Le elezioni comunali si sono svolte nei giorni 24 e 25 maggio 2026 — secondo il regime delle votazioni su due giornate fissato dal D.L. 27 dicembre 2025, n. 196 (convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 2026, n. 18) e indetto con D.M. Interno 25 febbraio 2026 — in 626 Comuni italiani, tra cui 15 capoluoghi di provincia. La tornata del primo semestre 2026 coinvolge complessivamente circa 894-896 enti locali tra maggio e giugno, inclusi i Comuni chiamati al ballottaggio del 7-8 giugno 2026. L'avvenuta chiusura delle urne ha dato avvio a una fase densa di adempimenti per i Segretari Comunali, gli uffici e le nuove amministrazioni insediate.

📋 In sintesi: Il periodo post-elettorale è scandito da quattro macro-adempimenti con scadenze precise: (1) proclamazione degli eletti e prima seduta del Consiglio; (2) convalida degli eletti e verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità; (3) nomina della Giunta comunale; (4) adempimenti organizzativi, comunicazioni istituzionali, pubblicazioni obbligatorie e scadenze finanziarie.
📘 Modelli di atti pronti all'uso. Per ciascuno degli adempimenti trattati in questo articolo (convalida elezione, nomina assessori, dichiarazioni di insussistenza inconferibilità/incompatibilità, pubblicità patrimoniale, nomina Direttore Generale, conferimento di incarichi dirigenziali e di Elevata Qualificazione, nomina rappresentanti, nomina e conferma del Segretario Comunale, regolamento delle sedute degli organi) sono disponibili in area Modulistica del sito gli 11 schemi-tipo A-M in formato Word, tratti dal Quaderno ANCI n. 63 — Manuale per i neo amministratori locali, sesta edizione, giugno 2026. I modelli sono scaricabili e direttamente adattabili dal Segretario alle specificità del proprio ente.

Le elezioni del 24-25 maggio 2026: il quadro d'insieme

I Comuni coinvolti e i capoluoghi

Al voto il 24 e 25 maggio 2026 sono stati chiamati gli elettori di 626 Comuni italiani, di cui 15 capoluoghi di provincia:

Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno

L'affluenza definitiva si è attestata al 60,1%, in calo rispetto al 64,91% delle precedenti consultazioni del 2025. Tra i risultati di maggiore rilievo già noti al primo turno: il centrodestra ha vinto a Reggio Calabria con il 65,6% (Francesco Cannizzaro) e a Venezia (Simone Venturini).

La legge elettorale si applica nelle Regioni a statuto ordinario. Non si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno disciplina propria.

Il sistema elettorale: le regole in sintesi

La legge elettorale comunale (D.Lgs. 267/2000 e T.U. 570/1960) distingue nettamente tra Comuni sotto e sopra i 15.000 abitanti:

Aspetto Comuni < 15.000 ab. Comuni ≥ 15.000 ab.
Liste collegate Massimo 1 lista per candidato Sindaco 1 o più liste per candidato Sindaco
Voto disgiunto Non consentito Consentito (voto Sindaco diverso dalla lista)
Preferenze 1 preferenza Fino a 2 preferenze (obbligatoriamente uomo + donna)
Elezione al primo turno Maggioranza semplice (basta 1 voto in più) Maggioranza assoluta (50% + 1)
Parità / Nessun eletto Ballottaggio Ballottaggio (7-8 giugno 2026)

Il premio di maggioranza e la soglia di sbarramento

Condizione Effetto
Liste collegate al vincitore ≥ 40% dei voti validi Premio di maggioranza: al Sindaco eletto viene assegnato il 60% dei seggi del Consiglio (se nessun'altra lista supera il 50%)
Liste collegate al vincitore < 40% dei voti Nessun premio automatico; i seggi sono distribuiti proporzionalmente
Soglia di sbarramento Le liste (o coalizioni) che non raggiungono il 3% dei voti non accedono alla distribuzione dei seggi restanti

Il mandato del Sindaco

  • Durata: 5 anni (mandato quinquennale)
  • Elezione contestuale: il Sindaco viene eletto contestualmente al Consiglio Comunale; il mandato del Consiglio cessa con quello del Sindaco
  • Limite di mandati: differenziato per popolazione — vedi tabella sotto

Il limite dei mandati: la disciplina aggiornata al 2024

La disciplina sul limite dei mandati del Sindaco ha subito una significativa evoluzione normativa. Ad oggi, il quadro vigente — rilevante per le elezioni del 24-25 maggio 2026 — è il seguente:

Popolazione del Comune Mandati consecutivi consentiti Riferimento normativo
Fino a 5.000 abitanti Nessun limite — mandati illimitati D.L. 14 febbraio 2024, n. 7
Da 5.001 a 15.000 abitanti Massimo 3 mandati consecutivi L. 7 aprile 2022, n. 35
Oltre 15.000 abitanti ⚠️ Massimo 2 mandati consecutivi (regola originaria) Art. 51 D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
Evoluzione normativa — cronologia:
  • 1993 — L. 81/1993: introdotta l'elezione diretta del Sindaco e il limite di 2 mandati consecutivi per tutti i Comuni
  • 2014 — L. 56/2014 (Delrio): deroga per Comuni ≤ 3.000 ab.: possibilità di un terzo mandato in casi particolari
  • 2022 — L. 35/2022: soglia elevata a ≤ 5.000 ab.: fino a 3 mandati consecutivi
  • 2024 — D.L. 7/2024: per i Comuni ≤ 5.000 ab. abolito il limite — mandati illimitati

La regola del mandato breve

Per i Comuni con più di 15.000 abitanti (dove vige il limite di 2 mandati), esiste una regola di favore: un mandato non si conta ai fini del limite se la sua durata è stata inferiore a 2 anni, 6 mesi e 1 giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie. Questo significa che un Sindaco che ha interrotto un mandato per cause indipendenti dalla propria volontà (scioglimento del Consiglio, decadenza per cause esterne, ecc.) può potenzialmente essere rieletto per un ulteriore mandato.

⚠️ Prospettive di riforma — richiesta ANCI: L'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha formalmente richiesto l'estensione del terzo mandato anche ai Comuni con più di 15.000 abitanti. Il Presidente ANCI, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha ribadito l'importanza di un confronto con Governo e Parlamento sul tema. Al momento, però, per i Comuni oltre 15.000 ab. il limite di 2 mandati è ancora in vigore.

1. La proclamazione degli eletti e la prima seduta del Consiglio

La proclamazione degli eletti

Concluse le operazioni di scrutinio, l'Ufficio Centrale Elettorale procede alla proclamazione degli eletti e alla consegna ai proclamati dell'attestato di elezione. Per i Comuni fino a 15.000 abitanti, eletti il Sindaco con la lista collegata; per quelli oltre 15.000 abitanti, eletti al primo turno solo se il candidato Sindaco ha superato il 50% dei voti validi.

Entro 24 ore dalla proclamazione, il Sindaco eletto deve dare comunicazione della propria elezione:

  • Al Prefetto (comunicazione formale)
  • Al Segretario Comunale (per l'avvio degli adempimenti di ufficio)
  • All'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

La proclamazione degli eletti: il metodo D'Hondt e la verifica di incandidabilità

Prima della proclamazione, l'Ufficio Centrale Elettorale svolge due funzioni essenziali:

  • Verifica delle cause di incandidabilità: è un passaggio critico che deve essere effettuato prima della proclamazione. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che le cause ostative debbano essere rimosse prima della presentazione formale della candidatura. In particolare, atti di dimissioni sottoscritti ma non ancora protocollati presso l'ente non hanno valore ai fini della rimozione della causa ostativa: conta la data di protocollazione, non quella di sottoscrizione
  • Calcolo dei seggi (metodo D'Hondt): per i Comuni con più di 15.000 abitanti, l'Ufficio Centrale procede alla verifica delle schede e al calcolo della distribuzione dei seggi consiliari mediante il metodo D'Hondt (divisioni progressive del numero di voti per 1, 2, 3... fino all'assegnazione di tutti i seggi disponibili)

Adempimenti immediati: entro 3 giorni dalla proclamazione

Prima ancora della prima seduta consiliare, il Sindaco neoeletto deve:

  • Pubblicare il risultato delle elezioni all'Albo Pretorio online del Comune
  • Notificare l'elezione agli eletti (consiglieri e assessori designati)

La prima seduta del Consiglio Comunale

La prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto deve essere convocata:

  • Entro 10 giorni dalla proclamazione: il Sindaco convoca la prima seduta (art. 40 TUEL)
  • La prima seduta deve tenersi entro i successivi 10 giorni dalla convocazione
Presidenza della prima seduta — distinzione per popolazione:
  • Comuni fino a 15.000 abitanti: la prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto
  • Comuni oltre 15.000 abitanti: la prima seduta è convocata dal Sindaco ma presieduta dal Consigliere anziano (quello con il maggior numero di voti), fino all'elezione del Presidente del Consiglio

L'ordine del giorno della prima seduta prevede i seguenti 4 punti obbligatori:

  1. Esame della condizione degli eletti: convalida degli eletti a Sindaco e a Consiglieri Comunali (art. 41, co. 1, TUEL) — il Consiglio verifica i requisiti di eleggibilità di ciascun componente e delibera la convalida o la non convalida. In caso di cause di ineleggibilità accertate, il Consiglio delibera la decadenza e si procede alla surroga con il primo dei non eletti.
    📘 Schema A — Deliberazione di convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri (modello Word scaricabile)
  2. Giuramento del Sindaco dinanzi al Consiglio Comunale (art. 50, co. 11, TUEL) — il Sindaco presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi nelle mani del Segretario Comunale, che verbalizza la formula
  3. Comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta Comunale — Vicesindaco e Assessori (art. 46, co. 2, TUEL) — il Sindaco dà comunicazione formale della composizione della Giunta già nominata. La comunicazione può avvenire nella prima seduta o in quella immediatamente successiva.
    📘 Schema B — Decreto sindacale di nomina degli Assessori comunali (modello Word scaricabile)
  4. Elezione della Commissione Elettorale Comunale (artt. 12 e 13 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) — il Consiglio elegge i componenti della Commissione Elettorale Comunale, organo permanente che sovrintende alla tenuta e revisione delle liste elettorali
⚠️ Attenzione all'ordine dei punti: L'ordine è giuridicamente rilevante. La convalida degli eletti precede il giuramento del Sindaco: fino alla convalida, gli eletti non sono formalmente tali. Solo dopo la convalida il Sindaco può prestare giuramento e la Giunta può considerarsi legittimamente insediata. Per i Comuni oltre 15.000 abitanti, si aggiungono l'elezione del Presidente del Consiglio (art. 39 TUEL) e del Vicepresidente, da inserire nell'ordine del giorno subito dopo la convalida.
Ruolo del Segretario Comunale nella prima seduta: Il Segretario è presente alla prima seduta, verbalizza le operazioni, assiste il Sindaco nel giuramento, autentica le firme sul verbale e cura la comunicazione degli esiti ai soggetti istituzionali. È il garante della regolarità formale di tutta la procedura.

Chi convoca e chi presiede la prima seduta

Il Quaderno ANCI n. 63 chiarisce con precisione la differenza, spesso fonte di equivoci, tra Comuni sotto e sopra la soglia dei 15.000 abitanti:

FasciaConvocazionePresidenza prima sedutaPresidente del Consiglio
Comuni < 15.000 ab. Sindaco Sindaco (fino all'eventuale elezione del Presidente) Facoltativo (solo se previsto da Statuto, art. 39 TUEL)
Comuni > 15.000 ab. Sindaco Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio Obbligatorio (art. 39 c. 1 TUEL)

È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale (cifra di lista + voti di preferenza), con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. Se il Consigliere anziano è assente o rifiuta, la presidenza passa al successivo nella graduatoria di anzianità (art. 40, c. 2, TUEL).

Il termine di 10 giorni è acceleratorio, non perentorio. Il Quaderno ANCI richiama le sentenze del Consiglio di Stato V n. 640/2006 e n. 6476/2005: il termine di 10 giorni per la prima seduta è acceleratorio e finalizzato a far entrare il Consiglio rapidamente nel pieno delle sue funzioni; il suo superamento non rende illegittima la seduta. Va comunque rispettato salvo gravi e documentate ragioni.

Approfondimenti sui 5 punti dell'ordine del giorno

Su ciascuno dei 5 punti dell'ordine del giorno della prima seduta, il Quaderno ANCI richiama orientamenti giurisprudenziali consolidati che è utile conoscere:

  • (1) Convalida degli eletti ex art. 41 TUEL: i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, da quel momento, sono nella pienezza dei loro poteri (Cons. Stato III n. 6534/2012). L'accertamento di causa di ineleggibilità/incompatibilità è condizione risolutiva, non sospensiva: gli atti compiuti restano validi per il principio del «funzionario di fatto». Alla prima seduta possono partecipare solo i validamente proclamati eletti, non quelli che subentrano per surroga (Cons. Stato V n. 279/2005).
  • (2) Surroga dei consiglieri ex art. 45 TUEL: è atto dovuto e non discrezionale, non rimettibile a valutazioni politiche (Cons. Stato III n. 2273/2021; TAR Abruzzo n. 667/2005; parere DAIT 3 luglio 2018). Il termine di 10 giorni dell'art. 38 c. 8 non è perentorio; la sua omissione legittima l'attivazione dei poteri sostitutivi.
  • (3) Giuramento del Sindaco ex art. 50 c. 11 TUEL: il giuramento non è più condizione per l'assunzione delle funzioni — il Sindaco entra nella pienezza delle sue funzioni al momento dell'investitura per proclamazione (Cons. Stato V n. 4694/2006). Resta comunque adempimento obbligatorio, da verbalizzare.
  • (4) Comunicazione composizione Giunta ex art. 46 TUEL: non è prevista espressamente una delibera, ma solo la verbalizzazione. Le linee programmatiche del Sindaco possono comunque essere oggetto di delibera consiliare (TAR Campania Salerno n. 1885/2011; parere DAIT 1° agosto 2017).
  • (5) Elezione della Commissione Elettorale Comunale ex art. 41 c. 2 TUEL e artt. 12-13 D.P.R. 223/1967: composta dal Sindaco (membro di diritto, non vota per l'elezione) + 3 effettivi e 3 supplenti nei Comuni fino a 48 consiglieri; 8 effettivi e 8 supplenti negli altri. Provvede a tenuta/revisione dell'albo degli scrutatori e nomina degli scrutatori (tra il 25° e il 20° giorno prima della votazione).

Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

L'art. 43, c. 4, TUEL affida allo Statuto la disciplina dei casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute, garantendo al Consigliere il diritto di far valere le proprie giustificazioni. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che le ipotesi di decadenza vadano interpretate in modo restrittivo e rigoroso, data la limitazione che esse comportano all'esercizio di un munus publicum (Cons. Stato n. 573/2021). Sono causa di decadenza le assenze prive di adeguata giustificazione o motivate da «ragioni futili o inadeguate»; non lo sono, invece, quelle dettate da obiettivo politico. La giustificazione non richiede forme particolari, salvo diversa previsione del regolamento del Consiglio (TAR Lombardia-Brescia n. 31/2018).

📌 Revoca e dimissioni del Presidente del Consiglio. Secondo orientamento consolidato (Cons. Stato nn. 1983/1999, 3187/2002, 114/2006, 1286/2018; TAR Puglia n. 38/2019; TAR Veneto n. 173/2019; pareri DAIT 14 aprile e 26 luglio 2023), la revoca del Presidente del Consiglio comunale può essere disposta solo per cattivo esercizio della funzione che ne vizia la neutralità (sistematica violazione dello Statuto, mancata convocazione su richiesta del Sindaco, decisioni unilaterali, abbandono dell'aula, lesione dell'immagine esterna dell'amministrazione) — non per ragioni politico-fiduciarie. Le dimissioni hanno invece efficacia immediata e sono irrevocabili una volta portate a formale conoscenza del destinatario (art. 38 c. 8 TUEL).

2. La convalida degli eletti e la verifica di ineleggibilità e incompatibilità

La convalida degli eletti

Nella prima seduta o nelle sedute immediatamente successive, il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti (art. 41 TUEL). La convalida non è un atto formale: il Consiglio deve verificare la sussistenza dei requisiti di eleggibilità di ciascun componente.

In caso di accertata causa di ineleggibilità sopravvenuta o di irregolarità nelle liste, il Consiglio può deliberare la non convalida, con eventuale surroga del candidato successivo in lista.

Le cause di ineleggibilità

Le cause di ineleggibilità sono previste dagli artt. 60-65 del TUEL e dalla L. 154/1981. Le principali, da verificare con attenzione per ogni eletto, sono:

  • Dipendenti dello Stato o della Regione con funzioni di vigilanza o controllo sull'ente (Prefetto, funzionari della Ragioneria Territoriale, ecc.)
  • Dipendenti dello stesso Comune che non abbiano presentato le dimissioni entro il termine di legge
  • Consulenti e collaboratori con contratti in corso con il Comune
  • Titolari di appalti, concessioni, autorizzazioni che abbiano rapporti con l'ente superiori alle soglie di legge
  • Componenti degli organi di revisione e di controllo dell'ente

Le cause di incompatibilità — art. 63 TUEL

Le cause di incompatibilità (art. 63 TUEL) non impediscono l'elezione ma impongono all'eletto di optare entro 10 giorni dalla convalida tra la carica elettiva e la situazione incompatibile. Se non opta, decade dalla carica. Non può ricoprire la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

  1. L'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione del Comune, oppure che riceva dallo stesso, in via continuativa, una sovvenzione in parte facoltativa superiore al 10% delle entrate dell'ente (n. 1)
  2. Chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni, somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune, o in società sovvenzionate in modo continuativo dallo stesso — fatta eccezione per i Comuni fino a 3.000 ab. se la partecipazione dell'ente è inferiore al 3% (n. 2). L'ipotesi non si applica a cooperative o consorzi di cooperative regolarmente iscritti (art. 63, co. 2)
  3. Il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai punti 1) e 2) (n. 3)
  4. Chi ha lite pendente come parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune o la Provincia (n. 4). Precisazioni:
    • La lite tributaria e quella promossa ex art. 9 TUEL non determinano incompatibilità
    • La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità
    • La lite promossa a seguito di sentenza di condanna determina incompatibilità solo in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato
    • L'ipotesi non si applica agli amministratori per fatto connesso all'esercizio del mandato (art. 63, co. 3)
  5. Chi è stato dichiarato responsabile verso il Comune (o ente dipendente) con sentenza passata in giudicato per fatti compiuti da amministratore o dipendente, e non ha ancora estinto il debito (n. 5)
  6. Chi ha un debito liquido ed esigibile verso il Comune ed è stato legalmente messo in mora, oppure ha debiti per imposte, tasse e tributi con avviso di mora notificato invano (n. 6)
  7. Chi, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dagli articoli precedenti (n. 7 — incompatibilità sopravvenuta)
Nota della Corte Costituzionale: Con sentenza n. 120/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 63 TUEL nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di Sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Pertanto, il parlamentare eletto Sindaco di un Comune con più di 20.000 abitanti deve optare tra le due cariche.
⚠️ Obbligo del Segretario Comunale: Il Segretario è tenuto a segnalare agli organi competenti — anche d'ufficio — le cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui sia venuto a conoscenza, a prescindere da una specifica richiesta. Il silenzio su cause di incompatibilità note può configurare omissione di atti d'ufficio.

3. La nomina della Giunta Comunale

Tempi e modalità

Il Sindaco nomina la Giunta Comunale (art. 46 TUEL) entro 60 giorni dalla proclamazione. Non è necessario che la nomina avvenga nella prima seduta del Consiglio, ma è buona prassi comunicarla contestualmente o nelle sedute immediatamente successive.

La nomina degli assessori è atto unilaterale del Sindaco, non soggetto ad approvazione del Consiglio. Il Sindaco può:

  • Nominare fino al massimo di assessori previsto dallo statuto (di regola non superiore a un quarto dei consiglieri, arrotondato)
  • Nominare assessori esterni al Consiglio Comunale (non consiglieri), purché in possesso dei requisiti di eleggibilità
  • Nominare se stesso come assessore (il Sindaco può assumere deleghe assessoriali)
  • Revocare e sostituire gli assessori in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione

Il vincolo di genere

⚠️ Obbligo di equilibrio di genere: L'art. 6, comma 3, TUEL (modificato dalla L. 56/2014 e L. 215/2012) impone che nella composizione della Giunta comunale nessun genere possa essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Nei Comuni con più di 3.000 abitanti, il mancato rispetto del vincolo di genere espone il Sindaco a rilievi formali del Prefetto e all'obbligo di adeguamento entro un termine perentorio. Nei Comuni fino a 3.000 abitanti si applica il principio di tendenziale rispetto della parità.

Le deleghe assessoriali

Con la nomina della Giunta, o con apposito decreto sindacale successivo, il Sindaco attribuisce le deleghe assessoriali. Le deleghe possono essere:

  • Delegate in senso proprio: l'assessore esercita la funzione in via autonoma (firma le determine, adotta gli atti)
  • Delegate con riserva: l'assessore propone, ma l'atto definitivo resta al Sindaco

I decreti sindacali di nomina della Giunta e di attribuzione delle deleghe devono essere pubblicati all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni.

3-bis. Gli adempimenti del Sindaco nelle prime settimane

Entro 45 giorni — Nomina dei rappresentanti del Comune

Entro 45 giorni dalla proclamazione, il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti e istituzioni (art. 50, comma 8, TUEL). Si tratta delle nomine in CdA di società partecipate, fondazioni, consorzi, commissioni e organismi collegiali di ogni genere. Attenzione:

  • Le nomine e designazioni hanno carattere fiduciario e si rinnovano con ogni mandato
  • Devono essere precedute dalla verifica dell'assenza di cause ostative all'assunzione degli incarichi (anticorruzione, antimafia, inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013)
  • Gli indirizzi del Consiglio devono precedere le nomine del Sindaco

Entro 90 giorni — Relazione di inizio mandato

Entro 90 giorni dalla proclamazione, il Sindaco sottoscrive la relazione di inizio mandato, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Comunale (art. 4-bis, D.Lgs. 149/2011). La relazione è volta a verificare:

  • La situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente alla data di insediamento
  • La misura dell'indebitamento complessivo del Comune
  • Lo stato dei residui attivi e passivi più significativi
  • L'eventuale sussistenza dei presupposti per ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario (pre-dissesto, piano di rientro)

La relazione di inizio mandato è uno strumento di tutela per il Sindaco neoeletto: permette di documentare la situazione finanziaria che ha trovato all'atto dell'insediamento e costituisce prova in eventuali successivi procedimenti di responsabilità.

Da 60 a 120 giorni — Eventuale nomina del nuovo Segretario Comunale

Entro 120 giorni dall'insediamento, ma non prima di 60 giorni, il Sindaco può nominare un nuovo Segretario Comunale. Scaduto il termine senza che sia intervenuta una nuova nomina, il Segretario in carica nominato dal precedente Sindaco è confermato automaticamente. Di norma, il Segretario viene anche designato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune.

Verifica straordinaria di cassa

Il Sindaco neoeletto procede, alla presenza dell'amministrazione uscente, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio Finanziario e dei membri dell'Organo di Revisione, alle operazioni di verifica straordinaria di cassa (art. 224 TUEL). La verifica consiste in:

  • Verifica e raccordo interno del conto di diritto dell'ente
  • Verifica e raccordo con il conto di fatto del tesoriere
  • Verifica e raccordo del conto del tesoriere con il conto della Banca d'Italia per le transazioni/partite giornaliere non compensate degli ultimi 3 giorni lavorativi

Il verbale di verifica straordinaria di cassa è uno dei documenti fondamentali del passaggio di consegne e costituisce prova della situazione di tesoreria alla data di insediamento.

3-ter. La costruzione dell'assetto organizzativo: il Quaderno ANCI n. 63

Nel giugno 2026 l'ANCI ha pubblicato il Quaderno n. 63 — «Manuale per i neo amministratori locali — Elezioni amministrative 2026. Schemi di atti, delibere, indirizzi per i primi adempimenti» — giunto alla sua sesta edizione, curato da Stefania Dota (Vice Segretario Generale ANCI) e Maria Rosaria Di Cecca (Responsabile Dipartimento Affari generali e istituzionali ANCI), con la collaborazione di Riccardo Narducci. Il Quaderno — disponibile sul sito istituzionale ANCI — affronta in modo sistematico tutti i nodi della costruzione dell'assetto organizzativo dei vertici tecnici dell'ente, che è il vero presupposto della capacità di tradurre il programma di mandato in risultati concreti.

Il messaggio di fondo del Quaderno è netto: le prime settimane di una nuova amministrazione sono quelle in cui si consolidano gli assetti destinati ad accompagnare l'intero mandato. Da queste prime decisioni dipende, in larga misura, la capacità dell'ente di rendere operativa l'azione politica. Il Manuale è arricchito con la più recente giurisprudenza amministrativa e con i riferimenti delle pronunce della Corte Costituzionale di interesse, oltre che con i più aggiornati riferimenti contabili (delibere Corte dei Conti e circolari ministeriali) e dei CCNL di settore.

📚 Struttura del Quaderno e modulistica. Il Quaderno si articola in 8 capitoli operativi (1. Primi adempimenti del Sindaco; 2. Primi adempimenti del Consiglio comunale; 3. La dirigenza; 4. Uffici di supporto agli organi politici art. 90 TUEL; 5. Elevate Qualificazioni; 6. Segretario Comunale; 7. Direttore Generale; 8. Status degli amministratori locali) seguiti da una Modulistica con 11 schemi-tipo di atti pronti all'uso.
📘 Modelli Word scaricabili dalla nostra Modulistica. Tutti gli 11 schemi-tipo A-M del Quaderno ANCI n. 63 sono disponibili in formato Word nella nostra area Modulistica, pronti per essere adattati alle specificità del proprio ente. Per comodità, di seguito la mappa schema → funzione → link diretto al download:

La composizione della Giunta per fasce demografiche

Il Quaderno offre la tabella di sintesi della composizione massima della Giunta — frutto del combinato disposto dell'art. 47 TUEL, dell'art. 2 c. 185 L. 191/2009 e dell'art. 1 c. 135 L. 56/2014 — fissando in ogni caso il tetto massimo di 12 assessori:

Fascia demograficaComposizione massima della Giunta
Oltre 1.000.000 ab.Sindaco + max 12 assessori
Oltre 500.000 ab.Sindaco + max 11 assessori
Oltre 250.000 ab.Sindaco + max 10 assessori
Oltre 100.000 ab. o capoluogo di provinciaSindaco + max 9 assessori
Oltre 30.000 ab.Sindaco + max 7 assessori
Oltre 10.000 ab.Sindaco + max 5 assessori
Oltre 3.000 ab.Sindaco + max 4 assessori
Fino a 3.000 ab.Sindaco + max 2 assessori

Nei Comuni fino a 15.000 abitanti il Sindaco può nominare assessori anche fra i Consiglieri Comunali e — se lo Statuto lo prevede — anche cittadini esterni al Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità. In tali Comuni non vi è incompatibilità tra carica di Consigliere Comunale e di assessore. Nei Comuni superiori a 15.000 abitanti, invece, il Consigliere nominato assessore cessa dalla carica di Consigliere ex art. 64, c. 2, TUEL e subentra il primo dei non eletti.

Le pari opportunità nella composizione della Giunta

L'art. 1, c. 137, della L. 56/2014 stabilisce che nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico. Nel computo della percentuale va incluso anche il Sindaco (circolare Min. Interno n. 6508/2014; parere DAIT 17 marzo 2026). Per i Comuni fino a 3.000 abitanti operano i principi degli artt. 6 e 46 TUEL, comunque immediatamente precettivi anche in assenza di adeguamento statutario (Cons. Stato n. 4626/2015). La deroga è ammessa solo in caso di impossibilità oggettiva, da provare con accurata istruttoria e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina (Cons. Stato V n. 406/2016; TAR Calabria n. 462/2015; TAR Puglia ord. 14/2018; TAR Molise 243/2023; TAR Campania 1087/2025).

⚖️ Novità giurisprudenziale: Cons. Stato V n. 2125 del 16 marzo 2026 sulla revoca degli assessori. Il Consiglio di Stato — discostandosi dall'indirizzo consolidato che ammetteva un sindacato solo estrinseco e formale sulla revoca degli assessori (atto fiduciario per eccellenza) — ha annullato un decreto di revoca sindacale ritenendo le motivazioni «prive di qualsiasi tipo di riscontro documentale» (verbali di Giunta, esiti di votazioni, corrispondenza, articoli di stampa) idoneo a comprovare la lesione del rapporto fiduciario. Senza riscontro documentale ed episodi specifici, la revoca è affetta da «evidente vizio di eccesso di potere in termini di irragionevolezza, di carenza di istruttoria e di sviamento». Per gestire le criticità interpretative della pronuncia, ANCI ha inviato il 30 aprile 2026 una nota al Ministero dell'Interno. Implicazione operativa per il Segretario: ogni eventuale revoca di assessore va supportata da fascicolo documentale puntuale, anche oltre il regime tradizionale del «motivo fiduciario» nudo.

La composizione del Consiglio per fasce demografiche

Fascia demograficaNumero di Consiglieri
Fino a 3.000 ab.10
Da 3.001 a 10.000 ab.12
Da 10.001 a 30.000 ab.16
Da 30.001 a 100.000 ab. (non capoluogo)24
Da 100.001 a 250.000 ab. o capoluogo < 100.000 ab.32
Da 250.001 a 500.000 ab.36
Da 500.001 a 1.000.000 ab.40
Oltre 1.000.000 ab.48

Divieti e cause ostative specifiche per gli assessori

Il Quaderno richiama tre profili a cui prestare particolare attenzione:

  • Art. 64 c. 4 TUEL: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco non possono far parte della Giunta né essere nominati rappresentanti del Comune;
  • Art. 78 TUEL: i componenti della Giunta competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune amministrato;
  • Art. 65 TUEL: la carica di assessore di un Comune compreso nel territorio della Regione è incompatibile con quella di Consigliere regionale.

I modelli ANAC del 11 marzo 2026

Sul fronte delle dichiarazioni di insussistenza, l'ANAC ha adottato il 11 marzo 2026 (Delibera n. 92/2026) modelli dichiarativi-tipo sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013. L'uso è su base volontaria, ma rappresenta uno strumento prezioso per la standardizzazione delle dichiarazioni che Sindaco, assessori e consiglieri sono chiamati a rendere all'insediamento. Va ricordato che — sul piano sanzionatorio — vi è una differenza essenziale tra le due fattispecie: la dichiarazione mendace ai sensi del D.Lgs. 39/2013 comporta, ex art. 20 c. 5, l'inibizione al conferimento di qualunque incarico previsto dal medesimo decreto per 5 anni; per le incompatibilità ex artt. 63 ss. TUEL opera invece la procedura dichiarativa del Consiglio comunale ex art. 69 TUEL.

I temi trattati: i quattro ruoli apicali dell'ente

Una larga parte del Quaderno è dedicata ai vertici tecnici dell'amministrazione e al rapporto del nuovo Sindaco con essi. Vengono passati in rassegna ruoli, funzioni e modalità di individuazione delle quattro figure cardine:

FiguraRuoloFonte normativa
Segretario Comunale Coordinamento dell'azione amministrativa, consulenza giuridica, rogito dei contratti, presidio dei controlli, RPCT Artt. 97, 99 TUEL
Direttore Generale Sovrintendenza alla gestione complessiva, attuazione degli indirizzi politici, predisposizione del PEG (nei soli Comuni superiori a 100.000 abitanti, salvo che le funzioni non coincidano col Segretario) Art. 108 TUEL
Dirigenza Gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno Artt. 107, 109 TUEL; D.Lgs. 165/2001
Elevate Qualificazioni (EQ) Assumono le funzioni dirigenziali negli enti privi di dirigenza (la stragrande maggioranza dei Comuni italiani) Art. 17 CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 e ss.mm.

I criteri per l'individuazione delle EQ

In un contesto nel quale la grande maggioranza degli enti non dispone di personale con qualifica dirigenziale, le Elevate Qualificazioni rappresentano la figura di riferimento per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Il Quaderno sottolinea il ruolo fondamentale dello Statuto dell'ente e dei regolamenti di organizzazione nella definizione dei criteri di pesatura degli incarichi e di valutazione dei candidati. Cfr. il nostro approfondimento sui criteri di pesatura delle Elevate Qualificazioni.

L'art. 110 TUEL: la dirigenza a contratto

Il Quaderno dedica specifica attenzione all'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le possibilità di assunzione di personale dirigenziale a termine. Si tratta di uno strumento prezioso — in particolare per le posizioni che richiedono competenze specialistiche non presenti nell'organico — ma soggetto a precise condizioni:

  • copertura statutaria: la facoltà va prevista nello Statuto dell'ente;
  • procedura selettiva pubblica: anche se semplificata rispetto al concorso ordinario, deve garantire trasparenza e parità di trattamento;
  • durata massima non superiore al mandato del Sindaco;
  • limiti percentuali rispetto alla dotazione organica (varia per fasce demografiche).

L'art. 90 TUEL: gli uffici di staff

Particolare attenzione viene posta al ricorso agli uffici di supporto agli organi politici ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000. Si tratta degli incarichi cosiddetti «di staff»: figure professionali nominate fiduciariamente dal Sindaco per il supporto diretto alle funzioni di indirizzo e di controllo politico. Le caratteristiche essenziali:

  • copertura statutaria e regolamentare;
  • natura fiduciaria del rapporto (cessa con il mandato del Sindaco);
  • esclusione da poteri gestionali (gli atti di gestione restano in capo a dirigenti/EQ);
  • regime retributivo specifico (di norma a tempo determinato, con eventuale trattamento accessorio omnicomprensivo).

