La valutazione individuale della performance dei dipendenti pubblici è uno dei momenti più delicati della gestione delle risorse umane negli enti locali. Da essa dipendono elementi rilevanti della vita professionale del dipendente: l'erogazione del premio collegato alla performance, l'accesso alle progressioni economiche orizzontali (PEO), la conferma o revoca degli incarichi di posizione (EQ/PO), il giudizio di insussistenza dei requisiti di mantenimento dell'incarico dirigenziale, persino — nei casi più gravi — l'attivazione di procedure disciplinari. Per il Segretario Comunale e per i Responsabili di settore valutatori conoscere nel dettaglio la procedura — dalla fase valutativa alla consegna della scheda, fino all'eventuale contestazione da parte del dipendente — è competenza essenziale di buona amministrazione e presidio contro contenziosi. In questo approfondimento ricostruiamo il quadro normativo, la procedura operativa, la fase di consegna della scheda, gli strumenti di contestazione interna ed esterna e i profili di responsabilità.

1. Quadro normativo e ratio della valutazione individuale

La valutazione individuale della performance ha matrice legislativa ed è oggetto di una disciplina complessa, articolata su tre piani: la legge generale sul ciclo della performance (D.Lgs. 150/2009 come novellato dal D.Lgs. 74/2017), il quadro contrattuale del Comparto Funzioni Locali (CCNL 16/11/2022 e CCNL 23/2/2026), il regolamento interno dell'ente (SMVP — Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance).

FonteContenuto principale
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (riforma Brunetta) Istituzione del ciclo della performance (artt. 4-10); valutazione individuale e organizzativa; sistema premiante; OIV; ruolo della Funzione Pubblica
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 (correttivo Madia) Modifiche al D.Lgs. 150/2009: rafforzamento della partecipazione del valutato; obbligo di colloquio; procedura conciliativa; tutela del dipendente
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Art. 7: gestione del personale; art. 17 e 17-bis: poteri del dirigente; art. 21: responsabilità dirigenziale
CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 Artt. 67-69: criteri di erogazione del trattamento accessorio collegato alla performance; criteri di attribuzione delle PEO
CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026 Art. 7 c. 4 lett. ag) (incentivi tecnici in contrattazione integrativa); disciplina aggiornata di PEO, premio collegato alla performance, indennità di funzione e responsabilità
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento) Art. 13 c. 9: il dirigente «è tenuto a curare il rispetto, da parte del personale, del Codice e degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione» (rilievo in sede valutativa)
D.L. 80/2021 + DPR 81/2022 (PIAO) Il Piano della Performance, ora confluito nel PIAO, definisce gli obiettivi strategici e operativi dell'ente che si trasferiscono nelle schede individuali
Regolamento interno dell'ente — SMVP Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance: definisce schede, pesi, fasce, soglie, procedure di valutazione, conciliazione interna

1.1 La ratio del sistema

📌 Tre obiettivi convergenti

(1) Trasparenza e meritocrazia: differenziare i premi in funzione del merito (art. 19 D.Lgs. 150/2009); evitare il «riparto a pioggia» qualificato dalla Corte dei conti come danno erariale.

(2) Sviluppo organizzativo: la valutazione è strumento gestionale; aiuta il dirigente a programmare l'attività, a riconoscere i risultati, a identificare i fabbisogni formativi.

(3) Tutela del dipendente: il D.Lgs. 74/2017 ha rafforzato la partecipazione del valutato; obbligo di colloquio, scheda motivata, possibilità di contestazione. Il valutato non è oggetto passivo: è soggetto del rapporto valutativo.

2. Il SMVP — Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Il SMVP è il regolamento interno dell'ente che disciplina il sistema valutativo. È approvato dalla Giunta su proposta dell'OIV (art. 7 c. 1 D.Lgs. 150/2009). Costituisce il presupposto procedurale di ogni attività valutativa: senza SMVP approvato non si può procedere alla valutazione individuale. La sua mancanza o inadeguatezza è rilievo costante della Corte dei conti e dell'OIV.

2.1 Contenuti minimi del SMVP

  • Le schede di valutazione per categoria di personale (dirigenti, titolari di EQ, dipendenti di comparto);
  • Gli obiettivi misurabili: indicatori, valori attesi, target, pesi;
  • I comportamenti organizzativi valutati (competenze trasversali, soft skill);
  • Il sistema di punteggi e le fasce di merito;
  • La procedura valutativa: tempistiche, soggetti, modalità di colloquio;
  • La procedura di conciliazione interna in caso di contestazione;
  • Gli effetti della valutazione su premio, PEO, conferma incarichi.
⚠️ Errori frequenti nei SMVP.
  • Obiettivi generici e non misurabili: incompatibili con il principio del risultato;
  • Pesi sbilanciati a favore dei comportamenti organizzativi rispetto agli obiettivi (deve prevalere la misurabilità);
  • Sistema delle fasce «a forchetta» troppo stretto, che impedisce la reale differenziazione;
  • Procedura di conciliazione poco chiara o senza tempistiche definite;
  • Mancato aggiornamento al D.Lgs. 74/2017 sulla partecipazione del valutato.

3. I soggetti della valutazione

SoggettoRuolo
Valutato (dipendente) Soggetto della valutazione. Ha diritto a conoscere preventivamente gli obiettivi e i criteri, a essere ascoltato in sede di colloquio, a presentare osservazioni, a contestare la valutazione
Valutatore di prima istanza Di norma il responsabile gerarchicamente sovraordinato: il Responsabile di settore (per i dipendenti di comparto), il titolare di EQ con incarico di responsabilità (in subordine al dirigente), il Segretario o il dirigente di area (per le EQ)
Valutatore di seconda istanza (overruler) Spesso il Sindaco per i dirigenti/Segretario, o il Segretario per le EQ. Validazione della proposta del valutatore di prima istanza; intervento sulle contestazioni
Segretario Comunale Coordinamento del processo; assicura il rispetto delle procedure; presidio della legittimità degli atti (parere ex art. 97 TUEL); supporto all'OIV
OIV / NIV Approva la metodologia del SMVP; valuta i dirigenti (talvolta direttamente); valida la Relazione sulla performance entro il 30/6 (art. 14 c. 6 D.Lgs. 150/2009); è organo terzo e indipendente

4. La scheda di valutazione: struttura e contenuti

La scheda di valutazione è il documento centrale del processo. Va predisposta secondo le previsioni del SMVP. Tipicamente si articola in quattro sezioni:

SezioneContenutoPeso indicativo
(1) Dati identificativi Nominativo del valutato, settore di assegnazione, categoria/area, periodo di riferimento, valutatore di prima istanza, valutatore di seconda istanza
(2) Obiettivi individuali Elenco degli obiettivi assegnati con relativi indicatori, valori attesi, target raggiunto, peso. Devono derivare dal PIAO e dal PEG. Misurabili e quantificabili 60-70%
(3) Comportamenti organizzativi Competenze trasversali valutate: orientamento al risultato, collaborazione, problem solving, gestione del tempo, attitudine al cambiamento, comunicazione, leadership (per i ruoli di responsabilità) 30-40%
(4) Sintesi, motivazione, fascia Punteggio complessivo; fascia di merito raggiunta; motivazione analitica; spazio per le osservazioni del valutato; firma del valutatore e del valutato; eventuale spazio per il valutatore di seconda istanza
📌 La motivazione della scheda. La motivazione è elemento essenziale della scheda. Il valutatore non può limitarsi al solo punteggio: deve esplicitare perché ha attribuito quella valutazione, indicando i fatti specifici, i risultati raggiunti o mancati, gli episodi che hanno orientato il giudizio sui comportamenti organizzativi. La motivazione «per relationem» o «standard» è il principale vizio di legittimità rilevato dai TAR in caso di contenzioso.

5. La fase valutativa: tempistiche e procedura

La fase valutativa si articola in tre momenti: (a) definizione degli obiettivi a inizio anno; (b) monitoraggio in corso di anno; (c) valutazione finale tra dicembre e maggio dell'anno successivo.

1

Assegnazione degli obiettivi (inizio anno N)

Entro 30 giorni dall'approvazione del PIAO, ogni valutatore convoca i propri collaboratori e assegna formalmente gli obiettivi individuali, derivandoli dal PIAO e dal PEG. Atto scritto: scheda iniziale firmata dal valutatore e dal valutato. Importante: l'assegnazione deve essere condivisa e i target raggiungibili, non meramente teorici.

2

Monitoraggio infrannuale (corso anno N)

Almeno una verifica intermedia formale, di norma a metà anno (giugno-luglio). Verifica dello stato di avanzamento, eventuale revisione degli obiettivi per cause sopravvenute (modifiche normative, riassetti organizzativi, eventi straordinari). Atto scritto: verbale di monitoraggio.

3

Raccolta dei dati di consuntivo (dicembre-gennaio N+1)

A fine anno N, raccolta dei dati di consuntivo sugli obiettivi: report di settore, dati di gestione, indicatori di risultato. Verifica dello scostamento tra valore atteso e valore raggiunto.

4

Proposta di valutazione (gennaio-marzo N+1)

Il valutatore di prima istanza predispone la proposta di valutazione compilando la scheda: attribuzione dei punteggi su ciascun obiettivo e su ciascun comportamento organizzativo; sintesi complessiva; motivazione analitica.

5

Validazione da parte del valutatore di seconda istanza

La proposta passa al valutatore di seconda istanza (overruler) che la valida, eventualmente modificandola con motivazione. L'overruler ha potere di modifica, ma non può sostituirsi al valutatore di prima istanza senza adeguata motivazione.

6

Convocazione del valutato per il colloquio

Il valutato è convocato per il colloquio di consegna della scheda (cfr. § 6). La convocazione deve essere fatta con preavviso adeguato (di norma 5-7 giorni) e includere l'invito a presentare osservazioni scritte.

7

Trasmissione all'OIV

Le schede di valutazione sono trasmesse all'OIV per la verifica di coerenza con il SMVP e per la validazione complessiva della Relazione sulla performance entro il 30 giugno N+1 (art. 14 c. 6 D.Lgs. 150/2009). La validazione OIV è condizione di erogazione del premio.

6. Il colloquio di valutazione e la consegna della scheda

Il colloquio di valutazione è il momento centrale del rapporto tra valutatore e valutato. Non è formalità burocratica, ma diritto del valutato (D.Lgs. 74/2017) e presidio sostanziale della partecipazione al processo. La sua omissione costituisce vizio procedurale che invalida la valutazione.

6.1 Modalità del colloquio

📌 Quattro principi del colloquio efficace

  1. Contraddittorio reale: il valutatore espone la valutazione proposta e i motivi; il valutato esprime osservazioni e può richiedere chiarimenti;
  2. Documenti agli atti: il valutatore mostra i dati di consuntivo e gli elementi di fatto su cui ha basato la valutazione;
  3. Tempo dedicato: il colloquio non può essere «spedito». Durata minima orientativa: 30-45 minuti; ai dirigenti / EQ si dedica più tempo;
  4. Verbalizzazione: il colloquio è verbalizzato (anche solo con annotazioni sintetiche sulla scheda); il verbalizzato è sottoscritto da entrambi.

6.2 La consegna della scheda

La consegna avviene di norma alla fine del colloquio. Quattro modalità ammesse:

ModalitàCaratteristicheCautela
Consegna a mano contestuale (preferibile) Il valutatore consegna copia firmata della scheda al valutato durante il colloquio; il valutato firma per ricevuta. Soluzione più trasparente e tracciata Acquisire firma per ricevuta, distinta dalla firma di accettazione
Consegna tramite PEC al dipendente Trasmissione PEC della scheda dopo il colloquio (entro 2-3 giorni). Tracciabilità piena Specificare nella PEC la decorrenza del termine per la contestazione
Notifica formale Notifica ex L. 890/1982 in casi di particolare delicatezza (valutati assenti, dipendenti in conflitto con l'ente) Tracciabilità massima; tempi più lunghi
Pubblicazione sull'area riservata del portale del dipendente Modalità telematica con notifica via email; richiede SMVP che la preveda espressamente Garantire prova della presa visione
⚠️ Diritti del valutato nella consegna.
  • il valutato ha diritto di firmare per accettazione (accetta la valutazione) o solo per ricevuta (la riceve senza accettarla, con riserva di contestazione);
  • la firma «per ricevuta» non implica rinuncia alla contestazione: anzi, ne è il presupposto;
  • il dipendente può rifiutarsi di firmare: il valutatore verbalizza il rifiuto con due testimoni, e il termine per la contestazione decorre dalla data del verbale;
  • il valutato ha diritto a copia della scheda integrale, comprensiva di tutta la motivazione e dei dati di consuntivo eventualmente allegati.

7. La contestazione della scheda da parte del dipendente

La contestazione è il primo strumento di tutela del dipendente. È disciplinata dal SMVP dell'ente e si raccorda con i principi generali dell'art. 7 D.Lgs. 150/2009 e con le procedure conciliative previste dal D.Lgs. 165/2001 (art. 410 ss. c.p.c. per i rapporti di lavoro privatizzati).

7.1 Termini per la contestazione

I termini sono stabiliti dal SMVP. Quelli più frequenti:

  • 10 giorni dalla consegna della scheda per presentare osservazioni scritte al valutatore di prima istanza;
  • 15-20 giorni dalla consegna per attivare la procedura conciliativa interna davanti all'OIV o ad altro organo previsto dal SMVP;
  • 60 giorni per il ricorso al Giudice del Lavoro ex art. 414 c.p.c. (in caso di mancata composizione interna).

7.2 Contenuto della contestazione

La contestazione deve essere analitica e motivata:

  • indicare gli elementi specifici della scheda che si contestano (singolo obiettivo, singolo comportamento, punteggio complessivo);
  • esporre le ragioni della contestazione (errore di fatto, errore di valutazione, mancata considerazione di elementi, motivazione insufficiente);
  • allegare documenti a sostegno della tesi (relazioni, email, attestati, dati di consuntivo);
  • indicare la conclusione richiesta (modifica del punteggio, revisione della motivazione, attribuzione di una fascia di merito superiore).

7.3 Vizi tipici della scheda contestabili

VizioDescrizione
Difetto di motivazioneScheda senza motivazione analitica, con frasi standard o «per relationem» a documenti non allegati
Errore di fattoIl valutatore ha attribuito un punteggio sulla base di dati errati (es. obiettivo dato come non raggiunto quando i dati di consuntivo dimostrano il contrario)
Errore di valutazioneManifesta sproporzione tra il dato di fatto e la valutazione attribuita; trattamento differenziato di situazioni omogenee senza giustificazione
Mancato colloquioValutazione formalizzata senza preventivo colloquio con il valutato
Mancato monitoraggio infrannualeIl valutatore ha attribuito una valutazione negativa senza aver mai contestato in corso d'anno i ritardi o le criticità
Obiettivi non assegnati o tardivamente assegnatiMancata assegnazione formale degli obiettivi entro i termini del SMVP, o assegnazione tardiva che rende impossibile il raggiungimento
Violazione del principio di parità di trattamentoValutazioni difformi di colleghi a parità di mansioni e di risultati, senza giustificazione
Conflitto di interessi del valutatoreValutazione effettuata da soggetto in conflitto (parente, ex-collega in lite, soggetto coinvolto in procedimento disciplinare contro il valutato)
Violazione del SMVPMancato rispetto delle procedure, dei pesi, delle fasce previste dal regolamento dell'ente

8. La procedura conciliativa interna

Se la contestazione non è composta dal valutatore con la revisione consensuale della scheda, si attiva la procedura conciliativa interna, di norma davanti all'OIV o al Segretario Comunale (a seconda di quanto previsto dal SMVP).

8.1 Il procedimento

1

Istanza del valutato

Il valutato presenta istanza scritta di conciliazione entro i termini del SMVP (di norma 15-20 giorni dalla consegna della scheda). L'istanza è indirizzata all'OIV (o al Segretario) e per conoscenza al valutatore.

2

Acquisizione della controdeduzione del valutatore

L'OIV / Segretario chiede al valutatore di prima istanza di presentare le proprie controdeduzioni scritte, allegando i dati di fatto a sostegno della valutazione.

3

Audizione delle parti

L'OIV / Segretario convoca valutato e valutatore in audizione contraddittoria. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un difensore di fiducia.

4

Decisione

L'OIV / Segretario decide entro i termini del SMVP (di norma 30 giorni dall'istanza), con atto motivato che può: (a) confermare la valutazione del valutatore; (b) modificarla parzialmente; (c) annullarla e disporre nuova valutazione.

5

Comunicazione e effetti

La decisione è comunicata al valutato e al valutatore. Se favorevole al valutato, produce gli effetti modificativi sulla scheda e — se del caso — sull'erogazione del premio. Se sfavorevole, il valutato conserva il diritto al ricorso al Giudice del Lavoro.

9. La tutela giurisdizionale

Se la procedura conciliativa interna non produce soluzione soddisfacente, il dipendente può ricorrere al Giudice del Lavoro ex art. 414 c.p.c. (i rapporti di pubblico impiego dei dipendenti del comparto sono privatizzati; eccezione per il personale non contrattualizzato che ricorre al TAR).

📌 Profili processuali essenziali.
  • Giurisdizione: Giudice del Lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.) per il personale del Comparto;
  • Termini: il ricorso non è soggetto a termine perentorio breve come quello al TAR, ma alla prescrizione ordinaria dei diritti retributivi (5 anni ex art. 2948 c.c.) o decennale per accertamento del diritto. Tuttavia, vale il principio della tempestività dell'azione;
  • Oneri probatori: il dipendente deve provare l'illegittimità della valutazione; l'ente deve documentare il rispetto delle procedure;
  • Effetti della sentenza: in caso di accoglimento, il Giudice del Lavoro non si sostituisce all'amministrazione nella valutazione, ma può annullarla e ordinare la riedizione del procedimento; nei casi più gravi, può riconoscere il diritto al risarcimento del danno (perdita di chance per la PEO, mancata erogazione di premio).

10. Gli effetti della valutazione

EffettoDisciplina
Premio collegato alla performance Erogato secondo le fasce di merito previste dal SMVP e secondo i criteri del CCNL Funzioni Locali e del CCDI; condizionato alla validazione OIV della Relazione sulla performance
Progressioni economiche orizzontali (PEO) L'accesso al bando per la PEO richiede di norma una valutazione media positiva nel triennio precedente; valutazioni negative escludono il dipendente dalla selezione
Conferma incarichi EQ/PO La valutazione negativa è motivo di non rinnovo dell'incarico di EQ alla scadenza; nei casi più gravi può determinare la revoca anticipata
Conferma incarichi dirigenziali L'art. 21 D.Lgs. 165/2001 prevede la responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi: nei casi più gravi, revoca dell'incarico dirigenziale
Mancato superamento del periodo di prova Valutazioni negative ripetute nei primi mesi di servizio possono determinare il mancato superamento del periodo di prova (art. 20 CCNL FL 16/11/2022)
Profili disciplinari La valutazione individuale non è in sé un atto disciplinare; ma può far emergere elementi che giustificano l'apertura di un procedimento disciplinare (negligenza grave, scarsa diligenza, comportamenti contrari ai doveri d'ufficio)
Carriere e mobilità La valutazione concorre a definire il profilo professionale del dipendente per fini di carriera, mobilità, partecipazione a concorsi interni

11. Profili di responsabilità del valutatore

Il valutatore — Responsabile di settore, dirigente, Segretario per le EQ, Sindaco per i dirigenti — è soggetto a specifici profili di responsabilità sia in caso di valutazioni illegittime, sia in caso di valutazioni indebitamente generose (cd. «riparto a pioggia»).

🚨 Riparto a pioggia e danno erariale. La Corte dei conti qualifica come danno erariale l'erogazione di premi a tutti i dipendenti con valutazione massima, senza reale differenziazione e senza adeguata motivazione. Il valutatore risponde personalmente delle somme erogate in eccesso. La giurisprudenza contabile è severa: la differenziazione è obbligo di legge (art. 19 D.Lgs. 150/2009), non facoltà del valutatore.
⚠️ Valutazione negativa illegittima. Se il valutato impugna con successo la valutazione, il valutatore può rispondere:
  • per danno all'immagine dell'ente in caso di clamore pubblico;
  • per responsabilità dirigenziale ex art. 21 D.Lgs. 165/2001 in caso di mancato rispetto delle procedure;
  • in casi di particolare gravità (valutazione basata su intento ritorsivo, violazione di norme deontologiche), per responsabilità disciplinare.
✅ Dieci presidi per una valutazione legittima
  1. Adottare un SMVP aggiornato al D.Lgs. 74/2017 e ai CCNL del Comparto Funzioni Locali, con procedura di conciliazione chiara e tempistiche definite.
  2. Assegnare formalmente gli obiettivi entro 30 giorni dall'approvazione del PIAO, con scheda iniziale firmata da valutatore e valutato.
  3. Effettuare monitoraggio infrannuale documentato; non «scoprire» a fine anno le criticità del valutato senza averle preventivamente segnalate.
  4. Convocare il valutato per il colloquio con preavviso adeguato (5-7 giorni) e con invito a presentare osservazioni scritte.
  5. Motivare analiticamente la scheda: indicare i fatti, gli episodi, i dati di consuntivo che hanno orientato il giudizio. Mai motivazioni standard o «per relationem».
  6. Documentare il colloquio con verbalizzazione, anche sintetica, sottoscritta da entrambi. In caso di rifiuto del valutato di firmare, verbalizzare con due testimoni.
  7. Consegnare la scheda in originale al valutato, raccogliendo firma per ricevuta (distinta da quella di accettazione); informare il valutato dei termini per la contestazione.
  8. Differenziare le valutazioni: il «riparto a pioggia» è danno erariale; la differenziazione è obbligo di legge ex art. 19 D.Lgs. 150/2009.
  9. Gestire la contestazione con apertura: la revisione consensuale della scheda è frequentemente la soluzione migliore, evita il contenzioso e tutela il rapporto fiduciario.
  10. Coordinare con OIV e Segretario: trasmettere tempestivamente le schede all'OIV per la validazione della Relazione sulla performance entro il 30/6/N+1; condizione di erogazione del premio.

Conclusioni

La valutazione individuale della performance è uno strumento di governance delle risorse umane, non un mero adempimento amministrativo. Richiede al valutatore competenza tecnica (conoscenza del SMVP, capacità di osservazione e misurazione), capacità relazionale (gestione del colloquio, ascolto del valutato, gestione del conflitto) e rigore documentale (motivazione analitica, tracciabilità degli atti). Il presidio della legittimità non è solo questione di forma: ne dipendono la qualità del rapporto di lavoro, la legittimità delle erogazioni del premio, la prevenzione del contenzioso, la responsabilità erariale del valutatore. Per il Segretario Comunale — supervisore del ciclo e garante della legalità — la valutazione è terreno di esercizio pieno delle funzioni ex art. 97 TUEL: assistenza giuridico-amministrativa, coordinamento, presidio dei processi, supporto agli organi politici per le scelte strategiche di indirizzo. Per il dipendente — soggetto della valutazione — è un'occasione di crescita professionale, di riconoscimento del merito e, se necessario, di tutela dei propri diritti attraverso gli strumenti partecipativi e contestativi previsti dall'ordinamento.

Fonti di riferimento. Quadro normativo: Costituzione, artt. 97, 98; D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (riforma Brunetta), in particolare artt. 4-10 (ciclo della performance), 7 (sistema di misurazione e valutazione), 14 (validazione OIV), 19 (criteri di differenziazione delle valutazioni), 24-27 (PEO e premi); D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 (correttivo Madia — partecipazione del valutato); D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 7, 17, 17-bis, 21 (responsabilità dirigenziale); D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 97 (funzioni del Segretario), 107 (poteri dei dirigenti); D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); D.L. 9 giugno 2021, n. 80 art. 6 e D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (PIAO); D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (contabilità armonizzata, raccordo con il bilancio); CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, in particolare artt. 14, 17, 67-69, 81 (criteri di erogazione del trattamento accessorio); CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, art. 7 c. 4 lett. ag) (criteri per l'attribuzione degli incentivi tecnici come materia di contrattazione integrativa); CCDI dell'ente. Procedura conciliativa: artt. 410 ss. c.p.c. (tentativo facoltativo di conciliazione); art. 414 c.p.c. (ricorso al Giudice del Lavoro); SMVP dell'ente. Giurisprudenza: orientamenti consolidati della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sulla impugnazione delle valutazioni; orientamenti di TAR e Cons. Stato sull'OIV come organo terzo e indipendente; orientamenti della Corte dei conti — Sezioni regionali di controllo sul cd. «riparto a pioggia» dei premi qualificato come danno erariale. Prassi: orientamenti ARAN sui contratti integrativi; documenti CIVIT/Funzione Pubblica sui sistemi di misurazione e valutazione della performance. Le considerazioni espresse hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale.