Il buono pasto è uno degli istituti più trasversali del trattamento del dipendente pubblico locale: tocca contemporaneamente il diritto del lavoro (regole di maturazione e diritto soggettivo del dipendente), la contabilità (impegno e liquidazione della spesa), la contrattualistica pubblica (modalità di acquisto), la fiscalità (regime di esenzione IRPEF), il diritto sindacale (criteri di liquidazione in contrattazione decentrata). Negli ultimi mesi due novità hanno rimesso al centro il tema: l'introduzione del buono pasto anche in modalità agile (art. 41, c. 3-bis, CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026) e il chiarimento dell'ARAN con parere n. 37481 che ha distinto, sotto il profilo della pausa pranzo e della sua rilevazione, il lavoro agile dal lavoro da remoto. In questa guida ricostruiamo con taglio operativo l'intera disciplina, alla luce delle novità e dei casi pratici più ricorrenti per il responsabile del personale.
- Il buono pasto è un servizio sostitutivo di mensa a carattere assistenziale, non costituisce retribuzione (Cass. SS.UU. 13093/2024) e non è soggetto a contribuzione previdenziale.
- La fonte contrattuale principale è l'art. 13 del CCNL 14 settembre 2000, oggi integrato dall'art. 41 c. 3-bis del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 per il lavoro agile.
- I requisiti tipici di maturazione sono: prestazione lavorativa oltre la sesta ora, pausa pranzo di almeno 30 minuti, presenza nella fascia oraria del pranzo.
- ARAN n. 37481: nel lavoro agile non è prevista la misurazione dell'orario, quindi nessuna rilevazione della pausa; il buono matura per automatismo convenzionale. Nel lavoro da remoto, invece, la pausa va rilevata come per la presenza.
- Regime fiscale: esente IRPEF fino a € 8/giorno per i buoni elettronici e fino a € 4/giorno per i buoni cartacei (art. 51 c. 2 lett. c) TUIR).
- Acquisto tramite Consip — convenzioni «Buoni pasto» ed., con possibile ricorso al MePA o ad altri sistemi di e-procurement.
Il quadro normativo e contrattuale
La disciplina dei buoni pasto nel comparto Funzioni Locali si fonda su una pluralità di fonti, tra loro coordinate:
| Fonte | Contenuto |
|---|---|
| Art. 13 CCNL 14 settembre 2000 | Disciplina-base del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali; condizioni di erogazione tramite buono pasto |
| Art. 45 CCNL 14 settembre 2000 | Servizio mensa: garantito dall'amministrazione anche tramite convenzioni con ristoranti o erogazione di buoni pasto sostitutivi |
| Contratto decentrato integrativo (CCI) | Adattamenti operativi: valore del buono nel rispetto del tetto fiscale, modalità di liquidazione, eventuali esclusioni |
| Art. 41 c. 3-bis CCNL FL 23/2/2026 | Maturazione del buono pasto anche in modalità agile con automatismo convenzionale |
| D.M. 7 giugno 2017, n. 122 | Regolamento sui servizi sostitutivi di mensa (definizione, caratteristiche del buono, obblighi degli emittenti, requisiti tecnici, rapporti con esercenti) |
| Art. 51 c. 2 lett. c) TUIR (DPR 917/1986) | Regime fiscale di esenzione IRPEF: € 4/giorno (cartacei) e € 8/giorno (elettronici) |
| D.Lgs. 36/2023, art. 50 e ss. | Regole di acquisto: ricorso a convenzioni Consip, MePA o procedure ad evidenza pubblica |
La natura giuridica del buono pasto
Sul piano giuridico, il buono pasto ha natura di servizio sostitutivo di mensa a carattere assistenziale. La Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha più volte chiarito che il buono pasto:
- non costituisce retribuzione in senso tecnico (non concorre alla determinazione del TFR, del TFS, dell'indennità di posizione o di risultato, della pensione);
- non rientra nella nozione di trattamento accessorio ai fini dell'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 (tetto storico salario accessorio 2016) — non grava cioè sul Fondo risorse decentrate;
- non è soggetto a contribuzione previdenziale nei limiti dell'esenzione fiscale;
- è una agevolazione di carattere assistenziale finalizzata a permettere la consumazione del pasto durante l'interruzione dell'attività lavorativa.
I requisiti tipici di maturazione
Sulla base dell'art. 13 del CCNL 14/9/2000 e della prassi applicativa consolidata (richiamata dai pareri ARAN), il diritto al buono pasto matura quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
| Requisito | Regola operativa |
|---|---|
| 1. Prestazione lavorativa effettiva | Almeno 6 ore di prestazione nella giornata (sono incluse le ore di servizio in trasferta, le ore di formazione obbligatoria; sono esclusi i permessi e le assenze) |
| 2. Effettuazione della pausa pranzo | Pausa di almeno 30 minuti (art. 8 D.Lgs. 66/2003 — pausa obbligatoria oltre la sesta ora di lavoro) |
| 3. Collocazione nella fascia oraria del pranzo | La pausa deve cadere nella fascia oraria identificata dall'ente (tipicamente 12:30-15:00), come definita nel regolamento dell'orario di servizio |
| 4. Rilevazione dell'orario | Rilevazione tramite badge, timbratura elettronica o sistema equivalente (salvo modalità agile, come illustrato sotto) |
Il parere ARAN n. 37481: lavoro agile vs lavoro da remoto
Il parere ARAN n. 37481 ha chiarito un dubbio operativamente decisivo per gli uffici personale: come si applicano le regole della pausa e della maturazione del buono pasto quando il dipendente non lavora in presenza? La risposta dell'ARAN distingue nettamente tra lavoro agile e lavoro da remoto.
L'art. 41 c. 3-bis del CCNL 23 febbraio 2026
Il CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, all'art. 41 c. 3-bis, ha introdotto per la prima volta la previsione della maturazione del buono pasto anche in modalità agile, disponendo che:
«Ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza».
La norma introduce un automatismo convenzionale: poiché il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, la durata della giornata viene determinata in modo convenzionale, equiparandola a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere se avesse lavorato in presenza nella stessa giornata.
La regola dell'ARAN n. 37481
Nel lavoro da remoto, invece, la prestazione è soggetta — per orario e pause — alle stesse regole del lavoro in presenza. Anche la maturazione del buono pasto segue le regole ordinarie, e la pausa va rilevata con gli strumenti previsti dall'amministrazione.
| Profilo | Lavoro agile | Lavoro da remoto |
|---|---|---|
| Misurazione dell'orario | Non prevista | Sì, come per la presenza |
| Determinazione della giornata | Convenzionale (ore ordinarie) | Ore effettivamente lavorate |
| Rilevazione della pausa | NO | SÌ — necessaria |
| Maturazione del buono | Automatica sulla base delle ore convenzionali | Subordinata al rispetto delle condizioni ordinarie |
| Fonte | Art. 41 c. 3-bis CCNL 23/2/2026 + ARAN 37481 | Regole generali (art. 13 CCNL 14/9/2000 + art. 8 D.Lgs. 66/2003) + ARAN 37481 |
Implicazioni operative per il responsabile del personale
- Codice giornata agile: il buono pasto matura automaticamente sulla base delle ore convenzionali, senza che sia richiesta la timbratura di pausa;
- Codice giornata in lavoro da remoto: il dipendente è tenuto a rilevare la pausa con le stesse modalità della giornata in presenza (timbratura virtuale, autocertificazione registrata sul sistema, ecc.);
- Codice giornata in presenza: regime ordinario.
I casi pratici più frequenti
1. Part-time
Per il personale a tempo parziale, il diritto al buono pasto matura nei giorni in cui la prestazione è di durata uguale o superiore alle 6 ore con effettiva pausa pranzo. Per i part-time orizzontali con prestazione inferiore a 6 ore giornaliere, il buono pasto non matura. Per i part-time verticali (es. 3 giorni a settimana di lavoro a tempo pieno) il buono pasto matura regolarmente nei giorni di prestazione che soddisfano i requisiti.
2. Lavoro per turni
Per il personale turnista, il diritto al buono pasto è disciplinato dal regolamento dell'orario di servizio dell'ente. Generalmente:
- Turno mattutino 7:00-13:00: 6 ore di lavoro effettivo + pausa nella fascia pranzo → maturazione regolare;
- Turno pomeridiano 13:00-19:00: la pausa può cadere nella fascia oraria del pranzo o della cena, a seconda della disciplina interna;
- Turno notturno: di norma è prevista l'erogazione di un buono pasto «sostitutivo cena» nelle prestazioni che includono la fascia oraria della cena (tipicamente 19:00-22:00).
3. Missione e trasferta
Nelle giornate di missione fuori sede, il regime del buono pasto dipende dall'indennità di trasferta applicata e dalle modalità di rimborso del pasto:
- Se il pasto è rimborsato a piè di lista (o tramite anticipo per cassa) entro il limite del rimborso pasto in missione, non spetta il buono pasto per la stessa giornata (divieto di doppio beneficio);
- Se la missione è di durata inferiore a quanto necessario per il rimborso pasto, ma il dipendente lavora oltre la sesta ora con pausa effettuata, il buono pasto matura;
- Le modalità concrete sono definite dal regolamento delle missioni dell'ente.
4. Ferie, permessi, malattia, congedi
Nelle giornate di assenza per ferie, permessi (compresi i permessi L. 104/1992 e per motivi personali), malattia, infortunio o congedi (parentale, maternità, paternità), il buono pasto non matura. Per i permessi sindacali e i permessi per assemblea, vale la regola del rispetto del requisito delle 6 ore di prestazione effettiva nella giornata, scomputando le ore di permesso.
5. Recupero straordinario e rientro pomeridiano
Per il personale che svolge rientro pomeridiano oltre l'orario ordinario settimanale (es. settimana corta con un giorno di rientro pomeridiano), il buono pasto matura quando la giornata complessiva supera le 6 ore con effettiva pausa nella fascia oraria del pranzo. In molti enti, per il personale che effettua il rientro pomeridiano in attuazione dell'orario contrattuale, è prevista l'erogazione di due buoni pasto nella giornata (uno per il pranzo, uno per la cena) qualora la prestazione si protragga oltre le ore 19:00 — secondo la disciplina del regolamento interno.
6. Settimana corta su 4 giorni (art. 41 CCNL 23/2/2026)
Con l'introduzione della settimana corta su 4 giorni da parte del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, il regime del buono pasto va calibrato sull'effettiva durata della prestazione giornaliera. Nei 4 giorni di lavoro a tempo pieno (con ore aumentate rispetto alle 7,2 ore standard) il dipendente ha generalmente diritto al buono pasto in tutti i giorni lavorati, sempre con i requisiti di pausa e fascia oraria.
Il regime fiscale e previdenziale
Ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. c), del TUIR (DPR 917/1986), il buono pasto è esente da IRPEF nei seguenti limiti:
| Tipologia | Esenzione IRPEF | Quota eccedente |
|---|---|---|
| Buoni pasto cartacei | fino a € 4,00/giorno | Imponibile IRPEF e soggetta a contribuzione |
| Buoni pasto elettronici | fino a € 8,00/giorno | Imponibile IRPEF e soggetta a contribuzione |
| Indennità sostitutiva di mensa | fino a € 5,29/giorno per i lavoratori del settore edile e/o con prestazione lontano dalla sede | Imponibile IRPEF |
Le regole di acquisto: Consip, MePA e procedure pubbliche
L'acquisto dei buoni pasto da parte degli enti locali è soggetto alle regole generali sui contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e alle norme di razionalizzazione degli acquisti (L. 296/2006, art. 1 c. 449 e ss.). I canali tipici sono:
| Canale | Quando ricorrere | Vantaggi |
|---|---|---|
| Convenzioni Consip «Buoni pasto» | Soluzione preferenziale per la generalità degli enti locali (art. 1 c. 449 L. 296/2006) | Prezzi di mercato negoziati a livello nazionale, semplicità procedurale, garanzia di standard di servizio |
| MePA (Mercato Elettronico della PA) | Quando le convenzioni Consip non siano attive o non coprano le esigenze specifiche dell'ente | Procedura semplificata di ODA o RDO sotto soglia |
| Procedure ad evidenza pubblica | Per importi e specifiche tali da richiedere una gara dedicata | Maggiore personalizzazione del servizio (es. circuito di esercenti, tipologia di rete convenzionata) |
| Adesione a centrali di committenza regionali | Quando la centrale regionale offra condizioni di mercato confrontabili o migliori | Coordinamento con la programmazione regionale degli acquisti |
Aspetti contabili e di gestione
Impegno della spesa
La spesa per i buoni pasto è una spesa di personale di natura assistenziale, da imputarsi al Titolo I — Tipologia spese correnti — Macroaggregato «Acquisto di beni e servizi» del bilancio di previsione (cod. di IV livello del piano dei conti integrato). L'impegno si assume in sede di approvazione del bilancio sulla base del fabbisogno stimato (n. dipendenti × n. giorni medi × valore buono).
Liquidazione mensile
La liquidazione avviene di norma con cadenza mensile sulla base dei tabulati di rilevazione presenze:
- L'ufficio personale estrae dal sistema presenze il numero di buoni pasto maturati per ciascun dipendente nel mese di riferimento;
- I responsabili di settore vidimano l'elenco (o l'ente prevede vidimazione automatica del Segretario o del responsabile finanziario);
- Il responsabile finanziario emette il mandato a favore della società emittente / fornitore;
- Il fornitore consegna i buoni (in formato elettronico, tipicamente accreditati sulla tessera personale del dipendente).
Inserimento nel CUD/CU del dipendente
La quota eventualmente eccedente i tetti fiscali deve essere riportata nel cedolino mensile come elemento accessorio in natura e cumulata, a fine anno, nella Certificazione Unica del dipendente. È compito del responsabile del trattamento economico assicurare la corretta esposizione contabile e fiscale.
Errori e patologie ricorrenti
- Mancata rilevazione della pausa nel lavoro in presenza: configura inadempimento del datore di lavoro all'art. 8 D.Lgs. 66/2003 e nega legittimamente il buono pasto.
- Erogazione del buono in giornate di assenza (ferie, permessi, malattia): integra responsabilità erariale del responsabile e del Segretario in caso di erogazione sistematica.
- Erogazione del buono nel lavoro agile senza che il CCI dell'ente sia stato aggiornato: l'art. 41 c. 3-bis è di applicazione diretta, ma l'aggiornamento del CCI e dei regolamenti interni è opportuno per la chiarezza operativa.
- Acquisto di buoni cartacei in luogo di elettronici: rinuncia ingiustificata al maggior tetto di esenzione fiscale (€ 4 vs € 8) e aggravio per il dipendente.
- Mancato adeguamento del sistema presenze ai codici «agile» e «remoto»: rischio di doppi rilevamenti della pausa o di mancata maturazione automatica del buono in modalità agile.
Decalogo operativo
- Adottare o aggiornare il regolamento interno sui buoni pasto, definendo requisiti, fascia oraria della pausa, valore, modalità di liquidazione.
- Aggiornare i sistemi di rilevazione presenze distinguendo i codici presenza / agile / remoto.
- Nelle giornate di lavoro agile (ARAN 37481): nessuna rilevazione della pausa, maturazione automatica sulla base delle ore convenzionali.
- Nelle giornate di lavoro da remoto (ARAN 37481): rilevazione della pausa con le stesse modalità del lavoro in presenza.
- Preferire buoni elettronici per usufruire del maggior tetto di esenzione (€ 8/giorno).
- Aderire alla convenzione Consip «Buoni pasto» o, in subordine, ricorrere al MePA.
- Distinguere chiaramente nei provvedimenti autorizzativi le giornate agili dalle giornate in lavoro da remoto.
- Coordinare la disciplina dei buoni pasto con quella dell'indennità di trasferta per evitare doppi benefici.
- Vigilare sull'effettiva fruizione della pausa di almeno 30 minuti oltre la sesta ora (art. 8 D.Lgs. 66/2003), anche per profili di sicurezza sul lavoro.
- Programmare audit interni periodici sulla regolarità della maturazione e della liquidazione dei buoni pasto, anche in coordinamento con l'OIV e i Revisori.
Fonti normative e di prassi
- CCNL Regioni-Autonomie Locali del 14 settembre 2000, artt. 13 (servizio sostitutivo di mensa) e 45 (servizio mensa)
- CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, art. 41 (lavoro agile)
- CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, art. 41 c. 3-bis (buono pasto in modalità agile)
- ARAN — parere n. 37481: «Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa?»
- D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (orario di lavoro), art. 8 (pausa obbligatoria oltre la sesta ora)
- D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122 — regolamento sui servizi sostitutivi di mensa (definizione, caratteristiche, requisiti)
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 51 c. 2 lett. c) — regime fiscale dei buoni pasto (€ 4 cartacei / € 8 elettronici)
- L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1 c. 449 e ss. — obbligo di ricorso alle convenzioni Consip
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)
- Cass. SS.UU. n. 13093/2024 e Cass. nn. 14290/2009, 16135/2011, 9148/2013, 11602/2014 — natura non retributiva del buono pasto
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