Prima di emettere un mandato di pagamento, l'ente locale non si limita a un controllo di copertura finanziaria: deve verificare una serie di adempimenti il cui rispetto è condizione di legittimità del pagamento stesso. La stratificazione normativa degli ultimi vent'anni — anticorruzione, antiriciclaggio, antievasione, tracciabilità, contrasto al lavoro irregolare, lotta alla criminalità organizzata — ha trasformato la fase di liquidazione e pagamento in un crocevia di controlli, ciascuno con la propria fonte, la propria soglia, il proprio strumento operativo (PCC, Verifica Equitalia/ADER, DURC online, BDNA, INPS, Agenzia Entrate). Questo approfondimento ne offre una ricostruzione sistematica e, soprattutto, una guida operativa al loro corretto coordinamento.

Il tema è particolarmente attuale: dal 15 giugno 2026 sono partite le verifiche preventive telematiche senza soglia sui pagamenti a favore dei professionisti ex art. 48-bis, comma 1-ter, DPR 602/1973 — una svolta operativa che impone agli enti locali un immediato adeguamento delle procedure di liquidazione e introduce, fra l'altro, un obbligo di pagamento diretto all'Agente della Riscossione in caso di esistenza di debiti del professionista per cartelle di pagamento di almeno 5.000 euro. La parte centrale dell'articolo è dedicata a chiarirne il perimetro applicativo e gli interrogativi tuttora aperti, alla luce dell'analisi pubblicata da Marco Magrini, Paolo Parodi e Benedetto Santacroce su Il Sole 24 Ore del 10 giugno 2026.

Perché interessa il Segretario Comunale. Le verifiche preventive sono il filtro di legalità del processo di spesa: presidiano l'integrità del rapporto tra ente, fornitore ed erario, e prevengono profili di responsabilità (erariale, amministrativa, penale). L'omessa o erronea verifica può comportare: (i) il pagamento di soggetti morosi nei confronti del Fisco con responsabilità sussidiaria dell'ente; (ii) il pagamento di soggetti privi di DURC con sanzioni nei confronti del funzionario e dell'ente; (iii) la violazione del principio di tracciabilità con sanzioni amministrative ed esposizione a contestazioni di natura penale; (iv) il pagamento a soggetti destinatari di interdittiva antimafia. Le verifiche vanno coordinate con il processo di pagamento in 28 giorni del 20° correttivo dell'armonizzata: una verifica negativa rientra nelle ipotesi di sospensione del termine, ma deve essere documentata per non incorrere nelle sanzioni del Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

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Strumento interattivo per accompagnare l'ufficio ragioneria, il responsabile finanziario e il RUP nella sequenza delle verifiche da effettuare prima della liquidazione: tipologia beneficiario (professionista comma 1-ter / dipendente comma 1-bis / altri creditori comma 1), DURC, art. 48-bis (verifica ADER + giroconto), DURF, tracciabilità, antimafia, verifiche contrattuali. Restituisce l'esito sintetico: pagamento totale, sospeso, parziale (giroconto), bloccato.

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PARTE I — IL QUADRO D'INSIEME

1. Le sei verifiche preventive obbligatorie

Prima di emettere un mandato di pagamento, il responsabile del procedimento di spesa deve attivare — secondo l'ordine logico e con gli strumenti rispettivamente previsti — sei tipologie di verifiche preventive:

Verifica Fonte Strumento operativo Quando si applica
1. Regolarità contributiva (DURC) Art. 8 DM 30/1/2015; art. 80 D.Lgs. 36/2023 DURC online (INPS-INAIL-CNCE) Pagamenti per appalti, lavori, servizi, forniture; contributi pubblici (≥ € 5.000)
2. Inadempienze erariali (Verifica «Equitalia») Art. 48-bis DPR 602/1973; DM 40/2008 Procedura telematica ADER (Acquisti in Rete / PCC) Pagamenti ≥ € 5.000 (comma 1) — ≥ € 2.500 ai dipendenti (1-bis) — SENZA SOGLIA ai professionisti (1-ter)
3. Tracciabilità dei flussi finanziari L. 13/8/2010 n. 136, art. 3; Determinazioni ANAC Verifica CIG, conto dedicato, soggetti delegati Tutti i contratti pubblici (appalti, concessioni, contributi, ecc.)
4. Documentazione antimafia D.Lgs. 159/2011 — artt. 83 e ss. BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) Comunicazione: contratti ≥ € 150.000; informazione: contratti ≥ € 150.000 + settori sensibili senza soglia
5. DURF (regolarità fiscale appalti) Art. 17-bis D.Lgs. 241/1997 Certificato dell'Agenzia Entrate Appalti/subappalti ≥ € 200.000 con prevalente uso di manodopera
6. Verifiche specifiche del contratto Capitolato / Disciplinare / Contratto Documentazione del RUP Sempre: collaudo, regolare esecuzione, verifica conformità, ecc.
L'ordine logico delle verifiche. Sebbene le sei verifiche siano autonome nei presupposti, la loro esecuzione segue di regola un ordine: prima la verifica «contrattuale» della prestazione (regolare esecuzione/collaudo); poi DURC, DURF e tracciabilità (verifiche «strutturali» sul fornitore); infine art. 48-bis e antimafia (verifiche «esterne» con esiti che possono comportare il pagamento diretto a terzi). L'ordine logico è importante perché un esito negativo «a monte» rende inutile la verifica «a valle» — risparmiando tempo e oneri istruttori.

PARTE II — LA VERIFICA EX ART. 48-bis DPR 602/1973

2. La «verifica Equitalia»: il regime ordinario (commi 1 e 1-bis)

L'art. 48-bis DPR 602/1973 — introdotto dalla L. 286/2006 e attuato dal DM 40/2008 — impone alle pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a una determinata soglia, la verifica telematica, presso l'Agente della Riscossione (oggi ADER), dell'esistenza di cartelle di pagamento scadute a carico del beneficiario.

✅ Le tre soglie del regime ordinario
  • Comma 1 — pagamenti generici: soglia di € 5.000;
  • Comma 1-bisretribuzioni e pensioni: soglia di € 2.500;
  • 🆕 Comma 1-terpagamenti ai professionisti: nessuna soglia (verifica sempre obbligatoria — dal 15 giugno 2026).

Il procedimento (DM 40/2008)

La procedura del DM 40/2008 si articola in cinque passaggi:

1

Interrogazione telematica

L'ente, prima del pagamento, interroga il sistema dell'Agente della Riscossione tramite il codice fiscale del beneficiario.

2

Esito positivo (assenza di inadempimento)

Se ADER non risponde entro 5 giorni feriali, o se la risposta è negativa, l'ente procede al pagamento.

3

Esito negativo (esistenza di inadempimento)

Se ADER segnala l'esistenza di cartelle di pagamento scadute per un importo almeno pari a quello dovuto, l'ente sospende il pagamento per 60 giorni (originariamente 30, raddoppiati con DL 152/2021), in attesa dell'atto di pignoramento presso terzi.

4

Notificazione del pignoramento

ADER notifica l'ordine di versamento diretto (art. 72-bis DPR 602/1973) all'ente, che diventa custode delle somme.

5

Pagamento diretto ad ADER

L'ente versa direttamente ad ADER l'importo necessario a estinguere il debito del beneficiario, fino a concorrenza dell'importo dovuto. L'eventuale eccedenza è pagata al beneficiario.

3. 🆕 La novità del 15 giugno 2026: verifiche SENZA SOGLIA per i pagamenti ai professionisti (art. 48-bis comma 1-ter)

Dal 15 giugno 2026 sono partite le verifiche preventive telematiche per i pagamenti ai professionisti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a totale partecipazione pubblica. La novità è stata introdotta dal comma 1-ter dell'art. 48-bis DPR 602/1973 e analizzata su Il Sole 24 Ore del 10 giugno 2026 da Marco Magrini, Paolo Parodi e Benedetto Santacroce.

Il regime del comma 1-ter — tratti distintivi

Il nuovo regime presenta due elementi di distonia rispetto al regime ordinario:

(1) Nessuna soglia di importo — la verifica è obbligatoria per tutti i pagamenti ai professionisti, anche di pochi euro. È la deroga più radicale al sistema generale dell'art. 48-bis (che fissa soglie di € 5.000 e € 2.500).

(2) Pagamento diretto ad ADER senza pignoramento — diversamente dal regime ordinario, in caso di esito negativo l'amministrazione non deve attendere alcun atto di pignoramento presso terzi: deve versare direttamente all'Agente della Riscossione, fino a concorrenza, gli importi necessari a estinguere il debito del professionista per cartelle di pagamento almeno pari a € 5.000. Solo l'eventuale eccedenza viene versata al professionista.

Esempio operativo. Ad un avvocato dell'ente spettano € 2.500 di compenso. La verifica telematica fa emergere un debito a ruolo del professionista per € 5.500. L'intero importo di € 2.500 viene versato direttamente all'Agente della Riscossione; al professionista non viene riconosciuto alcun pagamento (l'estinzione del debito verso il professionista si realizza per quella parte attraverso il versamento ad ADER, ai sensi delle regole sull'imputazione del pagamento).

L'efficacia temporale del nuovo regime

Sotto il profilo temporale, le verifiche si applicano ai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data della prestazione professionale o dalla data di fatturazione. Lo conferma la circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026:

  • una fattura emessa prima del 15 giugno 2026 ma pagata dopo tale data è soggetta a verifica;
  • un ordinativo di pagamento preparato prima del 15 giugno (senza verifica) ma trasmesso al tesoriere per l'esecuzione dopo tale data non è conforme all'obbligo: deve essere ritirato e riemesso previa verifica;
  • non rilevano né l'epoca di esecuzione della prestazione professionale né la data di emissione della fattura.

L'ambito soggettivo

L'art. 48-bis comma 1-ter richiama testualmente le «somme di cui all'articolo 54 del TUIR, dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta». La verifica si applica quindi:

Tipologia di destinatario Soggetto a verifica preventiva senza soglia ex comma 1-ter? Regime applicabile
Professionisti ex art. 54 TUIR (lavoro autonomo abituale) — verifica senza soglia Comma 1-ter
Studi associati e associazioni di professionisti ex art. 54 TUIR — verifica senza soglia Comma 1-ter
Patrocinatori a spese dello Stato — verifica senza soglia (richiamata espressamente dalla norma) Comma 1-ter
Lavoro autonomo non abituale ex art. 67 c. 1 lett. l) TUIR NO — non rientra nell'art. 54 Comma 1: verifica solo > € 5.000
Società tra professionisti (STP) e società tra avvocati (STA) NO — soggetti societari (non «esercenti arti e professioni») Comma 1: verifica solo > € 5.000
Professionisti in regime forfettario (L. 190/2014 cc. 54-85) Dubbio — il loro reddito è ex art. 53 TUIR, non 54 — interpretazione letterale: esclusi Probabilmente comma 1: verifica solo > € 5.000

Rimborsi spese e somme anticipate per conto

  • Rimborsi di somme anticipate in nome e per conto (es. imposte, diritti pagati per conto del cliente): fuori dalle verifiche senza soglia — non sono «somme dovute per l'attività professionale» ma mere partite di giro;
  • Rimborsi spese, anche non tassabili (es. trasferte, alloggio): dentro le verifiche senza soglia — il richiamo all'art. 54 TUIR include anche il c. 2 lett. b) che ricomprende i rimborsi spese tra i componenti del reddito professionale.

Le criticità interpretative aperte

⚠️ Profili ancora da chiarire (alla data del 17/6/2026 — quadro confermato e ampliato dalla rilettura di Giuliano Mandolesi e Pina Ricciardo su ItaliaOggi del 15/6/2026):
  • Forfettari: l'esclusione è coerente con la lettera della norma (art. 54 TUIR ≠ art. 53 TUIR — i forfettari determinano il reddito secondo l'art. 1 cc. 54 ss. L. 190/2014), ma manca un'indicazione ufficiale e parte della dottrina ne ipotizza l'esclusione. Conferma ufficiale necessaria per evitare contenziosi.
  • STP e STA: prima interpretazione (Mandolesi-Ricciardo) → rientrano nella disciplina ordinaria del comma 1 (verifica solo > € 5.000), non in quella speciale del comma 1-ter. Anche su questo punto mancano indicazioni ufficiali.
  • Procedura informatica del «giroconto»: non sono ancora definite le modalità operative attraverso le quali le amministrazioni dovranno effettuare il versamento diretto delle somme all'Agente della riscossione (manuale ADER v. 9.0.0 descrive il cosa, non il come sul giroconto automatico).
  • Debito < compenso: il legislatore prevede che «il pagamento è effettuato direttamente all'Agente della riscossione fino a concorrenza del debito, e solo l'eventuale eccedenza al beneficiario». Le modalità operative del versamento parziale al fornitore (importo netto residuo) sono ancora da definire (sequenza temporale, ritenute, fatturazione).
  • Definizione agevolata in corso: cosa accade se il debito è stato medio tempore oggetto di adesione a una sanatoria (es. Rottamazione Quinquies)? Il debito iscritto a ruolo è ancora «esistente» in senso formale ma il piano di rateizzazione lo rende non esigibile in unica soluzione.
  • Contestazione, rateizzazione e contenzioso pendente: per i professionisti — diversamente dagli altri creditori — non scatta la sospensione (che consentirebbe di regolarizzare la posizione) ma il giroconto diretto. Permangono interrogativi sulla tutela del contribuente nei casi in cui il debito sia oggetto di contestazione, di piano di rateizzazione attivo o di contenzioso ancora pendente (rischio di lesione del diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost.).
  • Differenza di trattamento: la verifica senza soglia applicabile ai professionisti — diversa dalla soglia di € 5.000 prevista per gli altri creditori — ha alimentato le principali osservazioni delle categorie professionali; l'asimmetria di trattamento (no sospensione, sì giroconto diretto) potrebbe essere oggetto di future censure di costituzionalità.

🆕 L'attuazione operativa: il manuale ADER «Verifiche di inadempienza» v. 9.0.0 del 12/6/2026 e i tre livelli di verifica

Con l'aggiornamento delle procedure pubblicato il 12 giugno 2026 sul portale acquistinretepa.it, il sistema delle verifiche preventive è diventato definitivamente operativo. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato la versione 9.0.0 del manuale tecnico «Verifiche di inadempienza», che ha sciolto alcuni dei dubbi sopra evidenziati. La ricostruzione è di Marco Magrini, Paolo Parodi e Benedetto Santacroce su Il Sole 24 Ore — Norme&Tributi Plus del 16 giugno 2026.

I tre livelli di verifica stabiliti dall'art. 48-bis

Il manuale ADER conferma la tripartizione operativa dell'art. 48-bis, risolvendo il dubbio interpretativo sui pagamenti superiori a € 5.000 ai professionisti:

Livello Riferimento Ambito Soglia
1. Ordinario Art. 48-bis comma 1 Pagamenti a chiunque destinati (professionisti compresi se l'importo è > € 5.000) Superiore a € 5.000
2. Dipendenti Art. 48-bis comma 1-bis Pagamenti a favore dei dipendenti (retribuzioni, pensioni) Superiore a € 2.500
3. 🆕 Professionisti (speciale) Art. 48-bis comma 1-ter Pagamenti a favore dei professionisti ex art. 54 TUIR Fino a € 5.000 (oltre tale soglia opera il comma 1)
📌 Il chiarimento definitivo sul «tetto» dei € 5.000. La procedura speciale del comma 1-ter (pagamento diretto ad ADER senza pignoramento) si applica solo ai pagamenti fino a € 5.000 ai professionisti. Per pagamenti superiori a € 5.000 ai professionisti torna ad applicarsi la procedura ordinaria del comma 1 (sospensione e attesa del pignoramento ex art. 72-bis). Il manuale è bloccante: il sistema segnala errore e impedisce di proseguire con la procedura speciale se l'importo è superiore a € 5.000, indicando la necessità di utilizzare il servizio «Verifica inadempienza 48-bis comma 1» nella forma ordinaria.

Come funziona operativamente la procedura speciale (comma 1-ter)

La procedura si articola in cinque passaggi operativi:

1

Accesso al servizio

L'operatore accede al portale acquistinretepa.it e utilizza il link «Verifica inadempimenti» nella sezione specifica riservata alle verifiche sui professionisti per i pagamenti fino a € 5.000.

2

Asseverazione bloccante (check box «Accetto»)

L'operatore deve apporre il flag nel check box «Accetto» in calce alla pagina. È una asseverazione necessaria e bloccante: senza questa dichiarazione di voler procedere con la verifica per fattispecie, il sistema non consente di inoltrare la richiesta.

3

Inserimento dei dati

L'operatore inserisce: (a) il codice fiscale del professionista beneficiario; (b) l'importo da corrispondere; (c) il numero identificativo dell'operazione (es. numero del mandato o di protocollo del pagamento). In alternativa è possibile caricare un file cumulativo (cd. «verifica massiva inadempimenti») per processare più posizioni contemporaneamente.

4

Esito POSITIVO (no inadempienza)

Il sistema mette a disposizione una liberatoria stampabile contenente gli estremi del controllo effettuato. L'operatore può procedere al pagamento al professionista delle somme spettanti.

5

Esito NEGATIVO (professionista inadempiente)

Il sistema fornisce gli estremi per il pagamento diretto ad ADER: ambito territoriale dell'Agenzia presso cui sono stati rilevati gli inadempimenti, importo totale da pagare, IBAN, beneficiario e causale del bonifico. Il pagamento ad ADER viene effettuato senza attendere alcuna notifica di pignoramento presso terzi.

🚫 Bonifici singoli per ambito provinciale (non cumulativi). Per ciascuna posizione di inadempienza il manuale impone un bonifico singolo: non sono ammessi bonifici cumulativi. Se il professionista è inadempiente su più ambiti provinciali, il sistema espone tante righe quanti sono gli ambiti, ciascuna con la propria causale di riferimento e i propri estremi di pagamento. L'operatore dovrà quindi emettere tanti bonifici quante sono le inadempienze rilevate.
⚠️ Cosa fare se il pagamento al professionista è superiore a € 5.000. La procedura speciale comma 1-ter segnala errore e non consente di proseguire l'operatività senza la rettifica del dato inserito. In tal caso occorre uscire dalla procedura speciale e utilizzare il servizio «Verifica inadempienza 48-bis comma 1» nella forma ordinaria: sospensione del pagamento per 60 giorni e attesa dell'eventuale notifica dell'ordine di versamento diretto ex art. 72-bis DPR 602/1973.

PARTE III — IL DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

4. La verifica della regolarità contributiva

Il DURC attesta la regolarità contributiva dell'operatore economico verso INPS, INAIL e Casse edili. La verifica è obbligatoria nei contratti pubblici in tutte le fasi: ammissione alla gara, stipulazione del contratto, pagamento dei SAL e del saldo finale, riconoscimento di contributi pubblici. La disciplina vigente è quella del DM 30 gennaio 2015, con il DURC online rilasciato automaticamente dal portale INPS-INAIL.

  • Validità: 120 giorni dalla data di acquisizione;
  • Irregolarità grave e definitivamente accertata: scarto > 30% dell'ammontare dovuto, soglia di € 100 cumulati. Sotto soglia: ritenuta tollerabile;
  • Esito negativo: nei pagamenti, attivazione dell'intervento sostitutivo ex art. 30 c. 5-bis D.Lgs. 36/2023: l'ente versa direttamente agli enti previdenziali la somma corrispondente all'irregolarità contributiva, fino a concorrenza del pagamento dovuto;
  • Termine per l'operatore: 15 giorni per regolarizzare la propria posizione prima dell'attivazione dell'intervento sostitutivo.

PARTE IV — LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

5. La verifica del CIG e del conto dedicato

La L. 13 agosto 2010, n. 136 ha introdotto, all'art. 3, il regime della tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici. Lo strumento è la combinazione di tre elementi: il CIG (Codice Identificativo di Gara), il conto dedicato (anche non in via esclusiva) intestato all'appaltatore, l'uso di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità (bonifico bancario/postale, RID, RI-BA).

Prima di ogni pagamento il responsabile finanziario deve verificare:

  • la presenza del CIG (o degli altri codici previsti — CUP per investimenti) sulla fattura;
  • l'indicazione del conto dedicato, con la dichiarazione del titolare e dei soggetti delegati ad operarvi;
  • l'uso di strumenti idonei (no contante, no assegni circolari < 1.000 €);
  • l'eventuale aggiornamento della dichiarazione del conto dedicato (variazioni di banca, delegati, ecc.).
📌 La novità ANAC del giugno 2026 — finanziamenti BEI. ANAC ha recentemente chiarito che anche i contratti finanziati con provvista della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sono soggetti alla tracciabilità ex L. 136/2010 (cfr. la nostra rassegna normativa del 16 giugno 2026). Per i Comuni che attingono a provvista BEI direttamente o tramite Cassa Depositi e Prestiti, CIG e conto dedicato restano obbligatori a carico dell'appaltatore e dei subcontraenti.

PARTE V — LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

6. Comunicazione e informazione antimafia (D.Lgs. 159/2011)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) impone alle PA, prima della stipula di contratti e del pagamento delle prestazioni, l'acquisizione di una documentazione antimafia sull'operatore. La verifica è effettuata tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) presso le Prefetture.

Tipo Soglia Effetti del rilascio negativo
Comunicazione antimafia Contratti ≥ € 150.000 (€ 25.823 per le concessioni di terreni demaniali) Recesso dal contratto; divieto di pagamento
Informazione antimafia Contratti ≥ € 150.000 + settori sensibili (es. movimento terra, trasporti) senza soglia Interdittiva antimafia: recesso, restituzione delle prestazioni, divieto di nuovi rapporti

PARTE VI — IL DURF (REGOLARITÀ FISCALE NEGLI APPALTI)

7. L'art. 17-bis D.Lgs. 241/1997

Il D.L. 124/2019 ha introdotto, all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, una specifica disciplina di contrasto all'evasione e all'illegalità nei contratti d'appalto a prevalente uso di manodopera. Si applica agli appalti e subappalti di importo annuo superiore a € 200.000 e impone al committente (la PA) di acquisire dall'appaltatore, prima di ciascun pagamento, una certificazione fiscale (DURF) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

La DURF attesta che l'operatore è in regola con i versamenti di ritenute fiscali e contributi previdenziali e assicurativi per i propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto. In assenza di DURF, l'ente è tenuto a sospendere il pagamento per un importo pari al 20% del corrispettivo o fino a concorrenza delle ritenute non versate.

PARTE VII — IL COORDINAMENTO CON IL PROCESSO IN 28 GIORNI

8. La sospensione del termine di pagamento

Tutte le verifiche preventive che producano un esito negativo o richiedano un'attività integrativa rientrano nelle ipotesi di sospensione del termine di pagamento ex paragrafo 5.1-bis del Principio contabile 4/2 (D.Lgs. 118/2011) introdotto dal 20° correttivo dell'armonizzata. Il fornitore va informato della sospensione e dei suoi motivi.

✅ Le cause tipiche di sospensione del termine di pagamento
  • Esito negativo della verifica art. 48-bis (debiti erariali del beneficiario)
  • DURC negativo (irregolarità contributiva)
  • DURF negativo (irregolarità fiscale)
  • Comunicazione/informazione antimafia interdittiva
  • Fattura non conforme (CIG mancante, importi errati, riferimento contrattuale mancante)
  • Mancata acquisizione del certificato di regolare esecuzione/collaudo
  • Riserve dell'appaltatore non ancora risolte
⚠️ La documentazione della sospensione. Per evitare conseguenze sul Fondo Garanzia Debiti Commerciali e sull'ITP, la sospensione deve essere tempestivamente comunicata al fornitore (entro 7-15 giorni dalla ricezione della fattura, secondo il regolamento di contabilità dell'ente) e tracciata in PCC con apposita causale di sospensione. Una sospensione legittima ma non comunicata in PCC produce comunque effetti negativi sull'ITP.

PARTE VIII — RESPONSABILITÀ DEL FUNZIONARIO

9. I profili di responsabilità

L'omissione delle verifiche preventive espone il funzionario responsabile a una pluralità di profili di responsabilità:

  • Responsabilità erariale (Corte conti) — per il danno causato all'ente derivante dal pagamento a un soggetto verso il quale l'erario vantava un credito (art. 48-bis) o per le sanzioni subite dall'ente per omessa verifica;
  • Responsabilità amministrativa — disciplinare (artt. 55 e ss. D.Lgs. 165/2001) per la violazione dei doveri d'ufficio;
  • Responsabilità penale — nei casi più gravi: art. 323 c.p. (abuso d'ufficio, ove ancora applicabile post-riforma); art. 314 c.p. (peculato) in caso di distrazione delle somme; art. 416-ter c.p. e fattispecie antimafia nei casi di pagamento a soggetti destinatari di interdittiva;
  • Responsabilità contabile — il mandato emesso in violazione dei controlli sostanziali è esposto al rifiuto di pagamento da parte del tesoriere, con eventuale rilievo di irregolarità da parte della Corte conti in sede di parificazione.

PARTE IX — CHECKLIST OPERATIVA

10. Checklist «Pre-Pagamento» per il responsabile del procedimento di spesa

✅ Checklist operativa — prima di ogni mandato
  1. Fattura conforme: CIG/CUP, IBAN del conto dedicato, riferimento contrattuale (determina/contratto), importi e aliquote IVA corretti;
  2. Regolare esecuzione/collaudo: acquisizione del certificato/attestazione del RUP/DEC;
  3. DURC online: in corso di validità (max 120 giorni); per appalti, lavori, forniture, contributi;
  4. Verifica art. 48-bis DPR 602/1973:
    • Pagamenti generici > € 5.000 (comma 1)
    • Retribuzioni/pensioni > € 2.500 (comma 1-bis)
    • 🆕 Pagamenti ai professionisti — SEMPRE (comma 1-ter, dal 15/6/2026)
  5. Tracciabilità (L. 136/2010): verifica conto dedicato, soggetti delegati, conformità dello strumento di pagamento;
  6. DURF: per appalti/subappalti > € 200.000 a prevalente uso di manodopera (art. 17-bis D.Lgs. 241/1997);
  7. Documentazione antimafia: BDNA per contratti ≥ € 150.000 (€ 25.823 nei casi specifici) o nei settori sensibili senza soglia;
  8. Tempi di pagamento: verifica della compatibilità con il processo in 28 giorni; eventuale sospensione del termine va tempestivamente comunicata al fornitore e tracciata in PCC;
  9. Esiti negativi: pagamenti diretti ad ADER (art. 48-bis), agli enti previdenziali (DURC), all'Agenzia Entrate (DURF) secondo gli importi residui;
  10. Conservazione: archiviazione di tutte le verifiche nel fascicolo del procedimento per il termine di prescrizione (5/10 anni a seconda della responsabilità).

🧰 Wizard «Verifiche preventive prima dei pagamenti della PA»

Sequenza guidata in 7 step: dati pagamento → tipologia beneficiario → DURC → art. 48-bis (ADER) → tracciabilità & antimafia → DURF & verifiche contrattuali → esito finale

Step 1 — Dati del pagamento

Inserisci l'importo lordo del pagamento e l'identificativo (numero mandato / fattura). Tutti i campi marcati con * sono obbligatori.

Importo lordo da liquidare al fornitore prima di eventuali ritenute/giroconto.

Il CIG è obbligatorio per i contratti di appalto di lavori, servizi, forniture (anche affidamenti diretti); esonerato per appalti esclusi/sotto-soglia.

Step 2 — Tipologia del beneficiario

La tipologia del beneficiario determina il regime applicabile all'art. 48-bis (commi 1, 1-bis, 1-ter).

⚠️ Forfettari e STP/STA: prima interpretazione → applicano il comma 1 (soglia € 5.000), non il comma 1-ter. Manca conferma ufficiale (Mandolesi-Ricciardo, ItaliaOggi 15/6/2026).

📋 Circ. Min. Giustizia 17/3/2026 — la disciplina ricomprende ausiliari del giudice, periti, professionisti civili/penali/amministrativi/tributari e ogni soggetto ex art. 54 TUIR.

Step 3 — DURC (regolarità contributiva)

DURC online ex DM 30/1/2015 — validità 120 giorni dalla data di formazione.

In caso di DURC irregolare scatta l'intervento sostitutivo: l'amministrazione versa direttamente all'INPS/INAIL fino a concorrenza del debito (art. 31 c. 3 DL 69/2013).

Step 4 — Art. 48-bis DPR 602/1973 (verifica ADER)

⚠️ La verifica è obbligatoria — la soglia di pagamento determina solo il regime applicabile.

Se il sistema non risponde entro 5 gg lavorativi → si procede al pagamento (art. 3 c. 1 DM 18/1/2008 n. 40).

Solo se ADER ha segnalato inadempienza. Necessario per il calcolo del giroconto / sospensione.

📋 Mandolesi-Ricciardo (ItaliaOggi 15/6/2026): per i professionisti — diversamente dagli altri creditori — non è prevista sospensione del pagamento. La gestione di debito rateizzato/contestato/in definizione agevolata resta da chiarire ufficialmente.

Step 5 — Tracciabilità & Antimafia

🔍 Verifiche di tracciabilità (L. 136/2010 art. 3)

🛡️ Verifiche antimafia (D.Lgs. 159/2011)

Le verifiche antimafia diventano obbligatorie sopra le soglie ex artt. 83-91 D.Lgs. 159/2011.

Step 6 — DURF (art. 17-bis D.Lgs. 241/1997) e verifiche contrattuali

📄 DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale)

📋 Verifiche contrattuali e di liquidazione

Step 7 — Esito finale

Sulla base delle verifiche, il sistema indica l'esito complessivo e l'importo che può essere liquidato al fornitore.

Conclusioni

Le verifiche preventive al pagamento sono il fronte istituzionale della trasparenza, della legalità e della tutela dell'erario nei contratti pubblici. Non si tratta di adempimenti formali ma di condizioni sostanziali di legittimità, la cui omissione espone l'ente e il funzionario a responsabilità di vario tipo.

La novità del comma 1-ter dell'art. 48-bis — applicabile dal 15 giugno 2026 — segna un cambiamento di paradigma: i pagamenti ai professionisti diventano oggetto di un controllo senza soglia, con pagamento diretto ad ADER senza necessità di pignoramento. Il legislatore manda un segnale chiaro: la categoria professionale, che fino a ieri godeva di un regime di favore (le soglie del comma 1), è ora destinataria del controllo più rigoroso. Questo impone agli uffici un immediato adeguamento delle procedure di liquidazione, anche tramite circolari interne, formazione del personale e aggiornamento dei flussi operativi tra ufficio personale, ragioneria e RUP. L'analisi pubblicata su Il Sole 24 Ore da Magrini, Parodi e Santacroce evidenzia opportunamente che «mancano tuttavia le procedure operative che consentano di comprendere come realizzare materialmente l'attività»: in attesa dei chiarimenti tecnici, l'ente deve attivare la verifica e gestire l'esito con prudenza e completa documentazione.

Il coordinamento tra le sei verifiche — DURC, art. 48-bis, tracciabilità, antimafia, DURF, verifiche contrattuali — richiede non solo competenza ma anche organizzazione: una procedura interna chiara, distribuzione di compiti tra RUP, responsabile finanziario, ufficio segreteria; supporto applicativo (piattaforma interna che integri le verifiche con la PCC e il sistema contabile); formazione continua. Il Segretario Comunale, in raccordo con il responsabile finanziario, deve presidiare il regolamento di contabilità e le procedure interne — anche alla luce del processo in 28 giorni del 20° correttivo dell'armonizzata — affinché le verifiche non diventino fonte di ritardo ingiustificato ma strumento di qualità dell'azione amministrativa.

Fonti normative: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — art. 48-bis (commi 1, 1-bis, 1-ter) e art. 72-bis; DM 18 gennaio 2008, n. 40 (procedura di verifica telematica); D.L. 152/2021 (raddoppio della sospensione a 60 giorni); L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 (tracciabilità); D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), artt. 83 e ss.; D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17-bis (DURF); D.M. 30 gennaio 2015 (DURC online); D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice contratti), artt. 30, 80, 94-95; D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2 (par. 5.1-bis, 20° correttivo armonizzata, DM 16/3/2026); D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) artt. 184 (liquidazione) e 185 (mandato di pagamento). Atti istituzionali: Circolare Ministero della Giustizia 17 marzo 2026 (efficacia temporale comma 1-ter); Circolare RGS 22 aprile 2026 (processo in 28 giorni); Atto Presidente ANAC 18 maggio 2026 (tracciabilità finanziamenti BEI); Manuale tecnico ADER «Verifiche di inadempienza» v. 9.0.0 del 12 giugno 2026 (pubblicato su acquistinretepa.it; chiarimenti operativi sui tre livelli di verifica, sulla procedura speciale comma 1-ter fino a € 5.000, su asseverazione bloccante, verifica massiva, liberatoria stampabile e bonifici singoli per ambito provinciale). Contributi dottrinali: Marco Magrini, Paolo Parodi, Benedetto Santacroce — «Verifica preventiva dei pagamenti ai professionisti» in Il Sole 24 Ore del 10 giugno 2026; «Professionisti, pagamenti PA con verifiche su tre livelli» in Il Sole 24 Ore — Norme&Tributi Plus del 16 giugno 2026 (commento al manuale ADER v. 9.0.0); Giuliano Mandolesi e Pina Ricciardo«Verifica pagamenti ai professionisti» in ItaliaOggi del 15 giugno 2026 (criticità interpretative sui forfettari, STP/STA, procedura informatica del giroconto, gestione casi di debito inferiore al compenso, definizione agevolata in corso, rateizzazione e contenzioso pendente). Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.