Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è governato dal principio di esclusività della prestazione: il dipendente pubblico è tenuto a riservare alla propria amministrazione l'intera energia lavorativa, salvo specifiche eccezioni espressamente previste dalla legge. In tale cornice, lo svolgimento di incarichi extraistituzionali — cioè di attività professionali, occasionali o continuative, svolte presso altri soggetti pubblici o privati — è ammesso solo a condizioni rigorose, disciplinate dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dalla normativa connessa. In questa guida ricostruiamo il sistema, distinguendo le incompatibilità assolute, gli incarichi autorizzabili e gli incarichi liberi, descrivendo il procedimento di autorizzazione, i profili sanzionatori, il regime del part-time e gli obblighi di trasparenza per gli enti locali.
- Il regime degli incarichi extraistituzionali è fondato sul principio di esclusività del rapporto di servizio pubblico (art. 98 Cost., art. 60 DPR 3/1957, art. 53 D.Lgs. 165/2001).
- Gli incarichi si distinguono in tre categorie: (1) incompatibilità assolute vietate sempre; (2) incarichi autorizzabili previa valutazione di compatibilità; (3) incarichi liberi per i quali non serve autorizzazione.
- I requisiti per l'autorizzazione: occasionalità, non prevalenza, estraneità all'attività di servizio, assenza di conflitto di interessi, compatibilità organizzativa.
- Termine per provvedere: 30 giorni dalla richiesta, con silenzio-assenso per gli enti pubblici e silenzio-rifiuto per i privati (art. 53 c. 10).
- Sanzioni: versamento all'erario dei compensi percepiti senza autorizzazione (art. 53 c. 7); responsabilità disciplinare e — al ricorrere dei presupposti — danno erariale.
- Obblighi: comunicazione annuale all'Anagrafe delle Prestazioni (PerlaPA) ex art. 53 c. 12; pubblicazione in Amministrazione Trasparente ex art. 18 D.Lgs. 33/2013.
- Regime speciale per il part-time ≤ 50%: possibilità di svolgere libera professione e attività di lavoro autonomo (art. 1 c. 56 L. 662/1996).
Il quadro normativo
| Fonte | Contenuto |
|---|---|
| Costituzione — art. 98 | I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione; principio costituzionale dell'esclusività del rapporto |
| D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 — art. 60 | Testo Unico Impiegati Civili dello Stato: incompatibilità assolute (commercio, industria, professioni, cariche in società di lucro) |
| D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — art. 53 | Norma cardine: disciplina organica degli incarichi extraistituzionali del personale pubblico, sia in regime di tempo pieno sia in regime di part-time |
| L. 23 dicembre 1996, n. 662 — art. 1, cc. 56-58 | Regime speciale del part-time ≤ 50%: facoltà di svolgere libera professione e altre attività di lavoro autonomo |
| L. 6 novembre 2012, n. 190 — art. 1, cc. 42-44 | Disciplina anticorruzione: modifiche all'art. 53 D.Lgs. 165/2001 sulla disciplina degli incarichi e dei conflitti di interesse |
| D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 | Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PA e gli enti privati in controllo pubblico |
| D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 | Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: artt. 4 (regali) e 6 (comunicazione interessi finanziari e conflitti d'interesse) |
| D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — art. 18 | Obblighi di pubblicazione in «Amministrazione Trasparente» dei dati relativi ai titolari di incarichi conferiti dall'amministrazione |
| CCNL Funzioni Locali (art. 11 CCNL 16/11/2022) | Disciplina contrattuale del personale con riferimento alle condizioni di esclusività e flessibilità del rapporto |
| D.P.C.M. 22 ottobre 1994, n. 678 e ss.mm. | Regime applicativo per il personale in part-time presso la PA |
| Determinazioni e linee guida ANAC | Orientamenti applicativi: Linee guida n. 833/2016 e successive sull'autorizzazione degli incarichi extra; PNA 2025 |
Le tre categorie di incarichi
Il regime degli incarichi extraistituzionali si articola in tre categorie nettamente distinte, con conseguenze giuridiche e procedurali diverse:
| Categoria | Disciplina | Procedura |
|---|---|---|
| 🚫 INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTE | Vietate sempre: il dipendente non può svolgerle in nessun caso (art. 60 DPR 3/1957) | Nessuna autorizzazione possibile |
| ⚠️ INCARICHI AUTORIZZABILI | Ammessi solo previa autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza (art. 53 c. 7 D.Lgs. 165/2001) | Istanza + valutazione di compatibilità + autorizzazione formale |
| ✅ INCARICHI LIBERI | Non richiedono autorizzazione (art. 53 c. 6 D.Lgs. 165/2001) | Comunicazione (se prevista) o nessun adempimento |
1. Le incompatibilità assolute (art. 60 DPR 3/1957)
L'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 elenca attività ed incarichi tassativamente vietati al dipendente pubblico, in quanto incompatibili con il rapporto di servizio. Si tratta di divieti assoluti: la loro violazione è radicalmente illegittima e non è sanabile con alcuna autorizzazione.
- Esercizio del commercio, dell'industria, di qualsiasi professione;
- Cariche in società costituite a fini di lucro (amministratore, sindaco, consigliere), salvo specifiche eccezioni (cariche presso società/enti del Comune di appartenenza, su designazione o autorizzazione);
- Esercizio di un'altra attività lavorativa subordinata, sia pubblica sia privata;
- Partecipazione attiva alla gestione di attività di lavoro autonomo o di impresa;
- Accettazione di cariche incompatibili con l'esercizio delle funzioni pubbliche.
Le conseguenze della violazione (art. 63 DPR 3/1957)
Il dipendente che si trovi in una situazione di incompatibilità assoluta è soggetto a:
- Diffida formale del datore di lavoro a cessare la situazione di incompatibilità entro un termine perentorio (di norma 15 giorni);
- In caso di mancata ottemperanza, decadenza dal pubblico impiego (perdita del rapporto di lavoro);
- Eventuali profili disciplinari per la condotta tenuta nel periodo di permanenza dell'incompatibilità;
- Cumulo con eventuali profili di responsabilità penale (es. art. 326 c.p. rivelazione di segreti d'ufficio; art. 323 c.p. abuso d'ufficio) o di responsabilità erariale.
Le eccezioni: il part-time ≤ 50%
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, c. 56, introduce una rilevante eccezione per il personale in regime di part-time ridotto:
📌 Il regime del part-time ≤ 50%
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno può, su autorizzazione (o con comunicazione preventiva) dell'amministrazione, svolgere:
- libera professione regolamentata da specifico ordinamento (avvocato, ingegnere, architetto, commercialista, ecc.);
- attività di lavoro autonomo o subordinato presso terzi;
- impresa o partecipazione attiva alla gestione di attività imprenditoriali.
Restano comunque vietate le attività che si pongano in conflitto di interessi con il rapporto di servizio o che siano direttamente correlate alle funzioni pubbliche esercitate. Per gli avvocati, ad esempio, è vietato assumere il patrocinio di privati in cause contro la propria amministrazione.
2. Gli incarichi autorizzabili (art. 53 c. 7 D.Lgs. 165/2001)
L'art. 53, c. 7, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che il personale pubblico non può assumere incarichi retribuiti, conferiti da altri soggetti pubblici o privati, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Si tratta della categoria più ampia e operativamente rilevante.
I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
L'autorizzazione non è un atto dovuto né può essere rilasciata automaticamente. La PA è chiamata a valutare il ricorrere di cinque requisiti cumulativi:
| Requisito | Contenuto |
|---|---|
| 1. Occasionalità e non prevalenza | L'incarico deve avere carattere episodico o comunque non prevalente rispetto all'attività di servizio; la sua durata e impegno orario non devono incidere sull'attività istituzionale |
| 2. Estraneità all'attività di servizio | L'oggetto dell'incarico deve essere estraneo alle competenze istituzionali dell'amministrazione di appartenenza e all'unità organizzativa di assegnazione del dipendente |
| 3. Assenza di conflitto di interessi | L'incarico non deve generare situazioni — anche solo potenziali — di conflitto di interessi con le funzioni esercitate dal dipendente (art. 6 DPR 62/2013) |
| 4. Compatibilità organizzativa | L'attività extraistituzionale deve essere compatibile con le esigenze del servizio: orario di lavoro, presenza, reperibilità, programmazione ferie |
| 5. Coerenza con il Codice di comportamento | L'incarico non deve violare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) né il Codice integrativo dell'ente; rispetto degli obblighi di astensione e di comunicazione interessi finanziari |
Casi tipici di incarichi autorizzabili
- Docenza in corsi, seminari, master, attività di formazione esterna presso enti pubblici o privati;
- Partecipazione a commissioni di concorso presso altre amministrazioni;
- Consulenze tecniche per altre amministrazioni pubbliche o per soggetti privati (in materie estranee alle competenze d'ufficio);
- Incarichi di componente di organismi di controllo (es. revisori dei conti di società partecipate da altri enti);
- Collaborazioni editoriali continuative o di natura redazionale retribuite;
- Perizie e consulenze tecniche d'ufficio (CTU) per l'autorità giudiziaria (incarichi retribuiti);
- Cariche in associazioni, fondazioni, enti senza scopo di lucro se accompagnate da compensi o gettoni di presenza significativi.
3. Gli incarichi liberi: non richiedono autorizzazione (art. 53 c. 6)
L'art. 53, c. 6, lett. da a) ad f-bis), individua specifiche categorie di attività che non rientrano nel regime autorizzatorio e che il dipendente può svolgere liberamente. Si tratta di attività che il legislatore ritiene compatibili con il rapporto di servizio pubblico per la loro natura (esercizio di libertà fondamentali, gratuità, occasionalità).
- Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- Utilizzazione economica delle opere dell'ingegno da parte dell'autore o dell'inventore (diritti d'autore, royalties, brevetti);
- Partecipazione a convegni e seminari, anche con riconoscimento di un compenso (di norma il rimborso delle sole spese);
- Incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo;
- Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali al personale con cariche sindacali;
- Attività di formazione diretta al personale di altre amministrazioni pubbliche o ai dipendenti privati (lett. f-bis introdotta da L. 190/2012);
- Attività gratuite svolte presso associazioni, fondazioni, enti del Terzo Settore senza fini di lucro.
Attività che restano libere ma con cautele
Anche per le attività libere ex c. 6, alcune cautele restano comunque opportune:
- l'attività deve conservare carattere occasionale: se si trasforma in attività professionale continuativa, può ricadere nell'autorizzazione o nell'incompatibilità assoluta;
- il dipendente è comunque tenuto al rispetto degli obblighi del Codice di comportamento (riservatezza, non utilizzazione del nome dell'ente, ecc.);
- per le pubblicazioni e gli scritti, va evitato l'uso di informazioni riservate o non ancora pubbliche acquisite in ragione dell'ufficio;
- la comunicazione preventiva al responsabile non è giuridicamente obbligatoria per le attività ex art. 53 c. 6 — il PNA 2013 (Allegato 1) e la Corte conti Sicilia n. 131/2026 escludono che dalla legge derivi un tale obbligo, e un'eventuale previsione regolamentare interna in tal senso sarebbe priva di base legale (cfr. infra); resta comunque buona prassi informare il responsabile, sul piano della leale collaborazione e per la corretta tenuta del fascicolo personale.
Il procedimento di autorizzazione
I soggetti legittimati e i termini
Iniziativa
La richiesta di autorizzazione è inoltrata dal soggetto conferente (ente o persona che intende affidare l'incarico) oppure direttamente dal dipendente. La richiesta deve indicare: oggetto dell'incarico, durata presunta, compenso, eventuali impegni orari, soggetto conferente.
Istruttoria
L'ufficio personale, sentito il responsabile della struttura di assegnazione del dipendente, verifica il ricorrere dei 5 requisiti cumulativi: occasionalità, estraneità, assenza di conflitto, compatibilità organizzativa, coerenza con il Codice di comportamento. Acquisisce eventuali dichiarazioni del dipendente sulla compatibilità.
Decisione
L'organo competente (di norma il responsabile del personale o il Segretario) emette un provvedimento motivato di autorizzazione, di diniego o di autorizzazione condizionata (con prescrizioni). L'atto deve indicare: oggetto dell'incarico, durata, compenso, eventuali condizioni.
Termini ex art. 53 c. 10
Il provvedimento deve essere emesso entro 30 giorni dalla richiesta. Sull'inerzia: silenzio-assenso per le richieste provenienti da altre pubbliche amministrazioni; silenzio-rifiuto per le richieste provenienti da soggetti privati. Termini sospesi per richiesta di integrazioni.
Comunicazione e archiviazione
Il provvedimento è comunicato al dipendente e al soggetto conferente, e archiviato nel fascicolo personale del dipendente. Va inserito nel database per la comunicazione annuale all'Anagrafe delle Prestazioni (PerlaPA).
Le sanzioni: il versamento all'erario dei compensi non autorizzati
La disciplina sanzionatoria dell'art. 53 c. 7 è particolarmente severa ed è stata rafforzata dalla L. 190/2012 nell'ottica di prevenzione della corruzione.
«In caso di inosservanza del divieto di svolgimento di incarichi retribuiti senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti».
Tre aspetti chiave:
- la sanzione opera indipendentemente dall'effettiva esistenza di un conflitto di interesse o di un danno per l'amministrazione: è una sanzione di tipo oggettivo per la sola violazione dell'obbligo autorizzatorio;
- il versamento riguarda l'intero compenso percepito, non solo l'eventuale margine di guadagno; è riscosso direttamente dal soggetto erogante o, in difetto, dal percettore;
- le somme versate alimentano il Fondo del salario accessorio dell'ente di appartenenza del dipendente.
Le altre conseguenze
Alla sanzione del versamento all'erario si cumulano altri profili di responsabilità:
- Responsabilità disciplinare del dipendente per la violazione del divieto;
- Responsabilità del soggetto erogante e del dirigente dell'amministrazione che non abbia provveduto al versamento (art. 53 c. 7-ter);
- Responsabilità erariale dei responsabili dell'ente di appartenenza del dipendente che non abbiano contestato la violazione e attivato il recupero;
- Profili penali al ricorrere dei presupposti (es. abuso d'ufficio art. 323 c.p.; falso in atto pubblico).
Comunicazione e trasparenza
Anagrafe delle Prestazioni (PerlaPA) — art. 53 c. 12
Ai sensi dell'art. 53, c. 12, le amministrazioni sono tenute a comunicare, in via telematica e entro il 30 giugno di ogni anno, al Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il portale PerlaPA:
- gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente, con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso lordo;
- i compensi erogati a propri dipendenti per incarichi conferiti dall'amministrazione stessa;
- i compensi erogati a soggetti esterni per incarichi di studio, consulenza, ricerca (in coordinamento con la disciplina dell'art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001).
Pubblicazione in Amministrazione Trasparente — art. 18 D.Lgs. 33/2013
In coerenza con la trasparenza preventiva, l'art. 18 del D.Lgs. 33/2013 impone la pubblicazione in «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione «Personale → Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti», dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante.
Le casistiche più frequenti negli enti locali
1. Avvocati comunali e libera professione
L'avvocato del Comune, in quanto iscritto all'albo, è tenuto al rispetto del regime di esclusività: l'esercizio della libera professione è vietato in regime di tempo pieno. È invece consentito al part-time ≤ 50%, ma con divieto assoluto di assumere il patrocinio di privati in cause contro l'amministrazione di appartenenza.
2. Architetti, ingegneri, geometri comunali
Per i tecnici dell'ufficio tecnico, l'esercizio della libera professione è vietato in regime di tempo pieno. Le consulenze tecniche per privati su pratiche estranee al territorio comunale e alle competenze dell'ufficio possono essere autorizzate solo previa rigorosa verifica del conflitto di interessi.
3. Docenze e formazione
Le docenze in corsi, master, seminari sono di regola autorizzabili — purché occasionali e non prevalenti. Le attività di formazione presso altre amministrazioni pubbliche o presso il personale di altre PA rientrano nella categoria delle attività libere (art. 53 c. 6 lett. f-bis, introdotto da L. 190/2012).
🆕 Corte conti Sicilia, sent. 19 maggio 2026 n. 131 — incarichi sporadici di docenza ad altri dipendenti pubblici: niente autorizzazione, niente danno erariale
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Sicilia, sentenza 19 maggio 2026 n. 131 circoscrive l'autorizzazione preventiva ex art. 53 D.Lgs. 165/2001: i dipendenti pubblici non sono obbligati a richiedere autorizzazione per incarichi sporadici di docenza rivolti ad altri dipendenti pubblici, perché tali attività rientrano espressamente nella categoria delle attività libere ex art. 53 c. 6 lett. f-bis): «attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica». Di conseguenza, la mancata comunicazione non costituisce danno erariale.
Il caso è stato analizzato criticamente da Luigi Oliveri su LeAutonomie.it (15 giugno 2026), che pur condividendo l'esito spinge la lettura ancora più avanti: secondo l'autore, per gli incarichi liberi ex c. 6 lett. f-bis) non solo l'autorizzazione, ma anche la comunicazione preventiva non è richiesta dalla legge; la presenza della parola «comunicazione» nel testo del solo c. 6 lett. f-ter) (prestazioni di lavoro sportivo) sarebbe «la prova inconfutabile che nel diverso caso di cui alla lettera f-bis) la comunicazione semplicemente non è richiesta». Posizione conforme al PNA 2013, Allegato 1, secondo cui per le attività ex c. 6 «gli incarichi non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione», perché il legislatore ne ha già compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità.
Conseguenze operative per i Comuni: (i) non è legittimo introdurre, per via regolamentare interna, obblighi di comunicazione preventiva per gli incarichi ex art. 53 c. 6 (cfr. lett. f-bis docenza e formazione, lett. a collaborazioni editoriali, ecc.) — un eventuale obbligo regolamentare in tal senso è erroneo perché privo di base legale; (ii) la mancata comunicazione, di per sé, non genera responsabilità erariale né disciplinare, salvo che si dimostri un conflitto di interessi concreto sottostante; (iii) resta comunque consigliabile — sul piano della leale collaborazione e per la corretta tenuta dell'Anagrafe delle Prestazioni — che il dipendente informi il proprio responsabile, fermo restando che si tratta di buona prassi e non di obbligo giuridico.
4. Cariche in società partecipate
Le cariche di amministratore o di componente del Collegio sindacale in società del Comune (società in house, partecipate) sono di norma compatibili con il rapporto di servizio quando avvengono su designazione o autorizzazione del Comune stesso. Vanno comunque verificate alla luce del D.Lgs. 39/2013 sulla disciplina di inconferibilità e incompatibilità (vedi → approfondimento sugli adempimenti post-elettorali).
5. Pubblicazioni, libri, contributi scientifici
La pubblicazione di libri, contributi scientifici, articoli su riviste scientifiche o professionali è libera e non richiede autorizzazione (art. 53 c. 6 lett. a). Va comunque rispettato l'obbligo di non utilizzare informazioni riservate acquisite in ragione dell'ufficio.
6. Cariche associative e nel Terzo Settore
Le cariche associative gratuite presso associazioni no-profit ed enti del Terzo Settore (Presidente, Consigliere, Segretario) sono di norma libere. Diventano autorizzabili se accompagnate da gettoni di presenza o da compensi significativi. Restano vietate se l'associazione opera in settori in cui l'ente locale esercita funzioni amministrative dirette (conflitto di interessi).
Decalogo operativo
- Adottare il regolamento sugli incarichi extraistituzionali dell'ente con specifica disciplina dei criteri di valutazione, della modulistica e del procedimento (in coerenza con i criteri di cui all'art. 53 c. 5 D.Lgs. 165/2001).
- Conoscere le tre categorie: incompatibilità assolute (mai), autorizzabili (sempre con istruttoria), liberi (no autorizzazione ma cautele).
- Per gli incarichi autorizzabili, verificare i 5 requisiti cumulativi: occasionalità, estraneità, assenza di conflitto, compatibilità organizzativa, coerenza con il Codice di comportamento.
- Motivare il provvedimento di autorizzazione (o di diniego) in modo specifico, dando atto delle verifiche svolte e delle dichiarazioni del dipendente; non utilizzare formule di stile.
- Rispettare i termini: 30 giorni dalla richiesta; tener conto del diverso regime di silenzio (assenso per le PA, rifiuto per i privati).
- Per i dipendenti in part-time ≤ 50%: applicare il regime speciale ex art. 1 c. 56 L. 662/1996, verificando comunque l'assenza di conflitto di interessi e il divieto di patrocinio contro l'amministrazione.
- Per i dipendenti in tempo pieno: presidiare il rispetto delle incompatibilità assolute e attivare la procedura di diffida ex art. 63 DPR 3/1957 in caso di violazione.
- Coordinarsi con il RPCT per la prevenzione dei conflitti di interesse e per la coerenza con il PTPCT/PIAO.
- Rispettare gli obblighi di trasparenza: pubblicazione in «Amministrazione Trasparente» ex art. 18 D.Lgs. 33/2013 e comunicazione annuale all'Anagrafe delle Prestazioni (PerlaPA) ex art. 53 c. 12 — termine 30 giugno.
- In caso di incarichi non autorizzati: attivare la procedura di versamento all'erario del compenso ex art. 53 c. 7; segnalare la violazione disciplinare; informare i superiori e il RPCT per la valutazione degli ulteriori profili di responsabilità.
Fonti normative
- Costituzione della Repubblica — art. 98 (esclusività del servizio dei pubblici impiegati)
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 — Testo Unico Impiegati Civili dello Stato, artt. 60-65 (incompatibilità assolute e procedura di diffida-decadenza)
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — art. 53 (incarichi vietati ai dipendenti pubblici), commi 1-16
- L. 23 dicembre 1996, n. 662 — art. 1, commi 56-58 (regime del part-time ≤ 50%)
- L. 6 novembre 2012, n. 190 — art. 1, commi 42-44 (anticorruzione; modifiche art. 53)
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 — Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PA
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 — Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (artt. 4, 6)
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — art. 18 (pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli incarichi)
- D.P.C.M. 22 ottobre 1994, n. 678 e successive modificazioni — disciplina del part-time
- CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 — disposizioni connesse all'esclusività e al regime delle prestazioni del personale
- Linee guida e determinazioni ANAC in materia di incarichi extraistituzionali e prevenzione dei conflitti di interesse; PNA 2025
- Codice civile: artt. 2049 (responsabilità del datore di lavoro), 2105 (obbligo di fedeltà del lavoratore)
- Codice penale: artt. 323 (abuso d'ufficio), 326 (rivelazione di segreti d'ufficio), 328 (rifiuto/omissione di atti d'ufficio)
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→ Adempimenti post-elettorali: dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013
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🆕 Sull'esclusione della responsabilità erariale per gli incarichi non soggetti ad autorizzazione (Corte conti Sicilia sent. 131/2026, art. 53 c. 6 lett. f-bis) — Luigi Oliveri, LeAutonomie.it:
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