La verifica dei requisiti generali degli operatori economici è uno dei passaggi più delicati e operativamente complessi del procedimento di affidamento. Sotto la disciplina del D.Lgs. 36/2023, gli artt. 94-98 del Capo II del Titolo IV (Parte V del Libro II) tracciano un sistema graduato: cause di esclusione automatica (art. 94), cause di esclusione non automatica (art. 95), disciplina dell'esclusione (art. 96), regime degli illeciti professionali gravi (art. 98) e — a livello di sistema — istituti correlati come l'autodichiarazione, il DGUE, l'AVCPass/FVOE, il soccorso istruttorio. Per il RUP e per il responsabile dell'ufficio gare, la mappa dei controlli non è uguale per tutte le procedure: si modula in funzione della tipologia di procedimento scelta e della soglia di valore dell'affidamento.

In sintesi. Il D.Lgs. 36/2023 conferma il principio per cui la partecipazione alla procedura e la stipula del contratto sono subordinate al possesso ininterrotto dei requisiti generali ex artt. 94-98. In fase di partecipazione opera la regola dell'autodichiarazione (DGUE / Art. 91); le verifiche sostanziali sono effettuate dalla stazione appaltante prima dell'aggiudicazione tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) e gli enti certificatori di settore (Casellario ANAC, INPS/INAIL, Agenzia Entrate, Casellario Giudiziale, Prefettura, CCIAA). L'intensità e il perimetro dei controlli variano sensibilmente in funzione della tipologia di procedura e della soglia di importo.

Il quadro normativo

  • D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Codice dei Contratti Pubblici (in vigore dal 1° luglio 2023):
    • Art. 91 — Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
    • Art. 94 — Cause di esclusione automatica;
    • Art. 95 — Cause di esclusione non automatica;
    • Art. 96 — Disciplina dell'esclusione;
    • Art. 97 — Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti;
    • Art. 98 — Illecito professionale grave;
    • Art. 99 — Possesso e dimostrazione dei requisiti (soccorso istruttorio);
    • Art. 24 — Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0);
  • D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 — Decreto Correttivo del Codice Contratti, intervenuto su numerosi profili degli artt. 94-98 e sul soccorso istruttorio;
  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice Antimafia (interdittive antimafia);
  • D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 — Casellario Giudiziale;
  • D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 139 e D.M. 30 gennaio 2015 — DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  • Provvedimenti ANAC sul Casellario Informatico delle imprese, sul DGUE elettronico e sulla gestione del FVOE;
  • Linee Guida ANAC n. 4 sui contratti sotto soglia, in coordinamento con il Codice.

I requisiti generali: una mappa sistematica

Il sistema dei requisiti generali può essere schematizzato in due grandi famiglie, a loro volta articolate per tipologia di accertamento:

TipologiaNorma e contenuto
Cause di esclusione automatica Art. 94 D.Lgs. 36/2023. Si tratta di cause di esclusione "vincolate": al loro verificarsi la stazione appaltante deve escludere senza possibilità di valutazione discrezionale. Comprendono: condanne penali per i reati elencati nell'Allegato II.10; informativa antimafia interdittiva ex artt. 84 ss. D.Lgs. 159/2011; sentenze definitive su violazioni di obblighi tributari e contributivi; violazioni dell'art. 80 D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro; sentenze definitive sull'inadempimento delle norme antimafia, sui reati ambientali, sull'antiriciclaggio.
Cause di esclusione non automatica Art. 95 D.Lgs. 36/2023. Si tratta di cause di esclusione "discrezionali": la stazione appaltante valuta caso per caso se l'illecito è di gravità tale da incidere sull'affidabilità dell'operatore. Comprendono: violazioni gravi non definitivamente accertate; situazioni di conflitto di interesse non altrimenti risolvibili; falsa dichiarazione o presentazione di informazioni false; tentativi di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante; gravi violazioni in materia di salute, sicurezza, lavoro, ambiente e sociale.
Illeciti professionali gravi Art. 98 D.Lgs. 36/2023. Il Codice tipizza in modo esaustivo le condotte qualificabili come "illecito professionale grave" che possono determinare esclusione (es. risoluzione di precedenti contratti pubblici per inadempimento, condanne per illeciti antitrust, falsa dichiarazione resa in altre procedure, etc.). L'accertamento richiede istruttoria specifica e motivazione rafforzata.

L'autodichiarazione iniziale: DGUE e modelli ad esso assimilati

In sede di partecipazione, l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti generali (e speciali) mediante Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 36/2023. Si tratta di una autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sostitutiva di certificazioni e di atti notori, che semplifica notevolmente la fase di presentazione dell'offerta. Sul piano operativo:

  • per le procedure sopra soglia europea il DGUE è obbligatorio in formato elettronico standardizzato secondo il modello UE;
  • per le procedure sotto soglia è ammesso anche un modello semplificato adottato dalla stazione appaltante (es. all'interno dei modelli MEPA o di SUAM regionali), purché contenga sostanzialmente i medesimi contenuti del DGUE;
  • per gli affidamenti diretti di importo modesto si ammette comunemente l'autodichiarazione "compatta" a libera definizione del RUP (es. nel preventivo o nel modulo di offerta);
  • la mancata produzione del DGUE è — secondo l'orientamento giurisprudenziale recente — sanabile mediante soccorso istruttorio, trattandosi di carenza documentale e non sostanziale dei requisiti (cfr. rassegna del 5 giugno 2026).

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0)

La fase di verifica sostanziale dei requisiti — successiva all'aggiudicazione provvisoria — è oggi gestita attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), disciplinato dall'art. 24 D.Lgs. 36/2023 e dalle delibere attuative ANAC. Si tratta dell'evoluzione del precedente sistema AVCPass, che consente alla stazione appaltante di acquisire — in via telematica e con valore di certificazione — le informazioni e i documenti necessari ad attestare il possesso dei requisiti generali e speciali. Il FVOE è alimentato da una pluralità di enti certificatori che si raccordano in modo automatico:

Ente certificatoreDocumento / verifica
Casellario informatico ANACAnnotazioni sulle imprese (illeciti professionali, risoluzioni contrattuali, esclusioni pregresse, false dichiarazioni)
Casellario GiudizialeCertificato dei carichi pendenti e delle condanne definitive di amministratori e legali rappresentanti
Agenzia delle EntrateCertificato di regolarità fiscale e di assenza di violazioni gravi e definitive
INPS / INAIL / Cassa EdileDURC — Documento Unico di Regolarità Contributiva
PrefetturaComunicazione/Informazione antimafia ex artt. 87 ss. D.Lgs. 159/2011 (sopra soglie tassativamente previste)
CCIAA — Registro delle ImpreseVisura aggiornata su poteri di rappresentanza, soggetti rilevanti, eventuali procedure concorsuali
Albi professionali / SOAIscrizione e qualificazione professionale (per i lavori)
MEF / RGSVerifiche sui crediti pubblici inevasi (ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973)
FVOE 2.0: una semplificazione, non una deresponsabilizzazione. Il sistema FVOE consente di richiamare automaticamente le certificazioni necessarie, ma non esonera il RUP e il responsabile del procedimento dal valutarne i contenuti: gli esiti del fascicolo virtuale vanno letti, motivati e, se del caso, integrati con verifiche aggiuntive. La firma del provvedimento di aggiudicazione è atto autoritativo che presuppone una piena assunzione di responsabilità.

🖥️ Focus operativo — Le funzionalità del FVOE per la Stazione Appaltante

Una volta accreditati su servizi.anticorruzione.it con SPID/CIE/CNS e profilati come RUP o «utente stazione appaltante» (su delega del RUP), si accede all'area «Fascicolo Stazione Appaltante». Il menu laterale è organizzato in cinque voci, ciascuna con una funzione operativa specifica nel ciclo di vita della verifica:

Voce di menuFunzionalità
📊 Dashboard Vista di sintesi del proprio profilo SA: numero di fascicoli aperti, richieste pendenti, scadenze prossime delle certificazioni, alert su esiti delle verifiche (semafori verde/giallo/rosso), accesso rapido alle ultime operazioni. È la cabina di regia da cui partire ad ogni accesso.
📁 Fascicoli Dell'Operatore Economico Elenco di tutti gli OE per i quali è stato attivato (o è in attivazione) un fascicolo virtuale dalla propria SA. Per ciascun operatore: codice fiscale/P.IVA, denominazione, fascicoli storici, certificazioni acquisite, scadenze e validità (DURC, antimafia, casellario, agenzia entrate). Da qui si entra nel singolo fascicolo per consultare i documenti e verificarne lo stato.
📋 I Miei Appalti Elenco delle procedure di gara attivate dalla propria SA con i relativi CIG: per ciascuna gara sono raccolti i fascicoli degli operatori economici coinvolti (partecipanti, aggiudicatari, eventuali secondi classificati). Funge da raccordo tra procedura e fascicoli: cliccando sul CIG si vedono tutti gli OE che vi sono associati e si possono attivare le verifiche in modo aggregato.
📤 Le Mie Richieste Sezione delle richieste di verifica inoltrate verso gli enti certificatori (Casellario ANAC, Casellario Giudiziale, Agenzia Entrate, INPS/INAIL, Prefettura, CCIAA, MEF, SOA). Mostra lo stato di ciascuna richiesta (in attesa, in lavorazione, esitata, in errore), la data di inoltro e di esito, il documento prodotto. Da qui si scaricano i certificati o si sollecitano i passaggi rimasti pendenti.
🔍 Le Mie Verifiche Preliminari Sezione dedicata alle verifiche preliminari sull'operatore economico — quelle attivabili prima dell'aggiudicazione per orientare le decisioni del seggio di gara (es. controllo sul Casellario ANAC per individuare annotazioni rilevanti su grave illecito professionale ex art. 98). Sono verifiche «leggere», utili anche in fase di valutazione delle offerte e per la motivazione di eventuali esclusioni in corso di gara.

Il ciclo operativo in concreto

Una volta avviata la procedura, il flusso tipico nel FVOE 2.0 si articola in quattro momenti:

1

Registrazione del CIG in «I Miei Appalti»

Il RUP associa il CIG della procedura alla propria SA. Da quel momento, gli operatori economici che partecipano alla gara — già censiti nell'anagrafica AVCP — risultano collegati al CIG nel proprio fascicolo.

2

Verifiche preliminari sui partecipanti (facoltativo)

In «Le Mie Verifiche Preliminari» è possibile consultare, già in corso di gara, il Casellario ANAC per individuare annotazioni rilevanti sui partecipanti (esclusioni pregresse, risoluzioni contrattuali, false dichiarazioni). Utile per istruire eventuali esclusioni ex art. 98 c. 3 lett. c) o per motivare richieste di chiarimenti.

3

Attivazione del fascicolo sull'aggiudicatario (dopo l'aggiudicazione provvisoria)

In «Fascicoli Dell'Operatore Economico» il RUP attiva il fascicolo dell'aggiudicatario e, da «Le Mie Richieste», inoltra in parallelo le richieste agli enti certificatori (Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Casellario Giudiziale, Prefettura, CCIAA, MEF, SOA). Il sistema le instrada automaticamente; gli esiti tornano nella stessa sezione, normalmente entro pochi giorni lavorativi.

4

Valutazione degli esiti e formalizzazione

Acquisiti tutti i certificati, il RUP ne fa una valutazione sostanziale (non meramente formale): verifica scadenza, completezza, eventuali annotazioni rilevanti, e motiva in determinazione l'esito positivo o negativo. I documenti scaricati dal FVOE costituiscono parte integrante del fascicolo di gara cartaceo/digitale.

⚠️ Cinque attenzioni operative sul FVOE 2.0
  1. Profilazione SPID/RUP corretta: l'utenza deve essere associata al CF della propria SA; un disallineamento blocca l'accesso ai fascicoli;
  2. Tempistiche degli enti certificatori: le risposte non sono istantanee — DURC qualche minuto, Casellario Giudiziale da 1 a 5 giorni, antimafia anche più a lungo. Programmare l'attivazione del fascicolo subito dopo l'aggiudicazione provvisoria, non a ridosso della stipula;
  3. Validità dei certificati (4-6 mesi a seconda del documento): se la stipula slitta, occorre aggiornare il fascicolo;
  4. Casellario ANAC — Sezione B (annotazioni rilevanti): non si esaurisce nelle esclusioni pregresse — vanno lette anche le annotazioni «sospese» o «contestate», soprattutto per la motivazione di non esclusione (cfr. rassegna del 16 giugno 2026 su appalti e IA: la valutazione discrezionale resta in capo al RUP);
  5. Conservazione: i certificati estratti dal FVOE vanno salvati nel fascicolo digitale del procedimento — non basta «averli visti» sulla piattaforma. La conservazione è anche presidio per eventuale contenzioso o controlli successivi.
📌 Coordinamento con la PCP (Piattaforma Contratti Pubblici) ANAC. Dal 1° gennaio 2024, le SA accedono al FVOE come modulo integrato della PCP ANAC (l'ecosistema che ricomprende anche la BDNCP, le schede di acquisizione del CIG, le pubblicazioni). Il FVOE 2.0 non è quindi una «piattaforma» autonoma ma un servizio della PCP: ogni CIG acquisito attiva automaticamente la possibilità di alimentare il fascicolo dell'aggiudicatario.

🌐 Risorsa ufficiale ANAC — Manuale operativo del FVOE

Per la guida operativa completa al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (registrazione, profilazione, gestione fascicoli, richieste agli enti certificatori, esiti) si rinvia alla pagina ufficiale ANAC, da cui sono scaricabili il manuale utente, le FAQ e gli aggiornamenti rilasciati dall'Autorità:

ANAC — Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE): manuali e documentazione

Il link punta direttamente alla sezione «Manuali e documentazione» della pagina ANAC dedicata al FVOE: scaricare la versione più recente del manuale per restare allineati con le ultime release del sistema.

Il workflow dei controlli per tipologia di procedura e soglia

Il livello e l'intensità dei controlli variano in modo significativo a seconda della tipologia di procedura e della soglia di valore. La tabella seguente riassume il quadro applicativo per i Comuni:

Tipologia / SogliaIntensità dei controlli ex artt. 94-98
Affidamento diretto micro-importi
da € 0 a € 39.999,99
(art. 50 c. 1 lett. a-b + art. 52 D.Lgs. 36/2023)
Regime massimamente alleggerito: l'art. 52, c. 1, D.Lgs. 36/2023 ammette la sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000 sui requisiti generali e speciali. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni anche solo a campione, previo sorteggio con modalità predeterminate ogni anno in apposito atto programmatico. Verifiche sempre acquisite d'ufficio: DURC, visura camerale, Casellario ANAC, CIG, art. 48-bis DPR 602/1973 (per pagamenti > € 5.000). In caso di esito negativo: risoluzione contratto + escussione garanzia + comunicazione ANAC + sospensione 1-12 mesi (art. 52, c. 2).
Affidamento diretto
lavori da € 40.000 a € 150.000
servizi/forniture da € 40.000 a € 140.000
Verifiche integrali sull'aggiudicatario: occorre acquisire DGUE elettronico e procedere alla verifica integrale via FVOE 2.0. Il set minimo comprende: casellario giudiziale e carichi pendenti di tutti i soggetti ex art. 94 c. 3, regolarità fiscale, DURC, visura camerale, Casellario ANAC, tracciabilità flussi finanziari. L'antimafia ordinaria scatta secondo le soglie tassative del D.Lgs. 159/2011.
Affidamento diretto qualificato
lavori € 150.000 - € 1.000.000
(art. 50 c. 1 lett. b D.Lgs. 36/2023)
Controlli più strutturati: oltre alle verifiche di base (DURC, visura, Casellario ANAC), occorre certificato dei carichi pendenti, casellario giudiziale, certificato di regolarità fiscale e — se previsto — informazione antimafia. Si utilizza il FVOE 2.0.
Procedura negoziata sotto soglia
lavori € 1M - € 5,5M (5/10 operatori)
servizi/forniture sopra soglia di affidamento diretto
Controlli completi ex artt. 94-98 sull'aggiudicatario e (se previsto dal disciplinare) sui partecipanti. Il FVOE 2.0 è strumento essenziale. Verifiche antimafia obbligatorie sopra le soglie tassative del D.Lgs. 159/2011. Per i lavori obbligo di verifica della qualificazione SOA.
Procedura ordinaria sopra soglia UE
lavori oltre € 5,538M (soglia UE 2024-2025)
servizi/forniture oltre € 140.000 (centrali) / € 215.000 (altri enti)
Controlli pieni: DGUE elettronico obbligatorio; verifiche FVOE 2.0 con acquisizione di tutti i documenti certificativi; informazione antimafia ordinaria obbligatoria per importi superiori alle soglie del D.Lgs. 159/2011; verifica della qualificazione SOA per i lavori; verifica del Casellario ANAC su tutta la storia dell'operatore.
Le soglie UE in vigore. Per il biennio 2024-2025 (con conferme attese per il 2026-2027), le soglie di rilevanza europea sono: lavori = € 5.538.000; forniture e servizi delle amministrazioni centrali = € 143.000; forniture e servizi delle altre amministrazioni = € 221.000; servizi sociali e specifici Allegato XIV = € 750.000; concessioni = € 5.538.000. Vanno verificate periodicamente sul portale del MIT/ANAC e sulla Gazzetta UE.

Le verifiche per servizi e forniture: specificità rispetto ai lavori

La disciplina degli artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 si applica uniformemente a lavori, servizi e forniture sotto il profilo dei requisiti generali. Le differenze emergono invece sui requisiti speciali (capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria) e sulle modalità tecniche di verifica, che assumono profili specifici a seconda della natura della prestazione. Riepiloghiamo le principali distinzioni:

ProfiloLavoriServizi e forniture
Qualificazione tecnica obbligatoria SOA (Società Organismi di Attestazione) per importi superiori a € 150.000, secondo le categorie OG/OS dell'Allegato II.12 Iscrizione a albi professionali ove obbligatori (es. ingegneri, architetti, medici, commercialisti); attestazione di esperienza specifica nel settore e di fatturato pregresso; certificazioni di qualità (ISO 9001, ambientali ISO 14001, sicurezza ISO 45001)
Soglia di affidamento diretto Fino a € 150.000 Fino a € 140.000
Soglia procedura negoziata € 150.000 – € 5.538.000 (con numero di operatori graduato: 5/10) € 140.000 – € 143.000/€ 221.000 (a seconda dell'ente)
Requisiti di capacità economico-finanziaria Risultati dell'attestazione SOA; fatturato specifico nei lavori analoghi negli ultimi 5 anni Fatturato globale annuo (non oltre il doppio dell'importo a base di gara, ex direttiva UE); fatturato specifico nei servizi/forniture analoghi (di norma negli ultimi 3 anni)
Capacità tecnico-professionale Riferita alla SOA + organico tecnico + attrezzature Esecuzione di servizi/forniture analoghi in determinato arco temporale; personale qualificato; certificazioni di qualità di processo o di prodotto
Sopralluogo Frequentemente obbligatorio (cantieri, opere complesse) Generalmente non previsto, salvo servizi di gestione locali (es. mense, manutenzioni)
Cauzioni provvisoria e definitiva 2% a base di gara per la provvisoria; 10% a base di gara per la definitiva (riducibile con certificazioni di qualità) Medesime percentuali; spesso semplificate per micro-affidamenti di servizi/forniture standardizzati

Le verifiche tipiche per servizi e forniture

Per le procedure di affidamento di servizi e forniture, la stazione appaltante è chiamata a controlli specifici aggiuntivi rispetto ai requisiti generali:

  • Iscrizione a piattaforme di mercato elettronico (MEPA, ME-SUAM): per la maggior parte dei servizi e forniture sotto soglia, l'operatore deve essere preventivamente abilitato sulla piattaforma. La sola abilitazione costituisce un primo livello di verifica dei requisiti (autodichiarazione e onere di mantenimento delle condizioni di abilitazione);
  • Certificazioni di qualità: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EMAS — sempre più richieste come requisito o come elemento premiale ai fini dell'OEPV (Offerta Economicamente più Vantaggiosa);
  • Conformità ai CAM (Criteri Ambientali Minimi): per le categorie di servizi e forniture per cui sono in vigore CAM specifici (es. cancelleria, arredi, prodotti tessili, ristorazione collettiva, pulizia), la verifica del rispetto dei CAM è obbligatoria. Vedi il nostro approfondimento dedicato ai CAM;
  • Capacità professionale del personale impiegato: per i servizi intellettuali (consulenze legali, ingegneristiche, architettoniche, sanitarie) occorre verificare l'iscrizione all'albo e l'idoneità del soggetto fisico che eseguirà la prestazione;
  • Verifica di equo compenso: per gli incarichi legali e professionali, il rispetto della L. 49/2023 sull'equo compenso (cfr. TAR Lazio n. 9870/2026 in rassegna del 5 giugno);
  • Conformità ai criteri di sostenibilità e responsabilità sociale: rispetto del contratto collettivo nazionale del settore (di particolare rilievo nei servizi labour-intensive: pulizia, mense, manutenzione, vigilanza); rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
I servizi sociali e gli affidamenti agli ETS. Per gli affidamenti di servizi sociali (Allegato XIV) e per gli affidamenti ad enti del Terzo Settore (artt. 55-57 D.Lgs. 117/2017), il regime dei controlli è parzialmente derogatorio: si applica la disciplina dei requisiti generali ex artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 nella sua portata ordinaria, ma con verifiche aggiuntive sull'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), sull'oggetto statutario coerente e sull'assenza di scopo di lucro. La soglia comunitaria per i servizi sociali è significativamente più elevata (€ 750.000), il che riduce sensibilmente l'incidenza dei controlli pieni sotto-soglia per la generalità dei piccoli Comuni.

Focus operativo: le verifiche sotto € 40.000 (art. 52 D.Lgs. 36/2023)

Un'attenzione specifica merita la disciplina dell'art. 52 D.Lgs. 36/2023, che introduce un regime semplificato di verifica dei requisiti per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000. La norma — che si applica agli affidamenti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice — incarna il principio del massimo alleggerimento procedurale per le acquisizioni di valore modesto, in coerenza con i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato che caratterizzano il nuovo Codice.

Il regime di base: autodichiarazione del fornitore

Per gli affidamenti sotto € 40.000, l'art. 52, comma 1, stabilisce un regime alleggerito imperniato sull'autodichiarazione resa dall'operatore economico:

«Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno».
— Art. 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023

Dalla disposizione emergono tre elementi essenziali:

  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex DPR 445/2000) sostituisce l'acquisizione preventiva dei singoli certificati, con onere di veridicità a carico dell'operatore;
  • la verifica è eseguita dalla stazione appaltante anche solo a campione, in alternativa alla verifica integrale: l'ente non è tenuto a verificare tutte le dichiarazioni, ma può procedere mediante sorteggio di un campione predeterminato;
  • il metodo di sorteggio deve essere predeterminato ogni anno: la stazione appaltante è tenuta ad adottare un atto programmatico (di norma una determina dirigenziale o una disposizione del regolamento dei contratti) che fissi le modalità di selezione del campione, garantendone oggettività e prevedibilità.
Il «sorteggio campionario» nella prassi. Le modalità tipiche di selezione del campione sono: percentuale fissa annua (es. 10% degli affidamenti); criterio di rotazione su tutti gli operatori utilizzati nell'anno; sorteggio con metodo informatico verificabile; verifica preferenziale sugli affidamenti di importo più elevato; verifica integrale per particolari categorie merceologiche a rischio (es. forniture sanitarie, servizi di pulizia). È buona prassi formalizzare il metodo in una determina di inizio anno e renderne conto in Amministrazione Trasparente.

Le conseguenze in caso di mancata conferma dei requisiti

Il comma 2 dell'art. 52 disciplina le conseguenze del riscontro negativo della verifica:

«Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento».
— Art. 52, comma 2, D.Lgs. 36/2023

Le conseguenze sono dunque quattro e operano cumulativamente:

  • Risoluzione del contratto: il contratto è risolto di diritto per accertata insussistenza dei requisiti; la risoluzione è atto vincolato della stazione appaltante;
  • Escussione della garanzia definitiva: ove sia stata acquisita una garanzia, la stazione appaltante la escute integralmente a copertura del danno;
  • Comunicazione all'ANAC: la stazione appaltante segnala il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'inserimento nel Casellario informatico dell'operatore;
  • Sospensione dell'operatore economico: l'operatore è sospeso dalla partecipazione alle procedure indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo discrezionalmente determinato — da 1 a 12 mesi — decorrente dall'adozione del provvedimento. La discrezionalità nella durata richiede motivazione adeguata.
La portata della sospensione e i rapporti con il Casellario ANAC. Va attentamente considerata la portata della sanzione di sospensione, che ha effetto limitato alla stazione appaltante procedente: l'operatore può continuare a partecipare a procedure di altre amministrazioni, salvo che la falsa dichiarazione sia segnalata al Casellario ANAC e qualificata come causa di esclusione ex art. 95 D.Lgs. 36/2023 (con conseguenze ben più ampie). La comunicazione all'ANAC è dunque, di fatto, il presidio sostanziale: la sospensione del singolo ente è strumento complementare, ma il rischio reputazionale per l'operatore deriva soprattutto dall'annotazione nel Casellario.

Le verifiche minime in concreto per gli affidamenti sotto € 40.000

Sul piano applicativo, il combinato disposto degli artt. 50, 52 e 99 D.Lgs. 36/2023 consente di definire il set minimo di verifiche necessarie per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000:

  • Autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000 sui requisiti generali e speciali (di regola integrata nel preventivo o nel modulo di offerta sul MEPA);
  • DURC valido: sempre acquisito d'ufficio prima dell'aggiudicazione e prima di ciascun pagamento (l'esonero non è ammesso anche per affidamenti modesti);
  • Visura camerale aggiornata da Registro Imprese (a costo zero da telemaco);
  • Consultazione del Casellario informatico ANAC: gratuita e immediata, consentita anche per importi minimi;
  • Verifica antimafia: non obbligatoria sotto soglia di € 150.000 (art. 87 D.Lgs. 159/2011), salvo categorie specifiche (es. forniture sensibili);
  • Verifica ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973: per pagamenti superiori a € 5.000 (verifica del MEF sulle pendenze tributarie pregresse).

Il regolamento comunale sui controlli a campione

La prassi più virtuosa per dare concreta attuazione all'art. 52 consiste nell'adozione di un atto regolamentare di disciplina dei controlli a campione, in cui la stazione appaltante predetermini:

  • la percentuale minima annua degli affidamenti sotto soglia da sottoporre a verifica integrale;
  • il metodo di sorteggio (di norma informatico o per estrazione manuale documentata);
  • i criteri prioritari di selezione (es. importo, categoria merceologica, presenza di precedenti annotazioni del Casellario ANAC);
  • le tempistiche della verifica (di norma entro 90 giorni dall'aggiudicazione);
  • la documentazione dell'attività di controllo (verbale dell'estrazione del campione, esiti delle verifiche, eventuale provvedimento sanzionatorio).

Un regolamento di questo tipo, oltre a garantire la corretta applicazione dell'art. 52, costituisce uno strumento di prevenzione del rischio corruttivo previsto nel PTPCT/PIAO e tutela il responsabile del procedimento da contestazioni di disparità di trattamento.

La prassi: alcuni Comuni hanno già disciplinato i controlli a campione

A conferma della rilevanza dell'adempimento, si segnala che diversi Comuni hanno già adottato uno specifico regolamento in attuazione dell'art. 52 D.Lgs. 36/2023, in combinato con gli artt. 43, 71 e 72 del DPR 445/2000. Un esempio significativo è il «Regolamento in materia di controlli a campione, accertamento d'ufficio e di controlli sulle dichiarazioni sostitutive, di certificazioni, atti di notorietà e requisiti degli operatori economici» approvato dal Comune di Casaluce (CE) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25 giugno 2025. Si tratta di un modello replicabile, dalla struttura snella (8 articoli), che disciplina compiutamente:

  • Oggetto e finalità (art. 1): controlli sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento ex art. 50 D.Lgs. 36/2023;
  • Atti soggetti al controllo (art. 2): dichiarazioni rese in affidamenti di importo inferiore a € 40.000, con elenco di sei voci (motivi di esclusione artt. 94-98, requisiti di idoneità/capacità economico-finanziaria/tecnica, condanne penali, misure antimafia, regolarità fiscale, regolarità contributiva DURC);
  • Modalità dei controlli (art. 3): controlli diretti (consultazione archivi PA e banche dati interconnesse) e indiretti (richiesta scritta alle PA detentrici), con cadenza annuale e percentuale minima del 10% sul totale delle dichiarazioni;
  • Controlli a campione (art. 4): individuazione del campione pari al 10% delle procedure di affidamento dell'anno, arrotondato all'unità più vicina e in ogni caso non inferiore a 2 unità, con criterio della rotazione dei soggetti sottoposti a verifica;
  • Controlli su ragionevole dubbio (art. 5): obbligo di estensione integrale del controllo in presenza di indici di anomalia (incoerenza, inattendibilità, omissioni, segnalazioni non anonime e circostanziate);
  • Termini (art. 6): trenta giorni per il riscontro degli enti detentori; classificazione degli esiti in «positiva», «non verificabile per causa non imputabile al dichiarante», «negativa»; verbalizzazione obbligatoria;
  • False dichiarazioni (art. 7): riproduzione dell'art. 52, c. 2 (risoluzione contratto, escussione garanzia, comunicazione ANAC, sospensione 1-12 mesi), con espressa previsione del rispetto della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, del contraddittorio e della motivazione sulla durata della sospensione; trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ex art. 76 DPR 445/2000.
Perché è un modello utile. Il regolamento del Comune di Casaluce è particolarmente interessante per la semplicità della struttura, la chiarezza dei criteri quantitativi (10% con minimo di 2 unità) e per il fatto di integrare in un unico testo i due piani normativi del DPR 445/2000 (controlli sulle autocertificazioni) e dell'art. 52 D.Lgs. 36/2023 (controlli sui requisiti negli affidamenti). Costituisce un punto di riferimento operativo per le stazioni appaltanti che devono dotarsi del proprio regolamento, evitando il rischio di lasciare «vuoto» l'obbligo di predeterminazione annuale delle modalità di campionamento richiesto dall'art. 52, c. 1.

L'art. 52 non si applica ai subappaltatori (parere MIT 3846/2025)

Una rilevante precisazione interpretativa è stata offerta dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere n. 3846 dell'11 dicembre 2025 (pubblicato il 26 gennaio 2026), che ha negato l'estensione del regime alleggerito ex art. 52 ai subappaltatori.

Il quesito sottoposto al MIT riguardava due casistiche frequenti:

  • affidamento di importo inferiore a € 40.000 + IVA, con subappalto anch'esso inferiore a tale importo;
  • affidamento di importo superiore a € 40.000 + IVA, con subappalto di importo pari o inferiore a € 40.000 + IVA.

La stazione appaltante istante chiedeva se, predeterminando le casistiche nel regolamento annuale sui controlli a campione, fosse possibile applicare anche ai subappaltatori il regime alleggerito di verifica.

La risposta del MIT è negativa. Il Supporto Giuridico ha rilevato che il regime di semplificazione introdotto dall'art. 52 del Codice — come espressamente chiarito dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 36/2023 — deve riferirsi al solo affidatario. Dal combinato disposto dell'art. 48, c. 4 (applicabilità ai contratti sotto soglia delle disposizioni del Codice non derogate) e dell'art. 119, c. 4, lett. b) (l'autorizzazione al subappalto è subordinata all'insussistenza, in capo al subappaltatore, delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, ossia degli artt. 94-98), discende che il regime alleggerito non può estendersi ai subappaltatori, neppure per affidamenti sotto soglia o di importo inferiore a € 40.000, «in quanto non normato dal legislatore».

La conseguenza operativa è significativa: anche per i micro-affidamenti, la stazione appaltante che autorizza un subappalto è tenuta alla verifica integrale dei requisiti generali del subappaltatore (artt. 94-98), non a campione, con acquisizione tramite FVOE 2.0 di tutti i certificati pertinenti — casellario giudiziale, carichi pendenti, regolarità fiscale, DURC, visura camerale, Casellario ANAC. Il regolamento interno sui controlli a campione, pertanto, non può ricomprendere i subappaltatori nelle proprie modalità di selezione, pena la violazione del combinato artt. 48 c. 4 e 119 c. 4 lett. b) D.Lgs. 36/2023.

Scaletta operativa delle verifiche per fasce di importo

A fini operativi, si propone la seguente scaletta riassuntiva delle verifiche da eseguire, distinguendo tra la fascia degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 (regime alleggerito ex art. 52) e quella degli affidamenti di importo superiore (regime ordinario con verifica integrale via FVOE 2.0).

Fascia 1 — Affidamenti da € 0 a € 39.999,99 (art. 52 D.Lgs. 36/2023)

Regime: alleggerito con autodichiarazione + sorteggio campionario.

Verifiche minime obbligatorie (su tutti gli affidatari):

  1. Autodichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 sui requisiti generali (artt. 94-95) e speciali — di norma integrata nel preventivo o nel modulo MEPA;
  2. Visura camerale aggiornata (Registro Imprese / telemaco) — gratuita;
  3. DURC online (regolarità contributiva INPS/INAIL/Casse Edili) — sempre, anche prima di ogni pagamento;
  4. Casellario informatico ANAC — consultazione gratuita su portale ANAC;
  5. CIG (SimOG / nuovo PCP) e adempimenti di tracciabilità flussi finanziari ex L. 136/2010;
  6. Verifica ex art. 48-bis DPR 602/1973 (Agenzia Entrate-Riscossione) solo per pagamenti di importo superiore a € 5.000.

Verifiche aggiuntive a campione (sorteggio annuo predeterminato):

  1. Certificato Casellario giudiziale e certificato carichi pendenti del legale rappresentante e di tutti i soggetti rilevanti ex art. 94 c. 3;
  2. Regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
  3. Comunicazione antimafia ordinaria (BDNA) — non obbligatoria sotto € 150.000 ex art. 87 D.Lgs. 159/2011, ma raccomandata per categorie merceologiche sensibili;
  4. Verifica iscrizione albi/piattaforme (MEPA, ME-SUAM, albi professionali) mantenuta nel tempo.

Atto programmatico richiesto alla stazione appaltante:

  • Determina annuale o regolamento interno che predetermini: percentuale del campione (consigliata 10-20%), metodo di sorteggio, criteri prioritari e tempistiche.

Conseguenze dell'esito negativo (art. 52, c. 2):

  • Risoluzione del contratto + escussione garanzia definitiva + comunicazione ANAC + sospensione 1-12 mesi dalle procedure della medesima SA.

Fascia 2 — Affidamenti da € 40.000 in poi (verifica integrale)

Regime: ordinario, con verifica integrale via FVOE 2.0 prima dell'aggiudicazione efficace.

A) Da € 40.000 a € 150.000 (lavori) / € 140.000 (servizi e forniture) — affidamento diretto "qualificato" (art. 50 c. 1 lett. b)

  1. DGUE elettronico sottoscritto digitalmente;
  2. FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) — acquisizione integrale via PCP ANAC;
  3. Casellario giudiziale e carichi pendenti di TUTTI i soggetti ex art. 94 c. 3 (legale rappresentante, amministratori con poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico o socio di maggioranza nelle s.r.l. con meno di 4 soci, soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente);
  4. Regolarità fiscale Agenzia delle Entrate;
  5. DURC valido (acquisito d'ufficio);
  6. Visura camerale con dicitura antimafia;
  7. Casellario ANAC (annotazioni e provvedimenti);
  8. Comunicazione antimafia (BDNA) — obbligatoria oltre € 150.000 per lavori; per servizi/forniture la soglia ordinaria è da valutare in base alla disciplina di settore;
  9. Verifica ex art. 48-bis DPR 602/1973 per pagamenti superiori a € 5.000;
  10. Tracciabilità flussi finanziari (L. 136/2010).

B) Procedure negoziate sotto soglia UE (art. 50 c. 1 lett. c, d, e)

Tutte le verifiche di cui al punto A, integrate da:

  1. SOA per lavori di importo superiore a € 150.000 (categoria e classifica adeguate);
  2. Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria verificati su bilanci, fatturato globale e fatturato specifico;
  3. Requisiti tecnico-professionali (servizi e forniture analoghi nel triennio o quinquennio, certificati di buona esecuzione);
  4. Certificazioni di qualità (ISO 9001/14001/45001) ove richieste;
  5. CAM (Criteri Ambientali Minimi) ove applicabili al settore merceologico;
  6. Garanzia provvisoria 2% (riducibile con certificazioni) ex art. 106 D.Lgs. 36/2023;
  7. Verifica dell'equo compenso ex L. 49/2023 per i servizi professionali e gli incarichi legali.

C) Procedure sopra soglia UE (lavori > € 5,538M; servizi-forniture > € 143K/€ 221K)

Tutte le verifiche di cui ai punti A e B, integrate da:

  1. Informazione antimafia liberatoria (BDNA — strumento più stringente della comunicazione);
  2. Verifica integrale via FVOE di tutti gli indicatori ex artt. 94-98;
  3. Pubblicazione del bando GUUE/GURI e piattaforma ANAC;
  4. Termine sospensivo (stand-still) di 35 giorni prima della stipula;
  5. Controllo analogo in caso di affidamento in house;
  6. Verifica del conflitto di interessi ex art. 16 D.Lgs. 36/2023 (RUP, commissari di gara, soggetti istruttori);
  7. Verifica del casellario fallimentare e di procedure concorsuali in corso (art. 94 c. 5 lett. d);
  8. Cauzione definitiva 10% (riducibile) ex art. 117.

Le differenze chiave tra le due fasce

ProfiloSotto € 40.000 (art. 52)Da € 40.000 in poi (artt. 94-98 + FVOE)
Strumento di verifica Autodichiarazione + sorteggio campione FVOE 2.0 integrale obbligatorio
Estensione della verifica Solo a campione (predeterminato annualmente) Su tutti gli aggiudicatari
Atto programmatico SA Sì (determina annua sul sorteggio) No (verifica obbligatoria di legge)
Sanzione tipica Sospensione 1-12 mesi (art. 52, c. 2) Esclusione e annotazione Casellario ANAC ordinario
Garanzie Garanzia definitiva facoltativa (di regola esclusa per affidamenti minori) Garanzia provvisoria 2% + definitiva 10% (riducibili)
Antimafia Non obbligatoria (sotto € 150.000 ex art. 87 D.Lgs. 159/2011) Comunicazione/Informazione antimafia secondo le soglie

Il workflow operativo delle verifiche

1

Acquisizione dell'autodichiarazione

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori producono DGUE elettronico (per procedure sopra soglia) o modello assimilato semplificato (sotto soglia / affidamento diretto). Il documento rende l'autodichiarazione di possesso dei requisiti ex artt. 94, 95 e 98 D.Lgs. 36/2023.

2

Verifica formale e soccorso istruttorio (art. 99)

Il RUP verifica la completezza formale del DGUE/autodichiarazione. La mancanza di elementi formali (omessa firma, dichiarazione incompleta, mancata produzione del DGUE) è sanabile tramite soccorso istruttorio entro termine perentorio. La carenza sostanziale dei requisiti, invece, è insanabile.

3

Aggiudicazione provvisoria

Adottata l'aggiudicazione provvisoria (efficace condizionatamente alla positiva verifica dei requisiti), il RUP attiva il FVOE 2.0 e richiede ai vari enti certificatori la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e speciali.

4

Acquisizione dei documenti di verifica

Acquisizione tramite FVOE: Casellario ANAC, Casellario Giudiziale, certificato dei carichi pendenti, Agenzia Entrate, DURC, Prefettura (antimafia), CCIAA, SOA. Per ciascun documento occorre verificare la data di rilascio (validità di norma 4-6 mesi) e la completezza delle informazioni.

5

Valutazione degli esiti

Se le verifiche confermano il possesso dei requisiti, il RUP propone l'aggiudicazione definitiva. Se emergono cause di esclusione automatica (art. 94), l'aggiudicazione provvisoria viene revocata. Se emergono cause di esclusione non automatica (artt. 95 e 98), il RUP attiva un'istruttoria specifica e formula proposta motivata in ordine all'esclusione o all'ammissione.

6

Aggiudicazione definitiva e stipula

Aggiudicazione definitiva ed efficace, stipula del contratto nel rispetto del termine di standstill (35 giorni per le procedure sopra soglia UE) e della verifica antimafia. Comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari e al Casellario ANAC.

7

Verifiche in corso di esecuzione

La verifica dei requisiti non si esaurisce all'aggiudicazione: il DURC va richiesto periodicamente prima di ogni pagamento (di norma con cadenza quadrimestrale); le sopravvenienze di cause di esclusione (es. interdittive antimafia successive) richiedono la risoluzione del contratto ex art. 122 D.Lgs. 36/2023.

Il soccorso istruttorio (art. 99)

Il soccorso istruttorio è disciplinato dall'art. 99 D.Lgs. 36/2023: si tratta dello strumento che consente al concorrente di sanare carenze documentali o errori formali, in coerenza con il principio del favor partecipationis. Va tenuta presente la distinzione fondamentale:

  • il soccorso è ammesso per le carenze formali e documentali: mancata sottoscrizione del DGUE, dichiarazione incompleta su un singolo aspetto, omessa produzione di un allegato facilmente reperibile; la giurisprudenza ha confermato la sanabilità della mancata produzione del DGUE di per sé;
  • il soccorso non è ammesso per le carenze sostanziali dell'offerta o dei requisiti: omissione di un elemento essenziale del contenuto dell'offerta tecnica/economica; effettiva mancanza dei requisiti generali o speciali; modifiche tardive del contenuto sostanziale dell'offerta;
  • il termine assegnato per la regolarizzazione è perentorio: la mancata risposta entro il termine comporta l'esclusione dell'operatore;
  • l'esercizio del soccorso istruttorio va motivato e documentato nel verbale del RUP o della commissione di gara.

L'informazione antimafia e le interdittive

Il regime antimafia ex D.Lgs. 159/2011 impone un controllo specifico per gli affidamenti sopra determinate soglie. In sintesi:

  • la comunicazione antimafia (art. 87) è obbligatoria per i contratti di valore superiore a € 150.000 e ha contenuto limitato all'assenza di provvedimenti definitivi di prevenzione;
  • l'informazione antimafia (artt. 84 e 91) è prevista per importi sopra soglia comunitaria o per categorie tassative di affidamenti (lavori pubblici di entità rilevante, servizi sensibili) e ha contenuto più ampio, includendo gli «tentativi di infiltrazione mafiosa»;
  • la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) è il canale istituzionale di acquisizione, integrato nel FVOE 2.0;
  • la interdittiva antimafia sopravvenuta in corso di esecuzione obbliga la stazione appaltante alla risoluzione del contratto.

Il Casellario informatico ANAC

Tra le verifiche di maggiore rilievo strategico vi è la consultazione del Casellario informatico ANAC, banca dati istituzionale che raccoglie le annotazioni rilevanti sugli operatori economici: precedenti esclusioni, risoluzioni contrattuali per inadempimento, false dichiarazioni, illeciti professionali accertati. La consultazione è obbligatoria per tutte le procedure, incluso l'affidamento diretto, ed è integrata nel FVOE 2.0. Ogni annotazione del Casellario rappresenta un indicatore di rischio che il RUP deve valutare per accertare la sussistenza di una causa di esclusione discrezionale ex artt. 95 e 98 D.Lgs. 36/2023.

Profili di responsabilità del RUP. Il mancato o insufficiente controllo dei requisiti generali — soprattutto qualora si traduca nell'aggiudicazione a un operatore privo dei requisiti — espone il RUP a profili di responsabilità: erariale verso la Corte dei Conti (per danno all'amministrazione conseguente a stipula con soggetto non idoneo), disciplinare nell'ambito del rapporto di lavoro, ed eventualmente penale in caso di falsità o omissione dolosa. La giurisprudenza ha più volte affermato la natura vincolata del controllo: l'omissione non è sanata dalla buona fede del RUP. Per questo è essenziale documentare in modo esaustivo il fascicolo di gara, inclusi gli esiti del FVOE e le motivazioni delle scelte istruttorie.

Le verifiche per le procedure di affidamento diretto

Per gli affidamenti diretti, in particolare di importo modesto, il Codice e la prassi ammettono un regime semplificato. Tuttavia, anche in questi casi alcuni controlli sono inderogabili:

  • verifica del DURC: sempre obbligatorio prima dell'aggiudicazione e prima di ciascun pagamento;
  • visura camerale: per accertare l'esistenza dell'operatore, la rappresentanza legale, l'oggetto sociale compatibile;
  • Casellario informatico ANAC: sempre, anche per importi minimi, perché lo strumento è gratuito e immediato;
  • autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sui requisiti generali e speciali;
  • per importi prossimi alla soglia di affidamento diretto, è prudente integrare con casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, anche se non strettamente imposti dalla disciplina.

Per gli importi più contenuti (sotto € 5.000) si applica il regime «micro-affidamenti» — con verifiche ridotte al minimo (DURC, Casellario ANAC, autodichiarazione) — coerente con l'esigenza di semplificazione (vedi anche il nostro approfondimento sugli affidamenti diretti).

Il regime nelle procedure aggregate (Consip, SUAM)

Quando il Comune aderisce a una convenzione Consip o a un accordo quadro di una Stazione Unica Appaltante regionale (SUAM), il regime dei controlli sui requisiti generali è regolato dalla disciplina dell'accordo quadro: le verifiche sostanziali sono già state svolte dalla centrale di committenza in fase di aggiudicazione dell'accordo, e il Comune che "emette ordine" sull'accordo quadro è tenuto solo a verifiche di natura conservativa (DURC aggiornato, eventuale sopravvenienza di cause di esclusione). Si tratta di una semplificazione consistente della fase di acquisto da convenzioni, che giustifica il ricorso preferenziale a Consip e SUAM per la generalità degli acquisti.

Sintesi: la tabella dei controlli per soglia

VerificaAffidamento diretto
(< 150K lavori, < 140K serv/forn)
Procedura negoziata sotto sogliaProcedura ordinaria sopra soglia UE
Autodichiarazione / DGUEModello semplificatoDGUE (o modello SA)DGUE elettronico obbligatorio
DURC
Visura CCIAA
Casellario informatico ANAC
Casellario GiudizialeConsigliato
Carichi pendentiSopra € 40.000
Regolarità fiscale (Agenzia Entrate)Sopra € 40.000
Comunicazione antimafiaSopra € 150.000✓ (sopra soglie L. 159/2011)✓ (Informazione antimafia)
Verifica SOA (lavori)Non applicabile✓ (sopra € 150K)
FVOE 2.0ConsigliatoObbligatorioObbligatorio
Standstill (35 gg)NoRiducibileObbligatorio

Profili operativi per il RUP e per il Segretario

Per il Responsabile Unico del Procedimento e per il Segretario Comunale che presidi la regolarità delle procedure di affidamento, le indicazioni operative essenziali sono le seguenti:

