La graduatoria del concorso non chiude la procedura di reclutamento: la apre. Dal momento dell'approvazione, l'ente entra in una fase nuova — fatta di chiamate, accettazioni, rinunce, scorrimenti, utilizzi da parte di altri enti — che è almeno tanto delicata quanto la fase concorsuale. Una procedura formalmente perfetta può inciampare proprio qui: nel modo in cui l'amministrazione gestisce l'incontro tra la posizione del candidato in graduatoria e l'esigenza assunzionale concreta dell'ente. La recente sentenza TAR Puglia n. 762 del 18 giugno 2026 — segnalata da Gianluca Bertagna su Il Sole 24 Ore Norme&Tributi Plus del 24 giugno 2026 — fornisce un principio chiarificatore di alta utilità operativa: il rifiuto di un'assunzione part-time, quando il concorso era stato bandito per un tempo pieno, non legittima la cancellazione dell'idoneo dalla graduatoria. La pronuncia ribadisce una distinzione spesso confusa: rinuncia all'assunzione proposta non è la stessa cosa di decadenza dall'elenco. Questo articolo ricostruisce sistematicamente i risvolti che seguono la formazione della graduatoria, le opzioni dell'ente, gli effetti sul candidato e gli errori da evitare. Per la cornice sistematica delle graduatorie (durata, scorrimento ordinario, «taglia idonei») si rinvia all'approfondimento generale sulle graduatorie concorsuali; per l'iter completo del concorso fino all'approvazione della graduatoria, si veda l'approfondimento sull'iter del concorso pubblico negli enti locali (con wizard interattivo).

1. Il quadro normativo

FonteOggetto
Cost. art. 97 c. 3«Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»: matrice costituzionale del principio concorsuale
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35Disciplina delle procedure di reclutamento; ruolo delle graduatorie; principio dello scorrimento
D.Lgs. 165/2001, art. 35 c. 5-terDurata delle graduatorie (2 anni dalla approvazione, riformato dalla L. 56/2019)
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 17Disciplina dell'assunzione, presentazione in servizio e decadenza degli idonei
D.P.R. 487/1994, art. 17 c. 3«Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile»; «decade dal diritto all'assunzione chi non assuma servizio, senza giustificato motivo, alla scadenza del termine stabilito»
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75Decadenza dai benefici per false dichiarazioni
L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), art. 1 c. 147«Taglia idonei» e disciplina dell'utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni
D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82Regolamento sull'utilizzo delle graduatorie tra amministrazioni
D.L. 25 marzo 2025, n. 25 (conv. L. 79/2025)Estensione della durata delle graduatorie degli enti locali valide al 15 marzo 2025 a 3 anni
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75Riforma del reclutamento pubblico — stabilizzazioni, scorrimenti, mobilità
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 89Personale degli enti locali; rinvio alle norme di reclutamento
L. 7 agosto 1990, n. 241Procedimento amministrativo: motivazione (art. 3); comunicazione di avvio del procedimento (art. 7)
🆕 TAR Puglia, Sez. I, sentenza 18 giugno 2026, n. 762Il rifiuto di un contratto part-time, quando il concorso è stato bandito per un tempo pieno, integra giustificato motivo; non legittima la cancellazione dalla graduatoria, ma solo lo scorrimento al successivo per quella specifica chiamata
Cons. Stato Ad. Plen. n. 14/2011Lo scorrimento come modalità ordinaria di copertura dei posti vacanti
Cons. Stato V n. 2468/2026Niente scorrimento di graduatorie interne per posti dirigenziali (cfr. rassegna del 25/6/2026)

2. Le fasi successive alla formazione della graduatoria

Dalla data di approvazione della graduatoria con determinazione del Responsabile del Personale (cfr. iter del concorso, fase 10), si aprono tre fasi distinte, ognuna con propria disciplina:

1Fase di pubblicità e operatività

Pubblicazione all'Albo Pretorio, in Amministrazione Trasparente e sul portale inPA. Decorrenza dei termini di durata (2 o 3 anni a seconda dei casi). Decorrenza dei termini per il ricorso al TAR (60 giorni dalla pubblicazione, art. 41 c.p.a.).

2Fase di scorrimento (per la copertura dei posti)

Chiamata del vincitore per il posto messo a concorso (la prima posizione utile); poi scorrimento agli idonei successivi per i nuovi posti vacanti dello stesso profilo. Lo scorrimento è la modalità ordinaria di copertura (Ad. Plen. 14/2011), salvo eccezioni motivate. Possibile cessione/utilizzo della graduatoria ad altri enti (cfr. §9).

3Fase di esaurimento o decadenza

La graduatoria si esaurisce per (a) scadenza del termine; (b) esaurimento dei nominativi; (c) nuovo concorso (con eventuale assorbimento residui se il bando lo prevede). Le singole posizioni si esauriscono per presentazione in servizio, decadenza (in casi tipici), rinuncia espressa dell'idoneo alla permanenza in graduatoria (atto unilaterale dell'interessato).

3. La chiamata all'idoneo: forma e contenuto

La chiamata all'idoneo è un atto amministrativo recettizio, che si perfeziona con la conoscenza da parte del destinatario. La forma corretta è quella della comunicazione formale (raccomandata A/R, PEC o consegna a mano con ricevuta) — non basta una telefonata o un'email ordinaria.

Il contenuto minimo della chiamata:

  • Identificazione dell'amministrazione, del Responsabile del Personale, della graduatoria di riferimento (data approvazione, posizione del candidato);
  • Posto offerto con caratteristiche essenziali: profilo professionale, area/categoria, regime orario (full-time/part-time), durata (tempo indeterminato/determinato), sede di lavoro, trattamento economico-normativo;
  • Termine per l'accettazione (di norma 5-10 giorni, ridotto a 48 ore in caso di urgenza espressamente motivata);
  • Termine per la presentazione in servizio (di norma 30 giorni dalla data di accettazione, prorogabili per giustificati motivi);
  • Documentazione da presentare a corredo (documenti di identità, codice fiscale, autocertificazioni, idoneità medica);
  • Indicazione delle conseguenze in caso di mancata accettazione o di non assunzione in servizio: distinguere tra rinuncia alla specifica chiamata e decadenza dalla graduatoria (cfr. §5 e §6);
  • Indicazione del responsabile del procedimento e dei riferimenti di contatto.
⚠️ Errore frequente: chiamata generica. Una chiamata che non dettagli con chiarezza il regime orario, la sede, le caratteristiche essenziali del posto offerto espone a contenzioso. Il candidato deve essere posto in condizione di valutare consapevolmente l'offerta. La chiamata che usa formule come «vi proponiamo l'assunzione…» senza specificare le condizioni essenziali è viziata: il rifiuto del candidato a fronte di chiamata generica non può essere considerato rinuncia consapevole.

4. L'accettazione: tempistica e modalità

L'accettazione è anch'essa atto recettizio. Va resa con la stessa forma della chiamata (PEC, raccomandata A/R, consegna a mano). Termini ricorrenti:

  • 5-10 giorni per l'accettazione (decorrenti dalla data di ricezione della chiamata);
  • 30 giorni per la presentazione in servizio (decorrenti dalla data di accettazione), prorogabili per giustificati motivi (es. preavviso ad altro datore, esigenze di salute, esigenze familiari documentate);
  • Termini più brevi sono ammissibili solo in caso di urgenza assunzionale espressamente motivata nella chiamata.

L'accettazione perfeziona il diritto del candidato all'assunzione; l'amministrazione non può legittimamente recedere salvo casi tipici (esiti negativi delle verifiche dei requisiti, sopravvenuti motivi imprevedibili che rendano impossibile la copertura).

5. 🆕 Il rifiuto e i suoi effetti: TAR Puglia n. 762/2026

🆕 Il principio TAR Puglia n. 762/2026 (Sez. I, sentenza del 18 giugno 2026).

Il rifiuto dell'assunzione a tempo parziale non autorizza il Comune a cancellare l'idoneo dalla graduatoria nata da un concorso bandito per un posto a tempo pieno. Il depennamento è una misura atipica: né la legge né il bando la prevedevano come effetto automatico della rinuncia. Una cosa è perdere quella specifica occasione assunzionale, altra cosa è essere cancellati dalla graduatoria, con effetto preclusivo anche rispetto a successive chiamate dello stesso ente o di altre amministrazioni. Quando l'offerta riguarda condizioni essenziali modificate in peggio (es. part-time a 12 ore quando il concorso era per il tempo pieno), il rifiuto integra un giustificato motivo e non può trasformarsi nella sanzione massima della cancellazione.

5.1 L'antefatto del caso TAR Puglia

📋 Il caso concreto

Un Comune bandisce un concorso per un agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato. Dopo l'assunzione del vincitore e la cessione della graduatoria ad altro ente, l'amministrazione continua a scorrerla per assumere altri agenti, ma con contratti a tempo indeterminato e part-time a 12 ore settimanali. Arrivata alla posizione del ricorrente, gli chiede la disponibilità all'assunzione con questo orario ridotto. Il candidato rifiuta, dichiarandosi disponibile solo per un rapporto full-time. Il Comune lo cancella dalla graduatoria.

5.2 Il ragionamento del TAR

La cancellazione non regge per due ragioni concorrenti:

  1. Misura atipica e non prevista: né la legge né il bando preveniva la cancellazione dalla graduatoria come effetto automatico di un rifiuto di assunzione a condizioni diverse da quelle del concorso. Il bando del caso prevedeva solo che il vincitore che non prende servizio senza giustificato motivo decade dal diritto all'assunzione: una cosa è perdere la specifica occasione, altra è essere cancellati;
  2. Le caratteristiche essenziali del rapporto sono modificate: il concorso era stato bandito per un tempo pieno; l'offerta riguardava un part-time a 12 ore (un terzo dell'orario ordinario). Si tratta di una modifica delle caratteristiche essenziali del posto messo a concorso, con riflessi economici dirimenti (uno stipendio pari a un terzo di quello previsto dal bando). Il rifiuto, in questi termini, non è immotivato — integra un giustificato motivo.
La proposta di un contratto part-time, quando la procedura è stata bandita per il full-time, comporta una modifica in pejus del trattamento economico offerto. La mancata accettazione, quindi, integra un giustificato motivo e non può trasformarsi nella sanzione massima della cancellazione. — TAR Puglia, Sez. I, sentenza 18 giugno 2026, n. 762 (sintesi in Bertagna, Il Sole 24 Ore, 24/6/2026)

5.3 La lezione operativa

📌 La disponibilità del candidato va acquisita, non presunta. Il TAR Puglia chiarisce un punto che spesso fa inciampare gli uffici: il diniego del candidato a un'offerta che modifica in pejus il rapporto rispetto al bando può chiudere quella specifica chiamata, ma non azzera la posizione maturata in graduatoria. La sentenza non impedisce agli enti di proporre agli idonei assunzioni a tempo parziale se la programmazione lo consente; ma la scelta del candidato di rifiutare deve essere rispettata e la sua posizione in graduatoria mantenuta. L'ente che intende «sanzionare» il rifiuto con la cancellazione deve avere una base normativa specifica o una previsione chiara nel bando: in assenza di entrambe, la cancellazione è illegittima.

6. La distinzione cruciale: rinuncia vs decadenza

Il principio TAR Puglia 762/2026 si fonda su una distinzione che il Segretario e l'Ufficio Personale devono presidiare sempre:

Profilo Rinuncia all'assunzione proposta Decadenza dalla graduatoria
NaturaAtto unilaterale del candidato sulla specifica chiamataAtto dell'amministrazione (o effetto di legge) sulla posizione in graduatoria
OggettoL'offerta proposta in quella circostanza concretaL'intera posizione di idoneo / vincitore
EffettiLo scorrimento al candidato successivo per quella specifica chiamata. La posizione in graduatoria restaEspulsione definitiva dalla graduatoria; nessuna ulteriore chiamata, né da parte dello stesso ente né di altri
PresuppostiVolontà espressa del candidato (anche per silenzio decorso il termine di accettazione, se la chiamata lo specifica chiaramente)Cause tipiche di legge/bando: false dichiarazioni (art. 17 c. 1 DPR 487/1994; art. 75 DPR 445/2000); mancata presa di servizio senza giustificato motivo per il posto messo a concorso (art. 17 c. 3); rinuncia espressa alla permanenza in graduatoria
MotivazioneNon obbligata; sufficiente il rifiuto del candidatoObbligatoria ex art. 3 L. 241/1990 + indicazione della causa tipica
TutelaDiritto del candidato a non essere costretto ad accettareDiritto al TAR (60 giorni) contro l'atto di decadenza
⚠️ La confusione tra i due istituti è la principale fonte di contenzioso. L'atto dell'amministrazione che cancella dalla graduatoria a seguito di un semplice rifiuto della specifica chiamata, in assenza di una causa tipica di decadenza, è viziato da illegittimità sostanziale. L'ente che vuole introdurre cause di decadenza diverse da quelle tipiche deve farlo nel bando con previsione espressa, chiara e specifica.

7. Le modifiche «in pejus» dell'assunzione proposta

Il principio del TAR Puglia si applica a tutte le situazioni in cui l'offerta dell'ente modifichi in peggio rispetto al bando le condizioni essenziali del rapporto. Le casistiche più ricorrenti:

Modifica in pejusEsempioEffetto del rifiuto
Regime orarioPart-time (es. 12-18-24 ore) anziché full-time (36 ore)Rifiuto = giustificato motivo (TAR Puglia 762/2026); no cancellazione
DurataTempo determinato anziché tempo indeterminatoRifiuto = giustificato motivo; no cancellazione
Sede di lavoroSede distante da quella indicata nel bando o non specificataRifiuto = giustificato motivo se la nuova sede comporta oneri sostanziali; valutazione caso per caso
Profilo professionaleProfilo diverso da quello concorsuale (es. operatore amministrativo anziché agente di polizia)Rifiuto = giustificato motivo; no cancellazione; profilo diverso = posto diverso, non offerta legittima
Categoria/areaArea inferiore a quella del bando (es. C anziché D)Rifiuto = giustificato motivo; no cancellazione
Trattamento economicoTrattamento accessorio inferiore o assenza di indennità previsteRifiuto = giustificato motivo nei casi gravi; caso per caso
TempistichePresa di servizio immediata senza margini di preavvisoRifiuto = giustificato motivo se non era specificata nel bando; possibile proroga

Le modifiche in melius (es. tempo pieno anziché part-time concorsuale, indeterminato anziché determinato concorsuale) non pongono problemi: in genere il candidato accetta volentieri. Le criticità nascono solo quando la modifica è peggiorativa.

8. L'art. 17 c. 3 D.P.R. 487/1994: portata e limiti

L'art. 17 c. 3 del D.P.R. 487/1994 è la norma più richiamata dagli enti per giustificare la cancellazione dalla graduatoria:

«Decade dall'impiego chi non assuma servizio, senza giustificato motivo, alla scadenza del termine stabilito». — art. 17 c. 3 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

Il TAR Puglia 762/2026 chiarisce portata e limiti di questa disposizione:

8.1 Il presupposto necessario: il «posto messo a concorso»

La decadenza ex art. 17 c. 3 opera solo quando la mancata presa di servizio riguarda il posto messo a concorso, o comunque un rapporto con le stesse caratteristiche essenziali. Se l'ente offre un posto con caratteristiche essenziali diverse (es. part-time anziché full-time, area diversa, sede sostanzialmente differente), il rifiuto del candidato non è il rifiuto del posto messo a concorso — è il rifiuto di un altro posto, non quello per cui il candidato ha concorso. L'art. 17 c. 3 non si applica.

8.2 Il «giustificato motivo»

Anche quando il posto offerto coincide con quello messo a concorso, la decadenza non opera automaticamente: il giustificato motivo impedisce la decadenza. Il TAR Puglia ha qualificato come giustificato motivo la modifica in pejus del trattamento economico; in altre fattispecie sono stati ritenuti giustificati motivi: gravi e documentate ragioni di salute, lutto familiare, impegni assunti irrinunciabili, esigenze di documentazione non ancora disponibili, ecc.

8.3 La distinzione tra decadenza dall'impiego e cancellazione dalla graduatoria

La decadenza dall'impiego di cui all'art. 17 c. 3 — quando opera — comporta la perdita di quella specifica assunzione, ma non necessariamente la cancellazione dalla graduatoria per future chiamate. La graduatoria sopravvive e la posizione del candidato resta — salvo che il bando preveda espressamente la cancellazione come effetto della decadenza dall'impiego.

9. L'utilizzo della graduatoria da parte di altri enti

La graduatoria di un Comune può essere utilizzata da altre amministrazioni (cd. «scorrimento incrociato» o «utilizzo»), nel rispetto della normativa specifica (art. 9 L. 3/2003; art. 4 c. 3-quinquies DL 101/2013; art. 14 c. 4-bis DL 95/2012; DPR 82/2023). Le regole essenziali:

  • L'accordo tra ente titolare e ente utilizzatore è la condizione: convenzione o atto equivalente;
  • L'ente utilizzatore chiama gli idonei della graduatoria del titolare per posti dello stesso profilo;
  • Gli interessati devono accettare la chiamata dell'utilizzatore;
  • La rinuncia alla chiamata dell'utilizzatore non comporta la perdita della posizione nella graduatoria di origine (Cons. Stato Sez. V; orientamento consolidato);
  • L'utilizzo non genera nuovi diritti verso l'ente utilizzatore se non quelli del rapporto effettivamente costituito.
📌 Il caso TAR Puglia in chiave «utilizzo incrociato». Nel caso concreto, il Comune aveva ceduto la graduatoria ad altro ente per il vincitore e poi aveva continuato a scorrerla. La sentenza chiarisce che il rifiuto della chiamata da parte dell'utilizzatore (anche se con condizioni modificate) non incide sulla posizione in graduatoria nell'ente titolare. Tanto più non può incidere il rifiuto a una chiamata dello stesso ente titolare con condizioni modificate.

10. Il candidato in più graduatorie: effetti incrociati

Un candidato può essere idoneo in più graduatorie contemporaneamente (concorso del Comune A, concorso del Comune B, concorso della Provincia C, ecc.). Le regole:

  • La presenza in più graduatorie è legittima ed è anzi la regola per i candidati che partecipano a più concorsi;
  • La rinuncia a una chiamata in una graduatoria non incide sulla posizione nelle altre (salvo specifica disciplina del bando);
  • La presentazione in servizio in seguito a una chiamata, di norma, non comporta automaticamente l'esclusione dalle altre graduatorie — salvo che il bando lo preveda o che la posizione di lavoro acquisita comporti incompatibilità (art. 53 D.Lgs. 165/2001);
  • La decadenza per cause tipiche in una graduatoria (es. false dichiarazioni) può avere effetti riflessi sulle altre se la causa di decadenza è comune.

È buona prassi che il bando del concorso e l'atto di chiamata chiariscano in modo espresso le conseguenze della rinuncia in altre graduatorie, per evitare confusione e contenzioso.

11. Casistiche operative ricorrenti

📋 Casistica 1 — Idoneo non reperibile

L'amministrazione tenta più volte di contattare l'idoneo per la chiamata ma non riceve risposta. Soluzione: comunicazione formale (PEC + raccomandata A/R all'indirizzo di residenza dichiarato in domanda) con termine espresso. In caso di mancata risposta nel termine, si verbalizza il decorso del termine e si procede al successivo, senza cancellazione (l'idoneo resta in graduatoria salvo specifica previsione del bando).

📋 Casistica 2 — Idoneo che chiede proroga del termine

L'idoneo riceve la chiamata ma chiede un termine più lungo per accettare o per prendere servizio (preavviso ad altro datore, esigenze di salute, esigenze familiari). Soluzione: valutazione caso per caso del «giustificato motivo»; la proroga è discrezionale dell'ente ma il rifiuto immotivato della proroga richiesta espone a contenzioso. Generalmente, una proroga di 30-60 giorni con motivazione documentata va concessa.

📋 Casistica 3 — Idoneo che rifiuta per modifica del posto offerto

Caso TAR Puglia 762/2026. L'idoneo rifiuta perché le condizioni offerte sono peggiorative rispetto al bando (part-time anziché full-time, sede diversa, ecc.). Soluzione: il rifiuto è giustificato; si procede allo scorrimento al successivo per quella chiamata; l'idoneo che ha rifiutato resta in graduatoria per future chiamate del medesimo profilo. Cancellarlo è illegittimo.

📋 Casistica 4 — Idoneo già assunto altrove

L'idoneo, all'atto della chiamata, è già assunto da altra amministrazione e rinuncia espressamente. Soluzione: se il bando prevede che la rinuncia espressa alla permanenza in graduatoria sia causa di cancellazione, si può procedere a cancellarlo. Altrimenti la mera rinuncia alla specifica chiamata mantiene la posizione (sia pure di rara utilità pratica).

📋 Casistica 5 — Idoneo con requisiti sopravvenuti

L'idoneo, all'atto della chiamata, ha perso un requisito (es. cessazione di un'abilitazione, perdita dell'idoneità medica). Soluzione: verifica del requisito; in caso di accertata perdita, decadenza dall'impiego per quella chiamata; la cancellazione dalla graduatoria può essere disposta se il difetto è strutturale.

📋 Casistica 6 — Idoneo che presenta documenti falsi

Emerge che l'idoneo ha presentato dichiarazioni false. Soluzione: decadenza dall'impiego e dalla graduatoria ex art. 17 c. 1 DPR 487/1994 + art. 75 DPR 445/2000; comunicazione all'Autorità giudiziaria per falsità ideologica.

🧭 10 punti per gestire la fase post-graduatoria senza inciampi

  1. Predisporre la chiamata con dettaglio: profilo, area, regime orario, durata, sede, trattamento economico, termini, conseguenze del rifiuto e dell'accettazione — niente formule generiche.
  2. Usare forme di comunicazione formali: PEC, raccomandata A/R, consegna a mano con ricevuta. Niente telefonate o email ordinarie come unica forma di chiamata.
  3. Verificare la coincidenza tra posto offerto e posto messo a concorso: se l'offerta modifica caratteristiche essenziali (regime orario, durata, sede, profilo, categoria), il rifiuto è quasi sempre giustificato motivo (TAR Puglia 762/2026).
  4. Distinguere rigorosamente rinuncia e decadenza: la rinuncia alla specifica chiamata comporta solo lo scorrimento; la decadenza dalla graduatoria opera solo per cause tipiche (false dichiarazioni, mancata presa di servizio sul posto del concorso senza giustificato motivo) o per espressa previsione del bando.
  5. Costruire bandi chiari sulle cause di decadenza: se l'ente vuole prevedere cause di decadenza ulteriori (es. rinuncia a un certo numero di chiamate consecutive), va scritto nel bando, con formulazione espressa e specifica. Non si possono inventare in sede di scorrimento.
  6. Concedere proroghe ragionevoli per la presa di servizio in presenza di giustificato motivo documentato (preavviso ad altro datore, esigenze di salute, esigenze familiari): 30-60 giorni di proroga sono generalmente prassi consolidata.
  7. Verbalizzare tutto: la chiamata, le risposte (positive, negative, silenzi), le proroghe richieste e concesse, le rinunce espresse, le presa di servizio. Il fascicolo del candidato in graduatoria è la prima linea di difesa dell'ente.
  8. Coordinarsi con la programmazione del fabbisogno: prima di scorrere la graduatoria per posti a condizioni diverse da quelle del bando (part-time anziché full-time), valutare se sia opportuno bandire un nuovo concorso ad hoc per quel profilo modificato (specie se la quota di scorrimenti modificati è significativa).
  9. Coordinarsi con altri enti nei casi di utilizzo della graduatoria: convenzione scritta, individuazione del titolare della graduatoria, regole condivise sulla gestione delle rinunce, mantenimento della posizione di origine in caso di rifiuto della chiamata dell'utilizzatore.
  10. Informare il Segretario Comunale di ogni atto di cancellazione/decadenza dalla graduatoria: il presidio procedimentale del Segretario è la garanzia di una scelta motivata e legittima; la firma del Segretario sulla determinazione di cancellazione non è un mero passaggio formale (cfr. responsabilità del Segretario).

Conclusioni

La gestione della graduatoria di concorso dopo la sua approvazione è una fase silenziosa ma decisiva del reclutamento pubblico. Qui si misura la qualità organizzativa dell'Ufficio Personale e la cultura procedimentale del Segretario Comunale: nessuna determinazione di scorrimento può essere automatica, nessuna chiamata generica, nessuna cancellazione non motivata. Il TAR Puglia n. 762/2026 non innova in senso stretto — riafferma principi già consolidati — ma offre una guida di lettura immediata: la disponibilità del candidato va acquisita, non presunta; il rifiuto a un'offerta modificata in pejus integra giustificato motivo; la cancellazione dalla graduatoria richiede una causa tipica di legge o una previsione espressa del bando.

Per il Segretario, l'investimento operativo è doppio: (1) intervenire a monte nella redazione del bando, prevedendo con chiarezza le cause di decadenza specifiche dell'ente (se si intende avere causa diversa dal regime ordinario); (2) presidiare a valle la gestione operativa di chiamate, accettazioni, rinunce, scorrimenti — distinguendo sempre rinuncia alla chiamata (che non azzera la posizione) e decadenza dalla graduatoria (che richiede causa tipica). Una graduatoria ben gestita produce assunzioni efficaci e senza contenzioso; una graduatoria gestita con superficialità produce annullamenti, danno erariale e perdita di candidati validi.

Fonti consultate: Gianluca Bertagna, «Chi rifiuta il part time resta in graduatoria», Il Sole 24 Ore Norme&Tributi Plus, 24 giugno 2026; TAR Puglia, Sezione I, sentenza 18 giugno 2026, n. 762; Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 14/2011 (scorrimento ordinario); Cons. Stato Sez. V n. 2468/2026 (no scorrimento per dirigenza, cfr. rassegna del 25 giugno 2026). Normativa primaria: Costituzione, art. 97 c. 3; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 e art. 35 c. 5-ter (validità graduatorie); D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 17 (assunzione, presentazione in servizio, decadenza); D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75 (decadenza per false dichiarazioni); L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), art. 1 cc. 147-149 (graduatorie e taglia idonei); D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 (regolamento utilizzo graduatorie); D.L. 25 marzo 2025, n. 25 (conv. L. 79/2025 — proroga durata graduatorie EELL a 3 anni); D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (riforma reclutamento); D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 89; L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 7. Strumenti correlati sul sito: L'iter del concorso pubblico negli enti locali (con wizard); Graduatorie concorsuali: scorrimento e durata; Programmazione del fabbisogno di personale; Capacità assunzionali dei Comuni; Responsabilità del Segretario. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.