Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 341 del 14 maggio 2026, segnalato nella newsletter n. 548 del 17 giugno 2026, ha riportato in primo piano una questione tutt'altro che teorica per i Comuni: il vincolo di finalità dei sistemi di videosorveglianza installati a fini di sicurezza urbana. L'ammonizione rivolta a un Comune che si era avvalso di un filmato di videosorveglianza per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, accertare le responsabilità e contestare una violazione del Codice della Strada, traccia un confine operativo netto: le telecamere ad ampio raggio che riprendono la pubblica via su base continuativa hanno una finalità specifica — la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria — e altre finalità possono essere perseguite solo se c'è un'idonea base giuridica. Il provvedimento è anche occasione per una riflessione sistematica sulle altre criticità del trattamento di dati personali tramite videosorveglianza nei Comuni: cartellonistica, DPIA, tempi di conservazione, comunicazione a soggetti terzi.

📌 In sintesi: il principio di limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b GDPR) impone che i dati personali raccolti tramite videosorveglianza siano trattati solo per le finalità per le quali sono stati raccolti. Le telecamere installate per sicurezza urbana (D.L. 14/2017 + Patti per la sicurezza urbana) servono a prevenire e contrastare la criminalità diffusa e predatoria — non a sanzionare violazioni del Codice della Strada o a istruire procedimenti amministrativi. Per estendere l'uso dei filmati a fini diversi serve un'idonea base giuridica (norma di legge, regolamento, patto) che lo preveda espressamente. Resta ferma l'eccezione per condotte penalmente rilevanti: in questo caso i filmati possono essere conservati e utilizzati come elementi probatori. Il provvedimento del Garante n. 341/2026 ha sanzionato come illecita anche la trasmissione del filmato alla Motorizzazione civile per il procedimento di revisione della patente, non essendo prevista da alcuna disposizione normativa.

1. Quadro normativo

Fonte Oggetto
Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR) Art. 5 (principi del trattamento — liceità, correttezza, limitazione delle finalità, minimizzazione, accuratezza, limitazione conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione); art. 6 (basi giuridiche); art. 9 (categorie particolari); art. 13 (informativa); art. 25 (privacy by design/by default); art. 32 (sicurezza); art. 35 (DPIA)
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato da D.Lgs. 101/2018 Norma nazionale di armonizzazione; artt. 2-ter (base giuridica nel settore pubblico); 2-sexies (trattamento di interesse pubblico rilevante); 2-septies (categorie particolari)
Linee guida EDPB n. 3/2019 (European Data Protection Board) Trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video
Provvedimento Garante 8 aprile 2010 Provvedimento generale in materia di videosorveglianza (parzialmente ancora vigente come orientamento, integrato dal GDPR)
D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 conv. L. 18/4/2017, n. 48 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città — Patti per la sicurezza urbana (art. 5); telecamere sui mezzi della Polizia Locale; bodycam
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) Art. 201 (notifica delle violazioni); art. 12 (organi accertatori); art. 142 (autovelox); art. 192 (segnaletica); art. 218 (revisione patente)
L. 24 novembre 1981, n. 689 Sanzioni amministrative — principi generali
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020 n. 176 Art. 19-bis: contributi statali per la videosorveglianza dei Comuni in convenzione con la Prefettura (sicurezza urbana)
L. 1 dicembre 2018, n. 132 Art. 16: telecamere bodycam in dotazione alla Polizia Locale
L. 7 agosto 1990, n. 241 Art. 22 e ss. (accesso documentale agli atti)
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Accesso civico (artt. 5 e 5-bis)
D.P.C.M. 18 aprile 2013 White list prefettizia per i settori sensibili (riferimento per installazione telecamere)

2. Il principio di limitazione delle finalità (art. 5 GDPR)

Il principio di limitazione delle finalità è uno dei pilastri del GDPR ed è enunciato nell'art. 5, par. 1, lett. b):

«I dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, paragrafo 1, non è considerato incompatibile con le finalità iniziali». — Art. 5, par. 1, lett. b), Reg. UE 2016/679

Tradotto nel contesto della videosorveglianza comunale: ogni telecamera viene installata per una finalità determinata (es. sicurezza urbana, controllo accessi ZTL, monitoraggio rifiuti abbandonati, sicurezza di un edificio pubblico). Le immagini raccolte da quella telecamera non possono essere utilizzate per finalità diverse, salvo:

  1. Le finalità ulteriori siano compatibili con quelle originarie (test di compatibilità ex art. 6 par. 4 GDPR);
  2. Esista una idonea base giuridica (norma di legge, regolamento, patto) che le autorizzi espressamente;
  3. Le finalità ulteriori riguardino obblighi giuridici della PA (es. condotte penalmente rilevanti).

2.1 Il test di compatibilità (art. 6 par. 4 GDPR)

Il test di compatibilità impone di valutare:

  • Il nesso tra la finalità iniziale e la finalità ulteriore;
  • Il contesto in cui i dati sono stati raccolti, in particolare la relazione tra interessato e titolare;
  • La natura dei dati personali (categorie particolari art. 9 → trattamento più restrittivo);
  • Le possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento per l'interessato;
  • L'esistenza di garanzie adeguate (cifratura, pseudonimizzazione).

3. Il provvedimento del Garante n. 341/2026: il caso concreto

Il caso esaminato dal Garante è paradigmatico. Un Comune si era avvalso di un filmato di videosorveglianza per ricostruire la dinamica di un incidente stradale, accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti e contestare a un automobilista una violazione del Codice della Strada. Il Comune aveva inoltre trasmesso il filmato alla Motorizzazione civile ai fini dell'eventuale procedimento di revisione della patente dell'interessata.

📋 I fatti contestati

  • Telecamere di videosorveglianza ad ampio raggio installate sulla pubblica via;
  • Finalità dichiarata e prevista nel Regolamento comunale: prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria;
  • Utilizzo dei filmati per: (a) ricostruzione di un incidente stradale; (b) accertamento delle responsabilità; (c) contestazione di una violazione del CdS; (d) trasmissione alla Motorizzazione per la revisione della patente;
  • Assenza di una norma o regolamento che autorizzasse espressamente l'utilizzo delle telecamere per finalità di accertamento delle violazioni del Codice della Strada o per finalità amministrative connesse.

3.1 Le motivazioni del Garante

L'Autorità Garante ha articolato la propria decisione su tre passaggi argomentativi:

  1. Le telecamere ad ampio raggio sulla pubblica via — installate sulla base del D.L. 14/2017 e dei Patti per la sicurezza urbana — sono soggette a uno specifico vincolo di finalità, ovvero la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
  2. Eventuali ulteriori finalità, anche di natura amministrativa, possono essere perseguite con le medesime telecamere solo a condizione che sussista un'idonea base giuridica, che preveda e disciplini espressamente il trattamento;
  3. La trasmissione del filmato alla Motorizzazione civile è illecita perché non prevista dal Codice della Strada o da altre disposizioni di settore.

3.2 La portata sistematica

Il provvedimento — sebbene formalmente di ammonimento — ha una portata sistematica che va oltre il singolo caso e impone ai Comuni di rivedere prassi diffuse e radicate:

  • Non è ammissibile usare le telecamere di sicurezza urbana per contestare violazioni del Codice della Strada (passaggio col rosso, divieti di sosta, accessi a ZTL non presidiate da specifiche telecamere ZTL autorizzate);
  • Non è ammissibile usare le stesse telecamere per «ricostruire la dinamica» di un incidente stradale, anche su richiesta di parte;
  • Non è ammissibile trasmettere il filmato a soggetti terzi (Motorizzazione, Compagnia assicurativa, Ufficio Tecnico) per finalità connesse al procedimento amministrativo.

4. Le quattro tipologie di telecamere nei Comuni

Nei Comuni, i sistemi di videosorveglianza si articolano in quattro tipologie principali, ciascuna con uno specifico regime giuridico:

Tipologia Finalità Base giuridica
(1) Sicurezza urbana — telecamere ad ampio raggio su pubblica via Prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria D.L. 14/2017; Patto per la sicurezza urbana con la Prefettura; regolamento comunale
(2) Accertamento violazioni CdS — autovelox, telelaser, telecamere ZTL, varchi Accertamento delle violazioni del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 artt. 142, 201; D.M. 282/2017; provvedimento autorizzativo Prefettura/MIT
(3) Edifici pubblici — telecamere installate in/su immobili comunali (uffici, scuole, biblioteche, depositi) Sicurezza dei beni e delle persone; tutela del patrimonio Interesse legittimo del titolare (art. 6 par. 1 lett. f GDPR); regolamento comunale
(4) Specifiche — controllo rifiuti abbandonati, vandalismo aree verdi, abusi edilizi Accertamento di specifici illeciti amministrativi previsti dalla legge Disposizioni di settore (es. art. 191 D.Lgs. 152/2006 per i rifiuti) + regolamento + DPIA
⚠️ Il punto critico. Una telecamera di tipologia (1) — sicurezza urbana — non può essere usata per le finalità delle tipologie (2), (3) o (4), salvo che esista una specifica base giuridica e che il trattamento sia stato preventivamente disciplinato. Non basta avere telecamere; serve avere telecamere dedicate alla specifica finalità.

5. La videosorveglianza per la sicurezza urbana

Il D.L. 14/2017 ha introdotto i Patti per la sicurezza urbana tra Comuni e Prefetture, con la previsione di sistemi di videosorveglianza ad ampio raggio. L'art. 5 c. 2 prevede contributi statali ai Comuni che stipulino tali patti. Il D.L. 137/2020 (art. 19-bis) ha rifinanziato l'iniziativa.

5.1 Caratteristiche del trattamento

  • Titolare del trattamento: il Comune (Sindaco o Responsabile del Settore Polizia Locale);
  • Finalità: prevenzione e contrasto della criminalità diffusa e predatoria (furti, rapine, scippi, atti vandalici, criminalità organizzata, terrorismo);
  • Base giuridica: D.L. 14/2017 + Patto con la Prefettura + Regolamento comunale di videosorveglianza;
  • Modalità: telecamere fisse o mobili, di norma ad alta risoluzione, con riprese continuative su pubblica via;
  • Soggetti che accedono: agenti di Polizia Locale, Forze dell'ordine (su richiesta motivata);
  • Tempi di conservazione: di norma 7-15 giorni (eccezionalmente fino a 30 gg per eventi rilevanti).

5.2 Cosa NON possono fare le telecamere di sicurezza urbana

  • Accertare violazioni del Codice della Strada (passaggio col rosso, sosta, eccesso di velocità, accesso ZTL);
  • Servire da fonte probatoria autonoma per la dinamica di un incidente stradale ai fini civili/amministrativi;
  • Essere condivise sistematicamente con altri enti (Motorizzazione, compagnie assicurative, INAIL, magistratura non procedente);
  • Essere usate per finalità amministrative connesse alle violazioni CdS (revisione patente, valutazione idoneità alla guida).

6. L'estensione delle finalità: cosa serve

Se il Comune vuole utilizzare le telecamere installate per la sicurezza urbana anche per altre finalità, deve predisporre una base giuridica idonea. Il Garante è netto sul punto: serve una norma o un regolamento che preveda e disciplini espressamente il trattamento.

🛠️ Gli strumenti possibili

  • Norma di legge: se l'ordinamento prevede espressamente la possibilità di utilizzare le telecamere per quella specifica finalità (es. autovelox per accertamento velocità ex art. 142 CdS);
  • Regolamento comunale: modifica del regolamento di videosorveglianza per estendere espressamente le finalità (deliberato dal Consiglio Comunale, con previa DPIA, parere DPO e consultazione del Garante se applicabile);
  • Patto integrativo con la Prefettura: integrazione del Patto per la sicurezza urbana per disciplinare specifiche finalità ulteriori;
  • Atto generale del Garante: provvedimenti del Garante che autorizzino espressamente specifici trattamenti.

6.1 Quattro casi tipici di estensione

Caso Estensione ammessa? Strumento
Sicurezza urbana → accertamento ZTL SÌ, ma servono telecamere dedicate (varchi) autorizzate dal MIT Provvedimento MIT + regolamento ZTL
Sicurezza urbana → autovelox NO. Servono autovelox certificati e omologati D.M. 282/2017; provvedimento Prefettizio
Sicurezza urbana → rifiuti abbandonati SÌ, con regolamento ad hoc e DPIA aggiornata Modifica del regolamento di videosorveglianza
Sicurezza urbana → vandalismo / atti contro patrimonio RIENTRA NELLA FINALITÀ ORIGINARIA (criminalità predatoria/diffusa) Già prevista dal D.L. 14/2017

7. L'eccezione delle condotte penalmente rilevanti

Il Garante, anche nel provvedimento n. 341/2026, precisa che i filmati di videosorveglianza possono essere conservati e utilizzati qualora, nell'evento ripreso, siano state poste in essere condotte rilevanti sotto il profilo penale. In questo caso, la finalità di prevenzione e contrasto della criminalità — che è la finalità originaria delle telecamere di sicurezza urbana — è perfettamente integrata.

7.1 Quando si configura una condotta penalmente rilevante

  • Omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) o lesioni personali stradali gravi/gravissime (art. 590-bis c.p.);
  • Guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS) o sotto effetto di stupefacenti (art. 187 CdS);
  • Fuga in caso di incidente (art. 189 c. 6 CdS) o omissione di soccorso (art. 189 c. 7 CdS);
  • Resistenza, oltraggio o violenza a pubblico ufficiale (artt. 336-341-bis c.p.);
  • Danneggiamento (art. 635 c.p.), furto (art. 624 c.p.), rapina (art. 628 c.p.);
  • Abusi edilizi (art. 44 D.P.R. 380/2001) o reati ambientali.

7.2 Le condizioni di utilizzo

  • La condotta penalmente rilevante deve essere concretamente individuata (anche solo come ipotesi a seguito di notizia di reato);
  • Il filmato è trasmesso alle Forze dell'Ordine o all'Autorità Giudiziaria che ha la titolarità del procedimento;
  • La trasmissione deve essere motivata con l'indicazione della notizia di reato (anche solo ipotetica) e del procedimento;
  • I dati di soggetti non coinvolti nel reato vanno oscurati nei limiti del possibile prima della trasmissione.

8. La trasmissione a soggetti terzi

La trasmissione del filmato a soggetti terzi è uno dei punti più critici del provvedimento n. 341/2026. Il Garante ha ritenuto illecita la trasmissione alla Motorizzazione civile per il procedimento di revisione della patente.

8.1 Quando la trasmissione è lecita

Destinatario Trasmissione lecita? Condizione
Autorità Giudiziaria Procedimento penale in corso o notizia di reato; in adempimento di obbligo di legge (art. 6 par. 1 lett. c GDPR)
Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) In adempimento di obblighi di legge connessi alla sicurezza pubblica
Polizia Locale di altri Comuni SÌ, con limiti Solo per finalità di sicurezza urbana, nell'ambito di accordi di cooperazione
Motorizzazione civile NO (provvedimento Garante 341/2026) Non prevista dal CdS o da altre disposizioni di settore
Compagnie assicurative NO, di norma Solo con consenso degli interessati (anche del controinteressato) o per ottemperare a ordini del giudice
Privati interessati (es. parte lesa) NO, di norma Solo con ordine del giudice o accesso documentale qualificato
Magistratura non procedente / Avvocati NO, di norma Solo su ordine del giudice (artt. 256-258 c.p.p.) o per acquisizione probatoria

8.2 La via dell'accesso documentale e civico

Un soggetto privato che voglia ottenere copia di un filmato di videosorveglianza può seguire due vie:

  • Accesso documentale ex L. 241/1990: richiesta motivata, dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. Il Comune deve bilanciare il diritto di accesso con la tutela della privacy dei terzi e di norma oscurare le parti non rilevanti;
  • Accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 33/2013 art. 5-bis: limitato dall'art. 5-bis c. 2 lett. a (interessi privati) — generalmente non applicabile ai filmati di videosorveglianza.

9. La DPIA per la videosorveglianza

La Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ex art. 35 GDPR è obbligatoria per i trattamenti che presentano rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. La sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico — caratteristica tipica della videosorveglianza urbana — rientra nei casi in cui la DPIA è obbligatoria (Provvedimento Garante 11/10/2018 + Linee guida EDPB 4/2017).

9.1 Contenuto minimo della DPIA

  1. Descrizione sistematica dei trattamenti previsti, delle finalità, dell'interesse legittimo;
  2. Valutazione di necessità e proporzionalità rispetto alle finalità;
  3. Valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
  4. Misure previste per affrontare i rischi (cifratura, accessi profilati, audit, formazione personale, archiviazione sicura);
  5. Parere del DPO;
  6. Eventuale consultazione preventiva del Garante (art. 36 GDPR) se rischio residuo elevato.

9.2 Aggiornamento della DPIA

La DPIA va aggiornata in caso di:

  • Modifica delle finalità del trattamento;
  • Estensione del sistema (nuove telecamere, ZTL, etc.);
  • Cambio del fornitore o della tecnologia (es. introduzione di analisi video automatizzata, lettura targhe);
  • Modifica della normativa di riferimento;
  • Almeno ogni 2-3 anni per verifica di coerenza.

10. Cartellonistica e informativa

L'art. 13 GDPR impone al titolare del trattamento di fornire all'interessato un'informativa preventiva. Per la videosorveglianza, le Linee guida EDPB 3/2019 dettano un modello a due livelli:

10.1 Primo livello — cartello in prossimità della zona videosorvegliata

Il cartello deve essere ben visibile, in posizione antecedente alla zona videosorvegliata, in formato leggibile. Deve contenere:

  • Indicazione che la zona è videosorvegliata (icona di telecamera + scritta);
  • Titolare del trattamento (Comune di...);
  • Finalità sintetica del trattamento;
  • Rinvio all'informativa completa (URL, QR code, o luogo dove è disponibile in formato cartaceo).

10.2 Secondo livello — informativa completa

Deve essere disponibile presso una sede facilmente accessibile (sito web del Comune, URP, Comando Polizia Locale) e contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 GDPR:

  • Identità e contatti del titolare e del DPO;
  • Finalità e base giuridica del trattamento (specificare se sicurezza urbana, ZTL, ecc.);
  • Destinatari o categorie di destinatari dei dati;
  • Periodo di conservazione;
  • Diritti dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, reclamo al Garante);
  • Esistenza di processi decisionali automatizzati (es. lettura targhe).

11. Tempi di conservazione

Il principio di limitazione della conservazione (art. 5 par. 1 lett. e GDPR) impone tempi minimi e proporzionati. Per la videosorveglianza, i tempi standard sono:

Finalità Tempo di conservazione Riferimento
Sicurezza urbana ordinaria 7 giorni (24-72 ore consigliato dal Garante 8/4/2010, esteso fino a 7 gg per esigenze operative) Provvedimento Garante 8/4/2010
Sicurezza urbana per eventi particolari (manifestazioni, mercati) Fino a 30 giorni Regolamento comunale + DPIA
Accertamento violazioni CdS (autovelox, ZTL) Fino alla conclusione del procedimento amministrativo (max 5 anni per la prescrizione) D.Lgs. 285/1992 + L. 689/1981
Edifici pubblici 24-48 ore (eccezionalmente 7 gg) Provvedimento Garante 8/4/2010
Procedimenti penali in corso Fino alla conclusione del procedimento (eventualmente fino a sentenza definitiva) Art. 6 par. 1 lett. c GDPR
🚨 Cancellazione automatica. Il sistema deve prevedere la cancellazione automatica dei filmati alla scadenza del periodo di conservazione (privacy by default, art. 25 GDPR). Conservazioni oltre il termine richiedono motivazione documentata e tracciamento.

12. Sanzioni e responsabilità

Il trattamento illecito tramite videosorveglianza può comportare:

  • Sanzioni amministrative pecuniarie del Garante (art. 83 GDPR): fino a €20.000.000 o 4% del fatturato annuale globale (per gli enti pubblici, valutate con particolare attenzione alla proporzionalità — art. 2-undecies Codice Privacy);
  • Ammonimento (art. 58 par. 2 lett. b GDPR): provvedimento meno severo, ma con valore di richiamo pubblico (come nel caso del Comune sanzionato col provvedimento n. 341/2026);
  • Inibizione del trattamento (art. 58 par. 2 lett. f GDPR): può comportare il temporaneo spegnimento delle telecamere;
  • Responsabilità erariale del Sindaco e del Responsabile del Settore competente (Polizia Locale, Servizi Demografici): danno all'erario per le eventuali sanzioni Garante + costo del contenzioso;
  • Responsabilità penale per i casi di accesso abusivo (art. 615-ter c.p.) o trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.Lgs. 196/2003);
  • Risarcimento del danno ex art. 82 GDPR: la persona interessata può chiedere il risarcimento del danno materiale e morale.
✅ Dieci buone pratiche per la videosorveglianza comunale alla luce del Garante 341/2026.
  1. Mappa le tipologie di telecamere: individua quante telecamere ha il Comune, con quale finalità sono state installate, su quale base giuridica. Costruisci un inventario aggiornato.
  2. Rispetta il vincolo di finalità: le telecamere di sicurezza urbana non sono per il CdS; le telecamere ZTL non sono per la sicurezza urbana. Documenta la coerenza finalità-utilizzo.
  3. Aggiorna il regolamento comunale di videosorveglianza per disciplinare espressamente eventuali finalità ulteriori, previo parere del DPO e — se applicabile — consultazione del Garante.
  4. Esegui o aggiorna la DPIA per tutti i sistemi di videosorveglianza con rischio elevato. Coinvolgi il DPO.
  5. Allinea la cartellonistica al modello a due livelli delle Linee guida EDPB 3/2019: cartello sintetico + informativa completa online.
  6. Definisci tempi di conservazione differenziati per ciascuna finalità, con cancellazione automatica alla scadenza.
  7. Disciplina la trasmissione a terzi: solo a Forze dell'Ordine e Autorità Giudiziaria per finalità penali. No a Motorizzazione, compagnie assicurative, privati. Per l'accesso documentale, valuta caso per caso.
  8. Forma la Polizia Locale sull'uso corretto dei filmati, sui limiti di finalità, sulla gestione delle richieste di accesso.
  9. Tieni traccia degli accessi ai filmati: log degli accessi profilati, audit periodici, formazione continua.
  10. Pubblica sul sito Amministrazione Trasparente il regolamento, la DPIA (parti non riservate), l'informativa, l'organigramma della struttura responsabile del trattamento.

Conclusioni

Il provvedimento del Garante n. 341 del 14 maggio 2026 non è — formalmente — una sanzione severa: l'Autorità si è limitata a un ammonimento. Ma il suo valore sistematico è notevole: indica che il Garante intende monitorare attivamente l'utilizzo delle telecamere di sicurezza urbana per finalità ulteriori, e che il principio di limitazione delle finalità è uno dei fronti su cui i Comuni sono più esposti. Una buona prassi impone di rivedere periodicamente l'inventario delle telecamere, i regolamenti, le DPIA, la cartellonistica e — soprattutto — la formazione del personale che ha accesso ai filmati.

Per il Segretario Comunale, in raccordo con il Responsabile della Polizia Locale, il DPO e il Sindaco, il provvedimento è l'occasione per verificare la conformità del sistema di videosorveglianza dell'ente al quadro normativo aggiornato, anticipando le possibili criticità e prevenendo l'accumulo di vizi nelle procedure. La frase chiave del Garante — «eventuali ulteriori finalità possono essere perseguite con le medesime telecamere solo a condizione che sussista un'idonea base giuridica, che preveda e disciplini espressamente il trattamento» — diventa il filtro operativo da applicare ogni volta che la Polizia Locale o un altro Ufficio chiede di accedere ai filmati per una finalità diversa da quella per cui le telecamere sono state installate.

Fonti normative. Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR), artt. 5, 6, 9, 13, 25, 32, 35, 36, 58, 82, 83; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018, artt. 2-ter, 2-sexies, 2-septies, 2-undecies, 167; D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 conv. L. 18/4/2017, n. 48 (sicurezza urbana, Patti per la sicurezza urbana); D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), artt. 12, 142, 186, 187, 189, 192, 201, 218; L. 24 novembre 1981, n. 689 (sanzioni amministrative); D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176 (art. 19-bis: contributi videosorveglianza); L. 1 dicembre 2018, n. 132, art. 16 (bodycam); L. 7 agosto 1990, n. 241 (accesso documentale); D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (accesso civico); Codice penale, artt. 167 (trattamento illecito), 589-bis (omicidio stradale), 590-bis (lesioni stradali), 615-ter (accesso abusivo a sistema informatico). Linee guida e provvedimenti. Provvedimento Garante n. 341 del 14 maggio 2026 (newsletter n. 548 del 17 giugno 2026): ammonizione al Comune per uso improprio delle telecamere di sicurezza urbana per fini di accertamento violazioni del CdS e trasmissione del filmato alla Motorizzazione civile; Provvedimento Garante 8 aprile 2010 (provvedimento generale videosorveglianza); Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali tramite dispositivi video; Linee guida EDPB n. 4/2017 sulla DPIA; Provvedimento Garante 11 ottobre 2018 (elenco trattamenti soggetti a DPIA obbligatoria). Strumenti correlati: Rassegna normativa del 22 giugno 2026; Intelligenza artificiale e PA: la riserva di umanità; IA in ambito tributario. Le considerazioni espresse hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale.