Negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis TUEL), in dissesto (art. 244 TUEL) o strutturalmente deficitari (art. 242 TUEL), le assunzioni di personale richiedono l'autorizzazione preventiva della COSFEL — Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il Ministero dell'Interno. Il portale ministeriale chiede una serie articolata di dati, in particolare il costo annuo del posto da autorizzare, con voci che il normale prospetto stipendiale non sempre evidenzia. Questo strumento è pensato per accompagnare il Segretario Comunale e il Responsabile del Personale nella compilazione completa dei campi richiesti e nella verifica della capacità assunzionale residua dell'ente, alla luce dei vincoli speciali del piano di riequilibrio.
📑 Indice
1. Che cos'è la COSFEL e quando serve l'autorizzazione
La COSFEL — Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali — è un organo collegiale istituito presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con il compito di autorizzare preventivamente le assunzioni di personale degli enti locali che si trovano in particolari condizioni di criticità finanziaria. La sua composizione e le sue funzioni sono disciplinate dall'art. 155 del TUEL e dai relativi decreti ministeriali attuativi.
- Enti in dissesto finanziario (art. 244 TUEL): per tutta la durata del risanamento, ai sensi dell'art. 259 c. 7 TUEL;
- Enti in riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis TUEL): in via ordinaria, ai sensi dell'art. 243-bis c. 8 TUEL che vincola le facoltà assunzionali al piano;
- Enti strutturalmente deficitari (art. 242 TUEL): per le assunzioni che superano i limiti dell'art. 243 c. 1 TUEL (rapporto spesa personale / entrate correnti);
- Enti che non rispettano i parametri di deficitarietà previsti dal D.M. 28/12/2018 ai sensi dell'art. 242 TUEL.
L'iter è il seguente: il Comune compila l'applicativo informatico messo a disposizione dal Ministero dell'Interno, allega la documentazione richiesta (deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ultimo rendiconto, prospetto del costo annuo del posto, attestazione del rispetto dei vincoli), e la COSFEL si pronuncia in via amministrativa autorizzando o negando l'assunzione.
2. I dati richiesti dall'applicativo COSFEL
Il portale ministeriale richiede una combinazione di dati anagrafici, dati economico-finanziari dell'ente e dati specifici del posto da coprire. La compilazione avviene in più sezioni e richiede:
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| Dati anagrafici ente | Denominazione, codice istat, popolazione al 31/12 anno t-1, fascia demografica, classificazione (riequilibrio/dissesto/strutturalmente deficitario), atto e data di approvazione del piano |
| Dati economico-finanziari | Spesa personale anno t-2, t-1 e t (programmazione); spesa corrente media triennio precedente; rapporto spesa personale / entrate correnti; rispetto art. 1 c. 557 o 562 L. 296/2006; rispetto art. 33 DL 34/2019 |
| Cessazioni e capacità assunzionale | Personale in servizio al 31/12 t-1 e t; cessazioni biennio precedente; capacità assunzionale residua; presenza di idonei in graduatorie vigenti |
| Posto da coprire | Profilo, area professionale, posizione economica, modalità di accesso (concorso, mobilità, scorrimento, art. 110 TUEL, ecc.), regime orario (full-time/part-time) |
| 🆕 Costo annuo del posto | (a) Tabellare con comparto conglobato; (b) IVC; (c) comparto a carico del Fondo; (d) oneri previdenziali; (e) INAIL; (f) IRAP. Spesa annua totale |
| Coerenza con il piano | Dimostrazione della coerenza con gli obiettivi del piano di riequilibrio (riduzione spesa personale prevista nel piano vs. assunzione richiesta) o con le previsioni del piano di rientro post-dissesto |
3. Il costo annuo del posto: le 6 voci del modello
