La gestione delle segnalazioni di violazioni — quello che ormai chiamiamo correntemente whistleblowing — è uno dei processi più delicati e meno standardizzati che il Segretario Comunale-RPCT è chiamato a presidiare. Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha riscritto integralmente la disciplina previgente unificando settore pubblico e privato, ampliando l'ambito soggettivo e oggettivo e introducendo termini perentori e meccanismi sanzionatori incisivi. Le Linee guida ANAC (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, aggiornate dalla Delibera n. 301 del 9 luglio 2024) hanno completato il quadro operativo per la PA.

Il presente approfondimento ricostruisce sistematicamente la disciplina, soffermandosi su alcuni snodi operativi che la pratica quotidiana del RPCT pone con frequenza: il termine perentorio di sette giorni per la valutazione di ammissibilità; la triplice valutazione (legittimazione soggettiva, ammissibilità oggettiva, riservatezza); il rapporto fra segnalazione interna e denuncia alla Procura; l'archiviazione motivata di una segnalazione infondata senza esposizione del segnalante; il raccordo con gli altri strumenti del sistema anticorruzione (procedimento disciplinare, OTT interna, audit interno).

Perché interessa il Segretario Comunale. Nel sistema disegnato dalla L. 190/2012 e completato dal D.Lgs. 24/2023, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza — figura che nei Comuni coincide quasi sempre con il Segretario Comunale — è il perno operativo dell'intero meccanismo: riceve la segnalazione, ne valuta l'ammissibilità entro un termine perentoriamente breve, dialoga con il segnalante, istruisce le verifiche interne, decide se trasmettere alla Procura della Repubblica e/o alla Corte dei Conti, archivia con motivazione, presidia la riservatezza. Una procedura mal gestita espone l'ente (e personalmente il RPCT) a responsabilità e sanzioni ANAC fino a € 50.000.

PARTE I — IL QUADRO NORMATIVO

1. Dalla L. 190/2012 al D.Lgs. 24/2023: la traiettoria

La disciplina del whistleblowing nella PA italiana si è costruita per stratificazione successiva:

FonteAnnoInnovazione
L. 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, c. 51) 2012 Prima disciplina italiana: introduzione dell'art. 54-bis nel D.Lgs. 165/2001 — tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
L. 30 novembre 2017, n. 179 2017 Estensione delle tutele al settore privato (D.Lgs. 231/2001) ed ampliamento delle garanzie procedurali
Direttiva (UE) 2019/1937 2019 Quadro armonizzato europeo: canale interno, canale esterno, divulgazione pubblica
D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 2023 Recepimento della Direttiva: abrogazione dell'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, disciplina unitaria pubblico/privato
Delibera ANAC n. 311/2023 2023 Linee guida operative per la gestione delle segnalazioni nelle PA
Delibera ANAC n. 301/2024 2024 Aggiornamento delle Linee guida — chiarimenti applicativi

Il D.Lgs. 24/2023 ha effetto pieno per tutti i datori di lavoro del settore pubblico dal 15 luglio 2023; per i datori privati con più di 249 dipendenti dalla stessa data; per i datori privati con da 50 a 249 dipendenti dal 17 dicembre 2023.

2. Le tre direttrici della tutela: canale interno, esterno, divulgazione

Il legislatore europeo — e con esso il D.Lgs. 24/2023 — articola la tutela del segnalante su tre canali, ordinati secondo un principio di sussidiarietà attenuata:

CanaleDestinatarioQuando si usa
Canale interno (artt. 4-5) Soggetto interno all'ente (di norma il RPCT) Via ordinaria — è il canale prioritario
Canale esterno (art. 6) ANAC Se il canale interno è assente, non a norma, già attivato senza esito, o se il segnalante teme ritorsioni o ritiene che la violazione integri un pericolo imminente
Divulgazione pubblica (art. 15) Stampa, social, piattaforme Solo dopo i due canali precedenti — o nei casi di pericolo imminente o palese di interesse pubblico

Il principio di sussidiarietà attenuata significa che la scelta del canale esterno o della divulgazione pubblica non priva il segnalante della tutela, purché ricorra una delle condizioni legittimanti. La gerarchia non è formale ma sostanziale: tutela il segnalante e la qualità del sistema.

3. L'ambito soggettivo: chi può segnalare

L'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 amplia significativamente la platea dei soggetti tutelati rispetto al previgente art. 54-bis. Possono effettuare segnalazioni protette:

  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di ruolo e a tempo determinato);
  • i lavoratori autonomi e i collaboratori che prestano la propria attività presso l'ente;
  • i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
  • i volontari;
  • gli azionisti e i componenti di organi di amministrazione, direzione o controllo;
  • chi è in fase precontrattuale di selezione (candidati a concorsi pubblici);
  • chi ha cessato il rapporto di lavoro o non lo ha ancora iniziato — purché la conoscenza della violazione sia maturata in costanza di rapporto.

La tutela si estende — art. 3, c. 5 — anche a facilitatori (persona che assiste il segnalante nel processo), a persone legate al segnalante (parenti, colleghi che collaborano nell'ufficio), a colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nello stesso ufficio. È il riconoscimento che la ritorsione, nella pratica, può colpire non solo il segnalante ma chi gli sta accanto.

4. L'ambito oggettivo: cosa si può segnalare

L'art. 2 individua un perimetro ampio di violazioni segnalabili. Si tratta di:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (per il settore privato esteso ai modelli di organizzazione);
  • violazioni del diritto dell'Unione europea (appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti, salute pubblica, protezione dei consumatori, protezione della privacy e sicurezza delle reti, tutela della concorrenza, ecc.);
  • atti od omissioni che ledono l'interesse finanziario dell'Unione;
  • atti od omissioni che vanificano l'oggetto o lo scopo delle norme UE.

Sono esclusi dal perimetro tutelato: i contenziosi personali del segnalante con superiori o colleghi (rivalità, dissapori, beghe interpersonali); le segnalazioni fondate su sole congetture o voci di corridoio; le contestazioni di scelte amministrative legittime ma sgradite. Il discrimine è quello tra interesse pubblico e interesse privato all'azione.

Il discrimine tra segnalazione e denuncia di parte. Una delle prime valutazioni che il RPCT deve compiere riguarda la natura della segnalazione: essa va distinta dalla denuncia di un interesse privato, dalla doglianza personale, dal regolamento di conti tra colleghi. Una segnalazione formalmente whistleblowing ma sostanzialmente conflitto interpersonale produce un duplice danno: distorce il sistema di tutela e — se rivelata pretestuosa — può integrare ipotesi di diffamazione o danno erariale a carico del segnalante (art. 16, c. 3, D.Lgs. 24/2023: la tutela non si applica in caso di responsabilità penale per calunnia, diffamazione o falsa testimonianza).

PARTE II — IL CANALE INTERNO E LA PROCEDURA

5. Il canale interno (art. 4): obbligo, riservatezza, piattaforma

Ogni amministrazione pubblica — a prescindere dal numero di dipendenti — è obbligata ad attivare un canale interno di segnalazione. L'art. 4 fissa requisiti stringenti:

  • il canale deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione;
  • deve consentire la segnalazione in forma scritta (anche tramite piattaforma informatica) e in forma orale (via telefono, sistemi di messaggistica vocale, o incontro diretto su richiesta);
  • la gestione del canale può essere affidata a una persona interna autonoma (di norma il RPCT) o a un soggetto esterno autonomo;
  • si applica una protezione tecnica della riservatezza: l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza espresso consenso, a soggetti diversi dal personale autorizzato a riceverla.

La piattaforma informatica

La modalità ordinaria per ricevere le segnalazioni è la piattaforma informatica: garantisce crittografia, separazione dei dati identificativi, tracciabilità degli accessi e gestione dei termini procedurali. La piattaforma può essere sviluppata internamente, acquistata sul mercato o resa disponibile da soggetti di settore (ad esempio, in molti casi, da centrali di committenza o da società in house). La piattaforma deve consentire al segnalante due modalità di accesso:

  • palesata: il segnalante si identifica e accetta che la propria identità sia conosciuta dal solo gestore del canale;
  • anonima: il segnalante non si identifica; in tal caso, la segnalazione anonima è gestita come una segnalazione ordinaria ove circostanziata, ma il segnalante riacquista le tutele se successivamente viene identificato (art. 16, c. 4).

6. Il termine perentorio di 7 giorni e le scadenze del procedimento

Tra i punti più delicati per la prassi del RPCT vi è la scadenza dei sette giorni dalla ricezione della segnalazione entro cui rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento (art. 5, c. 1, lett. a). Si tratta di un termine perentorio.

ScadenzaAdempimentoNorma
7 giorni dalla ricezione Avviso di ricevimento al segnalante (con numero identificativo della segnalazione) art. 5, c. 1, lett. a)
Tempo congruo, comunque non oltre 3 mesi Riscontro al segnalante con informativa sull'esito o sullo stato della verifica art. 5, c. 1, lett. e)
Senza ritardo Dialogo con il segnalante per integrazioni, chiarimenti, documentazione di supporto art. 5, c. 1, lett. c)
Senza indugio Trasmissione alle autorità competenti (Procura, Corte dei Conti, autorità di vigilanza) art. 5, c. 1, lett. d) e f)

La scansione dei termini ha valore processuale: il loro mancato rispetto può legittimare l'uso del canale esterno ANAC (art. 6, c. 1, lett. b) e configura inadempimento sanzionabile.

7. La triplice valutazione di ammissibilità

La fase critica del procedimento è la valutazione di ammissibilità che il RPCT compie all'atto della ricezione. Si articola in tre livelli, da compiere nell'ordine:

(1) Legittimazione soggettiva

Il segnalante rientra fra i soggetti tutelati dall'art. 3 D.Lgs. 24/2023? Esempi tipici di esclusione: un consulente esterno che non ha alcun vincolo contrattuale con l'ente; un cittadino estraneo all'organizzazione che riporta una propria querela; un soggetto la cui posizione si è già esaurita anni prima e che segnala fatti appresi al di fuori del rapporto.

(2) Ammissibilità oggettiva

La segnalazione ha ad oggetto una violazione rientrante nel perimetro dell'art. 2? Le segnalazioni di maladministration ordinaria, di dissapori interpersonali, di scelte gestionali sgradite non rientrano nel perimetro. La segnalazione deve essere circostanziata: deve indicare fatti precisi, tempi, soggetti, modalità — anche se la prova non è richiesta. Una segnalazione del tutto generica deve essere rigettata in limine con motivazione esplicita.

(3) Riservatezza e tutele

La gestione del canale deve dare prova di adeguata protezione dei dati identificativi del segnalante e degli altri soggetti menzionati. La tutela del segnalante opera a partire dalla ricezione, anche durante l'istruttoria interna: nessuna informazione che possa identificarlo può essere diffusa senza consenso espresso e tracciato.

Comunicazione esito ammissibilità. Compiuta la triplice valutazione, il RPCT comunica al segnalante — attraverso la piattaforma — l'esito di ammissibilità. La comunicazione contiene: il numero identificativo della segnalazione (che il segnalante conserva per i successivi accessi); l'esito (ammissibile / inammissibile / inammissibile con possibilità di integrazione entro un termine); l'indicazione delle autorità eventualmente coinvolte e dei canali alternativi disponibili. La completezza della comunicazione è essa stessa misura di tutela.

7-bis. Il sostituto del gestore: il Parere ANAC fasc. 1808 del 18 maggio 2026

Un quesito ricorrente nella prassi riguarda la figura del sostituto del gestore delle segnalazioni whistleblowing: a chi può essere attribuito l'incarico nei casi di assenza, impedimento o conflitto di interessi del gestore titolare? Sul punto è intervenuta l'ANAC con il Parere anticorruzione fasc. 1808 del 18 maggio 2026, che ha sciolto tre nodi applicativi: l'attribuibilità del ruolo all'Organismo di Vigilanza (OdV); le modalità di accesso alla piattaforma nella fase sostitutiva; le cautele tecnico-organizzative da adottare.

(1) L'attribuibilità del ruolo all'OdV

L'ANAC chiarisce che, limitatamente al ruolo di sostituto del gestore delle segnalazioni whistleblowing, non si verifica in concreto alcuna incompatibilità tra le funzioni dell'OdV (ex D.Lgs. 231/2001 e, per gli enti pubblici, organismi assimilati) e quelle di gestione del canale interno. Pertanto, qualora all'interno dell'ente non vi siano altre figure in possesso dei requisiti di autonomia e indipendenza previsti dalla legge idonee a ricoprire l'incarico di sostituto, è possibile valutare di conferire tale incarico all'OdV, anche in composizione collegiale. La compatibilità è dunque residuale e sussidiaria: l'attribuzione all'OdV è ammissibile solo dopo aver verificato l'assenza di soggetti interni idonei.

(2) L'accesso alla piattaforma: limitato e temporaneo

Il principio chiave fissato dall'ANAC è che il sostituto del gestore può accedere alle segnalazioni limitatamente alla durata dell'incarico sostitutivo, al termine del quale le funzioni devono ritornare in capo al gestore titolare, secondo quanto previsto dalla legge. Non è ammissibile un accesso permanente da parte del sostituto: diversamente si configurerebbe una «co-gestione» del canale, ossia una duplicazione strutturale del ruolo di gestore che la normativa non consente.

Il divieto di co-gestione. La regola è netta: una sola figura gestore titolare + un sostituto che opera solo durante il periodo di sostituzione effettiva. Le credenziali del sostituto devono essere attive solo nel periodo dell'incarico sostitutivo e revocate al rientro del titolare. Una piattaforma che consenta accessi paralleli e permanenti del titolare e del sostituto integra l'ipotesi di co-gestione vietata e può integrare profili di responsabilità in caso di contestazione ANAC.

(3) Le modalità tecniche di gestione degli accessi

La scelta delle modalità tecniche di gestione degli accessi è rimessa all'autonomia dell'ente e va effettuata in funzione delle esigenze organizzative e operative del singolo ente. Resta fermo, tuttavia, il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli artt.:

  • art. 25 GDPR — criteri di privacy by design e security by design: la piattaforma deve essere configurata fin dalla progettazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e la limitazione degli accessi alle sole figure autorizzate;
  • art. 35 GDPR — Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA): per le scelte organizzative sull'accesso al canale (soggetto autorizzato, soggetto sostituto, modalità di switch-over), ANAC raccomanda espressamente la predisposizione di una DPIA del DPO.

La DPIA va aggiornata ogni volta che si modifichi la configurazione del canale (cambio gestore, nomina sostituto, modifica della piattaforma) e documentata nel registro dei trattamenti.

Buona prassi operativa. Una procedura di attivazione del sostituto ben costruita prevede: (i) atto formale di nomina del sostituto con indicazione di durata e ragioni dell'incarico (assenza/impedimento/conflitto); (ii) trasmissione delle credenziali con strumenti sicuri al solo momento dell'attivazione; (iii) tracciamento degli accessi sulla piattaforma per tutta la durata della sostituzione; (iv) revoca formale delle credenziali al rientro del titolare; (v) verbale di consegna del fascicolo al titolare con elenco delle segnalazioni gestite durante la sostituzione; (vi) aggiornamento del registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR.

PARTE III — IL COORDINAMENTO CON LA PROCURA

8. Quando una segnalazione integra una notitia criminis

Una delle situazioni più frequenti nella pratica è quella in cui la segnalazione ricevuta dal RPCT integra una notizia di reato. In questi casi opera l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle funzioni, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio deve farne denuncia per iscritto.

L'obbligo opera autonomamente rispetto alla disciplina del whistleblowing. Il RPCT che riceve una segnalazione che integri notizia di reato deve:

  • trasmettere senza indugio la notizia di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio;
  • indicare se il segnalante ha autonomamente già sporto denuncia (chiedendogli di circostanziare il numero di protocollo della propria denuncia);
  • tutelare l'identità del segnalante nella comunicazione alla Procura: il nome non può essere indicato senza consenso espresso del segnalante;
  • parallelamente, trasmettere alla Corte dei Conti se la fattispecie integra anche danno erariale, e all'ANAC nei casi di sua competenza.

Lo scenario tipico: segnalante già autonomamente in Procura

Frequente nella prassi: il segnalante, prima o contestualmente alla segnalazione interna, ha già presentato una propria denuncia in Procura. In questo caso il RPCT può arricchire la propria comunicazione con il numero di protocollo della denuncia del segnalante, costruendo una piattaforma informativa unitaria. Restano salvi due punti fermi:

  1. la tutela dell'identità del segnalante nella comunicazione alla Procura non viene meno (a meno che il segnalante non si sia già palesato direttamente all'autorità giudiziaria con la propria denuncia);
  2. la verifica interna del RPCT sui profili amministrativi e disciplinari procede in parallelo, senza interferenze con l'azione penale.

9. Interlocuzione informale con la Procura

La pratica conosce una forma di raccordo informale tra il RPCT e la Procura, particolarmente utile quando il pubblico ministero — ricevuta la duplice notizia (interna del RPCT ed esterna del segnalante) — necessita di chiarimenti o di contestualizzazione organizzativa per orientare l'attività investigativa. L'interlocuzione informale non si traduce in atti processuali ma in scambio di informazioni utili a entrambe le parti.

Cautela operativa: l'interlocuzione informale non legittima la rivelazione dell'identità del segnalante. Il principio cardine resta quello dell'art. 12 D.Lgs. 24/2023: l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo espresso consenso, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

PARTE IV — LE VERIFICHE INTERNE E L'ARCHIVIAZIONE

10. Le verifiche del RPCT: ambito, modalità, limiti

Parallelamente alla comunicazione alle autorità esterne, il RPCT istruisce le verifiche interne sulla fondatezza dei fatti segnalati. Le verifiche hanno un perimetro circoscritto:

  • riguardano la fondatezza fattuale della segnalazione (è successo? come è successo? quando?);
  • esplorano la conformità procedurale dell'agire del soggetto segnalato (ha rispettato il regolamento? ha seguito l'ordine cronologico delle pratiche? ha applicato le direttive interne?);
  • non si sostituiscono all'accertamento penale né a quello erariale: il RPCT non è il PM né il giudice contabile.

L'esempio della violazione di un ordine procedurale

Caso tipico: il responsabile dell'Edilizia segnalato per non aver seguito l'ordine cronologico di protocollo nell'evasione delle pratiche di condono. Sul piano penale, l'eventuale favoritismo (abuso d'ufficio, anche dopo la riforma del 2024) è materia del giudice. Sul piano disciplinare e amministrativo, indipendentemente dall'esito penale, l'RPCT può accertare se la violazione dell'ordine procedurale integri una infrazione delle prescrizioni del PTPC/PIAO e delle direttive interne: in caso affermativo, la violazione amministrativa esiste e legittima l'attivazione del procedimento disciplinare.

La cautela dell'ordine. Prima di ipotizzare procedimenti disciplinari o azioni di reazione del soggetto segnalato verso il segnalante (es. denunce per diffamazione), occorre concludere l'accertamento sulla fondatezza della segnalazione. Solo dopo aver chiuso la verifica di fondatezza — con archiviazione motivata o con apertura del disciplinare verso il soggetto segnalato — si può eventualmente valutare se l'inattendibilità della segnalazione integri ipotesi a carico del segnalante (calunnia, diffamazione, danno erariale). L'inversione dell'ordine — attivare misure contro il segnalante prima di chiudere la verifica — può configurare ritorsione ex art. 17 D.Lgs. 24/2023 e nullità degli atti.

11. La segnalazione infondata: archiviazione e altri strumenti

Se la verifica conclude che la segnalazione è infondata, il RPCT archivia la segnalazione sulla piattaforma con motivazione esplicita. L'archiviazione non chiude necessariamente il problema organizzativo emerso: anche una segnalazione infondata può rivelare sintomi di disorganizzazione interna che meritano un intervento gestionale.

L'OTT interna come strumento complementare

Uno strumento operativo importante è la OTT (Operazione di Trasparenza Tematica) interna: una convocazione del responsabile del settore interessato — senza riferimento al segnalante né al soggetto segnalato — per analizzare il processo oggetto dell'eccezione, individuarne le criticità organizzative e rimodulare le procedure. L'OTT consente di valorizzare l'input ricevuto senza trattare la segnalazione come una contesa fra individui:

  • spersonalizza l'analisi (si discute del processo, non del soggetto);
  • tutela il segnalante (la sua identità non emerge);
  • migliora il sistema (l'output è una raccomandazione di processo, non un disciplinare);
  • alimenta il PIAO (le criticità emerse confluiscono nella mappatura dei rischi).

PARTE V — LE TUTELE E LE SANZIONI

12. Il divieto di ritorsione (art. 17)

Il cuore del sistema di tutela è il divieto di ritorsione: qualsiasi atto o comportamento — diretto o indiretto, anche solo tentato o minacciato — adottato a causa della segnalazione e che produce o può produrre al segnalante (o ai soggetti tutelati ex art. 3, c. 5) un danno ingiusto.

L'art. 17 elenca a titolo esemplificativo: licenziamento, sospensione, retrocessione di grado, mancata promozione, riduzione dello stipendio, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, sospensione della formazione, note di merito o referenze negative, adozione di misure disciplinari, coercizione, intimidazione, molestia, ostracismo, discriminazione, mancato rinnovo del contratto, danni alla reputazione, blacklisting, conclusione anticipata di un contratto di fornitura di beni o servizi, annullamento di licenze o permessi, richiesta di accertamenti psichiatrici o medici.

L'onere della prova invertito

Punto sistematico cardine (art. 17, c. 2): in caso di controversia, spetta all'amministrazione provare che la condotta o l'atto adottato è fondato su ragioni estranee alla segnalazione. L'inversione dell'onere della prova è la pietra angolare dell'efficacia della tutela.

13. Le sanzioni ANAC (art. 21): fino a 50.000 €

L'art. 21 D.Lgs. 24/2023 attribuisce ad ANAC un potere sanzionatorio incisivo:

CondottaSanzione
Ritorsione accertata Da € 10.000 a € 50.000
Mancata istituzione dei canali di segnalazione Da € 10.000 a € 50.000
Mancata adozione di procedure conformi Da € 10.000 a € 50.000
Mancata verifica e analisi delle segnalazioni Da € 10.000 a € 50.000
Violazione dell'obbligo di riservatezza Da € 10.000 a € 50.000
Segnalazione manifestamente infondata, dolosa o gravemente colposa del segnalante Da € 500 a € 2.500 (salvo le ipotesi di responsabilità penale)

Il regime sanzionatorio si applica direttamente all'ente, ma — sul piano interno — può rifluire sui dirigenti e sul RPCT nelle forme della responsabilità dirigenziale ex art. 1, c. 12, L. 190/2012 e della responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale (cfr. il nostro approfondimento sulla L. 1/2026).

TAR Lazio n. 7507/2026: la «congruenza narrativa» come standard probatorio

Una pronuncia di rilievo per il RPCT è il TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 7507/2026, che ha confermato una sanzione ANAC per misure ritorsive verso un whistleblower. La pronuncia consolida tre principi operativi:

  • le tutele del segnalante operano anche se l'interesse pubblico coincide con un interesse privato del segnalante, purché la denuncia sia ancorata a fatti reali (non basta la motivazione altruistica per attivare la tutela, ma non la esclude la presenza di un interesse personale);
  • lo sviamento di potere nei provvedimenti adottati nei confronti del segnalante ha valenza indiziaria della ritorsività, anche in assenza di prova diretta del nesso causale;
  • l'accertamento ANAC può fondarsi sulla «congruenza narrativa» del quadro indiziario complessivo: la coerenza interna della sequenza temporale, le anomalie procedurali, la sproporzione del provvedimento rispetto ai precedenti del segnalato divengono indizi cumulabili e sufficienti.

Implicazione operativa per il Segretario-RPCT e per l'UPD: ogni provvedimento adottato verso un dipendente che abbia in essere o abbia avuto in essere una segnalazione whistleblowing va istruito con particolare rigore motivazionale, documentando l'autonomia delle ragioni del provvedimento rispetto alla segnalazione e — meglio — la sua riconducibilità a un percorso già avviato prima della segnalazione stessa.

PARTE VI — IMPLICAZIONI ORGANIZZATIVE E PIAO

14. Il whistleblowing nel PIAO: la sezione anticorruzione

La gestione delle segnalazioni va inserita strutturalmente nella sezione anticorruzione del PIAO 2026-2028 (cfr. il nostro approfondimento su PNA 2025 e PIAO 2026-2028) con almeno questi elementi:

  • Procedura standardizzata: descrizione del canale interno, dei termini procedurali, delle modalità di accesso (palesata/anonima);
  • Soggetti coinvolti: RPCT come gestore principale; eventuale gestore esterno autonomo; supporto amministrativo;
  • Misure di tutela della riservatezza: piattaforma informatica, separazione dei dati identificativi, accessi tracciati;
  • Formazione: programma di formazione per il personale (almeno annuale) e per i soggetti che gestiscono il canale (specialistica);
  • Monitoraggio: indicatori di efficacia (numero segnalazioni ricevute, tempi medi di gestione, esiti, tassi di archiviazione);
  • Comunicazione: informazione strutturata a tutto il personale (intranet, codice di comportamento, sezione dedicata di Amministrazione Trasparente).

15. La sinergia con gli altri presidi anticorruzione

Il whistleblowing non è un presidio isolato ma uno degli strumenti dell'ecosistema anticorruzione dell'ente. Si articola con:

  • il codice di comportamento (D.P.R. 62/2013 e regolamento interno) — obbligo di segnalazione delle violazioni;
  • il controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis TUEL — la verifica a campione può intercettare violazioni che alimentano segnalazioni interne;
  • il procedimento disciplinare — esito tipico di una segnalazione fondata;
  • la responsabilità amministrativo-contabile — coinvolgimento della Procura della Corte dei Conti per danno erariale;
  • l'azione penale — coinvolgimento della Procura della Repubblica per i reati contro la PA.

PARTE VII — DECALOGO OPERATIVO PER IL RPCT

16. Decalogo per la gestione di una segnalazione whistleblowing

  1. Dotare l'ente di una piattaforma informatica conforme ai requisiti di riservatezza dell'art. 4 D.Lgs. 24/2023 — non è opzionale, è obbligatorio;
  2. Rispettare il termine perentorio di 7 giorni per l'avviso di ricevimento con numero identificativo della segnalazione;
  3. Compiere la triplice valutazione (legittimazione soggettiva → ammissibilità oggettiva → riservatezza) nell'ordine corretto e documentarla;
  4. Trasmettere senza indugio alla Procura competente quando la segnalazione integri notitia criminis ex art. 331 c.p.p., tutelando l'identità del segnalante;
  5. Richiedere al segnalante il numero di protocollo della propria eventuale denuncia in Procura, per costruire una piattaforma informativa unitaria;
  6. Istruire le verifiche interne sulla fondatezza fattuale e sulla conformità procedurale, senza sostituirsi al PM o al giudice contabile;
  7. Chiudere sempre l'accertamento sulla fondatezza prima di ipotizzare misure verso il segnalante (per evitare la qualificazione come ritorsione);
  8. Archiviare con motivazione esplicita le segnalazioni infondate; valorizzare gli spunti di disorganizzazione emersi mediante OTT interna spersonalizzata;
  9. Riscontrare al segnalante entro 3 mesi con informativa sull'esito o sullo stato dell'istruttoria;
  10. Mappare il processo nel PIAO con indicatori di efficacia, formazione annuale e monitoraggio del rispetto dei termini procedurali.

Conclusioni

Il whistleblowing è oggi uno dei processi a maggiore esposizione personale del RPCT: termini perentori, sanzioni ANAC fino a € 50.000, inversione dell'onere della prova nei casi di ritorsione, riservatezza presidiata tecnicamente, coordinamento con la Procura. Non è una procedura che si possa gestire ex post sulla base del buon senso: richiede una preparazione operativa specifica, una piattaforma adeguata, una mappatura nel PIAO che ne integri stabilmente la gestione.

Per il Segretario Comunale-RPCT, il modello operativo si articola in poche regole essenziali: rispetto dei termini, triplice valutazione documentata, tutela riservatezza in ogni passaggio, chiusura preventiva della verifica di fondatezza, uso strategico dell'OTT interna spersonalizzata. La qualità del processo — più del suo esito specifico — è il vero indicatore della tenuta del sistema anticorruzione dell'ente. E la qualità del processo è — prima ancora che una tutela del segnalante — una tutela personale e istituzionale del RPCT.

Fonti di riferimento: Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (attuazione della Direttiva 2019/1937 — disciplina unitaria del whistleblowing); L. 30 novembre 2017, n. 179 (disciplina previgente); L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, c. 51 (introduzione dell'art. 54-bis nel D.Lgs. 165/2001, ora abrogato dall'art. 23 D.Lgs. 24/2023); D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 54-bis (abrogato); D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), art. 8; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 147-bis; D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare artt. 5, 6, 9, 32; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), artt. 50-bis ss. (sicurezza dei sistemi informatici); c.p.p., art. 331 (obbligo di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio); c.p., artt. 361 e 362 (omessa denuncia); D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile). Atti ANAC: Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali — Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne); Delibera n. 301 del 9 luglio 2024 (aggiornamento delle Linee guida); Parere ANAC fasc. 1808 del 18 maggio 2026 (sostituto del gestore delle segnalazioni whistleblowing — attribuzione del ruolo all'OdV, modalità di accesso alla piattaforma, divieto di co-gestione, raccomandazione DPIA ex art. 35 GDPR); Comunicato del Presidente ANAC su esemplificazioni applicative del D.Lgs. 24/2023. Giurisprudenza di riferimento: Corte di Cassazione, sez. lav., sent. n. 9148/2020 (tutela del segnalante e onere della prova); Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5078/2021 (ritorsione e trasferimento d'ufficio); TAR Lazio, sez. I, sent. n. 14743/2022 (sanzioni ANAC); TAR Lazio, sez. I, sent. n. 7507/2026 (conferma sanzione ANAC per ritorsione — congruenza narrativa come standard probatorio, sviamento di potere come indizio di ritorsività); Cass. pen., sez. VI, sent. n. 35792/2021 (rapporto tra whistleblowing e calunnia); Corte cost. n. 8/2022 (paura della firma e responsabilità erariale). Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.

🔗 Link esterni di interesse

Una selezione di risorse esterne che approfondiscono i temi trattati:

  • Vademecum operativo al whistleblowing alla luce delle recenti Linee Guida ANAC (PDF scaricabile)Assonime — Associazione fra le Società Italiane per Azioni. Vademecum dottrinale al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 aggiornato alle Linee Guida ANAC: ambito di applicazione, soggetti tutelati, canali di segnalazione (interno, esterno ANAC, divulgazione pubblica), gestione delle segnalazioni, misure di tutela del segnalante, divieto di ritorsione, profili sanzionatori e adempimenti operativi per gli enti pubblici e privati. Risorsa di riferimento per RPCT, gestori del canale interno, OdV e Segretari Comunali.

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