La gestione delle graduatorie concorsuali è uno dei temi più delicati nella programmazione del fabbisogno di personale degli enti locali. Quattro le questioni di rilievo sostanziale e operativo: quanto dura una graduatoria; quando si scorre e quando invece si indice un nuovo concorso; chi può essere chiamato dalla graduatoria (vincitori vs idonei); come si utilizzano graduatorie di altre amministrazioni. A tutti questi temi si è sovrapposta una vicenda normativa controversa — il cosiddetto «taglia idonei» — che la giurisprudenza più recente (Cass. e Cons. Stato) ha contribuito a delimitare in modo rigoroso. In questa guida ricostruiamo il quadro alla luce delle fonti vigenti e dei principi consolidati, con particolare attenzione ai profili operativi per il responsabile del personale e per il Segretario Comunale.

📌 In sintesi.
  • Durata. Le graduatorie dei concorsi pubblici hanno durata di 2 anni dalla data di approvazione (art. 1 c. 147 L. 160/2019; D.P.R. 82/2023). Per gli enti locali, il D.L. 14 marzo 2025, n. 25 ha ripristinato la durata di 3 anni, limitatamente alle graduatorie ancora valide al 15 marzo 2025 (la novella non ha efficacia retroattiva).
  • Gerarchia delle modalità di reclutamento. Il quadro normativo e giurisprudenziale individua una precisa scala di priorità:
    1. Scorrimento della propria graduatoria vigente — modalità ordinaria di copertura dei posti vacanti durante la vigenza della graduatoria (Cons. Stato Ad. Plen. n. 14/2011; Cons. Stato n. 7780/2022; n. 3855/2024);
    2. Nuovo concorso proprio — strumento ordinario e prioritario di reclutamento rispetto al ricorso a graduatorie di altre amministrazioni (art. 4 c. 1 DL 25/2025, norma di interpretazione autentica con effetto retroattivo). Quando esiste una graduatoria propria vigente, l'indizione del nuovo concorso richiede comunque motivazione adeguata sul sacrificio degli idonei (CdS 7780/2022);
    3. Utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni (art. 3 c. 61 L. 350/2003; art. 9 L. 3/2003) — strumento residuale, da motivare anche rispetto al concorso proprio.
  • Vincitori e idonei. I vincitori hanno diritto soggettivo all'assunzione nei limiti dei posti messi a concorso; gli idonei non hanno diritto soggettivo allo scorrimento ma sono titolari di un interesse legittimo tutelabile in sede giurisdizionale amministrativa (Cons. Stato n. 2486/2019).
  • «Taglia idonei». L'art. 1 c. 147 L. 160/2019 limita lo scorrimento ai soli vincitori e alla riserva dei posti del bando. Le deroghe sono di stretta interpretazione (Cons. Stato n. 2468/2026); l'art. 4 c. 9 DL 25/2025 introduce una deroga per le graduatorie approvate nel 2024 e 2025 e per i concorsi banditi nel 2025.
  • Responsabilità. L'eventuale omesso scorrimento senza adeguata motivazione e l'omesso «dare atto» dell'esistenza di graduatorie vigenti possono configurare illegittimità del bando del nuovo concorso e profili di responsabilità erariale.
⚠️ Apparente dissonanza tra Ad. Plen. n. 14/2011 e art. 4 c. 1 DL 25/2025 — chiarimento operativo. A una prima lettura, i due principi possono sembrare in tensione: il primo afferma che lo scorrimento è la regola, il nuovo concorso è l'eccezione; il secondo afferma che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario. In realtà i due principi operano su piani diversi e non sono in contraddizione:
  • l'Adunanza Plenaria n. 14/2011 regola il rapporto tra scorrimento della propria graduatoria vigente e nuovo concorso proprio: lo scorrimento è la regola;
  • l'art. 4 c. 1 DL 25/2025 regola il rapporto tra concorso proprio dell'ente e utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni: il concorso proprio è prioritario.
La sintesi operativa è chiara: per il responsabile del personale, di fronte a posti vacanti, l'ordine di preferenza è (1) scorrimento della propria graduatoria → (2) nuovo concorso proprio → (3) utilizzo di graduatorie di altri enti, ciascun passaggio motivato in relazione al precedente.

Il quadro normativo

Fonte Contenuto
Art. 97 Cost. Principio del concorso pubblico come modalità ordinaria di accesso ai pubblici impieghi (deroga di stretta interpretazione)
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — art. 35 Reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni: regole generali sui concorsi, principi e modalità
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — art. 36 Utilizzo di forme contrattuali flessibili e ricorso alle graduatorie
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento sull'accesso ai pubblici impieghi (norme procedurali generali sui concorsi)
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 487 Modifica e integrazione del regolamento concorsi
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — art. 91 Programmazione delle assunzioni e specificità degli enti locali
L. 27 dicembre 2019, n. 160 — art. 1 c. 147 Durata biennale delle graduatorie a decorrere dal 1° gennaio 2020; «taglia idonei» (scorrimento ammesso solo per i posti messi a concorso, salvo deroghe)
D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 Regolamento attuativo che ha unificato a 2 anni la durata delle graduatorie per tutte le pubbliche amministrazioni, risolvendo i precedenti contrasti interpretativi tra Sezioni regionali Corte conti e TAR sull'applicabilità agli enti locali
L. 30 dicembre 2018, n. 145 — art. 1 cc. 360-365 Vigenza delle graduatorie e regime transitorio (pre-L. 160/2019)
L. 24 dicembre 2003, n. 350 — art. 3 c. 61 Utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni tramite accordo o convenzione
L. 16 gennaio 2003, n. 3 — art. 9 Convenzione tra amministrazioni per la gestione comune di procedure concorsuali e l'utilizzo reciproco di graduatorie
D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (conv. L. 113/2021) Reclutamento PNRR e disposizioni acceleratorie sulle procedure concorsuali
D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. L. 125/2013) — art. 4 c. 3 lett. a) Disposizione storica sull'autorizzazione delle PA a indire nuovi concorsi e ad utilizzare graduatorie di altre amministrazioni, oggi oggetto di interpretazione autentica
D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (decreto PA) — art. 4 c. 1 Norma di interpretazione autentica dell'art. 4 c. 3 lett. a) DL 101/2013: il concorso è lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento (efficacia retroattiva, anche ai concorsi in corso al 15/3/2025); per gli enti locali: ritorno alla durata triennale delle graduatorie (in linea con il TUEL), limitatamente a quelle ancora valide al 15 marzo 2025; deroga al «taglia idonei» (art. 4 c. 9) per le graduatorie approvate nel 2024 e 2025 e per i concorsi banditi nel 2025; incremento del Fondo risorse decentrate e delle EQ con le capacità assunzionali (art. 14 c. 1-bis)

La durata delle graduatorie: la stratificazione normativa

La durata di efficacia delle graduatorie concorsuali è uno dei profili che ha conosciuto la maggiore stratificazione normativa negli ultimi anni, con un'evoluzione che è opportuno ricostruire sinteticamente per evitare confusioni applicative.

L'evoluzione storica

Nel sistema previgente la durata era di 3 anni per tutte le pubbliche amministrazioni (art. 35 c. 5-ter D.Lgs. 165/2001 nel testo originario; per gli enti locali la disposizione era confermata nel D.Lgs. 267/2000). Con la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1 c. 147) la durata è stata ridotta a 2 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020. Sulla applicabilità di tale riduzione anche agli enti locali sono sorti — nei primi anni di applicazione — significativi contrasti interpretativi tra le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e la giurisprudenza dei TAR, dovuti al rapporto tra l'art. 91 TUEL e la nuova disciplina generale.

Tali dubbi sono stati risolti dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 (regolamento attuativo del «taglia idonei»), che ha fissato in 2 anni la durata per tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle degli enti locali, allineando il sistema.

La novità del D.L. 14 marzo 2025, n. 25: ritorno a 3 anni per gli enti locali

🎯 La novità del «decreto PA» 2025

Il D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (cd. «decreto PA») ha introdotto un'importante novità: per gli enti locali la durata delle graduatorie torna a essere fissata in 3 anni, come nelle previsioni originarie del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL). Per le altre amministrazioni pubbliche resta invece confermata la durata biennale di cui all'art. 1 c. 147 L. 160/2019 e al D.P.R. 82/2023.

L'efficacia temporale: il «discrimine» del 15 marzo 2025

Un aspetto operativamente decisivo riguarda l'efficacia temporale della nuova disposizione. La disciplina del DL 25/2025 sulla durata triennale non ha natura di norma di interpretazione autentica: di conseguenza, non si applica in modo retroattivo.

⚠️ Il discrimine del 15 marzo 2025. Il ritorno alla durata triennale per gli enti locali riguarda esclusivamente le graduatorie che erano ancora valide alla data del 15 marzo 2025 (giorno di entrata in vigore del DL 25/2025). Le graduatorie già scadute a quella data non possono essere «riattivate» per effetto della novella: restano definitivamente prive di efficacia. La data del 15 marzo 2025 diventa così la linea di demarcazione rilevante per il responsabile del personale che esamina lo stato delle graduatorie esistenti.

Il quadro riepilogativo della durata

Tipologia di amministrazione Periodo di approvazione Durata Base normativa
Tutte le PA Fino al 31 dicembre 2019 3 anni (con proroghe transitorie variabili) Art. 35 c. 5-ter D.Lgs. 165/2001 (testo previgente)
Tutte le PA Dal 1° gennaio 2020 2 anni Art. 1 c. 147 L. 160/2019; D.P.R. 82/2023
Enti locali Graduatorie ancora valide al 15 marzo 2025 3 anni (ripristino) D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (decreto PA)
Enti locali Graduatorie già scadute al 15 marzo 2025 Scadute (no «riattivazione» retroattiva) DL 25/2025 non è norma di interpretazione autentica
Altre PA (no enti locali) Dal 15 marzo 2025 in avanti 2 anni (resta vigente) Art. 1 c. 147 L. 160/2019; D.P.R. 82/2023
📌 Decorrenza del termine. Sia per la durata biennale che per quella triennale, il termine decorre dalla data di approvazione della graduatoria (data di adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione, non data di pubblicazione né data della prova d'esame). È utile che l'atto di approvazione indichi espressamente la data fino alla quale la graduatoria conserva efficacia, ai fini della certezza per l'ente e per gli interessati.

Eventuali proroghe ed eventi sospensivi

Il legislatore può intervenire con proroghe straordinarie (come avvenuto durante l'emergenza pandemica) o con discipline settoriali specifiche. È inoltre pacifico che il decorso del termine sia sospeso nei casi in cui sia in corso un contenzioso sulla legittimità della graduatoria stessa o di singoli atti, fino alla definizione della controversia. Vanno comunque verificate caso per caso eventuali sospensioni o proroghe specifiche.

Implicazioni pratiche del ripristino della durata triennale per gli enti locali

✅ Tre conseguenze operative del DL 25/2025 per gli enti locali
  1. Verifica delle graduatorie attualmente esistenti: il responsabile del personale deve ricostruire l'elenco delle graduatorie ancora valide al 15 marzo 2025 e identificare quelle che — per effetto della novella — godono ora di un anno aggiuntivo di efficacia. Una specifica determina di presa d'atto è utile a fini di certezza.
  2. Maggiore spazio per lo scorrimento: l'allungamento della vita utile delle graduatorie amplia di fatto le possibilità di copertura dei posti che si renderanno vacanti, rafforzando il principio dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011 (scorrimento come modalità ordinaria).
  3. Pianificazione del fabbisogno: la maggiore durata consente all'ente una programmazione più stabile delle assunzioni nel PTFP/PIAO, riducendo la pressione di indire nuovi concorsi per la stessa area professionale.

Vincitori e idonei: la distinzione fondamentale

La distinzione tra vincitori e idonei è alla base del regime della graduatoria:

Posizione Definizione Diritto soggettivo
Vincitore Candidato collocato nella graduatoria in posizione utile rispetto ai posti messi a concorso : diritto soggettivo all'assunzione (salvo cause ostative)
Idoneo Candidato che ha superato le prove ma collocato in posizione non utile rispetto ai posti messi a concorso NO: aspettativa di mera fatto a essere chiamato in caso di scorrimento; nessun diritto soggettivo allo scorrimento

📌 La natura dell'aspettativa dell'idoneo

La giurisprudenza ha chiarito che l'idoneo non ha un diritto soggettivo all'assunzione, ma una aspettativa qualificata alla considerazione della propria posizione nel periodo di vigenza della graduatoria. L'ente è tenuto a motivare adeguatamente la scelta di non scorrere la graduatoria a favore degli idonei se decide di bandire un nuovo concorso per gli stessi profili. Una decisione apodittica o non sufficientemente motivata può essere oggetto di censura davanti al TAR.

Lo scorrimento delle graduatorie: la regola e le eccezioni

Il rapporto tra scorrimento della graduatoria vigente e indizione di un nuovo concorso è stato definito con chiarezza dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 28 luglio 2011, divenuta principio guida per tutti gli enti pubblici.

Il fondamento costituzionale e legislativo

La preferenza per lo scorrimento delle graduatorie vigenti si fonda su una pluralità di parametri normativi tra loro convergenti:

  • Art. 97 Cost. — principi di efficienza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione: il concorso pubblico è la forma ordinaria di reclutamento e le deroghe richiedono «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (Corte cost. nn. 110/2017, 90/2012, 7/2015, 134/2014);
  • Art. 35-ter D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — disciplina lo scorrimento delle graduatorie come modalità ordinaria di copertura dei posti vacanti;
  • Art. 3, c. 1, L. 7 agosto 1990, n. 241 — obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, applicabile a maggior ragione alla scelta organizzativa di indire un nuovo concorso in presenza di graduatorie vigenti.
📌 La giurisprudenza costituzionale. La Corte costituzionale, con orientamento consolidato (sentt. nn. 110/2017, 90/2012, 7/2015, 134/2014), ha ribadito che il concorso pubblico ex art. 97 Cost. è la forma ordinaria di reclutamento del personale pubblico e che le deroghe sono ammissibili solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. Questa cornice costituzionale rafforza la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie già formate attraverso una procedura concorsuale, perché ogni nuovo concorso indetto in presenza di graduatorie vigenti rappresenta — sotto il profilo del rispetto del principio del concorso pubblico — una scelta neutra, mentre comporta un costo certo (in termini di tempo, risorse e sacrificio degli idonei).
✅ Cons. Stato Adunanza Plenaria n. 14/2011 — il principio cardine

«Lo scorrimento della graduatoria preesistente costituisce la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione, e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto agli idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico».

