La costituzione del Fondo del salario accessorio è uno dei procedimenti più delicati nella gestione del personale degli enti locali: tocca contemporaneamente la contabilità, la contrattazione decentrata, i vincoli di finanza pubblica e i diritti retributivi dei dipendenti. Per il Segretario Comunale e per il responsabile del personale, padroneggiare la sequenza delle operazioni, le voci ammissibili, i limiti e i controlli è una condizione essenziale per evitare patologie procedurali e contenziosi. In questa guida ricostruiamo, con taglio operativo, le tre fasi sequenziali della costituzione (stanziamento — delibera + certificazione del Revisore — sottoscrizione del CCI), la distinzione tra parte stabile e variabile, le voci tipiche aggiornate al CCNL 23 febbraio 2026, le regole sulla ricostituzione retroattiva della parte stabile e il modello applicativo dei tre Fondi (comparto, Elevate Qualificazioni, Segretario Comunale).
- Il Fondo si compone di una parte stabile (strutturale, indefettibile) e di una parte variabile (alimentabile in presenza di presupposti annuali) — art. 79 CCNL 16/11/2022 e CCNL 23/2/2026.
- La parte stabile deve essere stanziata ogni anno, anche in situazioni di criticità finanziaria; la parte variabile può essere compressa fino all'azzeramento negli enti in dissesto, riequilibrio o deficitarietà strutturale.
- La costituzione del Fondo richiede tre fasi: stanziamento in bilancio → delibera + certificazione del Revisore → sottoscrizione del CCI. Senza certificazione la costituzione è illegittima.
- Se la parte stabile è stata omessa o sotto-stanziata in passato, è ammessa la ricostituzione retroattiva nel bilancio corrente, esercizio per esercizio.
- L'analisi tiene conto della giurisprudenza contabile più recente — in particolare delle deliberazioni della Corte dei conti — e del CCNL del 23 febbraio 2026.
Il quadro normativo e contrattuale del Fondo risorse decentrate
La disciplina del trattamento accessorio del personale degli enti locali si fonda su due cardini: artt. 40 e 45 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul pubblico impiego) e la disciplina contrattuale collettiva nazionale, oggi rappresentata dall'art. 79 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, integrato dall'art. 8 del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026.
L'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, al c. 3-quinquies, stabilisce il principio fondamentale: «la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali da questi previsti». L'art. 45 dispone invece che il trattamento economico fondamentale e accessorio «è definito dai contratti collettivi», e che le risorse destinate al trattamento accessorio sono quantificate annualmente in coerenza con le risorse stanziate in bilancio.
Il principio di onnicomprensività e la riserva di legge sul trattamento accessorio
L'art. 45 del D.Lgs. 165/2001 sancisce il principio di onnicomprensività del trattamento economico del dipendente pubblico: il personale non può percepire emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, salvo specifiche disposizioni di legge. Da qui discende la natura tassativa e tipica delle voci che possono costituire il Fondo, e la responsabilità dirigenziale in caso di erogazione di trattamenti aggiuntivi non previsti dalle fonti tipiche (CCNL + leggi speciali).
La struttura del Fondo: parte stabile e parte variabile
L'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate distinguendo due componenti tra loro nettamente diverse per natura, funzione e regime giuridico.
| Componente | Natura | Riferimento | Regime in caso di difficoltà finanziaria |
|---|---|---|---|
| Parte stabile | Strutturale, base permanente del trattamento accessorio | Art. 79, c. 1, CCNL 16/11/2022 | Deve sempre essere stanziata |
| Parte variabile | Aggiuntiva, alimentabile anno per anno in presenza di presupposti | Art. 79, c. 2 e 3, CCNL 16/11/2022 | Limitabile, in particolare per enti in dissesto/riequilibrio/deficit strutturale |
Le voci della parte stabile
La parte stabile è quantificata in modo certo e riproducibile da un esercizio all'altro. Ne fanno parte, tra le altre:
- l'importo consolidato del Fondo costituito secondo le regole del CCNL pregresso (cd. unico importo consolidato, già denominato «unico importo» dall'art. 67, c. 1, CCNL 21/5/2018);
- gli incrementi contrattuali previsti dai CCNL nazionali successivi (es. CCNL 16/11/2022 e 23/2/2026);
- la RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) del personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
- l'eventuale incremento ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 (rapporto con il personale in servizio);
- l'incremento previsto dall'art. 14, c. 1-bis, del DL 25/2025, che consente di ampliare la parte stabile in deroga al limite ex art. 23, c. 2, in funzione delle capacità assunzionali residue (vedi → approfondimento dedicato).
Le voci della parte variabile
La parte variabile è invece alimentata da risorse che richiedono presupposti annuali, atti tempestivi e copertura nell'esercizio di riferimento. Tra le principali:
- risparmi derivanti dall'applicazione di norme di legge (es. quote di proventi sanzioni amministrative al codice della strada);
- somme correlate a specifici progetti, attivati per la realizzazione di obiettivi di miglioramento dei servizi;
- risorse derivanti da convenzioni con altri enti per servizi resi (es. servizi tecnici, attività istruttorie);
- economie dei buoni pasto non erogati;
- quote da sponsorizzazioni o accordi di collaborazione;
- compensi correlati al raggiungimento di obiettivi di performance finanziati da fonti specifiche.
- il rispetto della soglia massima prevista dal contratto (in particolare per l'art. 67, c. 5, lett. b del CCNL 21/5/2018, oggi confluito nell'art. 79);
- una motivazione sul rispetto dei requisiti di virtuosità (equilibri finanziari, rispetto del Patto, ecc.);
- una delibera di Giunta tempestiva nell'esercizio di riferimento;
- la certificazione del Collegio dei Revisori sull'ipotesi di accordo decentrato.
La deliberazione 90/2026/PAR della Corte conti Sicilia: il caso e la decisione
Il quesito
Un Comune in situazione finanziaria critica si rivolgeva alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Sicilia chiedendo di sapere se fosse possibile, nell'esercizio in corso, stanziare le risorse necessarie a ricostituire retroattivamente il Fondo risorse decentrate per gli esercizi precedenti in cui non era stato stanziato o lo era stato in misura insufficiente.
Il ragionamento della Corte
La Sezione siciliana, pur intervenendo su un caso specifico di un ente in difficoltà, sviluppa un ragionamento di portata generale applicabile a tutti i Comuni italiani.
Il punto di partenza è la natura indefettibile della parte stabile. La Corte afferma che la costituzione annuale del Fondo, almeno per questa componente, è doverosa e non può essere subordinata alla situazione economico-finanziaria dell'ente. La parte stabile non è una posta che l'amministrazione può ridurre, comprimere o cancellare per liberare spazi di bilancio: è la base strutturale del trattamento accessorio previsto dal CCNL, e come tale deve essere comunque determinata e iscritta in bilancio.
🆕 La natura giuridica dell'atto di costituzione: atto unilaterale gestionale del responsabile (e non della Giunta)
La stessa Sezione Sicilia, nella deliberazione n. 90/2026, scolpisce un secondo principio di rilievo organizzativo per gli enti locali: l'atto di costituzione del Fondo non è una scelta «politica» dell'organo di indirizzo, bensì un atto gestionale con competenza in capo all'apparato tecnico-amministrativo.
Il principio (Corte conti Sicilia, delib. n. 90/2026 — 15 giugno 2026)
«La costituzione del Fondo avviene attraverso un atto unilaterale dell'Amministrazione, avente natura gestionale e, pertanto, di competenza del dirigente o del responsabile del Servizio negli enti privi di dirigenza, il quale provvede autonomamente alla quantificazione della cd "parte stabile" attraverso un atto vincolato nel quantum e privo di aspetti di discrezionalità amministrativa».
Tre conseguenze operative immediate per i Comuni:
- Forma dell'atto: determinazione del responsabile (o del dirigente), non delibera di Giunta. La Giunta interviene a monte con lo stanziamento delle risorse in bilancio e, semmai, a valle con l'autorizzazione alla sottoscrizione del CCI dopo la certificazione del Revisore — ma non costituisce essa stessa il Fondo;
- Vincolatezza nel quantum: il responsabile applica le regole del CCNL e del quadro normativo (tetti, fonti, voci consolidate) senza margini di scelta sulla parte stabile. Non c'è «discrezionalità amministrativa»: il numero che esce dal calcolo è il numero giusto, non un numero possibile;
- Riparto di competenze: il principio disinnesca interferenze improprie dell'organo politico nella quantificazione del Fondo. La «parte stabile» non si negozia in Giunta: si calcola in determina del responsabile sulla base delle voci di CCNL.
L'aspetto contabile: il principio applicato all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011
La deliberazione affronta anche il delicato profilo contabile, che è centrale per comprendere perché la mancata costituzione del Fondo in un dato esercizio non può essere sanata con una semplice operazione successiva.
Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria — allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 — prevede una specifica disciplina per il caso in cui il Fondo sia stato regolarmente costituito ma il contratto integrativo non venga sottoscritto entro la chiusura dell'esercizio:
Il meccanismo "ordinario": Fondo costituito ma CCI non sottoscritto
Se il Fondo è stato regolarmente costituito con apposita delibera di Giunta ma il contratto collettivo integrativo (CCI) non viene sottoscritto entro il 31 dicembre, le risorse non utilizzate confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato almeno per la quota obbligatoria prevista dal CCNL. Le somme restano così disponibili per l'eventuale erogazione negli esercizi successivi, una volta perfezionato l'accordo decentrato.
Quando, però, lo stanziamento manca fin dall'origine — perché la Giunta non ha approvato la delibera di costituzione, oppure ha stanziato somme insufficienti rispetto alla quota stabile — il meccanismo dell'allegato 4/2 non può operare: non vi sono economie da vincolare al risultato di amministrazione, perché le risorse non sono mai entrate correttamente nel bilancio dell'esercizio di riferimento.
In questa situazione anomala, la Corte conti Sicilia individua una soluzione di recupero limitato e tassativo, di seguito illustrata.
La certificazione dell'Organo di Revisione: un passaggio indefettibile
Strettamente connesso al profilo contabile è il ruolo dell'Organo di Revisione nella fase di costituzione del Fondo. La giurisprudenza contabile più recente — culminata nella deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, n. 39/2025/PRSE — ha chiarito che la certificazione del Revisore non è un mero adempimento formale, bensì condizione di legittimità sostanziale della costituzione stessa del Fondo.
Le tre fasi sequenziali obbligatorie della costituzione
La giurisprudenza contabile e la prassi consolidata individuano tre fasi sequenziali obbligatorie, la cui corretta progressione è presidio di legittimità del procedimento:
Individuazione in bilancio delle risorse
La Giunta, in sede di approvazione del bilancio di previsione e poi dell'assestamento, individua e stanzia le risorse destinate al Fondo (parte stabile sempre, parte variabile secondo i presupposti).
Adozione dell'atto di costituzione del Fondo + certificazione del Revisore
Il responsabile del personale predispone la determinazione di costituzione del Fondo, che la Giunta approva con specifica delibera. L'atto deve essere trasmesso all'Organo di Revisione per la certificazione preventiva, che attesta la corretta quantificazione delle risorse, il rispetto dei vincoli ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 e la coerenza con le previsioni contrattuali.
Sottoscrizione del contratto decentrato annuale
Solo dopo la certificazione del Revisore può procedersi alla negoziazione e sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) tra la delegazione di parte pubblica e le RSU/OO.SS., con utilizzo delle risorse certificate per i fini stabiliti dal CCNL e dal CCI.
Il quadro normativo della certificazione
La necessità della certificazione del Revisore discende da una pluralità di fonti convergenti:
- Art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. 165/2001: dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ovvero dagli analoghi organi previsti per i singoli comparti;
- Art. 239, c. 1, lett. b), n. 1, del TUEL: attribuisce all'Organo di revisione il parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti contabili connessi, inclusa la gestione della contrattazione decentrata;
- Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 5.2, lett. a): dispone che «sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse risultano definitivamente vincolate». La certificazione è dunque presupposto del vincolo contabile.
Cosa deve verificare l'Organo di Revisione
La certificazione non si esaurisce in un controllo formale: il Revisore è chiamato a una verifica formale e sostanziale articolata su quattro profili:
| Profilo di controllo | Oggetto della verifica |
|---|---|
| 1. Corretta costituzione | Esattezza della quantificazione delle componenti stabile e variabile, in relazione alle risorse effettivamente stanziate in bilancio |
| 2. Vincoli normativi e contrattuali | Rispetto dell'art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 (tetto storico 2016), dei limiti CCNL alle parti variabili, dei vincoli specifici per enti in dissesto/riequilibrio/deficitarietà |
| 3. Vincoli di finanza pubblica | Compatibilità con i saldi di bilancio, con gli equilibri pluriennali, con gli obiettivi di spesa di personale ex art. 1 c. 557 L. 296/2006 |
| 4. Ripartizione alle parti sindacali | Coerenza della proposta di destinazione delle risorse con le regole del CCNL e con il principio di selettività della performance |
Conseguenze dell'assenza della certificazione
- La costituzione del Fondo è illegittima: l'atto può essere oggetto di rilievo in sede di controllo (Corte dei conti) e di responsabilità erariale per i dirigenti/funzionari competenti;
- Le risorse non possono essere impegnate ed erogate: l'impegno di spesa successivo all'illegittima costituzione è viziato;
- In caso di mancata sottoscrizione del CCI entro l'esercizio (per qualunque ragione), le risorse regolarmente costituite e certificate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e restano disponibili per gli esercizi successivi;
- Se invece la certificazione manca, il meccanismo del vincolo nel risultato di amministrazione non opera: le risorse non possono essere considerate «vincolate» perché manca uno dei presupposti contabili (il punto 5.2 dell'all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 richiede la certificazione come fatto costitutivo del vincolo).
Le pronunce convergenti della Corte dei conti
Sul carattere indefettibile della certificazione del Revisore si sono pronunciate, in modo conforme, numerose Sezioni regionali e la Sezione delle Autonomie:
| Pronuncia | Contributo |
|---|---|
| Corte conti Basilicata, par. 39/2025/PRSE (13 marzo 2025) | Pronuncia centrale: illegittimità della costituzione del Fondo senza certificazione del Revisore |
| Sez. Autonomie, par. 20/SEZAUT/2024/QMIG | Inquadramento sistemico del rapporto certificazione-vincolo contabile |
| Sez. reg. Lombardia, par. 189/2024/PAR | Conferma dell'obbligo della certificazione preventiva alla sottoscrizione del CCI |
| Sez. reg. Liguria, par. 20/2021 | Centralità della verifica del Revisore sui vincoli ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 |
| Sez. reg. Marche, par. 13/2019/PRSP | Conseguenze contabili della costituzione irregolare del Fondo |
| Sez. reg. Lazio, par. 7/2019/PAR | Quadro generale degli obblighi procedurali |
| Sez. reg. Calabria, par. 167/2018 | Procedimentalizzazione delle fasi di costituzione del Fondo |
| Sez. Friuli-Venezia Giulia, par. 29/2018/PAR | Rapporto tra costituzione del Fondo e dimostrazione del rispetto dei limiti |
| Sez. Molise, par. 15/2018/PAR e 218/2015/PAR | Verifiche del Revisore sui presupposti delle voci variabili |
| Sez. reg. Veneto, par. 263/2016/PAR | Sequenzialità dei passaggi e ruolo dell'organo di controllo interno |
La ricostituzione retroattiva: limiti e modalità ammesse
La Sezione conclude affermando che il Comune può disporre nell'esercizio corrente lo stanziamento delle somme necessarie a ricostituire il Fondo, ma a condizioni rigorosamente limitate:
| Profilo | Regola |
|---|---|
| Ambito oggettivo | Solo la parte stabile del Fondo. Nessun recupero ammesso per la parte variabile |
| Ambito temporale | I singoli esercizi nei quali il Fondo è stato omesso o stanziato in misura insufficiente |
| Modalità | Stanziamento nel bilancio corrente delle somme corrispondenti alla parte stabile non costituita |
| Atto presupposto | Delibera di Giunta che ricostruisce, esercizio per esercizio, la quota stabile non stanziata |
| Vincolo | Le somme così ricostituite vanno destinate al trattamento accessorio del personale secondo le regole del CCNL applicabili in ciascun esercizio di riferimento |
Implicazioni operative per gli enti in difficoltà finanziaria
La pronuncia ha effetti operativi rilevanti per tre categorie di enti particolarmente esposti a tensioni di bilancio:
1. Enti in piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis TUEL)
Negli enti che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cd. pre-dissesto), la tentazione di comprimere il trattamento accessorio per liberare risorse è particolarmente forte. La pronuncia chiarisce che:
- la parte stabile non può essere ridotta come «manovra di rientro»: deve essere costituita anche durante il piano di riequilibrio;
- la parte variabile può invece essere compressa fino all'azzeramento, salvo le quote di legge per i compensi obbligatori (es. compensi tecnici professionali ex art. 113 D.Lgs. 36/2023; quote dei proventi sanzioni stradali destinate per legge al personale; ecc.).
2. Enti in dissesto (artt. 244 e ss. TUEL)
Per gli enti dichiarati in dissesto, valgono i medesimi principi: la parte stabile del Fondo deve essere costituita ogni anno (anche durante la gestione liquidatoria), mentre la parte variabile è soggetta a vincoli più stringenti, in coerenza con i divieti e con la disciplina del riassetto strutturale.
3. Enti in deficitarietà strutturale (art. 242 TUEL)
Gli enti che superano i parametri di deficitarietà strutturale sono soggetti a controlli rinforzati ma non a divieti generalizzati di costituzione del Fondo. Anche per essi vale la regola: parte stabile obbligatoria, parte variabile limitabile con motivazione adeguata.
Cosa fare se il Fondo non è stato costituito in esercizi passati
Ricognizione storica
Il responsabile del personale, in concerto con il responsabile finanziario, deve ricostruire — esercizio per esercizio — le delibere di costituzione del Fondo adottate dalla Giunta e verificare l'importo effettivamente stanziato per la parte stabile.
Quantificazione delle quote stabili omesse
Per ciascun esercizio in cui il Fondo è stato omesso o stanziato in misura insufficiente, si quantifica la quota stabile mancante, applicando le regole del CCNL vigente in quel singolo anno e gli incrementi contrattuali maturati alla data.
Delibera di Giunta di ricostituzione
La Giunta adotta una specifica delibera che ricostruisce le parti stabili omesse o sotto-stanziate, esercizio per esercizio, e dispone lo stanziamento delle relative somme nel bilancio corrente. La delibera deve dare conto delle ragioni dell'omissione e del criterio di quantificazione.
Certificazione del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori certifica la correttezza della ricostituzione, verificando la coerenza con le regole CCNL applicabili nei singoli esercizi e l'esistenza della copertura finanziaria nel bilancio corrente.
Contrattazione decentrata e applicazione
Le risorse così ricostituite vengono destinate al trattamento accessorio del personale tramite la contrattazione decentrata, secondo le regole del CCNL vigente al momento dell'effettiva erogazione, e nei limiti delle finalità tipiche delle voci della parte stabile.
Il ruolo del Segretario Comunale e del Revisore
La pronuncia ha conseguenze importanti anche sul piano dei controlli interni. Il Segretario Comunale, quale responsabile della legittimità degli atti e (di norma) Presidente del Nucleo di Valutazione, è chiamato a vigilare sulla regolare costituzione annuale del Fondo, segnalando alla Giunta — prima dell'approvazione del bilancio di previsione — la necessità di stanziare la parte stabile. Una segnalazione formale (anche con nota scritta) costituisce presidio fondamentale per la tutela dell'ente e dei dipendenti.
Il Revisore esercita un controllo specifico in sede di parere sull'ipotesi di accordo decentrato (art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. 165/2001), verificando la quantificazione delle risorse, il rispetto dei limiti contrattuali e la coerenza con i vincoli di bilancio. Anche il Revisore — in sede di parere sul bilancio di previsione e sull'assestamento — può segnalare la criticità di un Fondo non costituito o sotto-stanziato. Soprattutto, come già evidenziato nel paragrafo dedicato, il Revisore è chiamato a rilasciare la certificazione preventiva sulla delibera di costituzione del Fondo: senza tale certificazione l'intero procedimento è illegittimo (Corte conti Basilicata 39/2025/PRSE; Sez. Aut. 20/SEZAUT/2024/QMIG e plurime Sezioni regionali conformi).
Uno schema operativo di costituzione dei Fondi (CCNL 23 febbraio 2026)
Per accompagnare le stazioni appaltanti nella costruzione dei tre Fondi del salario accessorio (Fondo del comparto, Fondo delle Elevate Qualificazioni, Fondo del Segretario), può essere utile riferirsi a un modello applicativo strutturato che mette in fila — voce per voce — le fonti contrattuali stabili e variabili, i limiti ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017, e gli utilizzi possibili alla luce del nuovo CCNL del 23 febbraio 2026.
Di seguito un quadro sintetico delle voci tipiche di ciascuno dei tre Fondi, alla luce delle modifiche introdotte dal CCNL 23/2/2026.
1. Il Fondo del comparto (art. 79 CCNL 16/11/2022 + CCNL 23/2/2026)
| Voce | Riferimento | Tipologia |
|---|---|---|
| Unico importo consolidato del fondo del salario accessorio all'anno 2017 | Art. 79 c. 1 CCNL 2022 — Art. 67 c. 1 CCNL 2018 | Stabile |
| Incremento di € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015, dal 2019 (fuori limite) | Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 | Stabile |
| Incrementi stipendiali differenziali ex art. 64 (fuori limite) | Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 | Stabile |
| Integrazione RIA personale cessato l'anno precedente (nuove risorse) | Art. 4 c. 2 CCNL 2001 — Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 | Stabile |
| Decurtazione Fondo posizioni organizzative e alte professionalità (enti con dirigenza) | Art. 67 c. 1 CCNL 2018 | Stabile (in detrazione) |
| € 84,50 per unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza 1/1/2021 (fuori limite) | Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 | Stabile |
| Risorse stanziate per incremento stabile della consistenza di personale (Piano dei fabbisogni) | Art. 79 c. 1 lett. c) CCNL 2022 | Stabile |
| Differenziali stipendiali personale in servizio nel 2022 (fuori limite) | Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 | Stabile |
| Incremento 0,14% monte salari 2021 dal 1/1/2024 | Art. 58 c. 1 CCNL 23/2/2026 | Stabile 🆕 |
| Risorse stanziate ex art. 14 c. 1-bis DL 25/2025 (capacità assunzionali) | Art. 58 c. 3 CCNL 23/2/2026 | Stabile 🆕 |
| Riduzione per conglobamento indennità di comparto (col. 3 tab. C × 12 × unità di personale) | Art. 60 c. 2 CCNL 23/2/2026 | Stabile (in detrazione) 🆕 |
| 0,22% monte salari 2018 dal 1/1/2022 (quota proporzionale) | Art. 79 c. 3 CCNL 2022 | Variabile non soggetta al limite |
| 0,22% monte salari 2021 dal 1/1/2025 (quota proporzionale + una tantum 2025) | Art. 58 c. 2 CCNL 23/2/2026 | Variabile non soggetta al limite 🆕 |
| Incremento PNRR fino al 5% componente stabile certificata 2016 | Art. 8 c. 3 DL 13/2023 | Variabile non soggetta al limite |
2. Il Fondo delle Elevate Qualificazioni (EQ) — CCNL 23/2/2026
| Voce | Riferimento | Range |
|---|---|---|
| Retribuzione di posizione EQ — caso ordinario | Art. 16 c. 2 CCNL 23/2/2026 | Da € 5.000 a € 22.000 lordi × 13 mensilità |
| Retribuzione di posizione EQ — fattispecie art. 16 c. 4 | Art. 16 c. 3 CCNL 23/2/2026 | Da € 3.000 a € 9.500 annui lordi × 13 mensilità |
| Maggiorazione retribuzione di posizione per diverse sedi di lavoro (cooperazione istituzionale) | Art. 18 c. 5 CCNL 23/2/2026 | Fino al 30% retribuzione di posizione (anche in eccedenza al limite art. 16 c. 2) |
| Retribuzione di risultato EQ | Art. 16 c. 4 CCNL 23/2/2026 | Quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate a posizione + risultato |
| Incarico ad interim su altro incarico EQ | Art. 16 c. 5 CCNL 23/2/2026 | 15% – 25% del valore retribuzione di posizione dell'incarico oggetto di interim |
3. Il Fondo del Segretario Comunale — CCNL 23/2/2026
| Voce | Riferimento | Tipologia |
|---|---|---|
| Retribuzione di posizione storica dal conglobamento del 31/12/2009 | Art. 3 c. 6 CCNL 1/3/2011 | Stabile |
| Retribuzione di posizione rideterminata dal 1/1/2021 | Art. 58 c. 1 CCNL 16/7/2024 | Stabile (differenziale fuori limite) |
| Incremento retribuzione di posizione dal 1/1/2024 | Art. 36 c. 1 CCNL 23/2/2026 | Stabile (differenziale fuori limite) 🆕 |
| Retribuzione di posizione per classi demografiche (valori minimi e massimi) | Art. 38 c. 1 CCNL 23/2/2026 | Stabile 🆕 |
| Maggiorazione fino al 15% per strutture complesse (comuni capoluogo, province, città metropolitane) | Art. 38 c. 3 CCNL 23/2/2026 | Stabile (nel rispetto art. 23 c. 2) |
| Maggiorazione fino al 20% per enti metropolitani | Art. 38 c. 3-bis CCNL 23/2/2026 | Stabile (nel rispetto art. 23 c. 2) |
| Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate | Art. 56 c. 1 lett. g) CCNL 16/7/2024 | Stabile (fuori limite) |
| Indennità di reggenza o supplenza | Art. 56 c. 1 lett. h) CCNL 16/7/2024 | Stabile (fuori limite) |
| Diritti di segreteria (ove spettanti) | Art. 56 c. 1 lett. f) CCNL 16/7/2024 | Variabile (fuori limite) |
| Retribuzione di risultato — fino al 10% del monte salari | Art. 39 c. 2 CCNL 23/2/2026 | Variabile (entro art. 23 c. 2) 🆕 |
| Retribuzione di risultato elevata al 15% (segretari enti con dirigenza, sedi vacanti, Unioni) | Art. 39 c. 2-bis CCNL 23/2/2026 | Variabile (entro art. 23 c. 2) 🆕 |
| Retribuzione di risultato elevata al 20% (casi specifici) | Art. 39 c. 2-ter CCNL 23/2/2026 | Variabile (entro art. 23 c. 2) 🆕 |
| Incremento PNRR fino al 5% sul valore retribuzione di posizione | Art. 8 c. 3 DL 13/2023 | Variabile (fuori limite) |
📥 Modelli scaricabili per la costituzione del Fondo del comparto
1) Schema esemplificativo dei tre Fondi 2026 (PDF) — riscontro visivo voce-per-voce delle componenti dei tre Fondi (comparto, EQ, Segretario), con le formule applicative aggiornate al CCNL 23/2/2026:
→ Esempio Nuovi Fondi Salario Accessorio Funzioni Locali 2026 (PDF, 14 pagine)
2) Schema di determinazione di costituzione del Fondo del comparto (Word .doc) — bozza editabile della determinazione del responsabile del personale con cui si formalizza la costituzione del Fondo del comparto Funzioni Locali, con le voci stabili e variabili, i richiami contrattuali e il calcolo del rispetto del limite ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017:
→ Determina di costituzione del Fondo del comparto Funzioni Locali (Word .doc)
Modelli esemplificativi a finalità operativa: gli importi numerici sono ipotetici e vanno parametrati sul singolo ente in base a unità di personale, monte salari e capacità di bilancio. La determina va adattata alla struttura organizzativa, all'ordinamento contabile e alle specificità del singolo ente. Fonte dei modelli: Carmignani Consulenza — «Determina per la costituzione del Fondo del salario accessorio del comparto Funzioni Locali — Strumenti di lavoro» (16 marzo 2026).
Le novità operative del CCNL 23 febbraio 2026
La pronuncia della Corte conti Sicilia interviene in un momento delicato per la disciplina del trattamento accessorio: il CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 ha confermato l'impianto dell'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 e ha introdotto importanti novità operative, accuratamente ricostruite — sul piano della prassi applicativa — dal contributo di Arturo Bianco, «La costituzione del Fondo 2026», LeAutonomie.it (7 aprile 2026), di cui si riportano sotto, in forma sistematizzata, le indicazioni più rilevanti.
Le tre nuove voci in deroga al tetto del salario accessorio 2016
Il CCNL 23/2/2026 aggiunge alle componenti del Fondo tre nuove voci espressamente costruite in deroga al limite ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017, e dunque non rientranti nel tetto storico di spesa del salario accessorio dell'anno 2016:
| Voce | Riferimento | Natura | Note operative |
|---|---|---|---|
| Incremento 0,14% monte salari 2021 | Art. 58, c. 1, CCNL 23/2/2026 | Stabile obbligatorio | Quantificazione rigida dal CCNL; applicato da tutte le amministrazioni, anche dissestate, in predissesto o strutturalmente deficitarie |
| Incremento 0,22% monte salari 2021 | Art. 58, c. 2, CCNL 23/2/2026 | Variabile facoltativa | Si aggiunge all'analogo incremento dello 0,22% del monte salari 2018 del CCNL 16/11/2022; deliberato dall'ente nella misura ritenuta opportuna |
| Incremento parte stabile per EQ con capacità assunzionali | Art. 14, c. 1-bis, DL 25/2025 + CCNL 23/2/2026 | Stabile facoltativa | Fino al raggiungimento del 48% del tabellare 2026, nel rispetto dei vincoli e delle capacità assunzionali (vedi → approfondimento DL 25/2025) |
🆕 Riorganizzazione e istituzione di dirigenza: il tetto resta (Corte conti Lombardia delib. n. 216 del 9 giugno 2026)
Le deroghe al tetto del 2016 fin qui illustrate sono tassative e di stretta interpretazione. Lo conferma una recente pronuncia della Corte dei conti Sez. Lombardia intervenuta proprio sulla tentazione — diffusa nei Comuni in crescita organizzativa — di considerare la riorganizzazione come occasione di rimodulazione in aumento del tetto del trattamento accessorio.
Il principio (Corte conti Lombardia, delib. n. 216/2026)
Un Comune chiedeva se, in caso di riorganizzazione della struttura burocratica con istituzione ex novo di figure dirigenziali e ridefinizione delle Elevate Qualificazioni esistenti, fosse possibile rideterminare in aumento il limite complessivo di spesa ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017. La Sezione Lombardia risponde negativamente:
«In ipotesi di prima istituzione di posizioni dirigenziali da parte dell'ente locale, connessa con una riorganizzazione interna, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, relativo a tutte le categorie di personale, deve essere determinato nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge, incluso quello di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, e calcolato sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, ai sensi dell'art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali stipulato in data 17 dicembre 2020».
Tre indicazioni operative per i Comuni:
- Tetto unitario su tutte le categorie: il limite ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 opera per intero sulla somma dei trattamenti accessori di dirigenza, comparto ed Elevate Qualificazioni — la riorganizzazione non «sblocca» risorse aggiuntive;
- La riorganizzazione non è titolo di deroga: l'istituzione ex novo di posizioni dirigenziali e la ridefinizione delle EQ devono essere assorbite all'interno del tetto storico, eventualmente attraverso una rimodulazione interna tra le componenti;
- Invarianza del valore medio pro-capite 2018: il parametro di confronto richiamato è l'invarianza del valore medio pro-capite riferito al 2018; in assenza di un dato dirigenziale storico interno (per i Comuni che istituiscono la dirigenza per la prima volta), il calcolo va ancorato a medie retributive di altri enti comparabili ex art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali del 17/12/2020.
L'incremento 0,14% una tantum per gli anni 2024 e 2025
- 1 volta a regime tra le risorse stabili (decorrenza 1/1/2024, consolidata a partire dal 2026);
- 1 una tantum per il recupero dell'annualità 2024 (parte variabile, fuori limite);
- 1 una tantum per il recupero dell'annualità 2025 (parte variabile, fuori limite).
Analogamente, l'incremento dello 0,22% del monte salari 2021 (art. 58, c. 2, CCNL 23/2/2026), se l'ente delibera di utilizzarlo, ha decorrenza dal 1° gennaio 2025 e nel Fondo 2026 può essere inserito due volte: una a regime e una una tantum a titolo di recupero dell'annualità 2025.
Il conglobamento dell'indennità di comparto e la riduzione permanente della parte stabile
L'art. 60, c. 2, del CCNL 23/2/2026 dispone una operazione obbligatoria di segno opposto rispetto agli incrementi sopra descritti: il conglobamento di una quota dell'indennità di comparto nel trattamento economico fondamentale, con conseguente riduzione permanente della parte stabile del Fondo nella misura corrispondente.
| Profilo | Regola operativa |
|---|---|
| Base di calcolo | Dipendenti a tempo indeterminato e determinato in servizio al 1° gennaio 2026, destinatari dell'indennità di comparto |
| Misura | Valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C del CCNL, computati per 12 mensilità |
| Effetto sulla parte stabile | Riduzione permanente dell'importo corrispondente |
| Effetto sul tetto 2016 | Riduzione convenzionale del tetto del salario accessorio 2016 nella stessa misura (per evitare costi aggiuntivi) |
Il conteggio del personale part-time: pareri ARAN 37049 e 37253
Sul corretto conteggio dei dipendenti part-time ai fini dell'operazione di conglobamento sono intervenuti due pareri ARAN che chiariscono la regola pratica:
📌 Pareri ARAN 37049 e 37253 — Part-time nativo vs trasformato
Part-time «nativo» (dipendente assunto sin dall'origine con contratto part-time): si conteggia per il valore percentuale del rapporto (es. part-time al 50% conta 0,5 unità).
Part-time «trasformato» (dipendente originariamente assunto a tempo pieno e successivamente trasformato in part-time): si conteggia pari a 1 unità, indipendentemente dalla percentuale del part-time, in coerenza con il principio della consolidata posizione a tempo pieno.
Il vincolo all'aumento della parte stabile in caso di incremento dei dipendenti (art. 33 DL 34/2019)
Per gli enti che hanno utilizzato — o intendano utilizzare — le facoltà di incremento delle capacità assunzionali ex art. 33, DL 34/2019, opera un vincolo specifico: nel caso di aumento del numero dei dipendenti rispetto alla baseline contrattuale, l'incremento della parte stabile e delle risorse per le Elevate Qualificazioni deve mantenere invariata l'incidenza media pro capite del salario accessorio e delle EQ rispetto al valore dell'anno 2018. Si tratta di un meccanismo di salvaguardia volto a evitare che l'allargamento della pianta organica sia utilizzato per aumentare in modo non proporzionale il trattamento accessorio.
La ripartizione proporzionale degli incrementi tra Fondo e EQ
Quando l'ente utilizza l'incremento dello 0,22% del monte salari 2021 (e in generale i nuovi incrementi del CCNL 23/2/2026), le risorse devono essere ripartite tra:
- parte variabile del Fondo del comparto da una parte;
- risorse del Fondo delle Elevate Qualificazioni dall'altra.
La ripartizione avviene in misura proporzionale all'incidenza di tali voci del salario accessorio dell'ente nell'anno 2024. Il dato di riferimento è dunque storico e va ricostruito a partire dai consuntivi dell'esercizio 2024.
Le sanzioni del Codice della Strada e il DL 23/2026
Per le risorse derivanti dalla quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada destinate al personale di polizia locale, opera una specifica deroga al tetto del salario accessorio 2016, introdotta dal DL 23/2026 (cd. «decreto sicurezza»). La quota proventi continua quindi ad essere allocata nella parte variabile del Fondo senza concorrere al raggiungimento del tetto storico.
La procedura di costituzione del Fondo 2026 in 11 passaggi
Sulla scorta della normativa nazionale, del CCNL 23/2/2026 e della prassi applicativa consolidata, il responsabile del personale è chiamato a una sequenza operativa che può essere ricostruita come segue:
- Acquisire dalla Giunta la deliberazione di indirizzo sulle scelte discrezionali della parte variabile (lett. b, c e art. 79 c. 3 CCNL 16/11/2022; art. 58 c. 2 CCNL 23/2/2026) e sulle elevate qualificazioni (art. 14, c. 1-bis, DL 25/2025).
- Raccogliere i dati consuntivi del Fondo 2025 e l'incidenza relativa delle voci variabili e delle EQ nel 2024.
- Conteggiare il personale a tempo indeterminato e determinato in servizio al 1° gennaio 2026, applicando le regole sui part-time (pareri ARAN 37049 e 37253).
- Calcolare il taglio permanente della parte stabile per il conglobamento dell'indennità di comparto (col. 3 tab. C × 12 × unità di personale).
- Calcolare la corrispondente riduzione convenzionale del tetto del salario accessorio 2016.
- Inserire nella parte stabile l'incremento obbligatorio 0,14% (decorrenza 1/1/2024) — fuori limite.
- Inserire nella parte variabile le due quote una tantum dello 0,14% per il recupero degli anni 2024 e 2025 — fuori limite.
- Valutare se inserire l'incremento facoltativo 0,22% del monte salari 2021 e, in caso affermativo, ripartirlo proporzionalmente tra Fondo comparto e Fondo EQ; valutare la decorrenza 1/1/2025 con eventuale ulteriore una tantum.
- Valutare e quantificare l'eventuale incremento delle EQ ex art. 14 c. 1-bis DL 25/2025 (limite max 48% tabellare 2026).
- Predisporre la determinazione di costituzione e trasmetterla all'Organo di Revisione per la certificazione (cfr. → modello scaricabile nella focus-card sopra).
- Garantire la fase informativa preventiva ai sindacati con i dati consuntivi e prospettici e procedere alla negoziazione del CCI.
Sintesi delle voci CCNL 23/2/2026 nel Fondo
Tutte le novità introdotte dal CCNL 23/2/2026 — incrementi stabili, conglobamento dell'indennità di comparto, integrazione con il meccanismo di incremento per capacità assunzionali (vedi → DL 25/2025) e nuove regole sul riposo compensativo (vedi → ARAN 37473/2026) — vanno a comporre il Fondo 2026. La mancata iscrizione in bilancio dell'incremento obbligatorio 0,14% e della parte stabile complessivamente intesa configurerebbe, per gli esercizi successivi al 2026, gli stessi vizi che la Corte conti Sicilia ha individuato nel caso esaminato con la deliberazione 90/2026/PAR.
Conclusioni operative
- La parte stabile del FRD deve essere costituita ogni anno, anche in situazioni di criticità finanziaria.
- La parte variabile può essere ridotta o azzerata negli enti in dissesto, riequilibrio o deficitarietà strutturale, salvo le quote di legge per i compensi obbligatori.
- Se in passato la parte stabile non è stata stanziata o lo è stata in misura insufficiente, è possibile ricostituirla con delibera di Giunta nel bilancio corrente, esercizio per esercizio.
- La ricostituzione retroattiva non è ammessa per la parte variabile.
- La costituzione del Fondo deve seguire la sequenza obbligatoria delle tre fasi: stanziamento in bilancio → delibera di costituzione + certificazione del Revisore → sottoscrizione del CCI.
- La certificazione dell'Organo di Revisione è condizione di legittimità sostanziale: senza certificazione la costituzione del Fondo è illegittima (Corte conti Basilicata 39/2025/PRSE).
- Il Segretario Comunale deve vigilare e segnalare alla Giunta la necessità di stanziare la parte stabile prima dell'approvazione del bilancio.
- Il principio contabile all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 garantisce le risorse solo se il Fondo è stato regolarmente costituito e certificato ma il CCI non è stato sottoscritto entro l'anno (vincolo nel risultato di amministrazione). Senza certificazione, il vincolo non opera.
- Le novità del CCNL 23/2/2026 e del DL 25/2025 vanno integralmente recepite nella parte stabile a partire dagli esercizi di competenza.
- L'omissione della certificazione e l'illegittima costituzione del Fondo possono integrare responsabilità erariale dei dirigenti/funzionari competenti.
Fonti normative e documentali
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: artt. 40 (contrattazione collettiva integrativa), 40-bis (controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione), 45 (trattamento economico)
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 — art. 23, c. 2 (tetto storico al trattamento accessorio)
- D.L. 14 marzo 2025, n. 25 conv. — art. 14, c. 1-bis (incremento componente stabile del FRD e delle EQ in deroga all'art. 23 c. 2 fino al 48% del tabellare 2026, in funzione delle capacità assunzionali)
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), art. 33 — vincoli all'aumento della parte stabile in caso di incremento del numero dei dipendenti (invarianza dell'incidenza media pro capite del salario accessorio rispetto al 2018)
- D.L. 2026, n. 23 (cd. «decreto sicurezza») — deroga al tetto del salario accessorio per le quote dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada destinate al personale di polizia locale
- Pareri ARAN n. 37049 e n. 37253 — conteggio del personale part-time ai fini del conglobamento dell'indennità di comparto (art. 60, c. 2, CCNL 23/2/2026): part-time nativo per percentuale, part-time trasformato per intero
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 — Armonizzazione contabile: Allegato 4/2 — Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (in particolare § 5.2 sulle risorse del Fondo non utilizzate entro l'esercizio)
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — artt. 242 (deficitarietà strutturale), 243-bis (procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), 244 ss. (dissesto)
- CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 — art. 79 (Fondo risorse decentrate: parte stabile e parte variabile)
- CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026 — disposizioni integrative sul trattamento accessorio
- CCNL 21 maggio 2018 — art. 67 (cd. «unico importo consolidato», oggi confluito nell'art. 79)
- Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia — Deliberazione n. 90/2026/PAR — costituzione retroattiva della parte stabile del Fondo risorse decentrate
- Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata — Deliberazione n. 39/2025/PRSE (13 marzo 2025) — illegittimità della costituzione del Fondo senza certificazione dell'Organo di Revisione
- Corte dei conti, Sezione delle Autonomie — Deliberazione n. 20/SEZAUT/2024/QMIG — inquadramento sistemico del rapporto certificazione-vincolo contabile
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — art. 239 c. 1 lett. b) n. 1 (parere dell'Organo di revisione sui documenti contabili e sulla gestione della contrattazione decentrata)
- Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti — pronunce conformi: Lombardia 189/2024/PAR; Liguria 20/2021; Marche 13/2019/PRSP; Lazio 7/2019/PAR; Calabria 167/2018; Friuli-Venezia Giulia 29/2018/PAR; Molise 15/2018/PAR e 218/2015/PAR; Veneto 263/2016/PAR
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→ L'incremento del Fondo risorse decentrate con le capacità assunzionali (DL 25/2025)
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→ Programmazione del fabbisogno di personale (PTFP) nel PIAO 2026-2028
Risorse esterne — approfondimenti, quesiti e modelli
Portale di approfondimento dottrinale e operativo sugli enti locali — LeAutonomie.it:
→ LeAutonomie.it — Rivista online di approfondimento per gli enti locali
Sulla costituzione del Fondo 2026 e sulle novità operative del CCNL 23/2/2026 — Arturo Bianco, LeAutonomie.it:
→ Arturo Bianco — «La costituzione del Fondo 2026» (LeAutonomie.it, 7 aprile 2026)
Sulla necessità della certificazione del Revisore (Corte conti Basilicata 39/2025/PRSE) — BilancioeContabilità.it:
→ Fondo salario accessorio: necessaria l'acquisizione della certificazione dell'Organo di Revisione
Raccolta quesiti sul salario accessorio — La Posta del Sindaco:
→ La Posta del Sindaco — Salario accessorio (Quesiti)
Modelli applicativi per la costituzione del Fondo del salario accessorio — Carmignani Consulenza:
🆕 Sulla natura unilaterale gestionale dell'atto di costituzione del Fondo (Corte conti Sicilia delib. n. 90/2026 — 15 giugno 2026) — Carmignani Consulenza:
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