L'assestamento di bilancio rappresenta uno dei momenti più delicati del ciclo di programmazione finanziaria degli enti locali. Tra le verifiche da compiere, quella relativa alla corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) assume un rilievo centrale, incidendo direttamente sugli equilibri di bilancio e sul risultato di amministrazione.
Quadro normativo di riferimento
Il FCDE è disciplinato principalmente dall'art. 167 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011). Le sue caratteristiche essenziali sono:
| Aspetto | Descrizione |
|---|---|
| Natura | Stanziamento obbligatorio nel bilancio di previsione, nella Missione "Fondi e Accantonamenti", programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" |
| Funzione | Sterilizzare una parte delle entrate (correnti o in conto capitale) per impedirne l'utilizzo nel finanziamento delle spese, data l'incertezza della riscossione |
| Base di calcolo | Capacità di riscossione dell'ente negli ultimi 5 anni (o 3 anni con il metodo accelerato), applicata agli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione |
| Vincolo | La quota accantonata non può essere destinata ad altro utilizzo; non è possibile assumere impegni sullo stanziamento FCDE |
| Stanziamento di cassa | Pari a zero — il FCDE è un accantonamento di competenza, non di cassa |
Rilevanza normativa specifica
- Art. 167 TUEL, comma 2: prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il FCDE, determinata secondo le modalità del principio contabile All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011
- Art. 187, comma 2, TUEL: consente agli enti di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata — dopo la corretta determinazione del FCDE — per finanziare lo stanziamento nel bilancio successivo
- Solo gli enti in regola con l'accantonamento al FCDE possono avvalersi di agevolazioni come l'utilizzo dei proventi da alienazioni per finanziare quote capitali di mutui
Cos'è il FCDE e perché è cruciale
Il FCDE è uno strumento contabile introdotto dal D.Lgs. 118/2011 (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2) con la funzione di sterilizzare, in termini di competenza, le entrate accertate ma di dubbia riscossione. Nasce da esigenze di trasparenza, per far emergere nel bilancio tutte le poste contabili e gestire correttamente il rischio di insolvenza dei crediti incerti. La sua corretta quantificazione garantisce che il bilancio non presenti un equilibrio "artificioso" fondato su crediti che potrebbero non essere incassati.
In sede di assestamento, l'ente è tenuto a verificare che la dotazione del FCDE sia adeguata rispetto alle nuove accertamenti di entrata iscritti in bilancio. Un FCDE sottodimensionato determina un miglioramento apparente degli equilibri che potrebbe tradursi in un disavanzo da ripianare negli esercizi successivi.
Il metodo di calcolo
Il principio contabile prevede due metodi alternativi per il calcolo del FCDE:
- Metodo analitico: basato sulla media degli incassi degli ultimi cinque esercizi rapportata agli accertamenti. È il metodo ordinario e quello raccomandato dalla Corte dei conti.
- Metodo forfettario: applicabile nei primi tre anni di adozione della contabilità armonizzata, prevede percentuali predeterminate per tipologia di entrata.
Per le entrate proprie (IMU, TARI, addizionale IRPEF), la media storica degli incassi va calcolata con attenzione, escludendo eventuali riscossioni straordinarie che potrebbero alterare la rappresentazione.
🆕 Il nuovo algoritmo del metodo accelerato (L. 199/2025 e DM 16 marzo 2026 — 20° correttivo)
In cosa consiste l'algoritmo
La novità sostanziale: per il calcolo del FCDE si potrà fare riferimento — anziché alla media quinquennale (o triennale) del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata — all'indicatore rilevato nell'ultimo rendiconto, purché ricorrano cumulativamente due condizioni.
| Condizione | Contenuto |
|---|---|
| 1️⃣ Miglioramento della capacità di riscossione | In quell'esercizio deve essere stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce |
| 2️⃣ Progetto strutturale (≥ 3 anni) | Deve essere stata formalizzata l'attivazione di un progetto, di durata almeno triennale, finalizzato a rendere strutturale il miglioramento accertato (volto a stabilizzare l'accelerazione della capacità di riscossione) |
L'applicazione già in sede di assestamento 2026/2028
Per applicare il metodo accelerato già nell'assestamento del bilancio di previsione 2026/2028, gli enti devono aver verificato entrambe le condizioni con riferimento a:
- il miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate nel 2025 rispetto alla media del triennio 2023-2025;
- oppure, alternativamente, il miglioramento nel 2024 rispetto alla media del triennio 2022-2024 (metodo n+1);
- la formale attivazione del progetto triennale finalizzato a rendere strutturale tale miglioramento.
Il monitoraggio e la «clausola di ritorno» al metodo ordinario
Il legislatore ha previsto un meccanismo di rientro automatico per evitare che il metodo accelerato si traduca in una sottostima strutturale del FCDE. Nel dettaglio:
- l'applicazione del nuovo metodo va monitorata anno per anno;
- a decorrere dal terzo esercizio di applicazione del metodo accelerato, se i risultati formalmente accertati non confermano il miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente (compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce), il FCDE è determinato con il metodo ordinario a decorrere dal bilancio di previsione in corso di gestione;
- il FCDE iscritto nel bilancio di previsione in corso di gestione è rideterminato in occasione dell'assestamento.
Sul piano operativo, ciò significa che l'ente che opta per il metodo accelerato deve:
- predisporre un sistema di reportistica periodica per il controllo della capacità di riscossione per tipologia di entrata;
- integrare il controllo strategico e il controllo di gestione con specifici indicatori sull'andamento dell'incasso vs accertato;
- coinvolgere il Collegio dei revisori in fase preventiva e in itinere;
- conservare la tracciabilità documentale del progetto triennale (delibera di approvazione, atti attuativi, monitoraggi).
Implicazioni operative del metodo accelerato
| Aspetto | Riflesso operativo |
|---|---|
| FCDE 2026/2028 | Possibile riduzione dell'accantonamento (e correlato aumento delle risorse libere disponibili) per gli enti che hanno migliorato la riscossione |
| Atto di applicazione | Delibera di Consiglio di assestamento con motivazione specifica dell'opzione per il metodo accelerato; allegata la relazione tecnica del Responsabile finanziario e il progetto triennale |
| Parere del Revisore | Verifica delle due condizioni di applicabilità, della congruità della rideterminazione e del meccanismo di monitoraggio |
| Rendiconto e BDAP | Specifica esposizione dell'opzione esercitata e dei risultati del monitoraggio (utile anche per la trasmissione dati al Sistema BDAP del MEF) |
| Coordinamento con altre riforme | Il metodo accelerato si coordina con la riforma accrual PNRR 1.15 (ITAS 1, milestone M1C1-118, scadenza 30/6/2026 per la fase pilota) e con il DL 25/2025 sugli incrementi dei Fondi salario accessorio |
Decalogo per l'applicazione del metodo accelerato
- Mappare le tipologie di entrata (IMU, TARI, addizionale IRPEF, sanzioni CdS, recuperi evasione tributaria, ecc.) sulle quali l'ente intende sperimentare l'algoritmo.
- Calcolare per ciascuna tipologia il rapporto incassi/accertamenti nell'ultimo rendiconto (es. 2025) e nella media del triennio precedente (2023-2025) — verificando il miglioramento.
- Approvare con delibera di Giunta (o Consiglio, secondo competenza statutaria) il progetto triennale di accelerazione della capacità di riscossione con obiettivi, KPI, responsabili e cronoprogramma. Documentare anche le azioni: digitalizzazione tributi, recupero coattivo, accordi con ADER, semplificazione procedure di accertamento, ecc.
- Adottare in sede di assestamento la variazione di bilancio con applicazione del metodo accelerato, motivando l'opzione e allegando la relazione tecnica del Responsabile finanziario.
- Acquisire il parere favorevole del Collegio dei revisori, specifico sulla rideterminazione del FCDE secondo il nuovo metodo.
- Predisporre il sistema di monitoraggio annuale: reportistica al Responsabile finanziario, al Sindaco e all'organo politico; integrazione con il controllo di gestione.
- Prepararsi al «ritorno» al metodo ordinario: dal terzo esercizio, se i risultati non confermano il miglioramento, è obbligatorio ricalcolare il FCDE con il metodo ordinario al bilancio in gestione e rideterminarlo all'assestamento successivo.
Le accortezze in sede di assestamento
In sede di assestamento 2026, i responsabili finanziari devono verificare:
- Che il FCDE accantonato in competenza sia almeno pari a quello calcolato con il metodo analitico — oppure, ove ricorrano le condizioni, con il nuovo metodo accelerato della L. 199/2025 e del DM 16/3/2026 (vedi sopra)
- Che eventuali variazioni di entrata (maggiori accertamenti) comportino un corrispondente incremento del FCDE
- Che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (quota vincolata) sia allineato con i residui attivi di dubbia esigibilità ancora presenti in bilancio
- Che le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al CdS siano trattate con la percentuale di accantonamento prevista (spesso elevata, data la bassa riscossione media)
- Che, in caso di opzione per il metodo accelerato, siano allegati alla deliberazione di assestamento la relazione tecnica del Responsabile finanziario, il progetto triennale di accelerazione della capacità di riscossione e il parere del Collegio dei revisori sulla rideterminazione
Il raccordo con il risultato di amministrazione
Il FCDE ha una duplice natura: in competenza (accantonamento che riduce la spesa disponibile) e nel risultato di amministrazione (quota accantonata a copertura dei residui attivi di dubbia esigibilità). La verifica al 31/12 della congruità della quota accantonata nel risultato di amministrazione è obbligatoria e va effettuata in sede di rendiconto, ma i segnali di criticità emergono già in corso d'esercizio.
«Il fondo crediti di dubbia esigibilità è obbligatorio e non è possibile prevedere nel bilancio di previsione un importo inferiore a quello determinato secondo i criteri del principio contabile.»
— Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 7/SEZAUT/2021/QMIG
Aggiornamento 2025: fine della deroga pandemica
Conseguenze di un FCDE insufficiente
Un FCDE sottodimensionato non è una semplice irregolarità contabile: può configurare una violazione dei principi di veridicità e attendibilità del bilancio, con conseguenti profili di responsabilità erariale per i responsabili del servizio finanziario che attestano la copertura finanziaria degli atti di spesa su risorse non effettivamente disponibili.
Fonti di riferimento: D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 167 e 187; D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, All. 4/2 (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria) come novellato dal D.M. 16 marzo 2026 (20° correttivo della contabilità armonizzata); L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, c. 663; Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 7/SEZAUT/2021/QMIG; M. Barbero, «FCDE, debutta l'algoritmo per il metodo accelerato», Italia Oggi, 12 giugno 2026. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere legale.
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