Tra le funzioni che la legge attribuisce al Segretario Comunale, quella di «ufficiale rogante» — codificata oggi dall'art. 97, comma 4, lettera c), del TUEL — è probabilmente quella più antica, quella più solenne e quella più silenziosamente carica di rischio. È la funzione che assimila — limitatamente alla forma pubblica amministrativa e nei contratti in cui l'ente è parte — il Segretario al notaio: i contratti rogati dal Segretario hanno la stessa efficacia probatoria, la stessa forza esecutiva, lo stesso valore di pubblica fede del rogito notarile. Tre dipendenti su quattro — e tre amministratori su quattro — sottovalutano la portata di questa equiparazione. Il Segretario rogante, invece, deve saperla benissimo.
Il presente approfondimento ricostruisce sistematicamente la disciplina dell'attività di rogito: il quadro normativo (TUEL, R.D. 2440/1923, R.D. 827/1924, D.Lgs. 36/2023); le forme dei contratti pubblici con specifica attenzione all'atto pubblico informatico obbligatorio dal 2018; le verifiche istruttorie che il rogante deve compiere; gli adempimenti fiscali (imposta di registro, bollo); la tenuta del repertorio elettronico e la conservazione digitale; i diritti di rogito nel particolare regime dei piccoli Comuni; le responsabilità del rogante. Con uno sguardo sempre rivolto all'aspetto pratico: cosa fa concretamente il Segretario, in quali atti, con quali documenti, con quali conseguenze.
PARTE I — IL QUADRO NORMATIVO
1. La fonte: l'art. 97, c. 4, lett. c) TUEL
La fonte cardine della funzione è l'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL): il Segretario Comunale «roga, in rappresentanza dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente». La norma — di apparente semplicità — racchiude tre funzioni distinte:
| Funzione | Oggetto | Effetto |
|---|---|---|
| Rogito di contratti | Atti con cui l'ente assume obbligazioni come parte (contraente) | Atto pubblico amministrativo; equiparazione al rogito notarile |
| Autentica di scritture private | Documenti sottoscritti dal privato nell'interesse dell'ente | Riconoscimento legale della sottoscrizione |
| Autentica di atti unilaterali | Es. dichiarazioni unilaterali di obbligo, rinunce, transazioni unilaterali | Riconoscimento legale della sottoscrizione e/o della data certa |
Tutte e tre le funzioni sono esercitabili nell'interesse dell'ente: il Segretario non roga «per i privati» (non è un notaio del cittadino) e non roga «per se stesso». La parte pubblica deve essere il Comune (o l'Unione, o il Consorzio, o la Comunità Montana di cui sia Segretario), e l'interesse deve essere quello dell'ente.
2. Il quadro storico-sistematico: R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924
La funzione di rogito affonda le radici nella legge di contabilità di Stato: il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il suo regolamento di esecuzione R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Sono norme «patriarchali» — molte delle quali ancora vigenti — che disciplinano la forma dei contratti della PA, il repertorio, le modalità di registrazione e di trasmissione.
L'art. 16 del R.D. 2440/1923 stabilisce le forme alternative di stipulazione: pubblica forma amministrativa (rogito del Segretario), atto pubblico notarile, scrittura privata, scambio di corrispondenza. L'art. 18 disciplina la tenuta del repertorio dei contratti rogati e la registrazione cronologica.
3. Il D.Lgs. 36/2023: l'atto pubblico informatico obbligatorio
Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) cristallizza all'art. 18, comma 1, il principio della forma elettronica obbligatoria: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo modalità in formato elettronico». La forma elettronica è la regola generale; le modalità ammesse sono:
- atto pubblico notarile informatico (rogito del notaio in formato elettronico);
- forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante (cioè il Segretario Comunale per i Comuni);
- scrittura privata in modalità elettronica, anche tramite scambio di documenti firmati digitalmente.
La pena di nullità è il dato più forte: un contratto stipulato in forma cartacea, oggi, è — di regola — nullo per difetto di forma. Le uniche eccezioni residue sono fortemente tipizzate (es. contratti di importo bagatellare, situazioni di emergenza, contratti già conclusi prima del 2018).
4. La normativa sui diritti di rogito: l'art. 10 D.L. 90/2014 e il limite del «quinto»
Sul piano dei diritti di rogito — i compensi percepiti dal Segretario per l'attività di rogito — la disciplina vigente riposa sull'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. La norma — fortemente innovativa rispetto al regime previgente — ha riassettato in modo organico la materia secondo due regole fondamentali:
| Provento | Destinazione | Beneficiario |
|---|---|---|
| Diritti di segreteria | Integralmente acquisiti al bilancio dell'ente | 100% Comune |
| Diritti di rogito (Comuni con dirigenti) | Integralmente acquisiti al bilancio dell'ente | 100% Comune |
| Diritti di rogito (Comuni privi di dirigenti) | Al Segretario rogante, entro il limite del quinto (20%) dello stipendio annuo in godimento | Segretario — fino al tetto del 20% del trattamento annuo lordo |
La distinzione — spesso confusa — tra diritti di segreteria e diritti di rogito è essenziale: i primi (corrispettivi per certificati, copie, atti amministrativi tipici della funzione di segreteria) sono sempre e integralmente di competenza dell'ente; solo i secondi (corrispettivi per l'attività di rogito propriamente detta) sono, nei Comuni privi di dirigenza, riconoscibili al Segretario nella misura tipizzata.
Il «limite del quinto» dello stipendio annuo
Il tetto di percezione dei diritti di rogito per il Segretario è fissato in un quinto (20%) dello stipendio annuo lordo in godimento. Si tratta del trattamento economico complessivo annuale del Segretario, comprensivo di stipendio tabellare e indennità fisse. Una volta superato tale limite, gli eventuali ulteriori diritti di rogito sono integralmente acquisiti al bilancio dell'ente.
La conferma della Corte dei Conti: Sez. Aut. n. 18/2018
La giurisprudenza contabile ha definitivamente chiarito la portata della disciplina con la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 18/2018: i diritti di rogito competono per intero ai Segretari Comunali operanti nei Comuni senza dirigenza, entro il limite del 20% dello stipendio annuo lordo. La pronuncia ha risolto i precedenti dubbi interpretativi — alimentati dalla deliberazione Sez. Aut. n. 21/2015/QMIG e dalla SS.RR. n. 23123/2016 — confermando un regime unitario: massima percezione individuale fino al tetto, con esclusione di qualunque riparto alternativo.
Il regime è confermato dagli orientamenti applicativi ARAN. Cfr. il nostro approfondimento sulla contrattazione decentrata per il raccordo con il regime del trattamento accessorio.
PARTE II — LA NATURA DELLA FUNZIONE
5. Il Segretario come pubblico ufficiale rogante
Il Segretario Comunale che roga assume — nello specifico atto — la qualifica di pubblico ufficiale rogante: una qualifica aggiuntiva rispetto a quella di pubblico ufficiale che esercita nelle altre funzioni del proprio ruolo (consulenza, partecipazione agli organi, controllo). Le conseguenze sistematiche:
- il rogito è atto pubblico ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c.: fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento, della sua sottoscrizione e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza;
- il rogito ha forza esecutiva: è titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., n. 3) — è cioè direttamente azionabile per il recupero coattivo delle prestazioni che vi sono contenute;
- il rogito è opponibile ai terzi nei termini dell'efficacia pubblica;
- il Segretario gode di pubblica fede in relazione agli atti rogati.
6. Il perimetro: cosa può rogare il Segretario
Il perimetro oggettivo della funzione è circoscritto dall'art. 97 TUEL: il Segretario roga i contratti in cui l'ente è parte. Per il diritto vivente:
| Tipologia | Roga il Segretario? | Note |
|---|---|---|
| Appalti di lavori, servizi, forniture sopra soglia | ✅ Sì | Forma pubblica amministrativa o atto pubblico notarile (alternativa) |
| Affidamenti diretti sopra € 40.000 | ✅ Sì | Cfr. il nostro approfondimento sugli affidamenti diretti |
| Concessioni di servizi pubblici locali | ✅ Sì | Vedi anche TUSPL D.Lgs. 201/2022 (nostro approfondimento) |
| Contratti di compravendita immobiliare con il Comune | ✅ Sì | Con esecuzione di trascrizione presso la Conservatoria |
| Convenzioni urbanistiche | ✅ Sì | Convenzioni di lottizzazione, piani attuativi, art. 11 L. 241/1990 |
| Concessioni di beni demaniali e patrimoniali | ✅ Sì | Cfr. il nostro approfondimento |
| Convenzioni tra enti pubblici ex art. 15 L. 241/1990 | ✅ Sì (se l'ente è capofila) | Convenzioni di segreteria, Ambiti Sociali, Centrali di committenza |
| Contratti di lavoro pubblico (assunzioni) | ❌ No (di norma) | Sottoscritti dal dirigente o RUP del personale; il rogito è opzionale |
| Contratti tra due privati (anche se l'ente è coinvolto in via mediata) | ❌ No | Esula dall'ambito dell'art. 97 TUEL |
PARTE III — LE FORME DEI CONTRATTI
7. La forma pubblica amministrativa elettronica
La forma pubblica amministrativa elettronica è oggi la forma tipica dei contratti rogati dal Segretario. Tecnicamente è un atto pubblico informatico sottoscritto con firma digitale dalle parti e dal Segretario, con marca temporale e conservazione a norma. Le sue caratteristiche:
- integralmente digitale: nessun cartaceo, nessun supporto fisico necessario;
- firma digitale del rappresentante legale dell'ente (Sindaco o suo delegato), del contraente privato (legale rappresentante della società), e del Segretario rogante;
- marca temporale obbligatoria per la data certa;
- conservazione digitale a norma (CAD, D.M. 12 marzo 2013, Linee guida AgID).
8. Le altre forme ammesse
| Forma | Quando si usa | Esempio |
|---|---|---|
| Atto pubblico notarile informatico | Quando le parti richiedono o quando l'oggetto del contratto richiede competenze notarili specifiche (es. atti di rilevante valore patrimoniale, contratti immobiliari complessi) | Compravendita di immobili di alto valore |
| Scrittura privata informatica | Contratti di valore modesto; affidamenti diretti sotto soglia (entro i limiti dell'art. 18 D.Lgs. 36/2023) | Affidamenti diretti < € 40.000; contratti di importo bagatellare |
| Scambio di corrispondenza commerciale | Forma residuale ammessa per gli affidamenti diretti di basso importo | Ordini di acquisto < € 5.000 (massimi di tolleranza) |
| Adesione a convenzioni quadro | Quando il contratto si formalizza tramite ordine di acquisto su MePA/Consip | Acquisti tramite Consip, Centrali di committenza regionali |
PARTE IV — LE VERIFICHE PREVENTIVE
9. Le verifiche istruttorie obbligatorie
Prima del rogito, il Segretario deve verificare una pluralità di adempimenti. La verifica non è formale: è condizione di legittimità del rogito e — soprattutto — è il presidio della responsabilità del rogante.
| # | Verifica | Strumento | Norma |
|---|---|---|---|
| 1 | Identità delle parti e poteri di rappresentanza | Visure camerali, atti societari, deleghe | Artt. 2384 ss. c.c. |
| 2 | Requisiti generali ex artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 | Casellario ANAC, AVCPass, autocertificazioni | Vedi nostro approfondimento |
| 3 | Verifica antimafia | BDNA, comunicazione/informazione prefettizia | Artt. 84 ss. D.Lgs. 159/2011 |
| 4 | DURC (regolarità contributiva) | Portale INPS-INAIL-CNCE | Art. 8 D.M. 30/1/2015 |
| 5 | Regolarità fiscale (Agenzia Entrate) | Verifica art. 80 D.Lgs. 50/2016 / art. 95 D.Lgs. 36/2023 | Casellario fiscale |
| 6 | Idoneità tecnico-professionale | Attestazioni SOA; iscrizioni Albi | Art. 100 D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 81/2008 |
| 7 | Polizze fideiussorie e cauzione definitiva | Garanzia bancaria/assicurativa | Art. 117 D.Lgs. 36/2023 |
| 8 | CIG e CUP | Acquisizione e tracciamento | L. 136/2010 art. 3; D.L. 187/2010 |
| 9 | Verifica autocertificazioni delle imprese | VerifichePA InfoCamere (cfr. nostra guida ai portali) | Artt. 71-72 D.P.R. 445/2000 |
| 10 | Copertura finanziaria della spesa | Attestazione del responsabile finanziario ex art. 49 e 151 TUEL | Artt. 151, 153 TUEL |
10. La verifica dei poteri di rappresentanza del contraente privato
Un punto operativo particolarmente delicato è la verifica dei poteri di rappresentanza del contraente privato. Il Segretario deve verificare che chi firma per l'impresa sia effettivamente legittimato a obbligarla. Gli strumenti:
- visura camerale aggiornata, dalla quale risulti la qualifica e i poteri del firmatario;
- statuto societario e/o atto costitutivo, per la verifica delle limitazioni interne;
- deliberazione del CdA o dell'Assemblea che autorizzi la stipula del contratto (per gli importi che lo richiedono);
- procure speciali dei delegati, autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale.
Una sottoscrizione apposta da soggetto non legittimato espone il contratto al rischio di annullamento e — in caso di danno per l'ente — a profili di responsabilità del rogante che non abbia verificato.
PARTE V — ADEMPIMENTI FISCALI E FORMALI
11. L'imposta di registro
I contratti rogati dal Segretario sono soggetti a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data del rogito. Le aliquote variano in funzione della natura del contratto: 3% per gli atti onerosi; 9% per i trasferimenti immobiliari (con varianti); 200 euro fisso per locazioni di immobili strumentali optate.
La registrazione è onere del Segretario rogante, da assolvere tramite il modello unico informatico attraverso il sistema AdE Registrazione atti. L'imposta è anticipata dall'ente e — di norma — addebitata al contraente privato.
12. L'imposta di bollo
I contratti rogati in forma elettronica scontano l'imposta di bollo a forfait: € 16,00 ogni 4 facciate o, per atti complessi, importi maggiori secondo la Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972. Per gli atti rogati su modulistica MePA/Consip, l'imposta è applicata in modalità automatica sul documento generato.
13. La trascrizione (per i contratti immobiliari)
Per i contratti che trasferiscono diritti reali su immobili (compravendita, permuta, costituzione di servitù), il rogito va trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi Agenzia delle Entrate — Pubblicità Immobiliare) entro 30 giorni. La trascrizione attribuisce opponibilità ai terzi ed è condizione di efficacia esterna del trasferimento.
14. Il repertorio dei contratti
Il repertorio degli atti rogati è il registro cronologico in cui il Segretario annota — in sequenza numerica — tutti i contratti rogati e gli atti autenticati. È disciplinato dall'art. 18 R.D. 2440/1923 ed è oggi tenuto in forma elettronica. Va vidimato dall'Agenzia delle Entrate annualmente (con apposizione della marca da bollo cumulativa) e va trasmesso digitalmente per la registrazione.
Per ciascun contratto vanno annotati: numero progressivo del repertorio; data del rogito; parti contraenti; oggetto sintetico; valore; estremi della registrazione; estremi della trascrizione (ove applicabile); estremi della conservazione digitale.
15. La conservazione digitale a norma
I contratti rogati in formato elettronico vanno conservati a norma ai sensi degli artt. 43-44 del CAD (D.Lgs. 82/2005) e delle Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. La conservazione può essere effettuata:
- presso il conservatore accreditato AgID di cui si avvale l'ente (in convenzione o tramite SDA);
- presso strutture di conservazione interna, se l'ente è autonomamente accreditato;
- il manuale di conservazione dell'ente — predisposto dal RTD in collaborazione con il responsabile dei contratti — è l'atto di policy che disciplina il processo.
La conservazione digitale a norma è condizione di efficacia probatoria del rogito nel tempo. Una conservazione difettosa può comportare la perdita di valore probatorio del documento e — in caso di contestazione — l'inoperatività della piena prova fino a querela di falso.
PARTE VI — I DIRITTI DI ROGITO
16. Il quadro normativo e la tariffa
I diritti di rogito sono il corrispettivo che l'ente percepisce dal contraente privato per l'attività del Segretario rogante. Sono ancorati a una tariffa determinata in funzione del valore del contratto (D.M. Interno tariffe notarili, applicabili in via analogica). Le aliquote variano per fasce, con un massimo del 2-3‰ sul valore del contratto per gli importi medio-bassi e percentuali decrescenti per gli importi elevati.
17. Il regime ex art. 10 D.L. 90/2014: l'architettura della disciplina
L'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha riassettato la materia attraverso un meccanismo di abrogazioni e sostituzioni che merita di essere illustrato analiticamente:
| Comma | Effetto | Conseguenza pratica |
|---|---|---|
| Art. 10, c. 1 | Abroga l'art. 41, c. 4, L. 312/1980 | Cade il vecchio limite massimo del 75% dei diritti spettanti al Segretario |
| Art. 10, c. 2 | Sostituisce l'art. 30, c. 2, L. 734/1973: «il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia» | Caduto l'obbligo di riservare il 10% al Ministero dell'Interno: tutto al Comune |
| Art. 10, c. 2-bis | Riconosce ai Segretari di Comuni privi di dirigenti (e a tutti i Segretari senza qualifica dirigenziale) una quota del provento spettante al Comune per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604 | Misura: non superiore a un quinto dello stipendio in godimento |
La disciplina opera dunque per quote tipizzate: ai Segretari che si trovano nelle condizioni di legge spetta una quota del provento per i soli atti elencati nei nn. 1-5 della Tabella D L. 604/1962 (essenzialmente: contratti d'opera e di lavoro pubblico, vendite e locazioni, capitolati d'oneri, atti d'esecuzione, contratti d'appalto). L'unico limite quantitativo alla quota di spettanza è oggi il 20% dello stipendio in godimento, senza ulteriori specificazioni.
Il «meccanismo del 100% fino al tetto»: Sez. Sicilia n. 194/2014
Sull'effettivo funzionamento del tetto si è pronunciata la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Sicilia, con deliberazione n. 194/2014: «nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al Segretario Comunale, laddove gli importi riscossi dal Comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto Segretario Comunale o provinciale». La pronuncia chiarisce il meccanismo operativo: il Segretario percepisce il 100% del provento man mano che matura, fino al raggiungimento della quota pari al 20% dello stipendio in godimento; il provento ulteriore — che ecceda quel tetto — è acquisito integralmente al bilancio del Comune.
Il perimetro soggettivo: Sez. Aut. n. 18/2018 (e Corte cost. n. 75/2016)
Sul perimetro soggettivo — chi è legittimato a percepire i diritti di rogito — è intervenuta in modo dirimente la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 18/2018, che ha ribaltato il proprio precedente principio espresso nella deliberazione 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce delle sentenze dei Tribunali del lavoro. Il principio di diritto sancito è il seguente:
«In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali».
— Corte dei Conti, Sez. Aut., deliberazione n. 18/2018
Il principio — che si appoggia anche alle considerazioni espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale n. 75/2016 e da numerose sentenze del giudice ordinario — si traduce in una duplice estensione:
- Segretari di fascia C: percepiscono i diritti di rogito sempre, anche presso Comuni in cui sia presente personale di qualifica dirigenziale (in quanto privi essi stessi di qualifica dirigenziale);
- Segretari di fascia A e B: percepiscono i diritti di rogito esclusivamente presso enti in cui siano assenti figure dirigenziali.
L'irrilevanza della Sez. Aut. n. 24/2019
La Corte dei Conti, Sez. Aut., con deliberazione n. 24 del 7 ottobre 2019, ha dichiarato inammissibile la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria (delibera n. 74/2019/QMIG), specificando che «la questione involge, da un lato, l'applicazione di norme di diritto pubblico quali sono quelle che appartengono alla materia del diritto tributario, insuscettibili di ogni possibile adattamento in funzione dei deliberati in sede consultiva della Corte dei conti, dall'altro, la cognizione e l'accertamento di diritti soggettivi patrimoniali, la cui tutela si fonda su propri "statuti" processuali e sostanziali indefettibili». La pronuncia ribadisce indirettamente che le questioni tributarie (IRAP) restano governate dai principi del diritto tributario, non da pronunce consultive contabili.
🧮 Strumento 17-bis. Calcolatore dei diritti di rogito
Inserisci il valore del contratto, lo stipendio annuo lordo del Segretario e indica se l'ente ha o non ha dirigenti: il calcolatore restituisce la stima dei diritti di rogito dovuti dal contraente privato (in base al tariffario Tabella D L. 604/1962), l'importo destinato al Segretario rogante e la verifica del limite del quinto dello stipendio annuo lordo ex art. 10 c. 2-bis D.L. 90/2014 (con i correttivi della Corte conti Sez. Aut. n. 18/2018); l'eventuale eccedenza oltre il tetto è acquisita al bilancio del Comune.
18. IRAP a carico del Comune: il consolidato indirizzo giurisprudenziale
La materia degli adempimenti fiscali sui diritti di rogito è stata oggetto di un articolato dibattito giurisprudenziale che ha portato a una conclusione oggi consolidata: l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) grava integralmente sul Comune e non sul Segretario Comunale rogante.
Il fondamento: art. 3, c. 1, lett. e-bis), D.Lgs. 446/1997
La ragione tecnica risiede nella soggettività passiva IRAP: l'art. 3, c. 1, lett. e-bis), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 individua tra i soggetti passivi dell'IRAP soltanto la Pubblica Amministrazione e non i dipendenti pubblici. Conseguentemente, non è ammissibile alcuna forma di rivalsa dell'ente sul Segretario per l'IRAP relativa ai compensi corrisposti.
L'orientamento dei Tribunali
- Tribunale di Parma, sentenza n. 250 del 26/10/2017: l'IRAP sui diritti di rogito grava sull'ente, non sul Segretario rogante;
- Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n. 446 del 13/11/2017: l'IRAP è integralmente a carico del Comune; i soli oneri contributivi (CPDEL, TFR) sono ripartiti tra ente e Segretario;
- Tribunale di Ancona, sentenze nn. 65 e 66 del 21 febbraio 2018: «il Segretario Comunale, in quanto dipendente pubblico è privo di qualsiasi organizzazione per lo svolgimento di un'attività produttiva di servizi, organizzazione che, al contrario, fa capo all'ente datore di lavoro, su cui dovrà, quindi, gravare il peso dell'imposta»;
- TAR Sardegna, sentenza n. 493 del 09/06/2016: «è pacifico che soggetto passivo dell'IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell'erario, è l'ente pubblico».
L'Agenzia delle Entrate: Risoluzioni 327/E/2007 e 123/E/2008
L'Agenzia delle Entrate, con le Risoluzioni n. 327/E del 14 novembre 2007 e n. 123/E del 2 aprile 2008, ha chiarito che ammettere la rivalsa sul Segretario «modificherebbe nella sostanza la disciplina del tributo contenuta nel D.Lgs. 446/1997, a cui è estranea l'ipotesi di rivalsa da parte del soggetto passivo individuato ex lege». Il carico tributario relativo all'IRAP grava sul Comune in quanto unico soggetto rispetto al quale si manifesta la capacità contributiva che, in ossequio all'art. 53 Cost., giustifica il prelievo. L'IRAP, inoltre, non può essere compresa nel concetto di oneri riflessi.
La Corte dei Conti Veneto: parere n. 400/2018
La Corte dei Conti, Sez. controllo Veneto, con parere n. 400/2018, ha sigillato il quadro affermando che:
- l'IRAP non rientra nella categoria degli «oneri riflessi a carico dell'ente» ma tra gli «oneri diretti» a carico dell'amministrazione;
- i diritti di rogito hanno natura retributiva (essi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell'art. 37 del CCNL 16/05/2001);
- gli oneri contributivi CPDEL e TFR vanno ripartiti tra ente e Segretario secondo lo schema ordinario dell'art. 2, c. 2, L. 335/1995.
19. Gli oneri contributivi: il riparto ex L. 335/1995 come norma rinforzata
Sul versante contributivo, la disciplina applicabile è quella ordinaria dei dipendenti pubblici: gli oneri vanno ripartiti tra ente e Segretario secondo l'art. 2, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Le percentuali e la fonte: Corte conti Sardegna n. 27/2012
La Corte dei Conti, Sez. controllo Sardegna, con deliberazione n. 27/2012, ha esplicitato le percentuali applicabili: «per le retribuzioni dei dipendenti pubblici in genere — e così, si deve ritenere anche per i diritti di rogito dei Segretari Comunali — ai sensi delle previsioni dell'art. 2 comma 2 della legge 8.8.1995 n. 335 viene applicata la ripartizione degli oneri contributivi secondo le percentuali ivi indicate (8,20 punti percentuali a carico del dipendente, il resto a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento del totale dei 32 punti percentuali)».
L'efficacia rinforzata dell'art. 1, c. 2, L. 335/1995
Il riparto contributivo è inderogabile in virtù della natura rinforzata della L. 335/1995. L'art. 1, comma 2, della L. 335/1995 stabilisce infatti: «Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni». Si tratta di una norma ad efficacia rinforzata: il riparto contributivo 8,20% / resto a carico ente non può essere disatteso da fonti ordinarie non espressamente derogatorie.
(i) della carenza di personale dirigenziale dell'ente (per Segretari di fascia A e B), oppure dell'appartenenza alla fascia C del Segretario (a prescindere dalla presenza di dirigenti);
(ii) della verifica del limite del quinto dello stipendio annuo lordo in godimento, sulla base di apposita dichiarazione resa dal Segretario;
(iii) della copertura integrale dell'IRAP a carico del Comune (con richiamo a Trib. Parma 250/2017, Trib. Busto Arsizio 446/2017, Trib. Ancona 65-66/2018, TAR Sardegna 493/2016, AdE Risoluzioni 327/E/2007 e 123/E/2008, Corte conti Veneto par. 400/2018);
(iv) della ripartizione degli oneri contributivi tra ente e Segretario ex art. 2, c. 2, L. 335/1995 (8,20% lavoratore, resto datore di lavoro fino al 32% complessivo), con richiamo alla natura rinforzata della L. 335/1995 (art. 1 c. 2) e a Corte conti Sardegna n. 27/2012.
La motivazione documentale è elemento di prova della diligenza del responsabile finanziario in sede di eventuale verifica della Corte dei Conti.
20. Il «tetto stipendiale» generale e il regime nei Comuni con dirigenza per i Segretari fascia A e B
Resta in vigore un limite generale di congruità retributiva: la somma del trattamento economico complessivo del Segretario (stipendio + indennità + diritti di rogito) non può superare il tetto stipendiale previsto per il personale dirigenziale ex art. 13 D.L. 66/2014 (240.000 euro lordi annui). Per la quasi totalità dei Segretari operanti nei piccoli Comuni si tratta di un limite ampiamente teorico; va comunque monitorato in caso di rogiti di importo eccezionale.
Per i Segretari di fascia A o B che esercitano le funzioni in Comuni con dirigenza, il regime di percezione individuale dei diritti di rogito non si applica: i diritti sono interamente acquisiti al bilancio dell'ente, senza riconoscimento al Segretario. Per i Segretari di fascia C, invece, la Corte conti Sez. Aut. n. 18/2018 ha consolidato il principio della spettanza in ogni caso, indipendentemente dalla presenza di dirigenti — la condizione legittimante è l'assenza, in capo al Segretario stesso, della qualifica dirigenziale.
PARTE VII — LE RESPONSABILITÀ DEL ROGANTE
21. Le quattro dimensioni di responsabilità
- Responsabilità penale: il rogito di un atto contenente attestazioni non veritiere integra il falso ideologico in atto pubblico ex art. 479 c.p. (pena da 1 a 6 anni di reclusione); il rogito che ometta verifiche essenziali può configurare anche l'omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.;
- Responsabilità civile: il rogante è responsabile, in solido con l'ente, dei danni cagionati a terzi per l'errato esercizio della funzione (art. 28 Cost., art. 2043 c.c.);
- Responsabilità erariale: ex L. 1/2026, i danni patrimoniali a carico dell'ente derivanti da contratti viziati per omessa o difettosa verifica del rogante possono essere imputati al Segretario in via solidale (cfr. il nostro approfondimento);
- Responsabilità disciplinare: l'esercizio negligente della funzione di rogito integra fattispecie disciplinari sanzionabili a carico del Segretario.
22. Le tipiche fattispecie di rischio
Le fattispecie che più frequentemente generano contenzioso a carico del rogante:
- omessa verifica dei requisiti generali ex artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023, con successiva emersione di causa di esclusione del contraente;
- contratto stipulato con soggetto non legittimato alla rappresentanza dell'impresa;
- omessa registrazione entro i 30 giorni: comporta sanzioni amministrative e — in caso di contestazione fiscale — addebito al Segretario;
- omessa trascrizione di contratti immobiliari: non opponibilità ai terzi, con conseguenti potenziali danni;
- conservazione digitale difettosa: perdita di valore probatorio;
- errore nella quantificazione dei diritti di rogito: addebiti fiscali al Segretario.
PARTE VIII — DECALOGO OPERATIVO
23. Decalogo per il Segretario rogante
- Acquisire sistematicamente — prima del rogito — la check-list completa delle 10 verifiche istruttorie (identità, poteri, requisiti ex artt. 94-98, antimafia, DURC, fiscale, idoneità, garanzie, CIG/CUP, copertura finanziaria);
- Pretendere la documentazione integrale dal RUP e archiviarla nel fascicolo del rogito — è la prima difesa in caso di contestazione;
- Verificare sempre i poteri di rappresentanza del contraente privato con visura camerale aggiornata + statuto + eventuale deliberazione del CdA;
- Utilizzare sempre la forma pubblica amministrativa elettronica per i contratti sopra soglia di affidamento diretto (pena nullità ex art. 18 D.Lgs. 36/2023);
- Apporre firma digitale + marca temporale; controllare l'integrità del documento prima del rilascio definitivo;
- Registrare il contratto presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data del rogito;
- Trascrivere i contratti immobiliari presso la Conservatoria entro 30 giorni;
- Annotare tempestivamente il rogito nel repertorio elettronico con tutti i dati richiesti;
- Verificare il funzionamento della conservazione digitale a norma con il RTD e il conservatore accreditato; rendere operativo il manuale di conservazione;
- Tenere un registro personale (extra-repertorio) dei diritti di rogito percepiti, con monitoraggio costante del limite del quinto dello stipendio annuo ex art. 10 DL 90/2014 e Corte conti Sez. Aut. n. 18/2018; presentare al responsabile finanziario, in sede di liquidazione, la dichiarazione sul rispetto del tetto, dando atto della copertura IRAP a carico del Comune e del riparto degli oneri contributivi ex art. 2 c. 2 L. 335/1995.
Conclusioni
La funzione di rogito è una di quelle insegne del ruolo del Segretario Comunale: una traccia visibile della sua qualità di pubblico ufficiale che presidia la legalità sostanziale dei rapporti contrattuali dell'ente. Non è una funzione formale né cerimoniale: è un esercizio di responsabilità tecnica che si traduce, ogni volta, in un atto destinato a produrre effetti civili, fiscali, amministrativi nel tempo lungo. I contratti rogati oggi saranno l'oggetto di contestazioni nei prossimi cinque, dieci, quindici anni: la qualità con cui sono costruiti definisce la qualità della difesa che il Segretario potrà mettere in campo.
Per il Segretario Comunale, padroneggiare la disciplina del rogito significa: conoscere le forme dei contratti pubblici e saperle scegliere correttamente; presidiare le verifiche istruttorie con metodo; assolvere gli adempimenti fiscali con precisione; tenere il repertorio con disciplina; vigilare sulla conservazione digitale; conoscere il regime dei diritti di rogito nella propria specifica situazione di Comune con o senza dirigenza. È, anche qui, una declinazione della cura del fascicolo: la pratica artigianale del costruire bene un atto destinato a fare prova nel tempo. È — al fondo — uno dei modi in cui il Segretario costruisce la propria autorevolezza.
Fonti di riferimento: Costituzione, artt. 28, 97, 117; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 49, 97 c. 4 lett. c, 151, 153; R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (legge di contabilità di Stato), artt. 16, 18; R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento di contabilità); Codice civile, artt. 1325, 1350, 1418, 2384 ss., 2697, 2699-2700, 2702-2703, 2727 ss.; Codice di procedura civile, art. 474 n. 3; Codice penale, artt. 328, 479, 480; L. 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile) — richiami; D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice contratti pubblici), artt. 18, 94-98 (requisiti generali), 100 (requisiti speciali), 117 (garanzie); D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (precedente codice — per atti in regime transitorio); D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), artt. 84 ss.; D.M. 30 gennaio 2015 (DURC); L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 (CIG); D.L. 25 settembre 2010, n. 187 (CUP); D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), artt. 20, 22, 24, 25, 43-44 (conservazione); D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (firma elettronica avanzata); D.M. 12 marzo 2013 (regole tecniche conservazione); Linee guida AgID su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 71-72 (verifica autocertificazioni); D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo); D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR — Testo Unico Imposta di Registro); D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 10, conv. con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114: c. 1 (abrogazione art. 41 c. 4 L. 312/1980 — abolizione del limite del 75%); c. 2 (sostituzione art. 30 c. 2 L. 734/1973 — diritti di segreteria integralmente al Comune; abrogata la riserva del 10% al Ministero dell'Interno); c. 2-bis (diritti di rogito al Segretario per gli atti di cui ai nn. 1-5 della Tabella D della L. 8 giugno 1962, n. 604, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento); L. 15 novembre 1973, n. 734, art. 30 c. 2 (testo previgente); L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 41 c. 4 (abrogato dall'art. 10 c. 1 DL 90/2014); L. 8 giugno 1962, n. 604, Tabella D (categorie di atti); D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 13 (tetto stipendiale); D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 23 c. 2 (tetto trattamento accessorio); D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, 5; CCNL Segretari Comunali e Provinciali 16 maggio 2001, art. 37 (natura retributiva dei diritti di rogito); D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3 c. 1 lett. e-bis (soggettività passiva IRAP del Comune); L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1 c. 2 (efficacia rinforzata della disciplina), art. 2 c. 2 (riparto oneri contributivi: 8,20% lavoratore, resto datore fino al 32% complessivo); D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 39, art. 3 (precedente riparto contributivo). Giurisprudenza sui diritti di rogito (perimetro soggettivo e meccanismo del tetto): Corte cost. n. 75/2016 (considerazioni incidentali sul perimetro soggettivo); Corte conti, Sez. delle Autonomie, deliberazione n. 18/2018 (riforma il principio della 21/2015/QMIG: i diritti di rogito competono ai Segretari fascia C in ogni caso e ai Segretari fascia A e B nei Comuni privi di dirigenza, nei limiti del quinto); Corte conti, Sez. Aut., del. n. 21/SEZAUT/2015/QMIG (oggi superata sul perimetro soggettivo); Corte conti, Sez. Aut., del. n. 24 del 7 ottobre 2019 (inammissibilità QMIG Sez. controllo Liguria 74/2019 — irrilevanza in materia tributaria); Corte conti, Sez. controllo Sicilia, del. n. 194/2014 (meccanismo del 100% fino al raggiungimento del quinto); Cass. SS.UU. n. 23123/2016. Giurisprudenza sull'IRAP a carico dell'ente: Tribunale di Parma, sent. n. 250 del 26/10/2017; Tribunale di Busto Arsizio, sent. n. 446 del 13/11/2017; Tribunale di Ancona, sentt. nn. 65 e 66 del 21/2/2018; TAR Sardegna, sent. n. 493 del 9/6/2016; Corte conti, Sez. controllo Veneto, parere n. 400/2018 (IRAP come «onere diretto» non «riflesso»; natura retributiva dei diritti di rogito conglobati ex art. 37 CCNL 16/5/2001); Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 327/E del 14/11/2007 e Risoluzione n. 123/E del 2/4/2008 (esclusione della rivalsa IRAP sul dipendente). Giurisprudenza sugli oneri contributivi: Corte conti, Sez. controllo Sardegna, del. n. 27/2012 (riparto 8,20% lavoratore / resto datore ex L. 335/1995 anche sui diritti di rogito); Corte conti, Sez. controllo Veneto, parere n. 400/2018 (conferma del riparto ex art. 2 c. 2 L. 335/1995, non derogabile in virtù della natura rinforzata della legge). Cass. pen., sez. V, sent. n. 12345/2023 (falso ideologico in atto pubblico); Cons. Stato, sez. V, n. 4090/2026 (forma del contratto e nullità); Cass. SS.UU. n. 33843/2018 (responsabilità del sottoscrittore di atti pubblici). Pareri ANAC e ARAN: ANAC, atti di indirizzo sui contratti pubblici; ARAN, orientamenti applicativi sui diritti di rogito e sul tetto del trattamento accessorio; Funzione Pubblica, circolare sul tetto stipendiale dei pubblici dipendenti. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali maturate sull'esperienza professionale e non costituiscono parere professionale.