Il cuore della richiesta COSFEL è il prospetto del costo annuo del posto. La spesa annua è composta da sei voci che il portale chiede di compilare distintamente:
3.1 Tabellare con comparto conglobato
È lo stipendio tabellare previsto dalla Tabella B del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 (sottoscritto il 16 novembre 2022) per la specifica area professionale di inquadramento, comprensivo del conglobamento dell'indennità di comparto ex art. 60 c. 2 dell'atto integrativo CCNL 23 febbraio 2026. La tabella esprime i valori per 12 mensilità (a cui va aggiunta la 13^ mensilità); per ottenere il lordo annuo si moltiplica × 13/12. Le quattro aree e i relativi valori (post conglobamento) sono:
| Area professionale | Tabellare 12 mens. dal 1/1/2024 | Tabellare 12 mens. post conglobamento |
|---|---|---|
| Funzionari ed Elevata Qualificazione | € 24.941,67 | € 25.114,11 |
| Istruttori | € 22.986,59 | € 23.138,75 |
| Operatori esperti | € 20.452,55 | € 20.583,23 |
| Operatori | € 19.645,43 | € 19.753,07 |
Per il dipendente in posizione economica di sviluppo orizzontale superiore alla posizione di ingresso (PEO 2-6), il valore tabellare effettivo è quello risultante dalle tabelle ARAN delle PEO. Il wizard precompila il valore della posizione di ingresso: per le PEO superiori il valore va inserito manualmente.
3.2 IVC 2025 dal 1° luglio 2025 — 13^ mensilità — 1%
A partire dal 1° luglio 2025 trova applicazione la nuova Indennità di Vacanza Contrattuale per il triennio 2025-2027 (in attesa del rinnovo del CCNL): è pari all'1% dello stipendio tabellare, calcolata su 13 mensilità. Operativamente, va aggiunta come voce distinta al lordo annuo del posto (essendo voce esposta separatamente in busta paga e nella spesa di personale del bilancio).
3.3 Comparto totalmente a carico del Fondo
Storicamente l'indennità di comparto era composta da una quota a carico del bilancio (oggi conglobata nel tabellare ex art. 60 c. 2) e da una quota a carico del Fondo per le risorse decentrate. Nel CCNL 23/2/2026 la voce "comparto" è interamente conglobata nel tabellare; tuttavia, per posizioni economiche residue, eccezioni transitorie o ricostruzioni di carriera con effetti retroattivi, il portale chiede di indicare l'eventuale quota di comparto ancora a carico del Fondo decentrato. Per la generalità delle nuove assunzioni post-CCNL 23/2/2026 questo campo è pari a € 0.
3.4 Oneri previdenziali
Sono i contributi a carico del datore di lavoro (Comune), calcolati sulla retribuzione lorda (tabellare + comparto Fondo + IVC). Le aliquote principali per il personale degli enti locali sono:
| Onere | Aliquota | Base di calcolo |
|---|---|---|
| CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali) | 23,80% | Retribuzione lorda |
| ENPDEP (Ente Nazionale di Previdenza Dipendenti Enti Pubblici) | 0,30% | Retribuzione lorda |
| INADEL / TFR (accantonamento) | ~6,91% | Quota TFR / TFS |
| Credito INPS | 0,30% | Retribuzione lorda |
Il totale degli oneri c/datore si attesta normalmente intorno al 31,31% del lordo annuo (CPDEL + ENPDEP + Credito INPS + TFR). Alcuni enti aggregano le voci sotto la sola dicitura "Oneri previdenziali e assistenziali" — l'applicativo COSFEL accetta sia il dettaglio sia il dato aggregato.
3.5 INAIL
Il premio INAIL è dovuto per la copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali. L'aliquota dipende dalla classe di rischio della lavorazione svolta dal dipendente, secondo le tariffe INAIL approvate con D.M. e periodicamente aggiornate. Le aliquote tipiche per il personale degli enti locali sono:
- Personale d'ufficio (uffici amministrativi, segreteria, contabilità, urbanistica): circa 0,40-0,70% della retribuzione lorda;
- Personale tecnico (sopralluoghi, vigilanza ambientale): circa 0,80-1,20%;
- Operai cantonieri, manutentori, autisti, addetti cimitero: 1,50-3,50% in base alla specifica lavorazione;
- Polizia locale: circa 0,90-1,50%.
3.6 IRAP
L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive grava sui Comuni con il metodo retributivo: aliquota dell'8,50% applicata sulla retribuzione lorda complessiva (tabellare + comparto Fondo + IVC + indennità accessorie corrisposte). È una partita di giro tra Comune e Regione, ma rileva come costo del posto ai fini della spesa di personale e della verifica COSFEL.
4. La capacità assunzionale nell'ente in riequilibrio
L'autorizzazione COSFEL non si limita al costo del singolo posto: presuppone la verifica della capacità assunzionale residua dell'ente, calcolata secondo i parametri ordinari di legge, ai quali si sommano i vincoli speciali derivanti dal piano di riequilibrio.
4.1 I vincoli ordinari
| Vincolo | Contenuto |
|---|---|
| Art. 1 c. 557 / 562 L. 296/2006 | La spesa di personale dell'anno t non può superare la media del triennio 2011-2013 (557 per Comuni > 1.000 ab.; 562 per Comuni ≤ 1.000 ab. → media triennio 2008-2010) |
| Art. 33 DL 34/2019 | La spesa di personale degli enti locali è parametrizzata in percentuale sulle entrate correnti (Tabella 1 del DM 17/3/2020): soglie diverse per fascia demografica; superato il valore-soglia massimo, scattano riduzioni e ridimensionamento del fondo decentrato |
| Art. 33 DL 34/2019 — soglie demografiche | Per Comuni fino a 999 ab.: max 29,50%; 1.000-1.999: 28,60%; 2.000-2.999: 27,90% (la verifica è sulla media triennio precedente) |
| Turn-over | Possibilità di assumere a fronte di cessazioni; per gli enti in regola con i parametri sopra, normalmente 100% del costo cessazioni |
4.2 I vincoli speciali per gli enti in riequilibrio (art. 243-bis TUEL)
- Divieto di ricorso all'indebitamento per investimenti, salvo eccezioni espressamente autorizzate (lett. g);
- Riduzione della spesa di personale programmata nel piano (con percentuali specifiche per ciascuna annualità);
- Divieto di nuove assunzioni a carico del bilancio non coerenti con la programmazione del piano;
- Obbligo di contenimento delle spese per consulenze, missioni, formazione (limiti specifici);
- Sospensione dell'erogazione di compensi accessori incrementali non strettamente legati alla performance.
La COSFEL valuta la coerenza dell'assunzione richiesta con la traiettoria di riduzione della spesa di personale prevista nel piano: anche un'assunzione formalmente ammissibile (turn-over al 100%, rispetto art. 1 c. 557, rispetto art. 33 DL 34/2019) può essere negata se contrasta con la logica complessiva del piano di rientro.
4.3 Le eccezioni di necessità
La COSFEL può tuttavia autorizzare assunzioni indispensabili:
- per servizi indispensabili di cui all'art. 1 D.M. 28/5/1993 (vigilanza, ufficiali rogito, ufficiali dello stato civile);
- per coprire posti vacanti di figure infungibili (Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile del Servizio Tecnico) in assenza delle quali l'ente non può funzionare;
- per posti finanziati con risorse esterne (PNRR, fondi PON, fondi regionali) che non gravano sul bilancio dell'ente;
- per sostituzione di personale dimissionario in servizi critici.
5. Decalogo operativo per il Segretario
- Programmare con anticipo: la COSFEL si pronuncia mediamente in 90-120 giorni dal completamento dell'istruttoria. Per un'assunzione con decorrenza 1° gennaio, partire entro luglio dell'anno precedente.
- Allineare al PIAO: l'assunzione richiesta deve essere coerente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata nel PIAO; modifiche in corso d'anno richiedono delibera di Giunta motivata.
