La costituzione del Fondo del salario accessorio è uno dei procedimenti più delicati nella gestione del personale degli enti locali: tocca contemporaneamente la contabilità, la contrattazione decentrata, i vincoli di finanza pubblica e i diritti retributivi dei dipendenti. Per il Segretario Comunale e per il responsabile del personale, padroneggiare la sequenza delle operazioni, le voci ammissibili, i limiti e i controlli è una condizione essenziale per evitare patologie procedurali e contenziosi. In questa guida ricostruiamo, con taglio operativo, le tre fasi sequenziali della costituzione (stanziamento — delibera + certificazione del Revisore — sottoscrizione del CCI), la distinzione tra parte stabile e variabile, le voci tipiche aggiornate al CCNL 23 febbraio 2026, le regole sulla ricostituzione retroattiva della parte stabile e il modello applicativo dei tre Fondi (comparto, Elevate Qualificazioni, Segretario Comunale).

📌 In sintesi.
  • Il Fondo si compone di una parte stabile (strutturale, indefettibile) e di una parte variabile (alimentabile in presenza di presupposti annuali) — art. 79 CCNL 16/11/2022 e CCNL 23/2/2026.
  • La parte stabile deve essere stanziata ogni anno, anche in situazioni di criticità finanziaria; la parte variabile può essere compressa fino all'azzeramento negli enti in dissesto, riequilibrio o deficitarietà strutturale.
  • La costituzione del Fondo richiede tre fasi: stanziamento in bilancio → delibera + certificazione del Revisore → sottoscrizione del CCI. Senza certificazione la costituzione è illegittima.
  • Se la parte stabile è stata omessa o sotto-stanziata in passato, è ammessa la ricostituzione retroattiva nel bilancio corrente, esercizio per esercizio.
  • L'analisi tiene conto della giurisprudenza contabile più recente — in particolare delle deliberazioni della Corte dei conti — e del CCNL del 23 febbraio 2026.
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Strumento interattivo
🆕 Costruisci il Fondo del salario accessorio del tuo Comune
Wizard guidato in 5 step: parte stabile (art. 79 CCNL), parte variabile (art. 80), incremento DL 25/2025, verifica del tetto art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017. Restituisce il valore consolidato del Fondo e l'eventuale alert di sforamento del tetto storico 2016.
Vai al wizard →

Il quadro normativo e contrattuale del Fondo risorse decentrate

La disciplina del trattamento accessorio del personale degli enti locali si fonda su due cardini: artt. 40 e 45 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul pubblico impiego) e la disciplina contrattuale collettiva nazionale, oggi rappresentata dall'art. 79 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, integrato dall'art. 8 del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026.

L'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, al c. 3-quinquies, stabilisce il principio fondamentale: «la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali da questi previsti». L'art. 45 dispone invece che il trattamento economico fondamentale e accessorio «è definito dai contratti collettivi», e che le risorse destinate al trattamento accessorio sono quantificate annualmente in coerenza con le risorse stanziate in bilancio.

Il principio di onnicomprensività e la riserva di legge sul trattamento accessorio

L'art. 45 del D.Lgs. 165/2001 sancisce il principio di onnicomprensività del trattamento economico del dipendente pubblico: il personale non può percepire emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, salvo specifiche disposizioni di legge. Da qui discende la natura tassativa e tipica delle voci che possono costituire il Fondo, e la responsabilità dirigenziale in caso di erogazione di trattamenti aggiuntivi non previsti dalle fonti tipiche (CCNL + leggi speciali).

La struttura del Fondo: parte stabile e parte variabile

L'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate distinguendo due componenti tra loro nettamente diverse per natura, funzione e regime giuridico.

Componente Natura Riferimento Regime in caso di difficoltà finanziaria
Parte stabile Strutturale, base permanente del trattamento accessorio Art. 79, c. 1, CCNL 16/11/2022 Deve sempre essere stanziata
Parte variabile Aggiuntiva, alimentabile anno per anno in presenza di presupposti Art. 79, c. 2 e 3, CCNL 16/11/2022 Limitabile, in particolare per enti in dissesto/riequilibrio/deficit strutturale

Le voci della parte stabile

La parte stabile è quantificata in modo certo e riproducibile da un esercizio all'altro. Ne fanno parte, tra le altre:

  • l'importo consolidato del Fondo costituito secondo le regole del CCNL pregresso (cd. unico importo consolidato, già denominato «unico importo» dall'art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018);
  • gli incrementi contrattuali previsti dai CCNL nazionali successivi (es. CCNL 16/11/2022 e 23/2/2026);
  • la RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) del personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
  • l'eventuale incremento ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 (rapporto con il personale in servizio);
  • l'incremento previsto dall'art. 14, c. 1-bis, del DL 25/2025, che consente di ampliare la parte stabile in deroga al limite ex art. 23, c. 2, in funzione delle capacità assunzionali residue (vedi → approfondimento dedicato).

Le voci della parte variabile

La parte variabile è invece alimentata da risorse che richiedono presupposti annuali, atti tempestivi e copertura nell'esercizio di riferimento. Tra le principali:

  • risparmi derivanti dall'applicazione di norme di legge (es. quote di proventi sanzioni amministrative al codice della strada);
  • somme correlate a specifici progetti, attivati per la realizzazione di obiettivi di miglioramento dei servizi;
  • risorse derivanti da convenzioni con altri enti per servizi resi (es. servizi tecnici, attività istruttorie);
  • economie dei buoni pasto non erogati;
  • quote da sponsorizzazioni o accordi di collaborazione;
  • compensi correlati al raggiungimento di obiettivi di performance finanziati da fonti specifiche.
⚠️ Onere di motivazione per la parte variabile. A differenza della parte stabile, l'inserimento di risorse nella parte variabile richiede:
  • il rispetto della soglia massima prevista dal contratto (in particolare per l'art. 67, c. 5, lett. b del CCNL 21/5/2018, oggi confluito nell'art. 79);
  • una motivazione sul rispetto dei requisiti di virtuosità (equilibri finanziari, rispetto del Patto, ecc.);
  • una delibera di Giunta tempestiva nell'esercizio di riferimento;
  • la certificazione del Collegio dei Revisori sull'ipotesi di accordo decentrato.
🧮 Wizard interattivo

Costruisci il Fondo del salario accessorio del tuo Comune

Compila i 5 step e ottieni il valore consolidato del Fondo, suddiviso per componente (stabile + variabile + incrementi). Il wizard verifica automaticamente il tetto storico 2016 (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017) e calcola l'incremento ex DL 25/2025 (art. 14 c. 1-bis). Tutti i calcoli sono indicativi: la verifica definitiva richiede la certificazione del Revisore (art. 40-bis D.Lgs. 165/2001).

Step 1 — Dati base dell'ente

🔍 Dove lo trovi: Anagrafe (certificazione popolazione residente al 31/12 anno precedente) → in alternativa portale ISTAT.
📋 Cosa attiva: per Comuni ≤ 3.000 ab. scatta l'art. 3 c. 3 DL 19/2026 con parziale esclusione delle voci Segretario dai tetti storici di spesa di personale.

Step 2 — Parte stabile (art. 79 c. 1 CCNL 16/11/2022)

🔍 Dove lo trovi: Atto di costituzione del Fondo dell'ultimo anno disponibile ⇒ Sezione «Parte stabile» ⇒ voce «Unico importo consolidato» (cd. unico importo ex art. 67 c. 1 CCNL 21/5/2018). È la base storica trasmessa di anno in anno. In assenza: ricostruire dall'ultima determinazione di costituzione certificata dal Revisore.
🔍 Dove lo trovi: Tabelle ARAN annesse al CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 (art. 79 c. 1 lett. c) e al CCNL 23/2/2026 (art. 8); il calcolo è proporzionale al monte salari dell'ente. Le quantificazioni puntuali sono pubblicate negli orientamenti applicativi ARAN e nelle circolari della Ragioneria Generale dello Stato.
🔍 Dove lo trovi: cedolini paga dei dipendenti cessati nell'anno precedente ⇒ voce «RIA — Retribuzione Individuale di Anzianità» + eventuale maturato economico. Da richiedere al Servizio Personale/Gestione paghe (UPI o software paghe interno). Conto Annuale Tab. 13 (anzianità).
🔍 Dove lo trovi: calcolo proprio, su delibera di Giunta + atto di costituzione. Si quantifica come incremento pro-quota del rapporto fondo 2016 / personale 2016 applicato al personale aggiuntivo in servizio. Conto Annuale Tab. 1 confronto dotazione 2016 vs attuale. Vincolo: sostenibilità finanziaria attestata dal Revisore.

Step 3 — Parte variabile (art. 79 c. 2 e 3 CCNL)

🔍 Dove lo trovi: delibere di Giunta di approvazione progetti annuali di miglioramento dei servizi + convenzioni con altri enti (servizi tecnici, attività istruttorie) ⇒ Bilancio di previsione, capitoli di entrata corrispondenti ⇒ Rendiconto, capitoli di entrata Titolo III (extratributarie). Richiede motivazione e attestazione di copertura.
🔍 Dove trovi le SANZIONI CdS: Bilancio di previsione ⇒ Titolo III Entrate extratributarie ⇒ capitolo «Proventi sanzioni Codice della Strada» ⇒ delibera di Giunta annuale di destinazione dei proventi ex art. 208 D.Lgs. 285/1992 (quota destinabile al Fondo accessorio).
🔍 Sponsorizzazioni: contratti di sponsorizzazione stipulati nell'anno ⇒ capitolo Titolo III dedicato.
🔍 Buoni pasto: Rendiconto ⇒ capitolo «Buoni pasto» del Macro 103 ⇒ confronto stanziato/erogato ⇒ economia da utilizzare in parte variabile (cfr. orientamenti ARAN).
🔍 Altre variabili: piani di razionalizzazione, recupero evasione tributi, sentenze giurisdizionali, accordi di programma.
📋 Tutte richiedono: motivazione + delibera Giunta tempestiva + certificazione del Revisore.

Step 4 — Incremento ex DL 25/2025 (facoltativo)

L'art. 14 c. 1-bis DL 25/2025 consente di incrementare la parte stabile del Fondo in deroga al tetto art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017, in funzione della capacità assunzionale residua e in base al CCNL 23/2/2026.

🔍 Dove lo trovi: Rendiconto ⇒ dettaglio Macroaggregato 101 «Redditi da lavoro dipendente» ⇒ componente fissa: stipendi tabellari + indennità di vacanza contrattuale + tredicesima. Escluso il salario accessorio (che è invece nei capitoli del Fondo) e l'IRAP. In alternativa: somma dei cedolini paga del personale a tempo indeterminato — colonna «retribuzione tabellare annua».
🔍 Dove la determini: determinazione della capacità assunzionale dell'ente (calcolo art. 33 DL 34/2019 — vedi anche il wizard dedicato) ⇒ verifica della capacità residua non utilizzata per assunzioni ⇒ art. 14 c. 1-bis DL 25/2025: la percentuale va da 0,55% (enti virtuosi base) a 1,5% (enti con ampia capacità residua). Inserisci 0 se non applichi la deroga.

Step 5 — Verifica tetto art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017

🔍 Dove lo trovi: atto di costituzione del Fondo 2016 (delibera di Giunta o determinazione del responsabile del personale) ⇒ totale risorse decentrate stanziate per quell'anno. Se l'atto manca, ricostruire da: cedolini paga 2016 voce «produttività» + «indennità» + relazione illustrativa al CCI 2016. Verificare anche le pronunce eventuali della Sezione regionale Corte conti.
📋 Base di confronto: è il «tetto storico» ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017.
🔍 Dove li trovi: Conto Annuale del PersonaleTab. 1 «Consistenza del personale» ⇒ totale unità in servizio al 31/12. Confronto: Conto Annuale 2016 (dato certificato) vs Conto Annuale ultimo anno disponibile. Per il part-time: contare per percentuale effettiva (es. 50% = 0,5 unità) — orientamento ARAN 37049 e 37253/2026.
📋 A cosa serve: il tetto 2016 viene rivalutato pro-quota in base al rapporto (personale attuale / personale 2016).

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La deliberazione 90/2026/PAR della Corte conti Sicilia: il caso e la decisione

Il quesito

Un Comune in situazione finanziaria critica si rivolgeva alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Sicilia chiedendo di sapere se fosse possibile, nell'esercizio in corso, stanziare le risorse necessarie a ricostituire retroattivamente il Fondo risorse decentrate per gli esercizi precedenti in cui non era stato stanziato o lo era stato in misura insufficiente.

Il ragionamento della Corte

La Sezione siciliana, pur intervenendo su un caso specifico di un ente in difficoltà, sviluppa un ragionamento di portata generale applicabile a tutti i Comuni italiani.

Il punto di partenza è la natura indefettibile della parte stabile. La Corte afferma che la costituzione annuale del Fondo, almeno per questa componente, è doverosa e non può essere subordinata alla situazione economico-finanziaria dell'ente. La parte stabile non è una posta che l'amministrazione può ridurre, comprimere o cancellare per liberare spazi di bilancio: è la base strutturale del trattamento accessorio previsto dal CCNL, e come tale deve essere comunque determinata e iscritta in bilancio.

✅ Il principio di diritto. «La costituzione annuale del Fondo risorse decentrate, almeno per la parte stabile, è doverosa per tutti gli enti locali, indipendentemente dalle condizioni economico-finanziarie in cui si trovano». La parte variabile può subire limitazioni anche molto forti — soprattutto negli enti in dissesto, riequilibrio o deficitarietà strutturale — salvo le quote previste da specifiche disposizioni di legge per compensi obbligatori. La parte stabile, invece, risponde a una logica diversa: deve essere determinata e stanziata in ogni esercizio.

