Le dimissioni di un consigliere comunale sono l'atto unilaterale con cui il consigliere pone fine, per propria libera scelta, al mandato ricevuto dal corpo elettorale. La disciplina è concentrata nell'art. 38 c. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — norma che, in poche righe, definisce sia la forma tassativa di presentazione sia la natura giuridica dell'atto e i suoi effetti. La rigidità della disciplina non è casuale: il legislatore ha voluto assicurare certezza e veridicità a un atto che può innescare — in caso di dimissioni collettive — lo scioglimento anticipato del Consiglio (art. 141 c. 1 lett. b n. 3 TUEL) o, comunque, la surrogazione del dimissionario (art. 45 TUEL). Per questo la presentazione via PEC nominativa non è ammessa: lo ha chiarito il Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con parere del 12 agosto 2022 (nota prot. n. 22270 del 3/8/2022), confermando un precedente del 18 maggio 2018 (prot. n. 8557); orientamento consolidato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Campania Napoli Sez. I n. 6004 del 24/9/2021, Cons. Stato Sez. VII n. 1886 del 23/2/2023 e da ultimo TAR Campania Napoli Sez. I n. 5873 del 4/11/2024). Guida operativa in 15 sezioni per il Segretario Comunale: quadro normativo, natura giuridica, modalità di presentazione, inammissibilità della PEC, coordinamento col CAD, giurisprudenza, effetti, surrogazione, scioglimento, procedimento, casistiche patologiche, FAQ, decalogo e collegamenti sistematici.
📑 Indice
- Il quadro normativo (art. 38 c. 8 TUEL + CAD art. 48)
- Le quattro caratteristiche giuridiche delle dimissioni
- Le due modalità tassative di presentazione
- La regola del quinquennio (delega non anteriore a 5 giorni)
- L'inammissibilità della PEC — parere Min. Interno DAIT del 12/8/2022
- Il coordinamento con l'art. 48 del CAD
- La firma digitale — il silenzio del parere e i possibili scenari
- La giurisprudenza consolidata: TAR Napoli 6004/2021, Cons. Stato 1886/2023, TAR Napoli 5873/2024
- Le conseguenze dell'inosservanza
- La surrogazione ex art. 45 TUEL
- Lo scioglimento del Consiglio ex art. 141 c. 1 lett. b n. 3 TUEL
- Il procedimento operativo del Segretario
- Casistiche patologiche
- FAQ operative
- Decalogo per il Segretario Comunale
- Collegamenti sistematici
1. Il quadro normativo
La disciplina delle dimissioni del consigliere comunale è contenuta in una singola disposizione, che va letta in coordinamento con la normativa sulla comunicazione digitale della PA.
📜 Art. 38 c. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
«Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141».
Le altre fonti normative rilevanti:
- Art. 45 TUEL — surrogazione del consigliere cessato dalla carica: il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto
- Art. 141 c. 1 lett. b n. 3 TUEL — scioglimento del Consiglio comunale per dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco
- Art. 48 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD): «la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta»
- Art. 21 D.Lgs. 82/2005 (CAD) — valore giuridico della firma elettronica e della firma digitale
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. documentazione amministrativa) — art. 21 e 38 sulla presentazione di atti alle PA
2. Le quattro caratteristiche giuridiche delle dimissioni
Dal tenore dell'art. 38 c. 8 TUEL — e come precisato dal parere Ministero dell'Interno DAIT del 12/8/2022 — emergono quattro caratteristiche giuridiche che qualificano le dimissioni come atto giuridico in senso stretto, non come negozio giuridico.
| Caratteristica | Contenuto |
|---|---|
| 1) Atto giuridico in senso stretto | Gli effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell'agente, ma sono disposti dall'ordinamento. Il consigliere manifesta la volontà di dimettersi, ma l'effetto (perdita della carica) è ricollegato dalla legge a quella dichiarazione senza margine di modulazione. |
| 2) Irrevocabili | Una volta assunte a protocollo, non possono essere ritirate. Il ripensamento del consigliere è giuridicamente inefficace — la volontà manifestata si cristallizza al momento del protocollo. Ratio: garantire certezza sull'assetto istituzionale. |
| 3) Non recettizie | La loro efficacia non dipende dalla ricezione da parte del destinatario — Consiglio o Sindaco. Il momento perfezionativo è la protocollazione al protocollo generale dell'ente. |
| 4) Immediatamente efficaci | Non necessitano di presa d'atto né di deliberazione consiliare. Il consigliere è ipso iure cessato dalla carica al momento della protocollazione — la successiva delibera consiliare di surrogazione (art. 45) è meramente ricognitiva. |
3. Le due modalità tassative di presentazione
L'art. 38 c. 8 TUEL prevede solo due modalità di presentazione delle dimissioni — tassativamente alternative — che si distinguono per la presenza o meno del consigliere al protocollo dell'ente.
| Modalità | Presupposti e requisiti |
|---|---|
| A) Presentazione personale al protocollo dell'ente | Il consigliere si presenta fisicamente agli uffici comunali (protocollo generale) e consegna direttamente l'atto di dimissioni. L'ufficiale del protocollo identifica il consigliere (documento d'identità) e assume l'atto immediatamente a protocollo, nell'ordine temporale di presentazione. La firma può essere apposta contestualmente in presenza dell'operatore, che ne verifica l'autografia. |
| B) Inoltro tramite persona delegata con atto autenticato | Il consigliere che non può presentarsi personalmente conferisce procura scritta a un delegato. In tal caso devono essere autenticate sia la sottoscrizione dell'atto di dimissioni, sia la sottoscrizione dell'atto di delega. La delega non può essere anteriore a cinque giorni rispetto alla presentazione al protocollo — regola di garanzia sull'attualità della volontà del dimissionario. |
4. La regola del quinquennio (delega non anteriore a 5 giorni)
La regola secondo cui la delega non può essere anteriore a cinque giorni merita un'analisi dedicata perché tocca la ratio dell'intera disciplina: assicurare che la volontà del dimissionario sia attuale al momento della presentazione dell'atto al protocollo.
Il rischio da cui la norma difende è quello di deleghe «vecchie» conferite in un momento di crisi politica interna alla maggioranza (per esempio, minaccia collettiva di dimissioni come strumento di pressione), rispetto a cui il consigliere potrebbe medio tempore aver ripensato la propria posizione. Fissando il termine breve dei 5 giorni, la legge impone al delegato di agire tempestivamente, riducendo lo scarto temporale tra volontà manifestata e produzione degli effetti irrevocabili.
🔎 Il calcolo dei 5 giorni
Da quando decorrono? Dal giorno di sottoscrizione della delega davanti al pubblico ufficiale che ne autentica la firma (notaio, funzionario incaricato ex art. 21 DPR 445/2000, Segretario Comunale nella funzione di rogante, ecc.).
Fino a quando? Fino al momento in cui il delegato deposita l'atto al protocollo. La verifica va fatta in modo rigoroso dall'ufficiale del protocollo — se la delega è anteriore a 5 giorni, il deposito va rifiutato o comunque le dimissioni restano inefficaci.
Modo di computo: applicando i principi generali sul calcolo dei termini (art. 155 c.p.c. — dies a quo non computatur, dies ad quem computatur): non si conta il giorno di sottoscrizione della delega, si conta il giorno del deposito.
5. L'inammissibilità della PEC — il parere Min. Interno DAIT del 12/8/2022
Il tema più controverso — e su cui il Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali è tornato più volte — è l'ammissibilità delle dimissioni trasmesse via PEC. La risposta è negativa, e le ragioni sono esposte con chiarezza nel parere prot. n. 22270 del 3 agosto 2022 (pubblicato il 12 agosto 2022), che conferma il precedente parere prot. n. 0008557 del 18 maggio 2018.
📄 Massima del parere DAIT del 12/8/2022
«In conformità al disposto di cui all'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la presentazione delle dimissioni del consigliere comunale tramite PEC non equivale a presentazione personale, né ad inoltro mediante persona delegata, mancando in tal caso l'autenticazione della firma sia dell'atto di dimissioni sia dell'atto di delega».
Il parere si articola in tre passaggi logici:
🔎 Passaggio 1 — I requisiti formali stringenti
Il legislatore ha previsto requisiti formali particolarmente stringenti per la presentazione delle dimissioni, al fine di garantirne certezza e veridicità, in considerazione delle potenziali rilevanti conseguenze (surrogazione, scioglimento del Consiglio). Le dimissioni sono atto giuridico in senso stretto: irrevocabile, non recettizio, immediatamente efficace. Su questa natura si è pronunciata anche la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania — Napoli Sez. I, 24 settembre 2021 n. 6004).
🔎 Passaggio 2 — L'art. 48 del CAD e la clausola di salvezza
L'art. 48 D.Lgs. 82/2005 (CAD) stabilisce che la trasmissione del documento informatico via PEC equivale alla notificazione per mezzo della posta, ma con una clausola di salvezza testuale: «salvo che la legge disponga diversamente». Il TUEL dispone diversamente: prescrive la presentazione personale o l'inoltro tramite delegato con atto autenticato. Quindi la PEC non è idonea a soddisfare il requisito di forma dell'art. 38 c. 8 TUEL — anche se la PEC è nominativa e intestata al consigliere.
🔎 Passaggio 3 — La mancanza dell'autenticazione della firma
Il vero vulnus della PEC è che non garantisce l'autenticazione della firma né dell'atto di dimissioni né di un eventuale atto di delega. La PEC certifica l'invio del messaggio e la data di trasmissione, ma non il contenuto sostanziale del documento allegato né l'identità di chi lo ha materialmente redatto/sottoscritto. Il consigliere potrebbe aver ricevuto pressioni, il documento allegato potrebbe essere stato manipolato — la PEC non offre garanzie contro queste patologie, che invece l'autenticazione della firma (davanti a pubblico ufficiale) previene.
6. Il coordinamento con l'art. 48 del CAD
Il richiamo del parere Ministero dell'Interno all'art. 48 CAD merita un approfondimento perché consente di ricostruire il sistema dei rapporti tra digitalizzazione della PA e forme di garanzia sostanziale.
L'art. 48 D.Lgs. 82/2005 ha una duplice funzione:
- Funzione abilitativa: la PEC equivale alla notificazione per mezzo della posta — regola generale che consente alla PA di comunicare con i cittadini tramite PEC senza incorrere in vizi di forma per non aver utilizzato la raccomandata cartacea
- Clausola di salvezza: «salvo che la legge disponga diversamente» — la PA non può sostituire la PEC alla forma richiesta dalla legge speciale quando quest'ultima persegue una ratio ulteriore rispetto alla mera comunicazione (per esempio, l'autenticazione della firma)
Nel caso delle dimissioni del consigliere comunale, la legge speciale (art. 38 c. 8 TUEL) persegue tre finalità che la PEC non può soddisfare:
| Finalità della legge speciale | Perché la PEC non basta |
|---|---|
| Certezza dell'identità del dimissionario | La PEC certifica la casella di invio, non l'identità sostanziale di chi ha materialmente redatto e allegato il documento. Le credenziali PEC possono essere state cedute, sottratte, usate da terzi. |
| Veridicità della sottoscrizione | Se il file allegato alla PEC non è firmato digitalmente e non ha firma autografa autenticata, l'atto è un mero documento informatico senza garanzie di provenienza. La PEC non «autentica» la firma allegata. |
| Attualità della volontà | La presentazione personale o la delega recente (max 5 gg) garantiscono che la volontà espressa sia attuale. La PEC può essere programmata o inviata a distanza di tempo dalla redazione dell'atto. |
7. La firma digitale — il silenzio del parere e i possibili scenari
Un tema che il parere Ministero dell'Interno del 12/8/2022 non affronta direttamente è quello delle dimissioni con firma digitale qualificata ex art. 24 CAD. La firma digitale, a differenza della semplice PEC, garantisce l'autenticità, l'integrità e il non ripudio dell'atto: la sottoscrizione digitale è equivalente alla sottoscrizione autografa autenticata (art. 21 CAD).
Due letture sono astrattamente sostenibili:
Lettura restrittiva (prevalente)
L'art. 38 c. 8 TUEL richiede una modalità fisica di presentazione (personale o tramite delegato) — non solo l'autenticazione della firma. La firma digitale non è sufficiente a integrare la formalità della presentazione: manca il momento della consegna materiale al protocollo con identificazione del presentatore. In questa prospettiva, anche le dimissioni firmate digitalmente ma trasmesse via PEC sarebbero inefficaci perché non riconducibili alle due modalità tassative dell'art. 38.
Lettura estensiva (minoritaria)
La firma digitale qualificata risolve il problema dell'autenticazione — che è il vero vulnus individuato dal parere. Il consigliere si «presenta» attraverso la propria identità digitale (SPID/CIE/firma qualificata) e la protocollazione elettronica cristallizza il momento perfezionativo. In questa prospettiva, la PEC + firma digitale qualificata potrebbero essere ammesse — ma manca una conferma giurisprudenziale.
8. La giurisprudenza consolidata
L'orientamento del Ministero dell'Interno trova pieno riscontro nella giurisprudenza amministrativa che, negli ultimi anni, si è consolidata su alcuni principi cardine.
🏛️ TAR Campania — Napoli, Sez. I, sent. 24 settembre 2021 n. 6004
Massima: le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Il rigore formale dell'art. 38 c. 8 TUEL è funzionale alla certezza dell'atto e non ammette equivalenti né sostituti. Sentenza citata dal parere Min. Interno del 12/8/2022.
🏛️ Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. 23 febbraio 2023 n. 1886
Massima: conforme all'orientamento del TAR Napoli. Il Consiglio di Stato ribadisce che «le dimissioni del singolo consigliere, al pari delle dimissioni collettive, sono assoggettate allo stesso rigore formale». Non è ammesso un doppio binario per cui, ad esempio, le dimissioni singole potrebbero essere trasmesse via PEC mentre quelle collettive richiederebbero la presentazione personale — il rigore è unitario.
🏛️ TAR Campania — Napoli, Sez. I, sent. 4 novembre 2024 n. 5873
Massima: consolidamento dell'orientamento. Il TAR precisa che l'obbligo di assumere le dimissioni immediatamente al protocollo ha la funzione di «cristallizzare la situazione creatasi» e di garantire l'«irretrattabilità della volontà manifestata e definitività della dichiarazione». La sentenza è particolarmente utile perché evidenzia la ratio del rigore formale: il protocollo è il momento in cui la volontà si consolida e diventa irretrattabile — se manca la presentazione personale/delegata, manca il momento di cristallizzazione e la volontà resta fluida, esposta a ripensamenti e contestazioni.
9. Le conseguenze dell'inosservanza
La violazione dell'art. 38 c. 8 TUEL produce l'inefficacia radicale delle dimissioni, con effetti su due fronti.
| Profilo | Effetto dell'inefficacia |
|---|---|
| Surrogazione ex art. 45 TUEL | Il Consiglio non deve procedere alla surrogazione del consigliere che ha inviato le «dimissioni» via PEC. Il consigliere continua a essere in carica. Se il Consiglio procedesse comunque alla surrogazione, la delibera sarebbe illegittima — impugnabile davanti al TAR con conseguente annullamento e ripristino del consigliere «dimissionario». |
| Scioglimento del Consiglio ex art. 141 c. 1 lett. b n. 3 TUEL | Se le dimissioni PEC-formalizzate fossero contestuali di metà + uno dei consiglieri, esse non integrano il presupposto per lo scioglimento. Il Prefetto non deve avviare la procedura di scioglimento — se lo facesse, il decreto ministeriale di scioglimento sarebbe impugnabile per difetto del presupposto legittimante. |
10. La surrogazione ex art. 45 TUEL
Quando le dimissioni sono regolarmente presentate, l'art. 38 c. 8 TUEL impone al Consiglio di procedere alla surrogazione entro dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo.
L'art. 45 TUEL disciplina i criteri sostanziali della surrogazione:
- Il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto
- In caso di parità di voti: prevale il candidato con maggiore anzianità (art. 45 c. 3)
- Se la lista è esaurita, non si procede alla surrogazione
- Il subentrante deve accettare la carica (con dichiarazione formale) e prestare giuramento se previsto dallo statuto
🔎 Le tre fasi della surrogazione
Fase 1 — Individuazione: il Segretario, sulla base del verbale della sezione elettorale unificata, individua il candidato subentrante nella lista del dimissionario secondo l'ordine dei voti.
Fase 2 — Verifica: verifica dell'assenza di cause di ineleggibilità/incompatibilità del subentrante (artt. 55, 60-63 TUEL) — se sussistono, il subentrante decade e si passa al successivo.
Fase 3 — Deliberazione: il Consiglio delibera la surrogazione con separata deliberazione per ciascun dimissionario (art. 38 c. 8 TUEL), seguendo l'ordine di protocollo — la delibera è ricognitiva, non costitutiva (le dimissioni sono già efficaci dal protocollo).
11. Lo scioglimento del Consiglio ex art. 141 c. 1 lett. b n. 3 TUEL
Se le dimissioni sono contestuali della metà più uno dei consiglieri (non computando il Sindaco), scatta il presupposto per lo scioglimento del Consiglio ex art. 141 c. 1 lett. b n. 3 TUEL.
🔎 I due presupposti dello scioglimento per dimissioni collettive
1) Contestualità: le dimissioni devono essere contestuali, ossia presentate simultaneamente al protocollo. Se sono sfalsate nel tempo, non integrano il presupposto — vi è surrogazione consigliere per consigliere. La contestualità va valutata secondo il criterio della ragionevole prossimità temporale (Cass. SS.UU. 4 luglio 2019 n. 17994).
2) Numero: metà + uno dei consiglieri assegnati al Comune (non degli in carica al momento delle dimissioni). Esempio: Comune con 12 consiglieri → serve 7. Il Sindaco non è computato tra i «consiglieri». Il computo è aritmetico e va verificato con l'aggiornamento del corpo consiliare (deceduti, decaduti, surrogati).
12. Il procedimento operativo del Segretario
Il Segretario Comunale ha un ruolo centrale nel presidiare la regolarità del procedimento. Ecco il flusso operativo tipo, distinto per fasi.
🎯 Fase 1 — Ricezione dell'atto al protocollo
L'ufficiale del protocollo, ricevuto un atto di «dimissioni», verifica preliminarmente:
- Se la presentazione è personale: identificazione del consigliere con documento d'identità in corso di validità + verifica firma autografa apposta contestualmente in presenza dell'operatore
- Se il consigliere invia una persona delegata: verifica dell'atto di dimissioni autenticato + atto di delega autenticato + verifica che la data di autentica della delega non sia anteriore a 5 giorni
- Se l'atto arriva via PEC/raccomandata/email: non protocollare come «dimissioni efficaci» ma come corrispondenza ordinaria; comunicare al Segretario e al consigliere l'inammissibilità della modalità
In caso di regolarità: protocollazione immediata nell'ordine temporale di ricezione — l'ora e il minuto sono decisivi ai fini della successione delle surrogazioni.
🎯 Fase 2 — Comunicazioni istituzionali
- Comunicazione immediata al Sindaco (via PEC istituzionale)
- Comunicazione al Presidente del Consiglio (se distinto dal Sindaco negli enti che lo prevedono)
- Comunicazione al Revisore dei Conti (per gli aspetti connessi alla convocazione del Consiglio)
- Comunicazione al Prefetto solo se ricorrono i presupposti dello scioglimento ex art. 141 c. 1 lett. b n. 3 (dimissioni contestuali metà + uno)
- Aggiornamento dell'Amministrazione Trasparente — sezione «Organizzazione > Titolari di incarichi politici» ex D.Lgs. 33/2013
🎯 Fase 3 — Convocazione del Consiglio per la surrogazione
Il Consiglio deve procedere alla surrogazione entro dieci giorni dalla protocollazione — termine perentorio dal quale decorrono possibili conseguenze in caso di inerzia (nomina di commissario ad acta prefettizio).
Il Segretario predispone:
- Verifica della lista di appartenenza del dimissionario e individuazione del subentrante nell'ordine ex art. 45 TUEL
- Verifica cause di ineleggibilità/incompatibilità del subentrante (artt. 60-63 TUEL)
- Convocazione del Consiglio con o.d.g. specifico «Surrogazione del consigliere [X]» — separate deliberazioni per ciascun dimissionario (art. 38 c. 8 TUEL)
- Predisposizione della bozza di deliberazione con richiami normativi (artt. 38 c. 8 e 45 TUEL + verbale sezionale)
- Pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL (regolarità contabile solo se la delibera comporta spese — es. gettoni di presenza)
13. Casistiche patologiche
Ecco i sei scenari patologici più ricorrenti nella pratica, con la valutazione del Segretario Comunale.