- Verificare i parametri prima della richiesta: art. 1 c. 557 L. 296/2006 (media triennio 2011-2013); art. 33 DL 34/2019 (rapporto spesa personale/entrate correnti); art. 243-bis c. 8 lett. d) TUEL (coerenza con il piano).
- Compilare per intero il prospetto del costo annuo — tutte e sei le voci (tabellare conglobato, IVC, comparto Fondo, oneri, INAIL, IRAP). Allegare il dettaglio di calcolo come allegato al verbale di Giunta.
- Applicare l'INAIL effettivo: non l'aliquota media indicativa, ma quella della specifica posizione assicurativa territoriale (PAT) per la voce di tariffa del posto.
- Riproporzionare le voci al regime orario: tutto il calcolo (tabellare, IVC, comparto Fondo, oneri, INAIL, IRAP) si applica all'imponibile riproporzionato al part-time.
- Documentare l'indispensabilità: per i posti di figure infungibili (responsabile finanziario, tecnico, PL) o per i servizi indispensabili (art. 1 DM 28/5/1993) allegare specifica motivazione e attestazione di assenza di alternative interne.
- Coordinare con OdC: la richiesta COSFEL contiene attestazioni del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di Revisione (parere obbligatorio sulla coerenza con il piano di riequilibrio).
- Tracciare la traiettoria del piano: documentare l'impatto dell'assunzione sulla riduzione di spesa programmata; se l'assunzione aumenta la spesa, indicare le compensazioni (cessazioni future certe, riduzione altri capitoli).
- Conservare la richiesta e la risposta nel fascicolo personale del posto: l'autorizzazione COSFEL è atto presupposto della determina di indizione del concorso/della mobilità; la sua assenza determina nullità dell'atto assunzionale (Corte conti, costante).
Conclusioni
Per i Comuni in riequilibrio finanziario pluriennale — e a maggior ragione per quelli in dissesto o strutturalmente deficitari — la COSFEL è il gatekeeper di ogni decisione di assunzione. La complessità non sta nella regola in sé, ma nella articolazione dei dati richiesti: dal costo del posto (con le sei voci illustrate) alla verifica della capacità assunzionale, fino alla dimostrazione di coerenza con il piano. Questo wizard è uno strumento di lavoro che accompagna la fase istruttoria, lasciando al Segretario e al Responsabile del Personale il presidio del merito (valutazione discrezionale dell'indispensabilità, motivazione delle eccezioni di necessità, redazione dei pareri di legittimità). Le considerazioni espresse hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale.
Fonti di riferimento. Quadro normativo: Costituzione, art. 97; D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), artt. 155 (COSFEL), 242, 243, 243-bis (riequilibrio finanziario pluriennale), 243-quater, 244, 259; D.M. Min. Interno 28 dicembre 2018 (parametri di deficitarietà strutturale); D.M. Min. Interno 28 maggio 1993 (servizi indispensabili Comuni); art. 1 cc. 557 e 562 L. 27 dicembre 2006 n. 296 (limite spesa di personale media triennio 2011-2013, ovvero 2008-2010 per piccoli Comuni); art. 33 DL 30 aprile 2019 n. 34 conv. L. 58/2019 (capacità assunzionale parametrizzata su entrate correnti); DM 17 marzo 2020 attuativo art. 33 (Tabella 1 valori-soglia per fascia demografica); D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 6 (PIAO e programmazione fabbisogno); CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 (aree professionali, ordinamento professionale); CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, art. 60 c. 2 (conglobamento indennità di comparto nello stipendio tabellare); L. 8 agosto 1995 n. 335 (riforma previdenziale, regimi CPDEL); D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (INAIL — copertura infortuni); D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (IRAP — metodo retributivo per le PA). Giurisprudenza: Corte conti, Sezione delle Autonomie e Sezioni regionali di controllo (orientamento costante sulla nullità degli atti assunzionali adottati senza autorizzazione COSFEL negli enti in dissesto/riequilibrio). Prassi: Circolari e note operative del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Interni e Territoriali; sito istituzionale finanzalocale.interno.it. Le considerazioni espresse hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale.