Il 4 giugno 2026 l'ARAN ha pubblicato il nuovo orientamento applicativo n. 37473 che chiarisce — con esempi pratici — la portata della modifica introdotta dall'art. 26, comma 1, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 in materia di riposo compensativo. La pronuncia colma un dubbio interpretativo molto frequente nella prassi: quando il lavoratore non può usufruire del riposo settimanale per esigenze di servizio, il riposo compensativo che gli viene riconosciuto in altro giorno della settimana incide o non incide sul monte ore della settimana di fruizione?

La risposta dell'ARAN è chiara: il riposo compensativo non riduce l'orario di lavoro relativo alla settimana in cui lo stesso viene goduto. La sua funzione è esclusivamente quella di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore — non quella di remunerare il tempo non lavorato. Il presente approfondimento ricostruisce il quadro normativo della materia, illustra il contenuto dell'orientamento ARAN e ne traccia le implicazioni operative per i servizi a copertura continua degli enti locali (Polizia locale, servizi cimiteriali, protezione civile, demografici in occasione di consultazioni elettorali).

Perché interessa il Segretario Comunale. La questione è di rilevanza diretta per la quasi totalità degli enti locali, che gestiscono servizi a copertura settimanale completa o servizi straordinari (eventi pubblici, consultazioni elettorali, calamità). Una errata applicazione del riposo compensativo — interpretato come «giorno libero retribuito senza recupero d'orario» — produce effetti a cascata: turni di copertura non equilibrati, accumulo di ore non rese, debito orario implicito, contestazioni in sede di contrattazione decentrata, possibili profili di danno erariale per il responsabile del personale che asseveri rese orarie inferiori al monte ore contrattuale.

PARTE I — IL QUADRO NORMATIVO

1. La fonte primaria: il D.Lgs. 66/2003 e la Direttiva 2003/88/CE

La disciplina dell'orario di lavoro nel settore pubblico riposa su un duplice livello: la Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 — concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro — e il suo recepimento italiano con il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. La disciplina si applica anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 2 D.Lgs. 66/2003), salvo le specificità tipizzate per alcune categorie (Forze armate e di Polizia, servizi sanitari, vigili del fuoco).

I quattro pilastri della disciplina europea, tutti integralmente recepiti dal D.Lgs. 66/2003, sono:

IstitutoNormaContenuto
Riposo giornaliero Art. 7 D.Lgs. 66/2003 11 ore consecutive ogni 24
Pausa Art. 8 D.Lgs. 66/2003 Pausa di durata minima quando l'orario eccede le 6 ore
Riposo settimanale Art. 9 D.Lgs. 66/2003 Almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni — di regola coincidenti con la domenica
Durata massima settimanale Art. 4 D.Lgs. 66/2003 48 ore in media nel periodo di riferimento (4 mesi)

La ratio dell'intera disciplina è esplicitata dal considerando 4 della Direttiva 2003/88/CE: «il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico». Il fondamento ultimo si trova all'art. 36, comma 3, della Costituzione: «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».

2. L'art. 9 D.Lgs. 66/2003 e il riposo settimanale come diritto inalienabile

L'art. 9 D.Lgs. 66/2003 è la disposizione cardine: ogni 7 giorni il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di norma coincidenti con la domenica. Tale periodo si cumula con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7, dando luogo a un periodo complessivo di 35 ore continuative di stacco settimanale.

Il riposo settimanale può essere differito quando l'attività lavorativa è prestata in giornate di riposo — purché il diritto al riposo sia comunque garantito, sia pure in un giorno diverso, entro un congruo termine. È in questo punto preciso che si innesta l'istituto contrattuale del riposo compensativo: l'unica modalità prevista dall'ordinamento per «recuperare» il riposo settimanale non goduto.

PARTE II — L'ART. 26 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024

3. La modifica introdotta dal CCNL e la sua ratio

Il CCNL Funzioni Locali 2022-2024 (sottoscritto il 23 febbraio 2026, di seguito CCNL 23/2/2026, ma riferito al periodo contrattuale 2022-2024) ha riscritto, all'art. 26, la disciplina del riposo settimanale e del riposo compensativo. Il comma 1 stabilisce che quando il lavoratore per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale, gli deve essere garantito un riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive, da fruire:

  • di regola entro 15 giorni dalla giornata di servizio prestato in luogo del riposo settimanale;
  • comunque non oltre il bimestre successivo (termine massimo invalicabile).

