Prima di emettere un mandato di pagamento, l'ente locale non si limita a un controllo di copertura finanziaria: deve verificare una serie di adempimenti il cui rispetto è condizione di legittimità del pagamento stesso. La stratificazione normativa degli ultimi vent'anni — anticorruzione, antiriciclaggio, antievasione, tracciabilità, contrasto al lavoro irregolare, lotta alla criminalità organizzata — ha trasformato la fase di liquidazione e pagamento in un crocevia di controlli, ciascuno con la propria fonte, la propria soglia, il proprio strumento operativo (PCC, Verifica Equitalia/ADER, DURC online, BDNA, INPS, Agenzia Entrate). Questo approfondimento ne offre una ricostruzione sistematica e, soprattutto, una guida operativa al loro corretto coordinamento.
Il tema è particolarmente attuale: dal 15 giugno 2026 sono partite le verifiche preventive telematiche senza soglia sui pagamenti a favore dei professionisti ex art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/1973 — una svolta operativa che impone agli enti locali un immediato adeguamento delle procedure di liquidazione e introduce, fra l'altro, un obbligo di pagamento diretto all'Agente della Riscossione in caso di esistenza di debiti del professionista per cartelle di pagamento di almeno 5.000 euro. La parte centrale dell'articolo è dedicata a chiarirne il perimetro applicativo e gli interrogativi tuttora aperti, alla luce dell'analisi pubblicata da Marco Magrini, Paolo Parodi e Benedetto Santacroce su Il Sole 24 Ore del 10 giugno 2026.
PARTE I — IL QUADRO D'INSIEME
1. Le sei verifiche preventive obbligatorie
Prima di emettere un mandato di pagamento, il responsabile del procedimento di spesa deve attivare — secondo l'ordine logico e con gli strumenti rispettivamente previsti — sei tipologie di verifiche preventive:
| Verifica | Fonte | Strumento operativo | Quando si applica |
|---|---|---|---|
| 1. Regolarità contributiva (DURC) | Art. 8 DM 30/1/2015; art. 80 D.Lgs. 36/2023 | DURC online (INPS-INAIL-CNCE) | Pagamenti per appalti, lavori, servizi, forniture; contributi pubblici (≥ € 5.000) |
| 2. Inadempienze erariali (Verifica «Equitalia») | Art. 48-bis DPR 602/1973; DM 40/2008 | Procedura telematica ADER (Acquisti in Rete / PCC) | Pagamenti ≥ € 5.000 (comma 1) — ≥ € 2.500 ai dipendenti (1-bis) — SENZA SOGLIA ai professionisti (1-ter) |
| 3. Tracciabilità dei flussi finanziari | L. 13/8/2010 n. 136, art. 3; Determinazioni ANAC | Verifica CIG, conto dedicato, soggetti delegati | Tutti i contratti pubblici (appalti, concessioni, contributi, ecc.) |
| 4. Documentazione antimafia | D.Lgs. 159/2011 — artt. 83 e ss. | BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) | Comunicazione: contratti ≥ € 150.000; informazione: contratti ≥ € 150.000 + settori sensibili senza soglia |
| 5. DURF (regolarità fiscale appalti) | Art. 17-bis D.Lgs. 241/1997 | Certificato dell'Agenzia Entrate | Appalti/subappalti ≥ € 200.000 con prevalente uso di manodopera |
| 6. Verifiche specifiche del contratto | Capitolato / Disciplinare / Contratto | Documentazione del RUP | Sempre: collaudo, regolare esecuzione, verifica conformità, ecc. |
PARTE II — LA VERIFICA EX ART. 48-bis DPR 602/1973
2. La «verifica Equitalia»: il regime ordinario (commi 1 e 1-bis)
L'art. 48-bis DPR 602/1973 — introdotto dalla L. 286/2006 e attuato dal DM 40/2008 — impone alle pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a una determinata soglia, la verifica telematica, presso l'Agente della Riscossione (oggi ADER), dell'esistenza di cartelle di pagamento scadute a carico del beneficiario.
- Comma 1 — pagamenti generici: soglia di € 5.000;
- Comma 1-bis — retribuzioni e pensioni: soglia di € 2.500;
- 🆕 Comma 1-ter — pagamenti ai professionisti: nessuna soglia (verifica sempre obbligatoria — dal 15 giugno 2026).
Il procedimento (DM 40/2008)
La procedura del DM 40/2008 si articola in cinque passaggi:
Interrogazione telematica
L'ente, prima del pagamento, interroga il sistema dell'Agente della Riscossione tramite il codice fiscale del beneficiario.
Esito positivo (assenza di inadempimento)
Se ADER non risponde entro 5 giorni feriali, o se la risposta è negativa, l'ente procede al pagamento.
Esito negativo (esistenza di inadempimento)
Se ADER segnala l'esistenza di cartelle di pagamento scadute per un importo almeno pari a quello dovuto, l'ente sospende il pagamento per 60 giorni (originariamente 30, raddoppiati con DL 152/2021), in attesa dell'atto di pignoramento presso terzi.
Notificazione del pignoramento
ADER notifica l'ordine di versamento diretto (art. 72-bis DPR 602/1973) all'ente, che diventa custode delle somme.
Pagamento diretto ad ADER
L'ente versa direttamente ad ADER l'importo necessario a estinguere il debito del beneficiario, fino a concorrenza dell'importo dovuto. L'eventuale eccedenza è pagata al beneficiario.
3. 🆕 La novità del 15 giugno 2026: verifiche SENZA SOGLIA per i pagamenti ai professionisti (art. 48-bis comma 1-ter)
Dal 15 giugno 2026 sono partite le verifiche preventive telematiche per i pagamenti ai professionisti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a totale partecipazione pubblica. La novità è stata introdotta dal comma 1-ter dell'art. 48-bis DPR 602/1973 e analizzata su Il Sole 24 Ore del 10 giugno 2026 da Marco Magrini, Paolo Parodi e Benedetto Santacroce.
Il regime del comma 1-ter — tratti distintivi
Il nuovo regime presenta due elementi di distonia rispetto al regime ordinario:
(1) Nessuna soglia di importo — la verifica è obbligatoria per tutti i pagamenti ai professionisti, anche di pochi euro. È la deroga più radicale al sistema generale dell'art. 48-bis (che fissa soglie di € 5.000 e € 2.500).
(2) Pagamento diretto ad ADER senza pignoramento — diversamente dal regime ordinario, in caso di esito negativo l'amministrazione non deve attendere alcun atto di pignoramento presso terzi: deve versare direttamente all'Agente della Riscossione, fino a concorrenza, gli importi necessari a estinguere il debito del professionista per cartelle di pagamento almeno pari a € 5.000. Solo l'eventuale eccedenza viene versata al professionista.
L'efficacia temporale del nuovo regime
Sotto il profilo temporale, le verifiche si applicano ai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data della prestazione professionale o dalla data di fatturazione. Lo conferma la circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026:
- una fattura emessa prima del 15 giugno 2026 ma pagata dopo tale data è soggetta a verifica;
- un ordinativo di pagamento preparato prima del 15 giugno (senza verifica) ma trasmesso al tesoriere per l'esecuzione dopo tale data non è conforme all'obbligo: deve essere ritirato e riemesso previa verifica;
- non rilevano né l'epoca di esecuzione della prestazione professionale né la data di emissione della fattura.
L'ambito soggettivo
L'art. 48-bis comma 1-ter richiama testualmente le «somme di cui all'articolo 54 del TUIR, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta». La verifica si applica quindi:
| Tipologia di destinatario | Soggetto a verifica preventiva senza soglia ex comma 1-ter? | Regime applicabile |
|---|---|---|
| Professionisti ex art. 54 TUIR (lavoro autonomo abituale) | SÌ — verifica senza soglia | Comma 1-ter |
| Studi associati e associazioni di professionisti ex art. 54 TUIR | SÌ — verifica senza soglia | Comma 1-ter |
| Patrocinatori a spese dello Stato | SÌ — verifica senza soglia (richiamata espressamente dalla norma) | Comma 1-ter |
| Lavoro autonomo non abituale ex art. 67 c. 1 lett. l) TUIR | NO — non rientra nell'art. 54 | Comma 1: verifica solo > € 5.000 |
| Società tra professionisti (STP) e società tra avvocati (STA) | NO — soggetti societari (non «esercenti arti e professioni») | Comma 1: verifica solo > € 5.000 |
| Professionisti in regime forfettario (L. 190/2014 cc. 54-85) | Dubbio — il loro reddito è ex art. 53 TUIR, non 54 — interpretazione letterale: esclusi | Probabilmente comma 1: verifica solo > € 5.000 |
Rimborsi spese e somme anticipate per conto
- Rimborsi di somme anticipate in nome e per conto (es. imposte, diritti pagati per conto del cliente): fuori dalle verifiche senza soglia — non sono «somme dovute per l'attività professionale» ma mere partite di giro;
- Rimborsi spese, anche non tassabili (es. trasferte, alloggio): dentro le verifiche senza soglia — il richiamo all'art. 54 TUIR include anche il c. 2 lett. b) che ricomprende i rimborsi spese tra i componenti del reddito professionale.
Le criticità interpretative aperte
- Forfettari: l'esclusione è coerente con la lettera della norma (art. 54 TUIR ≠ art. 53 TUIR — i forfettari determinano il reddito secondo l'art. 1 cc. 54 ss. L. 190/2014), ma manca un'indicazione ufficiale e parte della dottrina ne ipotizza l'esclusione. Conferma ufficiale necessaria per evitare contenziosi.
- STP e STA: prima interpretazione (Mandolesi-Ricciardo) → rientrano nella disciplina ordinaria del comma 1 (verifica solo > € 5.000), non in quella speciale del comma 1-ter. Anche su questo punto mancano indicazioni ufficiali.
- Procedura informatica del «giroconto»: non sono ancora definite le modalità operative attraverso le quali le amministrazioni dovranno effettuare il versamento diretto delle somme all'Agente della riscossione (manuale ADER v. 9.0.0 descrive il cosa, non il come sul giroconto automatico).
- Debito < compenso: il legislatore prevede che «il pagamento è effettuato direttamente all'Agente della riscossione fino a concorrenza del debito, e solo l'eventuale eccedenza al beneficiario». Le modalità operative del versamento parziale al fornitore (importo netto residuo) sono ancora da definire (sequenza temporale, ritenute, fatturazione).
- Definizione agevolata in corso: cosa accade se il debito è stato medio tempore oggetto di adesione a una sanatoria (es. Rottamazione Quinquies)? Il debito iscritto a ruolo è ancora «esistente» in senso formale ma il piano di rateizzazione lo rende non esigibile in unica soluzione.
- Contestazione, rateizzazione e contenzioso pendente: per i professionisti — diversamente dagli altri creditori — non scatta la sospensione (che consentirebbe di regolarizzare la posizione) ma il giroconto diretto. Permangono interrogativi sulla tutela del contribuente nei casi in cui il debito sia oggetto di contestazione, di piano di rateizzazione attivo o di contenzioso ancora pendente (rischio di lesione del diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost.).
- Differenza di trattamento: la verifica senza soglia applicabile ai professionisti — diversa dalla soglia di € 5.000 prevista per gli altri creditori — ha alimentato le principali osservazioni delle categorie professionali; l'asimmetria di trattamento (no sospensione, sì giroconto diretto) potrebbe essere oggetto di future censure di costituzionalità.
🆕 L'attuazione operativa: il manuale ADER «Verifiche di inadempienza» v. 9.0.0 del 12/6/2026 e i tre livelli di verifica
Con l'aggiornamento delle procedure pubblicato il 12 giugno 2026 sul portale acquistinretepa.it, il sistema delle verifiche preventive è diventato definitivamente operativo. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato la versione 9.0.0 del manuale tecnico «Verifiche di inadempienza», che ha sciolto alcuni dei dubbi sopra evidenziati. La ricostruzione è di Marco Magrini, Paolo Parodi e Benedetto Santacroce su Il Sole 24 Ore — Norme&Tributi Plus del 16 giugno 2026.
I tre livelli di verifica stabiliti dall'art. 48-bis
Il manuale ADER conferma la tripartizione operativa dell'art. 48-bis, risolvendo il dubbio interpretativo sui pagamenti superiori a € 5.000 ai professionisti:
| Livello | Riferimento | Ambito | Soglia |
|---|---|---|---|
| 1. Ordinario | Art. 48-bis comma 1 | Pagamenti a chiunque destinati (professionisti compresi se l'importo è > € 5.000) | Superiore a € 5.000 |
| 2. Dipendenti | Art. 48-bis comma 1-bis | Pagamenti a favore dei dipendenti (retribuzioni, pensioni) | Superiore a € 2.500 |
| 3. 🆕 Professionisti (speciale) | Art. 48-bis comma 1-ter | Pagamenti a favore dei professionisti ex art. 54 TUIR | Fino a € 5.000 (oltre tale soglia opera il comma 1) |
Come funziona operativamente la procedura speciale (comma 1-ter)
La procedura si articola in cinque passaggi operativi:
Accesso al servizio
L'operatore accede al portale acquistinretepa.it e utilizza il link «Verifica inadempimenti» nella sezione specifica riservata alle verifiche sui professionisti per i pagamenti fino a € 5.000.
Asseverazione bloccante (check box «Accetto»)
L'operatore deve apporre il flag nel check box «Accetto» in calce alla pagina. È una asseverazione necessaria e bloccante: senza questa dichiarazione di voler procedere con la verifica per fattispecie, il sistema non consente di inoltrare la richiesta.
Inserimento dei dati
L'operatore inserisce: (a) il codice fiscale del professionista beneficiario; (b) l'importo da corrispondere; (c) il numero identificativo dell'operazione (es. numero del mandato o di protocollo del pagamento). In alternativa è possibile caricare un file cumulativo (cd. «verifica massiva inadempimenti») per processare più posizioni contemporaneamente.
Esito POSITIVO (no inadempienza)
Il sistema mette a disposizione una liberatoria stampabile contenente gli estremi del controllo effettuato. L'operatore può procedere al pagamento al professionista delle somme spettanti.
Esito NEGATIVO (professionista inadempiente)
Il sistema fornisce gli estremi per il pagamento diretto ad ADER: ambito territoriale dell'Agenzia presso cui sono stati rilevati gli inadempimenti, importo totale da pagare, IBAN, beneficiario e causale del bonifico. Il pagamento ad ADER viene effettuato senza attendere alcuna notifica di pignoramento presso terzi.
PARTE III — IL DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)
4. La verifica della regolarità contributiva
Il DURC attesta la regolarità contributiva dell'operatore economico verso INPS, INAIL e Casse edili. La verifica è obbligatoria nei contratti pubblici in tutte le fasi: ammissione alla gara, stipulazione del contratto, pagamento dei SAL e del saldo finale, riconoscimento di contributi pubblici. La disciplina vigente è quella del DM 30 gennaio 2015, con il DURC online rilasciato automaticamente dal portale INPS-INAIL.
- Validità: 120 giorni dalla data di acquisizione;
- Irregolarità grave e definitivamente accertata: scarto > 30% dell'ammontare dovuto, soglia di € 100 cumulati. Sotto soglia: ritenuta tollerabile;
- Esito negativo: nei pagamenti, attivazione dell'intervento sostitutivo ex art. 30 c. 5-bis D.Lgs. 36/2023: l'ente versa direttamente agli enti previdenziali la somma corrispondente all'irregolarità contributiva, fino a concorrenza del pagamento dovuto;
- Termine per l'operatore: 15 giorni per regolarizzare la propria posizione prima dell'attivazione dell'intervento sostitutivo.
PARTE IV — LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
5. La verifica del CIG e del conto dedicato
La L. 13 agosto 2010, n. 136 ha introdotto, all'art. 3, il regime della tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici. Lo strumento è la combinazione di tre elementi: il CIG (Codice Identificativo di Gara), il conto dedicato (anche non in via esclusiva) intestato all'appaltatore, l'uso di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità (bonifico bancario/postale, RID, RI-BA).
Prima di ogni pagamento il responsabile finanziario deve verificare:
- la presenza del CIG (o degli altri codici previsti — CUP per investimenti) sulla fattura;
- l'indicazione del conto dedicato, con la dichiarazione del titolare e dei soggetti delegati ad operarvi;
- l'uso di strumenti idonei (no contante, no assegni circolari < 1.000 €);
- l'eventuale aggiornamento della dichiarazione del conto dedicato (variazioni di banca, delegati, ecc.).
PARTE V — LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
6. Comunicazione e informazione antimafia (D.Lgs. 159/2011)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) impone alle PA, prima della stipula di contratti e del pagamento delle prestazioni, l'acquisizione di una documentazione antimafia sull'operatore. La verifica è effettuata tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) presso le Prefetture.
| Tipo | Soglia | Effetti del rilascio negativo |
|---|---|---|
| Comunicazione antimafia | Contratti ≥ € 150.000 (€ 25.823 per le concessioni di terreni demaniali) | Recesso dal contratto; divieto di pagamento |
| Informazione antimafia | Contratti ≥ € 150.000 + settori sensibili (es. movimento terra, trasporti) senza soglia | Interdittiva antimafia: recesso, restituzione delle prestazioni, divieto di nuovi rapporti |
PARTE VI — IL DURF (REGOLARITÀ FISCALE NEGLI APPALTI)
7. L'art. 17-bis D.Lgs. 241/1997
Il D.L. 124/2019 ha introdotto, all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, una specifica disciplina di contrasto all'evasione e all'illegalità nei contratti d'appalto a prevalente uso di manodopera. Si applica agli appalti e subappalti di importo annuo superiore a € 200.000 e impone al committente (la PA) di acquisire dall'appaltatore, prima di ciascun pagamento, una certificazione fiscale (DURF) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
La DURF attesta che l'operatore è in regola con i versamenti di ritenute fiscali e contributi previdenziali e assicurativi per i propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto. In assenza di DURF, l'ente è tenuto a sospendere il pagamento per un importo pari al 20% del corrispettivo o fino a concorrenza delle ritenute non versate.
PARTE VII — IL COORDINAMENTO CON IL PROCESSO IN 28 GIORNI
8. La sospensione del termine di pagamento
Tutte le verifiche preventive che producano un esito negativo o richiedano un'attività integrativa rientrano nelle ipotesi di sospensione del termine di pagamento ex paragrafo 5.1-bis del Principio contabile 4/2 (D.Lgs. 118/2011) introdotto dal 20° correttivo dell'armonizzata. Il fornitore va informato della sospensione e dei suoi motivi.
- Esito negativo della verifica art. 48-bis (debiti erariali del beneficiario)
- DURC negativo (irregolarità contributiva)
- DURF negativo (irregolarità fiscale)
- Comunicazione/informazione antimafia interdittiva
- Fattura non conforme (CIG mancante, importi errati, riferimento contrattuale mancante)
- Mancata acquisizione del certificato di regolare esecuzione/collaudo
- Riserve dell'appaltatore non ancora risolte
PARTE VIII — RESPONSABILITÀ DEL FUNZIONARIO
9. I profili di responsabilità
L'omissione delle verifiche preventive espone il funzionario responsabile a una pluralità di profili di responsabilità:
- Responsabilità erariale (Corte conti) — per il danno causato all'ente derivante dal pagamento a un soggetto verso il quale l'erario vantava un credito (art. 48-bis) o per le sanzioni subite dall'ente per omessa verifica;
- Responsabilità amministrativa — disciplinare (artt. 55 e ss. D.Lgs. 165/2001) per la violazione dei doveri d'ufficio;
- Responsabilità penale — nei casi più gravi: art. 323 c.p. (abuso d'ufficio, ove ancora applicabile post-riforma); art. 314 c.p. (peculato) in caso di distrazione delle somme; art. 416-ter c.p. e fattispecie antimafia nei casi di pagamento a soggetti destinatari di interdittiva;
- Responsabilità contabile — il mandato emesso in violazione dei controlli sostanziali è esposto al rifiuto di pagamento da parte del tesoriere, con eventuale rilievo di irregolarità da parte della Corte conti in sede di parificazione.
PARTE IX — CHECKLIST OPERATIVA
10. Checklist «Pre-Pagamento» per il responsabile del procedimento di spesa
- ☐ Fattura conforme: CIG/CUP, IBAN del conto dedicato, riferimento contrattuale (determina/contratto), importi e aliquote IVA corretti;
- ☐ Regolare esecuzione/collaudo: acquisizione del certificato/attestazione del RUP/DEC;
- ☐ DURC online: in corso di validità (max 120 giorni); per appalti, lavori, forniture, contributi;
- ☐ Verifica art. 48-bis DPR 602/1973:
- Pagamenti generici > € 5.000 (comma 1)
- Retribuzioni/pensioni > € 2.500 (comma 1-bis)
- 🆕 Pagamenti ai professionisti — SEMPRE (comma 1-ter, dal 15/6/2026)
- ☐ Tracciabilità (L. 136/2010): verifica conto dedicato, soggetti delegati, conformità dello strumento di pagamento;
- ☐ DURF: per appalti/subappalti > € 200.000 a prevalente uso di manodopera (art. 17-bis D.Lgs. 241/1997);
- ☐ Documentazione antimafia: BDNA per contratti ≥ € 150.000 (€ 25.823 nei casi specifici) o nei settori sensibili senza soglia;
- ☐ Tempi di pagamento: verifica della compatibilità con il processo in 28 giorni; eventuale sospensione del termine va tempestivamente comunicata al fornitore e tracciata in PCC;
- ☐ Esiti negativi: pagamenti diretti ad ADER (art. 48-bis), agli enti previdenziali (DURC), all'Agenzia Entrate (DURF) secondo gli importi residui;
- ☐ Conservazione: archiviazione di tutte le verifiche nel fascicolo del procedimento per il termine di prescrizione (5/10 anni a seconda della responsabilità).
Conclusioni
Le verifiche preventive al pagamento sono il fronte istituzionale della trasparenza, della legalità e della tutela dell'erario nei contratti pubblici. Non si tratta di adempimenti formali ma di condizioni sostanziali di legittimità, la cui omissione espone l'ente e il funzionario a responsabilità di vario tipo.
La novità del comma 1-ter dell'art. 48-bis — applicabile dal 15 giugno 2026 — segna un cambiamento di paradigma: i pagamenti ai professionisti diventano oggetto di un controllo senza soglia, con pagamento diretto ad ADER senza necessità di pignoramento. Il legislatore manda un segnale chiaro: la categoria professionale, che fino a ieri godeva di un regime di favore (le soglie del comma 1), è ora destinataria del controllo più rigoroso. Questo impone agli uffici un immediato adeguamento delle procedure di liquidazione, anche tramite circolari interne, formazione del personale e aggiornamento dei flussi operativi tra ufficio personale, ragioneria e RUP. L'analisi pubblicata su Il Sole 24 Ore da Magrini, Parodi e Santacroce evidenzia opportunamente che «mancano tuttavia le procedure operative che consentano di comprendere come realizzare materialmente l'attività»: in attesa dei chiarimenti tecnici, l'ente deve attivare la verifica e gestire l'esito con prudenza e completa documentazione.
Il coordinamento tra le sei verifiche — DURC, art. 48-bis, tracciabilità, antimafia, DURF, verifiche contrattuali — richiede non solo competenza ma anche organizzazione: una procedura interna chiara, distribuzione di compiti tra RUP, responsabile finanziario, ufficio segreteria; supporto applicativo (piattaforma interna che integri le verifiche con la PCC e il sistema contabile); formazione continua. Il Segretario Comunale, in raccordo con il responsabile finanziario, deve presidiare il regolamento di contabilità e le procedure interne — anche alla luce del processo in 28 giorni del 20° correttivo dell'armonizzata — affinché le verifiche non diventino fonte di ritardo ingiustificato ma strumento di qualità dell'azione amministrativa.
Fonti normative: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — art. 48-bis (commi 1, 1-bis, 1-ter) e art. 72-bis; DM 18 gennaio 2008, n. 40 (procedura di verifica telematica); D.L. 152/2021 (raddoppio della sospensione a 60 giorni); L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 (tracciabilità); D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), artt. 83 e ss.; D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17-bis (DURF); D.M. 30 gennaio 2015 (DURC online); D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice contratti), artt. 30, 80, 94-95; D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2 (par. 5.1-bis, 20° correttivo armonizzata, DM 16/3/2026); D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) artt. 184 (liquidazione) e 185 (mandato di pagamento). Atti istituzionali: Circolare Ministero della Giustizia 17 marzo 2026 (efficacia temporale comma 1-ter); Circolare RGS 22 aprile 2026 (processo in 28 giorni); Atto Presidente ANAC 18 maggio 2026 (tracciabilità finanziamenti BEI); Manuale tecnico ADER «Verifiche di inadempienza» v. 9.0.0 del 12 giugno 2026 (pubblicato su acquistinretepa.it; chiarimenti operativi sui tre livelli di verifica, sulla procedura speciale comma 1-ter fino a € 5.000, su asseverazione bloccante, verifica massiva, liberatoria stampabile e bonifici singoli per ambito provinciale). Contributi dottrinali: Marco Magrini, Paolo Parodi, Benedetto Santacroce — «Verifica preventiva dei pagamenti ai professionisti» in Il Sole 24 Ore del 10 giugno 2026; «Professionisti, pagamenti PA con verifiche su tre livelli» in Il Sole 24 Ore — Norme&Tributi Plus del 16 giugno 2026 (commento al manuale ADER v. 9.0.0); Giuliano Mandolesi e Pina Ricciardo — «Verifica pagamenti ai professionisti» in ItaliaOggi del 15 giugno 2026 (criticità interpretative sui forfettari, STP/STA, procedura informatica del giroconto, gestione casi di debito inferiore al compenso, definizione agevolata in corso, rateizzazione e contenzioso pendente). Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.