Dopo la programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale di servizi e forniture, il ciclo di vita del contratto pubblico entra nella fase nevralgica della progettazione. Se la programmazione risponde alla domanda «cosa dobbiamo realizzare?», la progettazione risponde alla domanda «come dobbiamo realizzarlo?». Da questa fase — spesso sottovalutata o gestita con superficialità — dipendono i quattro pilastri del successo dell'opera: qualità, tempi, costi, sicurezza. Non è un caso che la stragrande maggioranza dei contenziosi, delle varianti in corso d'opera e dei ritardi nei cantieri abbia origine in errori, omissioni o lacune progettuali.
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) — agli artt. 41-44 e nell'Allegato I.7 — ha riformato radicalmente la disciplina della progettazione, semplificando da tre a due livelli e introducendo un sistema più snello ma allo stesso tempo più rigoroso sui contenuti minimi e sulla verifica del progetto. Il presente approfondimento ricostruisce sistematicamente la disciplina, con un focus operativo per il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e per gli uffici tecnici dei Comuni, in particolare quelli di piccola dimensione del reatino, dove la progettazione si scontra spesso con la limitata dotazione di figure tecniche interne.
Il quadro normativo
La disciplina della progettazione nei contratti pubblici è oggi contenuta principalmente nel Codice dei Contratti, integrato dai suoi Allegati. Le fonti rilevanti:
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), artt. 41-44 (Capo IV — Progettazione e verifica) + art. 15 (RUP) + art. 45 (incentivi tecnici);
- Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 — Contenuti minimi del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e del Progetto Esecutivo;
- Allegato I.9 al D.Lgs. 36/2023 — Metodi e strumenti elettronici di modellazione informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
- Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 — Sistema di qualificazione SOA per i lavori;
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 — Decreto correttivo al Codice;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — Sicurezza sul lavoro (rilevante per il Piano di Sicurezza e Coordinamento);
- L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 14-bis e 14-ter (Conferenza dei Servizi);
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) — VIA, VAS, autorizzazioni ambientali;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia) — Permessi di costruire, SCIA, conformità urbanistica;
- Linee Guida MIT / ANAC in materia di progettazione, BIM e quadro economico.
I livelli di progettazione: da tre a due
La grande novità sistematica del D.Lgs. 36/2023 è la riduzione dei livelli di progettazione da tre a due. Confrontiamo:
| Regime previgente (D.Lgs. 50/2016) | Regime vigente (D.Lgs. 36/2023) |
|---|---|
| 1. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) — Documento preliminare | 1. Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) — art. 41, c. 2, lett. a) + Allegato I.7, Parte I |
| 2. Progetto Definitivo — Documento intermedio | ABROGATO — assorbito nel PFTE e nel Progetto Esecutivo |
| 3. Progetto Esecutivo — Documento finale per la gara | 2. Progetto Esecutivo — art. 41, c. 2, lett. b) + Allegato I.7, Parte II |
L'obiettivo del legislatore è duplice: ridurre i tempi e la burocrazia (eliminando una fase intermedia di solito poco utile) e responsabilizzare la stazione appaltante e il progettista, che devono concentrare l'attenzione sui due documenti chiave. La progettazione si fa, dunque, più snella ma anche più densa: ciascun livello deve essere completo, rigoroso e coerente.
Il PFTE — Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (art. 41, c. 2, lett. a)
Il PFTE è il primo livello progettuale e costituisce il documento fondamentale per la valutazione complessiva dell'intervento. Risponde alla domanda preliminare: «conviene fare quest'opera?» e «è realizzabile in queste condizioni?».
A cosa serve il PFTE
Il PFTE permette alla stazione appaltante di verificare:
- l'utilità pubblica dell'opera (corrispondenza al bisogno sociale);
- la realizzabilità tecnica (compatibilità con vincoli urbanistici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici);
- la sostenibilità economica (rapporto costi/benefici, copertura finanziaria);
- la sostenibilità ambientale e sociale (impatto sul territorio, accessibilità, inclusione);
- i tempi di realizzazione (cronoprogramma di massima);
- i rischi dell'intervento (analisi del rischio).
