🆕 Aggiornamento — Comunicato MEF Dipartimento del Tesoro · 18 giugno 2026

⏰ Proroga: l'applicativo «Partecipazioni» resta aperto fino al 3 luglio 2026

Con comunicato pubblicato sul Portale dei Servizi MEF il 18 giugno 2026, il Dipartimento del Tesoro ha disposto che l'applicativo Partecipazioni resterà aperto fino al 3 luglio 2026 per l'acquisizione:

  • dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. 175/2016 — TUSP);
  • del censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2024 (art. 17 cc. 3 e 4 D.L. 90/2014).

La proroga è dovuta alle numerose richieste pervenute dagli enti e tiene conto della complessità della rilevazione. Il MEF invita le amministrazioni a procedere con sollecitudine alla trasmissione dei dati senza attendere correzioni di incongruenze riportate da altri utenti: gli adempimenti vanno completati indipendentemente da discrepanze nei dati inseriti da terzi.

Supporto tecnico: supportopartecipazioni@mef.gov.it oppure la funzionalità «Richiesta Assistenza» sul Portale dei Servizi. Fonte: portaleservizi.mef.gov.it.

Tra gli adempimenti annuali ricorrenti per gli enti locali uno dei più impegnativi — e potenzialmente più «rischiosi» in caso di omissione — è la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 («Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica» — TUSP), insieme al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti ex art. 17 commi 3 e 4 del D.L. 90/2014. Si tratta di adempimenti a doppio binario: un provvedimento interno dell'ente (la deliberazione del Consiglio comunale) e una trasmissione telematica al MEF — Dipartimento del Tesoro — attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.

L'omessa o tardiva trasmissione comporta sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile dell'ente, oltre a responsabilità erariale per i conseguenti rilievi della Corte dei conti in sede di parificazione del rendiconto. Questa guida ricostruisce in sequenza l'oggetto della revisione, i soggetti obbligati, il procedimento amministrativo all'interno dell'ente, le modalità di trasmissione tramite il Portale Tesoro e le scadenze applicabili nel 2026.

Perché interessa il Segretario Comunale. Il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni è atto del Consiglio comunale e richiede un'istruttoria solida: presupposti normativi, valutazione delle singole partecipazioni (caratteristiche del servizio, fatturato medio, partecipazione in società che operano in settori analoghi, sovrapposizioni e perdite ricorrenti), eventuali misure di razionalizzazione (mantenimento / dismissione / fusione / messa in liquidazione). Il Segretario, in raccordo con i responsabili degli uffici coinvolti — che variano a seconda dell'organizzazione interna dell'ente — presidia: la corretta predisposizione dell'istruttoria, l'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione (art. 239 TUEL), il rispetto delle scadenze MEF/Corte conti, la trasparenza ex art. 22 D.Lgs. 33/2013.

1. Il quadro normativo

L'art. 20 TUSP (D.Lgs. 175/2016)

L'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 — il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, riforma «Madia» — obbliga le amministrazioni pubbliche, annualmente entro il 31 dicembre, a effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo — ove ne ricorrano i presupposti — un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L'art. 17 cc. 3 e 4 del D.L. 90/2014

L'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (conv. L. 114/2014) ha attribuito al MEF — Dipartimento del Tesoro il compito di costituire e gestire la banca dati delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche, alimentata dai dati che gli enti pubblici sono tenuti a comunicare annualmente. Il comma 4 estende l'obbligo di censimento anche ai rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo di società ed enti.

Le scadenze annuali ricorrenti

La data della chiusura del provvedimento all'interno dell'ente è il 31 dicembre di ogni anno (riferito alle partecipazioni detenute alla stessa data); le scadenze per la trasmissione dei dati al MEF tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro sono invece definite annualmente dal Dipartimento del Tesoro con apposito comunicato. Per la tornata 2026 (dati riferiti al 31/12/2025), la finestra di trasmissione si chiude il 19 giugno 2026.

2. I quattro adempimenti annuali

La trasmissione annuale al MEF attraverso l'applicativo Partecipazioni si articola in quattro distinte tipologie di dati, tutte da compilare nell'apposita sezione del Portale Tesoro:

Adempimento Riferimento Oggetto
1. Revisione periodica delle partecipazioni societarie Art. 20 c. 1 e 2 TUSP Provvedimento del Consiglio comunale che analizza le partecipazioni societarie detenute al 31/12 dell'anno precedente e propone — se del caso — un piano di riassetto/razionalizzazione
2. Relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione Art. 20 c. 4 TUSP Relazione che dà conto degli esiti delle misure di razionalizzazione adottate nel piano dell'anno precedente (dismissioni, fusioni, liquidazioni effettivamente compiute)
3. Censimento delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria Art. 17 c. 3 DL 90/2014 Comunicazione dei dati anagrafici e contabili di tutte le partecipazioni (società, ma anche fondazioni, consorzi, aziende speciali, istituzioni) detenute al 31/12 dell'anno precedente
4. Censimento dei rappresentanti dell'ente in organi di governo di società ed enti Art. 17 c. 4 DL 90/2014 Comunicazione dei nominativi, dei compensi e degli organi di appartenenza dei rappresentanti dell'ente negli organi di governo (CdA, Collegio Sindacale, Assemblee, organi di indirizzo) di società ed enti
⚠️ Attenzione alle date di riferimento. I quattro adempimenti hanno date di riferimento uniformi: la fotografia al 31/12 dell'anno precedente. Errori frequenti riguardano l'inclusione di partecipazioni cedute prima del 31/12 o l'esclusione di partecipazioni acquisite dopo il 31/12 — la data è sempre quella di chiusura dell'esercizio. Eventuali movimentazioni successive vanno comunicate nella tornata dell'anno successivo.

3. I soggetti obbligati

Sono tenuti agli adempimenti tutte le amministrazioni pubbliche elencate dall'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, incluse:

  • Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni;
  • Unioni di Comuni e Comunità Montane;
  • Consorzi di funzioni e Consorzi BIM;
  • Aziende sanitarie ed Enti del SSN;
  • Università ed Enti pubblici di ricerca;
  • Camere di Commercio.
📌 Una sola comunicazione per ente. L'obbligo riguarda l'ente nel suo complesso, non i singoli uffici. L'attribuzione operativa della trasmissione (alla segreteria/affari generali, al settore finanziario, all'ufficio partecipate, ecc.) varia in funzione dell'organizzazione interna di ciascun ente ed è disciplinata dal funzionigramma e dagli atti di micro-organizzazione. Per i piccoli Comuni in convenzione di segreteria, la trasmissione resta comunque in capo a ciascun Comune singolarmente.

4. Il procedimento amministrativo all'interno dell'ente

Il procedimento di revisione periodica si articola in sette fasi sequenziali, tutte di competenza degli organi e degli uffici dell'ente:

1

Ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette

Il responsabile del procedimento individuato in base all'organizzazione interna dell'ente ricostruisce l'elenco aggiornato delle partecipazioni detenute al 31/12 dell'anno precedente (anagrafica, quota di partecipazione, settore di attività, organi sociali, situazione di bilancio).

2

Analisi delle singole partecipazioni alla luce dei criteri TUSP

Per ciascuna partecipazione si verifica: (a) la coerenza con i fini istituzionali dell'ente (art. 4 TUSP); (b) il rispetto delle 5 condizioni di mantenimento (necessità ai fini istituzionali, partecipazione in società che svolgono attività non sovrapposte, fatturato medio del triennio, perdite per più esercizi, ecc. ex art. 20 c. 2 TUSP); (c) le eventuali necessarie misure di razionalizzazione.

3

Predisposizione della proposta di deliberazione consiliare

Il responsabile del procedimento redige la proposta di deliberazione con: ricognizione delle partecipazioni, esiti dell'analisi, eventuali misure di razionalizzazione, allegati documentali. Acquisisce il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49 TUEL.

4

Parere dell'Organo di Revisione (art. 239 TUEL)

L'Organo di Revisione esprime parere obbligatorio sulla proposta di deliberazione di revisione periodica (art. 239 c. 1 lett. b) n. 3 TUEL). Il parere va acquisito prima della deliberazione consiliare.

5

Deliberazione del Consiglio comunale entro il 31 dicembre

Il Consiglio comunale approva con propria deliberazione il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni e — se del caso — la relazione sull'attuazione del precedente piano. La competenza è del Consiglio ex art. 42 c. 2 lett. e) TUEL (organizzazione dei pubblici servizi, costituzione e modificazione di forme associative).

6

Trasmissione dei dati al MEF (Portale Tesoro)

Il referente accreditato dell'ente — secondo l'organizzazione interna — accede al Portale Tesoro con SPID/CIE/CNS e all'applicativo «Partecipazioni», compilando le quattro sezioni (revisione, relazione, partecipazioni, rappresentanti). La compilazione si chiude con l'«invio al Dipartimento» entro la finestra annuale (per il 2026: 3 luglio 2026, termine prorogato dal MEF rispetto all'originario 19 giugno 2026 — cfr. comunicato MEF — Dipartimento del Tesoro del 18/6/2026).

7

Trasmissione alla Corte dei conti + pubblicazione in Amministrazione Trasparente

La deliberazione consiliare va trasmessa anche alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ex art. 20 c. 3 TUSP e pubblicata nella sezione «Enti controllati» della pagina Amministrazione Trasparente ex art. 22 D.Lgs. 33/2013.

5. L'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro

L'applicativo è accessibile da portaletesoro.mef.gov.it previa registrazione del referente dell'ente (con SPID, CIE o CNS) e abilitazione al ruolo «Compilatore» o «Validatore». La struttura del Portale prevede quattro macro-sezioni:

Sezione Cosa si compila Frequenza
📋 Revisione periodica Dati del provvedimento consiliare di revisione periodica (numero, data, esito per ciascuna partecipazione, allegati) Annuale
📊 Relazione sull'attuazione Stato di attuazione delle misure di razionalizzazione del piano dell'anno precedente Annuale
🏢 Censimento partecipazioni Anagrafica di ciascuna società/ente partecipato (codice fiscale, denominazione, settore ATECO, quota partecipata, bilancio, dipendenti, risultato d'esercizio) Annuale
👤 Censimento rappresentanti Nominativi, codice fiscale, organo di appartenenza, durata della carica, compenso annuo lordo dei rappresentanti dell'ente in organi di governo Annuale

📌 Cinque attenzioni operative sul Portale Tesoro

(1) Profilazione SPID/CIE/CNS: l'utenza deve essere collegata al CF dell'ente con ruolo abilitato. Un'utenza non profilata correttamente blocca l'accesso alla compilazione.

(2) Validazione del legale rappresentante: la compilazione del Compilatore deve essere validata dal Validatore (di norma il Sindaco o il Segretario su delega), prima dell'invio al Dipartimento.

(3) Allegati obbligatori: scansione della deliberazione consiliare, del parere del Revisore, della relazione di razionalizzazione. La dimensione massima dei file è di norma 5 MB.

(4) Backup della comunicazione: al termine dell'invio, il sistema rilascia una ricevuta in PDF da conservare nel fascicolo del procedimento (utile in caso di contestazioni).

(5) Modifiche post-invio: in caso di errori, è possibile richiedere la riapertura della comunicazione al Dipartimento, motivando puntualmente. Le riaperture non sono automatiche.

6. Le sanzioni per omessa o tardiva trasmissione

🚫 Le sanzioni ex art. 20 c. 7 e art. 21 TUSP
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 5.000 per omessa o tardiva trasmissione (art. 20 c. 7 TUSP, applicata dal MEF previa segnalazione della Corte dei conti);
  • Responsabilità erariale dei responsabili dell'ente per il danno arrecato all'amministrazione e per i conseguenti rilievi della Corte dei conti;
  • Rilevanza nella relazione del Sindaco di fine mandato (art. 4 D.Lgs. 149/2011);
  • Rilevanza ai fini della valutazione della performance dei dirigenti/PO responsabili dell'adempimento, secondo l'organizzazione interna dell'ente (art. 4-bis DL 13/2023).
La sanzione opera anche per omessa risposta a specifiche richieste integrative del MEF a seguito di anomalie riscontrate sui dati trasmessi.

7. Responsabilità e giurisdizione nelle partecipate: azione contabile vs azione sociale

Accanto agli obblighi di revisione periodica, il tema più «da tavolo» per il Segretario nei rapporti con le partecipate è quello della responsabilità per la mala gestio dell'organo amministrativo e dei rappresentanti del socio pubblico — con la delicata questione del riparto di giurisdizione tra Corte dei conti e giudice ordinario. La materia è ora ricostruita in modo sistematico dall'ordinanza Cass. SS.UU. n. 23220 del 14 luglio 2026 (pubblicata il 19/8/2026, presid. Ferro, rel. Ponterio) — caso Consorzio C.S.E.A. Piemonte, danno erariale > 1,7 mln contestato a 21 soggetti tra CdA e collegi sindacali di un consorzio a partecipazione pubblica poi fallito.

7.1 Il perno normativo: art. 12 D.Lgs. 175/2016 (TUSP)

Il perno del riparto è l'art. 12 TUSP, che circoscrive la giurisdizione contabile ai soli casi in cui il pregiudizio «incide direttamente sul valore della partecipazione» dell'ente pubblico. La distinzione fondamentale è quindi tra:

Tipologia di società Tipo di danno Giurisdizione
Società in-house Sia danno diretto all'ente sia danno al patrimonio sociale (la personalità giuridica è considerata «filtro» attenuato — sostanziale riconducibilità al socio pubblico) Corte dei conti
Società partecipata NON in-house Danno che incide direttamente sul valore della partecipazione dell'ente (es. dispersione della quota, distrazione di fondi pubblici erogati con vincolo specifico) Corte dei conti (residuale)
Società partecipata NON in-house Danno da mala gestio che incide sul patrimonio sociale (compensi sproporzionati alla governance, operazioni ordinariamente rischiose, ecc.) — la personalità giuridica autonoma fa da schermo Giudice ordinario — azione sociale ex artt. 2392-2393 c.c. e azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.
⚠️ Ciò che le SS.UU. escludono espressamente. Nel caso C.S.E.A. la Procura contabile aveva citato interi CdA e collegi sindacali per danno erariale sui compensi sproporzionati, la dispersione delle quote pubbliche e la distrazione di finanziamenti regionali. Le SS.UU. dichiarano il difetto di giurisdizione contabile a favore del giudice ordinario: le partecipate non in-house hanno personalità giuridica autonoma che impedisce di qualificare i danni da mala gestio come danno erariale diretto. Il pregiudizio grava sul patrimonio della società, non su quello dell'ente pubblico — che è socio come qualsiasi altro socio.

7.2 L'eccezione: rapporto di servizio effettivo

La giurisdizione contabile si estende, in via eccezionale, anche alle società non in-house quando sussiste un effettivo rapporto di servizio con l'ente pubblico — cioè quando la società non si limita a percepire finanziamenti ma è titolare di funzioni pubbliche formalmente conferite attraverso concessione, delega, affidamento tipizzato. Nel caso concreto, la convenzione del 2007 tra il Consorzio e la Regione era stata riqualificata dalle SS.UU. come mero sostegno finanziario — non concessione di pubblico servizio — perché la competenza formativa era già transitata dal Comune alla Provincia per effetto del D.Lgs. 112/1998. Da qui l'esclusione del rapporto di servizio e la chiusura della porta alla Corte dei conti.

7.3 La responsabilità (contabile) del rappresentante del socio pubblico

Il canale di responsabilità erariale residuo per le partecipate NON in-house — e su cui il Segretario è chiamato a un presidio attivo — è quello del rappresentante dell'ente in società che abbia colpevolmente omesso di esercitare i diritti di socio. La cornice civilistica di riferimento è l'art. 2497 c.c. in tema di responsabilità da direzione e coordinamento (analogicamente evocata per la posizione del socio pubblico) e la disciplina generale della responsabilità degli amministratori (artt. 2392 e ss. c.c.). In sintesi:

📌 Il paradosso operativo per l'ente socio

La mala gestio dell'amministratore di una partecipata non in-house non è di per sé danno erariale (compete al giudice ordinario, con azione sociale ex artt. 2392-2394 c.c.). Ma l'inerzia del rappresentante dell'ente che, di fronte a mala gestio evidente, non attivi gli strumenti di reazione del socio (partecipazione all'assemblea, voto contrario, denuncia al collegio sindacale ex art. 2408 c.c., denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., voto di sfiducia, promozione dell'azione sociale di responsabilità) — quella sì configura danno erariale, perché omette di preservare il valore della partecipazione pubblica.

Detto altrimenti: il Segretario deve documentare l'esercizio attivo dei diritti di socio, non solo la revisione periodica ex art. 20 TUSP. La revisione fotografa; il presidio dei diritti di socio agisce nel corso dell'esercizio.

7.4 Che cosa deve fare l'ente socio (checklist operativa)

  1. Attivare l'azione sociale o dei creditori sociali ex artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. per i danni al patrimonio della partecipata NON in-house (giudice ordinario) — la Corte dei conti non è più utilmente investibile;
  2. Prima di stipulare convenzioni di finanziamento con enti/società partecipate, verificare se l'ente sia ancora titolare della competenza amministrativa: altrimenti l'accordo degrada a mero sostegno economico e sfuggirà alla giurisdizione contabile in caso di distrazione dei fondi (cfr. caso C.S.E.A. — convenzione riqualificata dalle SS.UU.);
  3. Tracciare rigorosamente la destinazione dei fondi pubblici erogati (rendicontazione analitica + clausole di verifica ex ante ed ex post + facoltà di controllo del socio), così da poter dimostrare, in caso di distrazione, il danno diretto sul valore della partecipazione (unico varco residuo per la Corte dei conti);
  4. Documentare l'attività di controllo sulle partecipate: verbali di partecipazione alle assemblee, richieste di informazioni ex art. 2422 c.c. (SPA) o art. 2476 c.c. (SRL), voto sui bilanci, contestazioni scritte alle delibere assembleari lesive, note al collegio sindacale ex art. 2408 c.c., eventuali denunce al tribunale ex art. 2409 c.c.;
  5. Motivare in atti (di Giunta o del Sindaco) le direttive impartite al rappresentante in assemblea, in particolare sulle deliberazioni strategiche (approvazione bilancio, nomine, aumenti di capitale, operazioni straordinarie): la direttiva scritta è al tempo stesso schermo per il rappresentante e traccia per il socio pubblico.
🚫 Il rischio erariale per il Segretario e i responsabili. Il rischio non è più (soltanto) quello classico della revisione periodica omessa: è quello — più insidioso — di un silenzio istituzionale di fronte a segnali evidenti di mala gestio. La Corte dei conti, esclusa dai danni al patrimonio sociale, si concentrerà sempre più sull'omesso esercizio dei diritti di socio. Chi presidia il rapporto con la partecipata (Sindaco, assessore delegato, rappresentante dell'ente in assemblea, Segretario nella sua funzione di garante della legittimità) deve produrre atti, non limitarsi a ricevere comunicazioni.
📎 Per approfondimenti dogmatici sull'ordinanza SS.UU. 23220/2026 — con la ricostruzione dell'art. 12 TUSP come chiave di lettura del riparto e con l'inquadramento sistematico dell'azione sociale ex artt. 2392-2394 c.c. — si veda il commento su Diritto Bancario, «Azione di responsabilità nelle partecipate e giurisdizione della Corte dei conti». La pronuncia è stata segnalata anche nelle nostre rassegne del 28/8 e 29/8.

8. Profili operativi per il Segretario Comunale

Il Segretario presidia tre snodi critici dell'adempimento:

  • Sostenibilità delle misure di razionalizzazione: la deliberazione di revisione periodica non deve limitarsi a una ricognizione descrittiva, ma deve assumere — quando ne ricorrono i presupposti — misure di razionalizzazione concrete (dismissione, fusione, liquidazione). Le pronunce della Corte dei conti su questo tema sono severe: l'inerzia, anche di fronte a partecipazioni in perdita ricorrente o duplicative, può essere fonte di responsabilità erariale;
  • Coerenza con il bilancio: ogni misura di razionalizzazione che comporti effetti finanziari (vendita di quote, liquidazione, ricapitalizzazione) deve trovare riscontro nel bilancio di previsione e nel DUP. Il parere dell'Organo di Revisione è il momento in cui questa coerenza viene verificata;
  • Trasparenza e pubblicità: la deliberazione consiliare e i suoi allegati vanno pubblicati in Amministrazione Trasparente, sezione «Enti controllati» (ex art. 22 D.Lgs. 33/2013) oltre alla trasmissione al MEF. Si tratta di due adempimenti distinti, non sovrapponibili — vedi anche il nostro approfondimento sul monitoraggio AT 2026 per la sezione 6 (Enti controllati).

9. Decalogo operativo

✅ Decalogo
  1. Calendarizzare la procedura: ricognizione entro settembre, parere del Revisore entro ottobre, deliberazione consiliare entro dicembre, trasmissione Portale Tesoro entro giugno;
  2. Mantenere aggiornato l'elenco delle partecipazioni dirette e indirette nel sistema contabile dell'ente, con aggiornamento tempestivo a ogni variazione (cessioni, fusioni, costituzioni);
  3. Acquisire dalla società partecipata il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso e i dati anagrafici aggiornati per la compilazione del Portale Tesoro;
  4. Predisporre l'istruttoria con valutazione puntuale dei 5 criteri di mantenimento ex art. 20 c. 2 TUSP per ciascuna partecipazione (necessità ai fini istituzionali, non sovrapposizione, fatturato, perdite, ecc.);
  5. Coordinare il provvedimento con la relazione sull'attuazione del precedente piano, evidenziando le misure effettivamente realizzate e gli scostamenti motivati;
  6. Acquisire i pareri di regolarità tecnica/contabile (art. 49 TUEL) e dell'Organo di Revisione (art. 239 TUEL);
  7. Profilare correttamente il referente dell'ente sul Portale Tesoro (SPID/CIE/CNS) e verificare i ruoli di Compilatore/Validatore con largo anticipo rispetto alla scadenza;
  8. Censire i rappresentanti in organi di governo (CdA, Collegio Sindacale, Assemblee) con compensi annui aggiornati al 31/12 dell'anno precedente;
  9. Conservare la ricevuta di invio Portale Tesoro nel fascicolo, con stampa PDF e protocollazione interna;
  10. Pubblicare in Amministrazione Trasparente «Enti controllati» (art. 22 D.Lgs. 33/2013) e trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ex art. 20 c. 3 TUSP.

10. Conclusioni

La revisione periodica delle partecipazioni è il momento annuale in cui ogni ente locale è chiamato a fare i conti con le proprie scelte di esternalizzazione, valutandone la coerenza con i fini istituzionali e con il principio di buon andamento. Non è un adempimento solo tecnico: è uno strumento di governance con il quale il Consiglio comunale è chiamato a confermare o ridiscutere le forme di gestione dei servizi che ha attivato negli anni.

Il vero rischio operativo non è la sanzione amministrativa per omessa trasmissione (di importo contenuto), ma l'inerzia di fronte a partecipazioni in perdita ricorrente, duplicative, prive di reale utilità: in questi casi la Corte dei conti può contestare il danno erariale alle amministrazioni che mantengono in vita partecipazioni «zombie». Il Segretario, insieme ai responsabili degli uffici coinvolti secondo l'organizzazione interna dell'ente, deve quindi promuovere un'istruttoria sostanziale e non meramente descrittiva, valorizzando il provvedimento come occasione di razionalizzazione effettiva e non come adempimento formale.

La trasmissione tramite il Portale Tesoro è il momento di chiusura del ciclo, ma è anche il punto in cui i dati dell'ente confluiscono nella banca dati nazionale delle partecipazioni — strumento di trasparenza e di programmazione delle politiche pubbliche di razionalizzazione. Curare bene la compilazione, con dati esatti e tempestivi, è anche un servizio al sistema.

Fonti normative: D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) — artt. 4, 5, 11, 20, 21; D.L. 24 giugno 2014, n. 90 conv. L. 114/2014, art. 17 cc. 3 e 4; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — artt. 42 c. 2 lett. e), 49 (pareri di regolarità tecnica e contabile), 239 c. 1 lett. b) n. 3 (parere del Revisore); D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1 c. 2 (perimetro PA); D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 22 (Amministrazione Trasparente — Enti controllati); D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, art. 4 (relazione di fine mandato); Direttiva MEF — Dipartimento del Tesoro sulle modalità di comunicazione annuale (aggiornata anno per anno). Documenti applicativi: Linee guida MEF sull'applicativo «Partecipazioni» del Portale Tesoro (portaletesoro.mef.gov.it); orientamenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in materia di revisione periodica ex art. 20 TUSP; Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, indirizzi annuali sulla razionalizzazione delle partecipazioni. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.