La conferma e specificazione di Cons. Stato n. 7780/2022

L'orientamento dell'Adunanza Plenaria è stato confermato e ulteriormente specificato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7780/2022, che ha precisato gli obblighi motivazionali del provvedimento di indizione del nuovo concorso e individuato le ipotesi in cui l'obbligo motivazionale può considerarsi ridimensionato.

🎯 Cons. Stato n. 7780/2022 — il principio

«Una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'amministrazione pubblica deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso».

«L'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso».

La pronuncia chiarisce un punto operativamente decisivo: la prevalenza dello scorrimento non è assoluta e incondizionata. Esistono casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento, risulta pienamente giustificabile, con conseguente ridimensionamento dell'onere motivazionale.

L'identità dei profili professionali: Cons. Stato n. 2486/2019

🎯 Cons. Stato n. 2486 del 16 aprile 2019 — il principio sull'identità dei profili

L'identità tra il profilo professionale del nuovo concorso e quello della graduatoria pregressa — presupposto per la doverosità dello scorrimento — non può essere desunta dalla sola equivalenza di inquadramento economico nella medesima area/categoria contrattuale.

Per accertare se due profili sono effettivamente identici, occorre confrontare in concreto:

  • il contenuto specifico della figura professionale richiesta;
  • le prove di esame delle rispettive procedure;
  • i requisiti di partecipazione richiesti dai bandi.
⚠️ Implicazione pratica per il responsabile del personale. Quando si valuta se ricorrere a uno scorrimento, non è sufficiente verificare che la graduatoria pregressa riguardi la stessa area/categoria contrattuale. È necessaria una verifica sostanziale: se le mansioni concrete del posto da coprire richiedono competenze non equivalenti, la motivazione per indire un nuovo concorso può ritenersi giustificata anche in presenza di una graduatoria vigente. Il confronto va documentato analiticamente nella determinazione a contrarre, richiamando puntualmente le differenze tra i contenuti delle prove d'esame, i requisiti di partecipazione e le mansioni concrete.

L'obbligo di motivazione nella «duplice direzione»

La giurisprudenza ha precisato che l'obbligo di motivazione che grava sull'amministrazione che indice un nuovo concorso in presenza di graduatorie vigenti assume una «duplice direzione»:

Direzione Contenuto
1. Interesse pubblico sotteso Evidenziare le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico che giustificano la scelta del nuovo concorso anziché dello scorrimento (Corte cost. consolidata; Cons. Stato n. 2376/2017)
2. Considerazione degli interessi degli idonei Dare atto della considerazione attenta degli interessi giuridici dei candidati idonei presenti nella graduatoria ancora valida ed efficace, valutando le ricadute della scelta in termini di efficacia, efficienza e legittime aspettative

La duplice direzione è coerente con il principio per cui gli idonei in graduatorie ancora vigenti possiedono interessi legittimi (e non meri interessi di fatto) tutelabili in sede di giustizia amministrativa: la decisione di non scorrere la graduatoria è un atto amministrativo a contenuto discrezionale, ma la sua razionalità deve emergere dalla motivazione e tener conto delle posizioni soggettive coinvolte.

L'orientamento consolidato e le pronunce più recenti

La preferenza per lo scorrimento è stata ulteriormente confermata, anche in tempi recenti, dalla giurisprudenza amministrativa:

  • Cons. Stato n. 2376 del 22 maggio 2017 — la scelta tra scorrimento e nuovo concorso deve perseguire gli interessi pubblici richiamati dall'art. 97 Cost. (efficienza, buon andamento, imparzialità);
  • Cons. Stato n. 2486 del 16 aprile 2019 — l'identità dei profili professionali non discende dalla sola equivalenza economica nella categoria contrattuale (vedi focus card sopra);
  • Cons. Stato n. 7780 del 2022 — obbligo di dare atto in ogni caso dell'esistenza di graduatorie vigenti; ipotesi di motivazione «ridimensionata» (vedi sopra);
  • Cons. Stato n. 3855 del 2024 — ribadisce la preferenza per lo scorrimento quando sussistono graduatorie ancora valide ed efficaci.

Le ipotesi di motivazione «ridimensionata» individuate dalla pronuncia

Cons. Stato n. 7780/2022 individua espressamente due ipotesi tipiche in cui l'obbligo motivazionale risulta attenuato:

Ipotesi Specificazione
1. Modifica sostanziale della disciplina concorsuale Intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo a:
contenuto delle prove di esame;
requisiti di partecipazione.
2. Distinzioni dello specifico profilo professionale Valutazione del contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria.

La motivazione del nuovo concorso: griglia ricostruita dalla giurisprudenza

Sintetizzando l'orientamento di Cons. Stato Ad. Plen. n. 14/2011 e Cons. Stato n. 7780/2022, le ragioni tipicamente ritenute valide per indire un nuovo concorso anziché scorrere una graduatoria vigente sono:

  • Modifica sostanziale del profilo professionale richiesto rispetto a quello del concorso pregresso (es. nuovi requisiti normativi, competenze specifiche, modifiche al profilo di area);
  • Modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale (contenuto delle prove d'esame, requisiti di partecipazione) — ipotesi espressamente individuata da Cons. Stato n. 7780/2022;
  • Tempo trascorso tra l'approvazione della graduatoria e la nuova esigenza, anche in funzione dell'evoluzione delle competenze e dei requisiti;
  • Eccezionali esigenze organizzative dell'ente che impongano un reclutamento di personale con caratteristiche differenti;
  • Significative modifiche normative intervenute (es. nuovi profili professionali introdotti dal CCNL; riassetto organizzativo);
  • Speciali discipline di settore o ragioni di interesse pubblico prevalenti da enucleare puntualmente nel provvedimento di indizione (Cons. Stato n. 7780/2022);
  • Esigenze di turnover qualificato e di apporto di nuove energie professionali, con motivazione specifica e non meramente di stile.
📌 L'obbligo «in ogni caso» di dare atto dell'esistenza di graduatorie vigenti. Cons. Stato n. 7780/2022 chiarisce un aspetto procedurale di portata generale: in ogni caso — anche quando l'ente ritenga di trovarsi in una delle ipotesi di motivazione «ridimensionata» — il provvedimento di indizione del nuovo concorso deve dare conto dell'esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci. Questa è una regola procedimentale autonoma: la sua omissione, anche se la motivazione di merito fosse altrimenti adeguata, costituisce un vizio del provvedimento.
⚠️ Motivazioni inadeguate ricorrenti. La giurisprudenza ha più volte censurato motivazioni generiche o di stile come:
  • «Esigenza di reclutare personale con profilo aggiornato» senza indicare le specifiche differenze;
  • «Discrezionalità organizzativa dell'ente» senza specifici elementi di fatto;
  • «Tempo trascorso» se la graduatoria è ancora vigente e i profili sono identici;
  • «Esigenza di assicurare la più ampia partecipazione al concorso» in assenza di altre ragioni.
In tutti questi casi il bando del nuovo concorso può essere annullato, con conseguenze rilevanti anche sotto il profilo della responsabilità.

Il «taglia idonei» dell'art. 1 c. 147 L. 160/2019

La L. 160/2019 ha introdotto, all'art. 1 c. 147, una limitazione significativa allo scorrimento delle graduatorie: l'utilizzo è ammesso esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso (vincitori) e non per i posti diversi resisi vacanti successivamente. È il cosiddetto «taglia idonei»: gli idonei, in linea di principio, non possono essere chiamati a coprire posti non originariamente banditi.

La ratio della disposizione è duplice: rafforzare il principio costituzionale del concorso pubblico (art. 97 Cost.) e riavvicinare l'accesso al pubblico impiego ai cicli concorsuali aggiornati, evitando «sacche» di idonei in attesa indefinita.

Le deroghe e le eccezioni

Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte con deroghe al «taglia idonei». Tra le più rilevanti:

Deroga Ambito
D.L. 80/2021 — Reclutamento PNRR Disposizioni acceleratorie per le procedure concorsuali finalizzate all'attuazione del PNRR
D.L. 14 marzo 2025, n. 25 — art. 4 c. 9 Deroga al «taglia idonei» per le graduatorie approvate nel 2024 e 2025 e per i concorsi banditi nel 2025
🚫 Deroghe di stretta interpretazione. Il Consiglio di Stato, sent. 24 marzo 2026 n. 2468 ha ribadito che le procedure concorsuali riservate al personale interno (art. 28 c. 1-ter D.Lgs. 165/2001) costituiscono deroga ai principi dell'art. 97 Cost. e quindi norma di stretta interpretazione, ammessa solo nei limiti dei posti messi a concorso: non è possibile utilizzare la graduatoria del concorso riservato per coprire posti vacanti successivamente. Analogamente, le deroghe al «taglia idonei» non sono estensibili oltre i casi espressamente previsti dal legislatore: la sospensione del «taglia idonei» dell'art. 4 c. 9 DL 25/2025 riguarda esclusivamente le graduatorie approvate nel 2024 e 2025 e i concorsi banditi nel 2025; resta esclusa ogni applicazione analogica.

L'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni

Gli enti locali possono utilizzare graduatorie ancora vigenti di altre pubbliche amministrazioni, alle condizioni previste dalla legge. Si tratta di uno strumento di economicità e celerità dell'azione amministrativa che evita la duplicazione di procedure concorsuali. Negli ultimi anni, tuttavia, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica che ha ridimensionato la portata di questo strumento, riaffermando il primato del concorso proprio dell'ente.

L'art. 4, c. 1, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25: il testo letterale

L'art. 4, c. 1, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (decreto PA), rubricato «Misure urgenti in materia di reclutamento», introduce una norma di interpretazione autentica dell'art. 4, c. 3, lett. a), del DL 31 agosto 2013, n. 101 (convertito con L. 125/2013) — disposizione che, fino a quel momento, era stata oggetto di letture estensive a favore del ricorso a graduatorie di altre amministrazioni. La norma stabilisce:

D.L. 14 marzo 2025, n. 25 — Art. 4, comma 1
«Misure urgenti in materia di reclutamento»

«L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

🎯 Il significato operativo della norma

Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, l'art. 4 c. 1 DL 25/2025 ha effetto retroattivo: si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del decreto (15 marzo 2025).

Il principio cardine: il concorso pubblico bandito dall'ente stesso è lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento. Il ricorso all'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni resta uno strumento residuale, ammissibile ma non equivalente al concorso proprio sotto il profilo dell'idoneità a soddisfare il fabbisogno.

Coordinamento con la giurisprudenza sullo scorrimento

È importante chiarire l'esatta portata della norma per evitare letture distorte:

  • l'art. 4 c. 1 DL 25/2025 incide sul rapporto tra concorso proprio dell'ente e utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni: il primo è ordinario e prioritario;
  • NON modifica il rapporto tra scorrimento della propria graduatoria vigente e nuovo concorso: in quest'ambito resta fermo il principio dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011 (scorrimento come regola, nuovo concorso come eccezione motivata), confermato da Cons. Stato n. 7780/2022 e successivi.
⚠️ Implicazione pratica. Per il responsabile del personale di un ente locale, l'ordine di preferenza nelle scelte di reclutamento — alla luce del combinato disposto tra Ad. Plen. 14/2011, Cons. Stato 7780/2022 e art. 4 c. 1 DL 25/2025 — può essere ricostruito come segue:
  1. Scorrimento della propria graduatoria vigente (vincitori + idonei, nei limiti del «taglia idonei») — regola generale;
  2. Nuovo concorso proprio — strumento ordinario e prioritario ex art. 4 c. 1 DL 25/2025; in presenza di graduatorie vigenti richiede motivazione adeguata (CdS 7780/2022);
  3. Utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni — strumento residuale, non equivalente al concorso proprio sotto il profilo della priorità.

L'accesso alle graduatorie di altre amministrazioni: presupposti e modalità

Fonte Modalità
Art. 3 c. 61 L. 350/2003 Le amministrazioni possono utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate
Art. 9 L. 3/2003 Convenzione tra amministrazioni per la gestione comune delle procedure concorsuali e per l'utilizzo reciproco delle graduatorie
Quaderno ANCI «Personale piccoli Comuni» (n. 61/2026) Schemi 4.9–4.12: deliberazioni di Giunta e convenzioni per la condivisione di graduatorie tra Comuni, prima della conclusione del concorso o dopo l'espletamento (vedi → modulistica scaricabile)

Condizioni operative

  • Le amministrazioni devono essere d'accordo: la convenzione (o accordo equivalente ex art. 15 L. 241/90) è il presupposto giuridico;
  • Il profilo professionale del concorso utilizzato deve essere equivalente a quello del posto da coprire (non necessariamente identico in senso letterale, ma sostanzialmente sovrapponibile);
  • La graduatoria utilizzata deve essere ancora vigente nell'amministrazione di origine;
  • Va rispettato il principio di rotazione tra graduatorie disponibili, se presenti;
  • Gli interessati devono accettare la chiamata da parte dell'amministrazione utilizzatrice; la rinuncia non comporta la perdita della posizione nella graduatoria di origine.

La decadenza degli idonei e dei vincitori

I candidati collocati in graduatoria possono decadere dalla posizione utile per diverse cause. La distinzione tra vincitori e idonei rileva anche su questo piano.

Causa di decadenza Effetto
Rinuncia espressa all'assunzione Definitiva uscita dalla graduatoria della stazione di origine
Mancata presentazione in servizio entro il termine assegnato Decadenza salvo gravi e giustificati motivi tempestivamente comunicati
Mancato superamento del periodo di prova Risoluzione del rapporto, ma non necessariamente esclusione dalla graduatoria (regola da definire nel bando)
Mancanza/perdita dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego Esclusione dalla graduatoria
Falsità di dichiarazioni rese in sede di partecipazione Decadenza ex art. 75 DPR 445/2000 + eventuali profili penali
📌 Idonei e rinuncia in altra graduatoria. L'idoneo che rinuncia alla chiamata in una graduatoria non perde la sua posizione in altre graduatorie in cui sia collocato (salvo specifica disciplina del bando). È utile che il bando del concorso e l'atto di chiamata chiariscano in modo espresso le conseguenze della rinuncia.

Profili di responsabilità per omesso scorrimento

La scelta di non scorrere una graduatoria vigente in presenza di posti vacanti, optando invece per un nuovo concorso senza adeguata motivazione, può configurare:

  • Illegittimità del bando del nuovo concorso, censurabile davanti al TAR su ricorso degli idonei della graduatoria pregressa;
  • Risarcimento del danno agli idonei pretermessi, valutato come perdita di chance e tenuto conto delle probabilità di chiamata;
  • Responsabilità erariale dei responsabili dell'ente (responsabile del personale, Segretario nei casi in cui ne sia responsabile) per le maggiori spese sostenute con il nuovo concorso e per gli eventuali risarcimenti dovuti;
  • Profili di responsabilità disciplinare per il responsabile del procedimento qualora ricorrano gli elementi del comportamento gravemente colposo.
⚠️ La «scelta organizzativa» va motivata. Anche dopo la novella della L. 1/2026 che ha rimodulato la responsabilità erariale, resta fermo il principio per cui le scelte di reclutamento devono essere supportate da un'istruttoria adeguata e da una motivazione coerente. Il margine di discrezionalità tecnica dell'ente non è illimitato: il sindacato giurisdizionale verifica la ragionevolezza, la proporzionalità e l'assenza di travisamento dei fatti.

La procedura concorsuale riservata al personale interno

L'art. 28, c. 1-ter, del D.Lgs. 165/2001 consente, nei limiti delle quote previste dalla legge, di indire concorsi riservati al personale interno per la copertura di posti dirigenziali. Si tratta di una deroga ai principi dell'art. 97 Cost. e quindi di norma di stretta interpretazione.

🎯 Cons. Stato n. 2468/2026 — il principio

Il Consiglio di Stato (sentenza 24 marzo 2026 n. 2468) ha chiarito che la procedura concorsuale interna è ammessa solo nei limiti dei posti messi a concorso. Non è possibile utilizzare la graduatoria del concorso riservato per coprire posti che si rendono vacanti successivamente: la deroga al principio del concorso aperto al mercato non può essere ampliata in via interpretativa. Una scelta organizzativa di segno contrario è illegittima.

Programmazione e capacità assunzionali: il quadro di sistema

La decisione su quali e quante graduatorie scorrere e quando indire nuovi concorsi si inserisce nel più ampio contesto della programmazione del fabbisogno di personale, oggi confluita nella sezione dedicata del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione). Vincoli e opportunità da considerare:

  • Le capacità assunzionali dell'ente, calcolate secondo la disciplina vigente (DM 17 marzo 2020 modificato per Comuni; D.L. 80/2021; D.L. 25/2025);
  • Il rispetto degli equilibri di bilancio e del limite di spesa di personale (art. 1 c. 557 L. 296/2006; art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017);
  • L'impatto sul Fondo risorse decentrate (vedi → approfondimento dedicato);
  • Il vincolo per l'incremento del personale ex art. 33 DL 34/2019 sull'incidenza media pro capite del salario accessorio;
  • Per i Comuni fino a 3.000 abitanti: l'esclusione della spesa del Segretario dai limiti di spesa di personale (DL 19/2026), che amplia le capacità assunzionali.

Decalogo operativo

✅ Decalogo
  1. Verificare l'esistenza di graduatorie vigenti dell'ente (proprio o di altre amministrazioni) prima di programmare un nuovo concorso per profili analoghi.
  2. Calcolare con esattezza la data di scadenza della graduatoria. Enti locali: 3 anni per le graduatorie ancora valide al 15 marzo 2025 (DL 25/2025); 2 anni per quelle approvate prima e già scadute a quella data (no «riattivazione» retroattiva). Altre PA: 2 anni ex art. 1 c. 147 L. 160/2019 e D.P.R. 82/2023.
  3. Scorrere la graduatoria come modalità ordinaria di copertura dei posti vacanti (Cons. Stato Ad. Plen. n. 14/2011); l'indizione di un nuovo concorso è eccezionale.
  4. Se si decide per il nuovo concorso, motivare specificamente nella determina a indire — evitando formule di stile — le ragioni che giustificano il sacrificio degli idonei. In ogni caso il provvedimento deve dare atto dell'esistenza di eventuali graduatorie ancora valide ed efficaci (Cons. Stato n. 7780/2022): è un obbligo procedimentale autonomo, la cui omissione vizia il provvedimento anche quando la motivazione di merito sia altrimenti adeguata.
  5. Rispettare il «taglia idonei»: in regime ordinario lo scorrimento è ammesso solo per la copertura dei posti messi a concorso, salvo deroghe legislative espresse (es. art. 4 c. 9 DL 25/2025).
  6. Valutare l'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni mediante convenzione (art. 3 c. 61 L. 350/2003; art. 9 L. 3/2003) come strumento residuale, motivando la scelta rispetto al concorso proprio dell'ente, che l'art. 4 c. 1 DL 25/2025 ha riaffermato come strumento ordinario e prioritario di reclutamento. Strumento particolarmente utile per i piccoli Comuni con risorse istruttorie limitate (vedi → modelli ANCI scaricabili).
  7. Distinguere correttamente vincitori (diritto soggettivo all'assunzione) e idonei (aspettativa qualificata) nelle determinazioni di chiamata.
  8. Disciplinare nel bando la decadenza: rinuncia, mancata presentazione in servizio, mancanza di requisiti, falsità di dichiarazioni.
  9. Per i concorsi riservati al personale interno ex art. 28 c. 1-ter D.Lgs. 165/2001: limitarli ai soli posti messi a concorso, senza utilizzare la graduatoria per posti che si rendano successivamente vacanti (Cons. Stato n. 2468/2026).
  10. Coordinare le scelte con il PIAO (sezione fabbisogno di personale), le capacità assunzionali dell'ente, i limiti di spesa e il Fondo risorse decentrate.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Costituzione — art. 97 (concorso pubblico)
  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — artt. 28 c. 1-ter (procedura riservata personale interno), 35 (reclutamento), 35-ter (scorrimento delle graduatorie come modalità ordinaria di copertura), 36 (forme flessibili)
  • L. 7 agosto 1990, n. 241 — art. 3 c. 1 (obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi)
  • D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni — Regolamento sull'accesso ai pubblici impieghi
  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — art. 91 (programmazione assunzioni enti locali)
  • L. 27 dicembre 2019, n. 160 — art. 1 c. 147 (durata biennale graduatorie + «taglia idonei»)
  • D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 — regolamento attuativo del «taglia idonei» e unificazione della durata biennale per tutte le PA, risolutivo dei contrasti interpretativi precedenti
  • L. 30 dicembre 2018, n. 145 — art. 1 cc. 360-365 (regime transitorio vigenza graduatorie)
  • L. 24 dicembre 2003, n. 350 — art. 3 c. 61 (utilizzo graduatorie di altre amministrazioni)
  • L. 16 gennaio 2003, n. 3 — art. 9 (convenzione tra amministrazioni)
  • D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. L. 113/2021 — Reclutamento PNRR
  • D.L. 31 agosto 2013, n. 101 conv. L. 30 ottobre 2013, n. 125 — art. 4 c. 3 lett. a) (disciplina storica sull'autorizzazione delle PA a indire nuovi concorsi e ad utilizzare graduatorie di altre amministrazioni; oggetto di interpretazione autentica)
  • D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (decreto PA): art. 4 c. 1 — norma di interpretazione autentica dell'art. 4 c. 3 lett. a) DL 101/2013: il concorso è lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento per le amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001 (efficacia retroattiva, applicabile anche ai concorsi in corso al 15/3/2025); per gli enti locali: ripristino della durata triennale delle graduatorie (linea con il TUEL), limitatamente a quelle ancora valide al 15 marzo 2025; art. 4 c. 9 (deroga «taglia idonei» per graduatorie 2024-2025 e concorsi banditi 2025); art. 14 c. 1-bis (incremento FRD e EQ con capacità assunzionali)
  • D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), art. 33 — capacità assunzionali
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — art. 75 (decadenza per false dichiarazioni)
  • Corte costituzionale — sentenze nn. 110/2017, 90/2012, 7/2015, 134/2014: il concorso pubblico ex art. 97 Cost. è la forma ordinaria di reclutamento; le deroghe sono ammissibili solo per peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico
  • Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 14 — principio cardine sullo scorrimento delle graduatorie come modalità ordinaria di copertura dei posti vacanti
  • Cons. Stato, sentenza 22 maggio 2017, n. 2376 — la scelta tra scorrimento e nuovo concorso deve perseguire gli interessi pubblici di cui all'art. 97 Cost.
  • Cons. Stato, sentenza 16 aprile 2019, n. 2486 — l'identità tra il profilo professionale del nuovo concorso e quello della graduatoria pregressa non discende dalla sola equivalenza di inquadramento economico: occorre confrontare in concreto contenuto della figura, prove d'esame e requisiti di partecipazione
  • Cons. Stato, sentenza n. 7780/2022 — obbligo di motivazione del provvedimento di indizione del nuovo concorso: in ogni caso va dato atto dell'esistenza di graduatorie ancora valide ed efficaci; ipotesi di motivazione «ridimensionata» (modifica sostanziale della disciplina concorsuale; distinzioni nello specifico profilo professionale)
  • Cons. Stato, sentenza n. 3855/2024 — ribadisce la preferenza per lo scorrimento quando sussistono graduatorie ancora valide ed efficaci
  • Cons. Stato, sentenza 24 marzo 2026 n. 2468 — procedura concorsuale riservata al personale interno ex art. 28 c. 1-ter D.Lgs. 165/2001: stretta interpretazione, non utilizzabile la graduatoria per posti resisi vacanti dopo

Risorse esterne — dottrina e approfondimenti

Sul rapporto tra indizione di nuovo concorso e scorrimento della graduatoria — Luigi Fadda:

Luigi Fadda — «Nuovo concorso o scorrimento della graduatoria»

Approfondimento sui profili di motivazione, sulla giurisprudenza costituzionale e sull'identità dei profili professionali nelle procedure di reclutamento.