L'affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni rappresenta — per gli enti locali — uno degli ambiti più delicati e densi di rischio della gestione amministrativa. Da un lato risponde a esigenze ineludibili: dotarsi di competenze specialistiche non disponibili all'interno, presidiare picchi di carico, gestire fasi transitorie di vacanza di posto. Dall'altro espone i funzionari decidenti a un articolato sistema di controlli ex ante (procedimentali) e ex post (Corte dei Conti, ANAC), e — in caso di violazioni — a profili pregnanti di responsabilità erariale.

La disciplina di riferimento — racchiusa nell'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI) e nei suoi corollari per gli enti locali (art. 110 c. 6 TUEL; art. 3 c. 57 L. 244/2007) — è costruita come un meccanismo di procedimentalizzazione: prima di poter affidare l'incarico, la PA deve dimostrare che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge. La giurisprudenza contabile, particolarmente attiva negli ultimi anni, ha chiarito che il mancato rispetto dei presupposti non integra un mero vizio di legittimità: integra direttamente gli estremi del danno erariale (Corte Conti, Sez. Lombardia, 7 giugno 2024 n. 112; Sez. Campania n. 982/2013 e n. 60/2012; Sez. Sicilia n. 4037/2011; Sez. Veneto n. 284/2011).

Perché interessa Segretari, RUP e Responsabili Personale. Il Segretario Comunale è chiamato a presidiare la legittimità procedurale degli atti di conferimento, il Responsabile del personale a istruirne i presupposti, il Responsabile finanziario a esprimere parere di regolarità contabile e a vigilare sul rispetto dei vincoli di spesa. Il Sindaco/Giunta che approva il regolamento ex art. 3 c. 57 L. 244/2007 ne è responsabile in via politico-amministrativa. Una corretta gestione degli incarichi è il primo presidio contro contestazioni della Procura erariale: il giudice contabile — come si vedrà — ha sviluppato una giurisprudenza puntuale e severa che esige rigore istruttorio.

Il quadro normativo

La disciplina degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca per le PPAA è il frutto di una stratificazione normativa che combina TUPI, TUEL, leggi finanziarie e disciplina della trasparenza:

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter (e 5-bis sul divieto di collaborazioni etero-organizzate ai tempi e luogo di lavoro);
  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 110, comma 6 — Disciplina speciale per gli enti locali: collaborazioni «ad alto contenuto di professionalità», «per obiettivi determinati e con convenzioni a termine»;
  • Art. 3, comma 57, L. 24 dicembre 2007, n. 244 — Regolamento comunale obbligatorio per il conferimento di incarichi a soggetti esterni;
  • Art. 1, comma 173, L. 23 dicembre 2005, n. 266 — Obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di incarico di importo superiore a 5.000 € (controllo ex post);
  • Art. 1, comma 42, L. 30 dicembre 2004, n. 311 — Disciplina dei controlli Corte dei Conti su studi, consulenze e ricerche;
  • Art. 6, comma 7, D.L. 78/2010 — Originariamente prevedeva il tetto del 20% della spesa 2009 per consulenze: abrogato dall'art. 57, c. 2, lett. b), D.L. 124/2019 (vedi il nostro approfondimento sui limiti di spesa di personale);
  • D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 5 — Modifica dell'art. 7 TUPI con inserimento del comma 5-bis: divieto di collaborazioni etero-organizzate ai tempi e luogo di lavoro;
  • D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 15 — Obblighi di trasparenza (pubblicazione in Amministrazione Trasparente — sezione «Consulenti e collaboratori»);
  • Codice Civile, artt. 2222 (contratto d'opera) e 2229-2238 (prestazione d'opera intellettuale);
  • L. 7 giugno 2000, n. 150 — Disciplina dell'informazione e comunicazione delle PA (rilevante per incarichi di comunicazione);
  • D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti), art. 1 (principio del risultato) e art. 2 (principio della fiducia) — Rilevanti come parametri interpretativi nell'esegesi della Corte dei Conti.

La ratio legis: contrasto al precariato, favor per il tempo indeterminato, contenimento della spesa

Lo scopo della disciplina dell'art. 7 c. 6 TUPI è triplice:

  • Procedimentalizzare il potere di conferimento, imponendo presupposti rigorosi e ponderati;
  • Scongiurare forme «anomale» di lavoro autonomo (di fatto subordinato) e il loro abuso rispetto al principio generale del contratto a tempo indeterminato;
  • Contenere la spesa per la remunerazione di terzi esperti.

Nella visione del legislatore — accentuata dal D.Lgs. 75/2017 (Riforma Madia) — la regola generale è il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per l'approvvigionamento di personale nella PA. Le ipotesi derogatorie (TD, collaborazioni, consulenze) sono limitate al soddisfacimento di «comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» (art. 36 D.Lgs. 165/2001).

I sei presupposti dell'art. 7, c. 6, D.Lgs. 165/2001

Il conferimento di incarichi a soggetti esterni richiede una ponderata e motivata valutazione sulla sussistenza delle particolari ed eccezionali condizioni di legge, con comparazione delle proposte (procedura aperta ex c. 6-bis). I sei parametri consolidati dalla giurisprudenza:

PresuppostoContenuto
a) Coerenza con le competenze dell'ente L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente (competenza ex lege), ad obiettivi e progetti specifici e determinati (contenuto determinato o determinabile ex art. 1346 c.c.) e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente
b) Accertata impossibilità interna L'ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno — impossibilità di carattere qualitativo (non quantitativo): le professionalità richieste devono essere oggettivamente non rinvenibili, non solo soggettivamente indisponibili (Corte Conti, Sez. centrale controllo legittimità, del. 13/2013)
c) Temporaneità ed elevata qualificazione La prestazione deve avere natura temporanea (termine certo iniziale e finale) e altamente qualificata: professionalità intellettuale non contendibile all'interno della PA. Si propende per incarichi individuali
d) Determinazione preventiva di durata, oggetto e compenso Contenuto negoziale chiaro e completo
e) Divieto di rinnovo Non è ammesso il rinnovo dell'incarico
f) Proroga eccezionale L'eventuale proroga è consentita in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso (invarianza della spesa)

La tipologia degli incarichi: contratto d'opera vs prestazione d'opera intellettuale

Le consulenze rientrano nelle prestazioni di lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione, ripartite dal Codice civile in due tipologie:

1. Contratto d'opera (art. 2222 c.c.)

«Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV».
— Art. 2222 c.c.

2. Prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229-2238 c.c.)

«Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali».
— Art. 2230 c.c.

Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi (avvocati, ingegneri, architetti, medici, commercialisti, ecc.). Al di fuori di queste, esistono altre prestazioni a contenuto professionale o intellettuale che possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., Sez. II, ord. 18 ottobre 2018, n. 26264).

La differenza tra incarico di consulenza e appalto di servizi

Il contenuto degli incarichi di consulenza coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, riconducibile al modello della locatio operis, in cui assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore. È concettualmente distinto dall'appalto di servizi professionali, che ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato reso da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

Il discrimine è l'organizzazione di mezzi e uomini. Per valutare se un incarico rientra nelle categorie di consulenza/collaborazione ex art. 7, c. 6, TUPI o nell'appalto di servizi ex D.Lgs. 36/2023, non basta la qualificazione formale dell'atto: occorre considerare il contenuto sostanziale. Se la prestazione è resa personalmente dal professionista senza una vera organizzazione aziendale → art. 7 c. 6 TUPI + artt. 2222/2230 c.c.. Se esiste una struttura organizzata (impresa, società, studio con dipendenti propri) che eroga la prestazione → D.Lgs. 36/2023. Trattare come appalto una collaborazione autonoma (o viceversa) genera contestazioni, nullità del rapporto e responsabilità erariale.

Tipi di prestazione tipicamente riconducibili all'art. 7 c. 6 TUPI

A titolo esemplificativo:

  • Studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente;
  • Prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
  • Consulenze legali (al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'ente);
  • Attività di studio e ricerca a contenuto altamente specialistico;
  • Incarichi di comunicazione ex L. 150/2000 (informazione e comunicazione istituzionale);
  • Consulenze tecniche specialistiche (energetiche, ambientali, fiscali, urbanistiche) non altrimenti reperibili internamente.

Le caratteristiche essenziali della consulenza qualificata

La giurisprudenza contabile (Corte Conti, Sez. III App., 22 gennaio 2025, n. 7) ha individuato i caratteri della vera consulenza:

  • Carattere scientifico: prestazione di opera intellettuale resa da un esperto nel proprio campo disciplinare;
  • Non subordinazione: svolta in modo non subordinato, ma anche non organizzato e non implicante il compimento di attività tipicamente riconducibili alle figure professionali di riferimento;
  • Esclusione di attività strumentali o esecutive: non deve comprendere prestazioni di carattere strumentale o esecutivo;
  • Esito tipico: di norma si conclude con un parere, una relazione o uno studio;
  • Occasionalità: svolta in modo occasionale, non abituale, né continuativo.

La forma scritta ad substantiam

Il contratto d'opera professionale di cui è committente una PA — anche quando agisce iure privatorum — richiede la forma scritta ad substantiam: deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante:

  • la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente;
  • l'indicazione dell'oggetto della prestazione;
  • l'entità del compenso.

È preclusa la conclusione tramite corrispondenza: la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente (Cass. civ., 9 marzo 2021, n. 6502).

Il divieto di collaborazioni etero-organizzate (art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. 165/2001)

Il D.Lgs. 75/2017 ha inserito nell'art. 7 TUPI il comma 5-bis, confermando il divieto per le PPAA di stipulare contratti di collaborazione etero-organizzata. Il divieto — chiarito dalla giurisprudenza — non riguarda tutte le collaborazioni etero-organizzate ma quella specifica categoria che prevede in capo al committente un potere di organizzazione unilaterale della prestazione esteso «ai tempi e al luogo di lavoro».

Restano invece consentite le collaborazioni disciplinate dai commi 6 e seguenti dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001, purché rispettino tutti i presupposti procedimentali.

La disciplina speciale per gli enti locali: art. 110, c. 6, TUEL e Regolamento ex art. 3, c. 57, L. 244/2007

Per i Comuni e gli altri enti locali, la disciplina dell'art. 7 c. 6 TUPI è integrata da norme specifiche:

Art. 110, comma 6, TUEL

Consente il ricorso a collaborazioni esterne:

  • «ad alto contenuto di professionalità»;
  • «per obiettivi determinati e con convenzioni a termine»;
  • secondo le previsioni del regolamento ex art. 3, c. 57, L. 244/2007.

Il Regolamento ex art. 3, c. 57, L. 244/2007

Ogni ente locale è tenuto ad adottare un apposito regolamento sul conferimento di incarichi a soggetti esterni, conforme ai principi fissati dall'art. 7, c. 6, D.Lgs. 165/2001. Il regolamento deve essere trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione (art. 3, c. 57, L. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, c. 3, D.L. 112/2008). Costituisce controllo ex post della Corte dei Conti sulla normativa interna dell'ente.

Contenuti tipici del Regolamento:

  • tipologie di incarico ammesse;
  • presupposti procedimentali (con ripresa dei sei parametri dell'art. 7 c. 6 TUPI);
  • modalità di selezione (avviso pubblico, procedura comparativa);
  • criteri di valutazione delle candidature;
  • determinazione del compenso e dei criteri di congruità;
  • schema di contratto-tipo;
  • obblighi di pubblicità e trasparenza;
  • obblighi di rendicontazione del collaboratore.

I controlli della Corte dei Conti

La Corte dei Conti esercita un duplice controllo sugli incarichi a soggetti esterni:

1. Controllo sul Regolamento (art. 3, c. 57, L. 244/2007)

Sul regolamento adottato dall'ente, con onere di trasmissione alla Sezione regionale di controllo entro 30 giorni dall'adozione.

2. Controllo sui singoli atti di spesa (art. 1, c. 173, L. 266/2005)

Sui singoli atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, di importo superiore a 5.000 € (limite implicitamente esteso a tutti i Comuni dal c. 173 art. 1 L. 266/2005). Tali atti sono accomunati a quelli in materia di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. L'accertamento dell'illegittimità per mancato rispetto dei requisiti di legge comporta:

  • l'obbligo di rimuovere l'atto, ove possibile, con provvedimento di secondo grado;
  • la responsabilità erariale del soggetto che lo ha posto in essere (Corte Conti, Sez. controllo Lombardia, n. 244/2008).

Le Linee guida della Corte dei Conti Emilia-Romagna

Per inquadrare il perimetro applicativo del controllo si segnala in particolare la Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, 11 dicembre 2024, n. 135 — «Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, c. 173, della L. n. 266/2005». La delibera traccia con precisione le tipologie di atti soggetti a trasmissione, le modalità operative, le distinzioni tra le categorie. Costituisce documento di riferimento essenziale per il Responsabile finanziario e per il Segretario.

Sottoposizione obbligatoria al Collegio dei Revisori. Per gli enti locali vi è l'obbligo di preventiva sottoposizione dell'atto di incarico al Collegio dei Revisori dei Conti, in qualità di organo di funzione di controllo interno. Il controllo del Revisore — distinto dal controllo della Corte dei Conti — riguarda il singolo atto di spesa e ha finalità di garanzia della regolarità contabile (Corte Conti, Sez. controllo Sicilia, 3 febbraio 2023, n. 28). La mancata acquisizione del parere del Revisore è ulteriore profilo di illegittimità.

Gli obblighi di trasparenza (art. 15 D.Lgs. 33/2013)

Per ciascun titolare di incarico di collaborazione o consulenza, l'art. 15 D.Lgs. 33/2013 (come revisionato dal D.Lgs. 97/2016) impone la pubblicazione in Amministrazione Trasparente — sezione «Consulenti e Collaboratori» — dei seguenti dati (FAQ 4 ANAC del 18 novembre 2024):

  1. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  2. il curriculum vitae;
  3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
  4. i compensi comunque denominati, con specifica evidenza delle componenti variabili o legate alla valutazione di risultato;
  5. l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

L'inadempimento degli obblighi di trasparenza espone l'ente a sanzioni e profili di responsabilità ulteriori, anche sotto la lente del PNA e del PIAO.

La responsabilità erariale: il caso Corte Conti Toscana n. 114/2024

La Sezione giurisdizionale Toscana della Corte dei Conti, con la sentenza n. 114 del 30 dicembre 2024, ha offerto una lettura particolarmente chiara dei profili di responsabilità erariale, respingendo le richieste della Procura per mancanza di prova del danno e dell'elemento soggettivo.

Il caso

L'Azienda Sanitaria aveva affidato incarichi di consulenza in materia di comunicazione in violazione dei presupposti dell'art. 7, c. 6 e 6-bis, TUPI. La Procura contestava:

  • mancanza di una effettiva esigenza e urgenza;
  • assenza di personale interno pur in presenza di professionalità qualificate;
  • mancata comparazione tra più offerenti;
  • inadeguata pubblicità procedimentale;
  • ingiustificata reiterazione.

L'esito: respinta la domanda

Il giudice contabile ha respinto la richiesta di condanna, articolando un percorso argomentativo che ha consolidato alcuni principi cardine:

  • il principio di insindacabilità del merito amministrativo non preclude al giudice contabile il potere di scrutinare la liceità della condotta, limitatamente alla verifica della conformità ai criteri di razionale proporzionalità tra costi sostenuti e benefici conseguiti (Corte Conti, Sez. III App., 9 luglio 2019, n. 132);
  • l'illegittimità dell'incarico non implica automaticamente un danno erariale: «gli atti illegittimi possono derivare eventi non forieri di danno, come, per converso, da atti legittimi possono derivare conseguenze dannose per l'erario». Spetta al giudice contabile giudicare sulla dannosità della condotta, non sulla illegittimità dell'atto (Corte Conti, Sez. II App., 21 aprile 2021, n. 123);
  • la massima valoriale: «affinché l'affidamento dell'incarico possa costituire fonte di responsabilità amministrativa, la legittimità della procedura non è condizione necessaria né sufficiente, essendo indispensabile la prova del danno effettivamente subito»;
  • la compensatio lucri cum damno ex art. 1, c. 1-bis, L. 20/1994: nel giudizio di responsabilità si tiene conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata;
  • il principio del risultato ex art. 1 D.Lgs. 36/2023 — pur non direttamente applicabile alla materia — è invocabile in chiave interpretativa per valutare l'efficacia complessiva dell'azione amministrativa.
Il principio cardine consolidato. Per affermare la responsabilità erariale del funzionario che affida un incarico esterno occorrono tre elementi, di cui la mera illegittimità non è sufficiente: (a) illegittimità dell'atto (violazione dei presupposti dell'art. 7 c. 6 TUPI); (b) danno effettivo per l'ente (non un mero esborso di denaro, ma un effettivo depauperamento netto dei benefici conseguiti); (c) elemento soggettivo (dolo o colpa grave). Manca anche uno solo dei tre, la domanda è respinta. È un orientamento di tutela del «buon funzionario» che ha agito con diligenza per un risultato d'interesse pubblico, anche se procedimentalmente non perfetto.

I casi tipici di danno erariale

La giurisprudenza contabile ha tipizzato alcune fattispecie ricorrenti in cui il danno erariale è ravvisabile:

1. Duplicazione di funzioni

Quando l'incarico esterno consiste in forme di sostituzione o di sovrapposizione alla struttura amministrativa dell'ente (Corte Conti, Sez. giur. Sicilia, 3 ottobre 2020, n. 419): il danno coincide con l'inutile spesa, perché la funzione poteva essere svolta dal personale interno.

2. Incarico in presenza di professionalità interne

L'affidamento di un incarico esterno di consulenza che si sarebbe potuto svolgere con il proprio personale provoca un danno erariale, in quanto viola — con grave colpa — i principi di economicità, efficienza, efficacia e ragionevolezza (Corte Conti, Sez. giur. Basilicata, 16 giugno 2017, n. 62; Sez. III App., 8 febbraio 2012, n. 66).

3. Incarico senza titoli necessari

Quando l'incaricato non possiede il titolo di studio o l'abilitazione richiesti (es. iscrizione in albo professionale), la giurisprudenza è univoca nel ritenere la prestazione intrinsecamente priva di utilità:

  • l'accertamento dell'assenza del titolo rende incontestabile il nesso causale tra condotta e danno (Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, 8 agosto 2022, n. 214);
  • i requisiti culturali e professionali costituiscono necessaria e indefettibile premessa per il proficuo svolgimento dell'attività lavorativa;
  • non trova applicazione l'art. 2126 c.c. (prestazione di fatto con violazione di legge), poiché tale norma non ammette tutela quando «la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa» (Cass. civ., Sez. Lav., 7 luglio 2014, n. 15450);
  • la quantificazione del danno avviene al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo di acconto (Corte Conti, Sez. Riunite, sent. 24/2020).

4. Compensi sovrastimati

Quando il compenso pattuito risulta sproporzionato rispetto al valore di mercato della prestazione o ai prezzari di riferimento per attività analoghe.

5. Mancato espletamento dell'incarico

Quando il consulente percepisce il compenso senza aver effettivamente reso la prestazione (Corte Conti, Sez. giur. Abruzzo, 12 settembre 2018, conf. Sez. I App., 30 luglio 2019, n. 172).

La sindacabilità delle scelte discrezionali

Un capitolo cruciale della giurisprudenza contabile riguarda i confini del sindacato del giudice contabile sulle scelte discrezionali. I principi consolidati (Cass. civ., SS.UU., 13 dicembre 2017, n. 29920):

  • l'insindacabilità del merito non preclude la verifica della conformità alla legge dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della congruenza dei singoli atti compiuti rispetto ai fini imposti dal legislatore;
  • il giudice contabile può verificare il corretto esercizio del potere discrezionale, ma non può sovrapporsi alle valutazioni di merito dell'Amministrazione;
  • «discrezionalità non significa arbitrio, ma facoltà di scelta tra mezzi ugualmente leciti per il perseguimento di un fine pubblico» (Corte Conti, Sez. giur. Calabria, 25 gennaio 2006, n. 109);
  • resta sempre sindacabile l'azione amministrativa sotto il profilo dell'illegittimità-illiceità, dell'irragionevolezza, dell'incongruità, dell'illogicità e dell'irrazionalità della scelta dei mezzi rispetto ai fini.

La prescrizione del danno erariale

La prescrizione quinquennale (art. 1, c. 2, L. 20/1994) decorre dal momento in cui il danno si realizza concretamente, non necessariamente in corrispondenza del perfezionamento della condotta lesiva (l'adozione degli atti di affidamento). Per gli incarichi:

  • il dies a quo coincide con la data di ciascun pagamento effettuato (Corte Conti, Sez. Riunite, 19 luglio 2007, n. 5 e n. 14/2011/QM; Cass., SS.UU., 14 novembre 2011, n. 23763);
  • ne consegue che la prescrizione del danno matura singolarmente per ciascun pagamento liquidato;
  • eccezione: in caso di occultamento doloso, la prescrizione decorre dal momento in cui il danno diventa conoscibile (c.d. disvelamento). L'occultamento doloso richiede un quid pluris commissivo, salvo l'esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi (Corte Conti, Sez. giur. Lazio, 26 settembre 2018, n. 498).

Il rapporto col regime di responsabilità ridimensionata (D.L. 76/2020)

Le considerazioni svolte vanno coordinate con il regime di responsabilità erariale ridimensionata introdotto dall'art. 21 D.L. 76/2020 (conv. L. 120/2020) e successive proroghe (vedi il nostro approfondimento sulla responsabilità amministrativo-contabile):

  • per le condotte attive (commissive) relative agli incarichi affidati nel periodo coperto dallo «scudo», la responsabilità è limitata al solo dolo con prova della volontà dell'evento dannoso;
  • per le condotte omissive (mancato accertamento dell'impossibilità interna, mancata acquisizione di pareri, mancata pubblicazione) resta imputabile anche la colpa grave;
  • la distinzione attiva/omissiva è cruciale e ha generato un contenzioso interpretativo significativo.

Indicazioni operative per i piccoli Comuni

Per il Segretario Comunale, il Responsabile del Personale e il Responsabile Finanziario dei piccoli Comuni del reatino e delle aree interne, un decalogo operativo:

  1. Aggiornare il Regolamento ex art. 3, c. 57, L. 244/2007 — è il presidio normativo locale primario e il fondamento dell'azione amministrativa;
  2. Documentare con relazione tecnica l'accertamento dell'impossibilità interna (mobilità preventiva, verifica delle competenze in dotazione organica, attestazione del Responsabile del Personale);
  3. Avviare procedura comparativa con avviso pubblico — anche per importi modesti — pubblicato in Amministrazione Trasparente, con criteri chiari di valutazione delle candidature;
  4. Verificare titoli e iscrizioni in albi/ordini prima dell'affidamento: la mancanza del titolo travolge la causa del rapporto e travolge il compenso;
  5. Acquisire il parere del Collegio dei Revisori in via preventiva sull'atto di incarico;
  6. Determinare con precisione oggetto, durata e compenso nel contratto (forma scritta ad substantiam);
  7. Pubblicare in Amministrazione Trasparente i 5 dati ex art. 15 D.Lgs. 33/2013 (estremi atto, CV, altri incarichi, compenso, attestazione assenza conflitto interessi);
  8. Trasmettere l'atto alla Corte dei Conti (importi > 5.000 €) ai sensi dell'art. 1, c. 173, L. 266/2005;
  9. Rendicontare l'effettiva esecuzione dell'incarico — il consulente deve produrre il deliverable concreto (parere, relazione, studio): la mera percezione del compenso senza prestazione effettiva integra danno erariale;
  10. Conservare il fascicolo in modo ordinato per almeno 10 anni (termine di prescrizione + margine), come scudo in caso di future contestazioni della Procura erariale.

Schema sintetico

INCARICO LEGITTIMO EX ART. 7 c. 6 TUPI =

Presupposti (sei requisiti) +
Regolamento ex art. 3 c. 57 L. 244/2007 +
Procedura comparativa con avviso pubblico +
Forma scritta ad substantiam +
Parere del Revisore +
Pubblicazione Amministrazione Trasparente +
Trasmissione alla Corte dei Conti (se > 5.000 €) +
Effettiva esecuzione rendicontata
=
SPESA LEGITTIMA E IMMUNE DA CONTESTAZIONI ERARIALI

Conclusioni

La disciplina degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca è la cartina di tornasole del rigore gestionale dell'ente locale. Una gestione sciatta — fondata su «affidamenti diretti» privi di istruttoria, su procedure di selezione fittizie, su contratti sottoscritti senza adeguata definizione di oggetto e compenso — espone l'ente, e i suoi funzionari, a un duplice rischio: la nullità dei rapporti e la responsabilità erariale.

Per il Segretario Comunale, il Responsabile del Personale e il RUP del procedimento, la prudenza informata è la regola: conoscere a fondo i sei presupposti dell'art. 7, c. 6, TUPI, valorizzare il regolamento ex art. 3, c. 57, L. 244/2007, documentare meticolosamente l'istruttoria, garantire trasparenza e pubblicità. La giurisprudenza contabile più recente — confortata dal principio del risultato codificato all'art. 1 D.Lgs. 36/2023 e dal principio della fiducia dell'art. 2 — premia il funzionario diligente che agisce per perseguire l'interesse pubblico, anche in presenza di imperfezioni procedimentali. Ma solo il funzionario diligente: non quello che ricorre alle consulenze come scorciatoia rispetto alla doverosa programmazione delle assunzioni o come aggiramento dei vincoli di finanza pubblica.

Fonti di riferimento: D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), art. 7 commi 5-bis, 6, 6-bis, 6-ter; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 110 comma 6; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3 comma 57; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1 comma 173; L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1 comma 42; D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. L. 122/2010), art. 6 c. 7 (abrogato); D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. L. 157/2019), art. 57, c. 2, lett. b); D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma Madia), art. 5; D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dal D.Lgs. 97/2016), art. 15; D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice Contratti), artt. 1 (Principio del risultato) e 2 (Principio della fiducia); L. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1 commi 1-bis e 2; D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. L. 120/2020), art. 21; L. 7 giugno 2000, n. 150 (Comunicazione PA); Codice Civile, artt. 1346, 2126, 2222, 2229-2238. Giurisprudenza richiamata: Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Toscana, sent. 30 dicembre 2024 n. 114 (incarico di comunicazione, assenza di danno); Sez. controllo Emilia-Romagna, del. 11 dicembre 2024 n. 135 — Linee guida incarichi e del. n. 241/2021/INPR; Sez. giur. Lombardia, 7 giugno 2024 n. 112; Sez. giur. Lombardia, 8 agosto 2022 n. 214; Sez. III App., 22 gennaio 2025 n. 7; Sez. III App., 30 ottobre 2024 n. 254; Sez. controllo Molise, del. 5 luglio 2024 n. 67; Sez. controllo Sicilia, del. 3 febbraio 2023 n. 28; Sez. centrale controllo legittimità, del. 13/2013; Sez. Riunite, sent. 24/2020 (quantificazione al lordo IRPEF); Cass. SS.UU. n. 29920/2017 e n. 23763/2011; Cass. civ., Sez. II, ord. 26264/2018; Cass. civ., 9 marzo 2021, n. 6502 (forma ad substantiam); Cass. civ., Sez. Lav., 7 luglio 2014 n. 15450 (mancanza titoli); Cass. civ., 14 aprile 2008, n. 9814; ANAC, FAQ 4 del 18 novembre 2024 (Obblighi art. 15 D.Lgs. 33/2013). Dottrina: MAURIZIO MARIA LUCCA, Incarichi di consulenza e assenza di responsabilità erariale, in LexItalia.it, 4 febbraio 2025; ID., Incarichi di consulenza e di servizi legali, Santarcangelo di Romagna, 2020. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.