Il 20° correttivo al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) ha introdotto il nuovo par. 5.1-bis, che tipizza — per la prima volta con la forza del principio contabile — le fasi del processo di spesa dei debiti commerciali e i relativi tempi massimi di ciascuna sub-fase, entro un unico limite complessivo di 28 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La disposizione dialoga con l'obiettivo PNRR sui tempi di pagamento della PA, con il D.Lgs. 231/2002 (transazioni commerciali) e con il D.M. MEF 3 aprile 2013 n. 55 (fatturazione elettronica) e n. 132/2020 (cause di legittimo rifiuto). L'esito operativo è duplice: (i) obbliga gli enti a rivedere il regolamento di contabilità — o quanto meno ad adottare una deliberazione di Giunta di ricognizione dei tempi interni; (ii) responsabilizza gli uffici tecnici che devono consegnare tempestivamente il visto di conformità alla Ragioneria.

📌 In sintesi: il nuovo par. 5.1-bis principio 4/2 scompone i 28 giorni in tre fasi: (1) ricezione, smistamento, accettazione e registrazione della fattura in 2-5 giorni — con verifica limitata alle cause di legittimo rifiuto ex D.M. MEF 132/2020 (fattura non intestata all'ente, mancanza CIG/CUP obbligatori, mancato identificativo dell'impegno); (2) predisposizione degli atti di liquidazione in 10-15 giorni — con possibilità di sospendere la fattura in PCC se è prevista una verifica di conformità con data ricezione antecedente alla conclusione della stessa; (3) ordinazione del pagamento nei giorni residui, entro il tetto complessivo dei 28 giorni. Effetti giuridici: decorsi 15 giorni dal ricevimento senza rifiuto, la fattura si considera accettata (D.M. 132/2020); la fattura destinata per errore ad altro ufficio va resa immediatamente disponibile e non può essere rifiutata. La verifica di conformità va conclusa entro massimo 30 giorni dalla consegna ex art. 4 c. 6 D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo scritto e non gravemente iniquo per il creditore.

🧰 Wizard «Calendario 28 giorni — Processo di spesa»

Strumento interattivo in 6 step che, partendo dalla data di ricevimento della fattura, calcola tutte le scadenze intermedie del processo di spesa (accettazione tacita, chiusura fase registrazione, chiusura fase liquidazione, chiusura verifica di conformità, mandato di pagamento) e produce la checklist personalizzata per ciascuna fase. Alert cromatici sul rispetto dei 28 giorni + esportazione riepilogo.

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1. Quadro normativo

Fonte Oggetto
All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, par. 5.1-bis (20° correttivo, 2026)Processo di spesa dei debiti commerciali entro 28 giorni — tipizzazione delle tre fasi e dei relativi tempi massimi
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (transazioni commerciali)Art. 4 c. 2: termine ordinario di pagamento 30 gg (60 gg per PA sanitarie); art. 4 c. 6: verifica di conformità entro max 30 gg; interessi moratori automatici (art. 5); risarcimento spese di recupero €40 (art. 6)
D.M. MEF 3 aprile 2013, n. 55Fatturazione elettronica verso la PA — Sistema di Interscambio (SdI), formato FatturaPA
D.M. MEF 24 agosto 2020, n. 132Cause tassative di legittimo rifiuto della fattura elettronica da parte della PA — accettazione tacita decorsi 15 gg
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)Art. 184 (liquidazione della spesa); art. 185 (ordinazione e pagamento); art. 191 (regole per l'assunzione degli impegni); art. 233-bis (segnalazione tempestività pagamenti)
D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (conv. L. 89/2014)Art. 27: obbligo di comunicazione mensile del debito scaduto tramite PCC (Piattaforma Certificazione Crediti); art. 41 c. 1: obbligo di pubblicazione ITP
D.P.C.M. 22 settembre 2014Definizione dell'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti (ITP) — metodologia di calcolo
Reg. (UE) 2021/241 (PNRR) — Milestone M1C1-58Obiettivi PNRR sui tempi di pagamento: pareggio 30 gg per PA generale, 60 gg per sanità (al netto delle sospensioni per verifica conformità)
Direttiva UE 2011/7 (recepita col D.Lgs. 231/2002)Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — obbligo eurounitario per la PA di rispettare i 30 gg
L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 3Tracciabilità dei flussi finanziari — obbligo del CIG in fattura
Circolare RGS n. 30/2020Modalità di sospensione della fattura in PCC durante la verifica di conformità
⚠️ Il valore giuridico del par. 5.1-bis: il principio contabile applicato è parte integrante del D.Lgs. 118/2011 (art. 3 c. 1) e ha forza di norma primaria per gli enti in contabilità armonizzata. Non è un semplice indirizzo o buona pratica: è una regola sull'organizzazione del ciclo passivo che vincola sia la Ragioneria sia gli uffici tecnici. Il mancato rispetto dei tempi può concorrere alla responsabilità dirigenziale (art. 21 D.Lgs. 165/2001) ed erariale in caso di interessi moratori e spese di recupero addebitati all'ente.

2. Le tre fasi del processo di spesa

Il par. 5.1-bis scompone i 28 giorni in tre sub-fasi, ognuna con un range di tempi massimi. Il range consente al singolo ente di modulare i tempi interni in funzione delle proprie caratteristiche (numero di fatture/anno, articolazione organizzativa, presenza o meno di verifiche di conformità).

1
Ricezione, smistamento, accettazione e registrazione della fattura
2–5 gg

La fase inizia con la ricezione della fattura via SdI (data protocollo elettronico = dies a quo) e comprende: smistamento all'ufficio competente, verifica delle cause di legittimo rifiuto ex D.M. MEF 132/2020, registrazione nel registro unico delle fatture (art. 42 D.L. 66/2014), presa in carico da parte del responsabile di spesa.

Verifica in fase 1 — solo cause tassative di legittimo rifiuto:

  • Fattura non riferita all'ente destinatario (errata intestazione);
  • Mancanza del CIG o del CUP obbligatori;
  • Mancato inserimento dell'identificativo dell'impegno di spesa;
  • Anomalia formale del tracciato SdI (formato non conforme, firma non valida).

Fuori da queste cause, la fattura NON può essere rifiutata. Le contestazioni sostanziali (importo errato, prestazione non conforme, quantità inesatta) si gestiscono nella fase 2 tramite sospensione PCC e non con il rifiuto in SdI.

2
Predisposizione degli atti di liquidazione
10–15 gg

La fase è di competenza del responsabile di spesa e comprende: (i) verifica della prestazione (o della fornitura/lavoro) con riferimento all'ordine, al capitolato, all'impegno; (ii) redazione della determinazione di liquidazione ex art. 184 TUEL con visto del Servizio Finanziario; (iii) trasmissione alla Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento (art. 185 TUEL).

Focus verifica di conformità: se prevista (contratti di lavori, servizi complessi, forniture con collaudo) e se la data di ricevimento della fattura è anteriore alla conclusione della verifica, l'ente può sospendere la fattura in PCC per il periodo occorrente al completamento della verifica. Termine massimo della verifica: 30 giorni dalla consegna ex art. 4 c. 6 D.Lgs. 231/2002 (salvo diverso accordo scritto e non gravemente iniquo — vd. focus dedicato).

3
Ordinazione del pagamento (mandato)
giorni residui — max 28 gg totali

Ricevuta la determinazione di liquidazione dalla struttura tecnica, la Ragioneria emette il mandato di pagamento ex art. 185 TUEL. Il mandato è trasmesso al Tesoriere che effettua il pagamento sul conto dedicato del creditore comunicato ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 (tracciabilità).

Dies ad quem del calcolo ITP: data di scadenza della fattura o data del pagamento effettivo, a seconda del metodo di calcolo scelto (in ogni caso, l'obiettivo è mantenere il rapporto pagato/scaduto ≤ 30 gg medi ponderati).

📊 Tempistiche standard consigliate (esempio prudenziale): Fase 1: 3 gg (protocollo + smistamento) — Fase 2: 13 gg (predisposizione liquidazione) — Fase 3: 12 gg (emissione mandato + trasmissione al Tesoriere). Totale 28 gg. Ogni ente adatta i valori al proprio contesto ma non può superare la soglia complessiva.

3. Cause di legittimo rifiuto (D.M. MEF 132/2020) e accettazione tacita a 15 giorni

Il D.M. MEF 24 agosto 2020 n. 132 ha ristretto in modo tassativo le cause per le quali la PA può rifiutare una fattura elettronica ricevuta tramite SdI. Lo scopo è impedire i rifiuti abusivi o «tattici» finalizzati a rimandare i termini di pagamento e a ridurre artificialmente lo stock del debito commerciale scaduto.

Causa di rifiuto ex D.M. 132/2020 Descrizione operativa
1. Fattura non riferita all'ente destinatarioErrata intestazione: fattura indirizzata al Codice Univoco Ufficio (CUU) di un altro ente. Verifica sul campo CedentePrestatore/CessionarioCommittente.
2. Mancanza CIG o CUP obbligatoriPer contratti soggetti a CIG (art. 3 L. 136/2010) o CUP (progetti di investimento). Sono esclusi solo i casi di esenzione CIG tassativamente previsti dalle FAQ ANAC.
3. Mancato identificativo dell'impegnoLa fattura deve indicare — nel campo Riferimento amministrazione o simile — il numero di impegno di spesa registrato in contabilità dall'ente. Serve a garantire tracciabilità e coerenza con la determinazione a contrarre.
4. Anomalie formali SdITracciato non conforme, firma elettronica non valida, formato XML errato. Trattasi di anomalie che impediscono il transito e la validazione nel SdI.
5. Duplicato di fattura già registrataFattura con stesso numero già presente nel registro (verifica automatica dal software gestionale).
🚫 Cause NON legittime di rifiuto: importo errato (va gestito con nota di credito), prestazione non conforme (verifica di conformità → sospensione PCC), quantità inesatta, ritardo nell'accettazione, ecc. Il rifiuto per motivi non tassativi espone l'ente al pagamento degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 e alle spese di recupero €40 ex art. 6.

⏰ L'accettazione tacita a 15 giorni

Il D.M. 132/2020 ha introdotto la regola dell'accettazione tacita: decorsi 15 giorni dalla data di ricezione della fattura tramite SdI senza che l'ente abbia inviato la notifica di rifiuto (nei casi tassativi sopra elencati), la fattura si considera automaticamente accettata ai fini contabili e fiscali. La conseguenza pratica è duplice: (i) inizia a decorrere il termine di 30 gg per il pagamento ex art. 4 D.Lgs. 231/2002; (ii) la fattura entra nello stock del debito commerciale ai fini ITP e PCC. Per questa ragione il par. 5.1-bis pone la fase 1 in 2-5 gg: la Ragioneria e l'ufficio tecnico devono avere il tempo per rilevare eventuali cause di rifiuto prima del 15° giorno.

📮 La fattura destinata per errore ad altro ufficio

Se una fattura è stata indirizzata (per errore del fornitore o per anomalia dello smistamento interno) all'ufficio sbagliato, l'ufficio ricevente NON può rifiutarla. Deve invece renderla immediatamente disponibile all'ufficio competente (via protocollo o sistema di workflow interno) affinché possa essere gestita entro i termini. Il D.M. 132/2020 tutela il creditore che non deve pagare due volte i costi degli errori interni della PA. Rimedio interno: circolare del Segretario con procedura di smistamento formalizzata (assegnazione automatica tramite CIG/CUP quando presenti).

4. Verifica di conformità e sospensione della fattura in PCC

La verifica di conformità è l'accertamento amministrativo con cui l'ente riscontra che la prestazione contrattuale (servizio, fornitura, lavoro) è stata regolarmente eseguita secondo il capitolato. È obbligatoria per i contratti di importo rilevante e per quelli che comportano collaudo (es. lavori pubblici, forniture di beni durevoli, servizi complessi).

Regola generale (art. 4 c. 6 D.Lgs. 231/2002): la verifica di conformità deve essere completata entro massimo 30 giorni dalla consegna della prestazione. È possibile derogare con diverso accordo scritto tra le parti purché non sia gravemente iniquo nei confronti del creditore (giudizio equitativo del giudice: la deroga deve essere obiettivamente giustificata dalla complessità dell'oggetto).

⚠️ Sospensione della fattura in PCC durante la verifica: se la data di ricezione della fattura è anteriore alla conclusione della verifica di conformità, l'ente può e deve sospendere la fattura nella Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) per il periodo strettamente necessario. La sospensione non allunga i termini di pagamento (che restano 30 gg dalla conclusione della verifica) ma ferma il decorso del contatore ITP per quel periodo. La sospensione va motivata (specificando il tipo di verifica in corso) e revocata immediatamente al termine della stessa (Circolare RGS 30/2020).

💡 Caso pratico: fornitura arredi scolastici con collaudo

Situazione: il 10/7 arriva la fattura di un fornitore di arredi per la scuola comunale (importo €45.000). Il capitolato prevede il collaudo dopo l'installazione, previsto per il 25/7. Cosa fare: (a) entro il 12-13/7 protocollare e registrare la fattura; (b) verificare che riporti CIG e identificativo impegno (fase 1); (c) contestualmente sospendere la fattura in PCC motivando «verifica di conformità in corso — collaudo previsto per 25/7»; (d) eseguito il collaudo positivo il 25/7, entro il 26/7 revocare la sospensione in PCC; (e) predisporre la determinazione di liquidazione entro 10-15 gg dalla revoca sospensione; (f) emettere il mandato di pagamento entro il tetto complessivo dei 28 gg (calcolato al netto del periodo di sospensione).

5. Obiettivo PNRR e Indicatore di Tempestività dei Pagamenti (ITP)

Il par. 5.1-bis è strumentale al conseguimento della Milestone M1C1-58 del PNRR, che impone alle amministrazioni pubbliche di raggiungere il pareggio di bilancio commerciale (30 gg PA generale, 60 gg sanità). L'inosservanza dei target PNRR può comportare:

  • Riduzione delle assegnazioni di risorse collegate al PNRR;
  • Blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato (art. 41 c. 2 D.L. 66/2014) per gli enti che non rispettano i 30 gg medi ponderati;
  • Divieto di adottare atti di spesa non urgenti (in caso di stock del debito scaduto elevato);
  • Segnalazione dell'organo di revisione ex art. 233-bis TUEL.
30 gg
Obiettivo ITP PA generale
60 gg
Obiettivo ITP sanità
≤ 0 gg
ITP considerato «virtuoso»
28 gg
Tetto processo di spesa (5.1-bis)
📐 Metodologia ITP (D.P.C.M. 22/9/2014): l'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti è la media ponderata dei giorni effettivi di pagamento, calcolata come [Σ (giorni effettivi × importo pagato)] / Σ importi pagati, con come dies a quo la data di scadenza della fattura. Un ITP di «-5 gg» significa che l'ente paga in media 5 gg prima della scadenza. L'ente pubblica l'ITP annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo (Amministrazione Trasparente sez. «Pagamenti dell'amministrazione») e l'ITP trimestrale entro 30 gg dalla fine di ciascun trimestre.

6. Recepimento nel regolamento di contabilità o delibera di Giunta

Il par. 5.1-bis raccomanda agli enti di recepire le tempistiche interne con atto formale. Le due opzioni sono:

  1. Modifica del regolamento di contabilità (delibera del Consiglio comunale ex art. 42 c. 2 lett. a TUEL): opzione più solenne e stabile, adatta agli enti che intendono definire in modo strutturato il ciclo passivo (con eventuale disciplina anche del ciclo attivo);
  2. Deliberazione di Giunta: opzione più agile, sufficiente ad adempiere alla raccomandazione. Adatta a un primo intervento urgente in attesa della più ampia revisione del regolamento di contabilità.

📝 Contenuti minimi della deliberazione di Giunta

  • Tabella delle tempistiche interne per fase (Fase 1: X gg; Fase 2: Y gg; Fase 3: Z gg — con X+Y+Z ≤ 28);
  • Individuazione dei ruoli responsabili per ciascuna fase (Ufficio protocollo → Ragioneria → Responsabile di spesa → Ragioneria/Tesoreria);
  • Modalità di gestione della verifica di conformità e della sospensione PCC (chi decide, con quale atto, chi revoca);
  • Procedura di smistamento delle fatture destinate per errore ad altri uffici;
  • Sanzioni interne (segnalazioni al Segretario per report anomali sull'ITP);
  • Monitoraggio (report trimestrale a Giunta e Nucleo di Valutazione, correlazione con OIV/performance).
✅ Buona pratica: inserire nel contratto individuale di lavoro dei responsabili di area un obiettivo di performance collegato al rispetto della fase 2 (predisposizione della liquidazione entro 10-15 gg dalla presa in carico della fattura). La collega con la valutazione della performance ex D.Lgs. 150/2009 e valorizza la partecipazione dei responsabili al conseguimento dell'obiettivo PNRR ITP.

🧰 Wizard «Calendario 28 giorni — Processo di spesa»

Da compilare a partire dalla data di ricevimento della fattura via SdI. Output: calendario delle scadenze intermedie + checklist per ciascuna fase + alert sul rispetto dei 28 giorni.

Step 1 — Dati fattura

Inserisci i dati identificativi della fattura per calcolare il calendario delle scadenze.

Data del protocollo elettronico della fattura tramite Sistema di Interscambio. È il dies a quo del calcolo dei 28 giorni.

La mancanza del CIG obbligatorio è una delle cause di legittimo rifiuto ex D.M. 132/2020.

Identificativo dell'impegno di spesa in contabilità. La mancanza è causa di legittimo rifiuto.

Se la verifica è pendente, il wizard calcolerà anche il periodo di sospensione PCC ex Circolare RGS 30/2020.

Step 2 — Calendario automatico delle scadenze

Calcolate sulla base della data di ricezione. Verifica ogni scadenza sul calendario dell'ente.

Step 3 — Fase 1: Ricezione, smistamento, accettazione, registrazione (2-5 gg)

Attività da completare nei primi 2-5 giorni dalla ricezione della fattura via SdI.

📥 Ricezione e smistamento

🔍 Verifica cause di legittimo rifiuto (D.M. MEF 132/2020) — SOLO TASSATIVE

✅ Presa in carico dal responsabile di spesa

⚠️ Accettazione tacita a 15 gg: se decorsi 15 giorni dalla ricezione senza notifica di rifiuto, la fattura si considera automaticamente accettata (D.M. 132/2020). Rispetta il termine di Fase 1 (2-5 gg) per intervenire in tempo.

Step 4 — Fase 2: Predisposizione atti di liquidazione (10-15 gg)

Attività di competenza del responsabile di spesa nei successivi 10-15 giorni.

🔎 Verifica sostanziale della prestazione

📄 Determinazione di liquidazione (art. 184 TUEL)

Step 5 — Fase 3: Ordinazione del pagamento (giorni residui)

Attività della Ragioneria e del Tesoriere per il pagamento entro il tetto complessivo dei 28 gg.

💸 Emissione mandato di pagamento (art. 185 TUEL)

🏦 Aggiornamento PCC e ITP

📝 Adempimenti fiscali e tributari

Step 6 — Riepilogo ed esito

Sintesi del calendario, checklist stato di completamento e alert sul rispetto dei 28 giorni.

  1. Assumi la data del protocollo SdI come dies a quo: non contestare mai le date di protocollo elettronico (non modificabili unilateralmente).
  2. Reagisci entro 5 giorni (Fase 1): verifica le cause di legittimo rifiuto ex D.M. 132/2020 e prendi in carico la fattura. Dopo 15 gg l'accettazione è tacita e ogni contestazione diventa un contenzioso.
  3. Non rifiutare mai per motivi sostanziali: se l'importo o la prestazione non sono conformi, gestiscili con sospensione PCC e verifica di conformità, non con notifica di rifiuto in SdI.
  4. Se la fattura non è tua, non rifiutarla: rendila immediatamente disponibile all'ufficio competente via workflow interno. Il D.M. 132/2020 lo prevede espressamente.
  5. Sospendi in PCC durante la verifica di conformità: motiva la sospensione, calcola i giorni di sospensione al netto del tetto dei 28, revoca la sospensione entro il giorno successivo all'esito.
  6. Redigi la determinazione di liquidazione entro il giorno 15-20: lascia 8-13 giorni alla Ragioneria per l'emissione del mandato.
  7. Coordinati con la Ragioneria con un canale strutturato (workflow, mailing list dedicata, chat): non affidarti al «passaparola» cartaceo.
  8. Verifica ex art. 48-bis DPR 602/1973 per importi ≥ €5.000 (o ≥ €2.500 se dipendenti / senza soglia per professionisti dal 15/6/2026): la mancata verifica è responsabilità del funzionario che dispone il pagamento.
  9. Monitora l'ITP mensilmente: un ITP peggiorativo è un segnale di allarme per il Segretario e per il Sindaco (rischio PNRR + blocco assunzioni).
  10. Documenta ogni deroga scritta: se il contratto prevede tempi di pagamento diversi dai 30 gg standard, verifica che siano giustificati dalla natura della prestazione e non gravemente iniqui ex art. 4 D.Lgs. 231/2002.
✅ Contenuto tipo di un'istruzione operativa interna: «I responsabili di area, con riferimento ad ogni fattura ricevuta via SdI, curano in prima persona la presa in carico entro 3 giorni lavorativi; verificano la conformità della prestazione entro i successivi 10 giorni; redigono e firmano la determinazione di liquidazione entro il 15° giorno dalla ricezione. La Ragioneria emette il mandato entro il 25° giorno e trasmette al Tesoriere. Il Segretario riceve report mensile delle fatture in giacenza oltre il 20° giorno.»
⚠️ Nota sull'obbligo di consulenza al bilancio dell'organo di revisione: l'organo di revisione dell'ente è tenuto ex art. 233-bis TUEL alla segnalazione tempestiva delle situazioni pregiudizievoli, tra cui rientra il mancato rispetto sistematico dei tempi di pagamento. L'ITP alto è un indicatore di rischio che il revisore deve considerare nei suoi pareri e verbali.
📌 Fonte principale: EntiOnLine — Circolare Ragioneria sul par. 5.1-bis del principio contabile applicato 4/2 introdotto dal 20° correttivo. La disposizione è collegata alla Milestone M1C1-58 del PNRR sui tempi di pagamento della PA e integra la disciplina previgente del D.Lgs. 231/2002, del D.M. MEF 132/2020 e degli artt. 184-185 TUEL.