della riserva di umanità (uguaglianza, diritto di difesa, buon andamento e imparzialità).
2. La riserva di umanità (human oversight)
Il principio cardine intorno al quale ruota l'intero impianto delle garanzie è quello della riserva di umanità, mutuato dalla letteratura internazionale come human in the loop e human oversight. La nozione, di matrice eurounitaria, è stata interiorizzata dalla giurisprudenza amministrativa italiana ancor prima dell'AI Act e oggi ne costituisce il principio guida.
La riserva di umanità non è un orpello: è la traduzione operativa del principio per cui ogni atto amministrativo deve poter essere imputato a un soggetto pubblico, perché solo il soggetto pubblico — non la macchina — può essere chiamato a rispondere della decisione. La stessa logica spiega il divieto, posto dal Consiglio Superiore della Magistratura, di utilizzare l'intelligenza artificiale per la redazione delle sentenze: regola simbolicamente forte, ma coerente con l'idea che la funzione giurisdizionale (come quella amministrativa) richiede l'umanità del decidente.
3. L'algoritmo come atto amministrativo informatico
Una volta affermata la riserva di umanità, si pone la questione della natura giuridica dell'algoritmo. La giurisprudenza ha consolidato una qualificazione precisa: l'algoritmo utilizzato dall'amministrazione è un atto amministrativo informatico. Ciò significa che:
- l'algoritmo è soggetto agli stessi principi di legalità, trasparenza, motivazione che governano ogni provvedimento;
- è conoscibile dai destinatari del provvedimento e dai controinteressati;
- è sindacabile dal giudice amministrativo, che può esaminarne i criteri, la logica e l'esito;
- la sua adozione non comporta delega del potere decisionale: l'amministrazione resta titolare della decisione e della relativa responsabilità.
Il TAR Lazio, Roma, sez. III bis, con sentenza n. 1895 del 2 febbraio 2026, ha precisato che il principio di autoresponsabilità del candidato — che vale nelle procedure non automatizzate quando vi siano sufficienti elementi addotti dallo stesso — deve trovare applicazione anche nelle procedure algoritmiche: «identica regola deve valere nelle procedure algoritmiche in virtù del principio della riserva di umanità o human oversight». Il sistema automatizzato non può, da solo, far cadere la posizione del cittadino: serve sempre una valutazione umana che conformi l'esito.
4. I sei limiti invalicabili all'automazione (TAR Sicilia Catania n. 1157/2026)
La pronuncia che oggi offre il quadro sistematico più organico è quella del TAR Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157, che ha catalogato i limiti invalicabili all'utilizzo di algoritmi e piattaforme nell'attività amministrativa.
📋 I sei limiti invalicabili all'automazione
- Trasparenza algoritmica: piena conoscibilità e comprensibilità del processo automatizzato (criteri, dati di input, regole di calcolo, output);
- Riserva di umanità (human in the loop): necessario contributo umano nella decisione finale;
- Imputabilità della decisione: la responsabilità decisionale resta in capo all'organo amministrativo titolare del potere; non può essere trasferita alla macchina o al fornitore della tecnologia;
- Non discriminazione: divieto di effetti discriminatori e minimizzazione del rischio di errori sistemici (bias);
- Sindacabilità giurisdizionale: il giudice amministrativo deve poter conoscere il funzionamento dell'algoritmo per verificarne la legittimità;
- Tutela dei diritti fondamentali, inclusa la protezione dei dati personali ex Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Questi sei limiti costituiscono — anche al di fuori del caso specifico deciso — il canone di riferimento per ogni amministrazione che intenda introdurre strumenti di IA nei propri procedimenti. La loro violazione espone l'atto a tutte le forme di invalidità (in primis eccesso di potere e difetto di motivazione) e l'amministrazione a responsabilità erariale e per danni.
5. La disciplina ANAC negli appalti: bando-tipo n. 1/2023 e n. 2/2026
Il legislatore eurounitario e nazionale ha imposto un obbligo specifico al concorrente: dichiarare se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si sia avvalso di sistemi di intelligenza artificiale. Tale obbligo è oggi codificato nei bandi-tipo ANAC.
5.1 Il bando-tipo n. 1/2023 (aggiornato)
Il bando-tipo n. 1/2023 è stato aggiornato al D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici) e al parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026. Tra le novità, la disciplina specifica del malfunzionamento della piattaforma (proroga limitata a 48 ore) e l'introduzione della dichiarazione obbligatoria del concorrente sull'uso dell'IA.
5.2 Il contenuto della dichiarazione
Il concorrente è tenuto a dichiarare:
- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale, specificando — in caso positivo — di quale sistema;
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di IA nell'esecuzione del contratto;
- che l'uso è avvenuto nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della L. 132/2025 e della normativa sul trattamento dei dati personali.
5.3 Il bando-tipo n. 2/2026
Analoghi obblighi sono riprodotti nel bando-tipo n. 2/2026. La ratio è duplice: garantire trasparenza alla stazione appaltante sull'effettivo apporto dell'offerente, e consentire la verifica della prevalenza del contributo umano in coerenza con l'art. 13 L. 132/2025.
6. I servizi intellettuali e l'art. 13 della L. 132/2025
Un capitolo specifico è dedicato ai servizi intellettuali resi da professionisti — categoria che include consulenze legali, pareri tecnici, perizie, progettazioni, attività di studio e ricerca. L'art. 13 della L. 132/2025 impone al professionista di dichiarare l'eventuale uso di sistemi di IA, con la specifica:
- che deve essere assicurata la prevalenza del lavoro intellettuale del professionista;
- che il professionista deve garantire il controllo e la verifica dei risultati prodotti dal sistema di IA;
- che l'IA può costituire strumento di supporto, mai sostituto del giudizio professionale.
7. I concorsi di massa e la gestione dei test a lettura automatizzata
Un campo applicativo significativo è quello dei concorsi pubblici di massa, dove la gestione operativa è spesso affidata a ditte esterne che utilizzano test a lettura automatizzata (codice a barre, scansione, correzione algoritmica). Anche in questi casi, la riserva di umanità impone alcuni vincoli precisi:
- la commissione esaminatrice deve fare proprie le domande predisposte dalla ditta esterna, che restano riferibili all'amministrazione;
- la commissione conserva l'ultima parola sulla decisione di ammissione/esclusione;
- quando il sistema automatizzato disponga un'esclusione per carenza di un requisito, tale esito richiede sempre la conferma di un soggetto umano: non può essere la macchina a decidere.
Il TAR Lazio, Roma, sez. III bis, n. 1895/2026 ha riaffermato il principio in modo netto: la dichiarazione resa dal candidato, qualora completa dei requisiti di validità ed efficacia, impone all'amministrazione la relativa considerazione e valutazione, non potendo quest'ultima omettere il rilievo dei titoli comunque allegati per la mera circostanza che siano stati inseriti in una sezione "errata" della piattaforma. Ne deriva una conseguenza operativa: il banner della piattaforma e la mappatura dei campi non possono sostituire l'analisi sostanziale della domanda da parte dell'amministrazione.
8. La trasparenza algoritmica e l'accesso al codice
Un profilo particolarmente delicato è quello dell'accesso all'algoritmo da parte del cittadino che si ritenga leso da una decisione automatizzata. La giurisprudenza è ormai consolidata nel senso della piena conoscibilità:
- l'amministrazione deve poter spiegare, in lingua comprensibile, quali criteri ha utilizzato l'algoritmo per giungere a una determinata decisione;
- il codice sorgente e le regole di funzionamento non possono essere coperti da segreto industriale tale da renderli non sindacabili dal giudice;
- la trasparenza algoritmica non si esaurisce nella pubblicazione del codice, ma esige una spiegazione intelligibile del processo logico (la cosiddetta explainability dell'IA).
Quando l'algoritmo è acquistato da un fornitore esterno, l'amministrazione deve pretendere — sin dal contratto di acquisto — il diritto di accedere alle informazioni necessarie per garantire la trasparenza al cittadino e al giudice. Una clausola contrattuale di segretezza che impedisse l'ostensione esporrebbe l'amministrazione all'invalidità degli atti adottati sulla base di quel sistema.
9. IA e attività amministrativa interna: redazione di provvedimenti e supporto decisionale
L'uso dell'IA non si limita ai grandi procedimenti automatizzati: oggi esistono programmi in grado di redigere bozze di provvedimenti (delibere, determine, ordinanze, lettere, atti di gara) e perfino di orientare l'individuazione dell'operatore economico nell'ambito di procedure semplificate. Si tratta di strumenti di evidente utilità per i piccoli e medi enti, dove la pressione operativa sul singolo funzionario è notevole. Restano però fermi due principi:
📌 I due principi dell'uso interno dell'IA
- L'IA è uno strumento di supporto, non un sostituto della decisione. La bozza generata dal sistema costituisce un materiale di lavoro: spetta al funzionario competente verificare, integrare, modificare e fare propri i contenuti, assumendone la responsabilità.
- L'imputazione della decisione finale resta sempre all'amministrazione. La firma del provvedimento implica l'assunzione, da parte del funzionario, della paternità giuridica e della responsabilità del contenuto. Non è ammissibile «scaricare» sulla macchina la responsabilità di scelte errate o di vizi del provvedimento.
9.1 🆕 TAR Marche, Sez. I, sent. 1° giugno 2026 n. 758: l'IA come supporto istruttorio è legittima se la decisione resta «umana»
Una recente pronuncia del TAR Marche, Sez. I, sentenza n. 758 del 1° giugno 2026 ha tracciato in modo nitido il confine tra uso lecito e uso illecito dell'IA nell'attività amministrativa interna — confine già delineato in via teorica nei paragrafi precedenti ma ora concretizzato in una fattispecie concreta che merita di essere segnalata.
Il caso: un operatore economico aggiudicatario impugnava il provvedimento di esclusione dalla gara, censurando — fra gli altri motivi — il fatto che il RUP, nel redigere la relazione istruttoria proposta al dirigente per l'esclusione (per grave illecito professionale), avesse «manifestamente» tratto le proprie argomentazioni da ricerche effettuate tramite IA. La circostanza era dimostrata, secondo il ricorrente, dalla citazione di sentenze mai emanate e dalla presenza di formule argomentative stereotipate tipiche dei large language model.
Il principio del TAR Marche 758/2026 — la distinzione tra «riserva di umanità» e «supporto istruttorio»
Il TAR respinge il motivo di ricorso, sviluppando una distinzione di portata generale (estensibile ben oltre il caso degli appalti):
(1) L'IA è illegittima quando il sistema decide al posto dell'uomo — il principio di umanità (desunto, negli appalti, dall'art. 30 del D.Lgs. 36/2023) è violato quando «gli uffici abbiano demandato all'algoritmo integralmente la decisione finale da adottare, in base all'elaborazione di dati il senza che alcun intervento umano abbia inserito i dati in fase di input o abbia quanto meno concorso ad elaborarli e a formulare il contenuto della decisione finale».
(2) L'IA è legittima quando aiuta nella fase istruttoria — non c'è violazione del principio di umanità quando l'IA serve a «ricercare fonti e giurisprudenza, coordinare i contenuti e guidare la redazione dell'atto», restando il contenuto volitivo imputabile al funzionario.
Modalità di procedere «nuova e moderna rispetto alla tradizionale ricerca cartacea — la quale implicava la faticosa consultazione di riviste o manuali — ma che non incide sulla parte volitiva dell'atto». Anche le istruttorie «analogiche» su carta non sono esenti da richiami giurisprudenziali errati o «selettivi»: il fatto che l'IA possa allucinare riferimenti non basta a stigmatizzarne l'uso, perché è onere del funzionario verificare i risultati e farli propri.
Tre passaggi argomentativi della sentenza meritano segnalazione operativa:
- L'atto interprocedurale è fuori dal perimetro della «riserva di umanità»: la relazione del RUP non è il provvedimento finale ma un atto endoprocedimentale che alimenta la decisione del dirigente. Anche se prodotta con l'ausilio dell'IA, non integra di per sé violazione del principio di umanità, perché la decisione finale resta in capo all'organo competente;
- Il parallelo con l'avvocato che usa l'IA per redigere un atto processuale: il TAR paragona l'uso dell'IA da parte del RUP all'attività istruttoria e di ricerca di un avvocato che si avvale dell'IA per redigere un atto processuale. La parte volitiva — la scelta di che cosa argomentare e perché — resta al professionista; l'IA è uno strumento di produttività, non un sostituto della volontà;
- Il provvedimento dirigenziale non è «mero recepimento»: il TAR conferma con chiarezza che «sul dirigente che adotta il provvedimento finale ricade la responsabilità di verificare la correttezza degli atti del procedimento». Anche se la relazione del RUP fosse stata prodotta con l'IA, è il dirigente ad assumerne giuridicamente la paternità: la sua firma «sterilizza» le eventuali criticità istruttorie, perché implica il vaglio personale del contenuto.
10. Profili operativi per il Segretario Comunale
Per il Segretario Comunale — figura di sintesi tra direzione amministrativa, presidio della legalità e coordinamento organizzativo — il governo dell'IA passa attraverso alcuni snodi operativi precisi.
10.1 L'adozione di una circolare interna sull'uso dell'IA
Il fenomeno della «shadow AI»: dati del volume IFEL-AIPACT 2026
Prima di descrivere il contenuto della circolare, è utile fissare l'evidenza empirica del problema. Il volume IFEL «Intelligenza artificiale nei Comuni italiani — Competenze, governance, territori» (2026), roadmap del progetto europeo AIPACT, ha fotografato lo stato concreto dell'adozione dell'IA nei Comuni italiani su un campione di 664 funzionari intervistati tra novembre 2025 e marzo 2026. I dati restituiscono un quadro chiaro: l'IA è già massicciamente presente nei Comuni, ma in modo prevalentemente non governato.
Il dato è ulteriormente aggravato da quello sulla formazione: il 55,7% del personale non ha partecipato ad alcuna formazione su IA negli ultimi 12 mesi; del restante 44%, il 62,9% ha frequentato solo webinar informativi, con percorsi pratici e basati su casi d'uso reali ancora marginali. Il combinato disposto — uso individuale elevato + formazione carente + assenza di circolari interne — è la condizione tipica in cui si materializzano gli errori più gravi: prompt con dati riservati o personali, falsi giurisprudenziali, decisioni prese sulla base di output non verificati. La lezione operativa di AIPACT è netta: la sfida non è impedire l'adozione, ma orientarla, perché l'adozione c'è già.
Il contenuto della circolare
Diversi enti hanno già adottato circolari interne per disciplinare l'uso dell'IA da parte dei dipendenti. Il Segretario è il soggetto naturalmente competente — in coordinamento con il RPCT e con il RTD (Responsabile per la Transizione Digitale) — a proporre l'adozione di un atto di indirizzo che fissi:
- i casi d'uso ammessi (ricerca normativa, bozze di atti standard, traduzioni, sintesi documentali) e i casi vietati (decisioni discrezionali, trattamento di dati sensibili o riservati senza adeguate garanzie);
- le regole di verifica: il funzionario deve sempre rivedere il contenuto generato, verificare le fonti citate (frequenti i "falsi giurisprudenziali" nelle risposte degli LLM), correggere gli errori;
- il divieto di inserire dati personali, riservati o coperti da segreto negli strumenti IA pubblici (ChatGPT, Claude, Gemini) senza l'utilizzo di versioni enterprise con garanzie contrattuali sul trattamento dati;
- l'obbligo di tracciabilità: ogni utilizzo significativo dell'IA nell'attività istituzionale deve essere documentabile;
- il regime delle responsabilità: l'IA non è scriminante, l'imputazione della decisione resta al funzionario.
📥 Modello operativo: circolare interna sull'uso dell'IA
È disponibile per il download un modello di circolare interna già strutturato nei 5 punti sopra elencati, articolato in 8 articoli e adattabile a qualsiasi Comune mediante semplici segnaposti per intestazione, numero/data e firme.
⬇ Scarica modello .docx (disponibile anche nella sezione Modulistica del sito)10.2 La clausola IA nei contratti di servizi intellettuali
Negli affidamenti di incarichi professionali esterni (legali, pareri tecnici, consulenze), il Segretario può richiedere — coerentemente con l'art. 13 L. 132/2025 — l'inserimento di una clausola di dichiarazione sull'uso dell'IA, che obblighi il professionista a indicare se e in che misura si avvarrà di sistemi di IA, garantendo la prevalenza del lavoro intellettuale e il controllo dei risultati.
10.3 Il coordinamento con il bando-tipo nelle procedure di gara
Nei procedimenti di gara di competenza dell'ente, il Segretario — anche in qualità di responsabile della Centrale Unica di Committenza o quale presidio di legalità sulla redazione del disciplinare — deve verificare che le clausole sull'IA del bando-tipo n. 1/2023 (aggiornato) e n. 2/2026 siano correttamente riprodotte e che la valutazione delle offerte ne tenga conto.
11. Decalogo operativo
Mappare gli usi attuali dell'IA nell'ente
Effettuare una ricognizione interna degli strumenti IA utilizzati de facto dai dipendenti (LLM generalisti, software gestionali con componenti IA, piattaforme di trattamento documentale).
Adottare una circolare interna sull'uso dell'IA
Disciplinare casi ammessi, casi vietati, regole di verifica, divieto di inserire dati riservati, tracciabilità, responsabilità. Coinvolgere RPCT, RTD e DPO.
Verificare il rispetto dei sei limiti invalicabili (TAR Sicilia 1157/2026)
Per ogni nuovo sistema introdotto: trasparenza, riserva di umanità, imputabilità, non discriminazione, sindacabilità, tutela dei dati. Documentare la verifica.
Inserire nei contratti di acquisto IA clausole di accesso al codice
Pretendere dal fornitore esterno il diritto di conoscere e ostendere — al cittadino e al giudice — le regole di funzionamento, escludendo clausole di segretezza assoluta.
Aggiornare i bandi di gara con le clausole sull'IA
Recepire le clausole del bando-tipo n. 1/2023 (aggiornato) e n. 2/2026 sulla dichiarazione del concorrente; verificare che il disciplinare ne preveda l'oggetto della valutazione.
Inserire la clausola IA negli incarichi di servizi intellettuali
In coerenza con l'art. 13 L. 132/2025: dichiarazione del professionista, prevalenza del lavoro intellettuale, controllo dei risultati.
Garantire la riserva di umanità nelle procedure concorsuali
Anche con concorsi gestiti da ditte esterne: la commissione fa proprie le domande, conserva l'ultima parola, conferma manualmente ogni esclusione disposta dal sistema automatizzato.
Curare la motivazione "rinforzata" degli atti adottati con supporto IA
Quando l'istruttoria si sia avvalsa di IA, la motivazione del provvedimento deve dare conto del controllo umano effettivo e dei criteri utilizzati, in coerenza con la trasparenza algoritmica.
Formare il personale
Inserire nel PIAO e nel piano di formazione moduli sull'uso responsabile dell'IA, sui rischi di "allucinazioni" degli LLM, sulla verifica delle fonti, sul rispetto della normativa GDPR.
Monitorare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale
Reg. UE 2024/1689 in fase di progressiva applicabilità; L. 132/2025 di recente promulgazione; giurisprudenza in rapida evoluzione (Cons. Stato, TAR, Corte di giustizia UE). Programmare un riesame periodico delle circolari interne.
12. Conclusioni
L'intelligenza artificiale non è una minaccia per l'amministrazione: è una leva di efficienza, qualità e tempestività di cui sarebbe miope rinunciare. È, però, una leva potente, che richiede una governance consapevole. La normativa eurounitaria e nazionale — culminata nel Regolamento (UE) 2024/1689 e nella L. 132/2025 — e la giurisprudenza amministrativa — sintetizzata in modo paradigmatico dal TAR Sicilia n. 1157/2026 — hanno fissato un perimetro chiaro: la riserva di umanità, l'imputabilità della decisione, la trasparenza algoritmica, la tutela dei diritti fondamentali sono limiti invalicabili. Per il Segretario Comunale, il presidio passa attraverso strumenti precisi: circolari interne, clausole contrattuali, motivazione rinforzata, formazione del personale, monitoraggio continuo. Il messaggio operativo è semplice: l'IA può aiutare a decidere, mai a decidere al posto dell'amministrazione.
Fonti di riferimento: Costituzione, artt. 3, 24 e 97; Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 («AI Act»), in particolare art. 6 e Allegato III; Legge 23 settembre 2025, n. 132, in particolare art. 13 (servizi intellettuali); D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); L. 7 agosto 1990, n. 241; Reg. UE 2016/679 (GDPR); art. 13 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (decreto correttivo). Giurisprudenza: Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 (algoritmo come atto amministrativo informatico e divieto di delega integrale del potere decisionale); TAR Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157 (catalogo dei sei limiti invalicabili all'automazione); TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 2 febbraio 2026, n. 1895 (riserva di umanità nelle procedure concorsuali automatizzate); Consiglio di Stato, parere n. 61 del 13 gennaio 2026 (aggiornamento bando-tipo n. 1/2023). Atti ANAC: Bando-tipo n. 1/2023, aggiornato al D.Lgs. 209/2024 e al parere Cons. Stato n. 61/2026 (dichiarazione del concorrente sull'uso dell'IA; disciplina del malfunzionamento delle piattaforme); Bando-tipo n. 2/2026 (clausola IA negli appalti di servizi e forniture). Altri riferimenti istituzionali: Consiglio Superiore della Magistratura, divieto di utilizzo dell'IA per la redazione delle sentenze. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.
🔗 Link esterni di interesse
Una selezione di fonti istituzionali e contributi esterni per approfondire i temi trattati:
- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (AI Act) — testo integrale — EUR-Lex. Il regolamento europeo che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, con la classificazione dei sistemi "ad alto rischio" (art. 6 e Allegato III) e l'obbligo di supervisione umana.
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 — Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale — Gazzetta Ufficiale. La prima disciplina organica italiana sull'IA, con particolare attenzione (art. 13) ai servizi intellettuali resi da professionisti.
- ANAC — Bandi-tipo. Portale ANAC per la consultazione del bando-tipo n. 1/2023 (aggiornato al D.Lgs. 209/2024) e del bando-tipo n. 2/2026 con le clausole sulla dichiarazione del concorrente sull'uso dell'IA.
- Intelligenza artificiale nei Comuni italiani. Competenze, governance, territori — Volume IFEL 2026 (download diretto PDF) — Fondazione IFEL — ANCI, 2026. Roadmap del progetto europeo AIPACT (PNRR M4-C2-Investimento 2.3) con la survey IFEL-AIPACT sulla shadow AI nei Comuni italiani (664 funzionari intervistati nov 2025 — mar 2026): solo il 14,5% segnala uso istituzionale dell'IA, ma il 41,9% dichiara uso personale di IA generativa al di fuori di regole interne. Il dato della shadow AI è centrale per giustificare l'adozione di una circolare interna sull'uso dell'IA.
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