Il concorso pubblico è il principio cardine del reclutamento nella pubblica amministrazione (art. 97 c. 3 Cost.). Il suo corretto svolgimento, scandito da fasi sequenziali e formalità inderogabili, è il presidio della trasparenza, dell'imparzialità e della par condicio dei candidati. Ogni passaggio dell'iter — dall'inserimento nel PTFP alla pubblicazione della graduatoria — deve essere sostenuto da specifici atti amministrativi e rispettare puntuali termini procedurali. La giurisprudenza amministrativa ha più volte annullato procedure concorsuali per violazione di passaggi apparentemente «formali», ma in realtà sostanziali della garanzia. Tra i più recenti, il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4308 del 2026, ha ribadito che il sorteggio delle domande all'orale è obbligatorio e non può essere sostituito dalla semplice scelta di buste numerate, costituendo una violazione sostanziale dell'art. 12 D.P.R. 487/1994.

📌 In sintesi: il concorso pubblico nell'ente locale si articola in 13 fasi sequenziali: (1) programmazione nel PTFP/PIAO; (2) determinazione di indizione e approvazione del bando; (3) pubblicazione su portale inPA; (4) presentazione delle domande; (5) verifica requisiti; (6) nomina commissione; (7) eventuale preselezione; (8) prove scritte; (9) valutazione titoli; (10) prova orale con sorteggio obbligatorio delle domande (Cons. Stato 4308/2026); (11) graduatoria di merito; (12) approvazione con determinazione; (13) assunzione. Ogni fase ha tempi minimi, atti obbligatori e adempimenti di trasparenza.
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1. Il quadro normativo

Fonte Oggetto
Costituzione, art. 97 c. 3 Concorso pubblico come regola del reclutamento nella PA
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento sui concorsi nella PA — disciplina generale (artt. 1-16)
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 30, 34-bis, 35, 35-quater Reclutamento nella PA: mobilità, scorrimento, principi generali
D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. L. 113/2021 (decreto reclutamento) Procedure semplificate, portale inPA, prove digitali
D.M. Funzione Pubblica 9 agosto 2022 Modalità di svolgimento delle procedure concorsuali
L. 28 marzo 2003, n. 53 Riserve di posti per categorie protette (L. 68/1999)
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19 Obblighi di trasparenza in materia di bandi di concorso
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Autocertificazione dei requisiti
D.L. 6 luglio 2021, n. 80 + D.P.R. 9 giugno 2022, n. 81 PIAO — Piano Integrato di Attività e Organizzazione (sezione PTFP)

🔁 Il rapporto tra D.P.R. 487/1994 e regolamento di organizzazione dell'ente

Il D.P.R. 487/1994 contiene le regole-base del concorso nella PA. Gli enti locali — nell'esercizio dell'autonomia organizzativa ex art. 89 TUEL — possono adottare un regolamento sui concorsi che integri e specifichi le previsioni del D.P.R., ma non può derogarvi in pejus. Le regole sostanziali (sorteggio domande all'orale, anonimato delle prove scritte, motivazione del punteggio) sono inderogabili dal regolamento di ente: la loro violazione comporta l'illegittimità della procedura.

2. Fase 1 — Programmazione del fabbisogno (PTFP/PIAO)

FASE 1

Inserimento del posto nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)

Il PTFP è la condizione necessaria per indire qualsiasi procedura concorsuale. È contenuto nella sezione del PIAO (D.L. 80/2021 + D.P.R. 81/2022) e deve indicare: profili, numero di posti, modalità di copertura (concorso, mobilità, scorrimento), fonti di finanziamento.

⏱️ Tempistica: approvazione PIAO entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; aggiornamento annuale; condizione di validità ex ante per le indizioni dell'anno.

📄 Atti: Deliberazione di Giunta di approvazione del PIAO (parere del Revisore sulla sostenibilità finanziaria ex art. 19 c. 8 D.Lgs. 165/2001).

⚠️ Adempimento preliminare obbligatorio: comunicazione ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001. Prima di indire il concorso, l'ente deve comunicare alla Funzione Pubblica e al Centro per l'Impiego regionale i posti da coprire per consentire l'eventuale collocamento di personale in disponibilità (mobilità obbligatoria). Termine di attesa: 45 giorni dalla comunicazione. La violazione comporta l'illegittimità del concorso.

3. Fase 2 — Determinazione di indizione e approvazione del bando

FASE 2

Determinazione di indizione del concorso e approvazione del bando

La determinazione del Responsabile del personale (o del Segretario in piccoli enti) indice il concorso e approva il bando, che deve contenere — a pena di nullità — i requisiti generali e specifici, il numero dei posti, le riserve di legge, la sede e la categoria, le materie d'esame, le modalità delle prove, i titoli valutabili, i termini di presentazione delle domande.

⏱️ Tempistica: dopo i 45 giorni di attesa ex art. 34-bis; entro l'anno di approvazione del PIAO.

📄 Atti: Determinazione di indizione + Bando di concorso. Pareri di regolarità tecnica e contabile.

4. Fase 3 — Pubblicazione su portale inPA

FASE 3

Pubblicazione del bando su portale inPA e altri canali

Dal D.L. 80/2021, tutti i bandi di concorso nella PA devono essere pubblicati sul portale unico del reclutamento «inPA» (www.inpa.gov.it). Resta in vigore la pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'ente, sulla sezione «Amministrazione trasparente» (sotto-sezione «Bandi di concorso» ex art. 19 D.Lgs. 33/2013), e — per i concorsi di particolare rilievo — sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale «Concorsi ed Esami».

⏱️ Tempistica: non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione (art. 4 D.P.R. 487/1994).

📄 Adempimenti trasparenza: pubblicazione su inPA, Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente.

5. Fase 4 — Presentazione delle domande

FASE 4

Termine di presentazione delle domande

Dal D.L. 80/2021 le domande si presentano esclusivamente in via telematica tramite il portale inPA (con SPID/CIE/CNS). I candidati autocertificano i requisiti ex D.P.R. 445/2000; allegano titoli e ricevuta di versamento dell'eventuale contributo di partecipazione (ex art. 27 R.D. 2440/1923).

⏱️ Tempistica: termine di 30 giorni dalla pubblicazione del bando (art. 4 D.P.R. 487/1994), eventualmente prorogabile con motivata determinazione.

6. Fase 5 — Nomina della commissione esaminatrice

FASE 5

Nomina della commissione

La commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Responsabile del personale (o del Segretario), dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande (art. 35 c. 3 lett. e D.Lgs. 165/2001). È composta da: un Presidente (Dirigente, Funzionario di EQ o Segretario di altro ente); due Componenti esperti nelle materie del concorso; un Segretario (dipendente dell'ente).

Componenti possono essere esterni all'ente (con compensi). Tutti devono rendere la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 — chi è stato condannato per delitti contro la PA non può fare parte di commissioni) e di assenza di parentela con i candidati (art. 51 c.p.c.).

⏱️ Tempistica: entro 30 giorni dalla scadenza delle domande.

📄 Atti: Determinazione di nomina + dichiarazioni dei commissari (art. 35-bis, art. 51 c.p.c., art. 7 c. 7 D.P.R. 487/1994).

7. Fasi 6-9 — Verifica requisiti, preselezione, prove scritte e orali

7.1 Verifica dei requisiti e ammissione

Il Responsabile del personale verifica preliminarmente i requisiti generali (cittadinanza, idoneità fisica, titoli di studio, ecc.) e specifici dichiarati dai candidati. Con determinazione, dispone l'ammissione o l'esclusione dei candidati. L'esclusione deve essere motivata e comunicata individualmente (con possibilità di regolarizzazione documentale).

7.2 Prova preselettiva (eventuale)

Se i candidati ammessi sono significativamente più numerosi dei posti disponibili (di norma, oltre 10 volte i posti), l'ente può prevedere una prova preselettiva (test a risposta multipla). Il superamento è condizione di accesso alle prove scritte; il punteggio della preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale (salvo previsione del bando).

7.3 Prove scritte

Le prove scritte (di norma due, eventualmente accorpate in una sola con il D.L. 80/2021) si svolgono in luoghi e con modalità che garantiscano l'anonimato degli elaborati. La commissione predispone tre tracce per ciascuna prova; il candidato — secondo il D.P.R. 487/1994 art. 14 — estrae la traccia da svolgere all'inizio della prova. Le buste con gli elaborati e con i dati anagrafici sono sigillate e abbinate solo dopo la correzione (anonimato).

7.4 Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli (di cultura, di servizio, vari) si effettua prima delle prove orali (art. 11 D.P.R. 487/1994), con un punteggio massimo di norma non superiore al 30% del totale. La commissione redige verbale dettagliato con la motivazione del punteggio per ogni candidato.

7.5 Prova orale

La prova orale verte sulle materie del bando ed è valutata con un punteggio in trentesimi. La commissione predetermina le domande (di norma il triplo dei candidati ammessi all'orale, art. 12 D.P.R. 487/1994). Il candidato estrae le domande da rispondere mediante sorteggio: regola sostanziale, non meramente formale.

🚨 8. Il sorteggio delle domande all'orale: Cons. Stato 4308/2026

⚖️ Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 4308/2026. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il sorteggio delle domande all'orale è obbligatorio ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 487/1994 e non può essere sostituito dalla semplice scelta di buste numerate. La scelta da parte del candidato — anche se le buste sono identiche all'aspetto — non integra il meccanismo del sorteggio, perché lascia residuare un margine di selezione che vanifica la garanzia di casualità. Il sorteggio richiede un vero meccanismo di estrazione: un'urna o un sistema elettronico randomico, con esclusione di qualsiasi discrezionalità del candidato sulla domanda da affrontare.

8.1 Cosa è (e cosa non è) un sorteggio valido

Modalità Valida? Motivazione
Estrazione casuale da urna trasparente con tutte le buste mescolate ✅ SÌ Vero meccanismo casuale, par condicio garantita
Sistema elettronico di sorteggio randomico ✅ SÌ Garantisce la casualità e l'imparzialità
Buste numerate sul tavolo, scelta dal candidato ❌ NO Cons. Stato 4308/2026: la scelta non è sorteggio
Domande consegnate ai candidati in ordine fisso ❌ NO Nessuna estrazione: chiara violazione
Buste «coperte» ma in ordine seriale conosciuto dal candidato ❌ NO Manca la casualità sostanziale

8.2 Conseguenze dell'illegittimità

La violazione dell'art. 12 D.P.R. 487/1994 in tema di sorteggio determina l'illegittimità dell'intera prova orale e, di conseguenza, della graduatoria finale. Il vizio è rilevabile dal candidato non vincitore con ricorso al TAR entro il termine ordinario di decadenza. Il rimedio tipico è l'annullamento della prova orale e l'obbligo di rinnovazione.

9. Fase 10 — Graduatoria di merito e approvazione

FASE 10

Formazione e approvazione della graduatoria

La commissione redige la graduatoria di merito sommando i punteggi delle prove scritte, orale e dei titoli, applicando le preferenze e le riserve previste dal bando. La graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile del personale e pubblicata all'Albo Pretorio + Amministrazione Trasparente + portale inPA.

📄 Atti: Verbale finale della commissione + Determinazione di approvazione della graduatoria.

10. Fase 11 — Scorrimento della graduatoria

La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione (art. 35 c. 5-ter D.Lgs. 165/2001, riformato dalla L. 56/2019). Durante questo periodo, l'ente che ha indetto il concorso può procedere allo scorrimento per coprire ulteriori posti vacanti del medesimo profilo, anche in assenza di nuova procedura. Per l'approfondimento sullo scorrimento e sui rapporti con nuove procedure, si rinvia alla guida dedicata.

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Pianifica l'iter del tuo concorso pubblico

Compila i 5 step e ottieni una timeline operativa del concorso con tempi minimi, atti necessari, riferimenti normativi, alert sui vizi tipici (sorteggio domande all'orale, anonimato, ecc.) e una checklist di legittimità.

Step 1 — Profilo del concorso

🔍 Riferimenti: riserve militari (art. 1014 D.Lgs. 66/2010), riserve L. 68/1999 (disabilità), riserve interne (max 50% dei posti — art. 52 c. 1-bis D.Lgs. 165/2001).

Step 2 — Modalità delle prove

Seleziona le prove previste dal bando:

🔍 Indicazione: la preselezione si attiva quando il rapporto candidati/posti supera la soglia (di norma 10:1). Non concorre alla graduatoria finale (salvo bando).

Step 3 — Composizione della commissione

🔍 Requisiti commissari: art. 35 c. 3 lett. e D.Lgs. 165/2001 ⇒ commissari esperti nelle materie ⇒ no incarichi politici ⇒ dichiarazioni art. 35-bis (no condanne contro PA) e art. 51 c.p.c. (no parentela). Compenso per esterni: D.P.C.M. 23 marzo 1995.

Step 4 — Tempistica e date

🔍 Vincoli: serve PTFP approvato (di norma entro 31/1) + 45 gg attesa ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 (comunicazione FP/CPI per personale in disponibilità).
🔍 Indicazione: minimo 30 gg dalla pubblicazione (art. 4 D.P.R. 487/1994); riducibile a 15 gg per urgenze motivate.

Step 5 — Timeline operativa

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✅ Dieci passaggi per non sbagliare l'iter del concorso pubblico.
  1. Verifica la copertura nel PIAO/PTFP prima di indire il concorso (parere Revisore su sostenibilità finanziaria).
  2. Effettua la comunicazione ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 45 giorni prima dell'indizione (Funzione Pubblica + CPI).
  3. Bando completo: requisiti, profilo, posti, riserve, materie, modalità prove, titoli, termini. Pubblicazione su portale inPA + Albo Pretorio + Amministrazione Trasparente.
  4. Termini di presentazione domande non inferiori a 30 giorni dalla pubblicazione (art. 4 D.P.R. 487/1994).
  5. Commissione: esperti nelle materie, dichiarazioni art. 35-bis + art. 51 c.p.c., nomina dopo la scadenza domande.
  6. Anonimato delle prove scritte: buste sigillate dal candidato, abbinamento solo dopo correzione.
  7. Valutazione titoli prima dell'orale, con motivazione analitica del punteggio per ciascun candidato.
  8. 🚨 Sorteggio delle domande all'orale: vero meccanismo di estrazione casuale (urna o sistema elettronico) — NON la scelta di buste numerate (Cons. Stato 4308/2026).
  9. Graduatoria di merito: applicazione corretta di preferenze e riserve; pubblicazione su Albo Pretorio + Amministrazione Trasparente + inPA.
  10. Validità 2 anni per lo scorrimento (art. 35 c. 5-ter D.Lgs. 165/2001).

Conclusioni

L'iter del concorso pubblico è scandito da fasi sequenziali in cui ogni passaggio formale è in realtà un presidio sostanziale di legittimità. La giurisprudenza amministrativa — in particolare il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4308/2026 sul sorteggio delle domande all'orale — ricorda che le regole del D.P.R. 487/1994 non sono mere formalità che possono essere aggirate da prassi «funzionalmente equivalenti», ma garanzie sostanziali della casualità, dell'imparzialità e della par condicio dei candidati. Per il Segretario Comunale e per il Responsabile del personale, la sfida è gestire un processo che richiede tempi medi di 6-9 mesi tra indizione e approvazione della graduatoria, presidiando ogni snodo con la documentazione formale e l'attenzione metodica.

Il rischio principale resta quello di impugnazioni da parte di candidati non vincitori: vizi sul sorteggio domande, motivazioni dei punteggi, anonimato delle prove scritte sono tra le cause più frequenti di annullamento. Una procedura «pulita» non si improvvisa: si costruisce passo dopo passo, con la consapevolezza che ogni verbale, ogni delibera, ogni busta sigillata è parte integrante della tutela della legalità del reclutamento.

Fonti di riferimento. Quadro normativo: Costituzione, art. 97 c. 3; D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (regolamento concorsi PA — artt. 1-16); D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 30 (mobilità), 34-bis (collocamento in disponibilità), 35 (procedure di reclutamento), 35-bis (incompatibilità commissari), 35-quater (procedure semplificate); D.L. 9 giugno 2021, n. 80 conv. L. 6 agosto 2021, n. 113 (decreto reclutamento, portale inPA); D.M. Funzione Pubblica 9 agosto 2022 (modalità di svolgimento prove); D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19 (trasparenza bandi); D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione); L. 12 marzo 1999, n. 68 (collocamento disabili); D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014 (riserve militari); L. 19 giugno 2019, n. 56 (modifiche art. 35 c. 5-ter — validità 2 anni); D.L. 9 giugno 2021, n. 80 + D.P.R. 9 giugno 2022, n. 81 (PIAO); art. 97 c. 4 TUEL (D.Lgs. 267/2000). Giurisprudenza: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4308/2026 (sorteggio delle domande all'orale: meccanismo di estrazione casuale obbligatorio ex art. 12 D.P.R. 487/1994, non sostituibile da scelta di buste numerate da parte del candidato); Cons. Stato Sez. IV n. 8000/2024 (anonimato prove scritte come garanzia sostanziale); Cons. Stato Ad. Plen. 14/2020 (motivazione del punteggio dei titoli). Strumenti correlati: le graduatorie dei concorsi pubblici: durata, scorrimento e rapporti con nuove procedure; capacità assunzionali dei Comuni; calcolo della spesa di personale dell'ente; programmazione del fabbisogno di personale (PTFP). Le considerazioni espresse hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale.