Accanto alla Rottamazione Quinquies dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (cui i contribuenti possono aderire individualmente), la L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi 110-112, ha riconosciuto agli enti territoriali una facoltà autonoma: estendere la definizione agevolata anche alle proprie entrate — anche di natura tributaria — non affidate all'Agente della Riscossione. È una scelta politica che spetta al Consiglio Comunale (o agli organi equivalenti delle Province, Città Metropolitane e Regioni) e che, per produrre effetti, deve essere formalizzata entro il 30 giugno 2026 con specifica deliberazione, pubblicata sul sito istituzionale e comunicata all'Agente della Riscossione. Il 9 giugno 2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato una pagina web dedicata con le istruzioni operative e la modulistica per gli enti che intendono avvalersi di tale facoltà.
- La definizione agevolata delle entrate degli enti territoriali è una facoltà autonoma dell'ente, distinta dalla Rottamazione Quinquies dei carichi ADER.
- Riguarda le entrate proprie dell'ente — anche tributarie — non affidate all'Agente della Riscossione (es. tributi gestiti in autoriscossione, da concessionari privati ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, da società in house).
- Deve essere deliberata dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno 2026.
- Il provvedimento deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente — pubblicazione che ne costituisce condizione di efficacia.
- Va comunicato all'Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2026 con la modulistica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 9 giugno 2026.
- L'omessa comunicazione ad ADER non consente all'agente della riscossione di applicare le condizioni agevolative ai carichi eventualmente residui sui contribuenti dell'ente.
Definizione agevolata e «Rottamazione Quinquies»: la stessa misura, due perimetri applicativi
Detto ciò, la stessa definizione agevolata opera lungo due perimetri applicativi distinti, entrambi disciplinati dall'art. 1 della L. 199/2025 ma con presupposti, soggetti aderenti e adempimenti differenti. La distinzione che segue non è quindi tra due istituti, ma tra due ambiti della medesima misura:
| Profilo | Perimetro «ordinario» — carichi affidati ad ADER (cc. 81-101) | Perimetro «esteso» — entrate proprie degli enti territoriali (cc. 110-112) |
|---|---|---|
| Oggetto | Carichi affidati ad ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 | Entrate proprie dell'ente non affidate ad ADER (autoriscossione o concessionario diverso) |
| Soggetto che aderisce | Contribuente (con domanda telematica ad ADER) | Ente territoriale (con propria deliberazione consiliare) — i singoli contribuenti aderiscono poi al regime così definito |
| Atto presupposto | Domanda telematica del debitore (perimetro applicato ex lege) | Deliberazione del Consiglio Comunale ex art. 1 cc. 110-112 L. 199/2025 |
| Effetto sull'ente locale | Indiretto: il Comune titolare del credito affidato subisce lo stralcio di sanzioni e interessi | Diretto: l'ente sceglie autonomamente di estendere il regime alle proprie entrate non affidate ad ADER |
| Comunicazione ad ADER | Non necessaria (è ADER stessa a operare, sulla base dell'adesione del debitore) | Obbligatoria entro il 30/6/2026, con modulistica resa disponibile da ADER il 9/6/2026 |
| Approfondimento dedicato | → Rottamazione Quinquies per gli enti locali (perimetro ADER) | Questo articolo (perimetro entrate proprie degli enti territoriali) |
Il quadro normativo: art. 1, commi 110-112 della L. 199/2025
La facoltà degli enti territoriali di estendere la definizione agevolata alle proprie entrate è oggi disciplinata dai commi 110-112 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026. La norma replica — adattandolo alle nuove tempistiche — il modello già sperimentato con le precedenti edizioni della rottamazione (Quater, Ter, Bis, ecc.), confermando che gli enti possono scegliere, in piena autonomia, se e in che termini estendere l'agevolazione alle proprie entrate.
Si tratta di una scelta che incide direttamente sui rapporti tra ente e contribuenti, e che richiede un bilanciamento tra:
- l'interesse pubblico al gettito: lo stralcio di sanzioni e interessi sui carichi residui riduce le entrate accertate;
- l'interesse pubblico alla riscossione effettiva: molti carichi in autoriscossione restano altrimenti incagliati, e l'agevolazione può favorire l'emersione di una parte significativa del credito altrimenti inesigibile;
- l'equità rispetto ai contribuenti che hanno regolarmente pagato e a quelli che hanno carichi affidati ad ADER (sui quali la rottamazione opera per legge).
Le entrate interessate
La definizione agevolata può essere applicata, con la deliberazione dell'ente, a una pluralità di entrate. Le scelte concrete del Comune dipendono dalla composizione del proprio portafoglio di crediti.
| Categoria di entrate | Esempi | Strumento di riscossione tipico |
|---|---|---|
| Tributi locali in autoriscossione | IMU, TARI, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno, canone unico patrimoniale, COSAP, ICP | Ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 o accertamento esecutivo ex art. 1 c. 792 L. 160/2019 |
| Sanzioni amministrative | Sanzioni codice della strada, sanzioni regolamentari (edilizia, commercio, polizia urbana) | Ingiunzione fiscale o ruolo non affidato ad ADER |
| Rette e canoni | Rette mensa scolastica, asili nido, trasporto scolastico, canoni di concessione | Ingiunzione fiscale o procedura privatistica |
| Entrate gestite da concessionari | Tributi affidati a società iscritte all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997, oppure a società in house | A seconda della convenzione |
I contenuti tipici della deliberazione consiliare
La norma rimette ampia autonomia al Consiglio Comunale nel definire il perimetro e le modalità della definizione agevolata. Tuttavia, per esigenze di chiarezza nei rapporti con i contribuenti e per il coordinamento con ADER, è opportuno che la deliberazione contenga gli elementi essenziali di seguito indicati.
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Ambito oggettivo | Specificare le entrate (tributi, sanzioni, canoni, ecc.) alle quali si applica la definizione agevolata |
| Periodo di riferimento | Specificare gli anni di formazione del carico interessati dalla definizione (es. carichi 2000-2023, in analogia con la Quinquies) |
| Benefici riconosciuti | Tipicamente: stralcio di sanzioni e interessi di mora, pagamento del solo capitale + interessi legali (con possibile esonero anche dell'aggio) |
| Modalità di adesione del contribuente | Modulo, canali telematici, modalità cartacee, termine entro cui presentare la domanda |
| Modalità di pagamento | Possibilità di rateazione (numero massimo di rate, scadenze, importo minimo, tolleranza per i ritardi) |
| Decadenza dalla definizione | Mancato/insufficiente pagamento dell'unica rata o di 2 rate consecutive/non consecutive nel piano |
| Effetti dell'adesione | Sospensione delle procedure esecutive in corso, mantenimento delle misure cautelari fino al pagamento integrale |
| Coordinamento con il concessionario | Se il Comune si avvale di concessionario ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, indicazione delle modalità di applicazione e degli oneri |
La novità del 9 giugno 2026: la pagina web ADER con istruzioni e modulistica
Il 9 giugno 2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una pagina dedicata che fornisce agli enti territoriali le indicazioni operative per la comunicazione del provvedimento di applicazione della definizione agevolata. La pagina contiene:
- la guida alla compilazione della comunicazione che l'ente deve trasmettere ad ADER;
- la modulistica da utilizzare (modulo standardizzato con i dati identificativi dell'ente, gli estremi della deliberazione consiliare, l'ambito oggettivo della definizione);
- il canale di trasmissione indicato da ADER (di norma PEC istituzionale o piattaforma telematica dedicata);
- il riepilogo degli adempimenti a carico dell'ente, con il doppio binario della pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Agente della Riscossione.
🔗 Fonte ufficiale
Pagina informativa dedicata pubblicata da Agenzia delle Entrate-Riscossione (9 giugno 2026):
Si raccomanda di consultare direttamente la pagina ADER per acquisire la versione più aggiornata della modulistica e per verificare eventuali integrazioni successive (es. FAQ, chiarimenti).
I doppi adempimenti: pubblicazione + comunicazione
Una volta adottata la deliberazione, l'ente è chiamato a un doppio adempimento entro il 30 giugno 2026, ciascuno con valore autonomo:
| Adempimento | Finalità | Effetto |
|---|---|---|
| Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente | Notiziare i contribuenti dell'ente delle agevolazioni applicabili | Condizione di efficacia esterna della deliberazione (in deroga alle ordinarie regole di pubblicità degli atti tributari locali) |
| Comunicazione all'Agente della Riscossione | Consentire ad ADER di coordinare le proprie procedure rispetto alle eventuali posizioni residue dei contribuenti dell'ente | Coordinamento delle posizioni tra ente e ADER; evita disallineamenti operativi sui contribuenti dell'ente che abbiano posizioni miste |
La procedura nell'ente: 7 passaggi operativi
Ricognizione del portafoglio dei crediti
Il responsabile del servizio tributi-riscossione, in concerto con il responsabile finanziario, ricostruisce il portafoglio dei crediti dell'ente non affidati ad ADER: stato della riscossione, ammontari, anzianità, percentuali di esigibilità, posizioni in contenzioso. È la base conoscitiva per valutare ambito e perimetro della definizione.
Analisi costi-benefici
Stimare l'impatto della definizione su entrate accertate vs. riscossione effettiva attesa. Considerare l'effetto sui residui attivi del bilancio, sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), sulla cassa.
Proposta di deliberazione
Il responsabile tributi predispone la proposta di deliberazione consiliare con la disciplina specifica della definizione agevolata, sottoponendola al parere di regolarità tecnica e contabile (art. 49 TUEL) e al parere dei Revisori (art. 239 c. 1 lett. b) n. 7 TUEL — per tutte le proposte con effetti su entrate tributarie).
Approvazione del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale approva la deliberazione con dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4, TUEL), in considerazione del ristretto termine del 30 giugno 2026. La materia è competenza consiliare (artt. 42 c. 2 lett. f) TUEL — tributi).
Pubblicazione sul sito istituzionale entro il 30 giugno 2026
Pubblicare la deliberazione in modo evidente sulla home page e nella sezione tributi del sito istituzionale dell'ente. Pubblicare altresì in Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/2013). La pubblicazione costituisce condizione di efficacia esterna.
Comunicazione ad ADER entro il 30 giugno 2026
Compilare la modulistica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (pagina web del 9 giugno 2026), allegando copia della deliberazione e trasmettendola tramite il canale indicato (PEC o piattaforma telematica dedicata).
Predisposizione modulistica per i contribuenti
Pubblicare sul sito dell'ente il modulo di adesione per i contribuenti, le FAQ, le informazioni sui canali di pagamento e i contatti dell'ufficio tributi. Curare la comunicazione esterna (Albo Pretorio, social, comunicati stampa) per massimizzare l'adesione.
Coordinamento con il concessionario di riscossione
Per gli enti che si avvalgono di un concessionario di riscossione ex art. 52 D.Lgs. 446/1997 (società iscritta all'albo dei concessionari ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 o società in house), la deliberazione di definizione agevolata richiede uno specifico coordinamento:
- la convenzione con il concessionario va verificata per accertare la coerenza con le agevolazioni introdotte;
- il compenso del concessionario (aggio, commissioni) potrebbe richiedere una rinegoziazione, in quanto calcolato sulla riscossione effettiva;
- è opportuno che il concessionario sia informato preventivamente della deliberazione, per organizzare l'operatività degli sportelli e dei sistemi informatici per gestire le adesioni dei contribuenti;
- occorre prevedere apposite istruzioni al concessionario su modulistica, canali di pagamento, gestione delle rateazioni e delle decadenze.
Profili contabili: residui attivi e FCDE
- le modalità di registrazione contabile dello stralcio (con riduzione dei residui attivi);
- il riflesso sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) — di norma una riduzione, in quanto la quota di credito stralciata era già accantonata;
- la rendicontazione delle adesioni e dei pagamenti ricevuti, con relazione annuale al Consiglio Comunale.
Checklist operativa per il Segretario Comunale
- ☐ Verifica preliminare con il responsabile tributi e con il responsabile finanziario sulla composizione del portafoglio crediti non affidati ad ADER
- ☐ Analisi costi-benefici (gettito atteso vs. residui attivi stralciati; impatto su cassa e FCDE)
- ☐ Predisposizione proposta di deliberazione con i contenuti minimi (perimetro, periodi, benefici, modalità adesione, rateazione, decadenza)
- ☐ Acquisizione pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL
- ☐ Acquisizione parere dei Revisori dei conti (art. 239 c. 1 lett. b) n. 7 TUEL)
- ☐ Convocazione del Consiglio Comunale in tempo utile per l'approvazione entro il 30 giugno 2026
- ☐ Approvazione con immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 TUEL)
- ☐ Pubblicazione sul sito istituzionale entro il 30 giugno 2026 (efficacia esterna)
- ☐ Pubblicazione in Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/2013)
- ☐ Pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
- ☐ Compilazione modulistica ADER (pagina del 9 giugno 2026) e trasmissione via PEC/piattaforma entro il 30 giugno 2026
- ☐ Pubblicazione del modulo di adesione per i contribuenti sul sito dell'ente
- ☐ Comunicazione al concessionario di riscossione (se presente)
- ☐ Comunicazione al MEF — Dipartimento delle Finanze (entro 60 giorni dalla pubblicazione, a soli fini statistici)
- ☐ Predisposizione campagna informativa per i contribuenti (Albo, social, sito, comunicati stampa)
Fonti normative e istituzionali
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) — art. 1, commi 81-95 (Rottamazione Quinquies); art. 1, commi 110-112 (definizione agevolata delle entrate degli enti territoriali)
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — art. 42 c. 2 lett. f) (competenza consiliare in materia tributaria); art. 49 (pareri di regolarità tecnica e contabile); art. 134 c. 4 (immediata eseguibilità); art. 239 c. 1 lett. b) n. 7 (parere dei Revisori sulle proposte con effetti su entrate tributarie)
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 — art. 52 (potestà regolamentare in materia di entrate); art. 53 (albo dei concessionari)
- L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 c. 792 — accertamento esecutivo per le entrate degli enti locali
- R.D. 14 aprile 1910, n. 639 — ingiunzione fiscale
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 — armonizzazione contabile, allegato 4/2 (residui attivi e FCDE)
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — trasparenza
- Agenzia delle Entrate-Riscossione — pagina informativa dedicata agli enti territoriali — comunicazione del provvedimento di applicazione della definizione agevolata (pubblicata il 9 giugno 2026): link diretto
Approfondimenti correlati su questo sito
→ Rottamazione Quinquies per gli enti locali: come aderire e cosa cambia per i Comuni (perimetro «ordinario» sui carichi affidati ad ADER — stessa misura, ambito diverso)
→ Adempimenti post-elettorali e scadenze finanziarie (per i Comuni con Consigli neo-eletti che devono deliberare entro il 30 giugno)
🌐 Risorse esterne — approfondimenti e fonti istituzionali
Identità terminologica «Definizione agevolata» = «Rottamazione Quinquies» — pagina informativa ufficiale di Agenzia Entrate-Riscossione:
→ ADER — «Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) — Ambito applicativo»
Comunicazione degli enti del provvedimento di applicazione — istruzioni e modulistica pubblicate il 9 giugno 2026:
Sui nuovi termini per invio delibere (31/7/2026) e per le domande dei debitori (16/10 – 15/12/2026) — emendamento al «DL Carburanti ter», art. 10-quinquies c. 2 DL 38/2026 conv. L. 88/2026 — Paolo Longoni, Quotidiano Più (Wolters Kluwer):
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