Le manifestazioni di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento rappresentano, per il SUAP comunale e per la Polizia Locale, uno degli ambiti procedimentali più complessi e multidisciplinari: concorrono norme di pubblica sicurezza, prevenzione incendi, antisismica, accessibilità, igienico-sanitarie, fiscali (SIAE, imposta sugli intrattenimenti), assicurative e — non da ultimo — di safety e security pubblica. Sagre paesane, concerti estivi, spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti, manifestazioni sportive con pubblico, mostre, fiere, eventi enogastronomici: ciascuno con un proprio specifico regime autorizzatorio, una propria soglia di rischio e una propria griglia di adempimenti.

Per i Comuni — specie quelli di piccole dimensioni e nelle aree interne, dove ogni estate fioriscono decine di sagre e di iniziative comunitarie — la materia è tanto rilevante quanto sottovalutata: le contestazioni, anche a distanza di anni, possono coinvolgere il Sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza, il Responsabile del SUAP, il RUP del procedimento, gli organizzatori. Il presente approfondimento ricostruisce il quadro normativo, individua i nodi procedurali critici e propone una mappa operativa per il SUAP comunale.

Perché interessa il SUAP e il Segretario Comunale. Dal 2010 (D.P.R. 160/2010) il SUAP è l'unico punto di contatto per i procedimenti relativi alle attività produttive e di servizi, ivi comprese le manifestazioni temporanee. Il Sindaco — in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ex art. 15 TULPS — adotta le licenze ex artt. 68, 69 e 80 TULPS. Il Segretario Comunale interviene nei profili di legittimità degli atti, nella corretta gestione dei termini procedimentali, nella formazione degli organi consortili (Commissione di Vigilanza intercomunale) e nella tutela dell'ente da future contestazioni di responsabilità erariale, civile e penale.

Il quadro normativo: una stratificazione complessa

La disciplina italiana del pubblico spettacolo è frutto di una stratificazione storica di norme: il nucleo originario risale al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza — TULPS), tuttora vigente nella sua impalcatura essenziale, integrato dal Regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successivamente innovato da una serie di interventi normativi e regolamentari. Riepiloghiamo le principali fonti vigenti:

  • R.D. 773/1931 (TULPS), artt. 68 (trattenimenti pubblici), 69 (esposizioni e attrattive), 80 (agibilità dei locali di pubblico spettacolo), 141 e segg. (Commissione di Vigilanza);
  • R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS), artt. 141-148 sulla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS);
  • D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, di razionalizzazione delle competenze e di semplificazione del regime autorizzatorio (introduce, tra l'altro, la Commissione comunale e provinciale);
  • D.M. Interno 19 agosto 1996 — Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
  • D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 — Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi (attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco);
  • L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19 (SCIA) e 19-bis (conferenza dei servizi);
  • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 — attuazione della Direttiva Servizi (Bolkestein);
  • D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 — Regolamento SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive);
  • D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (Tabella A — regime amministrativo dei procedimenti);
  • D.Lgs. 30 ottobre 2021, n. 197 — Codice dello Spettacolo, recante la revisione delle norme in materia di spettacolo dal vivo;
  • Direttiva del Capo della Polizia 7 giugno 2017 («Direttiva Gabrielli») — modelli organizzativi e procedurali per i grandi eventi (safety e security);
  • Circolare Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 («Direttiva Piantedosi») — chiarimenti applicativi della Direttiva Gabrielli per le manifestazioni a minor afflusso;
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (imposta sugli intrattenimenti e regime IVA);
  • L. 22 aprile 1941, n. 633 (diritto d'autore — competenze SIAE);
  • Leggi regionali sui pubblici esercizi, sulle sagre e sulle manifestazioni a carattere temporaneo (per il Lazio: L.R. 21/2006 e regolamenti attuativi).

Tassonomia: pubblico spettacolo, pubblico intrattenimento, sagra

Una corretta qualificazione giuridica della manifestazione è precondizione di ogni successivo adempimento: dalla qualificazione dipende il regime autorizzatorio applicabile, la competenza dell'organo decisorio, la disciplina di prevenzione incendi, il regime fiscale (IVA, imposta sugli intrattenimenti, SIAE).

