La variazione di bilancio è lo strumento amministrativo-contabile attraverso il quale l'ente locale modifica il bilancio di previsione approvato, adeguandolo alle esigenze sopravvenute, alle nuove entrate o ai nuovi fabbisogni di spesa. È istituto di uso frequentissimo nella gestione dell'esercizio finanziario: durante l'anno, ogni Comune approva di norma diverse decine di variazioni di bilancio, ciascuna con propria competenza (Consiglio, Giunta, Responsabile finanziario) e propria procedura. Per il Segretario Comunale e il Responsabile finanziario, conoscere con precisione tipologie, competenze e termini è competenza tecnica essenziale per garantire la regolarità contabile e la tenuta giurisdizionale degli atti. In questo approfondimento ricostruiamo il quadro normativo (artt. 175 e 176 TUEL, D.Lgs. 118/2011, principio contabile applicato 4/2), le tipologie di variazione e — con particolare attenzione — la novità del chiarimento Arconet del 27 maggio 2026 sul parere dei revisori in caso di ratifica delle variazioni d'urgenza adottate dalla Giunta, illustrato in un'analisi di Patrizia Ruffini su Il Sole 24 Ore del 19 giugno 2026.
📑 Indice dei temi
- Il quadro normativo
- Tipologie di variazioni di bilancio e competenze
- Le variazioni di competenza consiliare (art. 175 c. 2 TUEL)
- Le variazioni di competenza di Giunta (art. 175 c. 5-bis TUEL)
- Le variazioni di competenza del Responsabile finanziario (art. 175 c. 5-quater TUEL)
- Le variazioni di Giunta in via d'urgenza (art. 175 c. 4 TUEL) e la ratifica consiliare
- 🆕 Il chiarimento Arconet del 27 maggio 2026 sul parere dei revisori
- Il confronto con i principi di vigilanza e controllo CNDCEC del 2019
- Le variazioni di PEG (art. 169 TUEL)
- Il prelevamento dal fondo di riserva (art. 176 TUEL)
- Le variazioni di cassa
- Termini e calendario tecnico
- Decalogo operativo per il Segretario
1. Il quadro normativo
La disciplina delle variazioni di bilancio degli enti locali si articola su tre livelli di fonti:
| Fonte | Contenuto |
|---|---|
| D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 175 e 176 | Art. 175: disciplina generale delle variazioni di bilancio (competenze, procedure, termini). Art. 176: prelevamenti dal fondo di riserva |
| D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 — armonizzazione contabile | Coordina la disciplina del TUEL con il principio dell'armonizzazione contabile. Le variazioni si applicano agli stanziamenti di entrata e di spesa per missioni e programmi, secondo la classificazione armonizzata |
| Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011) | In particolare il § 8 disciplina nel dettaglio le variazioni di bilancio, i tipi, le competenze e le procedure |
| TUEL art. 169 | Disciplina del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e delle relative variazioni |
| Commissione Arconet (Armonizzazione Contabile degli Enti Territoriali) | Istituita presso il MEF, fornisce orientamenti interpretativi sulle norme di armonizzazione. Pareri e chiarimenti pubblicati sul sito MEF-RGS. 🆕 Riunione del 27 maggio 2026: aggiornamento della scheda riepilogativa relativa alle variazioni di bilancio e del PEG; chiarimento sul parere dei revisori in caso di ratifica |
| Principi di vigilanza e controllo CNDCEC (2019) | Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione aggiornati nel 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili |
| Statuto e Regolamento di contabilità del singolo ente | Possono specificare le procedure interne, le soglie e le modalità operative delle variazioni |
2. Tipologie di variazioni di bilancio e competenze
La disciplina dell'art. 175 TUEL e del principio contabile 4/2 distingue le variazioni di bilancio in tre macro-categorie, in base all'organo competente:
| Competenza | Tipologia di variazioni | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Consiglio comunale | Variazioni «sostanziali» che incidono sulle scelte programmatorie del bilancio (variazioni tra missioni e programmi, variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato, ecc.) | Art. 175 c. 1 e 2 TUEL; art. 42 c. 2 lett. b) TUEL |
| Giunta comunale | Variazioni «gestionali» e variazioni urgenti di competenza consiliare adottate in via sostitutiva | Art. 175 c. 4 (urgenza) e c. 5-bis TUEL |
| Responsabile finanziario (dirigente / EQ-PO) | Variazioni «meramente tecniche» (es. variazioni di sola cassa, variazioni compensative tra capitoli del medesimo macroaggregato) | Art. 175 c. 5-quater TUEL |
3. Le variazioni di competenza consiliare (art. 175 c. 2 TUEL)
Sono di competenza del Consiglio comunale tutte le variazioni che incidono sulle scelte programmatorie del bilancio di previsione. In particolare:
- variazioni che modificano gli stanziamenti di entrata e di spesa di un programma, con variazione del totale del programma;
- variazioni che spostano risorse tra missioni o tra programmi diversi;
- variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di esercizio, sia di entrata che di spesa, tra programmi diversi;
- variazioni che modificano il limite del ricorso al mercato finanziario (BOC, mutui);
- variazioni che incidono sull'autorizzazione all'accensione di prestiti e al rilascio di garanzie principali.
La procedura prevede: proposta del Responsabile finanziario; pareri di regolarità tecnica e contabile (art. 49 TUEL); parere dell'organo di revisione (art. 239 c. 1 lett. b) TUEL); deliberazione del Consiglio; pubblicazione.
4. Le variazioni di competenza di Giunta (art. 175 c. 5-bis TUEL)
Sono di competenza della Giunta comunale le variazioni che hanno natura gestionale e che non alterano le scelte programmatorie consiliari. In particolare, ai sensi dell'art. 175 c. 5-bis TUEL, la Giunta delibera:
- variazioni del FPV di entrata e di spesa all'interno del medesimo programma;
- variazioni di sola cassa, tranne quelle del fondo di riserva di cassa;
- variazioni necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- variazioni necessarie alla reiscrizione di entrate e spese riguardanti i contributi a rendicontazione (art. 175 c. 5-bis lett. e);
- variazioni necessarie all'utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- variazioni connesse alla contabilizzazione del FPV di entrata e di spesa per le procedure di affidamento ordinate;
- variazioni connesse alla variazione del Bilancio di cassa.
5. Le variazioni di competenza del Responsabile finanziario (art. 175 c. 5-quater TUEL)
Sono di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 175 c. 5-quater TUEL, le variazioni di natura meramente tecnica:
- variazioni compensative tra capitoli del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli di personale (lett. a);
- variazioni di bilancio di cassa tra capitoli del medesimo macroaggregato (lett. b);
- variazioni connesse alle variazioni di esigibilità della spesa (lett. b-bis);
- variazioni del piano dei conti finanziario di V livello che non comportano modifica del IV livello;
- variazioni dei capitoli di entrata e di spesa per partite di giro e servizi conto terzi.
La procedura: determina del Responsabile finanziario; trasmissione al Tesoriere; eventuale comunicazione alla Giunta; pubblicazione. Non è previsto parere dei revisori.
6. Le variazioni di Giunta in via d'urgenza (art. 175 c. 4 TUEL) e la ratifica consiliare
Il punto più delicato della disciplina è la variazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, prevista dall'art. 175 c. 4 TUEL. La norma consente alla Giunta — in caso di urgenza — di adottare variazioni di competenza consiliare, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario, se quel termine cade prima dei 60 giorni.
6.1 La procedura della variazione d'urgenza
Insorgere della necessità urgente
Evento che richiede una modifica del bilancio di competenza consiliare in tempi incompatibili con i tempi tecnici della convocazione del Consiglio (es. eventi calamitosi, scadenze improrogabili di adempimenti, opportunità di finanziamento sopravvenute con termini perentori brevissimi).
Proposta del Responsabile finanziario
Il Responsabile del settore finanziario predispone la proposta di delibera di Giunta, con illustrazione tecnica delle variazioni proposte e motivazione qualificata delle ragioni dell'urgenza.
Pareri di regolarità tecnica e contabile
Pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49 TUEL sulla proposta di delibera di Giunta.
Deliberazione di Giunta
La Giunta delibera la variazione in via d'urgenza, dandone conto puntuale nella parte motiva. L'atto è immediatamente esecutivo.
Convocazione del Consiglio e proposta di ratifica
Entro 60 giorni — e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio se anteriore — il Consiglio è convocato per la ratifica. Si predispone proposta di delibera consiliare di ratifica.
🆕 Parere dell'organo di revisione
Secondo il chiarimento Arconet del 27 maggio 2026, il parere dei revisori è reso in sede di ratifica consiliare, non sulla proposta originaria di Giunta (cfr. § 7).
Deliberazione consiliare di ratifica
Il Consiglio delibera la ratifica. In caso di mancata ratifica entro i termini, la variazione perde efficacia e si applica l'art. 175 c. 4 ultimo periodo TUEL: il Consiglio adotta i provvedimenti necessari nei casi in cui dalla mancata ratifica derivino effetti pregiudizievoli.
7. 🆕 Il chiarimento Arconet del 27 maggio 2026 sul parere dei revisori
Il punto fino a oggi oggetto di interpretazioni non univoche riguardava il momento in cui rendere il parere dell'organo di revisione sulle variazioni di Giunta adottate in via d'urgenza. La Commissione Arconet, nell'ambito dell'aggiornamento della scheda riepilogativa relativa alle variazioni di bilancio e del PEG degli enti locali, ha affrontato il tema nella riunione del 27 maggio 2026, fornendo un chiarimento di particolare rilevanza operativa.
📌 Ratio del chiarimento
Il parere dei revisori è strumento di controllo collaborativo sull'attività finanziaria dell'ente. Anticiparlo alla fase della delibera di Giunta d'urgenza significherebbe sterilizzare proprio la caratteristica dell'urgenza: i tempi tecnici per la convocazione del revisore, l'esame del provvedimento, la formalizzazione del parere sono incompatibili con la rapidità che giustifica il ricorso all'art. 175 c. 4 TUEL. Anticipare il parere alla delibera di Giunta significherebbe contraddire la ratio dello strumento di emergenza. Renderlo invece in sede di ratifica consente: (a) di non comprimere il tempo dell'urgenza; (b) di sottoporre comunque la variazione al controllo del revisore prima del provvedimento di competenza consiliare (la ratifica); (c) di garantire la fluidità della gestione finanziaria.
7.1 La composizione della Commissione Arconet e il valore del chiarimento
8. Il confronto con i principi di vigilanza e controllo CNDCEC del 2019
La lettura Arconet del 27 maggio 2026 si confronta con quanto previsto dai principi di vigilanza e controllo aggiornati nel 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, secondo cui il parere dell'organo di revisione dovrebbe invece essere reso sulla proposta di deliberazione di Giunta adottata in via d'urgenza.
| Profilo | Principi CNDCEC 2019 | Chiarimento Arconet 27/5/2026 |
|---|---|---|
| Momento del parere | Sulla proposta di delibera di Giunta d'urgenza | In sede di ratifica consiliare |
| Ratio | Controllo preventivo su ogni variazione, anche urgente | Bilanciamento tra controllo e celerità dell'urgenza |
| Tempistica | Prima dell'adozione della delibera di Giunta | Entro 60 gg dalla Giunta e entro 31/12 |
| Natura | Orientamento di categoria professionale | Orientamento interpretativo Commissione MEF-RGS |
9. Le variazioni di PEG (art. 169 TUEL)
Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) — disciplinato dall'art. 169 TUEL e dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 — è il documento di programmazione operativa con il quale la Giunta affida la gestione ai Responsabili dei settori. Le sue variazioni hanno regime parzialmente distinto:
| Tipologia | Competenza | Riferimento |
|---|---|---|
| Variazioni di PEG che NON incidono sui livelli del bilancio approvati | Giunta comunale (con eventuale delega operativa ai Responsabili dei settori sui capitoli di propria competenza) | Art. 175 c. 9 TUEL; principio contabile 4/2 § 8 |
| Variazioni di PEG conseguenti a variazioni di bilancio di competenza del Consiglio | Giunta, in conseguenza dell'avvenuta variazione di bilancio | Art. 175 c. 9 TUEL |
| Variazioni di PEG meramente compensative tra capitoli dello stesso obiettivo gestionale | Responsabile di settore (se autorizzato da regolamento di contabilità) | Art. 175 c. 9 e 9-bis TUEL |
Il termine ultimo per le variazioni di PEG, ai sensi dell'art. 175 c. 9-ter TUEL, è il 15 dicembre di ciascun esercizio. È una scadenza che il Responsabile finanziario e il Segretario devono presidiare con attenzione per evitare variazioni tardive di dubbia legittimità.
10. Il prelevamento dal fondo di riserva (art. 176 TUEL)
Distinto dalle variazioni di bilancio in senso proprio è l'istituto del prelevamento dal fondo di riserva, disciplinato dall'art. 176 TUEL. Il fondo di riserva è uno stanziamento iscritto obbligatoriamente nel bilancio di previsione (in misura non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti — limite minimo elevato al doppio per gli enti in dissesto o in riequilibrio finanziario pluriennale), che serve a fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio o insufficienze degli stanziamenti di spesa.
📌 Procedura del prelevamento
Il prelevamento dal fondo di riserva è disposto con deliberazione della Giunta (art. 176 TUEL), senza obbligo di ratifica consiliare. La Giunta comunica al Consiglio i prelevamenti effettuati nella prima seduta utile. Il parere dell'organo di revisione, sulla base del principio contabile 4/2 § 8, è reso sui prelevamenti che la Giunta dispone, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità dell'ente.
11. Le variazioni di cassa
Le variazioni del bilancio di cassa — autorizzate dall'art. 175 TUEL e dal principio 4/2 § 8 — hanno regime differenziato in base all'oggetto:
- variazioni di sola cassa di competenza della Giunta (art. 175 c. 5-bis lett. d TUEL): tra programmi diversi senza alterare l'autorizzazione di cassa complessiva;
- variazioni di cassa di competenza del Responsabile finanziario (art. 175 c. 5-quater lett. b TUEL): tra capitoli del medesimo macroaggregato;
- variazioni del fondo di riserva di cassa: di competenza consiliare in quanto incidono su autorizzazioni programmatorie.
12. Termini e calendario tecnico delle variazioni
- Variazioni di Giunta in via d'urgenza ex art. 175 c. 4 TUEL: ratifica consiliare entro 60 giorni dalla delibera di Giunta e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio (se cade prima dei 60 gg);
- Variazioni di bilancio in genere: termine ultimo 30 novembre dell'esercizio (art. 175 c. 3 TUEL), salvo le tipologie specifiche per le quali la legge fissa un termine successivo;
- Variazioni di PEG: termine ultimo 15 dicembre dell'esercizio (art. 175 c. 9-ter TUEL);
- Variazioni di assestamento generale: entro il 31 luglio di ciascun esercizio (art. 175 c. 8 TUEL);
- Variazioni autorizzate dal Responsabile finanziario: nessun termine specifico, sempre nei limiti dell'esercizio.
13. Decalogo operativo per il Segretario Comunale
- Conoscere il riparto di competenze: Consiglio (variazioni programmatorie), Giunta (variazioni gestionali ex art. 175 c. 5-bis e variazioni d'urgenza ex art. 175 c. 4), Responsabile finanziario (variazioni tecniche ex art. 175 c. 5-quater). L'errore di competenza è il vizio di legittimità più frequente.
- Presidiare la motivazione dell'urgenza nelle delibere di Giunta ex art. 175 c. 4 TUEL: deve essere puntuale, qualificata, riferita a circostanze concrete che giustifichino la deroga alla competenza consiliare (Arconet 27/5/2026).
- Calendarizzare la ratifica consiliare entro 60 giorni dalla delibera di Giunta e comunque entro il 31/12 dell'esercizio. Senza ratifica la variazione perde efficacia.
- 🆕 Acquisire il parere dei revisori in sede di ratifica e non sulla proposta originaria di Giunta (chiarimento Arconet 27/5/2026). Aggiornare il regolamento di contabilità e le prassi operative.
- Verificare i pareri ex art. 49 TUEL di regolarità tecnica e contabile su ogni proposta di delibera di variazione, sia di Giunta che di Consiglio.
- Rispettare i termini del calendario contabile: 30/11 termine ultimo variazioni di bilancio; 15/12 termine variazioni di PEG; 31/7 assestamento generale.
- Coordinare con il Responsabile finanziario l'individuazione corretta delle variazioni di competenza del Responsabile stesso (art. 175 c. 5-quater): determine tempestive, trasmissione al Tesoriere, comunicazione alla Giunta.
- Distinguere variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva (art. 176 TUEL): i prelevamenti sono di competenza della Giunta senza ratifica, ma con comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
- Aggiornare il regolamento di contabilità dell'ente per recepire il chiarimento Arconet e le ulteriori novità del 27/5/2026 sulla scheda riepilogativa delle variazioni.
- Formare il personale finanziario sulle novità interpretative e sui nuovi flussi documentali, in particolare sulla tempistica del parere dei revisori.
- Modello n. 1 — Deliberazione di Giunta di variazione di bilancio in via d'urgenza (art. 175 c. 4 TUEL): contiene la motivazione qualificata dell'urgenza, i pareri ex art. 49 TUEL, il dato atto motivato dell'incompatibilità tra urgenza e tempi tecnici del parere dei revisori, e la sottoposizione a ratifica entro 60 giorni;
- Modello n. 2 — Deliberazione del Consiglio di ratifica della variazione d'urgenza: con richiamo testuale al chiarimento Arconet del 27/5/2026, visto del parere favorevole dei revisori reso in sede di ratifica, e cinque valutazioni del Consiglio sui presupposti dell'urgenza.
I modelli sono pubblicati anche nella sezione Modulistica del sito.
Conclusioni
Le variazioni di bilancio sono lo strumento ordinario attraverso il quale l'ente locale tiene il proprio bilancio aderente alla realtà gestionale dell'esercizio. La disciplina è articolata su un riparto di competenze fra Consiglio, Giunta e Responsabile finanziario che richiede precisione tecnica nell'individuazione caso per caso. Il chiarimento Arconet del 27 maggio 2026 sull'esercizio della funzione di revisione in caso di variazioni adottate in via d'urgenza dalla Giunta — che il parere dei revisori sia reso in sede di ratifica consiliare, non sulla proposta originaria di Giunta — risolve un nodo interpretativo a lungo controverso e fornisce alla prassi degli enti un punto di riferimento autorevole. Per il Segretario Comunale il chiarimento Arconet ha tre implicazioni pratiche: (i) aggiornare il regolamento di contabilità; (ii) rivedere la modulistica dei pareri dei revisori; (iii) formare il personale finanziario sul nuovo flusso documentale. Il rispetto puntuale della motivazione dell'urgenza, dei termini di ratifica e del nuovo flusso del parere dei revisori è la migliore garanzia di tenuta giurisdizionale degli atti e di efficienza della gestione finanziaria dell'ente.
Fonti di riferimento. Quadro normativo: Costituzione, artt. 81, 97, 119; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 42 (competenze consiliari), 48 (competenze della Giunta), 49 (pareri di regolarità), 153 (Responsabile del servizio finanziario), 169 (PEG), 175 (variazioni di bilancio), 176 (prelevamenti dal fondo di riserva), 239 (funzioni dell'organo di revisione); D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione contabile), e relativi allegati, in particolare allegato 4/2 — Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, § 8 (variazioni di bilancio). Prassi e orientamenti interpretativi: Commissione Arconet (MEF-RGS), riunione del 27 maggio 2026: aggiornamento della scheda riepilogativa relativa alle variazioni di bilancio e del PEG degli enti locali; chiarimento sul parere dell'organo di revisione in caso di ratifica delle variazioni d'urgenza adottate ex art. 175 c. 4 TUEL; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (aggiornamento 2019). Dottrina: P. Ruffini, «Variazioni di bilancio d'urgenza, Arconet: parere dei revisori sulla ratifica», Il Sole 24 Ore Norme&TributiPlus, 19 giugno 2026, che dà conto del chiarimento Arconet della riunione del 27/5/2026, mette in luce il confronto con i principi CNDCEC 2019 e sottolinea il valore istituzionale dell'orientamento alla luce della composizione della Commissione (rappresentanti CNDCEC e Corte dei conti). Citazione effettuata ai sensi dell'art. 70 L. 633/1941, con rielaborazione critica delle informazioni e attribuzione all'autrice originaria. Giurisprudenza: orientamenti consolidati di Corte dei conti e TAR sulla regolarità delle variazioni di bilancio degli enti locali; pareri delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti su quesiti relativi alle modalità di esercizio del potere di variazione. Le considerazioni espresse hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale.