Il diritto di accesso del consigliere comunale è uno degli strumenti più potenti — e al contempo più delicati nella gestione quotidiana — riconosciuti dall'ordinamento per garantire l'effettività del mandato elettivo. Si tratta di un diritto qualitativamente diverso e più ampio rispetto a quello del cittadino, perché funzionale all'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo che la Costituzione e la legge attribuiscono ai membri degli organi consiliari. Per il Segretario Comunale e per i responsabili degli uffici, la corretta gestione di queste istanze costituisce un terreno di particolare attenzione, dove convergono — e spesso si scontrano — esigenze di trasparenza, riservatezza dei terzi e funzionalità degli uffici.

In sintesi. Il diritto di accesso del consigliere comunale è disciplinato dall'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL): si tratta di un diritto ampio, gratuito e non sindacabile nel merito, finalizzato all'esercizio del mandato e da esercitarsi con il vincolo di segreto nei casi previsti dalla legge. Si distingue nettamente dall'accesso documentale ex L. 241/1990 (riservato a chi vanta un interesse qualificato) e dall'accesso civico ex D.Lgs. 33/2013.

La cornice normativa

  • Art. 43, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL): «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge»;
  • L. 7 agosto 1990, n. 241, in particolare artt. 22-25 (accesso documentale): disciplina del tutto distinta da quella consiliare, riservata a chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale;
  • D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in particolare art. 5 (accesso civico semplice e generalizzato — FOIA italiano): ulteriormente distinta dall'accesso consiliare;
  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Reg. UE 2016/679 (GDPR): principi di liceità, minimizzazione e protezione dei dati personali, applicabili come bilanciamento;
  • Art. 79, c. 4, TUEL: per i consiglieri lavoratori dipendenti, riconosce il diritto di assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato, incluso l'accesso agli atti.

La ratio del diritto: il controllo politico-amministrativo

La ratio dell'art. 43, c. 2, TUEL risiede nel principio costituzionale di democrazia rappresentativa: il consigliere comunale, in quanto eletto, è investito di una funzione di controllo sull'azione del Sindaco e della Giunta, che si esercita non solo in aula consiliare ma anche — e soprattutto — attraverso la conoscenza diretta degli atti e dei procedimenti amministrativi.

Da questa ratio derivano i caratteri distintivi del diritto:

  • Ampiezza: il diritto si estende a «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso» degli uffici comunali, delle aziende e degli enti dipendenti — non solo agli atti del singolo procedimento;
  • Funzionalità al mandato: il consigliere deve poter esercitare il diritto in modo da poter controllare democraticamente l'operato del Sindaco e degli uffici;
  • Gratuità: l'accesso è esercitato senza oneri economici, salvo i rimborsi per la riproduzione (e in molti Comuni anche questi sono esclusi);
  • Non sindacabilità nel merito: la motivazione del consigliere non può essere sindacata dall'amministrazione, che non può chiedere conto delle ragioni della richiesta;
  • Vincolo di segreto: a fronte dell'ampiezza, il consigliere è soggetto a un obbligo di riservatezza qualificato nei casi previsti dalla legge, sanzionabile penalmente.

L'orientamento consolidato del Consiglio di Stato

La giurisprudenza amministrativa, con orientamento ormai costante (cfr., tra le molte, Cons. Stato Sez. V n. 11/2017; Sez. V n. 4525/2017; Sez. IV n. 2716/2004; Sez. V n. 5264/2007; Sez. V n. 5879/2007 e successive conformi), ha sistematizzato i principi del diritto del consigliere in pochi capisaldi:

  • il diritto è connesso e funzionale alla carica elettiva e alle attribuzioni dell'organo consiliare;
  • il consigliere non ha l'onere di motivare la richiesta: è sufficiente il riferimento implicito al mandato elettivo;
  • la discrezionalità dell'amministrazione nel valutare la richiesta è praticamente azzerata: il diniego può fondarsi solo su limiti tassativi (segreto di legge, dati eccedenti, abuso del diritto);
  • il diritto comprende sia gli atti conclusivi sia quelli endoprocedimentali, sia gli atti politici sia quelli gestionali;
  • il diritto si estende anche a documenti detenuti dalle società in house e dagli enti partecipati dal Comune.
Diritto di accesso del consigliere ≠ accesso documentale ≠ accesso civico. È fondamentale tenere distinti i tre regimi: il consigliere accede in virtù della propria carica elettiva (art. 43 TUEL); il cittadino o l'interessato accede ex L. 241/1990 sulla base di un interesse qualificato ad un determinato documento; chiunque accede ex D.Lgs. 33/2013 sulla base del FOIA italiano senza interesse, ma con limiti più stringenti. Confondere i tre regimi è errore tipico e fonte di contenzioso.

I limiti al diritto di accesso del consigliere

A fronte di un diritto particolarmente ampio, l'ordinamento prevede limiti tassativi e di stretta interpretazione:

  • Segreto di legge: atti coperti dal segreto di Stato, dal segreto istruttorio penale, dal segreto statistico, ecc. — fermo restando che, anche in questi casi, il consigliere è soggetto a sua volta a obbligo di riservatezza penalmente sanzionato;
  • Tutela della riservatezza dei terzi (privacy): si applica il bilanciamento ex art. 9 GDPR per i dati particolari (sanitari, giudiziari, biometrici, ecc.). La soluzione operativa più frequente è l'oscuramento («mascheratura») dei dati eccedenti la funzione di controllo;
  • Pregiudizio al buon andamento: richieste sistematicamente massive, generiche, esplorative o emulative, che si traducano in oggettivo intralcio all'attività amministrativa, possono essere oggetto di rigetto motivato (analogamente a quanto avviene per le richieste massive di accesso civico generalizzato — vedi il nostro approfondimento dedicato);
  • Abuso del diritto: in casi estremi, la richiesta puramente strumentale, ostruzionistica o diretta a finalità extraistituzionali può integrare abuso, censurabile dal giudice amministrativo.

Modalità procedurali e tempistica

1

Presentazione dell'istanza

L'istanza può essere presentata in forma libera (anche tramite PEC istituzionale del consigliere o e-mail ordinaria, ove ammessa dal regolamento). Non è necessaria motivazione. È buona prassi, ma non obbligatorio, indicare l'oggetto della richiesta in termini sufficientemente precisi.

2

Istruttoria del Segretario o del responsabile

Il Segretario (o il responsabile del servizio competente) verifica la riconducibilità della richiesta all'art. 43 TUEL, l'individuazione degli atti, l'eventuale presenza di dati di terzi che richiedono oscuramento.

3

Termine di evasione

Sebbene il TUEL non fissi un termine espresso, la giurisprudenza ha indicato il termine ordinario di 30 giorni ex art. 25 L. 241/1990 come parametro di ragionevolezza, salvo riduzione in caso di urgenza connessa a sedute consiliari o di Giunta.

4

Modalità di rilascio

La modalità preferenziale è oggi quella telematica (invio via PEC o messa a disposizione in area riservata di un portale comunale). Sono in ogni caso consentite la visione e l'estrazione di copia presso l'ufficio.

5

Tutela in caso di diniego

Il diniego, totale o parziale, deve essere motivato. Il consigliere può proporre ricorso al TAR ex art. 116 c.p.a. (rito accelerato) o, in alternativa, sollecitare l'intervento sostitutivo del Prefetto ai sensi del TUEL.

Casistica: l'accesso agli atti del procedimento disciplinare

Tra le casistiche più delicate vi è quella dell'accesso del consigliere comunale agli atti di un procedimento disciplinare a carico di un dipendente comunale. Si tratta di una fattispecie in cui convergono interessi contrastanti di particolare intensità: l'esigenza di controllo politico sull'operato dell'ente, da un lato; la tutela della riservatezza del dipendente sottoposto a procedimento e dei terzi coinvolti, dall'altro.

Sul punto è recentemente intervenuto il Ministero dell'Interno con parere n. 9733 del 19 marzo 2026 (pubblicato il 4 giugno 2026), reso su istanza del Sindaco di un Comune. La fattispecie esaminata era la seguente:

  • un consigliere comunale aveva chiesto l'accesso integrale agli atti relativi a un procedimento disciplinare;
  • il procedimento si era già concluso con l'irrogazione di una sanzione a carico del dipendente;
  • la vicenda derivava da irregolarità riscontrate nell'espletamento di alcuni concorsi banditi dall'ente, per i quali erano state applicate misure cautelari sul versante penale;
  • il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare — che aveva svolto le funzioni di segretario verbalizzante nei concorsi — non era stato rinviato a giudizio;
  • il Sindaco chiedeva al Ministero se vi fossero limiti all'ostensibilità degli atti che contenevano dati relativi a terzi estranei al procedimento disciplinare.

La soluzione del Ministero

Dopo aver richiamato i principi consolidati che disciplinano il diritto di accesso dei consiglieri comunali (ampiezza, funzionalità al mandato, vincolo di segreto), il Ministero dell'Interno ha affermato la possibilità di «riscontrare positivamente la richiesta di accesso al procedimento disciplinare concluso», precisando che:

«Il rispetto di un equilibrato bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della riservatezza si potrà realizzare (…) attraverso l'ostensione degli atti richiesti, previa «mascheratura» dei dati non strettamente funzionali all'esercizio del mandato consiliare, ovvero non ostensibili in base a specifiche discipline di settore».
— Ministero dell'Interno, parere n. 9733 del 19 marzo 2026
Il principio operativo: ostensione con mascheratura selettiva. La soluzione adottata dal Ministero rappresenta la via maestra per molte situazioni analoghe: non si nega l'accesso (che spetterebbe in forza dell'art. 43 TUEL), ma si garantisce parimenti la riservatezza dei terzi attraverso un'opera di mascheratura selettiva dei dati eccedenti la finalità di controllo. Il criterio della «mascheratura» trova fondamento nel principio di minimizzazione ex art. 5, par. 1, lett. c) GDPR, e nella prassi consolidata in tema di accesso documentale e accesso civico.

Altre casistiche frequenti

Accanto al caso del procedimento disciplinare, le richieste di accesso del consigliere comunale toccano frequentemente alcune materie sensibili. Per orientamento giurisprudenziale e ministeriale, le principali soluzioni operative sono le seguenti:

Tipologia di richiestaOrientamento prevalente
Stipendi e trattamento economico dei dipendentiAccesso ammesso (anche in dettaglio), con eventuale oscuramento di voci legate a condizioni personali (es. detrazioni familiari)
Pareri legali ricevuti dall'enteAccesso ammesso, salvo i pareri "endoprocedimentali" relativi a contenzioso in corso, per i quali può valere il segreto difensivo
Atti di contenzioso in corsoAccesso ammesso con cautele; può essere oscurata strategia difensiva, fermo restando l'accesso ai capi di sentenza e agli atti depositati
Atti urbanistici di privati (permessi di costruire, SCIA)Accesso ammesso per il consigliere, con eventuale comunicazione al controinteressato ai sensi della L. 241/1990 in via di analogia
Atti dei procedimenti tributari (accertamenti IMU/TARI)Accesso ammesso con oscuramento dei dati personali del contribuente non strettamente funzionali alla finalità di controllo politico
Verbali della Polizia LocaleAccesso ammesso, con oscuramento dei dati personali e — per i verbali in materia di sicurezza pubblica — con possibile differimento
Atti di società in house o partecipateAccesso ammesso direttamente, in coerenza con la giurisprudenza CdS che estende l'art. 43 TUEL anche agli enti dipendenti
Le richieste «massive» e l'abuso del diritto. Diversa è la situazione in cui il consigliere presenti richieste seriali, generiche, formulate in modo «esplorativo» o palesemente sproporzionate rispetto alle esigenze del mandato. In questi casi — analogamente a quanto chiarito da CdS n. 3159/2026 in materia di accesso civico — l'amministrazione può legittimamente rigettare l'istanza, motivando puntualmente sui sintomi dell'abuso del diritto (concentrazione temporale, sproporzione, finalità extraistituzionali).

🆕 Parere Min. Interno n. 11510 del 3 aprile 2026 — Accesso del consigliere al fascicolo personale di un ex dipendente in quiescenza

Con parere n. 11510 del 3 aprile 2026 (pubblicato il 12 giugno 2026), il Ministero dell'Interno affronta il caso di un consigliere comunale che chiede di accedere al fascicolo personale di un dipendente collocato in quiescenza. Dopo aver richiamato i principali pronunciamenti in materia (CdS, Garante Privacy, prassi ministeriale), il Ministero conclude:

Il principio (parere Min. Interno n. 11510 del 3/4/2026)

L'ente può rilasciare quanto richiesto dal consigliere, ma con l'oscuramento dei dati sensibili, fermo restando che la richiesta deve nascere da una effettiva esigenza del consigliere ad acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all'espletamento del proprio mandato. Risulta opportuna l'informativa all'ex dipendente, in quanto il fascicolo personale potrebbe contenere dati o informazioni di carattere privato che l'interessato non desidera portare a conoscenza e la cui ostensione potrebbe arrecare un danno a terzi.

Tre conseguenze operative per l'ufficio personale e per il Segretario:

  • Ammissibilità di principio: il collocamento in quiescenza non sottrae il fascicolo personale all'accesso del consigliere ex art. 43 TUEL, perché il diritto di accesso del consigliere non incontra il limite delle «condizioni di servizio in atto»;
  • Oscuramento dei dati sensibili: l'istruttoria deve filtrare puntualmente i dati personali particolari (salute, convinzioni, vita privata) e gli elementi non funzionali al controllo politico-amministrativo, valorizzando il principio di minimizzazione ex art. 5 par. 1 lett. c) GDPR;
  • Informativa all'interessato: l'avviso all'ex dipendente non è formalmente «contraddittorio» (il consigliere è dentro l'apparato, non «controinteressato»), ma è un presidio di leale collaborazione e consente al titolare dei dati di segnalare profili di particolare riservatezza prima dell'ostensione.
Letture coordinate. Il parere si raccorda con la disciplina della riservatezza ex GDPR/Cod. privacy e con i controlli sui rapporti di lavoro pubblico. Il parere è stato segnalato anche nella nostra rassegna normativa del 16 giugno 2026.

L'accesso al protocollo informatico e ai sistemi informativi dell'ente

Un capitolo particolarmente delicato — sempre più frequente nella prassi degli ultimi anni — riguarda la richiesta dei consiglieri comunali di accedere direttamente al sistema di protocollo informatico dell'ente, mediante rilascio di credenziali individuali (username e password) o accesso da remoto. La questione tocca il bilanciamento tra ampiezza del diritto di accesso del consigliere, sostenibilità organizzativa dell'ente, riservatezza dei dati personali contenuti nella corrispondenza protocollata e proporzionalità delle modalità di accesso.

L'orientamento giurisprudenziale: niente credenziali per l'accesso remoto al protocollo

La pronuncia di riferimento — richiamata anche dal Ministero dell'Interno nel parere n. 2339/2026 — è la sentenza del TAR Sicilia, sez. Catania, n. 926 del 4 maggio 2020. Il giudice amministrativo ha respinto la richiesta di un consigliere di ottenere username e password personali per l'accesso remoto al protocollo informatico e al sistema di gestione contabile dell'ente, ritenendo questa modalità «sproporzionata» rispetto alle esigenze conoscitive del mandato consiliare.

📌 Il principio del TAR Catania. «Il rilascio delle credenziali si tradurrebbe in un accesso generalizzato ed indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata ed uscita», violando il principio di proporzionalità tra mezzi e finalità del diritto di accesso. La giurisprudenza successiva ha consolidato l'orientamento (cfr. TAR Toscana, sez. I, 22 dicembre 2016 n. 1844; Cons. Stato n. 769 del 3/2/2022 e n. 2945 del 19/4/2022).

La pronuncia simmetrica del TAR FVG: l'«abuso del diritto»

A pochi mesi dalla decisione catanese — e in piena coerenza con essa — il TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I Trieste, sentenza 9 luglio 2020 n. 253 ha qualificato come «evidente abuso del diritto» la pretesa del consigliere di ottenere credenziali individuali per l'accesso remoto al protocollo e al sistema contabile dell'ente. Si tratta di una pronuncia di particolare rilievo perché ricostruisce in modo sistematico i limiti del diritto ex art. 43 TUEL nell'era della digitalizzazione amministrativa.

La distinzione fondamentale: «diritto in sé» vs «modalità di esercizio»

⚖️ Il TAR FVG distingue con chiarezza

Il TAR Trieste opera una distinzione di sistema, oggi richiamata anche dalla dottrina più autorevole:

  • il diritto in sé del consigliere — garantito e inviolabile nei suoi contenuti essenziali (art. 43 c. 2 TUEL);
  • le modalità organizzative di esercizio del diritto — di esclusiva competenza dell'amministrazione, secondo criteri di proporzionalità, buon andamento e sostenibilità (artt. 97 Cost.).

Da qui il principio testuale del TAR: «non siamo alla presenza di un diniego di accesso agli atti», bensì del rifiuto di una «particolare modalità di accesso on-line» non prevista dalla legge. Il diritto del consigliere non si traduce automaticamente in un diritto al quomodo da lui prescelto.

I quattro indicatori dell'«abuso del diritto»

La pronuncia individua quattro indicatori che permettono di qualificare la richiesta di credenziali remote come abuso del diritto:

IndicatoreDescrizione
1. IndiscriminatezzaAcquisizione «incondizionatamente, anche per fini meramente esplorativi, di un patrimonio conoscitivo» indistinto, senza selezione preventiva degli atti di interesse
2. Genericità emulativaAccesso «senza alcun criterio di selettività» e «senza una ragione particolare», con tratti emulativi rispetto al normale esercizio del mandato
3. Sproporzione mezzo/fineIl «quomodo» (modalità) appare «eccessivo rispetto allo scopo perseguito»: la fine ottenibile con modalità meno invasive non giustifica il rilascio di credenziali
4. Monitoraggio abnormeTrasformazione del diritto di accesso in «monitoraggio assoluto e abnorme» dell'attività degli uffici, in contrasto con la funzione conoscitiva tipica del mandato consiliare

Sintetizzando il principio del giudice friulano: «la confacente modalità da remoto esorbita alla finalità utile dell'accesso e si configura come un controllo generalizzato ingiustificato dell'attività amministrativa».

Il catalogo dei documenti preclusi al consigliere

Un contributo particolarmente utile del TAR FVG — spesso trascurato — è il catalogo dei documenti esclusi dall'accesso del consigliere comunale, perché non riconducibili neppure latamente alle esigenze del mandato:

Tipologia di attoRatio dell'esclusione
Annotazioni sugli atti di anagrafeTutela della riservatezza dei dati personali e particolari
Comunicazioni di altre PA relative a indagini in corsoSegreto investigativo e tutela del procedimento penale
Istanze ex L. 104/1992 (handicap)Tutela dei dati relativi alla salute (artt. 9 GDPR)
Atti ex D.Lgs. 151/2001 (maternità)Riservatezza della maternità e tutela della salute
Atti relativi ai TSO (trattamenti sanitari obbligatori)Tutela rinforzata dei dati sanitari particolari
Atti dei procedimenti del Codice dei contratti pubblici (in corso)Tutela della concorrenza, della par condicio e dell'evidenza pubblica
Atti su disposizione del Tribunale per i minorenniRiservatezza assoluta a tutela del minore

Il TAR Trieste motiva l'esclusione affermando che si tratta di atti «preclusi alla visione del consigliere per evidenti ragioni di tutela della concorrenza e del corretto sistema dell'evidenza pubblica», ovvero della riservatezza dei terzi e delle finalità di tutela di soggetti deboli, risultando «nemmeno latamente riconducibili alle esigenze di mandato».

Segreto del consigliere e GDPR: due piani non sovrapponibili

🚨 Una precisazione tecnica fondamentale. Il TAR FVG affronta — chiarendola — una confusione frequente: la circostanza che il consigliere comunale sia tenuto al segreto d'ufficio ex art. 43 c. 2 TUEL (sanzionato penalmente ex art. 622 c.p.) non equivale al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali ex Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il segreto del consigliere è un obbligo personale; la disciplina GDPR è un sistema oggettivo di tutele che opera sui titolari e sui responsabili del trattamento, con presupposti, finalità e sanzioni distinti. Il rilascio di credenziali individuali esporrebbe l'ente a violazioni autonome del GDPR, indipendentemente dal segreto cui il consigliere è tenuto.

Il CAD non impone il rilascio di credenziali personali

Altro punto chiarito dal TAR FVG: l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) impone alle pubbliche amministrazioni di assicurare «la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale», ma non implica in alcun modo l'obbligo di fornire credenziali personali di accesso ai propri sistemi informatici. Il principio di digitalizzazione tutela la fruibilità complessiva dell'informazione, non un diritto soggettivo individuale del singolo all'accesso indiscriminato ai sistemi.

La soluzione organizzativa «virtuosa»

Il TAR FVG — accogliendo la difesa dell'ente — valorizza la soluzione organizzativa adottata dal Comune resistente: la messa a disposizione del consigliere di «una postazione PC già presente in sede, utilizzabile con apposite credenziali e password», in modo da consentire il pieno esercizio delle prerogative del mandato. Questo modello consente quattro risultati simultanei:

  • l'accesso ai dati pubblici di cui il consigliere ha bisogno;
  • la protezione della sicurezza della rete informatica dell'ente;
  • il controllo dei trattamenti dei dati personali ex GDPR (tracciabilità degli accessi);
  • la prevenzione degli accessi indiscriminati e degli usi non funzionali al mandato.

La cornice di sistema: strumentalità al mandato e principio di proporzionalità

La giurisprudenza più recente ha consolidato un orientamento di sistema che integra e affina le linee tracciate dalle pronunce del 2020. Tre passaggi sono particolarmente significativi.

1) Il nesso art. 43 ↔ art. 42 TUEL: strumentalità rispetto alla funzione consiliare

Il Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2021, n. 4792 ha chiarito che l'esercizio del diritto di accesso ex art. 43, comma 2, TUEL «deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l'art. 42» del medesimo TUEL. Ne deriva che il diritto di conoscenza del consigliere è sì pieno, ma deve porsi in rapporto di strumentalità con la funzione «di indirizzo e di controllo politico-amministrativo» propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni acquisiti dal consigliere devono dunque essere utilizzati solo per finalità realmente pertinenti al mandato: una destinazione diversa configura un esercizio non solo improprio ma esorbitante rispetto al perimetro tipico dell'art. 43 TUEL.

2) L'«innovazione organizzativa radicale» e i suoi limiti

📌 Il principio del Cons. Stato n. 3564/2023

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3564 del 6 aprile 2023, ha qualificato come «innovazione organizzativa radicale» l'accesso sistematico al protocollo informatico: «l'accesso sistematico al protocollo informatico dell'ente trova un limite nella funzione espletata dal consigliere (che non è quella di affiancarsi alla struttura amministrativa istituendo, in concreto, una nuova figura organizzativa e dunque nuovi assetti funzionali ed ulteriori modelli procedimentali) e soprattutto nel principio di proporzionalità dell'azione amministrativa».

Il caso-limite è quello dell'accesso «settimanale (e, dunque, sistematico) a tutto il protocollo dell'ente»: si chiede una mole di dati «pari alla latitudine dell'intera amministrazione di riferimento», che non può ritenersi strettamente funzionale ai compiti del consigliere.

3) Il principio del «minor aggravio possibile» (TAR Lombardia n. 2317/2022)

Il TAR Lombardia, sez. I, sentenza n. 2317 del 24 ottobre 2022 ha fornito un quadro operativo particolarmente articolato sui dati di sintesi del protocollo, oggi richiamato anche dal parere del Ministero dell'Interno n. 2339/2026. I principi affermati sono tre:

  • i dati di sintesi del protocollo «sono pacificamente ricompresi tra quelli ostensibili» ex art. 43 c. 2 TUEL;
  • l'acquisizione con modalità da remoto è possibile solo a condizione che venga garantito un «elevato livello di sicurezza della loro trasmissione»;
  • l'accesso deve avvenire comunque «in modo da arrecare il minor aggravio possibile agli uffici dell'ente territoriale».

Quando l'ente non sia in grado di garantire un elevato livello di sicurezza nella trasmissione, è tenuto a individuare modalità alternative: a) l'utilizzo di postazioni informatiche sicure presso i locali dell'ente; b) la consegna dei dati di sintesi su supporto analogico. È quindi l'ente — non il consigliere — a scegliere la modalità organizzativa concretamente sostenibile, nel rispetto del principio di proporzionalità.

4) La «mascheratura» come tecnica di bilanciamento

📌 Cons. Stato n. 2189 del 1° marzo 2023. La riservatezza non è opponibile ai consiglieri (essi sono tenuti al segreto d'ufficio ex art. 43 c. 2 TUEL), ma il bilanciamento si raggiunge attraverso l'ostensione di tutti gli atti richiesti previa «mascheratura» dei nominativi e di ogni altro dato idoneo all'identificazione, al fine di tutelare condizioni di particolare fragilità o situazioni di marginalità (cfr. anche TAR Lazio-Latina n. 49/2023; orientamento ripreso da TAR Campania n. 565 del 26 marzo 2025).

5) Il parere del Garante privacy n. 353/2023

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere n. 353 del 3 agosto 2023, ha precisato che l'ente è tenuto a rispettare i principi GDPR di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime…» e «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c GDPR). Il diritto di accesso del consigliere, «seppur più ampio rispetto all'accesso agli atti amministrativi previsto dall'art. 22 della legge n. 241/1990, non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela».

6) Le richieste «massive» e il caso del Parere MI n. 6153/2026

Il parere del Ministero dell'Interno — Dip. affari interni e territoriali n. 6153 del 24 febbraio 2026 affronta un caso operativo molto frequente: un gruppo consiliare di minoranza che chiede accesso a numerosi atti (fatture, piani di rientro, accordi transattivi, rateizzazioni, elenco completo degli immobili comunali con eventuali locazioni, elenco dei contribuenti insolventi o morosi). Il Ministero conclude che l'ente può rilasciare quanto richiesto, con l'oscuramento dei dati non pertinenti alle finalità dell'istanza, purché la richiesta nasca da «effettiva esigenza ad acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all'espletamento del proprio mandato».

Va richiamato anche il principio fissato dal TAR Veneto, sez. I, sent. 29 aprile 2020, n. 393: «sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici», in quanto «si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo» demandate dalla legge ai consigli (analogamente Cons. Stato sez. V, 28 novembre 2006, n. 6960).

7) L'assenza di onere motivazionale e la sua interpretazione corretta

Resta fermo, infine, il principio per cui sul consigliere comunale non grava alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso: diversamente, sarebbe introdotta «una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle sue funzioni». L'aggettivo «utili» contenuto nell'art. 43 TUEL non opera come limitazione, bensì come estensione del diritto a qualunque atto utile all'esercizio delle funzioni (Cons. Stato n. 4525/2014; sez. V, 28 giugno 2024, n. 5750; sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 843). Ciò non significa, tuttavia, che la richiesta possa essere generica, esplorativa o sistematicamente massiva: il diritto è incondizionato nell'an, ma non nel quomodo e nella massa.

Le modalità ammissibili: ostensione su istanza, consultazione in sede, distinte di sintesi

Pur escludendo il rilascio di credenziali individuali, la giurisprudenza e la prassi ministeriale hanno individuato modalità alternative compatibili con il diritto del consigliere, contemperando ampiezza e proporzionalità:

  • Trasmissione delle distinte giornaliere del protocollo contenenti i dati di sintesi (numero di registrazione, data, mittente, destinatario, modalità di acquisizione, oggetto), su richiesta e con frequenza ragionevole;
  • Consultazione presso postazioni informatiche dell'ente, previa regolamentazione interna (Cons. Stato n. 769/2022 e n. 2945/2022): il consigliere può recarsi negli uffici comunali in orari concordati per consultare il protocollo, con l'assistenza di un dipendente;
  • Estrazione di singole pratiche tramite istanza puntuale, con copia cartacea o digitale dei documenti effettivamente di interesse per il mandato;
  • Mascheratura selettiva dei dati personali eccedenti (es. nominativi di soggetti privati, dati sanitari, condizioni di particolare fragilità) in coerenza con l'art. 5 par. 1 lett. c) GDPR (principio di minimizzazione).

Il parere del Ministero dell'Interno n. 2339 del 23 gennaio 2026

Recentemente il Ministero dell'Interno — Dipartimento Affari Interni e Territoriali è tornato sul tema con il parere n. 2339 del 23 gennaio 2026 (pubblicato il 22 aprile 2026), in risposta al quesito di un Comune dove il Segretario aveva sospeso la trasmissione quotidiana delle distinte di protocollo ai consiglieri di minoranza per contenere richieste generiche e prive di motivazione. Il Ministero ha confermato che:

  • al consigliere comunale spetta una ampia potestà di accesso a tutte le notizie inerenti al mandato consiliare;
  • tuttavia, la giurisprudenza degli ultimi anni ha posto limiti precisi al rilascio delle credenziali per l'accesso al programma di protocollo informatico (TAR Sicilia n. 926/2020);
  • l'Ente, previa regolamentazione, può consentire l'utilizzo di postazioni informatiche presso i propri locali per l'accesso ai dati di sintesi del protocollo (Cons. Stato n. 769/2022 e n. 2945/2022), valutando l'opportunità di consentire l'accesso da remoto;
  • vale il principio dell'«equilibrato bilanciamento» tra l'esercizio del mandato e la riservatezza dei terzi (Cons. Stato n. 2089/2021), con possibile mascheratura selettiva dei dati personali.

I principi di bilanciamento: risorse tecnologiche e sostenibilità organizzativa

Il Consiglio di Stato, con sentenza 8 giugno 2018 n. 3486, ha enunciato un principio di equilibrio sistemico: l'amministrazione deve approntare «risorse tecnologiche idonee» a soddisfare le richieste di accesso del consigliere, senza però gravare eccessivamente sui bilanci pubblici. Il bilanciamento è tra trasparenza amministrativa e sostenibilità organizzativa: l'ente non può rifiutarsi di organizzare gli strumenti, ma può adottare le modalità che — a parità di efficacia conoscitiva — comportano il minor aggravio possibile per gli uffici.

⚠️ Cautela operativa per il Segretario Comunale. Una linea di condotta prudenziale:
  • Non rilasciare credenziali individuali di accesso remoto al protocollo (esposizione a contenzioso e a profili di responsabilità ex GDPR per accesso indiscriminato);
  • Disciplinare in un atto regolamentare le modalità di consultazione del protocollo da parte dei consiglieri (postazioni informatiche dedicate negli uffici, orari, assistenza di personale, registro degli accessi);
  • Trasmettere le distinte di sintesi su richiesta motivata e con frequenza ragionevole — non necessariamente quotidiana, a fronte di richieste generiche;
  • Documentare in modo tracciabile ogni accesso (data, consigliere richiedente, atti consultati/trasmessi, oggetto della richiesta) per costituire un argine probatorio in caso di contenzioso o di contestazione;
  • Coordinarsi con il DPO per la valutazione dei profili privacy connessi all'estrazione massiva di dati dal protocollo.

Profili operativi per il Segretario Comunale

La gestione delle richieste di accesso del consigliere comunale è uno dei terreni in cui il Segretario svolge un ruolo decisivo, sia di filtro tecnico-giuridico, sia di mediazione tra esigenze politiche e di servizio. Alcune indicazioni di prudenza:

  • Mai chiedere la motivazione: anche se il consigliere è disponibile a spiegare, ogni richiesta di motivazione è in radice illegittima e fonte di contenzioso;
  • Documentare ogni passaggio: protocollare l'istanza, tracciare il flusso istruttorio, conservare evidenza dell'ostensione (eventualmente con oscuramento);
  • Adottare la mascheratura come strumento ordinario: nelle materie con dati di terzi, l'oscuramento selettivo è la soluzione preferibile rispetto al diniego totale;
  • Coordinarsi con il RPCT per le richieste che si collocano al confine tra accesso del consigliere e accesso civico generalizzato (è il caso di un consigliere che vesta anche, contestualmente, la qualità di interessato ex L. 241/1990);
  • Predisporre un regolamento interno: anche se la materia è disciplinata direttamente dalla legge, un regolamento comunale (o una disposizione del regolamento del Consiglio) può utilmente disciplinare modalità tecniche, tempistiche, prassi per le richieste massive;
  • Formare gli uffici: la differenza tra accesso del consigliere e accesso documentale/civico è spesso fonte di errori da parte dei singoli responsabili. Una circolare interna chiarificatrice è un buon investimento;
  • Ricordare il vincolo di segreto: documentare formalmente l'avviso al consigliere circa l'obbligo di riservatezza penalmente sanzionato, in particolare per gli atti contenenti dati particolari.

Checklist operativa per il Segretario Comunale

  • Protocollare l'istanza del consigliere e individuare il responsabile dell'istruttoria
  • Verificare la corretta qualificazione (art. 43 TUEL vs L. 241/1990 vs accesso civico)
  • Non chiedere mai la motivazione della richiesta
  • Individuare gli atti oggetto di accesso anche in forma indicativa, se la richiesta è formulata in termini generali
  • Identificare eventuali dati di terzi che richiedono oscuramento ex GDPR
  • Rilasciare gli atti — preferibilmente in via telematica — entro il termine di 30 giorni
  • In caso di oscuramento, motivare puntualmente quali dati sono mascherati e perché
  • Avvisare formalmente il consigliere del vincolo di segreto ex art. 43 c. 2 TUEL
  • Conservare evidenza completa del procedimento (protocolli, ostensione, eventuali oscuramenti)
  • Per richieste massive o seriali, valutare la motivazione del rigetto sui criteri dell'abuso del diritto (analogia con CdS 3159/2026 in materia di accesso civico)
  • In caso di dubbio interpretativo, valutare la richiesta di parere al Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Conclusioni

Il diritto di accesso del consigliere comunale ex art. 43, c. 2, TUEL è una delle leve più potenti dell'esercizio del mandato elettivo, ma anche uno dei profili più delicati nella gestione quotidiana dell'ente. La giurisprudenza, sostanzialmente consolidata, e i pareri ministeriali — di cui il parere Min. Interno n. 9733/2026 in materia di accesso al procedimento disciplinare è un esempio paradigmatico — indicano la via maestra del bilanciamento: non diniego, ma ostensione accompagnata da mascheratura selettiva dei dati eccedenti la funzione di controllo politico-amministrativo.

Per il Segretario Comunale, in particolare nei piccoli Comuni dove le richieste possono assumere toni molto personali e politicamente conflittuali, il presidio tecnico-giuridico del procedimento — protocollazione, istruttoria, ostensione tempestiva, conservazione documentale — è la migliore garanzia di legittimità degli atti e di tenuta nei confronti del possibile contenzioso, sia in sede giurisdizionale sia in sede prefettizia.

Fonti di riferimento: Costituzione, artt. 1, 3, 67, 97 e 114; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 43 c. 2 e 79 c. 4; L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22-25; D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 5 (accesso civico semplice e generalizzato); D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Reg. UE 2016/679 (GDPR), in particolare art. 5 par. 1 lett. c (principio di minimizzazione); art. 2 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Giurisprudenza: Consiglio di Stato Sez. V n. 11/2017; Sez. V n. 4525/2017; Sez. IV n. 2716/2004; Sez. V n. 5264/2007; Sez. V n. 5879/2007 e giurisprudenza conforme; Consiglio di Stato sent. 8 giugno 2018, n. 3486 (risorse tecnologiche idonee — bilanciamento con sostenibilità organizzativa); Consiglio di Stato n. 769 del 3/2/2022 e n. 2945 del 19/4/2022 (postazioni informatiche presso gli uffici dell'ente per la consultazione del protocollo); Consiglio di Stato n. 2089 del 11/3/2021 (principio dell'equilibrato bilanciamento); Consiglio di Stato sez. V, 22 giugno 2021, n. 4792 (lettura sistematica art. 43 ↔ art. 42 TUEL: strumentalità del diritto rispetto alla funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo); Consiglio di Stato n. 3564 del 6 aprile 2023 (accesso sistematico al protocollo come «innovazione organizzativa radicale» — limite del principio di proporzionalità); Consiglio di Stato sez. V, 28 giugno 2024, n. 5750 (l'aggettivo «utili» dell'art. 43 estende, non limita); Consiglio di Stato n. 2189 del 1° marzo 2023 (mascheratura dei nominativi quale tecnica di bilanciamento); TAR Lombardia, sez. I, sent. 24 ottobre 2022, n. 2317 (dati di sintesi del protocollo: elevato livello di sicurezza, principio del minor aggravio, modalità alternative); TAR Veneto, sez. I, sent. 29 aprile 2020, n. 393 (istanze massive non coerenti con funzione di indirizzo e controllo); TAR Campania sent. n. 565 del 26 marzo 2025; TAR Lazio-Latina sent. 3 marzo 2023, n. 49; Consiglio di Stato sent. n. 3159/2026 (richiamata per le richieste massive); TAR Sicilia Catania sez. I, sent. 4 maggio 2020, n. 926 (rigetto della richiesta di credenziali per accesso remoto al protocollo); TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I Trieste, sent. 9 luglio 2020 n. 253 (qualificazione della richiesta di credenziali remote come «abuso del diritto»; catalogo dei documenti preclusi al consigliere; distinzione tra diritto in sé e modalità organizzative); TAR Emilia Romagna Parma sez. I, 20 gennaio 2020 n. 16; TAR Puglia Lecce sez. II, 7 novembre 2017 n. 1745; Cons. Stato sez. V, 5 settembre 2014 n. 4525; TAR Toscana sez. I, 28 gennaio 2019 n. 133; TAR Basilicata sez. I, 10 luglio 2019 n. 599; TAR Campania Salerno sez. II, 4 aprile 2019 n. 545; TAR Sardegna sez. I, 4 aprile 2019 n. 317; Cons. Stato sez. V, 26 maggio 2020 n. 3345; TAR Molise sez. I, 3 settembre 2019 n. 285; Cons. Stato sez. V, 2 gennaio 2019 n. 12; TAR Toscana sez. I, 22 dicembre 2016 n. 1844. Pareri ministeriali e dell'Autorità Garante: Ministero dell'Interno — Dipartimento Affari Interni e Territoriali, parere n. 9733 del 19 marzo 2026 (accesso agli atti di procedimento disciplinare); Ministero dell'Interno, parere n. 6153 del 24 febbraio 2026 (richieste di accesso ex art. 43 c. 2 TUEL — fatture, piani di rientro, accordi transattivi, elenco immobili, contribuenti morosi); Ministero dell'Interno, parere n. 2339 del 23 gennaio 2026 (pubblicato il 22 aprile 2026) sulla trasmissione delle distinte di protocollo; Garante per la protezione dei dati personali, parere n. 353 del 3 agosto 2023 (principi GDPR di limitazione della finalità e di minimizzazione applicati all'accesso ex art. 43 TUEL). Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.

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