🧮

Strumento interattivo · Calcolatore incluso

Quale livello di qualificazione mi serve?

Inserisci tipo di affidamento e importo della procedura: il calcolatore restituisce il livello (L1/L2/L3 o SF1/SF2/SF3), il punteggio minimo, le eventuali condizioni aggiuntive (concessioni/PPP) e le alternative possibili in assenza di qualificazione.

⬇ Vai al calcolatore

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, introdotto dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e disciplinato in dettaglio dall'Allegato II.4 (che recepisce in larga parte le Linee guida ANAC adottate con delibera n. 441/2022), è uno snodo organizzativo di portata strategica per i Comuni: l'operatività stessa dell'ente sul mercato dei contratti pubblici dipende dalla capacità di acquisire — o di accedere — alla qualificazione. In assenza di qualificazione, l'ANAC non rilascia il CIG (art. 62 c. 2 D.Lgs. 36/2023), con conseguente impossibilità di indire procedure di affidamento sopra soglia. La presente guida ricostruisce in modo sistematico ambiti, livelli, requisiti, procedimento di iscrizione, strumenti convenzionali, ruolo dell'ANAC, rapporto RUP/responsabile di fase nella delega tra ente beneficiario e centrale di committenza, e la giurisprudenza più recente.

1. Il quadro normativo

FonteContenuto
Art. 62 D.Lgs. 36/2023 Sistema di qualificazione obbligatoria per lavori > € 500.000 e servizi/forniture > € 140.000; rilascio del CIG subordinato al possesso della qualificazione (c. 2); procedure autonome consentite alle SA non qualificate (c. 6); ricorso a SA qualificata anche sotto soglia (c. 6-bis); strumenti di adesione (c. 9); responsabilità unitaria dell'ente delegato (c. 13)
Art. 63 D.Lgs. 36/2023 Articolazione della qualificazione su tre livelli per lavori (L1-L3) e per servizi/forniture (SF1-SF3); requisito di almeno seconda fascia per progettazione e affidamento (c. 6 come modificato dal correttivo); potere sanzionatorio ANAC (c. 11) — da € 500 a € 1.000.000
Allegato II.4 D.Lgs. 36/2023 Disciplina di dettaglio del sistema di qualificazione, che riprende in larga parte le Linee guida ANAC delibera n. 441/2022: ambiti (art. 1 c. 2), requisiti obbligatori (artt. 4 e 6), indicatori e pesi (Tabelle A-C, C-bis, C-ter), livelli, procedimento di iscrizione (art. 10), durata biennale e requisiti premianti (art. 11)
Art. 128 c. 5 D.Lgs. 36/2023 Le finalità di cui agli artt. 62 e 63 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe
Art. 33-ter D.L. 179/2012 (conv. L. 221/2012) Istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), presso l'ANAC: l'iscrizione è condizione di accesso alla qualificazione
Linee guida ANAC delibera n. 441/2022 Linee guida sul sistema di qualificazione, recepite in larga parte nell'Allegato II.4 del Codice
Decreto correttivo D.Lgs. 209/2024 Modifiche all'art. 62 (introduzione c. 6-bis) e all'art. 63 (modifica c. 6) — apertura del ricorso alla SA qualificata anche sotto soglia; obbligo di almeno seconda fascia per progettazione+affidamento
Pareri MIT n. 2379/2024, n. 3869/2025 e n. 4172/2026 Chiarimenti operativi sulla qualificazione, sull'uso degli strumenti CONSIP/MEPA da parte delle SA non qualificate, sulla nomina del RUP della SA qualificata che svolge procedure in delega
Delibere ANAC nn. 465-469 del 28 ottobre 2024 Quadro sistematico del riparto di competenze tra SA qualificata delegata e SA non qualificata beneficiaria: la SA qualificata assume la responsabilità dell'intera fase di gara; FAQ ANAC A7 sulla nomina del RUP

2. L'ambito della qualificazione (art. 1 c. 2 All. II.4)

Ai sensi dell'art. 1 c. 2 dell'Allegato II.4, la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza «attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro». La qualificazione riguarda almeno uno dei seguenti due ambiti:

📌 I due ambiti della qualificazione

  • (a) Progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure: si tratta del «fronte interno» della gara, dalla decisione a contrarre alla aggiudicazione;
  • (b) Esecuzione dei contratti: gestione del rapporto contrattuale dopo l'aggiudicazione, controllo sull'esecuzione, varianti, riserve, pagamenti, collaudo.

Le SA possono qualificarsi per uno solo dei due ambiti — ad es. per la sola esecuzione di contratti affidati da altri — oppure per entrambi. Chi è qualificato per progettazione+affidamento è automaticamente qualificato anche per l'esecuzione nei corrispondenti livelli, ferma la possibilità di qualifica esclusiva per la sola esecuzione (art. 8 All. II.4).

3. Soglie e ambiti di applicazione (art. 62 c. 1 + art. 2 c. 1 All. II.4)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 c. 1 del Codice e 2 c. 1 dell'Allegato II.4, la qualificazione è necessaria:

  • per appalti e concessioni di lavori di importo superiore a € 500.000;
  • per appalti e concessioni di servizi e forniture di importo superiore a € 140.000.
🚨 Conseguenza dell'assenza di qualificazione. Ai sensi dell'art. 62 c. 2 D.Lgs. 36/2023, in assenza di qualificazione l'ANAC non rilascia il CIG: nessuna procedura sopra soglia può essere validamente indetta da una SA non qualificata in proprio. È la sanzione strutturale del sistema, che impone alle SA di organizzarsi per acquisire la qualificazione o per ricorrere a SA qualificate.

L'art. 128 c. 5 D.Lgs. 36/2023 precisa che le finalità di cui agli artt. 62 e 63 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe — chiave organizzativa significativa per i Comuni di piccole dimensioni associati in distretti.

4. Procedure autonome delle SA non qualificate (art. 62 cc. 6 e 6-bis)

La disciplina riconosce alle SA non qualificate margini residui di autonomia per acquisire beni, servizi e lavori senza ricorrere a SA qualificate, ai sensi dell'art. 62 c. 6 D.Lgs. 36/2023. Le ipotesi più rilevanti:

  • Lett. c): affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a € 1.000.000 mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
  • Lett. d): ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (con preferenza per il territorio regionale di riferimento; agire senza limiti territoriali è ammesso previa motivazione se il bene/servizio non è disponibile o idoneo o per ragioni di convenienza economica).
📌 Distinzione strumenti di acquisto vs strumenti di negoziazione (All. I.1, art. 3 c. 1).
  • Strumenti di acquisto (lett. cc): non richiedono apertura del confronto competitivo. Includono: (1) convenzioni quadro CONSIP/soggetti aggregatori ex art. 26 L. 488/1999; (2) accordi quadro senza riapertura del confronto competitivo; (3) mercato elettronico con acquisti a catalogo.
  • Strumenti di negoziazione (lett. dd): richiedono apertura del confronto competitivo. Includono: (1) accordi quadro con riapertura del confronto; (2) sistema dinamico di acquisizione; (3) mercato elettronico con confronto concorrenziale; (4) altri sistemi realizzati da centrali di committenza.

4.1 La novità del comma 6-bis: il ricorso alla SA qualificata anche sotto soglia

✅ Nuovo comma 6-bis dell'art. 62. Le SA non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una SA o a una centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1 dell'art. 62 (€ 140.000 servizi e forniture; € 500.000 lavori). La norma apre alle SA non qualificate la possibilità di esternalizzare anche le procedure minori — utile per Comuni con strutture organizzative limitate.

4.2 Il Parere MIT n. 2379/2024: SA non qualificate e strumenti CONSIP/MEPA

Il Parere MIT 17 aprile 2024 n. 2379 ha confermato che le SA non qualificate possono autonomamente acquisire servizi e forniture sotto soglia e lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a € 1.000.000 ricorrendo agli strumenti di negoziazione offerti dal MEPA. Il fondamento è nell'art. 62 c. 6 lett. c). Analoga conclusione vale per gli strumenti messi a disposizione da CONSIP (convenzioni, accordi quadro, SDA) — la qualificazione non è necessaria per l'effettuazione di ordini su tali strumenti.

5. Requisiti obbligatori (artt. 4 e 6 All. II.4)

Per essere ammessi alla procedura di qualificazione — sia per i lavori (art. 4) sia per i servizi e forniture (art. 6) — le SA devono possedere i seguenti tre requisiti obbligatori:

1

Iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

L'iscrizione all'AUSA — istituita ex art. 33-ter D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012 — è la pre-condizione strutturale. Senza iscrizione AUSA, la procedura di qualificazione non può neppure essere avviata.

2

Ufficio o struttura stabilmente dedicato alla progettazione e agli affidamenti

L'organigramma deve prevedere un ufficio o una struttura stabilmente dedicata alla progettazione e agli affidamenti di lavori (o di servizi e forniture, per la qualificazione SF). Non è sufficiente una designazione formale: occorre una stabilità organizzativa reale e dimostrabile.

3

Disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale

L'ente deve disporre di piattaforme di approvvigionamento digitale conformi agli artt. 25 e 26 del Codice (digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, interoperabilità, accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico).

6. Indicatori e pesi per l'attribuzione del punteggio (Tabelle A-C dell'All. II.4)

Una volta soddisfatti i tre requisiti obbligatori, il livello di qualificazione viene determinato sulla base di un punteggio calcolato in funzione di cinque famiglie di indicatori:

IndicatoreContenuto
a) Strutture Organizzative Stabili (SOS) Presenza di SOS di dipendenti con specifiche competenze — numero di dipendenti, qualifica, titolo di studio, iscrizione a ordini professionali, esperienza
b) Sistema di formazione e aggiornamento del personale Formazione di base, specialistica e avanzata. La partecipazione al sistema di formazione è anche requisito specifico per la qualificazione all'esecuzione (art. 8 c. 2 lett. c)
c) Numero di gare svolte Per i vari livelli — numero, importi, tempi di affidamento, numero di gare deserte e non aggiudicate
d) Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati all'ANAC Trasmissione tempestiva dei dati che alimentano le banche dati ANAC (anche requisito per la qualificazione all'esecuzione, art. 8 c. 2 lett. b)
e) Criteri premianti (art. 11 All. II.4) Disponibilità a svolgere gare per altri enti; specializzazione per ambiti settoriali; efficienza decisionale e tempo medio (max 115 giorni tra ricezione delle offerte e stipula del contratto); aggregazione di SA per affidamento ed esecuzione

7. Livelli di qualificazione per i lavori (art. 3 c. 1 dell'All. II.4)

Per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a € 500.000, le SA sono qualificate in uno dei seguenti tre livelli:

L3 — Primo livello

Fino a € 1.000.000

Punteggio minimo: 30 punti. Adatto a piccoli e medi Comuni con limitata operatività in materia di opere pubbliche.

L2 — Secondo livello

Fino alle soglie di rilevanza europea

Punteggio minimo: 40 punti. Livello minimo richiesto per la progettazione e affidamento (art. 63 c. 6 come modificato).

L1 — Terzo livello

Senza limiti di importo

Punteggio minimo: 50 punti. Adeguato per grandi Comuni, Province, Città metropolitane.

⚠️ La modifica dell'art. 63 c. 6 (correttivo D.Lgs. 209/2024). Le SA che intendono svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia (L2 per i lavori, SF2 per i servizi e forniture). La qualificazione può essere riferita solo alla progettazione+affidamento di lavori, oppure solo a quella di servizi e forniture, oppure (alle condizioni dell'All. II.4) solo all'esecuzione.

8. Livelli di qualificazione per servizi e forniture (art. 5 c. 1 dell'All. II.4)

Per servizi e forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, le SA sono qualificate in uno dei seguenti tre livelli:

SF3 — Primo livello

Fino a € 750.000

Punteggio minimo: 30 punti.

SF2 — Secondo livello

Fino a € 5.000.000

Punteggio minimo: 40 punti. Livello minimo per progettazione+affidamento e per concessioni/PPP.

SF1 — Terzo livello

Senza limiti di importo

Punteggio minimo: 50 punti.

🧮 Strumento 8-bis. Calcolatore del livello di qualificazione richiesto

Inserisci la tipologia di affidamento e l'importo a base di gara: il calcolatore restituisce in tempo reale il livello minimo di qualificazione, il punteggio richiesto, eventuali condizioni aggiuntive (es. esperto triennale PEF/rischi per concessioni e PPP), e indica le alternative se la SA non possiede la qualificazione necessaria.

🧮 Calcolatore

Livello di qualificazione richiesto

Strumento basato sugli artt. 62 e 63 D.Lgs. 36/2023 e sull'Allegato II.4 (versione vigente dopo il correttivo D.Lgs. 209/2024).

⚖️ Lo strumento ha finalità divulgativa. Per casistiche di confine si raccomanda la verifica con un consulente o con l'organo di revisione.

9. La qualificazione in materia di concessioni e partenariato pubblico-privato (art. 5 c. 5 dell'All. II.4)

📌 Concessioni e PPP — requisito di qualificazione

Ai fini della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato di importo a base di gara pari o superiore a € 140.000, gli enti concedenti devono possedere:

  • almeno qualificazione SF2;
  • la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Il requisito riflette la maggiore complessità tecnica delle concessioni e del PPP, dove l'analisi del PEF e la matrice dei rischi sono il cuore dell'istruttoria.

10. La qualificazione per la fase di esecuzione (art. 8 dell'All. II.4)

Le SA e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento sono automaticamente qualificate anche per l'esecuzione dei contratti per i corrispondenti livelli di qualificazione. Inoltre possono:

  • eseguire contratti per livelli superiori, subordinatamente al soddisfacimento di specifici requisiti (art. 8 c. 2);
  • eseguire i contratti affidati ai sensi dell'art. 62 c. 6 lett. c) e d) — autonomia delle SA non qualificate;
  • eseguire contratti al di sotto delle soglie di qualificazione.

📌 I tre requisiti specifici per la fase di esecuzione (art. 8 c. 2 All. II.4)

  • a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
  • b) rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati ANAC;
  • c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

I requisiti sono dettagliati nelle Tabelle C-bis (lavori) e C-ter (servizi e forniture) dell'Allegato II.4.

11. Il procedimento di iscrizione e la durata biennale (art. 10 dell'All. II.4)

1

Presentazione della domanda di iscrizione

La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione. Avviene tramite l'apposita sezione dell'AUSA, con trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall'ANAC per la verifica dei requisiti.

2

Attribuzione del livello da parte dell'ANAC

L'ANAC attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, per l'affidamento e per l'esecuzione, in funzione del soddisfacimento dei requisiti obbligatori e del punteggio raggiunto sugli indicatori.

3

Verifica a campione

L'ANAC svolge una verifica a campione ai fini del controllo della veridicità dei dati e della conferma del livello di qualificazione. La verifica può essere occasione di revoca o di degradazione del livello in caso di esito negativo.

4

Durata biennale e requisiti premianti (art. 11 All. II.4)

La qualificazione ha durata biennale. I requisiti premianti dell'art. 11 — tra cui il tempo medio tra la presentazione delle offerte e la stipula del contratto, pari a 115 giorni — concorrono a mantenere o elevare il livello. Il superamento del tempo medio di 160 giorni comporta l'obbligo di comunicare un piano di riorganizzazione, la cui omissione integra una grave violazione (cfr. § 13).

12. Gli strumenti di adesione alla SA qualificata (art. 62 c. 9)

L'art. 62 c. 9 disciplina gli strumenti formali attraverso i quali una SA non qualificata può fare ricorso a una SA qualificata o a una centrale di committenza qualificata. Il ricorso è formalizzato mediante uno dei seguenti tre strumenti alternativi:

StrumentoRiferimentoCaratteristiche
Accordo Art. 30 TUEL (D.Lgs. 267/2000) Accordo tra Comuni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati. Forma flessibile, di durata pluriennale, adatta alle aggregazioni stabili
Accordo tra PA Art. 15 L. 241/1990 Accordo tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune. Adatto anche a soggetti diversi dai Comuni (es. Province, Unioni, Aziende speciali)
Convenzione Apposita convenzione Convenzione ad hoc con il soggetto qualificato. Strumento flessibile per gestire un singolo affidamento o un programma di affidamenti

13. Ruolo dell'ANAC e potere sanzionatorio (art. 63 c. 11)

13.1 Le competenze regolamentari dell'ANAC

L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione, indicando: (a) come le SA dimostrano il possesso dei requisiti; (b) le modalità di rilascio della qualificazione; (c) le modalità per conseguire una qualificazione di livello superiore; (d) le modalità di attribuzione temporanea di un livello inferiore in caso di sanzioni pecuniarie ex art. 222 del Codice; (e) le modalità di mantenimento dei livelli.

13.2 Il potere sanzionatorio (art. 63 c. 11)

⚠️ Sanzioni pecuniarie da € 500 a € 1.000.000. L'art. 63 c. 11 attribuisce all'ANAC un potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della SA o della centrale di committenza in caso di gravi violazioni delle norme del Codice circa la veridicità delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione.

Costituiscono gravi violazioni, in particolare:

  • per le centrali di committenza: la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;
  • per SA e centrali di committenza: la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile che sia di fatto impegnato in altre attività;
  • la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti;
  • la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione se il tempo medio supera i 160 giorni (art. 11 c. 4-quater All. II.4).

13.3 Il procedimento di richiesta della SA non qualificata alla SA qualificata

1

Consultazione dell'elenco ANAC

La SA non qualificata consulta sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle SA qualificate e delle centrali di committenza qualificate, individuando il soggetto a cui rivolgere la richiesta.

2

Richiesta di svolgimento della procedura — silenzio assenso a 10 giorni

La richiesta rivolta dalla SA non qualificata a una SA qualificata si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione. È un silenzio assenso che semplifica la prassi e responsabilizza la SA qualificata.

3

Intervento sostitutivo dell'ANAC entro 15 giorni

In caso di risposta negativa della SA qualificata, la SA non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro 15 giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una SA qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione.

14. Il RUP nella delega tra ente beneficiario e SA qualificata

Il riparto di competenze tra SA qualificata delegata e SA non qualificata beneficiaria è uno snodo operativo delicato, oggetto di pareri MIT e di delibere ANAC che hanno consolidato un orientamento chiaro.

14.1 Le Delibere ANAC nn. 465-469 del 28 ottobre 2024: la responsabilità sulla SA qualificata

⚖️ ANAC delibere 465-469/2024 — Il principio della responsabilità unitaria

«Il Legislatore con l'introduzione del delineato sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, ha riservato a soggetti qualificati … lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie … Pertanto, i soggetti non qualificati sono tenuti a ricorrere necessariamente agli strumenti messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate, con la conseguenza che il soggetto qualificato deve assumere la responsabilità dell'intera fase di gara, mentre l'adozione di atti e i provvedimenti della fase di affidamento da parte della stazione appaltante non qualificata determina un'elusione del sistema di necessaria qualificazione».

Conseguenza: spetta al soggetto qualificato (centrale di committenza o SA) delegato la responsabilità della fase di gara e del contenuto degli atti di gara e dello svolgimento dell'intera procedura fino al provvedimento di aggiudicazione. Resta in capo alla SA beneficiaria solo la decisione a contrarre.

14.2 FAQ ANAC A7: il soggetto qualificato deve nominare un proprio RUP

📌 FAQ ANAC A7 — «Il soggetto qualificato può limitarsi a nominare un responsabile di fase?»

«No. Il soggetto qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto, ex art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023, in quanto differenti sono i compiti svolti dal RUP rispetto al responsabile di fase e soprattutto diversa (rectius maggiore) è la responsabilità assunta dalla stazione appaltante qualificata nello svolgimento delle procedure di assegnazione. In particolare, il soggetto qualificato deve condurre l'intero procedimento di gara … e quindi adottare tutti i relativi provvedimenti ed assumerne la relativa responsabilità. Pertanto, gli atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti il procedimento di gara devono essere adottati dal soggetto qualificato».

14.3 Pareri MIT n. 4172/2026, n. 3869/2025 e n. 2379/2024

I pareri MIT precisano che la SA che svolge procedure di gara in delega e per conto di altre SA, ai sensi dell'art. 62 c. 13 del Codice, deve nominare un proprio RUP che assume i compiti specifici relativi alla frazione di attività oggetto di delega. Il RUP della SA qualificata si coordina con il responsabile del procedimento dell'ente delegante nominato per le attività di competenza di tale ultimo ente (programmazione, esecuzione del contratto, ecc.).

14.4 L'assurdo da evitare: SA non qualificata che coordina la SA qualificata

🚨 Lo «stravolgimento» della riforma del 2023. Le delibere ANAC 465-469/2024 segnalano che, ove si ammettesse che la SA non qualificata nomini il RUP e la SA qualificata nomini invece un Responsabile della Fase di Affidamento (RFA), si giungerebbe all'assurdo che l'ente qualificato sarebbe sottoposto al coordinamento e controllo di un soggetto incardinato in un ente non qualificato, sovvertendo uno dei cardini della riforma del codice del 2023. La responsabilità ricade necessariamente sull'ente qualificato e su un RUP da esso nominato.

🆕 14.5 TAR Piemonte n. 993/2026: l'aggiudicazione spetta alla CUC qualificata, non al RUP dell'ente delegante

Il TAR Piemonte, sentenza n. 993/2026, ha chiarito un nodo operativo cruciale del rapporto tra ente delegante non qualificato e Centrale Unica di Committenza qualificata: quando un Comune privo di qualificazione affida lo svolgimento della gara a una CUC qualificata, il potere di aggiudicare compete alla CUC e non al RUP dell'ente delegante. Il RUP dell'amministrazione non qualificata non può adottare il provvedimento finale di assegnazione del contratto, perché la gara è formalmente indetta, gestita e definita dalla stazione appaltante qualificata.

📋 Il caso (Memoweb n. 118 del 22/6/2026)

La controversia riguarda una procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a interventi di sistemazione idrogeologica in un Comune. L'ente locale — beneficiario del finanziamento e amministrazione contraente — aveva dato mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana di svolgere la gara. La CUC aveva quindi approvato gli atti, gestito la procedura e disposto l'aggiudicazione in favore del raggruppamento risultato primo classificato. Il concorrente secondo graduato ha impugnato l'aggiudicazione, deducendo anche l'incompetenza della CUC, sostenendo che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal RUP del Comune (indicato nel disciplinare come responsabile del procedimento).

Il ragionamento del Tribunale

Il TAR respinge la censura sull'incompetenza. Il punto centrale è che il Comune, non qualificato ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023, aveva affidato lo svolgimento della procedura alla CUC, indicata nel disciplinare come stazione appaltante. Da ciò discende che il potere di aggiudicare non poteva spettare al Comune delegante, ma alla Centrale di Committenza che aveva gestito la gara.

⚠️ L'incoerenza che la sentenza vuole evitare. Diversamente opinando — osserva il Tribunale — si arriverebbe a un risultato incoerente: l'aggiudicazione sarebbe adottata dal soggetto che non possiede la qualificazione per svolgere la procedura e che proprio per questo ha dovuto ricorrere alla stazione appaltante qualificata.

Il limite del ruolo del RUP dell'ente delegante

La sentenza precisa anche il limite del ruolo del RUP del Comune privo di qualificazione. L'art. 7 dell'Allegato I.2 al Codice dei contratti consente al RUP di adottare il provvedimento finale solo quando, secondo l'ordinamento della stazione appaltante, egli abbia il potere di manifestarne all'esterno la volontà. Nel caso concreto, però, la stazione appaltante era la CUC dell'Unione Montana, non il Comune. Pertanto, il RUP comunale, pur indicato nel disciplinare, non poteva adottare l'aggiudicazione, perché non era organo della stazione appaltante qualificata competente a concludere la procedura.

Il dirigente/responsabile della CUC

Il provvedimento di aggiudicazione era stato adottato dal responsabile dell'ufficio centrale di committenza. Per il TAR, ciò è corretto: il potere di manifestare all'esterno la volontà della CUC faceva capo al responsabile dell'ufficio della Centrale, quale organo competente dell'ente qualificato che aveva indetto, regolato e gestito la procedura. La CUC, infatti, non è un mero supporto istruttorio del Comune, ma il soggetto al quale sono imputati formalmente gli atti della gara. I Comuni aderenti o deleganti restano beneficiari degli effetti della procedura, ma gli atti di gara sono riferibili alla Centrale di committenza.

✅ Il principio operativo. Negli appalti delegati da enti privi di qualificazione a stazioni appaltanti qualificate, l'aggiudicazione deve essere disposta dall'organo competente dell'ente delegato qualificato. Il RUP dell'ente non qualificato non può sostituirsi alla CUC nell'adozione del provvedimento finale, salvo che appartenga alla stazione appaltante competente e abbia il potere di esprimerne la volontà verso l'esterno (in linea con il § 14.4 e con il principio anti-«stravolgimento» delle Delibere ANAC 465-469/2024).

L'esito della controversia

Pur escludendo il vizio di incompetenza, il TAR annulla comunque l'aggiudicazione per altre ragioni: (a) mancata o incompleta verifica dei requisiti dell'aggiudicatario; (b) difetto di un requisito professionale relativo al coordinatore della sicurezza. Viene quindi dichiarata l'inefficacia del contratto e disposto l'obbligo di procedere, dopo le verifiche di legge, all'aggiudicazione e al subentro in favore del ricorrente.

📌 Coordinamento con la sentenza TAR Campania-Napoli 3596/2026 (§ 15.1). Le due pronunce delineano un quadro coerente per il sistema delegato: (a) la CUC qualificata può nominare come proprio RUP anche un dipendente del Comune beneficiario non qualificato (purché l'atto formale di nomina sia imputabile alla CUC); (b) il potere di aggiudicare spetta sempre all'organo competente della SA qualificata (responsabile della CUC o RUP nominato dalla CUC), non al RUP dell'ente delegante in quanto tale. La distinzione chiarisce definitivamente il riparto di competenze nel rapporto Comune delegante → CUC qualificata.

15. La giurisprudenza più recente

15.1 TAR Campania Napoli sez. II, 8 giugno 2026, n. 3596

⚖️ Nomina del RUP appartenente a un ente non qualificato — ammissibile se la SA qualificata «fa propria» la designazione

Sulla nomina da parte della SA qualificata di un RUP appartenente a un ente non qualificato: «Sebbene venga utilizzata l'espressione "dare atto", in concreto, la centrale di committenza ha fatto propria, procedendo dunque a una individuazione a sé stessa imputabile, l'indicazione del RUP; né, in senso contrario, pare possa attribuirsi rilievo alla circostanza che detto responsabile sia un dipendente del Comune non qualificato, giacché nel tessuto normativo vigente non è dato rinvenire alcuna norma che escluda detta possibilità».

Conseguenza operativa: la SA qualificata può nominare come proprio RUP un dipendente del Comune beneficiario non qualificato, a condizione che l'atto formale di nomina sia imputabile alla SA qualificata stessa (non un mero «dare atto» di una designazione del Comune beneficiario). La sostanza del rapporto deve essere chiara: il RUP, anche se fisicamente dipendente del Comune beneficiario, opera quale RUP della SA qualificata e ad essa risponde.

15.2 TAR Liguria sez. I, 4 agosto 2025, n. 944

⚖️ Riparto di competenze RUP qualificata / non qualificata — spazi alla prassi applicativa

«Con riguardo al riparto di competenze tra il R.U.P. della stazione appaltante che svolge l'attività di committenza e il responsabile della stazione appaltante che si avvale dell'opera della prima, il codice non offre indicazioni precise e, come riconosciuto anche dall'A.N.A.C. nel parere citato dal ricorrente, apre inevitabilmente spazi alla prassi applicativa».

Il TAR Liguria richiama l'art. 15 c. 4 D.Lgs. 36/2023, che prevede la possibilità di adottare modelli organizzativi con la nomina di un responsabile di procedimento per programmazione/progettazione/esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. La pronuncia conferma una flessibilità dei modelli, pur nell'ambito dei principi consolidati delle delibere ANAC 465-469/2024.

15.3 TAR Lombardia Milano sez. IV, 4 giugno 2026, n. 2853

⚖️ Ruolo processuale della CUC — la CUC è contraddittore necessario, il Comune beneficiario è mero beneficiario

«Con riferimento agli atti emanati da una centrale di committenza — qual è la Provincia — ed alle funzioni esercitate nel caso in esame — i Comuni aderenti alla convenzione che la istituisce — "sono meri beneficiari della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie della gara, sicché, mentre gli effetti ed i risultati di questa sono imputati ai Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, non può che ricadere sulla centrale di committenza, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa"».

Conseguenza: il contraddittorio è correttamente instaurato con la notifica del ricorso alla sola Provincia/CUC, non potendosi qualificare il Comune né come amministrazione che ha adottato l'atto impugnato, né come controinteressato in senso proprio. Profilo di rilievo processuale per la gestione del contenzioso amministrativo da parte del Segretario Comunale dell'ente beneficiario.

✅ Dieci presidi del Segretario sul sistema di qualificazione
  1. Mappare lo stato di qualificazione dell'ente (livelli per progettazione/affidamento e per esecuzione, scadenza biennale, requisiti premianti maturati). Verificare l'iscrizione AUSA, la presenza di un ufficio stabilmente dedicato, la disponibilità di piattaforme digitali ex artt. 25-26 del Codice.
  2. Programmare il rinnovo della qualificazione con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza biennale, monitorando il tempo medio di stipula (target ≤ 115 giorni; allarme oltre 160 giorni con obbligo di piano di riorganizzazione).
  3. Definire la strategia di aggregazione per i Comuni non qualificati o di livello L3/SF3 con limiti di importo: accordo art. 30 TUEL, accordo art. 15 L. 241/1990, convenzione ad hoc con CUC o SA qualificata di area territoriale. Sfruttare per i piccoli Comuni l'aggregazione tramite distretti sociosanitari ex art. 128 c. 5 D.Lgs. 36/2023.
  4. Sfruttare l'autonomia residua sotto soglia (art. 62 cc. 6 lett. c) e d)): SA non qualificate possono autonomamente usare strumenti CONSIP/MEPA per servizi e forniture sotto soglia europea e per lavori di manutenzione ordinaria sotto € 1 milione (Parere MIT 2379/2024).
  5. Per le concessioni e PPP: verificare il possesso del livello minimo SF2 e dell'esperienza triennale nella gestione di PEF e rischi (art. 5 c. 5 All. II.4). In assenza, programmare il ricorso a SA qualificata.
  6. Nella delega a SA qualificata: il soggetto qualificato deve nominare un proprio RUP che adotta tutti gli atti caratterizzanti la procedura (lex specialis, commissione, aggiudicazione). Il RUP può essere un dipendente del Comune beneficiario, ma la nomina deve essere imputabile alla SA qualificata (TAR Campania Napoli 3596/2026).
  7. Resta in capo all'ente beneficiario la decisione a contrarre, la copertura finanziaria, l'esecuzione e la fase patrimoniale conseguente. Tutto il resto (progettazione, affidamento, aggiudicazione) è responsabilità dell'ente qualificato delegato.
  8. Profilo processuale: in caso di contenzioso, il ricorso va notificato alla SA qualificata/CUC, contraddittore necessario; il Comune beneficiario non è amministrazione che ha adottato l'atto (TAR Lombardia Milano 2853/2026). Il Segretario coordina la difesa con l'avvocatura della SA qualificata.
  9. Profilo sanzionatorio: presidiare la veridicità delle dichiarazioni rese all'ANAC nel procedimento di qualificazione (struttura stabile, personale dedicato, comunicazioni periodiche) — le sanzioni vanno da € 500 a € 1.000.000 a carico del rappresentante legale dell'ente (art. 63 c. 11). Particolare attenzione alla comunicazione tempestiva della perdita dei requisiti e al piano di riorganizzazione se il tempo medio supera 160 giorni.
  10. Aggiornare il Regolamento di organizzazione dell'ente per chiarire: (a) l'individuazione formale dell'ufficio stabilmente dedicato; (b) le competenze del Responsabile della struttura sui rapporti con la SA qualificata delegata; (c) le procedure interne di consultazione dell'elenco ANAC; (d) le modalità di nomina del RUP nelle procedure delegate.

Conclusioni

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è il pilastro organizzativo del nuovo Codice 2023: separa il «chi» del contratto pubblico (l'ente competente, dotato di organizzazione e capacità tecnica) dal «cosa» (l'oggetto della procedura). Ne deriva una geometria a doppio binario in cui il Comune non qualificato — o qualificato a livelli più bassi — non perde la titolarità dell'intervento, ma delega la fase di gara a chi è strutturalmente attrezzato per gestirla. Il correttivo D.Lgs. 209/2024 ha ulteriormente ampliato gli spazi del ricorso alla SA qualificata, anche sotto soglia (art. 62 c. 6-bis), e ha innalzato il livello minimo per la progettazione+affidamento alla seconda fascia. La giurisprudenza 2025-2026 (TAR Campania Napoli 3596/2026; TAR Liguria 944/2025; TAR Lombardia Milano 2853/2026) e le delibere ANAC nn. 465-469/2024 hanno consolidato l'orientamento per cui la responsabilità della gara ricade sulla SA qualificata, con conseguenze sostanziali (nomina del RUP, contenuto degli atti di gara) e processuali (contraddittore necessario). Per il Segretario Comunale il dossier qualificazione è ormai una competenza ordinaria: padroneggiarla significa garantire all'ente la piena operatività sul mercato dei contratti pubblici e tenere sotto controllo i rischi sanzionatori e di responsabilità erariale.

Fonti di riferimento. Quadro normativo: Costituzione, artt. 97, 117; D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), artt. 15, 25, 26, 49, 50, 62, 63, 120, 128 c. 5; Allegato II.4 al Codice (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11; Tabelle A, B, C, C-bis, C-ter); Allegato I.1, art. 3 c. 1 lett. cc) e dd) (strumenti di acquisto e di negoziazione); Allegato I.2, artt. 6, 7, 8, 9; D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo al Codice); art. 33-ter D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 conv. L. 17 dicembre 2012 n. 221 (AUSA); art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL); art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241; art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488. Prassi e orientamenti interpretativi: Linee guida ANAC delibera 11 ottobre 2022 n. 441 (recepite in larga parte nell'Allegato II.4); Delibere ANAC nn. 465, 466, 467, 468 e 469 del 28 ottobre 2024 (riparto di competenze e responsabilità nella delega tra SA qualificata e SA non qualificata; nomina del RUP della SA qualificata); FAQ ANAC A7 (nomina RUP da parte del soggetto qualificato — divieto di limitarsi a un responsabile di fase); Parere MIT 17 aprile 2024 n. 2379 (uso autonomo di strumenti CONSIP/MEPA da parte delle SA non qualificate); Parere MIT 11 dicembre 2025 n. 3869; Parere MIT 21 aprile 2026 n. 4172 (RUP della SA qualificata che svolge procedure di gara in delega ex art. 62 c. 13). Giurisprudenza: 🆕 TAR Piemonte, sentenza n. 993/2026 (Memoweb n. 118 del 22/6/2026 — Progetto Omnia/Gruppo Gaspari): negli appalti delegati da Comune non qualificato a CUC qualificata, il potere di aggiudicare spetta alla CUC e non al RUP dell'ente delegante; l'art. 7 dell'Allegato I.2 consente al RUP di adottare il provvedimento finale solo quando appartiene alla SA qualificata e ha il potere di manifestarne all'esterno la volontà; la CUC non è un mero supporto istruttorio ma il soggetto cui sono imputati formalmente gli atti della gara; gli atti vengono comunque annullati per mancata verifica dei requisiti e difetto requisito professionale del coordinatore sicurezza; TAR Campania, Napoli, sez. II, 8 giugno 2026, n. 3596 (nomina da parte della SA qualificata di un RUP dipendente di Comune beneficiario non qualificato — ammissibile se la SA qualificata «fa propria» la designazione); TAR Liguria, sez. I, 4 agosto 2025, n. 944 (riparto di competenze RUP qualificata/non qualificata — apertura alla prassi applicativa ex art. 15 c. 4 D.Lgs. 36/2023); TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 4 giugno 2026, n. 2853 (ruolo processuale della CUC quale contraddittore necessario; il Comune beneficiario non è amministrazione che ha adottato l'atto). Le considerazioni espresse hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale.