Il decreto-legge Infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri (giugno 2026) ha trovato spazio per disciplinare l'adozione nelle pubbliche amministrazioni della contabilità economico-patrimoniale «accrual». Il decreto era l'ultimo treno utile per rispettare la scadenza imposta dal PNRR — Milestone M1C1-1.15, che chiedeva di disciplinare la riforma contabile entro il 30 giugno 2026. L'intervento normativo formalizza l'architettura del doppio binario (forma piena versus versione semplificata), individua i destinatari della forma semplificata (Comuni ≤ 5.000 abitanti, amministrazioni con meno di 50 dipendenti e ricavi inferiori a 8,8 milioni di euro), conferma l'entrata a regime per l'esercizio finanziario 2030 e disciplina la fase di sperimentazione che parte dal 2026. È inoltre attribuito all'ISTAT il compito aggiuntivo del calcolo trimestrale delle stime di indebitamento netto/accreditamento della PA divise nei tre sottosettori (Stato, enti territoriali, enti previdenziali).

1. Il quadro normativo e il contesto PNRR

FonteOggetto
PNRR — Milestone M1C1 «Riforma 1.15»Riforma del quadro di rendicontazione contabile delle PA italiane mediante adozione della contabilità economico-patrimoniale accrual; scadenza di approvazione della disciplina: 30 giugno 2026; entrata a regime: esercizio finanziario 2030
Decreto-legge Infrastrutture (giugno 2026)Disciplina di principio della contabilità accrual; doppio binario (full / semplificato); platea dei destinatari della forma semplificata; rinvio a successivi DM MEF per gli schemi di dettaglio; disciplina della fase di sperimentazione; compito ISTAT sulle stime trimestrali
L. 31 dicembre 2009, n. 196 («Legge di contabilità e finanza pubblica»)Disciplina generale del bilancio dello Stato; in fase di riforma per adeguarla alla nuova governance economica UE (approvata fine 2023) e per coordinarla con il sistema accrual
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione contabile)Disciplina della contabilità finanziaria armonizzata oggi vigente per Regioni, enti locali e loro organismi; destinata a coesistere con il sistema accrual nel «doppio sistema» a regime
Principi ITAS (Italian Accrual Standards)Set di principi contabili per la forma piena dell'accrual, elaborati negli ultimi anni sulla base dei parametri internazionali IPSAS (International Public Sector Accounting Standards); base tecnica del sistema italiano
RGS — FAQ accrual (giugno 2026)Chiarimenti operativi nn. 19, 24, 25, 27 sulla disciplina della fase pilota e degli schemi ITAS; circolare RGS del 18/6/2026 (fase pilota e schemi ITAS 1)
Decreto Infrastrutture/PNRR — disposizioni piccoli entiEsclusione dei Comuni ≤ 5.000 abitanti e delle amministrazioni con < 50 dipendenti e ricavi < 8,8 mln dall'accrual in forma piena; applicazione di una versione semplificata definita con successivi DM MEF
Governance economica UE (riforma 2023)Nuovo Patto di stabilità e crescita; obblighi di trasmissione di dati di finanza pubblica armonizzati per sottosettore con cadenza trimestrale (compito ISTAT)

2. La contabilità accrual: cos'è e perché serve

La contabilità accrual — letteralmente «per competenza economica» — è il sistema contabile che rileva i fatti gestionali in base al maturare economico di costi, ricavi, attività e passività, indipendentemente dai relativi flussi di cassa o dagli atti formali di impegno/accertamento. È il sistema seguito dalle imprese private (e dalla maggior parte delle PA europee dopo le riforme dell'ultimo decennio).

📌 La differenza concettuale chiave. La contabilità finanziaria attualmente in uso negli enti locali italiani (D.Lgs. 118/2011) rileva entrate accertate e spese impegnate: misura le risorse autorizzate e quelle effettivamente movimentate. La contabilità accrual rileva invece ricavi e costi nel momento in cui economicamente maturano: misura il costo effettivo dei servizi e l'impatto reale della gestione sul patrimonio dell'ente. Il primo sistema risponde alla domanda «quanto abbiamo speso/incassato?», il secondo alla domanda «quanto ci è costato erogare i nostri servizi e come è cambiato il nostro patrimonio?».

2.1 Gli obiettivi dichiarati della riforma

L'obiettivo ambizioso del nuovo sistema, esplicitato dal legislatore, è duplice:

  • Migliorare il contenuto informativo dei bilanci pubblici: conoscere il costo effettivo dei servizi e delle politiche messe in atto dalle PA (un dato oggi opaco nella sola contabilità finanziaria, dove la spesa è frammentata tra missioni, programmi e capitoli);
  • Valorizzare adeguatamente il patrimonio: oggi al centro di censimenti formali che di anno in anno si limitano a replicare dati arcaici, spesso disallineati dalla realtà fisica e gestionale dei beni (immobili, infrastrutture, partecipazioni, beni mobili registrati).

Sul piano sistemico, la riforma allinea l'Italia agli standard internazionali (IPSAS) e UE, condizionando la qualità del dialogo con la Commissione europea sulla finanza pubblica e con i mercati per il rating del debito sovrano.

3. L'architettura del «doppio binario»: full vs semplificato

Il cuore politico-tecnico della disciplina del decreto Infrastrutture è la formalizzazione di un doppio binario: la contabilità economico-patrimoniale accrual in forma piena (basata sui principi ITAS derivati dai parametri internazionali) non si applicherà a tutte le pubbliche amministrazioni indistintamente. Le amministrazioni più piccole applicheranno una versione semplificata, che sarà definita con successivi decreti del Ministero dell'Economia.

Profilo Accrual in forma piena Accrual in forma semplificata
Base tecnicaPrincipi ITAS (Italian Accrual Standards) modellati sugli IPSASSchemi semplificati di prossima definizione con DM MEF
DestinatariAmministrazioni dello Stato; Regioni; enti locali sopra le soglie (vedi punto 4); enti previdenziali; agenzie e altri enti pubbliciComuni ≤ 5.000 abitanti; PA con < 50 dipendenti e ricavi < 8,8 mln €
Stato patrimonialeForma piena (attivo/passivo dettagliati con tutte le categorie ITAS, ammortamenti tecnici, accantonamenti, riserve)Versione semplificata (regole specifiche di prossima definizione)
Conto economicoSchema integrale per natura, con rilevazione di costi/ricavi maturatiSchema semplificato
RendicontazioneBilancio accrual completo, integrato con relazioniReportistica essenziale, calibrata sulla capacità organizzativa dell'ente
Coesistenza con finanziariaAccrual + finanziaria armonizzata (D.Lgs. 118/2011) — doppio sistemaAccrual semplificato + finanziaria armonizzata
⚠️ Doppio binario non significa esonero. I piccoli enti non sono esentati dall'accrual: ne applicano una versione semplificata ma comunque obbligatoria. La sfida sarà la misura della semplificazione: troppo permissiva, neutralizzerebbe il senso della riforma; troppo rigorosa, sarebbe insostenibile per organizzazioni con ragionerie monoposto o convenzionate. La partita si gioca nei decreti MEF attuativi di prossima emanazione.

4. I destinatari della forma semplificata: le tre soglie

Il decreto Infrastrutture individua i destinatari della forma semplificata con un sistema di soglie cumulative o alternative (secondo la formulazione che troverà piena definizione nei DM attuativi):

🎯 Soglia A — Comuni ≤ 5.000 abitanti

I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti applicheranno l'accrual nella forma semplificata. Si tratta della larga maggioranza dei municipi italiani: circa il 70% dei Comuni rientra in questa fascia, con una concentrazione molto elevata nelle aree interne, montane e nei territori a bassa densità — esattamente la realtà operativa di molti enti reatini.

🎯 Soglia B — PA con < 50 dipendenti

Le pubbliche amministrazioni diverse dai Comuni con meno di 50 dipendenti rientreranno nella forma semplificata. Soglia rilevante per molti enti strumentali, consorzi, unioni di Comuni e organismi di piccole dimensioni.

🎯 Soglia C — Ricavi < 8,8 milioni di euro

Soglia dimensionale aggiuntiva costruita sui ricavi annui: inferiori a 8,8 milioni di euro. Il riferimento ai ricavi (non alle entrate) è significativo: anticipa già la logica economica della contabilità accrual, sostituendo il concetto finanziario di entrata con quello economico di ricavo maturato.

Cosa resta da chiarire: il decreto rinvia a successivi provvedimenti attuativi MEF la definizione precisa della platea della sperimentazione, dei meccanismi di adesione e delle regole semplificate per lo stato patrimoniale. È in questa fase regolatoria che si misureranno la sostenibilità organizzativa della riforma per i piccoli enti e la compatibilità con la prassi gestionale dei segretari in convenzione/scavalco.

5. La coesistenza con la contabilità finanziaria armonizzata

Il legislatore ha esplicitato un punto fondamentale: il nuovo sistema non cancellerà l'attuale contabilità finanziaria applicata da Stato, Regioni ed enti locali. Quest'ultima continuerà a vivere, creando a regime un doppio sistema permanente:

  • la contabilità finanziaria armonizzata ex D.Lgs. 118/2011 (allegati 4/1, 4/2, 4/3) — fondata sulla competenza finanziaria potenziata, sull'accertamento/impegno e sull'esigibilità — continuerà a essere il riferimento per le decisioni autorizzatorie (bilancio di previsione, variazioni, equilibri di bilancio, FCDE, risultato di amministrazione);
  • la contabilità accrual integrerà il quadro informativo con la misurazione economica della gestione e con la rappresentazione patrimoniale aggiornata.
📌 Implicazione per il Segretario. Il «doppio sistema» moltiplica la complessità organizzativa: ogni evento gestionale dovrà essere rilevato sia nella sua dimensione finanziaria (accertamento/impegno/mandato/reversale) sia nella sua dimensione economica (ricavi/costi/attività/passività maturati). Per i piccoli Comuni questa è la sfida principale: lo stesso fatto contabile entrerà in due sistemi paralleli che devono restare coerenti, ma rispondere a logiche diverse. Da qui l'importanza degli schemi semplificati per non rendere insostenibile l'adempimento.

La coesistenza è coerente con la bozza di riforma della L. 196/2009, chiamata ad aggiornare le regole dei conti pubblici alla riforma della governance economica dell'UE approvata a fine 2023.

6. Cronologia: dalla sperimentazione 2026 al regime 2030

30 giugno 2026 — Scadenza PNRR

Termine per l'approvazione della disciplina della riforma contabile. Rispettato con il decreto-legge Infrastrutture di giugno 2026.

2026 (fase pilota) — Avvio sperimentazione

Avvio della fase pilota/sperimentale con applicazione progressiva degli schemi ITAS 1 (collegata anche alla milestone PNRR M1C1-1.15). Circolare RGS del 18/6/2026 con schemi tecnici e FAQ. Platea della sperimentazione da definire con DM MEF.

2027-2029 — Fase di consolidamento

Adozione progressiva da parte dei soggetti coinvolti nella sperimentazione; pubblicazione dei DM MEF sulla versione semplificata per i piccoli enti; aggiornamento dei sistemi gestionali; formazione del personale di ragioneria e dei revisori.

1° gennaio 2030 — Entrata a regime

Avvio dell'esercizio finanziario 2030 con la nuova contabilità accrual a regime per tutte le PA (in forma piena o semplificata, a seconda della platea). Coesistenza definitiva con la contabilità finanziaria armonizzata.

7. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale

La riforma coinvolge anche gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale: Parlamento, Quirinale, Corte costituzionale, Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL. Questi soggetti, in ragione della loro autonomia ordinamentale, si adegueranno alla nuova contabilità con tempi e regole decise in modo autonomo, in coerenza con il quadro generale ma senza la rigida vincolatività propria delle altre PA.

La previsione è coerente con il riconoscimento costituzionale dell'autonomia di questi organi, ma il legislatore ha voluto evitare una «zona franca» permanente: anche gli organi a rilevanza costituzionale sono chiamati al nuovo sistema, sia pure con le modalità che essi stessi si daranno.

8. Il nuovo compito ISTAT: stime trimestrali dei sottosettori

Tra le novità portate dal decreto c'è un compito aggiuntivo per l'ISTAT. Dall'anno prossimo l'Istituto dovrà calcolare ogni tre mesi le stime relative all'indebitamento netto (o all'accreditamento) della Pubblica amministrazione divise nei tre sottosettori:

  • Stato (Amministrazione centrale);
  • Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, loro organismi);
  • Enti previdenziali.

L'architettura è la stessa che guida i Documenti di finanza pubblica (DEF/NADEF). Si tratta di un passo necessario ad adeguare il sistema italiano alle nuove regole comunitarie: la governance economica UE 2023 ha imposto, in particolare ai paesi più indebitati, frequenza più ravvicinata e granularità maggiore delle informazioni di finanza pubblica.

📌 Riflesso indiretto per gli enti locali. La stima trimestrale ISTAT del sottosettore «enti territoriali» richiederà flussi informativi più tempestivi e più armonizzati da parte di Regioni ed enti locali. È prevedibile l'aggiornamento delle modalità di trasmissione dati a BDAP (cfr. DM MEF 12 giugno 2026) per renderle compatibili con la cadenza trimestrale richiesta a ISTAT.

9. Il raccordo con la riforma della L. 196/2009 e la governance economica UE

La riforma accrual non è un intervento isolato. Si colloca in una cornice più ampia che comprende:

  • la riforma della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in via di approvazione, che aggiorna le regole dei conti pubblici alla nuova governance economica UE approvata a fine 2023 (nuovo Patto di stabilità e crescita, piani di rientro pluriennali, regole sulla spesa netta);
  • l'aggiornamento delle modalità di trasmissione dei dati di finanza pubblica (BDAP, ISTAT, MEF) per garantire frequenza e granularità compatibili con i nuovi obblighi UE;
  • l'integrazione progressiva con la contabilità finanziaria armonizzata (D.Lgs. 118/2011) per evitare disallineamenti tra il dato finanziario autorizzatorio e il dato economico-patrimoniale.

10. Riflessi pratici per gli enti locali

10.1 Per i Comuni ≤ 5.000 abitanti

Per la maggior parte dei Comuni reatini (Cantalice, Colli sul Velino, Greccio, Labro, Marcetelli, Micigliano, Morro Reatino, Petrella Salto, Poggio Bustone, Rivodutri e altri) la riforma si tradurrà nell'applicazione della forma semplificata, i cui contenuti precisi saranno definiti con DM MEF nei prossimi mesi. Le aree di lavoro da preparare:

  • Patrimonio: aggiornamento dell'inventario dei beni immobili, mobili registrati e infrastrutture; riconciliazione con la contabilità patrimoniale già presente nel rendiconto; valutazione di valori storici, di mercato e di uso;
  • Sistema gestionale: verifica con la software house dell'aggiornamento applicativo, dei tracciati e dell'integrazione con BDAP e con il portale RGS;
  • Formazione: coinvolgimento del Responsabile del servizio finanziario, dei revisori e del Segretario in percorsi formativi sui principi ITAS e sulla loro versione semplificata;
  • Convenzioni di segreteria: per gli enti in convenzione di segreteria/ragioneria, programmare il carico organizzativo aggiuntivo della doppia rilevazione.

10.2 Per gli enti sopra le soglie

Per i Comuni di maggiori dimensioni e per i loro organismi:

  • applicazione integrale dei principi ITAS (vedi circolare RGS 18/6/2026 e FAQ accrual 19-25-27);
  • strutturazione di un cruscotto economico-patrimoniale integrato con la contabilità finanziaria;
  • riconciliazione tra risultato di amministrazione (finanziario) e risultato economico d'esercizio (accrual);
  • coordinamento con il Revisore unico/Collegio dei revisori sulle nuove modalità di verifica.

10.3 Per i Consorzi e gli enti strumentali

Per i Consorzi BIM (Bacini Imbriferi Montani), per i Consorzi Sociali (es. Consorzio Sociale RI/1) e per gli altri enti strumentali, vale il criterio dimensionale: la soglia < 50 dipendenti e ricavi < 8,8 mln € condurrà la maggior parte di questi enti nella forma semplificata, ma occorrerà attendere i DM MEF attuativi per definire le modalità precise.

🧭 10 punti per attrezzare l'ente alla riforma accrual

  1. Mappare la dimensione dell'ente rispetto alle tre soglie (popolazione ≤ 5.000, dipendenti < 50, ricavi < 8,8 mln €) per individuare il binario applicabile.
  2. Aggiornare l'inventario patrimoniale: censimento di immobili, infrastrutture, beni mobili registrati, partecipazioni; allineamento con la contabilità patrimoniale del rendiconto.
  3. Stipulare contatti con la software house: cronoprogramma di aggiornamento dei moduli contabili per la sperimentazione 2026 e il regime 2030.
  4. Coinvolgere il Revisore nel percorso di adeguamento: condivisione dei principi ITAS, della loro versione semplificata e delle nuove modalità di verifica.
  5. Formare il personale: ufficio finanziario, ufficio personale, ufficio tributi, ufficio tecnico (per la valutazione del patrimonio infrastrutturale).
  6. Monitorare i DM MEF attuativi: gli schemi della forma semplificata e i meccanismi della sperimentazione saranno definiti con provvedimenti di secondo livello da seguire mese per mese.
  7. Coordinare con la Ragioneria Generale dello Stato: aggiornamento BDAP (cfr. DM MEF 12 giugno 2026), circolari RGS, FAQ accrual.
  8. Gestire le convenzioni di segreteria/ragioneria: rivalutare carico di lavoro e compensi alla luce del «doppio sistema» (finanziario + accrual).
  9. Aggiornare il DUP e il PIAO: inserire la riforma accrual come obiettivo strategico pluriennale, con tappe 2026 (sperimentazione) — 2030 (regime); inserire indicatori di performance dell'ufficio finanziario.
  10. Comunicare agli organi politici: informativa al Sindaco e al Consiglio sulla portata della riforma, sul cronoprogramma e sull'impatto organizzativo; presentazione del cronoprogramma di adeguamento in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.

Conclusioni

La riforma della contabilità accrual rappresenta uno dei cambiamenti strutturali più profondi del sistema contabile pubblico italiano dell'ultimo ventennio — confrontabile, per portata, con l'armonizzazione contabile del D.Lgs. 118/2011. La scelta del doppio binario — full versus semplificato — è un atto di realismo organizzativo: impone un cambio di paradigma a tutte le PA ma riconosce che le ragionerie dei piccoli Comuni non possono sostenere il pieno carico dei principi ITAS senza un grave sacrificio della funzionalità ordinaria.

La partita decisiva si gioca ora nei decreti MEF attuativi: dalla qualità della loro semplificazione dipenderà la sostenibilità della riforma per la maggioranza dei Comuni italiani (Comuni ≤ 5.000 abitanti). Il 2026-2029 è il quadriennio di preparazione: sperimentazione, aggiornamento dei sistemi, formazione, valorizzazione patrimoniale. Dal 1° gennaio 2030 il sistema andrà a regime, in coesistenza permanente con la contabilità finanziaria armonizzata.

Per il Segretario Comunale il messaggio è chiaro: la riforma non è rinviabile, l'attenzione operativa va dedicata già al biennio 2026-2027 — censimento patrimoniale, aggiornamento del software, formazione del personale, dialogo con il Revisore — per arrivare all'appuntamento del 2030 con un ente già attrezzato. Chi inizia oggi avrà quattro anni per costruire il sistema; chi rinvia, rischia di arrivare impreparato alla scadenza inderogabile.

Fonti consultate: Il Sole 24 Ore Norme&Tributi Plus — Gianni Trovati, «Accrual a doppio binario — Per i piccoli enti schemi semplificati» (giugno 2026); decreto-legge Infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri (giugno 2026); Memoweb/Progetto Omnia n. 120 del 24/6/2026; Le Autonomie del 23/6/2026 («La contabilità accrual partirà dal 2030 con una fase sperimentale dal 2026»); Circolare RGS del 18/6/2026 (fase pilota e schemi ITAS 1); FAQ RGS accrual nn. 19, 24, 25, 27; bozza di riforma della L. 196/2009. Normativa primaria: L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica); D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione contabile); D.Lgs. 267/2000 (TUEL — Parte II contabilità); PNRR — Missione 1 Componente 1 — Riforma 1.15 (Milestone M1C1-1.15); decreto governance economica UE 2023 (nuovo Patto di stabilità e crescita); principi ITAS (Italian Accrual Standards) modellati sugli IPSAS (International Public Sector Accounting Standards). Atti istituzionali: DM MEF 12 giugno 2026 (modalità trasmissione dati BDAP — cfr. rassegna del 24/6/2026); decreto-legge Infrastrutture giugno 2026 (CdM); Documenti di finanza pubblica (DEF/NADEF). Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.