La Ragioneria Generale dello Stato, con il comunicato pubblicato il 24 giugno 2026 sul portale ufficiale Italia Domani, ha reso operative le indicazioni sulla rilevazione delle economie PNRR. Il documento — pubblicato in vista della scadenza del 30 giugno 2026 — disciplina tempistiche e modalità per la registrazione delle economie sul sistema ReGiS e fissa la distinzione tra economie di Misura ed economie di Progetto introdotta dall'art. 30 del decreto-legge n. 19/2026. La materia è tecnica ma di importanza decisiva: dalla qualità della rilevazione dipendono l'utilizzo residuo delle risorse, la chiusura amministrativa dei singoli progetti e, in ultima analisi, la sostenibilità della rendicontazione finale del Piano. Questo approfondimento ricostruisce il quadro normativo, distingue le due tipologie di economie, definisce la procedura operativa per i Comuni soggetti attuatori e chiude con un decalogo per il Servizio Finanziario e per il RUP.
📑 Indice dei temi
- Il quadro normativo e il contesto: la fase finale del PNRR
- La nozione di «economia» nel quadro PNRR
- Le due tipologie: economie di Misura ed economie di Progetto
- La procedura di rilevazione su ReGiS
- Le spese di completamento amministrativo-contabile
- Coordinamento con il Fondo opere indifferibili
- Riflessi contabili sul bilancio del Comune
- Riflessi pratici per i Comuni soggetti attuatori
- Decalogo operativo per il Servizio Finanziario e il RUP
1. Il quadro normativo e il contesto: la fase finale del PNRR
Il PNRR — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza entra nella sua fase finale con la scadenza europea del 31 agosto 2026 per il conseguimento dei target. In questo orizzonte si concentrano due ordini di criticità per i soggetti attuatori: (1) il completamento degli interventi avviati con il rispetto delle milestone intermedie e finali; (2) la gestione delle risorse non utilizzate — le economie — che possono derivare da molteplici cause (ribassi di gara, mancate aggiudicazioni, varianti di minor valore, definanziamenti, ritardi che impediscono l'impegno entro la data critica).
| Fonte | Oggetto |
|---|---|
| 🆕 Art. 30, commi 2 e 3, DL n. 19/2026 | Disciplina delle economie PNRR: comma 3 (economie di Misura — risorse non destinate a progetti specifici entro il 30/6/2026); comma 2 (economie di Progetto — risorse assegnate a singoli interventi non impegnate al 30/6/2026 e non necessarie al completamento) |
| 🆕 Indicazioni operative RGS — 24 giugno 2026 | Comunicato pubblicato sul portale Italia Domani: chiarimenti su procedura di rilevazione ReGiS, registrazione impegni per CUP, valorizzazione delle risorse non impegnate, considerazione delle spese di completamento amministrativo-contabile, coordinamento con il Fondo opere indifferibili |
| Regolamento UE 2021/241 | Istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF); cornice europea del PNRR italiano |
| DL 31 maggio 2021, n. 77 (conv. L. 108/2021) | Governance PNRR; semplificazioni; ruolo dei soggetti attuatori (Comuni inclusi) |
| DL 24 febbraio 2023, n. 13 (conv. L. 41/2023) | Riforma della governance PNRR; istituzione del sistema ReGiS come piattaforma unica di monitoraggio |
| Sistema ReGiS (Rendicontazione e Gestione Sistema) | Sistema informativo unico per il monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR a tutti i livelli istituzionali; banca dati di riferimento per gli adempimenti dei soggetti attuatori |
| Fondo opere indifferibili (art. 26 DL 50/2022, conv. L. 91/2022) | Fondo a copertura degli incrementi di costo per opere PNRR/PNC: fonte prioritaria di imputazione delle economie quando l'intervento ne ha beneficiato |
| D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione contabile) | Disciplina della contabilità finanziaria armonizzata; gestione contabile degli accertamenti e degli impegni connessi alle economie PNRR |
2. La nozione di «economia» nel quadro PNRR
In termini generali, un'economia è la differenza tra le risorse assegnate a un determinato fine e le risorse effettivamente utilizzate. Nel quadro PNRR il concetto è declinato sul piano dell'impegno contabile e non solo del pagamento: ai fini della rilevazione delle economie, ciò che rileva è la quota di risorsa per la quale non si è formato l'impegno giuridicamente vincolante entro la data critica del 30 giugno 2026.
3. Le due tipologie: economie di Misura ed economie di Progetto
L'art. 30 del DL n. 19/2026 introduce una distinzione formalizzata tra due tipologie di economie, ciascuna con un proprio regime di rilevazione e di destinazione:
| Profilo | Economie di Misura (comma 3) | Economie di Progetto (comma 2) |
|---|---|---|
| Definizione | Risorse non destinate al finanziamento di progetti specifici mediante provvedimenti di assegnazione amministrativa entro il 30/6/2026 | Risorse assegnate ai singoli interventi che risultano non impegnate alla data del 30/6/2026 e non necessarie per completare l'intervento |
| Livello | Livello di misura/programma: si tratta di plafond non allocati a beneficiari specifici | Livello di singolo progetto: si tratta di residui sul quadro economico di interventi già assegnati e in corso |
| Cause tipiche | Bandi non aggiudicati o aggiudicati per importi inferiori; risorse non assegnate per assenza di domanda; ridefinizioni del perimetro della misura | Ribassi d'asta significativi; varianti progettuali a minor valore; risparmi su voci di IVA, oneri, imprevisti; mancato avvio di lotti accessori |
| Soggetto rilevatore | Amministrazione titolare della misura (ministero/dipartimento gestore) | Soggetto attuatore (per i Comuni: il Comune attuatore dell'intervento) |
| Procedura | Rilevazione e restituzione al livello centrale del Piano | Rilevazione su ReGiS per ciascun CUP; valorizzazione delle risorse non impegnate; imputazione prioritaria al Fondo opere indifferibili se rilevante |
| Riferimento normativo | Art. 30, comma 3, DL 19/2026 | Art. 30, comma 2, DL 19/2026 |
4. La procedura di rilevazione su ReGiS
Il comunicato RGS del 24 giugno 2026 sintetizza in quattro adempimenti operativi il dovere del soggetto attuatore in vista del 30/6/2026:
📋 Step 1 — Aggiornamento del sistema ReGiS
Verifica della completezza e dell'aggiornamento di tutti i dati relativi agli interventi PNRR/PNC di competenza dell'ente. Allineamento con le ultime modifiche del quadro economico, varianti, sospensioni, modifiche soggettive (subentri, cessioni d'azienda).
📋 Step 2 — Registrazione degli impegni assunti per ciascun CUP
Per ogni Codice Unico di Progetto (CUP): caricamento puntuale di tutti gli impegni giuridicamente formalizzati (determinazioni di affidamento, contratti, atti aggiuntivi, varianti). La granularità è per CUP: l'aggregazione delle risorse va ricondotta al livello del singolo intervento.
📋 Step 3 — Valorizzazione delle risorse effettivamente non impegnate
Nella sezione dedicata alle economie di ReGiS, valorizzazione delle quote di risorsa non impegnata alla data della rilevazione. È il dato che, depurato delle spese di completamento (vedi §5), costituisce l'economia di Progetto ai sensi dell'art. 30 c. 2.
📋 Step 4 — Considerazione delle spese di completamento amministrativo-contabile
Dal totale delle risorse non impegnate vanno scorporate le spese necessarie per il completamento amministrativo-contabile dell'intervento (collaudo, accertamento di regolare esecuzione, residue spese tecniche, oneri di pubblicazione, oneri di rendicontazione). Solo la differenza netta costituisce economia rilevabile e restituibile.
5. Le spese di completamento amministrativo-contabile
Il punto più delicato della procedura è la distinzione tra «risorse non impegnate da economizzare» e «risorse residue necessarie al completamento». Una valorizzazione errata in eccesso (sovrastima delle economie) priverebbe l'ente delle risorse necessarie a chiudere il progetto; una valorizzazione errata in difetto (sottostima delle economie) frustrerebbe l'obiettivo di restituire al Piano risorse altrimenti utilizzabili.
Tra le spese di completamento tipiche da considerare nel calcolo:
- Oneri di collaudo tecnico-amministrativo (compensi, polizze, spese tecniche del collaudatore);
- Spese di accertamento di regolare esecuzione per i contratti ancora aperti;
- Spese tecniche residuali (DL, DEC, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione);
- Oneri di pubblicazione obbligatori (esito di gara, atti di approvazione, AT);
- Oneri di rendicontazione (consulenze contabili, audit, certificazione delle spese);
- Eventuali contenziosi e relative spese legali da accantonare;
- Imprevisti residui non utilizzati ma di possibile attivazione fino alla chiusura.
6. Coordinamento con il Fondo opere indifferibili
Il Fondo opere indifferibili — istituito dall'art. 26 DL 50/2022 (conv. L. 91/2022) e successivamente rifinanziato — copre gli incrementi di costo delle opere PNRR/PNC dovuti a caro materiali ed energia. Molti interventi comunali hanno beneficiato di questa fonte di copertura aggiuntiva.
7. Riflessi contabili sul bilancio del Comune
Le economie PNRR producono effetti sulla contabilità finanziaria armonizzata dell'ente (D.Lgs. 118/2011) lungo tre dimensioni:
- Cancellazione/riduzione degli accertamenti di entrata correlati alle quote di finanziamento PNRR non utilizzate (Titolo II, contributi in c/capitale): la riduzione dell'accertamento riflette la perdita di disponibilità della risorsa;
- Cancellazione/riduzione degli impegni di spesa speculari (Titolo II spesa, di norma): se l'impegno non si è formato, non vi è nulla da cancellare; se si era formato e l'intervento si è chiuso a minor importo, occorre una variazione in diminuzione;
- Rettifica del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV): quote di FPV correlate a economie PNRR vanno svincolate; il riflesso sul risultato di amministrazione va seguito con attenzione (cfr. approfondimento sul rendiconto e approfondimento sulle variazioni di bilancio).
Per Matteo Barbero (Le Autonomie, 22/6/2026) in caso di revoca dei contributi PNRR (caso più radicale dell'economia ordinaria, ma logicamente affine) le modalità di gestione contabile richiedono particolare attenzione alle entrate accertate da rifondere e ai riflessi sull'FPV (cfr. rassegna del 24/6/2026).
8. Riflessi pratici per i Comuni soggetti attuatori
8.1 Per il Servizio Finanziario
- Censire, ente per ente, tutti i CUP PNRR/PNC e per ciascuno verificare lo stato di impegno entro il 30/6/2026;
- Quantificare per ogni CUP: risorse assegnate; impegni formalizzati alla data; differenza (risorse non impegnate); spese di completamento da scorporare; economia netta restituibile;
- Imputare correttamente eventuali quote attinte al Fondo opere indifferibili;
- Caricare su ReGiS i dati nelle sezioni dedicate;
- Predisporre la variazione di bilancio per la cancellazione/riduzione degli accertamenti e degli impegni connessi (cfr. approfondimento sulle variazioni);
- Coordinarsi con il Revisore: la valorizzazione delle economie è un punto sensibile della prossima verifica trimestrale di cassa e dell'assestamento generale del 31/7/2026.
8.2 Per il RUP
- Fornire al Servizio Finanziario la stima tecnica delle spese residue necessarie al completamento di ogni intervento (collaudo, accertamento di regolare esecuzione, residue spese tecniche, pubblicazioni, rendicontazione);
- Documentare con relazione tecnica le ragioni delle eventuali variazioni del quadro economico che hanno generato l'economia (ribassi, varianti a minor valore, mancato attivazione di voci di spesa);
- Garantire che le risorse trattenute per il completamento siano effettivamente impiegate entro i termini di chiusura del progetto, evitando il rischio di accantonamenti inutili.
8.3 Per il Segretario Comunale
Il Segretario Comunale assicura il presidio procedimentale: verificare che gli atti di variazione e di assestamento connessi alle economie PNRR rispettino i tempi e i requisiti formali (pareri art. 49 TUEL, parere del Revisore, comunicazioni al Consiglio per le variazioni di Giunta in via d'urgenza). Coordinare il Servizio Finanziario e l'Ufficio Tecnico per un cronoprogramma condiviso degli adempimenti tra il 25 e il 30 giugno 2026.
9. Decalogo operativo per il Servizio Finanziario e il RUP
🧭 10 punti per affrontare la scadenza del 30 giugno 2026
- Censimento immediato dei CUP PNRR in carico all'ente e stato di impegno alla data odierna.
- Quadro economico per ciascun CUP: risorse assegnate, impegni formalizzati, differenza (= risorse non impegnate).
- Stima tecnica del RUP sulle spese necessarie al completamento amministrativo-contabile per ciascun intervento (collaudi, DL, DEC, pubblicazioni, rendicontazione).
- Calcolo dell'economia netta (risorse non impegnate − spese di completamento) per ciascun CUP.
- Identificazione delle quote attinte al Fondo opere indifferibili e imputazione prioritaria delle economie a quella fonte.
- Caricamento su ReGiS dei dati di impegno e della valorizzazione delle economie nelle sezioni dedicate, entro il 30/6/2026.
- Documentazione formale: relazione del RUP + dichiarazione del Servizio Finanziario + parere del Revisore — agli atti del fascicolo del singolo CUP.
- Variazione di bilancio per la cancellazione/riduzione degli accertamenti di entrata (Titolo II) e degli impegni di spesa speculari; aggiornamento dell'FPV (cfr. approfondimento sulle variazioni di bilancio).
- Coordinamento con il Revisore: portare la materia all'esame in sede di verifica trimestrale di cassa (30/6) e di assestamento generale (31/7).
- Comunicazione agli organi politici: informativa sintetica al Sindaco e al Consiglio sulle economie rilevate, sull'imputazione contabile e sui riflessi sul bilancio (anche in vista della rendicontazione del rendiconto 2026).
Conclusioni
La rilevazione delle economie PNRR è il banco di prova della qualità organizzativa degli enti attuatori nella fase finale del Piano. Non è un mero adempimento contabile: è una scelta che incide sulla residua capacità di spesa dell'ente sui progetti già avviati, sulla restituzione di risorse al Piano per il successivo riutilizzo e sulla chiusura amministrativa degli interventi. Le indicazioni operative RGS del 24 giugno 2026 offrono il quadro tecnico per l'adempimento, ma la responsabilità della corretta valorizzazione resta in capo al soggetto attuatore.
Per il Comune attuatore — in particolare per gli enti minori con risorse tecnico-contabili limitate — la sfida è doppia: (1) rispettare la scadenza del 30/6/2026 con dati coerenti su ReGiS; (2) evitare valorizzazioni errate per eccesso o per difetto che possano produrre, in fase di rendicontazione, contestazioni di responsabilità. La collaborazione tra Servizio Finanziario, RUP, Revisore e Segretario Comunale è il presidio centrale. Il decalogo operativo in 10 punti offre il filo conduttore per l'azione coordinata nei 5 giorni che separano dalla scadenza.
Sul piano sistemico, la materia si raccorda con la riforma della contabilità accrual (cfr. approfondimento dedicato) e con il rendiconto 2026: le economie correttamente rilevate oggi semplificano la rappresentazione patrimoniale di domani.
🌐 Fonti esterne — comunicato ufficiale RGS / Italia Domani
📄 «PNRR — indicazioni operative sulla rilevazione delle economie» — Ragioneria Generale dello Stato, comunicato pubblicato il 24 giugno 2026 sul portale ufficiale Italia Domani. Riferimento normativo: art. 30, commi 2 e 3, del DL n. 19/2026. Distinzione tra economie di Misura ed economie di Progetto, procedura di rilevazione ReGiS, scadenza del 30 giugno 2026, coordinamento con il Fondo opere indifferibili.
→ Italia Domani / RGS — «PNRR, indicazioni operative sulla rilevazione delle economie»
🔗 Risorse correlate sul sito:
- Le scadenze PNRR per i Comuni nel 2026 — quadro complessivo del calendario PNRR
- La riforma della contabilità accrual — coesistenza con la contabilità finanziaria armonizzata
- Le variazioni di bilancio degli enti locali — gestione contabile delle economie
- Il rendiconto di gestione — rappresentazione delle economie a chiusura esercizio
I link a risorse esterne hanno finalità informativa; il sito non è responsabile dei contenuti di terze parti.
Fonti consultate: Ragioneria Generale dello Stato — comunicato del 24 giugno 2026 «PNRR, indicazioni operative sulla rilevazione delle economie» pubblicato sul portale Italia Domani; Memoweb/Progetto Omnia n. 121 del 25/6/2026; EntiOnLine notizia del 25/6/2026 «RGS — rilevazione delle economie del PNRR»; Le Autonomie del 22/6/2026 — Matteo Barbero, «La revoca dei contributi PNRR: impatto contabile». Normativa primaria: Art. 30, commi 2 e 3, decreto-legge n. 19/2026; Regolamento UE 2021/241 (RRF); DL 31 maggio 2021, n. 77 (conv. L. 108/2021) — governance PNRR; DL 24 febbraio 2023, n. 13 (conv. L. 41/2023) — riforma governance PNRR e sistema ReGiS; DL 50/2022 art. 26 (conv. L. 91/2022) — Fondo opere indifferibili; D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 — armonizzazione contabile; D.Lgs. 267/2000 — TUEL artt. 175, 176, 191, 194 (variazioni di bilancio e debiti fuori bilancio); D.M. RGS in materia di rendicontazione PNRR. Sistema: ReGiS (Rendicontazione e Gestione Sistema) — piattaforma unica di monitoraggio del PNRR. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.