La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è il momento in cui l'organo elettivo prende vita istituzionale e si costituisce nelle sue cariche di vertice. Si tratta — per il Segretario Comunale chiamato ad assistere il Sindaco neoeletto — di un appuntamento delicatissimo: dalla corretta gestione della prima seduta dipende la legittimità di tutto il successivo mandato amministrativo. Convalida degli eletti, giuramento del Sindaco, comunicazione della Giunta, elezione delle commissioni obbligatorie: ogni passaggio ha precise fonti normative e tempi tassativi, scanditi dagli artt. 40-41 e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — TUEL.
L'esperienza dei piccoli Comuni del reatino e delle aree interne mostra come la prima seduta sia spesso gestita in modo informale, con scarsa documentazione preparatoria e con un ordine del giorno non sempre completo. Eppure la cura di questo passaggio è decisiva, non solo per la legittimità degli atti, ma per impostare correttamente il rapporto tra organi politici e struttura tecnica, e per costituire da subito i presidi di garanzia (commissione elettorale, capigruppo, eventuali commissioni consiliari) che accompagneranno il mandato.
- Schema A — Delibera consiliare di convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri
- Schema B — Decreto sindacale di nomina degli Assessori comunali
- Schema C — Dichiarazione di insussistenza di inconferibilità e incompatibilità (D.Lgs. 39/2013 + TUEL)
- Schema D — Dichiarazione pubblicità della situazione patrimoniale (art. 14 D.Lgs. 33/2013)
- Schema M — Sedute degli organi in modalità telematica (schema di regolamento)
Il quadro normativo
La disciplina della prima seduta del Consiglio Comunale risiede principalmente nel TUEL, integrato da fonti accessorie:
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL): art. 40 (convocazione della prima seduta), art. 41 (adempimenti), art. 39 (Presidente del Consiglio nei Comuni > 15.000 abitanti), art. 50 (Sindaco e giuramento), art. 46 (Giunta);
- L. 25 marzo 1993, n. 81 — Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale;
- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 — Testo Unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali;
- D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Decreto Severino) — incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 — inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- L. 2 luglio 2004, n. 165 — Disposizioni in materia di sistema elettorale;
- Statuto Comunale — fonte di rango primario locale, disciplina le specificità organizzative;
- Regolamento del Consiglio Comunale — disciplina di dettaglio sul funzionamento dell'organo.
La convocazione: tempi e modalità (art. 40 TUEL)
La convocazione della prima seduta è disciplinata in modo rigoroso dall'art. 40 del TUEL. La regola è scandita in due tempi:
- la prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti;
- la prima seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
Il termine massimo, dunque, è di 20 giorni dalla proclamazione. La convocazione è disposta dal Sindaco neoeletto, già proclamato e in carica dal momento della proclamazione. In caso di mancata convocazione entro il termine prescritto, il Prefetto procede alla nomina di un Commissario ad acta (art. 40 c. 1 TUEL).
Gli aspetti operativi della convocazione:
- Forma: avviso scritto, di norma sottoscritto dal Sindaco e controfirmato dal Segretario Comunale;
- Notifica: a tutti i consiglieri eletti, di norma con consegna a mano dei messi comunali, oppure via PEC se l'eletto ha indicato un indirizzo digitale, oppure raccomandata A/R;
- Termine di preavviso: di norma 5 giorni interi (esclusi quello di notifica e quello dell'adunanza), salvo diverse previsioni del Regolamento;
- Ordine del giorno: deve essere completo dei punti obbligatori (vedi paragrafi successivi);
- Pubblicità: pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio online almeno 48 ore prima della seduta;
- Sede: di norma la sala consiliare del Comune.
La presidenza della prima seduta
La presidenza della prima seduta è un tema che merita attenzione perché differisce a seconda della dimensione del Comune:
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Ai sensi dell'art. 40, comma 2, TUEL, la prima seduta dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti — fino all'elezione del Presidente del Consiglio — è presieduta dal consigliere anziano, cioè dal consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale (somma delle preferenze personali e dei voti di lista). L'art. 39 TUEL prescrive infatti per questi Comuni l'obbligatorietà della figura del Presidente del Consiglio Comunale, eletto distintamente dal Sindaco.
Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti
Nei Comuni fino a 15.000 abitanti — quasi tutti i Comuni del reatino — la disciplina è più flessibile. Il TUEL non impone la figura del Presidente del Consiglio: di regola presiede il Consiglio il Sindaco. Tuttavia lo Statuto può prevedere l'istituzione del Presidente del Consiglio anche in questi Comuni: in tal caso si applicano analogicamente le regole della prima seduta dei Comuni maggiori (presidenza del consigliere anziano fino all'elezione del PdC).
I punti obbligatori della prima seduta
L'ordine del giorno della prima seduta deve contenere i seguenti punti obbligatori, in coerenza con l'art. 41 TUEL e con la giurisprudenza amministrativa consolidata:
1. Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei consiglieri
Ai sensi dell'art. 41, comma 1, TUEL, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legislazione vigente in materia di:
- Cause di incandidabilità (D.Lgs. 235/2012 — Decreto Severino: condanne penali, gravi reati);
- Cause di ineleggibilità (artt. 60 e segg. TUEL: cariche incompatibili con la carica di consigliere comunale al momento dell'elezione);
- Cause di incompatibilità (artt. 63 e segg. TUEL: situazioni che il consigliere è tenuto a rimuovere entro termini precisi pena la decadenza).
La verifica è condotta dal Consiglio sulla base di una relazione preparatoria del Segretario Comunale, che ricostruisce per ciascun consigliere la situazione emergente dalla documentazione raccolta dall'Ufficio Elettorale (autocertificazioni rese in sede di candidatura, certificati del casellario giudiziale, verifiche sulle cariche eventualmente ricoperte presso l'ente o presso enti dipendenti).
2. Convalida degli eletti
All'esito dell'esame, il Consiglio procede alla convalida degli eletti. La deliberazione di convalida, distinta per ciascun consigliere, attesta l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità. In presenza di cause di esclusione, il Consiglio adotta la deliberazione di non convalida e procede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa lista.
La deliberazione di convalida è autonomamente impugnabile davanti al TAR entro 30 giorni, ai sensi della disciplina del contenzioso elettorale. La non convalida è ricorribile dall'interessato con il medesimo termine.
📘 Modello pronto all'uso: Schema A — Deliberazione di convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri (Word, tratto dal Quaderno ANCI n. 63).
3. Giuramento del Sindaco
Ai sensi dell'art. 50, comma 11, TUEL, il Sindaco — già proclamato e in carica — presta giuramento davanti al Consiglio Comunale nella prima seduta, secondo la formula:
«Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana».
— Art. 50, comma 11, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
Il giuramento — atto solenne — è prestato in piedi, davanti all'organo consiliare, con la mano destra sollevata. La formula è quella prevista dalla legge e non può essere modificata. Il giuramento del Sindaco è elemento essenziale: il suo rifiuto comporta la decadenza dalla carica.
4. Comunicazione della composizione della Giunta
Ai sensi dell'art. 46, comma 2, TUEL, il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio Comunale e comunque entro 10 giorni dalla proclamazione, comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui un Vicesindaco. La comunicazione è atto formale e va verbalizzata.
La comunicazione comprende:
- i nomi degli Assessori nominati con i relativi profili professionali;
- l'indicazione del Vicesindaco (uno degli assessori);
- la distribuzione delle deleghe (di norma comunicata separatamente con decreto sindacale);
- la conformità della composizione alle quote di genere previste dall'art. 1, c. 137, L. 56/2014 (almeno il 40% di assessori di ciascun genere nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti).
📘 Modello pronto all'uso: Schema B — Decreto sindacale di nomina degli Assessori comunali (Word, tratto dal Quaderno ANCI n. 63), comprensivo della designazione del Vicesindaco, dell'attribuzione delle deleghe e della verifica delle quote di genere ex art. 1 c. 137 L. 56/2014.
5. Elezione della Commissione Elettorale Comunale
Il Consiglio Comunale, nella prima seduta o comunque entro 30 giorni dalla proclamazione, deve eleggere la Commissione Elettorale Comunale ai sensi dell'art. 12 e segg. del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. La Commissione è composta dal Sindaco (che la presiede) e da consiglieri comunali, in numero variabile a seconda della dimensione del Comune.
La composizione:
- Comuni fino a 5.000 abitanti: 3 componenti effettivi + 3 supplenti (oltre al Sindaco);
- Comuni da 5.001 a 50.000 abitanti: 4 componenti effettivi + 4 supplenti;
- Comuni oltre 50.000 abitanti: 8 componenti effettivi + 8 supplenti.
L'elezione avviene con voto limitato per garantire la rappresentanza delle minoranze: ciascun consigliere può esprimere preferenze per un numero di candidati inferiore a quello dei componenti da eleggere. La Commissione svolge importanti funzioni: revisione dinamica delle liste elettorali, nomina degli scrutatori, gestione amministrativa delle elezioni.
I punti facoltativi (ma frequentemente trattati)
Oltre ai punti obbligatori, la prima seduta può comprendere — secondo l'opportunità e in conformità allo Statuto — i seguenti punti facoltativi:
1. Elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio Comunale
Obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 39 TUEL). Facoltativa negli altri Comuni se prevista dallo Statuto. L'elezione segue le modalità del Regolamento del Consiglio: di norma a scrutinio segreto, con maggioranze qualificate (es. due terzi nel primo scrutinio, maggioranza assoluta nel secondo, maggioranza semplice dal terzo).
2. Comunicazione e illustrazione delle linee programmatiche di mandato
Ai sensi dell'art. 46, comma 3, TUEL, il Sindaco — entro il termine fissato dallo Statuto — presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Molti Statuti prevedono la presentazione già nella prima seduta o comunque entro 60-90 giorni. La presentazione apre il successivo dibattito programmatico e costituisce il riferimento per l'attività della Giunta.
3. Nomina dei capigruppo consiliari
Ai sensi dell'art. 39, comma 4, TUEL, i consiglieri sono organizzati in gruppi, ciascuno con un capogruppo. La comunicazione della designazione del capogruppo da parte di ciascun gruppo è frequentemente formalizzata nella prima seduta. Il capogruppo svolge funzioni di raccordo, partecipa alla Conferenza dei Capigruppo, presiede commissioni consiliari.
4. Costituzione delle commissioni consiliari permanenti
Lo Statuto e il Regolamento del Consiglio possono prevedere commissioni consiliari permanenti per materie (bilancio, urbanistica, affari sociali, lavori pubblici, ecc.). La loro costituzione e composizione, di norma proporzionale alla consistenza dei gruppi, può essere deliberata nella prima seduta o in sedute successive.
5. Nomina della Commissione per gli elenchi dei giudici popolari
Ai sensi della L. 10 aprile 1951, n. 287, ogni Comune ha l'obbligo di formare gli elenchi dei giudici popolari per le Corti d'Assise. La Commissione comunale è di norma rinnovata all'inizio di ogni mandato. La nomina può avvenire nella prima seduta o nelle prime sedute successive.
6. Nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni
Per i Comuni che aderiscono a enti consortili (Consorzio Sociale, BIM, comunità montana, unione di comuni) o ad altri enti dipendenti, la nomina dei rappresentanti — di norma di competenza del Sindaco per i Comuni fino a 15.000 abitanti, di competenza del Consiglio per i Comuni maggiori — viene formalizzata in tempi rapidi, talvolta già nella prima seduta.
Lo svolgimento della seduta: il workflow
Apertura della seduta e appello
Il consigliere anziano (o il Sindaco, nei Comuni piccoli senza PdC) apre la seduta. Il Segretario Comunale procede all'appello nominale dei consiglieri, verifica la presenza della maggioranza dei componenti (quorum di validità) e annuncia l'esito.
Saluto del consigliere anziano (o del Sindaco)
Breve indirizzo di saluto al Consiglio neoeletto, alle minoranze, alla cittadinanza. È prassi consolidata, ancorché non obbligatoria, sottolineare la dignità del momento istituzionale.
Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità
Il Segretario Comunale illustra la relazione preparatoria sull'esame delle condizioni degli eletti. Si apre la discussione su eventuali profili di criticità. Il Consiglio delibera punto per punto sulle posizioni in dubbio.
Convalida degli eletti
Si procede alla convalida di tutti i consiglieri, di norma con voto unico (salvo posizioni controverse, votate separatamente). Eventuali surroghe sono deliberate con voto specifico.
Giuramento del Sindaco
Il Sindaco, alzandosi in piedi davanti al Consiglio, pronuncia la formula del giuramento. Il Segretario verbalizza l'avvenuta prestazione del giuramento. È prassi che i consiglieri si alzino in piedi durante la cerimonia.
Comunicazione della composizione della Giunta
Il Sindaco illustra al Consiglio la composizione della Giunta, indicando per ciascun Assessore il profilo, le deleghe assegnate, l'eventuale qualifica di Vicesindaco. La comunicazione è atto formale, di cui si dà ampio risalto nel verbale.
Elezione delle commissioni obbligatorie
Si procede all'elezione della Commissione Elettorale Comunale, con voto limitato per garantire la rappresentanza delle minoranze. Se lo Statuto lo prevede, si procede anche all'elezione del Presidente del Consiglio.
Comunicazioni e punti facoltativi
Si trattano gli eventuali punti facoltativi (linee programmatiche, capigruppo, nomine, comunicazioni). Si valuta l'opportunità di rinviare ad altra seduta i punti più articolati.
Chiusura della seduta e verbalizzazione
Il presidente dichiara chiusa la seduta. Il Segretario Comunale completa il verbale, che sarà sottoscritto da presidente e Segretario. Il verbale, una volta approvato (nella seduta successiva), entra nella raccolta cronologica delle deliberazioni.
Il ruolo del Segretario Comunale
Il Segretario Comunale è il garante della legittimità procedimentale della prima seduta. Le sue funzioni:
- Preparazione: predispone l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno, la relazione sulle condizioni di eleggibilità, il prospetto delle cifre individuali, la formula di giuramento, lo schema di deliberazione di convalida, lo schema di elezione della Commissione Elettorale;
- Assistenza giuridica: assiste il consigliere anziano (o il Sindaco) durante la seduta, intervenendo per chiarire profili procedimentali, illustrare il significato degli atti, rispondere a quesiti dei consiglieri;
- Verbalizzazione: redige il verbale della seduta, con particolare cura per la cerimonia del giuramento, per le motivazioni delle deliberazioni di convalida e per la composizione della Giunta;
- Vigilanza sui quorum: presidia il rispetto del quorum di validità (maggioranza dei componenti) e dei quorum deliberativi (di norma maggioranza dei votanti, salvo materie a quorum qualificato);
- Cura della pubblicità: cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio online e in Amministrazione Trasparente;
- Comunicazioni esterne: invia le deliberazioni alla Prefettura (ove richiesto) e, per la deliberazione di convalida, al servizio elettorale per i conseguenti adempimenti.
Le criticità più frequenti
L'esperienza operativa mostra che alcune criticità ricorrenti si manifestano nella prima seduta e meritano particolare attenzione:
Cause di ineleggibilità sopravvenute o non rilevate
Capita che — in sede di esame delle condizioni — emergano cause di ineleggibilità non dichiarate in sede di candidatura: cariche in enti dipendenti, parentele con dipendenti dell'ente, debiti verso il Comune. Il Segretario deve aver effettuato ricognizione preventiva per evitare sorprese in seduta. In presenza di cause di esclusione, il Consiglio delibera la non convalida e procede alla surroga.
Quote di genere nella Giunta
L'art. 1, c. 137, L. 56/2014 impone — nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti — la rappresentanza di entrambi i generi nella Giunta in misura non inferiore al 40%. Il mancato rispetto è causa di illegittimità della composizione della Giunta, con possibili impugnazioni da parte di consiglieri di minoranza. Il Sindaco è tenuto, ove non sia stato possibile rispettare la soglia, a motivare con riferimento a circostanze oggettive (es. assenza di candidature femminili adeguate sul territorio).
Eventuali ricorsi pendenti sul contenzioso elettorale
Se al momento della prima seduta sono pendenti ricorsi al TAR sull'esito elettorale, il Consiglio si insedia comunque e procede ai propri adempimenti. Eventuali pronunce demolitorie del giudice amministrativo potranno determinare la rinnovazione delle elezioni o la sostituzione di singoli consiglieri.
Conflitti sulla presidenza della seduta
In Comuni dove l'identificazione del consigliere anziano è incerta (parità di cifre individuali, contestazioni sui voti di preferenza), il Segretario deve presidiare con attenzione l'individuazione del presidente di prima seduta, fondandosi sulla certificazione del Verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale.
Indicazioni operative per il Segretario
Un decalogo operativo per la preparazione della prima seduta:
- Rileggere Statuto e Regolamento del Consiglio, prendendone nota delle specificità (Presidente del Consiglio, commissioni, modalità di voto);
- Acquisire dall'Ufficio Elettorale il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale, con la cifra individuale di ciascun consigliere;
- Verificare per ciascun consigliere: certificato del casellario giudiziale, autocertificazione resa in sede di candidatura, eventuali cariche presso enti dipendenti, parentele con dipendenti dell'ente, debiti verso il Comune;
- Predisporre la relazione sulle condizioni di eleggibilità e compatibilità, da illustrare al Consiglio;
- Predisporre lo schema di deliberazione di convalida degli eletti (uno cumulativo per i consiglieri «in chiaro», individuale per quelli su cui sussistono dubbi);
- Concordare con il Sindaco la composizione della Giunta, verificando il rispetto delle quote di genere ex L. 56/2014;
- Predisporre la cerimonia del giuramento (postazione del Sindaco, formula stampata di riserva);
- Coordinare con i capigruppo per la composizione della Commissione Elettorale Comunale, calcolando preventivamente il voto limitato;
- Curare la pubblicità della convocazione (Albo Pretorio, sito istituzionale, eventuale stampa locale);
- Allestire la sala consiliare: bandiera tricolore, bandiera europea, postazione del presidente, leggio per il giuramento, eventuale streaming della seduta.
Conclusioni
La prima seduta del Consiglio Comunale è il fondamento istituzionale dell'intero mandato amministrativo. Una corretta gestione di questo passaggio — con il rispetto rigoroso dei punti obbligatori, una preparazione meticolosa, una conduzione ordinata e solenne — costituisce il fondamento di un mandato condotto sui binari della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento.
Per il Segretario Comunale — al fianco del Sindaco neoeletto, in un momento delicato e ad alto contenuto simbolico — la prima seduta è l'occasione per affermare il proprio ruolo di custode della legittimità procedimentale e di garante del corretto rapporto tra organi politici e struttura tecnica. La cura nella preparazione e la sicurezza nell'esecuzione sono le qualità che distinguono il buon Segretario: per i piccoli Comuni del reatino e delle aree interne, dove spesso la complessità procedimentale si scontra con la limitatezza delle risorse, la padronanza di questo passaggio è il primo banco di prova del professionista al servizio della comunità.
Fonti di riferimento: D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 39, 40, 41, 46, 50, 60-67; L. 25 marzo 1993, n. 81; D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Decreto Severino); D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; L. 2 luglio 2004, n. 165; L. 7 aprile 2014, n. 56 (Riforma Delrio), art. 1, c. 137 (quote di genere); D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Commissione Elettorale Comunale); L. 10 aprile 1951, n. 287 (giudici popolari); Statuti Comunali e Regolamenti del Consiglio Comunale dei Comuni di riferimento. Giurisprudenza richiamata: orientamenti consolidati del Consiglio di Stato e della Cassazione in materia di convalida degli eletti, di cause di ineleggibilità e incompatibilità, di rispetto delle quote di genere nella Giunta. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere legale.