🆕 La natura giuridica dell'atto di costituzione: atto unilaterale gestionale del responsabile (e non della Giunta)

La stessa Sezione Sicilia, nella deliberazione n. 90/2026, scolpisce un secondo principio di rilievo organizzativo per gli enti locali: l'atto di costituzione del Fondo non è una scelta «politica» dell'organo di indirizzo, bensì un atto gestionale con competenza in capo all'apparato tecnico-amministrativo.

Il principio (Corte conti Sicilia, delib. n. 90/2026 — 15 giugno 2026)

«La costituzione del Fondo avviene attraverso un atto unilaterale dell'Amministrazione, avente natura gestionale e, pertanto, di competenza del dirigente o del responsabile del Servizio negli enti privi di dirigenza, il quale provvede autonomamente alla quantificazione della cd "parte stabile" attraverso un atto vincolato nel quantum e privo di aspetti di discrezionalità amministrativa».

Tre conseguenze operative immediate per i Comuni:

  • Forma dell'atto: determinazione del responsabile (o del dirigente), non delibera di Giunta. La Giunta interviene a monte con lo stanziamento delle risorse in bilancio e, semmai, a valle con l'autorizzazione alla sottoscrizione del CCI dopo la certificazione del Revisore — ma non costituisce essa stessa il Fondo;
  • Vincolatezza nel quantum: il responsabile applica le regole del CCNL e del quadro normativo (tetti, fonti, voci consolidate) senza margini di scelta sulla parte stabile. Non c'è «discrezionalità amministrativa»: il numero che esce dal calcolo è il numero giusto, non un numero possibile;
  • Riparto di competenze: il principio disinnesca interferenze improprie dell'organo politico nella quantificazione del Fondo. La «parte stabile» non si negozia in Giunta: si calcola in determina del responsabile sulla base delle voci di CCNL.
⚠️ Coordinamento con la prassi consolidata. Il principio della Corte conti Sicilia non elimina la fase di delibera di Giunta, che resta opportuna in funzione di presa d'atto della costituzione e di autorizzazione a contrattare sulla parte variabile e sull'utilizzo. Resta invece indefettibile la certificazione del Revisore (cfr. infra), che attesta la corretta quantificazione operata in via gestionale dal responsabile.

L'aspetto contabile: il principio applicato all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011

La deliberazione affronta anche il delicato profilo contabile, che è centrale per comprendere perché la mancata costituzione del Fondo in un dato esercizio non può essere sanata con una semplice operazione successiva.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria — allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 — prevede una specifica disciplina per il caso in cui il Fondo sia stato regolarmente costituito ma il contratto integrativo non venga sottoscritto entro la chiusura dell'esercizio:

Il meccanismo "ordinario": Fondo costituito ma CCI non sottoscritto

Se il Fondo è stato regolarmente costituito con apposita delibera di Giunta ma il contratto collettivo integrativo (CCI) non viene sottoscritto entro il 31 dicembre, le risorse non utilizzate confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato almeno per la quota obbligatoria prevista dal CCNL. Le somme restano così disponibili per l'eventuale erogazione negli esercizi successivi, una volta perfezionato l'accordo decentrato.

Quando, però, lo stanziamento manca fin dall'origine — perché la Giunta non ha approvato la delibera di costituzione, oppure ha stanziato somme insufficienti rispetto alla quota stabile — il meccanismo dell'allegato 4/2 non può operare: non vi sono economie da vincolare al risultato di amministrazione, perché le risorse non sono mai entrate correttamente nel bilancio dell'esercizio di riferimento.

In questa situazione anomala, la Corte conti Sicilia individua una soluzione di recupero limitato e tassativo, di seguito illustrata.

La certificazione dell'Organo di Revisione: un passaggio indefettibile

Strettamente connesso al profilo contabile è il ruolo dell'Organo di Revisione nella fase di costituzione del Fondo. La giurisprudenza contabile più recente — culminata nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, n. 39/2025/PRSE — ha chiarito che la certificazione del Revisore non è un mero adempimento formale, bensì condizione di legittimità sostanziale della costituzione stessa del Fondo.

🚫 Il principio di diritto. «È illegittima la costituzione del Fondo per il salario accessorio avvenuta senza l'acquisizione della necessaria certificazione dell'Organo di Revisione» (Corte conti Basilicata, par. 39/2025/PRSE). L'assenza della certificazione vizia l'intero procedimento di costituzione del Fondo e ne preclude l'utilizzo per l'erogazione del trattamento accessorio.

Le tre fasi sequenziali obbligatorie della costituzione

La giurisprudenza contabile e la prassi consolidata individuano tre fasi sequenziali obbligatorie, la cui corretta progressione è presidio di legittimità del procedimento:

1

Individuazione in bilancio delle risorse

La Giunta, in sede di approvazione del bilancio di previsione e poi dell'assestamento, individua e stanzia le risorse destinate al Fondo (parte stabile sempre, parte variabile secondo i presupposti).

2

Adozione dell'atto di costituzione del Fondo + certificazione del Revisore

Il responsabile del personale predispone la determinazione di costituzione del Fondo, che la Giunta approva con specifica delibera. L'atto deve essere trasmesso all'Organo di Revisione per la certificazione preventiva, che attesta la corretta quantificazione delle risorse, il rispetto dei vincoli ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 e la coerenza con le previsioni contrattuali.

3

Sottoscrizione del contratto decentrato annuale

Solo dopo la certificazione del Revisore può procedersi alla negoziazione e sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) tra la delegazione di parte pubblica e le RSU/OO.SS., con utilizzo delle risorse certificate per i fini stabiliti dal CCNL e dal CCI.

Il quadro normativo della certificazione

La necessità della certificazione del Revisore discende da una pluralità di fonti convergenti:

  • Art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. 165/2001: dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ovvero dagli analoghi organi previsti per i singoli comparti;
  • Art. 239, c. 1, lett. b), n. 1, del TUEL: attribuisce all'Organo di revisione il parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti contabili connessi, inclusa la gestione della contrattazione decentrata;
  • Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 5.2, lett. a): dispone che «sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse risultano definitivamente vincolate». La certificazione è dunque presupposto del vincolo contabile.

Cosa deve verificare l'Organo di Revisione

La certificazione non si esaurisce in un controllo formale: il Revisore è chiamato a una verifica formale e sostanziale articolata su quattro profili:

Profilo di controllo Oggetto della verifica
1. Corretta costituzione Esattezza della quantificazione delle componenti stabile e variabile, in relazione alle risorse effettivamente stanziate in bilancio
2. Vincoli normativi e contrattuali Rispetto dell'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 (tetto storico 2016), dei limiti CCNL alle parti variabili, dei vincoli specifici per enti in dissesto/riequilibrio/deficitarietà
3. Vincoli di finanza pubblica Compatibilità con i saldi di bilancio, con gli equilibri pluriennali, con gli obiettivi di spesa di personale ex art. 1 c. 557 L. 296/2006
4. Ripartizione alle parti sindacali Coerenza della proposta di destinazione delle risorse con le regole del CCNL e con il principio di selettività della performance

Conseguenze dell'assenza della certificazione

⚠️ Effetti dell'omissione.
  • La costituzione del Fondo è illegittima: l'atto può essere oggetto di rilievo in sede di controllo (Corte dei conti) e di responsabilità erariale per i dirigenti/funzionari competenti;
  • Le risorse non possono essere impegnate ed erogate: l'impegno di spesa successivo all'illegittima costituzione è viziato;
  • In caso di mancata sottoscrizione del CCI entro l'esercizio (per qualunque ragione), le risorse regolarmente costituite e certificate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e restano disponibili per gli esercizi successivi;
  • Se invece la certificazione manca, il meccanismo del vincolo nel risultato di amministrazione non opera: le risorse non possono essere considerate «vincolate» perché manca uno dei presupposti contabili (il punto 5.2 dell'all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 richiede la certificazione come fatto costitutivo del vincolo).

Le pronunce convergenti della Corte dei conti

Sul carattere indefettibile della certificazione del Revisore si sono pronunciate, in modo conforme, numerose Sezioni regionali e la Sezione delle Autonomie:

Pronuncia Contributo
Corte conti Basilicata, par. 39/2025/PRSE (13 marzo 2025) Pronuncia centrale: illegittimità della costituzione del Fondo senza certificazione del Revisore
Sez. Autonomie, par. 20/SEZAUT/2024/QMIG Inquadramento sistemico del rapporto certificazione-vincolo contabile
Sez. reg. Lombardia, par. 189/2024/PAR Conferma dell'obbligo della certificazione preventiva alla sottoscrizione del CCI
Sez. reg. Liguria, par. 20/2021 Centralità della verifica del Revisore sui vincoli ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017
Sez. reg. Marche, par. 13/2019/PRSP Conseguenze contabili della costituzione irregolare del Fondo
Sez. reg. Lazio, par. 7/2019/PAR Quadro generale degli obblighi procedurali
Sez. reg. Calabria, par. 167/2018 Procedimentalizzazione delle fasi di costituzione del Fondo
Sez. Friuli-Venezia Giulia, par. 29/2018/PAR Rapporto tra costituzione del Fondo e dimostrazione del rispetto dei limiti
Sez. Molise, par. 15/2018/PAR e 218/2015/PAR Verifiche del Revisore sui presupposti delle voci variabili
Sez. reg. Veneto, par. 263/2016/PAR Sequenzialità dei passaggi e ruolo dell'organo di controllo interno
📌 Coordinamento con il caso siciliano. Le pronunce sulla certificazione del Revisore e la deliberazione 90/2026/PAR della Corte conti Sicilia, oggetto di questo approfondimento, sono complementari: la prima linea giurisprudenziale individua i presupposti procedurali di legittimità della costituzione (sequenzialità delle fasi + certificazione), la seconda chiarisce che la parte stabile deve essere comunque costituita anche in difficoltà finanziaria e può essere ricostituita retroattivamente. La sintesi operativa è netta: nessun Fondo può essere costituito senza certificazione del Revisore, nessun Fondo può essere omesso quanto alla parte stabile.

La ricostituzione retroattiva: limiti e modalità ammesse

La Sezione conclude affermando che il Comune può disporre nell'esercizio corrente lo stanziamento delle somme necessarie a ricostituire il Fondo, ma a condizioni rigorosamente limitate:

Profilo Regola
Ambito oggettivo Solo la parte stabile del Fondo. Nessun recupero ammesso per la parte variabile
Ambito temporale I singoli esercizi nei quali il Fondo è stato omesso o stanziato in misura insufficiente
Modalità Stanziamento nel bilancio corrente delle somme corrispondenti alla parte stabile non costituita
Atto presupposto Delibera di Giunta che ricostruisce, esercizio per esercizio, la quota stabile non stanziata
Vincolo Le somme così ricostituite vanno destinate al trattamento accessorio del personale secondo le regole del CCNL applicabili in ciascun esercizio di riferimento
🚫 Cosa NON è ammesso: non è una sanatoria generale. La pronuncia della Corte non legittima il «recupero libero» di risorse della parte variabile dimenticate o non stanziate negli esercizi passati. Non consente nemmeno di finanziare a posteriori scelte che avrebbero richiesto presupposti annuali, atti tempestivi e copertura nell'esercizio di riferimento (delibere su progetti, sponsorizzazioni, performance, ecc.). La tutela riguarda esclusivamente la parte stabile, proprio perché considerata componente indefettibile del sistema e non rimessa alla discrezionalità annuale dell'amministrazione.

Implicazioni operative per gli enti in difficoltà finanziaria

La pronuncia ha effetti operativi rilevanti per tre categorie di enti particolarmente esposti a tensioni di bilancio:

1. Enti in piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis TUEL)

Negli enti che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. pre-dissesto), la tentazione di comprimere il trattamento accessorio per liberare risorse è particolarmente forte. La pronuncia chiarisce che:

  • la parte stabile non può essere ridotta come «manovra di rientro»: deve essere costituita anche durante il piano di riequilibrio;
  • la parte variabile può invece essere compressa fino all'azzeramento, salvo le quote di legge per i compensi obbligatori (es. compensi tecnici professionali ex art. 113 D.Lgs. 36/2023; quote dei proventi sanzioni stradali destinate per legge al personale; ecc.).

2. Enti in dissesto (artt. 244 e ss. TUEL)

Per gli enti dichiarati in dissesto, valgono i medesimi principi: la parte stabile del Fondo deve essere costituita ogni anno (anche durante la gestione liquidatoria), mentre la parte variabile è soggetta a vincoli più stringenti, in coerenza con i divieti e con la disciplina del riassetto strutturale.

3. Enti in deficitarietà strutturale (art. 242 TUEL)

Gli enti che superano i parametri di deficitarietà strutturale sono soggetti a controlli rinforzati ma non a divieti generalizzati di costituzione del Fondo. Anche per essi vale la regola: parte stabile obbligatoria, parte variabile limitabile con motivazione adeguata.

Cosa fare se il Fondo non è stato costituito in esercizi passati

1

Ricognizione storica

Il responsabile del personale, in concerto con il responsabile finanziario, deve ricostruire — esercizio per esercizio — le delibere di costituzione del Fondo adottate dalla Giunta e verificare l'importo effettivamente stanziato per la parte stabile.

2

Quantificazione delle quote stabili omesse

Per ciascun esercizio in cui il Fondo è stato omesso o stanziato in misura insufficiente, si quantifica la quota stabile mancante, applicando le regole del CCNL vigente in quel singolo anno e gli incrementi contrattuali maturati alla data.

3

Delibera di Giunta di ricostituzione

La Giunta adotta una specifica delibera che ricostruisce le parti stabili omesse o sotto-stanziate, esercizio per esercizio, e dispone lo stanziamento delle relative somme nel bilancio corrente. La delibera deve dare conto delle ragioni dell'omissione e del criterio di quantificazione.

4

Certificazione del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori certifica la correttezza della ricostituzione, verificando la coerenza con le regole CCNL applicabili nei singoli esercizi e l'esistenza della copertura finanziaria nel bilancio corrente.

5

Contrattazione decentrata e applicazione

Le risorse così ricostituite vengono destinate al trattamento accessorio del personale tramite la contrattazione decentrata, secondo le regole del CCNL vigente al momento dell'effettiva erogazione, e nei limiti delle finalità tipiche delle voci della parte stabile.

Il ruolo del Segretario Comunale e del Revisore

La pronuncia ha conseguenze importanti anche sul piano dei controlli interni. Il Segretario Comunale, quale responsabile della legittimità degli atti e (di norma) Presidente del Nucleo di Valutazione, è chiamato a vigilare sulla regolare costituzione annuale del Fondo, segnalando alla Giunta — prima dell'approvazione del bilancio di previsione — la necessità di stanziare la parte stabile. Una segnalazione formale (anche con nota scritta) costituisce presidio fondamentale per la tutela dell'ente e dei dipendenti.

Il Revisore esercita un controllo specifico in sede di parere sull'ipotesi di accordo decentrato (art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. 165/2001), verificando la quantificazione delle risorse, il rispetto dei limiti contrattuali e la coerenza con i vincoli di bilancio. Anche il Revisore — in sede di parere sul bilancio di previsione e sull'assestamento — può segnalare la criticità di un Fondo non costituito o sotto-stanziato. Soprattutto, come già evidenziato nel paragrafo dedicato, il Revisore è chiamato a rilasciare la certificazione preventiva sulla delibera di costituzione del Fondo: senza tale certificazione l'intero procedimento è illegittimo (Corte conti Basilicata 39/2025/PRSE; Sez. Aut. 20/SEZAUT/2024/QMIG e plurime Sezioni regionali conformi).

Uno schema operativo di costituzione dei Fondi (CCNL 23 febbraio 2026)

Per accompagnare le stazioni appaltanti nella costruzione dei tre Fondi del salario accessorio (Fondo del comparto, Fondo delle Elevate Qualificazioni, Fondo del Segretario), può essere utile riferirsi a un modello applicativo strutturato che mette in fila — voce per voce — le fonti contrattuali stabili e variabili, i limiti ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017, e gli utilizzi possibili alla luce del nuovo CCNL del 23 febbraio 2026.

Di seguito un quadro sintetico delle voci tipiche di ciascuno dei tre Fondi, alla luce delle modifiche introdotte dal CCNL 23/2/2026.

1. Il Fondo del comparto (art. 79 CCNL 16/11/2022 + CCNL 23/2/2026)

Voce Riferimento Tipologia
Unico importo consolidato del fondo del salario accessorio all'anno 2017 Art. 79 c. 1 CCNL 2022 — Art. 67 c. 1 CCNL 2018 Stabile
Incremento di € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015, dal 2019 (fuori limite) Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 Stabile
Incrementi stipendiali differenziali ex art. 64 (fuori limite) Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 Stabile
Integrazione RIA personale cessato l'anno precedente (nuove risorse) Art. 4 c. 2 CCNL 2001 — Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 Stabile
Decurtazione Fondo posizioni organizzative e alte professionalità (enti con dirigenza) Art. 67 c. 1 CCNL 2018 Stabile (in detrazione)
€ 84,50 per unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza 1/1/2021 (fuori limite) Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Stabile
Risorse stanziate per incremento stabile della consistenza di personale (Piano dei fabbisogni) Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 2022 Stabile
Differenziali stipendiali personale in servizio nel 2022 (fuori limite) Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 Stabile
Incremento 0,14% monte salari 2021 dal 1/1/2024 Art. 58 c. 1 CCNL 23/2/2026 Stabile 🆕
Risorse stanziate ex art. 14 c. 1-bis DL 25/2025 (capacità assunzionali) Art. 58 c. 3 CCNL 23/2/2026 Stabile 🆕
Riduzione per conglobamento indennità di comparto (col. 3 tab. C × 12 × unità di personale) Art. 60 c. 2 CCNL 23/2/2026 Stabile (in detrazione) 🆕
0,22% monte salari 2018 dal 1/1/2022 (quota proporzionale) Art. 79 c. 3 CCNL 2022 Variabile non soggetta al limite
0,22% monte salari 2021 dal 1/1/2025 (quota proporzionale + una tantum 2025) Art. 58 c. 2 CCNL 23/2/2026 Variabile non soggetta al limite 🆕
Incremento PNRR fino al 5% componente stabile certificata 2016 Art. 8 c. 3 DL 13/2023 Variabile non soggetta al limite

2. Il Fondo delle Elevate Qualificazioni (EQ) — CCNL 23/2/2026

Voce Riferimento Range
Retribuzione di posizione EQ — caso ordinario Art. 16 c. 2 CCNL 23/2/2026 Da € 5.000 a € 22.000 lordi × 13 mensilità
Retribuzione di posizione EQ — fattispecie art. 16 c. 4 Art. 16 c. 3 CCNL 23/2/2026 Da € 3.000 a € 9.500 annui lordi × 13 mensilità
Maggiorazione retribuzione di posizione per diverse sedi di lavoro (cooperazione istituzionale) Art. 18 c. 5 CCNL 23/2/2026 Fino al 30% retribuzione di posizione (anche in eccedenza al limite art. 16 c. 2)
Retribuzione di risultato EQ Art. 16 c. 4 CCNL 23/2/2026 Quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate a posizione + risultato
Incarico ad interim su altro incarico EQ Art. 16 c. 5 CCNL 23/2/2026 15% – 25% del valore retribuzione di posizione dell'incarico oggetto di interim
📌 Il Fondo EQ è separato dal Fondo del comparto. Il CCNL 23/2/2026 chiarisce che il Fondo delle Elevate Qualificazioni ha autonoma costituzione, ma le risorse complessive incidono sul tetto unico ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017. La separazione contabile dei due Fondi facilita il monitoraggio e l'eventuale rideterminazione delle posizioni in caso di rimodulazione organizzativa.

3. Il Fondo del Segretario Comunale — CCNL 23/2/2026

Voce Riferimento Tipologia
Retribuzione di posizione storica dal conglobamento del 31/12/2009 Art. 3 c. 6 CCNL 1/3/2011 Stabile
Retribuzione di posizione rideterminata dal 1/1/2021 Art. 58 c. 1 CCNL 16/7/2024 Stabile (differenziale fuori limite)
Incremento retribuzione di posizione dal 1/1/2024 Art. 36 c. 1 CCNL 23/2/2026 Stabile (differenziale fuori limite) 🆕
Retribuzione di posizione per classi demografiche (valori minimi e massimi) Art. 38 c. 1 CCNL 23/2/2026 Stabile 🆕
Maggiorazione fino al 15% per strutture complesse (comuni capoluogo, province, città metropolitane) Art. 38 c. 3 CCNL 23/2/2026 Stabile (nel rispetto art. 23 c. 2)
Maggiorazione fino al 20% per enti metropolitani Art. 38 c. 3-bis CCNL 23/2/2026 Stabile (nel rispetto art. 23 c. 2)
Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate Art. 56 c. 1 lett. g) CCNL 16/7/2024 Stabile (fuori limite)
Indennità di reggenza o supplenza Art. 56 c. 1 lett. h) CCNL 16/7/2024 Stabile (fuori limite)
Diritti di segreteria (ove spettanti) Art. 56 c. 1 lett. f) CCNL 16/7/2024 Variabile (fuori limite)
Retribuzione di risultato — fino al 10% del monte salari Art. 39 c. 2 CCNL 23/2/2026 Variabile (entro art. 23 c. 2) 🆕
Retribuzione di risultato elevata al 15% (segretari enti con dirigenza, sedi vacanti, Unioni) Art. 39 c. 2-bis CCNL 23/2/2026 Variabile (entro art. 23 c. 2) 🆕
Retribuzione di risultato elevata al 20% (casi specifici) Art. 39 c. 2-ter CCNL 23/2/2026 Variabile (entro art. 23 c. 2) 🆕
Incremento PNRR fino al 5% sul valore retribuzione di posizione Art. 8 c. 3 DL 13/2023 Variabile (fuori limite)

📥 Modelli scaricabili per la costituzione del Fondo del comparto

1) Schema esemplificativo dei tre Fondi 2026 (PDF) — riscontro visivo voce-per-voce delle componenti dei tre Fondi (comparto, EQ, Segretario), con le formule applicative aggiornate al CCNL 23/2/2026:

Esempio Nuovi Fondi Salario Accessorio Funzioni Locali 2026 (PDF, 14 pagine)

2) Schema di determinazione di costituzione del Fondo del comparto (Word .doc) — bozza editabile della determinazione del responsabile del personale con cui si formalizza la costituzione del Fondo del comparto Funzioni Locali, con le voci stabili e variabili, i richiami contrattuali e il calcolo del rispetto del limite ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017:

Determina di costituzione del Fondo del comparto Funzioni Locali (Word .doc)

Modelli esemplificativi a finalità operativa: gli importi numerici sono ipotetici e vanno parametrati sul singolo ente in base a unità di personale, monte salari e capacità di bilancio. La determina va adattata alla struttura organizzativa, all'ordinamento contabile e alle specificità del singolo ente. Fonte dei modelli: Carmignani Consulenza — «Determina per la costituzione del Fondo del salario accessorio del comparto Funzioni Locali — Strumenti di lavoro» (16 marzo 2026).

Le novità operative del CCNL 23 febbraio 2026

La pronuncia della Corte conti Sicilia interviene in un momento delicato per la disciplina del trattamento accessorio: il CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 ha confermato l'impianto dell'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 e ha introdotto importanti novità operative, accuratamente ricostruite — sul piano della prassi applicativa — dal contributo di Arturo Bianco, «La costituzione del Fondo 2026», LeAutonomie.it (7 aprile 2026), di cui si riportano sotto, in forma sistematizzata, le indicazioni più rilevanti.

Le tre nuove voci in deroga al tetto del salario accessorio 2016

Il CCNL 23/2/2026 aggiunge alle componenti del Fondo tre nuove voci espressamente costruite in deroga al limite ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017, e dunque non rientranti nel tetto storico di spesa del salario accessorio dell'anno 2016:

Voce Riferimento Natura Note operative
Incremento 0,14% monte salari 2021 Art. 58, c. 1, CCNL 23/2/2026 Stabile obbligatorio Quantificazione rigida dal CCNL; applicato da tutte le amministrazioni, anche dissestate, in predissesto o strutturalmente deficitarie
Incremento 0,22% monte salari 2021 Art. 58, c. 2, CCNL 23/2/2026 Variabile facoltativa Si aggiunge all'analogo incremento dello 0,22% del monte salari 2018 del CCNL 16/11/2022; deliberato dall'ente nella misura ritenuta opportuna
Incremento parte stabile per EQ con capacità assunzionali Art. 14, c. 1-bis, DL 25/2025 + CCNL 23/2/2026 Stabile facoltativa Fino al raggiungimento del 48% del tabellare 2026, nel rispetto dei vincoli e delle capacità assunzionali (vedi → approfondimento DL 25/2025)

🆕 Riorganizzazione e istituzione di dirigenza: il tetto resta (Corte conti Lombardia delib. n. 216 del 9 giugno 2026)

Le deroghe al tetto del 2016 fin qui illustrate sono tassative e di stretta interpretazione. Lo conferma una recente pronuncia della Corte dei conti Sez. Lombardia intervenuta proprio sulla tentazione — diffusa nei Comuni in crescita organizzativa — di considerare la riorganizzazione come occasione di rimodulazione in aumento del tetto del trattamento accessorio.

Il principio (Corte conti Lombardia, delib. n. 216/2026)

Un Comune chiedeva se, in caso di riorganizzazione della struttura burocratica con istituzione ex novo di figure dirigenziali e ridefinizione delle Elevate Qualificazioni esistenti, fosse possibile rideterminare in aumento il limite complessivo di spesa ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017. La Sezione Lombardia risponde negativamente:

«In ipotesi di prima istituzione di posizioni dirigenziali da parte dell'ente locale, connessa con una riorganizzazione interna, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, relativo a tutte le categorie di personale, deve essere determinato nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge, incluso quello di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, e calcolato sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, ai sensi dell'art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali stipulato in data 17 dicembre 2020».

Tre indicazioni operative per i Comuni:

  • Tetto unitario su tutte le categorie: il limite ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 opera per intero sulla somma dei trattamenti accessori di dirigenza, comparto ed Elevate Qualificazioni — la riorganizzazione non «sblocca» risorse aggiuntive;
  • La riorganizzazione non è titolo di deroga: l'istituzione ex novo di posizioni dirigenziali e la ridefinizione delle EQ devono essere assorbite all'interno del tetto storico, eventualmente attraverso una rimodulazione interna tra le componenti;
  • Invarianza del valore medio pro-capite 2018: il parametro di confronto richiamato è l'invarianza del valore medio pro-capite riferito al 2018; in assenza di un dato dirigenziale storico interno (per i Comuni che istituiscono la dirigenza per la prima volta), il calcolo va ancorato a medie retributive di altri enti comparabili ex art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali del 17/12/2020.

L'incremento 0,14% una tantum per gli anni 2024 e 2025

📌 Conteggio triplo dell'incremento 0,14%. Un aspetto operativamente delicato riguarda il recupero degli anni pregressi. L'incremento dello 0,14% del monte salari 2021 introdotto dall'art. 58, c. 1, CCNL 23/2/2026 ha decorrenza dal 1° gennaio 2024 e nel Fondo 2026 si conteggia tre volte:
  • 1 volta a regime tra le risorse stabili (decorrenza 1/1/2024, consolidata a partire dal 2026);
  • 1 una tantum per il recupero dell'annualità 2024 (parte variabile, fuori limite);
  • 1 una tantum per il recupero dell'annualità 2025 (parte variabile, fuori limite).
Tutte e tre le voci sono in deroga al tetto del salario accessorio 2016.

Analogamente, l'incremento dello 0,22% del monte salari 2021 (art. 58, c. 2, CCNL 23/2/2026), se l'ente delibera di utilizzarlo, ha decorrenza dal 1° gennaio 2025 e nel Fondo 2026 può essere inserito due volte: una a regime e una una tantum a titolo di recupero dell'annualità 2025.

Il conglobamento dell'indennità di comparto e la riduzione permanente della parte stabile

L'art. 60, c. 2, del CCNL 23/2/2026 dispone una operazione obbligatoria di segno opposto rispetto agli incrementi sopra descritti: il conglobamento di una quota dell'indennità di comparto nel trattamento economico fondamentale, con conseguente riduzione permanente della parte stabile del Fondo nella misura corrispondente.

Profilo Regola operativa
Base di calcolo Dipendenti a tempo indeterminato e determinato in servizio al 1° gennaio 2026, destinatari dell'indennità di comparto
Misura Valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C del CCNL, computati per 12 mensilità
Effetto sulla parte stabile Riduzione permanente dell'importo corrispondente
Effetto sul tetto 2016 Riduzione convenzionale del tetto del salario accessorio 2016 nella stessa misura (per evitare costi aggiuntivi)

Il conteggio del personale part-time: pareri ARAN 37049 e 37253

Sul corretto conteggio dei dipendenti part-time ai fini dell'operazione di conglobamento sono intervenuti due pareri ARAN che chiariscono la regola pratica:

📌 Pareri ARAN 37049 e 37253 — Part-time nativo vs trasformato

Part-time «nativo» (dipendente assunto sin dall'origine con contratto part-time): si conteggia per il valore percentuale del rapporto (es. part-time al 50% conta 0,5 unità).

Part-time «trasformato» (dipendente originariamente assunto a tempo pieno e successivamente trasformato in part-time): si conteggia pari a 1 unità, indipendentemente dalla percentuale del part-time, in coerenza con il principio della consolidata posizione a tempo pieno.

Il vincolo all'aumento della parte stabile in caso di incremento dei dipendenti (art. 33 DL 34/2019)

Per gli enti che hanno utilizzato — o intendano utilizzare — le facoltà di incremento delle capacità assunzionali ex art. 33, DL 34/2019, opera un vincolo specifico: nel caso di aumento del numero dei dipendenti rispetto alla baseline contrattuale, l'incremento della parte stabile e delle risorse per le Elevate Qualificazioni deve mantenere invariata l'incidenza media pro capite del salario accessorio e delle EQ rispetto al valore dell'anno 2018. Si tratta di un meccanismo di salvaguardia volto a evitare che l'allargamento della pianta organica sia utilizzato per aumentare in modo non proporzionale il trattamento accessorio.

La ripartizione proporzionale degli incrementi tra Fondo e EQ

Quando l'ente utilizza l'incremento dello 0,22% del monte salari 2021 (e in generale i nuovi incrementi del CCNL 23/2/2026), le risorse devono essere ripartite tra:

  • parte variabile del Fondo del comparto da una parte;
  • risorse del Fondo delle Elevate Qualificazioni dall'altra.

La ripartizione avviene in misura proporzionale all'incidenza di tali voci del salario accessorio dell'ente nell'anno 2024. Il dato di riferimento è dunque storico e va ricostruito a partire dai consuntivi dell'esercizio 2024.

Le sanzioni del Codice della Strada e il DL 23/2026

Per le risorse derivanti dalla quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada destinate al personale di polizia locale, opera una specifica deroga al tetto del salario accessorio 2016, introdotta dal DL 23/2026 (cd. «decreto sicurezza»). La quota proventi continua quindi ad essere allocata nella parte variabile del Fondo senza concorrere al raggiungimento del tetto storico.

La procedura di costituzione del Fondo 2026 in 11 passaggi

Sulla scorta della normativa nazionale, del CCNL 23/2/2026 e della prassi applicativa consolidata, il responsabile del personale è chiamato a una sequenza operativa che può essere ricostruita come segue:

  1. Acquisire dalla Giunta la deliberazione di indirizzo sulle scelte discrezionali della parte variabile (lett. b, c e art. 79 c. 3 CCNL 16/11/2022; art. 58 c. 2 CCNL 23/2/2026) e sulle elevate qualificazioni (art. 14, c. 1-bis, DL 25/2025).
  2. Raccogliere i dati consuntivi del Fondo 2025 e l'incidenza relativa delle voci variabili e delle EQ nel 2024.
  3. Conteggiare il personale a tempo indeterminato e determinato in servizio al 1° gennaio 2026, applicando le regole sui part-time (pareri ARAN 37049 e 37253).
  4. Calcolare il taglio permanente della parte stabile per il conglobamento dell'indennità di comparto (col. 3 tab. C × 12 × unità di personale).
  5. Calcolare la corrispondente riduzione convenzionale del tetto del salario accessorio 2016.
  6. Inserire nella parte stabile l'incremento obbligatorio 0,14% (decorrenza 1/1/2024) — fuori limite.
  7. Inserire nella parte variabile le due quote una tantum dello 0,14% per il recupero degli anni 2024 e 2025 — fuori limite.
  8. Valutare se inserire l'incremento facoltativo 0,22% del monte salari 2021 e, in caso affermativo, ripartirlo proporzionalmente tra Fondo comparto e Fondo EQ; valutare la decorrenza 1/1/2025 con eventuale ulteriore una tantum.
  9. Valutare e quantificare l'eventuale incremento delle EQ ex art. 14 c. 1-bis DL 25/2025 (limite max 48% tabellare 2026).
  10. Predisporre la determinazione di costituzione e trasmetterla all'Organo di Revisione per la certificazione (cfr. → modello scaricabile nella focus-card sopra).
  11. Garantire la fase informativa preventiva ai sindacati con i dati consuntivi e prospettici e procedere alla negoziazione del CCI.

Sintesi delle voci CCNL 23/2/2026 nel Fondo

Tutte le novità introdotte dal CCNL 23/2/2026 — incrementi stabili, conglobamento dell'indennità di comparto, integrazione con il meccanismo di incremento per capacità assunzionali (vedi → DL 25/2025) e nuove regole sul riposo compensativo (vedi → ARAN 37473/2026) — vanno a comporre il Fondo 2026. La mancata iscrizione in bilancio dell'incremento obbligatorio 0,14% e della parte stabile complessivamente intesa configurerebbe, per gli esercizi successivi al 2026, gli stessi vizi che la Corte conti Sicilia ha individuato nel caso esaminato con la deliberazione 90/2026/PAR.

Conclusioni operative

✅ Decalogo per gli enti locali.
  1. La parte stabile del FRD deve essere costituita ogni anno, anche in situazioni di criticità finanziaria.
  2. La parte variabile può essere ridotta o azzerata negli enti in dissesto, riequilibrio o deficitarietà strutturale, salvo le quote di legge per i compensi obbligatori.
  3. Se in passato la parte stabile non è stata stanziata o lo è stata in misura insufficiente, è possibile ricostituirla con delibera di Giunta nel bilancio corrente, esercizio per esercizio.
  4. La ricostituzione retroattiva non è ammessa per la parte variabile.
  5. La costituzione del Fondo deve seguire la sequenza obbligatoria delle tre fasi: stanziamento in bilancio → delibera di costituzione + certificazione del Revisore → sottoscrizione del CCI.
  6. La certificazione dell'Organo di Revisione è condizione di legittimità sostanziale: senza certificazione la costituzione del Fondo è illegittima (Corte conti Basilicata 39/2025/PRSE).
  7. Il Segretario Comunale deve vigilare e segnalare alla Giunta la necessità di stanziare la parte stabile prima dell'approvazione del bilancio.
  8. Il principio contabile all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 garantisce le risorse solo se il Fondo è stato regolarmente costituito e certificato ma il CCI non è stato sottoscritto entro l'anno (vincolo nel risultato di amministrazione). Senza certificazione, il vincolo non opera.
  9. Le novità del CCNL 23/2/2026 e del DL 25/2025 vanno integralmente recepite nella parte stabile a partire dagli esercizi di competenza.
  10. L'omissione della certificazione e l'illegittima costituzione del Fondo possono integrare responsabilità erariale dei dirigenti/funzionari competenti.

Fonti normative e documentali

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: artt. 40 (contrattazione collettiva integrativa), 40-bis (controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione), 45 (trattamento economico)
  • D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 — art. 23, c. 2 (tetto storico al trattamento accessorio)
  • D.L. 14 marzo 2025, n. 25 conv. — art. 14, c. 1-bis (incremento componente stabile del FRD e delle EQ in deroga all'art. 23 c. 2 fino al 48% del tabellare 2026, in funzione delle capacità assunzionali)
  • D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), art. 33 — vincoli all'aumento della parte stabile in caso di incremento del numero dei dipendenti (invarianza dell'incidenza media pro capite del salario accessorio rispetto al 2018)
  • D.L. 2026, n. 23 (cd. «decreto sicurezza») — deroga al tetto del salario accessorio per le quote dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada destinate al personale di polizia locale
  • Pareri ARAN n. 37049 e n. 37253 — conteggio del personale part-time ai fini del conglobamento dell'indennità di comparto (art. 60, c. 2, CCNL 23/2/2026): part-time nativo per percentuale, part-time trasformato per intero
  • D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 — Armonizzazione contabile: Allegato 4/2 — Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (in particolare § 5.2 sulle risorse del Fondo non utilizzate entro l'esercizio)
  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — artt. 242 (deficitarietà strutturale), 243-bis (procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), 244 ss. (dissesto)
  • CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 — art. 79 (Fondo risorse decentrate: parte stabile e parte variabile)
  • CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026 — disposizioni integrative sul trattamento accessorio
  • CCNL 21 maggio 2018 — art. 67 (cd. «unico importo consolidato», oggi confluito nell'art. 79)
  • Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia — Deliberazione n. 90/2026/PAR — costituzione retroattiva della parte stabile del Fondo risorse decentrate
  • Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata — Deliberazione n. 39/2025/PRSE (13 marzo 2025) — illegittimità della costituzione del Fondo senza certificazione dell'Organo di Revisione
  • Corte dei conti, Sezione delle Autonomie — Deliberazione n. 20/SEZAUT/2024/QMIG — inquadramento sistemico del rapporto certificazione-vincolo contabile
  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — art. 239 c. 1 lett. b) n. 1 (parere dell'Organo di revisione sui documenti contabili e sulla gestione della contrattazione decentrata)
  • Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti — pronunce conformi: Lombardia 189/2024/PAR; Liguria 20/2021; Marche 13/2019/PRSP; Lazio 7/2019/PAR; Calabria 167/2018; Friuli-Venezia Giulia 29/2018/PAR; Molise 15/2018/PAR e 218/2015/PAR; Veneto 263/2016/PAR

Risorse esterne — approfondimenti, quesiti e modelli

Portale di approfondimento dottrinale e operativo sugli enti localiLeAutonomie.it:

LeAutonomie.it — Rivista online di approfondimento per gli enti locali

Sulla costituzione del Fondo 2026 e sulle novità operative del CCNL 23/2/2026 — Arturo Bianco, LeAutonomie.it:

Arturo Bianco — «La costituzione del Fondo 2026» (LeAutonomie.it, 7 aprile 2026)

Sulla necessità della certificazione del Revisore (Corte conti Basilicata 39/2025/PRSE) — BilancioeContabilità.it:

Fondo salario accessorio: necessaria l'acquisizione della certificazione dell'Organo di Revisione

Raccolta quesiti sul salario accessorioLa Posta del Sindaco:

La Posta del Sindaco — Salario accessorio (Quesiti)

Modelli applicativi per la costituzione del Fondo del salario accessorioCarmignani Consulenza:

Applicazione per la costituzione, l'utilizzo e il calcolo dei limiti dei nuovi Fondi del salario accessorio — comparto, dirigenza, Segretario (31 marzo 2026)

Determina per la costituzione del Fondo del salario accessorio del comparto Funzioni Locali — Strumenti di lavoro (16 marzo 2026)

🆕 Sulla natura unilaterale gestionale dell'atto di costituzione del Fondo (Corte conti Sicilia delib. n. 90/2026 — 15 giugno 2026) — Carmignani Consulenza:

Carmignani Consulenza — «La costituzione del Fondo avviene attraverso un atto unilaterale dell'Amministrazione, avente natura gestionale, di competenza del dirigente o del responsabile del Servizio negli enti privi di dirigenza» (Corte conti Sicilia delib. 90/2026 — 15 giugno 2026)

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