CategoriaTratto distintivoEsempi tipici
Pubblico spettacolo (art. 68 TULPS) Rappresentazione resa in forma artistica con destinatari spettatori (fruizione passiva o partecipativa) Concerto, rappresentazione teatrale, cinema all'aperto, sfilata di moda, evento musicale con pubblico, opera lirica
Pubblico intrattenimento (art. 68 TULPS) Attività ricreativa o ludica con partecipazione diretta o passiva del pubblico Discoteca, intrattenimento danzante, festa popolare, animazione, intrattenimento serale in stabilimento balneare
Esposizione, attrattiva, pubblico esercizio (art. 69 TULPS) Esposizione di cose o persone, attrattive fieristiche, attività ludiche-meccaniche Giostre, attrazioni del luna park, esposizioni di animali, attrattive itineranti
Sagra / festa popolare Evento a carattere temporaneo, di natura comunitaria, con prevalente offerta enogastronomica e contenuto culturale o tradizionale Sagra paesana, festa patronale, festa enogastronomica del paese
Manifestazione fieristica Evento espositivo a carattere commerciale-promozionale, con esposizione di beni e servizi Fiera mercato, fiera campionaria, mostra commerciale, sagra del prodotto tipico
Manifestazione sportiva con pubblico Competizione sportiva alla quale assiste un pubblico di spettatori Gara di pallavolo, partita di calcio, gara podistica, manifestazione ciclistica
Attenzione alle qualificazioni «miste». Frequente, soprattutto nelle sagre, la coesistenza di profili distinti: somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento musicale serale, eventuale ballo. Ciascun profilo segue un proprio regime autorizzatorio e ciascuno può determinare specifiche soglie di adempimenti. La sagra che ospita un concerto con presenza superiore a 200 persone — ad esempio — può ricadere nell'ambito dell'art. 80 TULPS (agibilità) e attivare la competenza della CVLPS. Il SUAP deve quindi qualificare con esattezza ogni profilo della manifestazione.

Le licenze del TULPS: artt. 68, 69 e 80

L'art. 68 TULPS: la licenza per trattenimenti pubblici

L'art. 68 TULPS prevede che «senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione». L'autorità locale di pubblica sicurezza è il Sindaco, ex art. 15 TULPS.

Dopo le semplificazioni intervenute con il D.Lgs. 222/2016 e la disciplina della SCIA, il regime di base è oggi il seguente:

  • Manifestazioni occasionali fino a 200 persone in luoghi dotati di idoneità statica e sanitaria e che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio: regime di SCIA ex art. 19 L. 241/1990;
  • Manifestazioni con capienza superiore a 200 persone, ovvero che richiedono particolari valutazioni: regime di autorizzazione espressa (licenza del Sindaco) preceduta dal parere della CVLPS;
  • Esercizio stabile di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento (es. discoteca, cinema, teatro): licenza ex art. 68 + agibilità ex art. 80 + altre autorizzazioni di settore.

L'art. 69 TULPS: esposizioni e attrattive

L'art. 69 TULPS prevede una specifica licenza per «pubbliche esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto». Si applica tipicamente alle attrazioni del luna park, alle giostre itineranti, alle esposizioni temporanee. Sotto soglia (200 persone) si applica analogamente il regime SCIA.

L'art. 80 TULPS: l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo

L'art. 80 TULPS stabilisce che «l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio». È la disposizione cardine del sistema: nessuna manifestazione in locale o spazio aperto destinato a ospitare pubblico può essere autorizzata senza la preventiva verifica dell'agibilità da parte di una Commissione tecnica.

La verifica di agibilità riguarda:

  • la solidità statica della struttura (palchi, tribune, gradinate, strutture temporanee);
  • l'idoneità delle uscite di sicurezza in caso di emergenza;
  • il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi (D.M. 19 agosto 1996);
  • l'accessibilità per persone con disabilità (L. 13/1989, D.M. 236/1989, D.P.R. 503/1996);
  • l'idoneità igienico-sanitaria dei servizi e delle aree;
  • la compatibilità della capienza con le caratteristiche dell'edificio o dello spazio aperto.

La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS)

La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo — disciplinata dagli artt. 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 635/1940) e dal D.P.R. 311/2001 — è l'organo tecnico consultivo che esprime il parere preventivo per l'agibilità dei locali di pubblico spettacolo e per le manifestazioni che eccedono le soglie ordinarie. È costituita in due forme:

Composizione e tipologie

  • Commissione Comunale di Vigilanza (CCV): costituita in ogni Comune con popolazione superiore a determinati limiti o ove ne sussista l'esigenza, è composta da: il Sindaco (o suo delegato, che la presiede), il Comandante della Polizia Locale, il Comandante dei Vigili del Fuoco (o suo delegato), un esperto in elettrotecnica, il medico responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL, un esperto in attività ingegneristica/architettonica, un rappresentante della Provincia (ove previsto);
  • Commissione Provinciale di Vigilanza (CPV): istituita presso la Prefettura, presieduta dal Prefetto o suo delegato. Opera per i Comuni che non hanno costituito la CCV e per manifestazioni di carattere sovracomunale o di particolare complessità;
  • Commissione Intercomunale di Vigilanza: prassi diffusa nei piccoli Comuni delle aree interne, che si associano in convenzione (ex art. 30 TUEL) per la gestione associata della funzione, in modo da disporre stabilmente delle competenze tecniche richieste senza costituire una commissione per ciascun Ente.

Quando il parere CVLPS è obbligatorio

Il parere preventivo della CVLPS è obbligatorio in particolare per:

  • l'apertura di locali stabili di pubblico spettacolo o intrattenimento (teatri, cinema, discoteche, sale da ballo);
  • le manifestazioni con capienza superiore a 200 persone che si svolgono in luoghi aperti al pubblico, anche all'aperto;
  • le strutture temporanee (palchi, tribune, gradinate, tendostrutture) che ospitano pubblico;
  • i parchi di divertimento, le giostre itineranti, le attrazioni del luna park (in coordinamento con il Codice del Consumo);
  • le manifestazioni a particolare rischio (concerti rock, eventi che coinvolgono fuochi d'artificio, esibizioni pirotecniche, eventi enogastronomici di grande affluenza).
Il caso dei piccoli Comuni del reatino. Nei Comuni di piccolissime dimensioni (come quelli del Cicolano, della Salaria, del lago di Piediluco), la costituzione di una CCV è spesso impraticabile per la mancanza in loco delle figure tecniche richieste. La soluzione operativa più diffusa è la convenzione intercomunale ex art. 30 TUEL per la gestione associata della funzione, oppure il rinvio alla Commissione Provinciale presso la Prefettura di Rieti. In alternativa, per singole manifestazioni occasionali sotto soglia (200 persone), è sufficiente la SCIA depositata al SUAP con autocertificazioni e idonee dichiarazioni di tecnici abilitati.

SCIA o autorizzazione? La distinzione operativa

Il D.Lgs. 222/2016 ha ridefinito il regime amministrativo dei procedimenti di interesse del SUAP, individuando per ciascuna tipologia di attività se il regime applicabile è la SCIA, l'autorizzazione o la comunicazione. La Tabella A allegata al decreto è il riferimento operativo essenziale.

ManifestazioneSoglia / condizioniRegime
Trattenimento occasionale ≤ 200 persone, locale già agibile, conclusione entro ore 24 SCIA ex art. 19 L. 241/1990
Manifestazione in luogo aperto ≤ 200 persone, su area pubblica con regolare concessione SCIA + concessione di occupazione suolo pubblico
Manifestazione > 200 persone Qualsiasi luogo, qualsiasi durata Autorizzazione (licenza Sindaco) + parere CVLPS
Apertura locale stabile Teatro, cinema, discoteca, sala da ballo Autorizzazione + agibilità art. 80 TULPS + altre licenze
Sagra paesana con somministrazione Affluenza variabile, eventuale intrattenimento SCIA per somministrazione temporanea + eventuale SCIA per intrattenimento
Spettacolo pirotecnico Indipendente dalla capienza Autorizzazione della Prefettura + nulla osta del Comune
Manifestazione sportiva con pubblico > 200 spettatori Autorizzazione + parere CVLPS (talvolta CONI/Federazioni)

Safety e security: le Direttive Gabrielli e Piantedosi

Dopo i drammatici eventi di Piazza San Carlo a Torino (3 giugno 2017), il legislatore di pubblica sicurezza ha rafforzato la disciplina delle manifestazioni a forte affluenza con due interventi di rilievo:

La Direttiva Gabrielli (7 giugno 2017)

La Direttiva del Capo della Polizia 7 giugno 2017 ha introdotto modelli organizzativi e procedurali per i grandi eventi, distinguendo nettamente tra:

  • Safety (sicurezza dell'evento): misure tecnico-organizzative di prevenzione del rischio (strutture, percorsi, sanitarie, antincendio, capienze) — competenza del Comune/CVLPS/organizzatore;
  • Security (ordine e sicurezza pubblica): tutela dell'ordine pubblico, prevenzione di azioni dolose, controllo accessi — competenza della Questura/Prefettura/Forze dell'Ordine.

La distinzione, apparentemente teorica, ha profonde implicazioni operative: ciascun profilo richiede una sua pianificazione documentata, una sua catena di responsabilità e una sua tracciabilità decisionale. Per gli eventi a maggior rischio, sono richiesti il Piano di Safety, il Piano di Sicurezza Antincendio, il Piano di Emergenza ed Evacuazione e — su valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica — eventuali misure di security (barriere antintrusione veicoli, controllo metaldetector, ecc.).

La Circolare Piantedosi (18 luglio 2018)

La Circolare del Capo del Gabinetto del Ministro dell'Interno 18 luglio 2018 — di particolare rilievo per i piccoli Comuni — ha chiarito che le misure più gravose della Direttiva Gabrielli vanno modulate in funzione del rischio effettivo della manifestazione, evitando applicazioni eccessivamente burocratiche per eventi locali a basso impatto. La circolare ha introdotto una graduazione del rischio in tre classi:

  • Manifestazioni a basso rischio (sagre paesane, feste comunitarie, eventi locali di piccola affluenza): misure semplificate, principalmente di safety;
  • Manifestazioni a medio rischio (concerti, sagre di grande affluenza, eventi sportivi locali): piano di safety strutturato, parere CVLPS, eventuali misure di security puntuali;
  • Manifestazioni ad alto rischio (grandi concerti, eventi sportivi di rilievo, eventi politici/istituzionali): piani strutturati di safety e security, intervento del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Il fattore «affluenza prevista» va attentamente stimato. La sottostima dell'affluenza è spesso fonte di contestazioni: una manifestazione presentata come «sotto i 200» che si rivela poi affollata oltre soglia espone l'organizzatore e il Comune a responsabilità penali (artt. 449 e 589 c.p.) e amministrativo-contabili in caso di incidenti. La stima deve essere ragionata, documentata e — per eventi a forte richiamo mediatico (concerti di artisti noti, eventi musicali pubblicizzati sui social) — prudenzialmente arrotondata verso l'alto.

Sagre e manifestazioni temporanee

Le sagre paesane e le manifestazioni tradizionali rappresentano uno snodo cruciale dell'attività SUAP nei piccoli Comuni. La disciplina è frutto della combinazione tra normativa statale (TULPS, Codice Penale, normativa igienico-sanitaria) e normativa regionale, che — per la Regione Lazio — è dettata principalmente dalla L.R. 21/2006 e dai relativi regolamenti attuativi.

I profili regolati

  • Somministrazione temporanea di alimenti e bevande: SCIA al SUAP con dichiarazione sostitutiva del rispetto dei requisiti igienico-sanitari (HACCP, Reg. CE 852/2004);
  • Concessione di occupazione di suolo pubblico: necessaria per banchi, gazebo, palchi, ed eventualmente onerosa di canone (CUP — Canone Unico Patrimoniale ex L. 160/2019);
  • Intrattenimento musicale: SCIA o autorizzazione a seconda della capienza e delle caratteristiche dell'evento (artt. 68 e 80 TULPS);
  • Emissioni sonore: rispetto dei limiti acustici (L. 447/1995) o autorizzazione comunale in deroga per eventi temporanei (regolamento comunale acustico);
  • Adempimenti SIAE: ottenimento del permesso SIAE per l'esecuzione di musica protetta da diritto d'autore (L. 633/1941);
  • Imposta sugli intrattenimenti: applicazione del D.P.R. 640/1972 per manifestazioni con biglietto di ingresso;
  • Polizza assicurativa: copertura per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, frequentemente richiesta come condizione del provvedimento autorizzatorio;
  • Lotterie e tombole: se la sagra prevede una lotteria, occorre l'autorizzazione del Prefetto (per le lotterie tradizionali) o la comunicazione al Comune (per le tombole di valore limitato).

Il modello «sagra associativa»

La maggior parte delle sagre dei piccoli Comuni è organizzata da associazioni di volontariato, pro loco, comitati festeggiamenti o ETS. Per questo modello rilevano alcuni regimi agevolativi specifici:

  • esonero dall'iscrizione al Registro delle Imprese per attività occasionali;
  • regime IVA agevolato (L. 398/1991) per ASD ed enti non commerciali entro determinate soglie di ricavi;
  • esenzione dall'imposta di bollo per atti relativi ad ETS;
  • possibili agevolazioni sulla SIAE (musica d'ambiente, contributi forfettari).
Trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico per le sagre, gli affidamenti dei servizi di sicurezza e di gestione bar, le sponsorizzazioni, sono frequentemente oggetto di attenzione della Corte dei Conti e dell'ANAC. Il SUAP e il RPCT devono curare la tracciabilità documentale di ciascuna concessione, la rotazione degli organizzatori (ove pertinente), la pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente (sezione «Sovvenzioni, contributi, sussidi» ex art. 26 D.Lgs. 33/2013) e la verifica dei requisiti dell'associazione organizzatrice.

I profili specifici delle manifestazioni all'aperto

Le manifestazioni che si svolgono all'aperto (piazze, parchi, strade) richiedono adempimenti specifici aggiuntivi:

  • Concessione di occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e del regolamento comunale CUP;
  • Eventuale chiusura al traffico con ordinanza ex art. 7 Codice della Strada, adottata dal Sindaco quale Autorità Locale di P.S., comunicata almeno 48 ore prima a Prefettura e Forze dell'Ordine;
  • Eventuale deroga al regolamento acustico per emissioni sonore in zona residenziale, da richiedere con anticipo;
  • Servizi igienici temporanei in numero adeguato all'affluenza prevista, con verifica dei requisiti igienico-sanitari;
  • Servizi di assistenza sanitaria (ambulanza, presidio medico) per manifestazioni a forte affluenza, in coordinamento con la ASL;
  • Servizi antincendio ove richiesti dalla CVLPS (presidio dei VVF su richiesta);
  • Piano di sgombero e di evacuazione dell'area in caso di emergenza, con vie di fuga identificate e punti di raccolta;
  • Punti di ristoro con verifica HACCP per la somministrazione di alimenti e bevande.

Il procedimento SUAP: il workflow operativo

Per il responsabile del SUAP, il workflow procedimentale tipico per una manifestazione di pubblico spettacolo segue le seguenti fasi:

1

Ricezione dell'istanza

L'organizzatore presenta l'istanza tramite il portale telematico del SUAP (impresainungiorno.gov.it o piattaforma regionale). L'istanza contiene tipologia, luogo, data, capienza prevista, organizzatore, piano di safety, polizza assicurativa.

2

Qualificazione giuridica

Il SUAP qualifica la manifestazione (pubblico spettacolo, intrattenimento, sagra, fiera) e ne ricava il regime applicabile (SCIA vs autorizzazione, soglia 200 persone, eventuale necessità di parere CVLPS).

3

Verifica di completezza e ammissibilità

Controllo della documentazione, verifica della legittimazione dell'organizzatore, riscontro della copertura assicurativa, controllo delle eventuali licenze accessorie (somministrazione, occupazione suolo, ecc.).

4

Convocazione della CVLPS (se necessaria)

Per manifestazioni > 200 persone o per strutture temporanee complesse, il SUAP convoca la Commissione di Vigilanza con congruo anticipo. Acquisisce i pareri dei VVF, ASL, Polizia Locale, esperti tecnici.

5

Eventuale Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica

Per le manifestazioni a rischio elevato, il Sindaco segnala l'evento alla Prefettura per l'attivazione del Comitato Provinciale, che valuta le misure di security e l'eventuale dispiegamento di forze dell'ordine.

6

Adozione del provvedimento finale

Il Sindaco (o suo delegato) adotta la licenza ex art. 68 TULPS, eventualmente integrata dalle prescrizioni della CVLPS. Per le SCIA, il SUAP verifica la regolarità entro 60 giorni e può intervenire per la conformazione o l'inibizione.

7

Vigilanza durante l'evento

La Polizia Locale presidia il rispetto delle prescrizioni; i VVF intervengono come previsto dal piano antincendio. In caso di violazioni gravi (sovraffollamento, mancato rispetto dei piani di emergenza) può essere disposta l'interruzione dell'evento.

8

Archiviazione e rendicontazione

Al termine, il SUAP archivia il fascicolo digitale completo. Per le manifestazioni sponsorizzate dal Comune o che hanno fruito di contributi, occorre la rendicontazione dell'organizzatore e la pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

I profili di responsabilità

La materia delle manifestazioni di pubblico spettacolo è particolarmente delicata sotto il profilo della responsabilità. In caso di incidenti — feriti, decessi, danni a terzi — possono attivarsi:

  • Responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.), per disastro colposo (art. 449 c.p.), per omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.). I soggetti tipicamente coinvolti: il Sindaco (quale autorità di P.S.), il responsabile del SUAP, il Comandante della Polizia Locale, il presidente della CVLPS, l'organizzatore, il responsabile tecnico della safety;
  • Responsabilità civile verso le vittime e i loro familiari, con possibili azioni di rivalsa dell'ente sui dipendenti che hanno concorso causalmente al danno;
  • Responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei Conti per il danno erariale derivante dal risarcimento corrisposto dall'ente, dalle sanzioni amministrative subite, dal danno all'immagine. Sul regime attuale di tale responsabilità (regime ridimensionato ex art. 21 D.L. 76/2020) vedi il nostro approfondimento dedicato;
  • Responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici coinvolti, ai sensi del CCNL e del D.Lgs. 165/2001.
Il caso Genova-Corinaldo e l'evoluzione giurisprudenziale. Il drammatico fatto di Corinaldo (8 dicembre 2018, 6 morti per calpestio in una discoteca) e altri casi simili hanno consolidato una giurisprudenza penale particolarmente rigorosa in materia di responsabilità del Sindaco e dei responsabili tecnici per omessa o incompleta vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. La posizione di garanzia di questi soggetti — fondata sugli artt. 40 c. 2 c.p., 68 e 80 TULPS — comporta che il mancato esercizio dei poteri di controllo, ove abbia causalmente contribuito al danno, sia fonte di responsabilità penale per dolo eventuale o colpa cosciente.

Indicazioni operative per i piccoli Comuni

Per i Comuni di piccole dimensioni del reatino e delle aree interne, dove le risorse professionali sono limitate ma le manifestazioni si moltiplicano nei mesi estivi, alcune indicazioni operative possono fare la differenza:

  • Adottare un regolamento comunale sulle manifestazioni temporanee che disciplini in modo unitario le sagre, le feste patronali, gli eventi musicali, le iniziative culturali. Il regolamento offre prevedibilità agli organizzatori e protegge il responsabile del SUAP da contestazioni di disparità di trattamento;
  • Istituire un calendario annuale delle manifestazioni — anche in forma associata col distretto turistico — che consenta di programmare per tempo le CVLPS, i servizi della Polizia Locale, gli interventi di Prefettura e VVF;
  • Costituire una CVLPS intercomunale per gestione associata, riducendo i costi e garantendo continuità operativa;
  • Predisporre modulistica standardizzata e listini di adempimenti, distinti per tipologia di manifestazione (sagra, concerto, manifestazione sportiva, evento culturale);
  • Sensibilizzare gli organizzatori — pro loco, comitati, associazioni — sulla necessità di presentare le istanze con congruo anticipo (raccomandato 60 giorni prima dell'evento), di documentare la safety con piani strutturati, di stipulare polizze assicurative adeguate;
  • Coordinarsi con la Prefettura e la Questura per le manifestazioni a maggiore richiamo, evitando sovrapposizioni con altre iniziative del territorio;
  • Conservare per dieci anni tutta la documentazione delle manifestazioni autorizzate, in coerenza con i termini di prescrizione della responsabilità penale e amministrativo-contabile;
  • Formare il personale del SUAP e della Polizia Locale sulla materia, anche attraverso i corsi gratuiti ANCI, ANUTEL, IFEL e — per il Lazio — quelli dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio.

Le novità del Codice dello Spettacolo (D.Lgs. 197/2021)

Il D.Lgs. 30 ottobre 2021, n. 197 ha introdotto il Codice dello Spettacolo, recante la revisione delle norme in materia di spettacolo dal vivo. Per il SUAP comunale rilevano alcune novità:

  • Centralità del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) e dei nuovi criteri di accesso ai contributi statali per le attività di spettacolo dal vivo;
  • Promozione delle residenze artistiche e degli spazi di spettacolo nei piccoli Comuni, attraverso forme di partnership pubblico-privato;
  • Sostegno alla mobilità degli artisti e dei tecnici dello spettacolo, di interesse per i Comuni che ospitano festival e tournée;
  • Disciplina dei diritti d'autore e diritti connessi, con rinvio al sistema SIAE;
  • Tutela del lavoro nello spettacolo e disciplina dei nuovi contratti di lavoro per artisti, registi, tecnici.

Conclusioni

Le manifestazioni di pubblico spettacolo rappresentano per il Comune un'opportunità di promozione del territorio, di coesione sociale, di sviluppo economico — ma anche un significativo fronte di rischio gestionale. La gestione di queste manifestazioni richiede un approccio sistemico, in cui il SUAP svolge il ruolo di punto di sintesi di adempimenti che spaziano dalla pubblica sicurezza alla prevenzione incendi, dalla disciplina igienico-sanitaria alle norme fiscali, dalla tutela dei diritti d'autore alle norme su safety e security pubblica.

Per il Segretario Comunale e per il Responsabile del SUAP, la prudenza informata è la migliore strategia: conoscere la normativa, qualificare correttamente le manifestazioni, presidiare il processo decisionale con istruttoria completa e documentata, valorizzare il ruolo della CVLPS come organo di garanzia tecnica, mantenere un canale continuo di confronto con la Prefettura, la Questura e i VVF. La cultura della safety non è un onere burocratico ma una condizione di possibilità per la celebrazione serena delle manifestazioni che animano la vita delle nostre comunità.

Fonti di riferimento: R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), artt. 15, 68, 69, 80, 141; R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione TULPS), artt. 141-148; D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311; D.M. Interno 19 agosto 1996 (Regola tecnica prevenzione incendi locali di pubblico spettacolo); D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151; L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19 e 19-bis; D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Direttiva Servizi); D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (SUAP); D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (Tabella A); D.Lgs. 30 ottobre 2021, n. 197 (Codice dello Spettacolo); Direttiva Capo della Polizia 7 giugno 2017 (Gabrielli); Circolare Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi); D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 50, 54; L. 26 ottobre 1995, n. 447 (acustica); D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA); D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (imposta intrattenimenti); L. 22 aprile 1941, n. 633 (diritto d'autore); L.R. Lazio 21/2006 e regolamenti attuativi (sagre e manifestazioni temporanee). Giurisprudenza richiamata: orientamenti consolidati della Cassazione penale sulla posizione di garanzia del Sindaco e dei responsabili dei locali di pubblico spettacolo (artt. 40 c.p. e 80 TULPS); pronunce in materia di danno erariale per omessa vigilanza su manifestazioni autorizzate. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere legale.

Ringraziamenti

Si ringrazia la Dott.ssa Paola Chiaretti, Funzionario e dipendente del Comune di Contigliano, per il prezioso confronto sui contenuti dell'articolo.