I contenuti minimi del PFTE (Allegato I.7, Parte I)
L'Allegato I.7 al Codice fissa in modo dettagliato i contenuti minimi del PFTE. I documenti essenziali:
- Relazione generale e relazione tecnica illustrativa;
- Analisi delle alternative progettuali (almeno tre alternative significative, con valutazione comparata);
- Relazione di sostenibilità (ambientale, sociale, economica);
- Studio di impatto ambientale (ove richiesto dalla normativa VIA);
- Relazione di calcolo strutturale di massima;
- Relazione geologica, geotecnica, sismica e idrologico-idraulica;
- Relazione archeologica (verifica preventiva di interesse archeologico ex art. 41 c. 4 + D.Lgs. 42/2004);
- Planimetrie, sezioni, prospetti di inquadramento;
- Computo metrico estimativo di massima;
- Quadro economico di massima;
- Cronoprogramma di massima dell'intervento;
- Capitolato speciale prestazionale (per gli aspetti contrattuali);
- Piano di sicurezza preliminare.
Il Principio del «Value for Money»
Una delle innovazioni concettuali più rilevanti del nuovo Codice è il consolidamento del principio del «Value for Money» — il miglior rapporto tra costi e benefici nell'arco dell'intero ciclo di vita dell'opera (Life Cycle Cost). Non si tratta di scegliere la soluzione meramente «più economica», ma quella che ottimizza il valore generato dall'investimento pubblico.
| Profilo | Soluzione A | Soluzione B |
|---|---|---|
| Costo iniziale | € 2.000.000 | € 2.200.000 |
| Consumi energetici annui | € 35.000 | € 12.000 |
| Manutenzione ordinaria 30 anni | € 600.000 | € 350.000 |
| Costo complessivo a 30 anni | € 3.650.000 | € 2.910.000 |
Nell'esempio, la Soluzione B — pur più costosa nell'investimento iniziale di € 200.000 — produce un risparmio cumulativo di circa € 740.000 nell'arco di trent'anni. Il Value for Money premia questa scelta, in coerenza con i principi di economicità e di sostenibilità ambientale consacrati dall'art. 1 e dall'art. 57 del Codice.
Il Progetto Esecutivo (art. 41, c. 2, lett. b)
Il Progetto Esecutivo è il secondo e ultimo livello progettuale. Rappresenta il progetto pronto per essere realizzato: l'impresa aggiudicataria dell'appalto deve poter eseguire l'opera senza ulteriori approfondimenti progettuali. Ogni dettaglio deve essere risolto, ogni lavorazione definita, ogni quantità computata.
I contenuti del Progetto Esecutivo (Allegato I.7, Parte II)
- Relazione generale e relazioni specialistiche (strutturale, geotecnica, impiantistica, archeologica, ecc.);
- Elaborati grafici esecutivi (piante, sezioni, prospetti, dettagli costruttivi, particolari di nodo);
- Calcoli strutturali esecutivi;
- Capitolato speciale d'appalto (Parte normativa e Parte tecnica);
- Schema di contratto;
- Computo metrico estimativo (dettagliato, voce per voce);
- Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi;
- Quadro economico definitivo;
- Cronoprogramma esecutivo;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ex D.Lgs. 81/2008;
- Piano di manutenzione dell'opera (programma, manuale d'uso, manuale di manutenzione);
- Quadro di incidenza della manodopera.
Il Computo Metrico Estimativo
Il computo metrico estimativo è uno dei documenti più importanti del progetto esecutivo. Consiste nell'elenco analitico di tutte le lavorazioni previste, con indicazione, per ciascuna voce, di:
- quantità (mc, mq, ml, kg, n., ecc.);
- prezzo unitario (di norma desunto dai prezzari ufficiali regionali o da analisi dei prezzi);
- costo complessivo della voce.
Il computo metrico costituisce la base oggettiva per la determinazione dell'importo a base di gara e per la successiva contabilizzazione dei lavori. La sua accuratezza è precondizione di una corretta gestione contrattuale: errori, omissioni o sovrastime espongono l'ente a varianti, contenziosi, responsabilità erariale.
Il Quadro Economico
Il quadro economico riassume tutti i costi dell'intervento e ne dà evidenza contabile. È articolato in due grandi sezioni:
| Sezione | Voci tipiche |
|---|---|
| A — Lavori | Importo lavori a base di gara (al netto dei ribassi); Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Costi della manodopera (art. 41, c. 14, D.Lgs. 36/2023) |
| B — Somme a disposizione della SA | Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza); Imprevisti (di norma 5-10% dei lavori); Allacciamenti ai pubblici servizi; Acquisizione aree o immobili; IVA su lavori e spese tecniche; Incentivi tecnici ex art. 45 D.Lgs. 36/2023; Spese per pubblicità, commissioni, indagini; Accantonamento per accordi bonari (3% dei lavori) |
Il Cronoprogramma
Il cronoprogramma pianifica i tempi di esecuzione dell'opera, dalla consegna dei lavori alla collaudazione finale. Indica per ciascuna lavorazione la data di inizio, la durata, le milestones, eventuali dipendenze tra attività. È strumento essenziale per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori, per la verifica del rispetto del termine contrattuale, per l'eventuale applicazione di penali per ritardo.
La verifica della progettazione (art. 42 D.Lgs. 36/2023)
Prima dell'approvazione del progetto a base di gara, il Codice impone una verifica preventiva della progettazione. L'art. 42 disciplina puntualmente i contenuti e le modalità della verifica.
Obiettivi della verifica
La verifica accerta:
- la completezza della progettazione;
- la coerenza e non contraddittorietà degli elaborati;
- la conformità alla normativa tecnica e amministrativa vigente;
- la correttezza tecnica e l'adeguatezza delle soluzioni progettuali;
- la realizzabilità dell'opera nei tempi e nei costi previsti;
- la sicurezza nelle fasi di esecuzione e nelle fasi di esercizio;
- la congruità dei costi rispetto ai prezzari di riferimento.
Chi effettua la verifica
La verifica è effettuata, in funzione dell'importo dei lavori, da soggetti diversi:
| Importo lavori | Soggetto verificatore |
|---|---|
| ≥ € 20.000.000 | Organismi di ispezione accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020 |
| € 1.000.000 ≤ importo < € 20.000.000 | Soggetti di cui sopra o uffici tecnici delle SA dotati di sistema interno di controllo della qualità |
| € 150.000 ≤ importo < € 1.000.000 | Uffici tecnici delle SA, anche senza certificazione |
| < € 150.000 | Direttamente dal RUP, anche senza il supporto di una struttura tecnica |
Per le SA di piccole dimensioni — come la maggior parte dei Comuni del reatino — la verifica per i lavori di importo fino a € 1.000.000 è generalmente affidata agli uffici tecnici interni, eventualmente coadiuvati da consulenti esterni qualificati.
La validazione del progetto (art. 42 D.Lgs. 36/2023)
Dopo la verifica interviene la validazione. È l'atto formale con cui il RUP attesta che il progetto:
- è corretto e completo;
- risponde ai contenuti minimi previsti dall'Allegato I.7;
- è realizzabile nelle condizioni date;
- può essere posto a base di gara.
La validazione è atto del RUP, sottoscritto formalmente, da inserire negli atti di gara. Costituisce il presupposto giuridico della procedura di affidamento: senza validazione, la gara non può essere indetta. La validazione è atto vincolato sotto il profilo dei presupposti tecnici, ma comporta una assunzione di responsabilità qualificata in capo al RUP.
La differenza tra verifica e validazione
Una distinzione spesso oggetto di domande in sede concorsuale:
- la verifica è l'attività tecnica di controllo della progettazione, condotta secondo metodologie standardizzate;
- la validazione è l'atto formale del RUP che — recepiti gli esiti della verifica — attesta l'idoneità del progetto ad essere posto a base di gara.
Il ruolo del RUP nella progettazione (art. 15 D.Lgs. 36/2023)
Il Responsabile Unico del Progetto, nominato dal Responsabile dell'Area Tecnica della stazione appaltante, è il coordinatore unitario dell'intera fase progettuale. I suoi compiti specifici:
- coordinare i progettisti (interni o esterni) e vigilare sul loro operato;
- controllare il rispetto dei tempi del processo progettuale;
- presidiare il rispetto dei contenuti minimi dei livelli progettuali;
- curare la verifica del progetto e la successiva validazione;
- raccordarsi con gli altri uffici comunali (Ragioneria, Patrimonio, SUE, Polizia Locale) e con gli enti esterni (Soprintendenza, ASL, VVF, ARPA);
- convocare la Conferenza dei Servizi ove necessaria (art. 14-bis L. 241/1990);
- assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e la tutela dell'ente.
I metodi e gli strumenti informativi: il BIM (art. 43 + Allegato I.9)
L'art. 43 del D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato I.9 disciplinano l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM — Building Information Modeling). Il BIM è la metodologia di progettazione integrata che utilizza un modello digitale tridimensionale arricchito di informazioni (geometriche, materiche, prestazionali, temporali, economiche).
L'obbligatorietà del BIM è graduale:
- dal 1° gennaio 2025: obbligatorio per le opere di importo a base di gara superiore a € 1 milione;
- per importi inferiori: facoltativo ma incentivato (con punteggi premiali nell'OEPV);
- per i Comuni di piccole dimensioni: progressiva diffusione, con il supporto di Centrali di Committenza e Stazioni Uniche Appaltanti regionali (SUAM).
Gli incentivi tecnici (art. 45 D.Lgs. 36/2023)
L'art. 45 del Codice disciplina gli incentivi tecnici al personale interno della SA che svolge funzioni tecniche relative al ciclo dell'appalto (progettazione, RUP, direzione lavori, collaudo, ecc.). Importanti precisazioni:
- l'incentivo è pari al massimo del 2% dell'importo a base di gara;
- è riconosciuto al personale interno della SA con specifiche competenze tecniche (no consulenti esterni);
- è fuori dal tetto del trattamento accessorio ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 (vedi il nostro approfondimento sui limiti di spesa di personale);
- è disciplinato da apposito regolamento comunale sugli incentivi tecnici, da adottare con delibera di Giunta;
- per i Comuni che gestiscono in house i lavori pubblici, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno chiarito (rassegna del 6 giugno 2026) che gli incentivi non spettano al personale di società in house in affiancamento al personale dell'ente controllante.
La sostenibilità nella progettazione (CAM e Life Cycle Cost)
Il D.Lgs. 36/2023 attribuisce alla sostenibilità un ruolo centrale, declinandola in tre dimensioni:
Aspetti ambientali
- rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'art. 57 D.Lgs. 36/2023, oggi obbligatori per tutte le categorie di lavori, servizi e forniture con CAM in vigore;
- riduzione delle emissioni nell'arco del ciclo di vita;
- efficienza energetica dell'opera (NZEB — Nearly Zero Energy Buildings);
- utilizzo di materiali ecocompatibili e riciclati;
- tutela del verde urbano e delle aree permeabili.
Aspetti sociali
- accessibilità per persone con disabilità (L. 13/1989; D.M. 236/1989; D.P.R. 503/1996);
- inclusione sociale: progettazione partecipata che coinvolga la comunità;
- sicurezza degli utenti, dei lavoratori, della comunità.
Aspetti economici
- contenimento dei costi iniziali;
- contenimento dei costi di manutenzione futura;
- valorizzazione del Life Cycle Cost (costo complessivo nell'arco di vita utile).
Gli errori frequenti nella progettazione
L'esperienza operativa evidenzia alcune criticità ricorrenti che è utile presidiare:
- Progetti incompleti: lacune nei dettagli costruttivi, omissione di particolari tecnici → generano varianti in corso d'opera, contenziosi con l'impresa, ritardi;
- Costi sottostimati: utilizzo di prezzari obsoleti, sottostima di componenti, omissione di voci → producono varianti in aumento e necessità di nuove coperture finanziarie;
- Indagini preliminari insufficienti: superficiale valutazione geologica, idrogeologica, archeologica → problemi gravi in fase di esecuzione (ritrovamenti, rinvenimenti, criticità geotecniche);
- Tempi irrealistici: cronoprogrammi ottimistici che non tengono conto degli adempimenti reali → ritardi nei termini contrattuali, applicazione di penali, contenziosi;
- Errori sul computo metrico: errori di calcolo nelle quantità, mancata aggiornamento dei prezzi unitari → distorsioni dell'importo a base di gara;
- Sottovalutazione dei vincoli: mancata acquisizione preventiva dei pareri (Soprintendenza, ASL, VVF, ARPA) → sospensione della procedura, necessità di varianti urbanistiche;
- Incoerenza tra elaborati: discrasie tra relazione, capitolato, tavole grafiche, computo → contenziosi interpretativi in fase di esecuzione.
La progettazione di servizi e forniture (art. 41, c. 10)
Una precisazione spesso trascurata: l'art. 41, c. 10, del Codice prevede che la disciplina dei livelli di progettazione si applichi anche ai servizi e forniture di particolare complessità, con i necessari adattamenti. Per la generalità di servizi e forniture standardizzati è sufficiente la predisposizione di:
- capitolato speciale prestazionale;
- schema di contratto;
- relazione tecnico-illustrativa;
- quadro economico;
- cronoprogramma delle prestazioni.
Per i servizi e le forniture di particolare complessità tecnologica o di rilevante importo, può essere richiesto un livello progettuale più articolato, modellato sui contenuti del PFTE.
Il collegamento con le altre fasi del ciclo dell'appalto
Programmazione → Progettazione
La progettazione realizza concretamente quanto pianificato nella programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale di servizi e forniture (art. 37 D.Lgs. 36/2023). Ogni progetto deve essere coerente con il documento programmatico (codice CUP, cronoprogramma di massima, copertura finanziaria).
Progettazione → Verifica dei requisiti
Una corretta progettazione consente di calibrare adeguatamente i requisiti generali e speciali richiesti agli operatori economici nella successiva fase di affidamento (vedi il nostro approfondimento sulle verifiche dei requisiti ex artt. 94-98): un progetto chiaro definisce con esattezza le categorie SOA richieste, le certificazioni necessarie, i profili professionali.
Progettazione → Esecuzione
La qualità della progettazione si misura in sede di esecuzione del contratto: progetti completi e rigorosi riducono drasticamente la necessità di varianti, di sospensioni dei lavori, di contenziosi. Il Principio del Risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023) trova il suo fondamento proprio nella qualità della fase progettuale.
Indicazioni operative per i piccoli Comuni
Per i Comuni di piccole dimensioni del reatino e delle aree interne, dove gli uffici tecnici sono spesso sottodimensionati e la complessità progettuale rappresenta un vero collo di bottiglia, alcune indicazioni operative:
- Programmare con realismo il fabbisogno progettuale annuale: non sovraccaricare l'ufficio tecnico con un numero di progetti incompatibile con le risorse;
- Adottare il regolamento sugli incentivi tecnici ex art. 45 D.Lgs. 36/2023, valorizzando il personale interno e remunerando adeguatamente la progettazione interna;
- Affidare all'esterno i progetti che eccedono le capacità tecniche interne, con procedure di selezione rigorose dei professionisti (avviso pubblico, comparazione di curricula, valutazione delle competenze specifiche);
- Coordinarsi con le SUAM e con le Stazioni Uniche Appaltanti regionali per la gestione delle procedure più complesse;
- Valutare le forme associate: convenzioni intercomunali, unioni di comuni, uffici tecnici associati come strumento di razionalizzazione delle risorse progettuali;
- Investire nella formazione del personale tecnico sul BIM e sulle metodologie progettuali moderne (corsi gratuiti ANCI/IFEL/ITACA);
- Acquisire software di gestione del ciclo dell'appalto integrati (BIM, computo metrico, cronoprogramma, Casellario PCP);
- Curare l'archivio progettuale: la conservazione ordinata di progetti, varianti, contabilità è precondizione per il monitoraggio futuro e per la difesa in eventuali contenziosi;
- Verificare con anticipo i pareri e le autorizzazioni di enti terzi (Soprintendenza, ASL, VVF, ARPA, Genio Civile) per evitare ritardi in fase di approvazione;
- Documentare le scelte con relazioni tecnico-illustrative complete: la motivazione del progetto è scudo per il RUP in caso di future contestazioni.
Schema sintetico
PFTE (analisi alternative + stima costi + sostenibilità + indagini preliminari)
+
Progetto Esecutivo (elaborati definitivi + computo metrico + capitolato + cronoprogramma + PSC)
+
Verifica (controllo tecnico ex art. 42)
+
Validazione (atto del RUP)
=
OPERA PRONTA PER LA GARA
Le parole chiave del nuovo Codice
Per chi si prepara a un concorso o per chi vuole padroneggiare la materia, le 10 parole chiave da non dimenticare:
- PFTE — Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica
- Progetto Esecutivo — Documento posto a base di gara
- Value for Money — Miglior rapporto costi/benefici nel ciclo di vita
- Computo Metrico Estimativo — Elenco analitico delle lavorazioni
- Quadro Economico — Riepilogo di tutti i costi dell'intervento
- Cronoprogramma — Pianificazione temporale dell'opera
- Verifica — Controllo tecnico della progettazione
- Validazione — Atto formale del RUP che attesta l'idoneità del progetto
- BIM — Building Information Modeling (modellazione digitale integrata)
- Sostenibilità — Ambientale, sociale, economica (CAM + Life Cycle Cost)
🧰 Wizard «Quale livello di progettazione mi serve?»
Selettore guidato in 3 step: scegli la tipologia di intervento, indica i parametri quantitativi e di contesto (importo, vincoli, somma urgenza, PNRR), ottieni l'esito su livelli di progettazione necessari, verifica e validazione, adempimenti pre-gara, riferimenti normativi puntuali al D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.7.
Conclusioni
La progettazione rappresenta il punto in cui l'idea di un'opera pubblica si trasforma in un progetto concreto, tecnicamente corretto, economicamente sostenibile e pronto per essere realizzato. Il D.Lgs. 36/2023, attraverso la semplificazione dei livelli progettuali (da tre a due) e la valorizzazione del Value for Money, ha inteso restituire centralità a questa fase, troppo spesso compressa dalle urgenze politiche o gestita con superficialità.
Per il RUP e per il Segretario Comunale, la cura della fase progettuale è la migliore garanzia per un appalto che si realizzi nei tempi, nei costi e con la qualità attesi. Un progetto fatto bene è il presupposto del Principio del Risultato; un progetto fatto male è la radice di contenziosi, varianti, ritardi e responsabilità erariale. Per i piccoli Comuni del reatino e delle aree interne, dove le risorse tecniche sono spesso scarse, investire nella progettazione — anche attraverso forme di gestione associata, di affidamento esterno qualificato, di formazione del personale — è una scelta strategica per la sostenibilità complessiva della finanza pubblica locale.
Fonti di riferimento: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), artt. 1 (Principio del Risultato), 14 (Soglie), 15 (RUP), 37 (Programmazione), 41 (Livelli di progettazione), 42 (Verifica e validazione), 43 (BIM), 44 (Appalto integrato), 45 (Incentivi tecnici), 57 (CAM); Allegato I.7 (Contenuti minimi PFTE e Progetto Esecutivo); Allegato I.9 (BIM); Allegato II.12 (Sistema SOA); D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (decreto correttivo del Codice); L. 7 agosto 1990, n. 241 (Conferenza dei Servizi); D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente — VIA, VAS); D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali — verifica preventiva di interesse archeologico); D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (TU Edilizia); D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza sul lavoro, PSC); L. 9 gennaio 1989, n. 13, D.M. 14 giugno 1989, n. 236, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (accessibilità). Prassi e giurisprudenza richiamata: Linee Guida ANAC e MIT sulla progettazione e sul BIM; orientamenti consolidati del Consiglio di Stato in materia di varianti progettuali e di responsabilità del RUP; Corte dei Conti, Sezioni Riunite, in materia di incentivi tecnici al personale in house. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.