| Modalità | Valutazione |
|---|---|
| Dimissioni via PEC nominativa con documento allegato non firmato digitalmente | Inefficaci (parere Min. Interno DAIT 12/8/2022 + TAR Napoli 6004/2021, Cons. Stato 1886/2023, TAR Napoli 5873/2024). Da respingere motivatamente. |
| Dimissioni via PEC nominativa con documento firmato digitalmente (firma qualificata) | Zona grigia — parere Min. Interno non si pronuncia specificamente. Cautela: invitare comunque a ratificare con presentazione personale. Se il consigliere insiste: valutare con supporto legale (Avvocatura o parere esterno) prima di procedere. |
| Dimissioni via raccomandata A/R con firma autografa non autenticata | Inefficaci. La raccomandata non equivale né a presentazione personale né a inoltro tramite delegato autenticato. Il parere Min. Interno cita espressamente l'inammissibilità della raccomandata. |
| Dimissioni via email ordinaria (non certificata) | Inefficaci. Nessun valore giuridico ai fini dell'art. 38 c. 8 TUEL — modalità inferiore alla PEC che, come visto, è già inammissibile. |
| Dimissioni verbali in seduta di Consiglio senza formalizzazione a protocollo | Inefficaci. La verbalizzazione nel verbale della seduta non equivale alla protocollazione dell'atto scritto. Il consigliere che dichiara di dimettersi in Consiglio deve immediatamente dopo presentare l'atto scritto al protocollo. Se non lo fa, la volontà espressa in Consiglio resta priva di effetti giuridici. |
| Dimissioni con delega verbale a un collega di partito o parente | Inefficaci. L'art. 38 c. 8 richiede espressamente un atto di delega scritto e autenticato. La delega verbale non è ammessa in alcun caso. |
14. FAQ operative
❓ Il consigliere dimissionario che si è pentito può ritirare le dimissioni?
No. Le dimissioni sono irrevocabili ex art. 38 c. 8 TUEL. Una volta protocollate regolarmente, il ripensamento non ha effetto — il consigliere è cessato dalla carica al momento del protocollo e la successiva volontà di rimanere non può che risolversi in una richiesta di ricandidatura in occasione delle prossime elezioni. La ratio: garantire certezza sull'assetto istituzionale.
❓ Il consigliere ha inviato le dimissioni via PEC — cosa deve fare il Segretario?
Il Segretario deve respingere motivatamente le dimissioni con nota al consigliere, richiamando il parere Min. Interno DAIT del 12/8/2022 e l'art. 38 c. 8 TUEL. Nella nota va precisato che il consigliere continua a essere in carica e che, per formalizzare le dimissioni, deve presentarsi personalmente al protocollo o inviare un delegato con atto autenticato non anteriore a 5 giorni. Nessuna surrogazione né comunicazione al Prefetto in questa fase.
❓ Cosa succede se il Consiglio delibera comunque la surrogazione in base a dimissioni via PEC?
La deliberazione è illegittima per difetto del presupposto. Chiunque abbia interesse (il consigliere «dimissionario», altro consigliere, cittadino elettore) può impugnarla davanti al TAR entro 60 giorni, con richiesta di sospensiva cautelare. In caso di accoglimento: annullamento della delibera + ripristino del consigliere «dimissionario» + eventuale invalidità delle deliberazioni assunte medio tempore dal subentrante. Il Segretario che ha proposto la delibera espone l'ente al contenzioso e a sé stesso a possibile responsabilità.
❓ Il delegato può essere un altro consigliere?
Sì, ma con cautele. Nulla nell'art. 38 c. 8 TUEL vieta che il delegato sia un altro consigliere comunale — anche di lista diversa. Tuttavia, in presenza di dimissioni collettive con probabile scioglimento, la delega a un consigliere di maggioranza da parte di un dimissionario di opposizione (o viceversa) potrebbe generare sospetti di manovra politica. Prudenzialmente il delegato dovrebbe essere una persona estranea al circuito politico consiliare (un familiare, un professionista, il rappresentante di lista).
❓ Le dimissioni presentate a mano dal consigliere a un funzionario diverso dal protocollo sono valide?
Rischio di inefficacia. L'art. 38 c. 8 TUEL richiede la presentazione al protocollo dell'ente. Se il consigliere consegna l'atto al Sindaco, all'assessore o a un dirigente in ufficio, senza contestuale protocollazione, la volontà è stata manifestata ma non ha ancora prodotto effetti — servirà comunque la protocollazione. La prassi corretta è che il consigliere si rechi al protocollo o che il funzionario ricevente accompagni l'atto al protocollo immediatamente, con annotazione della data e ora esatte.
❓ Nel piccolo Comune senza protocollo aperto (segreteria affidata al Segretario in scavalco), come si gestiscono le dimissioni?
Il protocollo generale del Comune deve essere sempre operativo nelle giornate d'ufficio — anche nel piccolissimo Comune. Se il Segretario è in scavalco, il protocollo è comunque tenuto da un dipendente dell'ente (istruttore, EQ, dipendente in comando). Se il consigliere si presenta in una giornata di chiusura eccezionale, l'atto viene protocollato il primo giorno utile — con annotazione della data effettiva di consegna per fini interni. Ai fini dell'efficacia, il momento è quello della protocollazione formale.
15. Decalogo per il Segretario Comunale
| N. | Regola operativa |
|---|---|
| 1 | Ricorda le due sole modalità tassative: presentazione personale al protocollo oppure inoltro tramite delegato con atto autenticato non anteriore a 5 giorni. Non esiste una terza via. |
| 2 | Respingi la PEC: se ricevi «dimissioni» via PEC nominativa, con o senza documento allegato, respingi motivatamente citando il parere Min. Interno DAIT 12/8/2022 (nota prot. n. 22270 del 3/8/2022) e la giurisprudenza (TAR Napoli 6004/2021, Cons. Stato 1886/2023, TAR Napoli 5873/2024). |
| 3 | Verifica l'identità del consigliere presente al protocollo con documento d'identità in corso di validità e verifica che la firma sia apposta contestualmente e sia autografa. |
| 4 | Verifica la data della delega: se le dimissioni arrivano tramite delegato, controlla che la data di autentica della delega non sia anteriore a 5 giorni. |
| 5 | Protocolla immediatamente: la protocollazione è il momento perfezionativo — cristallizza la volontà del dimissionario e rende l'atto irretrattabile. Annota ora e minuto. |
| 6 | Comunica al Sindaco e al Presidente del Consiglio: comunicazione immediata via PEC istituzionale con allegato l'atto protocollato. |
| 7 | Predisponi la surrogazione entro 10 giorni: verifica lista + subentrante + cause ineleggibilità/incompatibilità + convocazione Consiglio con separate deliberazioni per ciascun dimissionario (art. 38 c. 8 TUEL). |
| 8 | Verifica lo scioglimento: se le dimissioni sono contestuali di metà + uno dei consiglieri assegnati (Sindaco escluso dal computo), attiva la comunicazione al Prefetto per l'avvio del procedimento di scioglimento ex art. 141 c. 1 lett. b n. 3 TUEL. |
| 9 | Non temere il ripensamento: se il consigliere dopo il protocollo dice di essersi pentito, ricorda che le dimissioni sono irrevocabili. Non esiste una via giuridica per «recuperare» il consigliere — il ripristino è possibile solo attraverso il TAR e solo se le dimissioni erano viziate. |
| 10 | Documenta tutto: fascicolo con parere di legittimità del Segretario che accompagna la protocollazione, verbale di identificazione del consigliere, copia dell'atto autenticato di delega (se applicabile), lettera di comunicazione al Sindaco/Prefetto. La documentazione è la prima difesa contro contenziosi successivi. |
16. Collegamenti sistematici
Le dimissioni del consigliere si intrecciano con altri istituti del TUEL — la loro corretta gestione presuppone la conoscenza dei nodi sistemici.
| Istituto | Nesso teorico | Snodo pratico |
|---|---|---|
| Surrogazione art. 45 TUEL | Il subentro del candidato non eletto che segue nella lista è la conseguenza fisiologica delle dimissioni. | Verifica dell'ordine di lista e delle cause di ineleggibilità/incompatibilità del subentrante entro 10 giorni. |
| Scioglimento art. 141 c. 1 lett. b n. 3 | Le dimissioni contestuali di metà + uno dei consiglieri integrano il presupposto oggettivo dello scioglimento del Consiglio. | Verifica della contestualità (criterio della ragionevole prossimità temporale) e del computo numerico (Sindaco escluso). |
| Convocazione del Consiglio artt. 38-42 | La surrogazione richiede la convocazione del Consiglio entro 10 giorni con o.d.g. specifico. | Cfr. l'articolo dedicato alla convocazione del Consiglio Comunale con wizard operativo — attenzione ai termini di notifica ai consiglieri. |
| Decadenza art. 43 TUEL | La decadenza (per assenze ingiustificate o cause sopravvenute) è un istituto diverso dalle dimissioni: mentre queste sono volontarie, quella è coattiva e dichiarata dal Consiglio. | Non confondere: le dimissioni non richiedono presa d'atto; la decadenza richiede deliberazione consiliare con contraddittorio. |
| Ineleggibilità/incompatibilità artt. 55, 60-63 TUEL | Le cause di ineleggibilità sopravvenute impongono la rimozione della causa entro 10 giorni dalla contestazione, altrimenti decadenza. | Nel subentro post-surrogazione, verifica delle cause ostative in capo al subentrante prima della deliberazione consiliare. |
| Sfiducia costruttiva art. 52 TUEL | La sfiducia è istituto diverso — colpisce il Sindaco, non i consiglieri — ma può essere combinata a dimissioni consiliari per accelerare la crisi politica. | Se coincidono nel tempo, gestire con particolare attenzione la successione temporale: prima le dimissioni collettive (con eventuale scioglimento) o prima la sfiducia? |
| Prima seduta post-elettorale | Se lo scioglimento è disposto per dimissioni collettive, si va a nuove elezioni con Commissario prefettizio nel periodo intercorrente. | Cfr. l'articolo sulla prima seduta del Consiglio Comunale per il flusso post-elettorale — convocazione, giuramento, comunicazioni della Giunta. |
| Codice Amministrazione Digitale (CAD) | L'art. 48 CAD equipara la PEC alla notificazione postale «salvo che la legge disponga diversamente» — il TUEL dispone diversamente per le dimissioni consiliari. | La digitalizzazione della PA non supera le norme speciali di forma quando la ratio è la certezza sull'identità/veridicità dell'atto. |
| Responsabilità del Segretario | Il Segretario è responsabile della corretta istruttoria e del rispetto delle forme — se procede a surrogazioni su dimissioni PEC può rispondere in sede erariale. | La L. 1/2026 «Foti» ha ristretto la responsabilità erariale al dolo/colpa grave qualificata: la conoscenza del parere DAIT del 12/8/2022 rende la violazione difficilmente giustificabile. |
📚 Fonti normative e giurisprudenziali
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), art. 38 c. 8 (dimissioni consigliere) · art. 45 (surrogazione) · art. 141 c. 1 lett. b n. 3 (scioglimento per dimissioni contestuali di metà + uno)
- D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD), art. 21 (firma elettronica) · art. 24 (firma digitale qualificata) · art. 48 (PEC equivalente alla notificazione postale con clausola di salvezza)
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 21 (autenticazione della firma) · art. 38 (presentazione atti alle PA)
- Ministero dell'Interno — DAIT, parere prot. n. 22270 del 3/8/2022 (pubblicato il 12/8/2022) — inammissibilità della PEC per le dimissioni del consigliere comunale · dait.interno.gov.it/pareri/99835
- Ministero dell'Interno — DAIT, parere prot. n. 0008557 del 18/5/2018 — precedente conforme
- TAR Campania — Napoli, Sez. I, sentenza 24 settembre 2021 n. 6004
- Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 23 febbraio 2023 n. 1886
- TAR Campania — Napoli, Sez. I, sentenza 4 novembre 2024 n. 5873 · giustizia-amministrativa.it
- Cassazione SS.UU. 4 luglio 2019 n. 17994 — sul concetto di contestualità delle dimissioni collettive
I contenuti di questo articolo hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale. Per casi concreti si raccomanda la consultazione con Avvocatura o professionisti abilitati.