La modifica risponde a una duplice esigenza: codificare in modo più stringente i termini di fruizione (per evitare il fenomeno dei «riposi compensativi accumulati per mesi») e fornire un parametro temporale chiaro su cui costruire i turni e i piani ferie. Il principio sotteso — ribadito dall'ARAN nel proprio orientamento — è che il riposo compensativo non è un «premio» o una retribuzione in tempo, ma una tutela inderogabile della salute del lavoratore. Non può essere monetizzato (salve le ipotesi tipizzate di cessazione del rapporto) e va fruito in tempi rapidi per essere effettivamente «compensativo» del mancato stacco fisiologico.

4. L'orientamento ARAN n. 37473 del 4 giugno 2026

L'orientamento applicativo ARAN n. 37473, pubblicato il 4 giugno 2026, affronta direttamente la questione del computo dell'orario di lavoro nella settimana in cui il riposo compensativo viene goduto. La domanda — molto frequente nella prassi — è la seguente: se nella settimana X il lavoratore deve effettuare 36 ore di servizio e in quella settimana gli viene riconosciuto un riposo compensativo per un servizio reso la settimana precedente, deve comunque rendere 36 ore di servizio o le 36 ore vanno «alleggerite» del giorno di riposo compensativo (es. 36 – 7,2 = 28,8 ore)?

Il principio enunciato dall'ARAN

L'ARAN parte da un'osservazione di sistema: la ratio delle disposizioni del D.Lgs. 66/2003 in materia di pause e riposi non è la remunerazione del tempo, ma la salvaguardia della salute e della sicurezza del lavoratore. Conseguentemente, l'art. 26, comma 1, CCNL non entra nel merito delle modalità di computo dell'orario di lavoro: il riposo compensativo è un'istituzione finalizzata a garantire al lavoratore «un adeguato intervallo temporale libero da obblighi lavorativi», ma non incide sul calcolo del monte ore settimanale.

📌 Il principio operativo. Il riposo compensativo non comporta una riduzione dell'orario relativo alla settimana in cui lo stesso viene goduto. Le ore corrispondenti alla giornata di servizio prestata in sostituzione del riposo settimanale sono già state rese e — di norma — già contabilizzate come ordinarie nella settimana precedente. Riconoscerle una seconda volta, sottraendole dal monte ore della settimana di fruizione del riposo compensativo, comporterebbe un doppio computo giuridicamente ingiustificato.

5. Gli esempi pratici dell'ARAN

L'orientamento ARAN, per evitare equivoci applicativi, scende sul piano operativo con esempi che — tradotti nella prassi degli enti locali — possono essere illustrati come segue. Per un dipendente con orario settimanale di 36 ore distribuite su 6 giorni (6 ore al giorno):

Settimana / scenarioOrario resoComputo
Settimana A — servizio reso anche di domenica (6 ore in luogo del riposo settimanale) 6 giorni × 6 ore = 36 ore + 6 ore di domenica = 42 ore Le 42 ore sono integralmente rese e ordinariamente computate; le 6 ore di domenica saranno compensate con il riposo compensativo da fruire entro 15 giorni
Settimana B — fruizione del riposo compensativo (es. il mercoledì) 5 giorni di servizio ordinario × 6 ore = 30 ore — il mercoledì il lavoratore è in riposo compensativo Mancano 6 ore al monte ore settimanale di 36. Tali 6 ore vanno comunque rese — tramite redistribuzione dell'orario sui 5 giorni di servizio della settimana B oppure tramite altro recupero programmato

La soluzione corretta — coerente con l'orientamento ARAN — è quindi: le 6 ore «mancanti» nella settimana di fruizione del riposo compensativo non sono dovute al lavoratore come riduzione automatica del monte ore, perché esse corrispondono alle 6 ore di servizio aggiuntivo già rese (e già retribuite come ordinarie) nella settimana A. Diversamente, il lavoratore percepirebbe doppia retribuzione per le stesse 6 ore (una volta nella settimana A, come orario ordinario svolto, e una volta nella settimana B, come ore non rese ma contabilizzate). La compensazione è in termini di tempo libero, non in termini di retribuzione.

PARTE III — IL DISTINGUO TRA RIPOSO COMPENSATIVO E ALTRI ISTITUTI

6. Riposo compensativo vs lavoro straordinario

Una confusione frequente nella prassi riguarda il rapporto tra riposo compensativo e lavoro straordinario. I due istituti sono profondamente diversi e non sono cumulabili sulla stessa prestazione:

IstitutoPresuppostoConseguenza
Riposo compensativo Servizio reso in giornata di riposo settimanale (anziché nella domenica) 24 ore di riposo successivo; nessuna riduzione del monte ore della settimana di fruizione; nessuna retribuzione aggiuntiva (le ore della giornata «sostitutiva» sono retribuite come ordinarie + maggiorazione per festività/domenica ove dovuta)
Lavoro straordinario Prestazione eccedente l'orario ordinario di lavoro Retribuzione con compenso orario maggiorato (artt. 38-39 CCNL FL); in alternativa, su richiesta del lavoratore e previa autorizzazione, riposo compensativo «monetizzato» ex art. 38-bis
Banca delle ore Accumulazione di ore di straordinario su un conto individuale Fruizione successiva come riposo retribuito (l'orario reso in straordinario non torna a far parte del monte ore della settimana di fruizione)

Cfr. il nostro approfondimento sul lavoro straordinario nel CCNL Funzioni Locali per la disciplina dettagliata.

7. Riposo compensativo e festività infrasettimanali

Una variante operativa importante: quando il lavoratore presta servizio in una festività infrasettimanale (es. il 25 aprile, il 2 giugno, il giorno del patrono), si applicano regole proprie (art. 24 CCNL FL — festività e riposi). Il giorno di festività non goduto può essere recuperato secondo i meccanismi tipizzati dal CCNL, distinti dal riposo compensativo del riposo settimanale.

PARTE IV — LE IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE

8. I servizi a copertura settimanale completa

Gli enti locali gestiscono numerosi servizi che richiedono copertura nei giorni di riposo settimanale. La tabella mappa i servizi tipici e le criticità organizzative:

ServizioEsigenze tipicheCriticità sul riposo compensativo
Polizia locale Pattuglie domenicali, eventi pubblici, viabilità di rilievo Necessario sistema di turnazione strutturata; piani ferie coordinati; trasparenza dei criteri di recupero
Servizi cimiteriali Apertura domenicale; tumulazioni e funerali Spesso personale ridotto; rischio di accumulo dei riposi compensativi
Protezione civile Reperibilità e interventi in emergenza Distinzione tra reperibilità (con propria disciplina) e servizio effettivo prestato in giorno di riposo
Demografici (sezione elettorale) Consultazioni elettorali domenicali e nei giorni festivi Riposo compensativo da programmare entro 15 giorni dalla chiusura della tornata elettorale
Servizi tecnici (manutenzione viaria) Interventi di urgenza in giorni di riposo settimanale Verbale di servizio per documentare l'urgenza; riposo compensativo immediato non differibile

9. La gestione contabile e la tracciabilità

Sul piano gestionale, il riposo compensativo richiede un tracciamento puntuale attraverso il sistema di rilevazione delle presenze. Gli elementi da tracciare:

  • data del servizio reso in giornata di riposo settimanale;
  • autorizzazione preventiva del responsabile del servizio;
  • quantificazione delle ore rese in luogo del riposo;
  • data di fruizione del riposo compensativo;
  • verifica del termine di 15 giorni (ordinario) o del bimestre (limite massimo);
  • causa di eventuale differimento oltre i 15 giorni (motivi di servizio).

Una buona prassi è la predisposizione di un applicativo gestionale che generi alert automatici a 10 giorni dalla maturazione del diritto (per programmare la fruizione entro i 15 giorni) e a 50 giorni (per evitare di superare il bimestre).

PARTE V — IMPLICAZIONI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

10. La contrattazione integrativa sui criteri di fruizione

Sebbene la disciplina del riposo compensativo abbia matrice nazionale (D.Lgs. 66/2003 + CCNL), alla contrattazione decentrata residuano alcuni spazi di intervento — non sui contenuti, ma sulle modalità organizzative:

  • criteri generali per l'autorizzazione del servizio in giornata di riposo settimanale;
  • modalità di programmazione dei turni di copertura dei servizi a 7 giorni;
  • regole di equità nella distribuzione dei turni «scomodi» fra i dipendenti del servizio;
  • indennità di disagio ove contrattualmente previste (per condizioni di lavoro disagiato, art. 70-bis CCNL FL);
  • criteri per i casi di differimento oltre i 15 giorni (per particolari esigenze di servizio documentate).

11. Il regolamento di organizzazione e i criteri di gestione

Gli aspetti gestionali del riposo compensativo trovano la propria sede naturale nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'ente (art. 89 TUEL). Una sezione dedicata può contenere:

  • la procedura di autorizzazione al servizio in giornata di riposo settimanale (motivazione documentata da parte del responsabile del servizio);
  • la cadenza di programmazione dei turni di copertura;
  • il sistema di tracciamento e il modello di registrazione;
  • le conseguenze del mancato godimento del riposo nei termini (responsabilità del dirigente che non lo programma, non del dipendente che lo subisce);
  • il raccordo con il sistema premiante (la qualità della gestione dei riposi compensativi può essere indicatore di performance dirigenziale).

PARTE VI — PROFILI DI RESPONSABILITÀ

12. La responsabilità del dirigente e del Segretario-RPCT

Il mancato godimento del riposo compensativo nei termini di legge espone l'ente — e personalmente il dirigente o responsabile di servizio che gestisce la programmazione — a profili di responsabilità:

  • responsabilità per violazione delle norme sull'orario di lavoro: sanzioni amministrative ex artt. 18-bis D.Lgs. 66/2003 (sanzioni pecuniarie da € 100 a € 750 per ciascun lavoratore e ciascuna giornata di violazione, con possibilità di applicazione anche all'ente);
  • responsabilità per danni alla salute ex art. 2087 c.c. (obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità psicofisica del dipendente);
  • responsabilità erariale per gli eventuali risarcimenti corrisposti ai dipendenti per violazione dei loro diritti (cfr. il nostro approfondimento sulla L. 1/2026);
  • responsabilità dirigenziale ex art. 21 D.Lgs. 165/2001 per mancato raggiungimento degli obiettivi organizzativi sulla salute del personale (sezione III «Organizzazione e capitale umano» del PIAO).

13. Il ruolo del Segretario nei controlli interni

Il Segretario Comunale — nell'esercizio del controllo successivo di regolarità ex art. 147-bis TUEL — può inserire fra i criteri di campionamento le determine di liquidazione dello straordinario e i fogli presenze, verificando in particolare:

  • la tracciabilità delle autorizzazioni preventive al servizio in giornata di riposo;
  • il rispetto dei termini di fruizione del riposo compensativo (15 giorni ordinari, 2 mesi limite massimo);
  • l'assenza di prassi anomale, come la monetizzazione del riposo compensativo (non ammessa salvo cessazione del rapporto).

PARTE VII — DECALOGO OPERATIVO

14. Decalogo per il responsabile del personale e per il Segretario

  1. Recepire nel regolamento di organizzazione una sezione dedicata al riposo compensativo, con procedura di autorizzazione, modalità di tracciamento, conseguenze organizzative del mancato godimento nei termini;
  2. Programmare i turni dei servizi a copertura 7/7 con anticipo sufficiente a garantire la fruizione del riposo entro 15 giorni dal servizio reso;
  3. Comunicare ai dipendenti — anche con circolare interna — che il riposo compensativo non riduce il monte ore della settimana di fruizione: le ore della settimana di fruizione vanno comunque rese sui giorni di servizio;
  4. Distinguere con chiarezza il riposo compensativo dal lavoro straordinario: il riposo compensa il mancato stacco, non remunera il tempo;
  5. Tracciare nel sistema di rilevazione presenze tutte le voci (data servizio reso, data fruizione, autorizzazione, causa di differimento);
  6. Predisporre alert automatici a 10 e 50 giorni per evitare il superamento del termine ordinario (15 gg) e del termine massimo (2 mesi);
  7. Verificare in sede di contrattazione integrativa la presenza di criteri equitativi di distribuzione dei turni «scomodi» e dei riposi compensativi (cfr. il nostro approfondimento sulla contrattazione decentrata);
  8. Inserire nel piano di campionamento del controllo successivo ex art. 147-bis TUEL una quota di verifiche su determine di liquidazione dello straordinario e fogli presenze;
  9. Formare i responsabili dei servizi a copertura 7/7 (Polizia locale, cimiteriali, demografici) sulla corretta applicazione dell'art. 26 CCNL e dell'orientamento ARAN 37473/2026;
  10. Monitorare nella sezione III del PIAO l'indicatore «% dei riposi compensativi fruiti entro 15 giorni dal servizio reso» come indicatore di qualità della gestione del personale.

Conclusioni

L'orientamento ARAN n. 37473 del 4 giugno 2026 conferma e cristallizza un principio costituzionale che attraversa l'intero ordinamento del lavoro: il riposo è un diritto alla salute, non una remunerazione in tempo. Confondere i due piani — riconoscendo al lavoratore una riduzione del monte ore della settimana di fruizione del riposo compensativo — significa snaturare l'istituto, generare un debito orario ingiustificato e — sul piano contabile — far emergere voci di spesa per personale che non corrispondono a prestazioni effettivamente rese.

Per il Segretario Comunale, l'orientamento è occasione per (i) riassettare il regolamento di organizzazione sui servizi a copertura 7/7; (ii) verificare la corretta impostazione del sistema di rilevazione presenze; (iii) inserire nella sezione III del PIAO indicatori specifici sulla qualità della gestione del riposo compensativo; (iv) raccordare con la contrattazione decentrata i criteri di equa distribuzione dei turni scomodi. La gestione corretta dei riposi compensativi è — insieme — tutela della salute dei dipendenti e tutela della regolarità contabile dell'ente.

Fonti di riferimento: Costituzione, art. 36, c. 3 (riposo settimanale come diritto inalienabile); Carta dei diritti fondamentali UE, art. 31 (condizioni di lavoro giuste); Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro; D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), in particolare artt. 2 (campo di applicazione), 4 (durata massima dell'orario di lavoro), 7 (riposo giornaliero), 8 (pause), 9 (riposo settimanale), 17 (deroghe), 18-bis (sanzioni); Codice civile, art. 2087 (tutela delle condizioni di lavoro); D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 21 (responsabilità dirigenziale); D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 89 (regolamenti di organizzazione), 147-bis (controlli interni); CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026 (relativo al triennio 2022-2024), in particolare artt. 24 (festività e riposi), 25 (orario di lavoro), 26 (riposo settimanale e compensativo), 38-39 (lavoro straordinario), 70-bis (indennità di disagio); CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 (per la parte ancora vigente); D.L. 9 giugno 2021, n. 80, art. 6 (PIAO), conv. L. 113/2021; L. 6 novembre 2012, n. 190 (anticorruzione). Documenti istituzionali: ARAN, orientamento applicativo n. 37473 del 4 giugno 2026 (riposo compensativo e computo dell'orario di lavoro nel CCNL Funzioni Locali 2022-2024); ARAN, raccolta orientamenti applicativi sull'orario di lavoro; Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota prot. 5304/2017 (riposo compensativo e cumulo con altri istituti). Giurisprudenza: Corte cost. n. 146/1971 (riposo settimanale come diritto inalienabile); Corte cost. n. 6/2024 (orario di lavoro e tutela della salute); Cass. SS.UU. n. 9968/2017 (riposo compensativo e prescrizione); CGUE, sent. C-588/18 Fetico (riposi e ferie); CGUE, sent. C-518/15 Matzak (tempo di reperibilità). Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.