  • Calibrare i controlli alla soglia: evitare di applicare alle procedure sotto-soglia regimi di controllo pieni che il Codice riserva alle procedure ordinarie (inutile aggravio procedurale), ma anche evitare di sottostimare i controlli per affidamenti di valore significativo (rischio erariale);
  • Documentare puntualmente il fascicolo di gara con copia di tutti i certificati acquisiti, dei verbali di verifica del FVOE, delle valutazioni del RUP sugli esiti delle annotazioni del Casellario ANAC;
  • Definire una procedura interna per i micro-affidamenti, con checklist di verifiche minime, da applicare uniformemente per evitare disparità di trattamento e rischio corruttivo;
  • Coordinarsi con il Casellario ANAC: ogni annotazione rilevante (esclusione, risoluzione, falsa dichiarazione) deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità per alimentare il sistema delle verifiche;
  • Gestire il soccorso istruttorio con prudenza: ammettere il soccorso quando ricorre carenza formale, denegarlo motivatamente quando la carenza è sostanziale;
  • Mantenere il monitoraggio dei requisiti in corso di esecuzione: DURC periodico, verifiche su sopravvenienze antimafia, controllo dei pagamenti ex art. 48-bis DPR 602/1973.

Checklist operativa per il RUP / Segretario Comunale

  • Acquisire DGUE elettronico (sopra soglia) o autodichiarazione semplificata (sotto soglia)
  • Verificare la completezza formale del DGUE e attivare il soccorso istruttorio nei casi consentiti
  • Dopo l'aggiudicazione provvisoria, attivare il FVOE 2.0 sull'aggiudicatario
  • Acquisire DURC valido tramite portale INPS/INAIL
  • Acquisire visura camerale aggiornata
  • Consultare il Casellario informatico ANAC e valutare le eventuali annotazioni
  • Acquisire Casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti degli amministratori e legali rappresentanti
  • Acquisire certificato di regolarità fiscale dall'Agenzia delle Entrate
  • Per importi sopra € 150.000, acquisire comunicazione antimafia tramite BDNA
  • Per i lavori sopra € 150.000, verificare la qualificazione SOA
  • Per gli affidamenti aggregati (Consip/SUAM), verificare la sola sopravvenienza di cause di esclusione
  • Adottare l'aggiudicazione definitiva con motivazione esplicita sugli esiti dei controlli
  • Rispettare lo standstill (35 giorni) ove previsto
  • Comunicare al Casellario ANAC l'aggiudicazione e gli eventuali eventi rilevanti
  • Verificare il DURC periodicamente prima di ciascun pagamento
  • Monitorare le sopravvenienze in corso di esecuzione (interdittive antimafia, risoluzioni)

Aggiornamenti giurisprudenziali e di prassi (giugno 2026)

Si segnalano alcune pronunce di particolare rilievo operativo intervenute nelle ultime settimane:

  • ANAC, parere precontenzioso n. 161/2026: in sede di verifica di anomalia l'operatore economico può integrare e giustificare i costi della manodopera dichiarati in offerta, purché senza modificare il quadro economico complessivo né alterare l'offerta iniziale. I giustificativi completano o motivano le voci dichiarate, ma non possono riformularle.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4185/2026: il principio di rotazione ex art. 49 D.Lgs. 36/2023 non si applica nelle procedure aperte, dove la massima partecipazione del mercato è già garantita dall'apertura del confronto.
  • Consiglio di Stato — verifica di anomalia e manodopera aggiuntiva per migliorie tecniche: la SA deve considerare anche i costi della manodopera aggiuntiva offerta come miglioria tecnica ai fini della sostenibilità complessiva dell'offerta (artt. 41 e 110 D.Lgs. 36/2023).
  • TAR — costi della manodopera pro quota: il personale impiegato pro quota nella commessa va indicato nei costi della manodopera dichiarati in offerta, pena l'esclusione.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4090 del 21/5/2026: in materia di accesso difensivo agli atti di gara ex art. 36 D.Lgs. 36/2023, l'accesso prevale sui segreti tecnici e commerciali quando la documentazione è strettamente indispensabile alla difesa; l'oscuramento va limitato alle sole parti effettivamente coperte da segreto, con motivazione puntuale.
  • Garanzia definitiva e stato di consistenza: in caso di risoluzione per grave inadempimento, la garanzia definitiva si estingue se lo stato di consistenza non viene redatto entro 6 mesi dalla risoluzione — adempimento da presidiare con tempestività dal RUP.
  • Corte dei Conti, Sezioni Riunite: gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 non spettano al personale dipendente di società in house che svolga compiti tecnici in affiancamento al personale dell'ente controllante.

Conclusioni

La verifica dei requisiti generali è il presidio principale della moralità e dell'affidabilità degli operatori economici nelle procedure di affidamento pubblico. Il D.Lgs. 36/2023, con il sistema graduato degli artt. 94-98 e con l'infrastruttura tecnologica del FVOE 2.0, ha cercato di coniugare efficienza, sostanzialità e semplificazione. Il RUP non è più chiamato a operare verifiche manuali su decine di certificati, ma a esercitare un giudizio qualificato sugli esiti automatizzati del fascicolo virtuale.

Per i piccoli Comuni — dove uffici ridotti devono spesso gestire procedure di affidamento di valore significativo — la conoscenza della geografia dei controlli per soglia è la base per non commettere errori procedurali, ma anche per non sovraccaricare gli uffici di adempimenti non strettamente necessari. Il calibrare le verifiche è esso stesso espressione del principio del risultato codificato all'art. 1 del nuovo Codice: la regolarità dell'azione amministrativa è valore strumentale al raggiungimento dell'obiettivo della prestazione, non un fine in sé.

Fonti di riferimento: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), artt. 24, 91, 94-99, 122; Allegato II.10; D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (decreto correttivo del Codice); D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia); D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Casellario Giudiziale); D.M. 30 gennaio 2015 (DURC online); D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazioni); D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis (verifiche pagamenti); Direttiva UE 2014/24/UE (DGUE); ANAC — Linee Guida n. 4 sui contratti sotto soglia; ANAC — delibere sul Casellario Informatico delle imprese e sul FVOE 2.0; Regolamento delegato UE 2023/2495 sull'aggiornamento periodico delle soglie di rilevanza europea. Giurisprudenza richiamata: orientamenti consolidati Consiglio di Stato e TAR sulla sanabilità del DGUE mediante soccorso istruttorio; pareri ANAC di precontenzioso in materia di soccorso istruttorio e verifiche dei requisiti. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.

🔗 Link esterni di interesse

Una selezione di risorse esterne che approfondiscono i temi trattati:

  • Guida al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (PDF scaricabile)Assonime — Associazione fra le Società Italiane per Azioni. Guida dottrinale di pregio al D.Lgs. 36/2023: principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato; modalità di affidamento (gara, società mista, in house); qualificazione delle stazioni appaltanti; programmazione, progettazione, esecuzione del contratto; contenzioso. Risorsa di riferimento per RUP, Segretari Comunali e Responsabili dei procedimenti di gara.

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