L'art. 53, c. 23, L. 388/2000: la deroga per i Comuni fino a 5.000 abitanti

Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, il Quaderno richiama la facoltà — prevista dall'art. 53, c. 23, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 — di adottare disposizioni regolamentari, anche in deroga all'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 107 TUEL, per attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. La finalità è il contenimento della spesa, che va documentato ogni anno con apposita deliberazione in sede di approvazione del bilancio. Le condizioni cumulative sono:

  1. previsione regolamentare specifica che dispone la deroga al principio di distinzione tra organi politici e gestionali;
  2. atto successivo, adeguatamente motivato sul piano organizzativo e/o economico, che conferisca le funzioni al singolo componente dell'esecutivo: la sola previsione regolamentare non basta;
  3. documentazione annuale del contenimento di spesa derivante, in sede di approvazione del bilancio;
  4. delibera di Giunta per l'attribuzione (il Sindaco non può auto-attribuirsi i poteri).

Sulla portata della deroga si registra una significativa evoluzione giurisprudenziale: Cons. Stato n. 3436/2021 (in riforma di TAR Sardegna 140/2020) e Cons. Stato II n. 5406/2023 hanno affermato che la deroga può estendersi anche alla presidenza delle commissioni di gara e di concorso e che l'attribuzione ad un assessore della responsabilità degli uffici e dei servizi, disposta dalla Giunta, non richiede il preventivo intervento del Consiglio comunale, non comportando alcuna modifica stabile dell'organizzazione né l'alterazione dei criteri generali la cui definizione è riservata alla competenza consiliare.

Per un approfondimento sulle ricadute in tema di responsabilità erariale del «sindaco-manager» cfr. il nostro articolo sulla L. 1/2026 (in particolare la parte sulla Sezione Lombardia n. 102/2026/PAR — Comune di Manerba del Garda).

La sfida del nuovo Sindaco. La fase iniziale del mandato è anche quella della costruzione dell'assetto organizzativo che dovrà sostenere l'azione amministrativa per cinque anni. In un contesto caratterizzato da carenza di personale, difficoltà di reclutamento (cfr. il nostro approfondimento sulla PTFP) e crescente complessità normativa, la sfida del nuovo amministratore non è soltanto «decidere cosa fare», ma individuare nel modo più funzionale e corretto le persone e le competenze in grado di realizzarlo. Il Segretario Comunale è il principale interlocutore tecnico del Sindaco in questa fase: è suo compito guidarlo nella conoscenza dell'organizzazione esistente, illustrarne i punti di forza e di debolezza, supportarlo nelle scelte sui vertici tecnici con rigore e con il giusto realismo.

4. Il calendario degli adempimenti post-elettorali

Scadenza Adempimento Soggetto responsabile Base normativa
Entro 24 h dalla proclamazione Comunicazione elezione al Prefetto e all'ANPR Sindaco eletto / Segretario Art. 38 TUEL
Entro 10 giorni dalla proclamazione PRIORITÀ Prima seduta del Consiglio — giuramento del Sindaco, insediamento, elezione Presidente del Consiglio (>15.000 ab.) Sindaco neoeletto (convoca), Segretario (verbalizza) Art. 38 TUEL
Entro 10 giorni dalla convalida Opzione degli eletti in caso di incompatibilità Consiglieri eletti incompatibili Art. 63 TUEL
Entro 60 giorni dalla proclamazione TERMINE Nomina della Giunta Comunale e attribuzione deleghe assessoriali Sindaco Art. 46 TUEL
Contestualmente alla nomina Giunta Comunicazione composizione Giunta al Prefetto Sindaco / Segretario Art. 46, co. 2, TUEL
Entro 15 giorni dalla nomina Pubblicazione all'Albo Pretorio dei decreti di nomina della Giunta Segretario / Responsabile ufficio Art. 46 TUEL
Entro 30 giorni dall'insediamento Pubblicazione in Amministrazione Trasparente della composizione di Giunta e Consiglio RPCT / Responsabile trasparenza Art. 14 D.Lgs. 33/2013
Entro 30 giorni dall'insediamento Comunicazione al Ministero dell'Interno (Modelli 1 e 2 — composizione organi) Segretario Comunale Circ. Min. Interno
Entro 45 giorni dalla proclamazione Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti e istituzioni — previa verifica cause ostative (inconferibilità, incompatibilità, antimafia) Sindaco (su indirizzi del Consiglio) Art. 50, co. 8, TUEL
Da 60 a 120 giorni dall'insediamento Eventuale nomina del nuovo Segretario Comunale. Scaduto il termine senza nomina, il Segretario in carica è confermato automaticamente Sindaco Art. 99 TUEL
Entro 90 giorni dalla proclamazione Relazione di inizio mandato — verifica situazione finanziaria, patrimoniale e indebitamento dell'ente alla data di insediamento Responsabile finanziario / Segretario (predispone), Sindaco (sottoscrive) Art. 4-bis D.Lgs. 149/2011
Entro 90 giorni dall'insediamento Approvazione del Programma di mandato (facoltativo ma consigliato) Giunta / Consiglio Comunale Art. 46, co. 3, TUEL
Entro 90 giorni dall'insediamento Nomina del Nucleo di Valutazione / OIV e degli altri organi ausiliari Sindaco / Giunta D.Lgs. 150/2009

5. La consegna delle carte e la continuità amministrativa

Uno degli adempimenti più praticamente rilevanti è la consegna formale della documentazione dalla vecchia alla nuova amministrazione. Sebbene non esista una norma che disciplini analiticamente questo passaggio, la prassi consolidata prevede che il Segretario Comunale rediga un verbale di consegna contenente:

  • Lo stato delle delibere e determine pendenti di esecuzione
  • Lo stato della cassa e i principali saldi finanziari
  • L'elenco dei contratti in essere con scadenze imminenti
  • Lo stato del contenzioso attivo e passivo
  • Le scadenze imminenti (entro 90 giorni) che richiedono provvedimenti urgenti
  • L'elenco delle opere pubbliche in corso e il relativo stato di avanzamento (incluse quelle PNRR)
  • Lo stato del bilancio e del rendiconto
  • Le convenzioni di segreteria e le gestioni associate in corso

6. Le comunicazioni e le pubblicazioni obbligatorie

Amministrazione Trasparente

Entro 30 giorni dall'insediamento, la nuova composizione degli organi deve essere aggiornata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (art. 14, D.Lgs. 33/2013), con la pubblicazione obbligatoria per ogni componente di Giunta e Consiglio di:

  • Curriculum vitae
  • Dichiarazione dei redditi e del patrimonio (art. 14 D.Lgs. 33/2013)
  • Dichiarazione delle spese elettorali
  • Atto di nomina o di elezione
  • Compensi e indennità percepite
⚠️ Attenzione alla "fotografia" OIV: La verifica degli obblighi di trasparenza da parte dell'OIV (o del Nucleo di Valutazione) effettua la sua rilevazione annuale il 15 giugno 2026. I Comuni con elezioni del 24-25 maggio 2026 devono assicurarsi di aver pubblicato almeno i dati essenziali della nuova composizione degli organi entro quella data.

ANAC e Piano Anticorruzione

La nuova amministrazione è tenuta ad adottare o aggiornare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che include la sezione anticorruzione e trasparenza (ex PTPCT). In attesa dell'adozione del nuovo PIAO, rimane in vigore quello approvato dall'amministrazione uscente.

La verifica antimafia per gli assessori

Prima o contestualmente alla nomina degli assessori, il Sindaco deve effettuare le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). In particolare:

  • Per i Comuni nelle aree a rischio individuate dalla normativa (principalmente Sud Italia e alcune aree del Centro), le verifiche sono obbligatorie per tutti gli assessori
  • Per tutti i Comuni, è comunque buona prassi richiedere l'autocertificazione antimafia a ciascun assessore
  • Le verifiche devono precedere l'adozione di atti che comportino attribuzioni di vantaggi patrimoniali

6-bis. L'aspettativa per mandato elettivo

I consiglieri e gli assessori che siano anche dipendenti pubblici o privati possono avvalersi dell'aspettativa per mandato elettivo. Punti operativi rilevanti:

  • Domanda espressa al datore di lavoro: l'aspettativa non è automatica; l'eletto deve presentare apposita domanda scritta al proprio datore di lavoro entro i termini previsti dalla normativa applicabile
  • Oneri contributivi a carico dell'ente locale: gli obblighi contributivi (INPS/INPDAP) gravano sull'ente locale soltanto per le cariche esecutive specificamente previste dalla legge (Sindaco, Vicesindaco, Assessori). Per i consiglieri non esecutivi, gli oneri contributivi restano a carico dell'eletto
  • Coordinamento con l'ufficio personale: il Segretario Comunale deve segnalare tempestivamente all'ufficio personale e all'ufficio ragioneria i nominativi degli eletti che abbiano presentato domanda di aspettativa, per la corretta imputazione degli oneri contributivi

6-ter. Le scadenze finanziarie urgenti post-elezioni

Compensi dei componenti dei seggi elettorali — maggiorazione 15%

Poiché le votazioni si sono svolte su due giornate (24 e 25 maggio 2026), gli uffici finanziari devono procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali con la maggiorazione del 15% prevista per legge in caso di voto su due giorni. Rientrano in questa liquidazione anche i rimborsi per le spese elettorali anticipate dal Comune (allestimento seggi, materiale, ecc.).

Rottamazione Quinquies — richiesta di proroga

Per i circa 980 Comuni coinvolti nelle elezioni del primo semestre 2026, è stata avanzata la richiesta di posticipare il termine per l'adesione alla definizione agevolata (Rottamazione Quinquies) dal 30 giugno al 31 luglio 2026. La motivazione è consentire alle nuove amministrazioni — insediatesi solo a fine maggio-giugno — di poter deliberare in merito con cognizione di causa. Gli uffici finanziari devono monitorare l'eventuale approvazione normativa di questa proroga e segnalarla alla nuova Giunta per la relativa delibera.

⚠️ Da monitorare: Al momento la proroga al 31 luglio 2026 per la Rottamazione Quinquies è una richiesta avanzata dalle rappresentanze dei Comuni, non ancora un provvedimento in vigore. Verificare le fonti ufficiali (Gazzetta Ufficiale, MEF) per l'eventuale conferma normativa.

Rendicontazione personale su SICO — scadenza 6 giugno 2026

Indipendentemente dal cambio di amministrazione, resta ferma la scadenza del 6 giugno 2026 per l'invio della Relazione allegata al Conto Annuale 2025 tramite il sistema SICO (MEF-RGS). Il cambio di amministrazione non sospende né proroga questo adempimento: è il Responsabile del Servizio Finanziario in carica — non la Giunta — a dovervi provvedere.

Attestazione OIV su portale PICO — scadenza 15 giugno 2026

Entro il 15 giugno 2026, gli Organismi Interni di Valutazione (OIV) o le strutture con funzioni analoghe devono completare le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, con rilevazione dei dati effettuata sul portale PICO dell'ANAC. Per i Comuni con elezioni del 24-25 maggio 2026, questa scadenza cade a soli 20 giorni dall'insediamento: è prioritario aggiornare tempestivamente la sezione Amministrazione Trasparente con i dati della nuova composizione degli organi prima del 15 giugno.

6-quater. Comunicazioni obbligatorie ad Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL

L'elezione del nuovo Sindaco comporta la variazione del rappresentante legale dell'ente. Questa variazione deve essere comunicata obbligatoriamente entro 30 giorni dall'insediamento ai tre enti previdenziali e fiscali di riferimento:

Ente Termine Oggetto della comunicazione Modalità
Agenzia delle Entrate 30 giorni dall'insediamento Variazione del rappresentante legale del Comune Modello AA7/10 — telematico, sportello in duplice esemplare, o raccomandata a qualsiasi ufficio AdE
INPS 30 giorni dalla variazione Variazione ai fini previdenziali — nuovo legale rappresentante Servizio online INPS o procedura ComUnica
INAIL 30 giorni dalla variazione Variazione ai fini assicurativi — nuovo legale rappresentante Servizio online INAIL o procedura ComUnica

La procedura ComUnica — la soluzione efficiente

La Comunicazione Unica (ComUnica) consente di inviare in un'unica soluzione le variazioni destinate a più enti, evitando invii separati. Tramite ComUnica è possibile comunicare simultaneamente la variazione a:

  • INAIL
  • INPS
  • Agenzia delle Entrate
  • Registro Imprese — Camera di Commercio

Entro i 7 giorni successivi all'invio, ciascun ente comunica gli esiti della variazione. L'utilizzo di ComUnica è consigliato per garantire la tracciabilità e il rispetto di tutte le scadenze con un unico adempimento.

⚠️ Non trascurare questo adempimento: La mancata comunicazione della variazione del rappresentante legale può generare disallineamenti nelle banche dati di INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, con conseguenti criticità nella gestione dei versamenti contributivi, delle comunicazioni fiscali e dei flussi UNIEMENS. Un controllo tempestivo evita sanzioni e blocchi operativi.

6-quinquies. Gli adempimenti contabili-finanziari di inizio mandato

Accanto agli adempimenti politico-istituzionali e a quelli di trasparenza, l'insediamento del nuovo Sindaco apre una sequenza di adempimenti contabili-finanziari di grande rilievo, alcuni dei quali — come la verifica di cassa e la relazione di inizio mandato — sono direttamente collegati al cambio del rappresentante legale dell'ente. La macchina della finanza locale non si ferma ai tempi della politica: nei mesi immediatamente successivi all'insediamento la nuova amministrazione si confronta con la verifica degli equilibri di bilancio (entro il 31 luglio), la programmazione triennale (DUP) e il riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio.

La mappa di questi obblighi è ricostruita anche nel Quaderno ANCI n. 63 (sesta edizione, giugno 2026) per i neo amministratori locali, già citato nei paragrafi precedenti.

6-quinquies.1 La verifica straordinaria di cassa (art. 224 TUEL)

Il cambio del Sindaco rende necessaria la verifica straordinaria di cassa prevista dall'art. 224 del TUEL. L'operazione si svolge alla presenza congiunta di:

  • Sindaco uscente;
  • Sindaco neoeletto;
  • Segretario Comunale;
  • Responsabile del Servizio Finanziario;
  • Organo di revisione economico-finanziaria.

La verifica riguarda sia la tesoreria, sia gli eventuali conti correnti postali intestati all'ente, sia gli agenti contabili (riscuotitori speciali, economi). Modalità e tempi dell'operazione sono definiti dal regolamento di contabilità dell'ente, che deve essere consultato preventivamente per organizzare l'attività.

📌 Quando non è richiesta. La verifica straordinaria di cassa non è richiesta in caso di rielezione dello stesso Sindaco: in assenza di cambio del rappresentante legale, il presupposto dell'adempimento — la consegna materiale e contabile tra due soggetti diversi — non si realizza. Restano invece dovute le verifiche ordinarie di cassa, con cadenza almeno trimestrale, di competenza dell'organo di revisione.

6-quinquies.2 La relazione di inizio mandato (art. 4-bis D.Lgs. 149/2011)

Tra i primi atti del nuovo Sindaco rientra la sottoscrizione della relazione di inizio mandato, prevista dall'art. 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149. Il documento è predisposto dal responsabile finanziario o dal Segretario Comunale e firmato dal Sindaco entro 90 giorni dall'insediamento.

Profilo Disciplina
Termine di sottoscrizione 90 giorni dall'insediamento
Soggetto redigente Responsabile finanziario o Segretario Comunale
Soggetto firmatario Sindaco
Contenuto Situazione finanziaria, patrimoniale e debitoria dell'ente
Modello standard Non previsto dalla legge
Asseverazione revisori NO A differenza della relazione di fine mandato
Trasmissione Corte dei conti NO Non prevista
Sanzioni per ritardo NO Non previste
⚠️ Particolare rilievo nei Comuni con criticità finanziarie. Sebbene la relazione di inizio mandato non sia presidiata da sanzioni dirette, essa assume rilievo sostanziale nei Comuni che presentano:
  • criticità finanziarie strutturali;
  • procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis TUEL (pre-dissesto) in corso;
  • dissesto in atto.
In questi casi, la relazione costituisce il presupposto conoscitivo per valutare l'eventuale rimodulazione del piano di riequilibrio, da formalizzare con apposita variazione concordata con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6-quinquies.3 La verifica degli equilibri di bilancio e l'assestamento (entro il 31 luglio)

Il primo banco di prova finanziario per il nuovo Consiglio Comunale è la verifica degli equilibri di bilancio e l'approvazione dell'assestamento generale 2026-2028, da effettuarsi entro il 31 luglio 2026. Nel medesimo passaggio dovranno essere riconosciuti e finanziati eventuali debiti fuori bilancio, secondo quanto stabilito dall'art. 194 del TUEL.

🚫 Conseguenze della mancata approvazione. Ai sensi della normativa contabile vigente, la mancata approvazione della delibera sugli equilibri di bilancio è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza più grave prevista dall'ordinamento: lo scioglimento del Consiglio Comunale ex art. 141, c. 1, lett. c) TUEL, con nomina del commissario prefettizio. È un'eventualità che le nuove amministrazioni — appena insediatesi — devono assolutamente evitare attraverso una pianificazione tempestiva dell'istruttoria contabile.

6-quinquies.4 Il DUP 2027-2029 (entro il 31 luglio) e le linee programmatiche di mandato

Sempre entro la fine di luglio, gli amministratori dovranno predisporre il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027-2029 da sottoporre al Consiglio Comunale, salvo eventuali termini diversi collegati alla presentazione delle linee programmatiche di mandato.

📌 Coordinamento DUP e linee programmatiche. Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione e i termini fissati dallo Statuto comunale comportano la presentazione delle linee programmatiche oltre il termine previsto per il DUP, i due documenti potranno essere presentati contestualmente al Consiglio, comunque non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione cui il DUP si riferisce. Il Segretario Comunale deve verificare la disciplina statutaria specifica dell'ente per evitare disallineamenti temporali.

6-quinquies.5 Le specificità contabili dei piccoli Comuni

Comuni fino a 5.000 abitanti — la deroga dell'art. 53 c. 23 L. 388/2000

Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, qualora la Giunta eserciti funzioni gestionali e adotti atti tecnici in deroga al principio di separazione politica-gestione (art. 53, c. 23, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 — Legge finanziaria 2001), il risparmio di spesa prodotto da questa scelta organizzativa deve essere certificato annualmente con una specifica deliberazione approvata insieme al bilancio di previsione.

L'adempimento è il prezzo della deroga: il legislatore consente l'attribuzione delle funzioni gestionali agli organi politici nei piccoli Comuni come strumento di semplificazione, ma a condizione che venga dimostrato il contenimento di spesa da cui la deroga trae giustificazione.

Comuni fino a 3.000 abitanti — l'esclusione della spesa del Segretario dai limiti di personale (DL 19/2026)

Per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti assume particolare rilievo la novità introdotta dal 20 febbraio 2026 con il DL 19/2026: la spesa per il Segretario Comunale non viene più conteggiata nei limiti della spesa di personale.

📌 Effetti operativi del DL 19/2026. Si tratta di una misura di sostegno strutturale ai piccoli Comuni che:
  • amplia gli spazi assunzionali dell'ente liberando risorse altrimenti assorbite dalla retribuzione del Segretario;
  • incide direttamente sulla programmazione del nuovo bilancio e del PTFP (Piano triennale dei fabbisogni di personale) all'interno del PIAO;
  • consente di rideterminare le capacità assunzionali per gli anni 2026-2028 in misura più favorevole.
Il responsabile del personale, in concerto con il Segretario, deve rivedere i calcoli del fabbisogno alla luce della nuova esclusione.

6-quinquies.6 La trasparenza patrimoniale: dichiarazioni di Sindaco e Consiglieri

Restano gli obblighi di trasparenza patrimoniale previsti dalla L. 5 luglio 1982, n. 441 e dal D.Lgs. 33/2013: entro tre mesi dall'elezione, il Sindaco e i Consiglieri comunali sono tenuti a depositare le dichiarazioni relative a:

  • la propria situazione patrimoniale;
  • le quote societarie e le partecipazioni in società;
  • i diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, ecc.);
  • la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Le dichiarazioni sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto-sezione «Organizzazione» → «Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo», a cura del Responsabile della Trasparenza (di norma il Segretario Comunale come RPCT).

Quadro riepilogativo — Adempimenti contabili-finanziari di inizio mandato Termine
Verifica straordinaria di cassa (art. 224 TUEL) — solo se Sindaco diverso Subito dopo l'insediamento
Comunicazione AdE/INPS/INAIL del nuovo legale rappresentante (ComUnica) 30 giorni
Relazione di inizio mandato (art. 4-bis D.Lgs. 149/2011) 90 giorni
Dichiarazioni patrimoniali Sindaco e Consiglieri (L. 441/1982) 3 mesi
Verifica equilibri di bilancio + assestamento 2026-2028 + debiti fuori bilancio 31 luglio 2026
Predisposizione DUP 2027-2029 (eventualmente con linee programmatiche) 31 luglio 2026 (salvo termini statutari)
Certificazione risparmi deroga art. 53 c. 23 L. 388/2000 (Comuni < 5.000 ab.) Insieme al bilancio

7. Gli adempimenti del Segretario Comunale nella fase post-elettorale

Il Segretario Comunale è il perno istituzionale dell'intera fase di transizione. I suoi compiti specifici sono:

  • Predisporre e verbalizzare la prima seduta consiliare, curando il giuramento del Sindaco e la regolarità formale delle operazioni
  • Assistere il Consiglio nella convalida degli eletti, segnalando le eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità di sua conoscenza
  • Curare le comunicazioni istituzionali (Prefettura, ANPR, BDAP, Ministero dell'Interno)
  • Predisporre il verbale di consegna della documentazione dalla vecchia alla nuova amministrazione
  • Verificare il rispetto del vincolo di genere nella composizione della Giunta e segnalare eventuali irregolarità
  • Aggiornare la sezione Amministrazione Trasparente con i dati della nuova composizione degli organi
  • Gestire la continuità degli atti in corso: verificare le determine e delibere non ancora eseguite e segnalare quelle con scadenze imminenti
  • Aggiornare le autorizzazioni di firma presso la tesoreria bancaria e negli atti di BDAP/SIOPE
  • Comunicare il cambio di amministrazione agli enti convenzionati (gestioni associate, Consorzi, Comunità montana)

8. Il regime finanziario durante la transizione

Durante il periodo di transizione tra la vecchia e la nuova amministrazione, la gestione finanziaria prosegue senza interruzioni. Alcune precisazioni operative:

  • La firma delle determinazioni rimane in capo ai responsabili di settore/servizio (art. 107 TUEL), che sono i titolari della competenza gestionale e dell'adozione delle determine di impegno e liquidazione. Il Sindaco ha competenza politica e di indirizzo, non gestionale
  • Le delibere già adottate dall'amministrazione uscente rimangono valide ed esecutive; la nuova Giunta o il nuovo Consiglio possono modificarle o revocarle con apposito atto
  • Il bilancio di previsione 2026 (se già approvato) rimane in vigore; la nuova amministrazione potrà apportare variazioni con la procedura ordinaria
  • Gli impegni di spesa già assunti sono vincolanti e devono essere onorati indipendentemente dal cambio di amministrazione
  • I contratti in essere continuano ad avere piena efficacia; la nuova Giunta subentra nella titolarità degli stessi senza necessità di novazione
⚠️ Rischio blocco dell'attività amministrativa — conferma dei responsabili di settore: Nei Comuni privi di dirigenza (la grande maggioranza dei piccoli e medi Comuni), i responsabili degli uffici e dei servizi vengono nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 10, TUEL. Con l'insediamento del nuovo Sindaco, questi incarichi non decadono automaticamente ma possono essere revocati o rinnovati. È fortemente consigliato, nella fase iniziale del mandato, procedere alla conferma espressa dei responsabili in carica, o quantomeno a non revocarli prima di aver provveduto a nuove nomine: in assenza di responsabili formalmente incaricati, nessuno è legittimato a firmare determine, impegni di spesa, liquidazioni e pagamenti, con il concreto rischio di paralisi dell'attività amministrativa e gestionale. Il Segretario Comunale deve segnalare con urgenza questo rischio al nuovo Sindaco appena insediato.
«La prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto è il momento fondante della nuova amministrazione: la sua corretta gestione formale garantisce la legittimità di tutti gli atti successivi e la piena efficacia del mandato elettorale. Il Segretario Comunale è il custode di questa legittimità.»
— Ministero dell'Interno, Circolare sulle elezioni comunali e adempimenti post-elettorali

Checklist operativa per il Segretario Comunale

  • ☐ Ricevuta comunicazione della proclamazione degli eletti
  • ☐ Convocazione prima seduta del Consiglio (entro 10 giorni dalla proclamazione)
  • ☐ Predisposizione ordine del giorno e documentazione per la prima seduta
  • ☐ Giuramento del Sindaco verbalizzato e autenticato
  • ☐ Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità per ogni eletto
  • ☐ Comunicazione al Prefetto della composizione della Giunta entro la nomina
  • ☐ Verifica del rispetto del vincolo di genere nella Giunta (40%)
  • ☐ Decreto sindacale di nomina Giunta pubblicato all'Albo Pretorio
  • ☐ Comunicazione al Ministero dell'Interno (Modelli 1 e 2)
  • ☐ Aggiornamento Amministrazione Trasparente entro 30 giorni (e comunque entro il 15 giugno 2026 per la fotografia OIV)
  • ☐ Pubblicazione curriculum e dichiarazioni patrimoniali di Sindaco, assessori e consiglieri
  • Conferma espressa dei responsabili di settore/servizio in carica — priorità assoluta per evitare il blocco dell'attività gestionale (art. 50, co. 10, TUEL)
  • ☐ Aggiornamento firme autorizzate su SIOPE / BDAP / tesoreria
  • ☐ Verbale di consegna della documentazione alla nuova amministrazione
  • ☐ Comunicazione cambio amministrazione agli enti convenzionati e ai Consorzi
  • ☐ Aggiornamento referente nel registro ANAC (Portale BDNCP)
  • ☐ Comunicazione variazione rappresentante legale ad Agenzia delle Entrate (Mod. AA7/10) — entro 30 giorni
  • ☐ Comunicazione variazione a INPS — entro 30 giorni (o via ComUnica)
  • ☐ Comunicazione variazione a INAIL — entro 30 giorni (o via ComUnica)
  • ☐ Verifica straordinaria di cassa con tesoriere (art. 224 TUEL)
  • ☐ Liquidazione compensi componenti seggi con maggiorazione 15% per voto su due giorni
  • ☐ Invio Relazione Conto Annuale 2025 su sistema SICO — scadenza 6 giugno 2026
  • ☐ Attestazione OIV su portale PICO (ANAC) — scadenza 15 giugno 2026
  • ☐ Segnalare agli eletti-dipendenti l'obbligo di domanda espressa per l'aspettativa per mandato elettivo
  • ☐ Monitorare eventuale proroga Rottamazione Quinquies al 31 luglio 2026 e segnalare alla nuova Giunta
  • ☐ Indirizzi del Consiglio per le nomine dei rappresentanti dell'ente (entro 45 giorni)
  • ☐ Predisposizione relazione di inizio mandato (entro 90 giorni dalla proclamazione)
  • ☐ Deposito dichiarazioni patrimoniali Sindaco e Consiglieri (L. 441/1982) — entro 3 mesi dall'elezione, con pubblicazione in Amministrazione Trasparente
  • ☐ Verifica equilibri di bilancio + assestamento 2026-2028 + riconoscimento debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL) — entro il 31 luglio 2026
  • ☐ Predisposizione e approvazione del DUP 2027-2029 (eventualmente contestuale alle linee programmatiche di mandato) — entro 31 luglio salvo termini statutari diversi
  • ☐ Per Comuni < 5.000 ab.: predisposizione deliberazione di certificazione del risparmio di spesa per deroga art. 53 c. 23 L. 388/2000 — approvata insieme al bilancio
  • ☐ Per Comuni fino a 3.000 ab.: rideterminazione capacità assunzionali e PTFP nel PIAO alla luce dell'esclusione della spesa del Segretario dai limiti di personale (DL 19/2026)
  • ☐ Valutare nomina nuovo Segretario Comunale (finestra 60-120 giorni dall'insediamento)

Fonti di riferimento: D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 38, 39, 40, 41, 46, 50 co. 11, 51, 60-65, 99, 224; D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, artt. 12 e 13 (Commissione Elettorale Comunale); D.Lgs. 14 maggio 2011, n. 149, art. 4-bis (relazione di inizio mandato); L. 6 aprile 1993, n. 81 (elezione diretta Sindaco e limite mandati); L. 7 aprile 2022, n. 35 (terzo mandato per Comuni fino a 5.000 ab.); D.L. 14 febbraio 2024, n. 7 (abolizione limite mandati per Comuni ≤ 5.000 ab.); L. 23 aprile 1981, n. 154 (ineleggibilità e incompatibilità); D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 14; D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità e incompatibilità); L. 7 aprile 2014, n. 56 (parità di genere); D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia); D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 39 (Presidente del Consiglio), 40 (prima seduta), 41 (convalida e Commissione Elettorale), 43 c. 4 (decadenza per mancata partecipazione), 45 (surroga), 46 (Giunta e revoca), 47 (composizione Giunta), 50 (Sindaco), 53 (impedimento Sindaco e Vicesindaco), 64 (incompatibilità assessore-consigliere; parenti del Sindaco), 65 (assessore vs Consigliere regionale), 78 (astensione assessori urbanistica/edilizia), 90 (uffici di supporto), 107, 108 (Direttore Generale), 109, 110 (dirigenza a contratto), 224 (verifica straordinaria di cassa); D.L. 27 dicembre 2025, n. 196 conv. L. 13 febbraio 2026, n. 18 (disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali 2026); D.M. Interno 25 febbraio 2026 (indizione comizi); L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 53 c. 23 (deroga gestionale piccoli Comuni con certificazione annuale del risparmio di spesa); D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 141 c. 1 lett. c) (scioglimento Consiglio per mancata approvazione bilancio/equilibri), art. 175 (assestamento generale), art. 194 (riconoscimento debiti fuori bilancio), art. 243-bis (procedura di riequilibrio finanziario pluriennale); D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e principio contabile applicato della programmazione (DUP); D.L. 20 febbraio 2026, n. 19 (esclusione della spesa del Segretario Comunale dai limiti di spesa di personale per i Comuni fino a 3.000 abitanti); L. 5 luglio 1982, n. 441 (dichiarazioni patrimoniali degli amministratori locali, entro 3 mesi dall'elezione); D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 14 (pubblicazione in Amministrazione Trasparente); L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2 c. 185 (composizione Giunta); L. 7 aprile 2014, n. 56, artt. 1 cc. 135 (composizione Giunta nei piccoli Comuni) e 137 (pari opportunità Giunta); D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, artt. 12-13 (Commissione Elettorale); CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, art. 17 (Elevate Qualificazioni); Ministero dell'Interno - DAIT, circolare n. 6508/2014 (pari opportunità Giunta); parere DAIT 17 marzo 2026 (deroga pari opportunità); parere DAIT 1° agosto 2017 (linee programmatiche); pareri DAIT 14 aprile e 26 luglio 2023 (revoca Presidente Consiglio). Giurisprudenza aggiuntiva: Cons. Stato V n. 640/2006 e n. 6476/2005 (termine prima seduta acceleratorio); Cons. Stato III n. 6534/2012 (proclamazione e funzionario di fatto); Cons. Stato V n. 279/2005 (surrogati esclusi dalla prima seduta); Cons. Stato III n. 2273/2021 e TAR Abruzzo n. 667/2005 (surroga atto dovuto); Cons. Stato V n. 4694/2006 (giuramento non condizione di assunzione funzioni); Cons. Stato n. 4626/2015 (pari opportunità direttamente precettive); Cons. Stato V n. 406/2016 (motivazione mancata pari opportunità); Cons. Stato V n. 2125 del 16 marzo 2026 (revoca assessori e necessità di riscontro documentale); Cons. Stato n. 3436/2021 (deroga art. 53 c. 23 e presidenza commissioni gara/concorso); Cons. Stato II n. 5406/2023 (attribuzione responsabilità servizi ad assessore senza preventivo passaggio in Consiglio); Cons. Stato n. 573/2021 (decadenza per assenze: interpretazione restrittiva); Cons. Stato nn. 1983/1999, 3187/2002, 114/2006, 1286/2018 (revoca Presidente Consiglio); TAR Lombardia-Brescia n. 31/2018; TAR Campania Salerno n. 1885/2011; TAR Calabria n. 462/2015; TAR Puglia ord. 14/2018 e n. 38/2019; TAR Veneto n. 173/2019; TAR Molise n. 243/2023; TAR Campania n. 1087/2025. Atti ANAC: Adunanza del Consiglio dell'11 marzo 2026 (Delibera n. 92/2026) — modelli dichiarativi sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013. Fonte istituzionale primaria: ANCI, Quaderno operativo n. 63 — «Manuale per i neo amministratori locali — Elezioni amministrative 2026», giugno 2026, sesta edizione, a cura di Stefania Dota (Vice Segretario Generale ANCI) e Maria Rosaria Di Cecca (Responsabile Dipartimento Affari generali e istituzionali ANCI), con la collaborazione di Riccardo Narducci — guida operativa con 8 capitoli (primi adempimenti Sindaco e Consiglio, dirigenza, art. 90 staff, EQ, Segretario, Direttore Generale, status amministratori), modulistica con 12 schemi-tipo (A-M) di atti pronti all'uso, e appendice normativa. I contenuti hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere legale.