Le somme stanziate nel Fondo per la contrattazione integrativa (Fondo del salario accessorio) ma non utilizzate nell'esercizio di competenza non si perdono: confluiscono nel Fondo dell'anno successivo come residui degli anni precedenti. La regola è semplice nell'enunciato, complessa nell'applicazione: la disciplina contrattuale (CCNL FL 16/11/2022 e atto integrativo 23/2/2026), gli orientamenti ARAN, le pronunce della Corte dei conti e i vincoli di finanza pubblica (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017, art. 33 DL 34/2019) richiedono di distinguere tra residui di parte stabile e residui di parte variabile, di motivare in atti formali l'inutilizzo, di trattare correttamente i progetti speciali, e di documentare puntualmente la confluenza. Una gestione superficiale espone l'ente a rilievi della Corte dei conti, alla restituzione delle somme distribuite e a responsabilità erariale del Responsabile del Personale e del Segretario.
📑 Indice
- Inquadramento: cosa sono i residui del Fondo
- Quadro normativo di riferimento
- Tipologie di residui del Fondo decentrato
- La regola della confluenza nel Fondo successivo
- Residui di parte stabile vs parte variabile: distinzione fondamentale
- Il rapporto con il tetto del Fondo 2016 (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)
- Gli orientamenti della Corte dei conti
- Gli orientamenti applicativi ARAN
- Casistica operativa
- Procedimento di costituzione e parere dell'Organo di Revisione
- 🆕 Il caso dell'assenza di certificazione del Revisore: effetti sui Fondi e sui residui (+ silenzio-assenso art. 8 c. 7 CCNL FL 2019-2021, nullità ex art. 40 c. 3-quinquies, recupero pluriennale, pronunce 2015-2023 e contributo di L. Fadda)
- 🆕 L'ipotesi specifica: Fondo NON certificato + CCI NON sottoscritto — la fattispecie dei piccoli Comuni
- Profili di responsabilità erariale
- Decalogo operativo per il Segretario
1. Inquadramento: cosa sono i residui del Fondo
Il Fondo per la contrattazione integrativa — comunemente denominato Fondo del salario accessorio o Fondo decentrato — è il complesso delle risorse economiche annualmente stanziate dall'ente locale per finanziare le voci di salario accessorio del personale del comparto Funzioni Locali (produttività, indennità di posizione/risultato delle Elevate Qualificazioni, indennità di specifiche responsabilità, indennità di disagio, turno, reperibilità, ecc.). Il Fondo è costituito ogni anno con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Personale, su base annua di competenza, e — al netto delle somme effettivamente erogate ai dipendenti nell'esercizio — può presentare una quota di risorse non utilizzate.
Queste risorse residue — perché stanziate ma non erogate nell'anno di competenza — confluiscono nel Fondo dell'anno successivo come risorse aggiuntive, secondo modalità e regole disciplinate dal CCNL. La denominazione tecnica nei provvedimenti di costituzione è normalmente «residui anni precedenti» o «risorse non utilizzate negli anni precedenti».
2. Quadro normativo di riferimento
| Fonte | Contenuto rilevante per i residui |
|---|---|
| D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 40 c. 3-quinquies | Vincoli generali sulla contrattazione integrativa e sui limiti delle risorse |
| D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 40 c. 3-sexies | La relazione tecnico-finanziaria e illustrativa è inviata all'Organo di Revisione per la certificazione obbligatoria preventiva alla sottoscrizione definitiva del CCI |
| D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 40-bis c. 1 | Controllo dell'Organo di Revisione sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e di legge: certificazione come condizione di efficacia (vedi cap. 11) |
| D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, art. 19 | Selettività e meritocrazia nella distribuzione del Fondo: vincolo che incide sui residui non distribuiti per mancata valutazione |
| D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, art. 23 c. 2 | Tetto invalicabile del Fondo: dal 2017 le risorse destinate al trattamento accessorio non possono superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 |
| D.L. 30 aprile 2019 n. 34, art. 33 (conv. L. 58/2019) e DM 17/3/2020 | Adeguamento del Fondo in proporzione all'aumento del personale; valori-soglia per fascia demografica |
| D.L. 25 maggio 2021 n. 80, art. 1 c. 604 lett. b) | Esclusione dal tetto del Fondo 2016 dei differenziali stipendiali (PEO) e di altre voci |
| CCNL Funzioni Locali 21/5/2018, art. 67 c. 3 | Disciplina dei progetti speciali e degli incentivi tecnici: residui ammessi se non erogati |
| CCNL Funzioni Locali 16/11/2022, art. 79 | Disciplina organica della costituzione del Fondo: parte stabile (c. 1) e parte variabile (c. 2); la lett. c) del c. 2 disciplina le risorse di parte variabile non utilizzate negli anni precedenti |
| Atto integrativo CCNL 23/2/2026, art. 60 c. 2 | Conglobamento dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare (riduce parte variabile da utilizzare per integrazione retribuzione; non incide direttamente sui residui pregressi) |
| Conto annuale e Tabella 15 | Modalità di rappresentazione contabile dei residui nel monitoraggio RGS |
3. Tipologie di residui del Fondo decentrato
La distinzione operativa fondamentale è quella tra residui di parte stabile e residui di parte variabile. Ulteriori categorie speciali derivano da incentivi tecnici, progetti finalizzati e particolari regimi di salario accessorio.
🔹 A) Residui di parte stabile
Sono le somme della parte stabile del Fondo (art. 79 c. 1 CCNL 16/11/2022) — risorse storiche consolidate, RIA, PEO storiche, indennità di comparto, indennità di amministrazione, somme art. 16 D.Lgs. 75/2017 — che non sono state erogate nell'anno di competenza. Tipico esempio: PEO bandite ma non assegnate per ritardo nella procedura; indennità per personale in aspettativa non goduta; economie su voci stipendiali non attribuite.
Caratteristica chiave: in quanto risorse stabili, concorrono al rispetto del tetto dell'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017. Tornano disponibili nel Fondo dell'anno successivo come parte stabile (non come variabile).
🔸 B) Residui di parte variabile
Sono le somme della parte variabile del Fondo (art. 79 c. 2 CCNL 16/11/2022) — produttività non distribuita, indennità una tantum non liquidate, somme per progetti speciali — che non sono state erogate. Tipico esempio: premi di produttività non distribuiti per mancato raggiungimento di obiettivi; indennità di disagio non liquidate; incentivi per progetti speciali ex art. 67 c. 5 CCNL 21/5/2018 non realizzati.
Caratteristica chiave: secondo l'orientamento dominante della Corte dei conti, NON concorrono al tetto dell'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017, perché restano per loro natura variabili. Tornano disponibili nel Fondo dell'anno successivo come parte variabile.
🔹 C) Residui di incentivi tecnici (art. 45-46 D.Lgs. 36/2023)
Gli incentivi per funzioni tecniche del codice contratti (precedentemente art. 113 D.Lgs. 50/2016, oggi artt. 45 e 46 D.Lgs. 36/2023) hanno autonoma natura: sono finanziati dai quadri economici delle opere/servizi/forniture e non gravano sul Fondo ordinario. Tuttavia, eventuali economie sugli incentivi tecnici non distribuiti possono confluire nel Fondo variabile dell'anno successivo come «risorse aggiuntive» se gli appositi accordi contrattuali decentrati lo prevedono.
🔸 D) Residui da retribuzione di risultato non erogata (EQ)
Le economie sull'indennità di risultato degli Elevate Qualificazioni — perché il dipendente non ha conseguito il risultato o ha ottenuto una valutazione che ne attribuisce una quota inferiore al massimo — confluiscono nel Fondo per la retribuzione di risultato dell'anno successivo degli EQ (sub-fondo dedicato), e non nel Fondo generale del salario accessorio.
4. La regola della confluenza nel Fondo successivo
L'art. 79 c. 2 lett. c) del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 disciplina espressamente la confluenza delle somme non utilizzate. La regola è chiara: le risorse della parte variabile dichiarate disponibili per la contrattazione integrativa dell'anno X e non utilizzate nell'esercizio confluiscono come parte variabile aggiuntiva nel Fondo dell'anno X+1, fermo restando il vincolo del tetto ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 (solo per i residui di parte stabile).
- 31/12 anno X: rilevazione del Fondo costituito (parte stabile + parte variabile + residui anni precedenti) e delle somme effettivamente erogate;
- Calcolo dell'avanzo: Fondo costituito − somme erogate = residui dell'anno X;
- Suddivisione del residuo in parte stabile e parte variabile (in base alla fonte originaria);
- Anno X+1: il Responsabile del Servizio Personale costituisce il nuovo Fondo includendo, come voce autonoma, i residui degli anni precedenti;
- Verifica del tetto: la parte stabile complessiva del Fondo X+1 (compresi i residui di parte stabile) deve restare entro il Fondo 2016 rivalutato;
- Contrattazione integrativa: le parti decentrate concordano le destinazioni dei residui;
- Parere dell'Organo di Revisione sulla costituzione del Fondo e sulla destinazione dei residui;
- Conto annuale: i residui sono evidenziati in Tabella 15 con apposite voci di rappresentazione contabile.
5. Residui di parte stabile vs parte variabile: distinzione fondamentale
La corretta imputazione dei residui a parte stabile o parte variabile è cruciale per:
- Verifica del tetto del Fondo 2016 (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017): solo i residui di parte stabile concorrono;
- Destinazione contrattuale: i residui di parte stabile possono essere destinati anche a voci di parte stabile (PEO, indennità di amministrazione), mentre i residui di parte variabile vanno a voci di parte variabile (produttività, indennità una tantum);
- Rappresentazione contabile nel Conto annuale (Tabella 15).
| Voce del Fondo | Natura | Trattamento dei residui |
|---|---|---|
| Risorse storiche consolidate (art. 79 c. 1 lett. a) | STABILE | Confluiscono nel Fondo X+1 come stabili, concorrono al tetto |
| RIA + assegni ad personam (art. 79 c. 1 lett. b) | STABILE | Confluiscono nel Fondo X+1 come stabili, concorrono al tetto |
| Incrementi contrattuali stabili | STABILE | Confluiscono come stabili, soggetti al tetto |
| Risparmi da PEO non assegnate | STABILE | Confluiscono come stabili, concorrono al tetto |
| Produttività non distribuita | VARIABILE | Confluiscono come variabili, NON concorrono al tetto |
| Indennità di disagio/turno/reperibilità non liquidate | VARIABILE | Confluiscono come variabili, NON concorrono al tetto |
| Risorse art. 67 c. 5 lett. b-c-d-e-h CCNL 21/5/2018 (sponsorizzazioni, recuperi evasione, condono, ecc.) | VARIABILE | Confluiscono come variabili, NON concorrono al tetto |
| Incentivi tecnici art. 45-46 D.Lgs. 36/2023 | EXTRA-FONDO | Risorse autonome dai quadri economici; eventuali economie sono trattate separatamente |
| Differenziali stipendiali ex art. 1 c. 604 lett. b) DL 80/2021 | EXTRA-TETTO | Esclusi dal tetto del Fondo 2016 (residui parimenti esclusi) |
6. Il rapporto con il tetto del Fondo 2016 (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)
L'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 stabilisce che «a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016». Il vincolo è invalicabile e si applica anche ai residui di parte stabile.
Parte stabile X+1 = (Parte stabile «base» X+1) + (Residui di parte stabile anno X) ≤ Fondo 2016 rivalutato
Se la somma supera il Fondo 2016, la quota eccedente NON è utilizzabile: occorre rinviarla all'anno successivo, oppure (orientamento Corte conti Toscana 96/2025; Veneto 174/2024) destinarla a voci escluse dal tetto (es. differenziali stipendiali ex art. 1 c. 604 DL 80/2021).
Per i residui di parte variabile, invece, la giurisprudenza contabile dominante (Corte conti Sezione delle Autonomie, Delibera n. 26/2017; Corte conti Veneto n. 263/2017) ha chiarito che NON concorrono al tetto. Ne consegue che:
- Le somme della parte variabile non distribuite nell'anno X confluiscono integralmente nel Fondo X+1 come parte variabile, anche se ciò porta il totale del Fondo X+1 oltre il Fondo 2016;
- Il tetto del Fondo 2016 si applica solo alle risorse di parte stabile, non al totale del Fondo;
- I residui di parte variabile devono essere destinati esclusivamente a voci di parte variabile nel Fondo dell'anno successivo (non possono finanziare PEO, ad esempio).
7. Gli orientamenti della Corte dei conti
⚖️ Corte conti, Sezione delle Autonomie, Delibera n. 26/2017
Principio cardine: «le risorse variabili confluite e non utilizzate nel Fondo costituito anteriormente al 2017 conservano la loro natura, ma sono soggette al limite del tetto solo nei termini in cui erano soggette nell'anno 2016». La pronuncia ha chiarito che il tetto del Fondo 2016 non si applica indistintamente a tutte le voci, ma solo a quelle già soggette al tetto nel 2016 stesso.
⚖️ Corte conti Sicilia, deliberazione n. 90 del 16/6/2026
Recentissima pronuncia sulla costituzione del Fondo: chiarisce che i residui di parte stabile devono essere formalmente identificati con atto del Responsabile del Personale e distinti dai residui di parte variabile. Una rappresentazione cumulativa o indistinta integra violazione delle regole di trasparenza e può fondare contestazione di danno erariale per i compensi distribuiti in eccesso. Vedi anche l'approfondimento dedicato.
⚖️ Corte conti Toscana, deliberazione n. 106/2026
Sui residui di parte stabile e il rispetto del tetto del Fondo 2016: l'ente deve preventivamente sterilizzare l'eccedenza dei residui rispetto al tetto, decurtandola dalle disponibilità dell'anno X+1. La mancata sterilizzazione comporta che la distribuzione delle somme oltre soglia configura danno erariale a carico del Responsabile del Personale e — per omessa vigilanza — del Segretario Comunale.
⚖️ Corte conti Veneto, deliberazioni n. 263/2017 e n. 174/2024
Sulla natura dei residui variabili e sulla loro destinazione: confermano che i residui variabili confluiscono al netto nel Fondo successivo come parte variabile, senza concorrere al tetto, ma non possono essere destinati a voci di parte stabile (es. PEO). La riqualificazione di residui variabili come parte stabile è vietata.
⚖️ Corte conti FVG, Sezione di controllo, deliberazione n. 14/SEZAUT/2026/QMIG
Sui residui di incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. 36/2023: chiarisce che gli incentivi non liquidati possono essere riportati negli anni successivi nei limiti del 50% del quadro economico originario, ma costituiscono capitolo autonomo e non possono essere riversati nel Fondo ordinario senza specifica previsione del CCI.
8. Gli orientamenti applicativi ARAN
L'ARAN, nelle sue risposte ai quesiti (Orientamenti applicativi) e nei pareri di interpretazione del CCNL, ha fornito numerose indicazioni operative sui residui del Fondo:
| Quesito ARAN | Indicazione operativa |
|---|---|
| RAL_FL_88 | I residui dell'anno precedente sono utilizzabili dalla contrattazione integrativa dell'anno corrente; sono indicati come voce autonoma nel provvedimento di costituzione del Fondo |
| RAL_FL_92 | Le somme della parte variabile non utilizzate per produttività confluiscono come parte variabile nell'anno successivo; non possono essere riconvertite in parte stabile |
| RAL_FL_97 | I residui possono finanziare la produttività complessiva dell'anno X+1 ma non superare il limite di erogazione individuale stabilito dal CCNL |
| RAL_FL_104 | Le somme distribuite a posteriori per voci dell'anno X (recuperi, conguagli) si imputano al Fondo X, non al Fondo X+1 |
| Id 37473 (recente) | Conferma che il riposo compensativo per esigenze di servizio non incide sui residui del Fondo (è disciplina contrattuale autonoma) |
9. Casistica operativa
9.1 Residui per PEO non assegnate (parte stabile)
Bando PEO 2024 indetto a settembre 2024, procedura conclusa a marzo 2025: le PEO maturate sono retroattive al 1/1/2025, ma le risorse impegnate sul Fondo 2024 per finanziare le PEO non sono state utilizzate (perché le decorrenze sono successive al 31/12/2024). Trattamento: le somme accantonate sul Fondo 2024 confluiscono come residui di parte stabile nel Fondo 2025; servono a coprire il differenziale da gennaio 2025 a marzo 2025 (cioè la PEO con decorrenza 1/1/2025 ma erogata da aprile). Concorrono al tetto.
9.2 Residui per produttività non distribuita (parte variabile)
Fondo 2025: produttività stanziata € 25.000. Distribuita € 21.000 (per esiti valutativi). Residui € 4.000. Trattamento: le risorse confluiscono come parte variabile nel Fondo 2026, destinate alla produttività dell'anno successivo. Non concorrono al tetto.
9.3 Residui per indennità di posizione/risultato EQ non erogate
Indennità di risultato EQ 2025: stanziata € 8.000 per il singolo EQ (20% del massimo). Erogata € 6.500 per esito valutativo. Residui € 1.500. Trattamento: le risorse confluiscono nel sub-fondo della retribuzione di risultato EQ dell'anno successivo, non nel Fondo generale del salario accessorio.
9.4 Residui da progetti speciali ex art. 67 c. 5 CCNL 21/5/2018
Progetto «Recupero evasione tributi 2024» finanziato con risorse art. 67 c. 5 lett. b) CCNL 21/5/2018 (compartecipazione al gettito recuperato). Risorse stanziate € 10.000, distribuite € 7.000. Residui € 3.000. Trattamento: parte variabile, confluiscono nel Fondo 2025 come «risorse aggiuntive variabili»; non concorrono al tetto. La destinazione è vincolata alle finalità del progetto (compensazione del recupero evasione), salvo diversa decisione delle parti negoziali.
9.5 Residui di incentivi tecnici (art. 45 D.Lgs. 36/2023)
Quadro economico di un'opera pubblica 2024: 2% per incentivi funzioni tecniche = € 18.000. Distribuiti € 15.000 (per cause varie: difetto di adesione, dimissioni di alcuni soggetti, ecc.). Residui € 3.000. Trattamento: capitolo autonomo; non transitano nel Fondo ordinario salvo specifica previsione del CCI. Possono essere accantonati per l'anno successivo a finanziare nuovi incentivi della stessa funzione tecnica o dell'opera proseguente.
9.6 Residui di indennità ex art. 70-quinquies CCNL 21/5/2018 (specifiche responsabilità)
L'indennità per specifiche responsabilità è di parte variabile. Se non erogata per cessazione anticipata del rapporto o per altra causa, confluisce come residuo variabile nel Fondo successivo, destinato alla stessa voce.
9.7 Residui di anni risalenti (ante 2017)
I residui formatisi prima dell'entrata in vigore dell'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 — quindi negli anni 2016 e precedenti — mantengono la loro natura originaria (parte stabile o variabile) e seguono la disciplina della Sezione delle Autonomie n. 26/2017: il tetto si applica solo nei termini in cui valeva nel 2016.
10. Procedimento di costituzione e parere dell'Organo di Revisione
- Determina del Responsabile del Servizio Personale di chiusura dell'esercizio sul Fondo dell'anno X (entro 31/3 dell'anno X+1): rileva il Fondo costituito, le somme erogate, i residui per voce;
- Visto del Responsabile del Servizio Finanziario sulla corretta imputazione contabile dei residui;
- Determina del Responsabile del Servizio Personale di costituzione del Fondo dell'anno X+1: include come voce autonoma «residui di parte stabile anno X» e «residui di parte variabile anno X»;
- Verifica del tetto del Fondo 2016: parte stabile + residui di parte stabile ≤ Fondo 2016 rivalutato;
- Trasmissione all'Organo di Revisione per il parere obbligatorio sulla costituzione del Fondo, ai sensi dell'art. 40-bis D.Lgs. 165/2001;
- Sottoscrizione del CCI con le parti sindacali, in cui si destinano i residui alle voci compatibili;
- Trasmissione della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (entro 60 gg dalla stipula);
- Pubblicazione dei dati nella sezione «Amministrazione Trasparente» (D.Lgs. 33/2013);
- Conto annuale Tabella 15 (entro 30 maggio dell'anno X+1): rappresentazione dei residui come voce distinta.
11. Il caso dell'assenza di certificazione del Revisore: effetti sui Fondi e sui residui
La certificazione dell'Organo di Revisione sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è — secondo la giurisprudenza contabile consolidata — condizione di efficacia della costituzione del Fondo e della successiva sottoscrizione del CCI. La sua assenza, o la sua intervenuta tardività, genera effetti complessi che si propagano lungo la catena pluriennale della contrattazione e che impattano direttamente sul trattamento dei residui. È uno dei punti più delicati dell'intera materia.
11.1 Il quadro normativo della certificazione
| Fonte | Contenuto rilevante |
|---|---|
| Art. 40-bis c. 1 D.Lgs. 165/2001 | Il controllo dell'Organo di Revisione sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento al rispetto del tetto del Fondo |
| Art. 40 c. 3-sexies D.Lgs. 165/2001 | La relazione tecnico-finanziaria e illustrativa è inviata all'Organo di Revisione (insieme alla bozza di CCI) per la certificazione obbligatoria preventiva alla sottoscrizione definitiva |
| Art. 4 c. 4 CCNL 21/5/2018 | Procedura di sottoscrizione del CCI subordinata alla positiva certificazione dell'Organo di Revisione sulla compatibilità con i vincoli derivanti dalle norme di legge e con quelli di bilancio |
| Art. 79 CCNL 16/11/2022 | Il Fondo del salario accessorio è costituito annualmente; la successiva utilizzazione contrattuale presuppone la certificazione |
| D.Lgs. 118/2011, Allegato 4/2, punto 5.2 lett. a) | «Vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate»: il vincolo contabile sulle risorse è subordinato alla certificazione del Revisore (cfr. L. Fadda, Contrattazione integrativa e ruolo del revisore) |
| Art. 8 c. 7 CCNL Funzioni Locali 2019-2021 | Procedura formale: l'Ipotesi di CCI con relazione illustrativa e tecnica è inviata all'Organo di controllo entro 10 giorni dalla sottoscrizione; in caso di rilievi la trattativa è ripresa entro 5 giorni; trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo può autorizzare la stipula definitiva (silenzio-assenso) |
| Art. 40 c. 3-quinquies D.Lgs. 165/2001 — ultima parte | In caso di superamento dei vincoli finanziari accertato, le clausole del CCI sono nulle, sostituite ex artt. 1339 e 1419 c.c., con obbligo di recupero nelle sessioni negoziali successive in quote annuali per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento |
| Conto annuale RGS, Tabella 15 | Espone le risorse del Fondo distinte per natura: i Fondi non certificati vanno comunque rappresentati con specifica annotazione |
11.2 Le tre fasi del controllo del Revisore
Il controllo dell'Organo di Revisione si articola in tre fasi distinte, ciascuna con effetti propri:
🔹 Fase 1 — Parere preventivo sulla costituzione del Fondo (atto unilaterale)
Sull'atto di costituzione del Fondo del Responsabile del Personale (determinazione gestionale ex Corte conti Sicilia 90/2026), il Revisore esprime parere sulla corretta quantificazione della parte stabile e della parte variabile, sul rispetto del tetto dell'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017, sulla distinta indicazione dei residui per natura. Parere non vincolante ma con valore probatorio in sede di controllo.
🔸 Fase 2 — Certificazione sulla compatibilità del CCI (atto bilaterale)
Sulla bozza di CCI sottoscritta in sede sindacale (e prima della stipula definitiva), il Revisore certifica la compatibilità dei costi con i vincoli normativi e di bilancio (art. 40-bis c. 1 D.Lgs. 165/2001). È condizione di efficacia della stipula. Senza certificazione positiva, il CCI non può essere sottoscritto definitivamente.
🔹 Fase 3 — Controllo annuale a consuntivo (anno X+1)
Successivamente all'erogazione, il Revisore verifica che le somme distribuite siano state effettivamente coerenti con il CCI certificato. Eventuali scostamenti sono segnalati nella relazione al rendiconto e possono dar luogo a contestazioni di danno erariale.
11.3 Tre scenari critici: assenza, ritardo, certificazione negativa
Il Fondo è costituito e il CCI sottoscritto a livello sindacale, ma il Revisore non si pronuncia (per omessa trasmissione, per assenza dell'organo, per inerzia). Effetti:
- La stipula definitiva è giuridicamente nulla (Corte conti Basilicata n. 39/2025/PRSE; Corte conti Sicilia n. 90/2026): manca la condizione di efficacia ex art. 40-bis;
- Le erogazioni eventualmente eseguite a valere su quel CCI sono indebite: il dipendente percipiente è obbligato alla restituzione (art. 2033 c.c.);
- Il Responsabile del Personale che ha disposto la liquidazione e — per omessa vigilanza — il Segretario Comunale rispondono del danno erariale pari all'intera somma erogata, con la nuova disciplina della L. 7/1/2026 n. 1 (colpa grave per «violazione manifestamente arbitraria delle norme di legge»);
- Le somme non distribuite di quel Fondo non possono confluire come residui nel Fondo dell'anno successivo: manca il presupposto contrattuale legittimo che le qualifica come «risorse del Fondo».
Il Fondo è costituito, il CCI è sottoscritto e le erogazioni sono già state eseguite, ma la certificazione del Revisore arriva successivamente. Effetti:
- Se la certificazione tardiva è positiva: il vizio formale di procedura può essere considerato sanato ex post (orientamento Corte conti Toscana n. 96/2025), purché la sostanza sia coerente con i vincoli di legge;
- Se la certificazione tardiva è negativa o con rilievi non superati: le erogazioni eseguite restano illegittime e generano danno erariale a carico del Responsabile del Personale (che ha proceduto al pagamento senza la condizione di efficacia);
- Per i residui: le somme non distribuite di quel Fondo confluiscono nel Fondo dell'anno successivo solo se la certificazione tardiva positiva interviene prima della costituzione del Fondo X+1; altrimenti la confluenza è sospesa e le risorse vanno sterilizzate in attesa di definizione.
Il Revisore certifica negativamente il CCI evidenziando rilievi (es. sforamento del tetto del Fondo 2016, errata imputazione di residui, voci non finanziabili). Le parti non recepiscono i rilievi. Effetti:
- La stipula definitiva è inibita: il CCI non può essere sottoscritto definitivamente e quindi non produce effetti retributivi;
- Se la stipula è comunque avvenuta nonostante il parere negativo, le erogazioni sono nulle: la Corte dei conti ha qualificato questa fattispecie come «illegittima distribuzione di risorse pubbliche» (Corte conti Lombardia n. 216/2026; Corte conti Veneto n. 174/2024);
- Per i residui: le somme stanziate ma non distribuite tornano nella disponibilità del bilancio (non confluiscono come residui del Fondo, perché il Fondo non è giuridicamente esistente come massa contrattualmente disponibile);
- L'ente deve rinegoziare il CCI recependo i rilievi del Revisore o aprire un contenzioso (raro e non risolutivo).
11.4 Effetto specifico sui residui: i tre principi-cardine
- Principio della «base legittima»: solo le somme stanziate su un Fondo regolarmente certificato possono qualificarsi come «risorse del Fondo» suscettibili di confluenza come residui. Le somme di Fondi non certificati restano nel generico bilancio dell'ente e non transitano nel Fondo successivo come parte stabile o variabile.
- Principio della «sanabilità condizionata»: la certificazione tardiva può sanare il vizio solo se interviene prima della costituzione del Fondo dell'anno successivo e se la sostanza è coerente con i vincoli di legge. La sanatoria ex post non opera mai se la certificazione è negativa o se i rilievi non sono stati superati.
- Principio della «non rigenerabilità»: i Fondi mai certificati di anni risalenti non possono essere rigenerati come residui negli anni successivi attraverso una certificazione postuma «in massa». Ciascun anno ha la sua propria certificazione, riferita al CCI di quell'anno. Una pratica diffusa ma illegittima è la cosiddetta «certificazione a sanatoria pluriennale», che la Corte dei conti FVG (Delibera n. 14/SEZAUT/2026/QMIG) ha esplicitamente censurato.
11.5 Casistica pratica: cosa accade ai residui in 4 situazioni-tipo
| Situazione | Effetto sui residui del Fondo X | Confluenza nel Fondo X+1 |
|---|---|---|
| Fondo X certificato regolarmente; somme non distribuite per esiti valutativi | Residui pienamente legittimi | ✅ Confluenza come parte stabile o variabile secondo natura |
| Fondo X certificato regolarmente; CCI sottoscritto tardivamente a dicembre X | Residui legittimi ma fonte di rilievo per inefficienza gestionale | ✅ Confluenza con possibile osservazione del Revisore sul Fondo X+1 |
| Fondo X NON certificato; erogazioni eseguite ai dipendenti | Residui inesistenti come «risorse del Fondo»: somme da considerare nel bilancio generico; possibili contestazioni di danno erariale sulle somme distribuite | ❌ Nessuna confluenza automatica nel Fondo X+1: le somme tornano alla competenza del bilancio |
| Fondo X con certificazione tardiva positiva intervenuta entro la costituzione del Fondo X+1 | Residui sanati (orientamento Toscana 96/2025); ammessa la confluenza | ✅ Confluenza come parte stabile o variabile, con specifica annotazione nel parere del Revisore sul Fondo X+1 |
11.6 Le pronunce contabili di riferimento
⚖️ Corte conti Basilicata, Sezione regionale di controllo, Delibera n. 39/2025/PRSE
La certificazione del Revisore è condizione di efficacia della stipula del CCI. In assenza, il contratto integrativo è giuridicamente nullo: le erogazioni eseguite sono indebite e i percipienti sono tenuti alla restituzione ex art. 2033 c.c. Il Responsabile del Personale che ha disposto la liquidazione e — per omessa vigilanza — il Segretario rispondono del danno erariale.
⚖️ Corte conti Sicilia, Delibera n. 90 del 16/6/2026
La costituzione del Fondo è atto unilaterale gestionale del Responsabile del Personale (non atto contrattuale). Tuttavia, il successivo utilizzo contrattuale del Fondo presuppone la certificazione del Revisore sul CCI. Se la certificazione manca o è negativa, l'utilizzo è precluso e le risorse non possono essere distribuite.
⚖️ Corte conti Toscana, Delibera n. 96/2025
Apre alla possibilità di sanatoria ex post mediante certificazione tardiva positiva, purché intervenuta prima della costituzione del Fondo successivo e purché coerente con la sostanza dei vincoli. La sanatoria non opera mai per certificazioni negative o per casi di violazione manifesta dei limiti (es. sforamento del tetto del Fondo 2016).
⚖️ Corte conti FVG, Sezione delle Autonomie, Delibera n. 14/SEZAUT/2026/QMIG
Esplicitamente censura la pratica della «certificazione a sanatoria pluriennale»: ciascun anno ha la sua propria certificazione, riferita al CCI di quell'anno; non è ammessa una certificazione «in blocco» per più anni mancanti. I residui di Fondi mai certificati non possono essere rigenerati negli anni successivi.
⚖️ Corte conti Lombardia, Delibera n. 216/2026
Sulle erogazioni eseguite in presenza di certificazione negativa o senza certificazione: configura «illegittima distribuzione di risorse pubbliche» con danno erariale a carico del Responsabile del Personale e del Segretario per omessa vigilanza. La quantificazione del danno è pari all'intera somma indebitamente distribuita, salvo recupero parziale per restituzioni del personale percipiente.
11.7 Sanabilità ex post: limiti e operatività
La sanabilità ex post della mancata certificazione è materia delicata. L'orientamento Corte conti Toscana 96/2025 ammette la certificazione tardiva positiva a condizione che:
- intervenga prima della costituzione del Fondo dell'anno successivo;
- sia sostanzialmente positiva, senza rilievi che incidono sulla legittimità della distribuzione;
- il CCI sia conforme ai vincoli di legge (tetto Fondo 2016, art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017; selettività ex art. 19 D.Lgs. 150/2009; corretta imputazione dei residui);
- il Revisore motivi specificamente la sanatoria, dando atto delle circostanze che giustificano il ritardo (es. organo di nuova nomina, sostituzione del Revisore in corso d'anno).
Al di fuori di queste condizioni, la sanatoria non opera: le erogazioni eseguite restano illegittime e generano danno erariale. La Corte conti FVG nella Delibera 14/SEZAUT/2026/QMIG ha chiarito che la pratica della «certificazione a sanatoria pluriennale» (un'unica certificazione che copre più Fondi di anni risalenti mai certificati) NON è ammessa: ciascun Fondo ha la sua autonoma certificazione e il vizio originario non può essere sanato in blocco.
- Ricostruire il «pregresso»: identificare per ciascun anno i Fondi costituiti, i CCI sottoscritti, le certificazioni mancanti, le erogazioni eseguite;
- Quantificare l'esposizione: somme distribuite a valere su Fondi non certificati;
- Predisporre piano di sanatoria selettiva: per ciascun anno chiedere al Revisore una certificazione retroattiva specifica (non «in blocco»), motivata sulle circostanze concrete e coerente con i vincoli di legge dell'anno di riferimento;
- Segnalare ad ANAC e Corte conti la pratica di sanatoria, con relazione del Responsabile del Personale e parere conforme del Revisore;
- Aprire procedura di recupero delle somme indebitamente distribuite nei casi in cui la sanatoria non sia possibile (vizio sostanziale, sforamento tetto, ecc.).
11.8 Il silenzio-assenso del Revisore e la procedura dell'art. 8 c. 7 CCNL FL 2019-2021
L'art. 8 c. 7 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 (richiamato anche dalla successiva disciplina contrattuale del CCNL 16/11/2022) regola la tempistica formale del controllo del Revisore sulla bozza di CCI:
| Fase | Termine | Effetto |
|---|---|---|
| Trasmissione all'Organo di controllo dell'Ipotesi di CCI + relazione illustrativa + relazione tecnica | Entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'Ipotesi | Avvio del procedimento di certificazione |
| Esame del Revisore | 15 giorni dalla ricezione | Rilievi (se presenti) o silenzio |
| In caso di rilievi del Revisore | Trattativa ripresa entro 5 giorni | Riformulazione del CCI per superare i rilievi |
| Trascorsi 15 giorni senza rilievi | — | Silenzio-assenso: l'organo di governo può autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva |
«Al di fuori, quindi, dell'ipotesi di silenzio dell'organo di revisione protratto per quindici giorni, non è possibile sottoscrivere ed applicare il contratto integrativo privo di certificazione in quanto non ancora rilasciata».
La certificazione del Revisore è dunque elemento costitutivo della validità dell'accordo, non mera condizione procedurale. Le uniche due ipotesi che legittimano la stipula sono: (a) certificazione positiva esplicita; (b) silenzio-assenso decorsi i 15 giorni dall'invio dell'Ipotesi (con la consapevolezza che il rispetto sostanziale dei vincoli resta a carico dell'organo politico). Ogni altra ipotesi — stipula precoce prima dei 15 giorni; stipula in pendenza di rilievi non superati; stipula in assenza di trasmissione dell'Ipotesi — configura nullità delle clausole ex art. 40 c. 3-quinquies D.Lgs. 165/2001.
11.9 La nullità ex art. 40 c. 3-quinquies D.Lgs. 165/2001 e l'obbligo di recupero pluriennale
La conseguenza giuridica della violazione della procedura di certificazione è scolpita nell'art. 40 c. 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, ultima parte: in caso di superamento dei vincoli finanziari accertato, le clausole del CCI sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. Il legislatore aggiunge una previsione specifica e operativamente decisiva: obbligo di recupero delle somme indebitamente erogate nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli.
11.10 Le pronunce della Corte dei conti citate da Luigi Fadda
L'autore richiama un cluster di pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che, nel periodo 2015-2023, hanno costruito l'orientamento dominante sul ruolo del Revisore nella contrattazione integrativa:
| Pronuncia | Massima rilevante |
|---|---|
| Corte conti Piemonte, Sezione regionale di controllo, Deliberazione n. 71/2023/PRSE | Il mancato inoltro al Revisore delle relazioni illustrativa e tecnica determina «vulnus per l'intero procedimento» e viola il «principio di leale collaborazione tra gli organi di gestione e l'organo di revisione» |
| Corte conti FVG n. 29/2018/PAR | Sulla natura sostanziale e non meramente formale della certificazione |
| Corte conti Molise n. 15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR | Sul rapporto tra certificazione e validità del CCI: l'assenza preclude l'applicazione |
| Corte conti Veneto, Deliberazione n. 263/2016 | Sulla finalità della certificazione: «evitare una ingiustificata espansione a livello locale delle spese per il personale» |
| Corte conti Liguria n. 20/2021 | Sul perimetro della responsabilità dell'organo politico che autorizza la sottoscrizione |
| Corte conti Puglia n. 85/2020 | Sulla nullità delle clausole adottate in violazione dei vincoli |
| Corte conti Marche n. 40/2020 | Sui presupposti operativi della certificazione |
| ARAN Parere RAL_1543 del 28/10/2013 | Sull'obbligatorietà del rispetto della procedura formale |
11.11 La responsabilità dell'organo politico che autorizza in assenza di certificazione
Un profilo specifico, evidenziato dalla dottrina specialistica e ripreso da Fadda, riguarda la responsabilità diretta dell'organo politico (Sindaco / Giunta) che autorizza la sottoscrizione del CCI in assenza di certificazione del Revisore. In tal caso — afferma l'autore — l'organo politico «si assume la responsabilità del rispetto dei vincoli di competenza o di carattere economico-finanziario stabiliti dalla legge». Si tratta di una responsabilità autonoma rispetto a quella del Responsabile del Personale che ha disposto la liquidazione, ed è particolarmente significativa nei piccoli Comuni dove la Giunta è informata e partecipe della scelta di procedere alla stipula nonostante l'incompletezza dell'iter procedurale.
📖 Fonte di approfondimento esterna
Le considerazioni di questo paragrafo (silenzio-assenso, nullità ex art. 40 c. 3-quinquies, obbligo di recupero pluriennale, pronunce Corte conti 2015-2023, responsabilità dell'organo politico) sono in larga parte tratte dall'articolo:
→ Luigi Fadda — «Contrattazione integrativa e ruolo del revisore» (luigifadda.it)
Approfondimento dottrinale di particolare utilità per il Segretario Comunale e per il Revisore Unico nei Comuni di minori dimensioni. Le considerazioni esposte hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale.
12. L'ipotesi specifica: Fondo NON certificato + CCI NON sottoscritto — la fattispecie tipica dei piccoli Comuni
Esiste una fattispecie particolare — assai diffusa nei piccoli Comuni, e di rilievo specifico per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis TUEL) — in cui si combinano due elementi: il Fondo del salario accessorio è stato bensì costituito con determinazione del Responsabile del Personale, ma né è stata acquisita la certificazione del Revisore né è stata aperta o conclusa la trattativa sindacale decentrata: il CCI non è mai stato sottoscritto. Questa fattispecie si differenzia da tutti gli scenari precedenti perché non si è arrivati ad alcuna distribuzione: il Fondo è giuridicamente esistito come massa di stanziamento, ma non è mai diventato operativo nei rapporti con i dipendenti.
- Comune con segretario in scavalco a giornate, che non riesce a calendarizzare la trattativa sindacale (situazione frequente nei Comuni montani e in quelli del cratere sisma);
- Comune privo di Responsabile del Personale qualificato, con la materia gestita ad interim dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Sindaco stesso;
- Comune con conflittualità politico-sindacale che blocca la trattativa per anni consecutivi;
- Comune in dissesto o riequilibrio finanziario pluriennale con divieto sostanziale di erogare salario accessorio variabile;
- Comune molto piccolo (sotto 1.000 abitanti) con organizzazione carente che dimentica di aprire la procedura.
12.1 Inquadramento della fattispecie
La sequenza che caratterizza questa ipotesi è la seguente: (1) il Responsabile del Personale adotta la determinazione di costituzione del Fondo (atto unilaterale gestionale, Sicilia 90/2026); (2) le risorse vengono iscritte in bilancio nel pertinente capitolo di spesa con relativo impegno; (3) NON si trasmette l'Ipotesi al Revisore (non c'è Ipotesi); (4) NON si apre il tavolo sindacale, ovvero il tavolo è aperto ma non chiuso con sottoscrizione di Ipotesi; (5) il Fondo resta integralmente nella disponibilità del bilancio senza essere stato distribuito.
A fine esercizio, l'intero importo del Fondo costituito risulta non utilizzato. Si pone allora la domanda di fondo: queste risorse confluiscono come «residui anni precedenti» nel Fondo dell'anno successivo, oppure tornano nella disponibilità generale del bilancio?
12.2 Effetti sulla parte stabile del Fondo
Le voci di parte stabile automatiche — quelle che derivano direttamente dal CCNL nazionale o da accordi pluriennali consolidati — devono essere erogate al personale anche in assenza di CCI dell'anno corrente. La parte stabile può essere distribuita perché non richiede valutazione discrezionale né definizione di criteri da parte della contrattazione decentrata.
Le voci di parte stabile che invece richiedono il filtro del CCI (ad esempio le somme destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali — PEO, che richiedono criteri di selezione concordati dalle parti) restano bloccate. In assenza del CCI:
- NON possono essere distribuite (manca il presupposto contrattuale per la selezione dei beneficiari);
- Confluiscono nel Fondo dell'anno successivo come residui di parte stabile, a condizione che il Fondo X+1 sia regolarmente costituito e certificato e che il successivo CCI possa disporne;
- Concorrono al tetto del Fondo 2016 (art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017), con il rischio di generare eccedenze non distribuibili negli anni successivi.
12.3 Effetti sulla parte variabile del Fondo
- NON possono essere distribuite (la produttività richiede valutazione individuale conforme al sistema permanente di valutazione e ai criteri del CCI);
- Le risorse condizionate (es. compartecipazione a recuperi evasione ex art. 67 c. 5 lett. b CCNL 21/5/2018) perdono il titolo nel momento in cui la finalità progettuale dell'anno X non è stata realizzata;
- La confluenza come residui variabili nel Fondo X+1 è controversa: l'orientamento Corte conti Veneto 263/2017 ammette la confluenza, ma alcune pronunce successive (Corte conti FVG 14/SEZAUT/2026/QMIG) sottolineano la necessità che la finalità sia stata perseguita e non semplicemente stanziata: somme stanziate ma mai concretamente attivate (perché manca il CCI che ne definisca le destinazioni) tornano alla competenza generica del bilancio.
12.4 Effetti contabili: residuo passivo, perenzione, disimpegno
Sul piano strettamente contabile, le risorse del Fondo costituito ma non distribuito sono impegnate in bilancio nel capitolo di spesa del Macroaggregato 101 «Redditi da lavoro dipendente». Al termine dell'esercizio, sussistono tre possibili trattamenti:
| Trattamento | Quando si applica | Effetti |
|---|---|---|
| Mantenimento come residuo passivo (art. 189 TUEL) | L'obbligazione giuridica è perfezionata (CCI sottoscritto e certificato): le somme sono dovute al personale, anche se non liquidate entro l'esercizio | Il residuo confluisce nel Fondo X+1; può essere riportato per il tempo necessario alla liquidazione |
| Disimpegno e ritorno alla competenza del bilancio | Caso tipico della fattispecie: NON c'è CCI, NON c'è obbligazione giuridica perfezionata: il residuo passivo NON può sussistere | Il Responsabile del Servizio Finanziario disimpegna le somme; tornano ad alimentare il risultato di amministrazione dell'esercizio X come avanzo di amministrazione vincolato alle finalità del salario accessorio |
| Perenzione amministrativa (art. 60 RD 2440/1923, oggi residui ultratriennali) | Le somme impegnate ma non pagate decorso il triennio successivo a quello di iscrizione | Vanno in perenzione: cancellate dai conti, possono essere reiscritte con apposito provvedimento in caso di richiesta del creditore (non applicabile alla nostra fattispecie perché il «creditore» — il dipendente — non ha titolo) |
12.5 Effetti sui dipendenti: pretese individuali e prescrizione
La domanda più delicata è: i dipendenti hanno diritto a richiedere ex post le somme della parte variabile del Fondo non distribuita perché il CCI non è stato sottoscritto? La risposta è articolata:
- Parte stabile automatica (RIA, comparto storico, indennità ex lege): sì, i dipendenti hanno titolo ad essere pagati anche in assenza di CCI; il diritto si prescrive in cinque anni (art. 2948 n. 4 c.c. per le retribuzioni periodiche);
- Parte stabile soggetta a CCI (es. PEO con criteri da concordare): no, non c'è diritto soggettivo all'erogazione perché manca il presupposto contrattuale; i dipendenti possono al massimo chiedere condanna dell'ente all'apertura della trattativa, ma non somme specifiche;
- Parte variabile (produttività, indennità una tantum, progetti speciali): no, non c'è diritto soggettivo all'erogazione retroattiva; le somme stanziate ma non concretamente attivate non costituiscono fonte di credito per i dipendenti.
12.6 Profili di responsabilità: Sindaco, Giunta, Segretario, Responsabile del Personale
In questa fattispecie, le responsabilità si distribuiscono tra una pluralità di soggetti — ciascuno per la propria area di competenza — secondo la disciplina della L. 1/2026 sulla colpa grave:
| Soggetto | Profilo di responsabilità |
|---|---|
| Sindaco / Giunta | Omessa apertura della trattativa sindacale; mancata definizione degli indirizzi alla delegazione trattante; mancata vigilanza sull'attuazione della contrattazione integrativa. Responsabilità politico-amministrativa per omessa cura degli interessi del personale; responsabilità erariale nei casi in cui l'omissione abbia generato contenzioso con condanna dell'ente |
| Segretario Comunale | Omessa vigilanza sul corretto svolgimento del procedimento contrattuale; omessa formulazione di pareri di legittimità sulla mancata trattativa; mancato impulso ai responsabili. Responsabilità erariale per omessa vigilanza, specialmente nei piccoli Comuni dove il Segretario sostituisce di fatto il Direttore Generale (art. 97 c. 2 TUEL) |
| Responsabile del Personale | Omessa apertura del tavolo; omessa elaborazione dell'Ipotesi di CCI; omessa trasmissione al Revisore. Responsabilità erariale diretta in caso di contenzioso con condanna dell'ente o di mancata erogazione di parte stabile automatica |
| Responsabile del Servizio Finanziario | Omesso disimpegno delle somme non utilizzate; mantenimento di residui passivi privi di base giuridica; alterazione del risultato di amministrazione. Responsabilità erariale per false attestazioni |
| Organo di Revisione | Omesso rilievo nella relazione al rendiconto della mancata sottoscrizione del CCI e dell'omesso utilizzo del Fondo; omessa segnalazione alla Corte dei conti. Responsabilità tipica del Revisore per omesso controllo, con possibile danno erariale solidale |
12.7 Operatività di sanatoria per il pregresso
- Inventario del pregresso: ricostruire anno per anno l'ammontare dei Fondi costituiti, le somme effettivamente erogate (parte stabile automatica), la documentazione della mancata sottoscrizione del CCI;
- Verifica della documentazione: presenza/assenza di determinazione di costituzione; presenza/assenza di Ipotesi di CCI sottoscritta a livello sindacale; presenza/assenza di certificazione del Revisore; eventuali pareri o solleciti delle organizzazioni sindacali;
- Verifica contabile: presenza di residui passivi sui capitoli del salario accessorio per gli anni pregressi; verifica della corretta o errata gestione contabile in collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanziario;
- Distribuzione delle voci automatiche di parte stabile: erogare al personale entro 5 anni (prescrizione art. 2948 n. 4 c.c.) le somme di parte stabile automatica (RIA, comparto storico, ecc.) eventualmente non erogate, con liquidazione retroattiva;
- Disimpegno delle parti variabili e delle parti stabili soggette a CCI: per gli anni pregressi senza CCI, disimpegnare le somme non più erogabili; reiscriverle come avanzo di amministrazione vincolato destinato al salario accessorio del personale futuro;
- Apertura della trattativa per l'anno corrente: convocare le organizzazioni sindacali, formare la delegazione trattante, definire gli indirizzi della Giunta, costituire formalmente il Fondo dell'anno X con determinazione, trasmettere al Revisore per certificazione, sottoscrivere il CCI nei tempi dell'art. 8 c. 7 CCNL FL 2019-2021;
- Segnalazione alla Corte dei conti della situazione pregressa con relazione del Segretario che documenta le iniziative di regolarizzazione; la trasparenza preventiva è la migliore difesa in caso di successivo controllo.
13. Profili di responsabilità erariale
La gestione dei residui del Fondo è un'area ad alta esposizione al rischio erariale. Le ipotesi tipiche di danno sono:
- Distribuzione di residui di parte stabile oltre il tetto del Fondo 2016: le somme erogate ai dipendenti oltre soglia integrano danno erariale a carico del Responsabile del Personale e — per omessa vigilanza — del Segretario Comunale (Corte conti Toscana 96/2025);
- Conversione di residui variabili in voci di parte stabile (es. utilizzo di produttività non distribuita per finanziare PEO): vietato dall'art. 79 CCNL 16/11/2022; integra illegittimità della distribuzione;
- Rappresentazione cumulativa o indistinta dei residui nel provvedimento di costituzione: integra violazione delle regole di trasparenza (Corte conti Sicilia 90/2026); fonda contestazione di danno erariale per le somme eccedenti;
- Mancata sterilizzazione preventiva dell'eccedenza rispetto al tetto: i compensi distribuiti in eccesso configurano danno erariale;
- Formazione sistematica di residui da inefficienza gestionale (es. CCI sottoscritto ogni anno a dicembre): rilievo della Corte dei conti per cattiva gestione, con possibile contestazione di danno da inefficienza al Segretario per omessa vigilanza sui tempi del procedimento;
- Mancato parere del Revisore sulla costituzione del Fondo: l'erogazione dei compensi in assenza di parere ex art. 40-bis è nulla, con obbligo di restituzione delle somme distribuite.
- 🆕 Assenza di certificazione del CCI da parte del Revisore (art. 40-bis c. 1 D.Lgs. 165/2001): la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo è giuridicamente nulla (Corte conti Basilicata 39/2025/PRSE; Corte conti Sicilia 90/2026); le erogazioni eseguite sono indebite (art. 2033 c.c.) con obbligo di restituzione da parte dei dipendenti percipienti e danno erariale a carico del Responsabile del Personale che ha disposto la liquidazione + del Segretario per omessa vigilanza. I residui di Fondi mai certificati NON confluiscono nel Fondo dell'anno successivo.
- 🆕 «Certificazione a sanatoria pluriennale»: la pratica di sanare in blocco — con un'unica certificazione postuma — più Fondi di anni risalenti mai certificati è esplicitamente censurata dalla Corte conti FVG 14/SEZAUT/2026/QMIG. Ciascun anno ha la sua autonoma certificazione: la sanatoria selettiva è ammessa solo se intervenuta prima della costituzione del Fondo successivo, motivata sulle circostanze concrete dell'anno di riferimento e coerente con i vincoli di legge allora vigenti.
- 🆕 Erogazione in presenza di certificazione negativa: la distribuzione delle somme nonostante il parere negativo del Revisore configura «illegittima distribuzione di risorse pubbliche» (Corte conti Lombardia 216/2026); danno erariale pari all'intera somma indebitamente distribuita, al netto delle restituzioni del personale percipiente.
14. Decalogo operativo per il Segretario
- Calendarizzare la chiusura del Fondo precedente entro il 31/3 dell'anno successivo. Sollecitare il Responsabile del Personale a redigere la determina di chiusura con dettaglio dei residui.
- Distinguere puntualmente i residui di parte stabile dai residui di parte variabile, e identificare quelli da sub-fondi separati (retribuzione di risultato EQ, incentivi tecnici, indennità ex art. 70-quinquies).
- Verificare il tetto del Fondo 2016 sui residui di parte stabile prima della destinazione contrattuale; sterilizzare preventivamente le eccedenze.
- Vincolare la destinazione: i residui variabili a voci variabili, i residui stabili a voci compatibili. Non consentire riconversioni illegittime.
- Acquisire il parere dell'Organo di Revisione sulla costituzione del Fondo come condizione di efficacia della distribuzione. Trattare i rilievi prima della stipula del CCI.
- 🆕 Presidiare la catena delle tre fasi del controllo del Revisore: (a) parere sull'atto unilaterale di costituzione; (b) certificazione della bozza di CCI prima della stipula definitiva (condizione di efficacia ex art. 40-bis D.Lgs. 165/2001); (c) verifica annuale a consuntivo nella relazione al rendiconto. Nessuna erogazione prima della certificazione positiva.
- 🆕 Ricostruire il pregresso dei Fondi non certificati: per gli enti con storica carenza di certificazioni (situazione tipica dei piccoli Comuni), mappare anno per anno i Fondi costituiti, i CCI sottoscritti, le erogazioni eseguite, le certificazioni mancanti. Quantificare l'esposizione e predisporre piano di sanatoria selettiva (non in blocco — vietata da Corte conti FVG 14/SEZAUT/2026/QMIG): per ciascun anno, certificazione retroattiva specifica del Revisore motivata sulle circostanze concrete. I residui di Fondi mai certificati NON confluiscono nel Fondo successivo.
- 🆕 Affrontare la fattispecie del CCI mai sottoscritto (Fondo costituito + CCI mai stipulato): operatività in 7 step (cap. 12.7) — inventario del pregresso anno per anno; verifica documentazione e contabilità; distribuzione retroattiva delle voci automatiche di parte stabile (RIA, comparto storico) entro la prescrizione quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.); disimpegno delle parti variabili e delle parti stabili soggette a CCI con ritorno ad avanzo di amministrazione vincolato; apertura della trattativa per l'anno corrente nei termini dell'art. 8 c. 7 CCNL FL 2019-2021; segnalazione preventiva alla Corte dei conti come migliore difesa. Particolare attenzione negli enti in riequilibrio ex art. 243-bis TUEL: la mancata costituzione/trasmissione del Fondo può incidere sulla tenuta stessa del piano (art. 243-quater).
- Documentare nel provvedimento di costituzione ogni voce di residui con riferimento normativo e fonte originaria (es. «produttività non distribuita € X, art. 79 c. 2 CCNL 16/11/2022, residuo da Fondo 2024»).
- Vigilare sui tempi del procedimento: una formazione sistematica di residui per inefficienza gestionale (es. CCI a dicembre) fonda profili di responsabilità per il Segretario. Sollecitare la trattativa per anticipare la stipula.
- Trasmettere puntualmente la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria alla Corte dei conti (Sezione regionale di controllo) entro 60 gg dalla sottoscrizione del CCI.
- Rappresentare correttamente i residui nel Conto annuale (Tabella 15), evitando rappresentazioni cumulative o indistinte (Corte conti Sicilia 90/2026).
- Conservare gli atti nel fascicolo del Fondo: provvedimenti di costituzione, atti di chiusura esercizio, pareri del Revisore, CCI, comunicazioni alla Corte dei conti. La documentazione costituisce difesa preventiva in sede di controllo o contestazione.
Conclusioni
I residui del Fondo del salario accessorio sono una partita aperta nella gestione del personale degli enti locali: non un mero residuo contabile, ma una risorsa che permane nella disponibilità dell'integrativa e che, se trattata male, espone l'ente — e i suoi dirigenti — a rilievi della Corte dei conti, alla restituzione delle somme distribuite e a responsabilità erariale personale. La regola operativa è di apparente semplicità: distinguere, documentare, far parere, rispettare il tetto. La sua corretta applicazione richiede metodo, tempistica disciplinata e dialogo costante tra Responsabile del Personale, Responsabile del Servizio Finanziario, Organo di Revisione e Segretario Comunale. Le pronunce della Corte dei conti del 2025-2026 (Sicilia 90/2026, Toscana 106/2026, Veneto 174/2024, FVG 14/SEZAUT/2026) confermano che il presidio sull'integrità del Fondo è una responsabilità ordinaria: padroneggiarla significa garantire all'ente la corretta gestione del salario accessorio, tutelare i dipendenti dalle erogazioni nulle e tenere sotto controllo i rischi sanzionatori e di danno erariale.
Fonti di riferimento. Quadro normativo: Costituzione, art. 97; D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 40, 40-bis (parere Organo di Revisione sul Fondo); D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, art. 19 (selettività e meritocrazia); D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, art. 23 c. 2 (tetto Fondo 2016 rivalutato); D.L. 30 aprile 2019 n. 34, art. 33 conv. L. 58/2019 + DM 17/3/2020 (adeguamento Fondo a crescita personale); D.L. 25 maggio 2021 n. 80, art. 1 c. 604 lett. b) (esclusione differenziali stipendiali dal tetto); D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), art. 189 (residui contabili — da non confondere); L. 7 gennaio 2026 n. 1 (responsabilità erariale per colpa grave); D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice contratti), artt. 45-46 (incentivi funzioni tecniche). Disciplina contrattuale: CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, artt. 67, 68, 69, 70, 70-quinquies (specifiche responsabilità); CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, art. 79 (costituzione del Fondo: parte stabile c. 1 e parte variabile c. 2); Atto integrativo CCNL 23 febbraio 2026, art. 60 c. 2 (conglobamento indennità di comparto). Prassi e orientamenti: ARAN — Orientamenti applicativi RAL_FL_88, 92, 97, 104 (residui del Fondo); ARAN RAL_1543 del 28/10/2013 (obbligatorietà della procedura formale di certificazione); ARAN Id 37473 (riposo compensativo); Conto annuale RGS (Tabella 15). Dottrina: Luigi Fadda, «Contrattazione integrativa e ruolo del revisore», in luigifadda.it (silenzio-assenso, impossibilità di sottoscrizione senza certificazione, recupero pluriennale ex art. 40 c. 3-quinquies, responsabilità autonoma dell'organo politico). Giurisprudenza contabile: Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Delibera n. 26/2017 (residui variabili e tetto Fondo 2016); Corte dei conti FVG, Sezione delle Autonomie, Delibera n. 14/SEZAUT/2026/QMIG (incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. 36/2023 + censura «certificazione a sanatoria pluriennale»); Corte dei conti Basilicata, Sezione regionale di controllo, Delibera n. 39/2025/PRSE (la certificazione del Revisore è condizione di efficacia del CCI: in assenza, stipula nulla e erogazioni indebite); Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 90 del 16/6/2026 (natura unilaterale gestionale della costituzione del Fondo + identificazione formale residui di parte stabile e violazione regole di trasparenza); Corte dei conti Toscana, Delibera n. 96/2025 (sanabilità ex post tramite certificazione tardiva positiva: condizioni); Corte dei conti Toscana, Delibera n. 106/2026 (sterilizzazione preventiva eccedenza residui sul tetto); Corte dei conti Veneto, Delibera n. 263/2017 (natura residui variabili); Corte dei conti Veneto, Delibera n. 174/2024 (destinazione differenziali stipendiali esclusi dal tetto + erogazioni in presenza di certificazione negativa); Sezione di Appello Corte dei conti, Sentenza n. 127/2026 (prima applicazione L. 1/2026); Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 216/2026 (tetto aggregato accessorio + illegittima distribuzione di risorse pubbliche); Corte dei conti Piemonte, Sezione regionale di controllo, Deliberazione n. 71/2023/PRSE (mancato inoltro relazioni al Revisore = «vulnus per l'intero procedimento»); Corte dei conti FVG n. 29/2018/PAR (natura sostanziale della certificazione); Corte dei conti Molise n. 15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR (rapporto certificazione-validità del CCI); Corte dei conti Veneto, Deliberazione n. 263/2016 (finalità della certificazione contro l'espansione locale della spesa di personale); Corte dei conti Liguria n. 20/2021 (perimetro responsabilità organo politico); Corte dei conti Puglia n. 85/2020 (nullità clausole in violazione vincoli); Corte dei conti Marche n. 40/2020 (presupposti operativi della certificazione). Le considerazioni espresse hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale.