La gestione della performance e gli istituti del Fondo del salario accessorio costituiscono un sistema integrato nel quale convergono tre discipline distinte ma strettamente collegate: la riforma Brunetta sul ciclo della performance (D.Lgs. 150/2009), la contrattazione collettiva nazionale sul Fondo delle risorse decentrate (CCNL Funzioni Locali) e la contabilità armonizzata degli enti locali (D.Lgs. 118/2011). Il punto di tenuta dell'intero sistema è il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011): è questo principio che disciplina l'imputazione delle spese di personale collegate al risultato di gestione, la copertura del Fondo, il rapporto tra esercizio di maturazione della performance ed esercizio di erogazione del trattamento accessorio. Per il Segretario Comunale comprendere il raccordo tra performance, Fondo e bilancio è un presidio quotidiano della legittimità degli atti dell'ente — e una delle voci più frequenti di rilievo della Corte dei conti.

1. Il quadro normativo a tre livelli

La materia si articola su tre piani normativi autonomi ma raccordati:

PianoFonte principaleOggetto
Performance D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (riforma Brunetta); D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 (correttivo); L. 7 agosto 2015, n. 124 (delega Madia) Ciclo della performance, obiettivi strategici e operativi, valutazione, sistema premiante, OIV/NIV
Trattamento accessorio D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 40 e 45); CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026; CCNL FL 16 novembre 2022; CCNL FL 22 maggio 2018 Fondo delle risorse decentrate, costituzione e gestione, premio collegato alla performance, indennità accessorie, welfare integrativo
Contabilità armonizzata D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e Allegato 4/2 — Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (competenza finanziaria potenziata) Imputazione delle spese di personale, copertura del Fondo, Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), residui passivi, equilibri di bilancio
Strumento unitario di programmazione D.L. 9 giugno 2021, n. 80, art. 6 (PIAO); D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (regolamento) Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO): assorbe e raccorda il Piano della Performance, il PTPCT, il PTFP, la dotazione organica, il piano di formazione

2. Il ciclo della performance (D.Lgs. 150/2009)

L'art. 4 del D.Lgs. 150/2009, come novellato dal D.Lgs. 74/2017, definisce il ciclo della performance come sequenza ordinata di sei fasi tra loro coordinate. Il ciclo è strumento di governance dei risultati: collega la programmazione strategica dell'ente alla valutazione individuale dei dipendenti, passando per la programmazione operativa, il monitoraggio infrannuale, la rendicontazione e l'erogazione del trattamento accessorio.

1

Definizione e assegnazione degli obiettivi

Indicatori, valori attesi e relativi target, distinti tra obiettivi strategici (orizzonte triennale) e obiettivi operativi (orizzonte annuale). Coerenza con il DUP e con il PEG.

2

Collegamento tra obiettivi e risorse

Ogni obiettivo è associato a risorse umane, finanziarie e strumentali specifiche; il PEG/PIAO assicura il raccordo con il bilancio.

3

Monitoraggio in corso di esercizio

Verifiche periodiche del Responsabile e dell'OIV; attivazione di eventuali interventi correttivi. Il monitoraggio è documentato e tracciabile.

4

Misurazione e valutazione della performance

Performance organizzativa (dell'ente nel suo complesso e delle unità organizzative) e performance individuale (dirigenti, EQ/PO, dipendenti). Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) approvato dalla Giunta su parere dell'OIV.

5

Utilizzo dei sistemi premianti

Erogazione del trattamento accessorio collegato alla performance secondo i criteri del CCNL (CCNL FL 23/2/2026) e del SMVP, nei limiti del Fondo costituito.

6

Rendicontazione

Relazione sulla performance (entro il 30 giugno dell'anno successivo) approvata dalla Giunta e validata dall'OIV; pubblicazione in «Amministrazione Trasparente» ex art. 10 D.Lgs. 33/2013.

3. Il PIAO come strumento unitario di programmazione

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), introdotto dall'art. 6 del D.L. 80/2021 e regolamentato dal D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha unificato in un solo strumento documenti che in precedenza viaggiavano separati: Piano della Performance, PTPCT (anticorruzione e trasparenza), PTFP (fabbisogni di personale), Piano di formazione, Piano della parità di genere, Piano del lavoro agile.

📌 Tempistica e raccordo con il bilancio. Il PIAO è approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. La sequenza corretta è: Bilancio → PIAO, in quanto il PIAO deve trovare copertura nelle risorse del bilancio. Per gli enti con popolazione inferiore a 50 abitanti dipendenti la disciplina è semplificata (PIAO sintetico). I contenuti relativi alla performance, alla dotazione organica e al fabbisogno triennale di personale sono i più rilevanti per il raccordo con il Fondo del salario accessorio.

3.1 Il Principio contabile applicato 4/1 sulla programmazione di bilancio

La cornice contabile del PIAO non è il principio 4/2 (competenza finanziaria potenziata) — che disciplina l'imputazione delle spese — ma il Principio contabile applicato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, «Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio». Il 4/1 definisce cosa programmare, come programmare, quando programmare. È la cornice che dà struttura ai documenti programmatori dell'ente: DUP, Bilancio di previsione, PEG, Piano degli indicatori di bilancio.

📜 Il principio 4/1 in tre proposizioni

Il principio 4/1 definisce la programmazione come «processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento».

I documenti della programmazione devono assicurare attendibilità, congruità e coerenza, sia interna sia esterna, come «prova della affidabilità e credibilità dell'ente». Devono consentire ai portatori di interesse di (a) conoscere i risultati che l'ente si propone di conseguire e (b) valutare il grado di effettivo conseguimento al momento della rendicontazione.

3.2 Il rapporto tra Principio 4/1 (programmazione) e Principio 4/2 (esecuzione)

Il quadro normativo della contabilità armonizzata è incentrato su due principi contabili applicati complementari, entrambi allegati al D.Lgs. 118/2011:

PrincipioOggettoStrumenti
Allegato 4/1 — Programmazione di bilancio Cosa, come, quando programmare; struttura dei documenti programmatori; collegamento tra missioni/programmi e politiche dell'ente DUP, Bilancio di previsione, PEG, Piano degli indicatori, raccordo con il PIAO e con il Piano della Performance
Allegato 4/2 — Competenza finanziaria potenziata (cfr. § 5) Come imputare obbligazioni e impegni; criteri di accertamento e impegno; FPV; trattamento accessorio (par. 5.2) Bilancio armonizzato, residui, FPV, risultato di amministrazione
📌 La sequenza completa. Per gestire correttamente il triplo binario performance-Fondo-bilancio occorre rispettare la sequenza: Principio 4/1 (programmazione) → DUP + Bilancio di previsione → PIAO → Piano della Performance/SMVP → costituzione del Fondo + CCDI annuale → Principio 4/2 (impegno, FPV, rendiconto) → Tabella 15 + Conto annuale + Relazione sulla Performance validata OIV. Il testo integrale del Principio 4/1 nella versione aggiornata dal 2026 è scaricabile dalla sezione Modulistica → Contabilità armonizzata di questo sito.

4. Gli istituti del Fondo del salario accessorio

Il Fondo delle risorse decentrate finanzia tutte le voci del trattamento economico accessorio del personale del Comparto Funzioni Locali. La sua disciplina, contenuta principalmente nel CCNL FL 23/2/2026 (con riferimento all'art. 79), individua diverse tipologie di istituti, ciascuna con regole proprie di alimentazione, gestione e rendicontazione.

Istituto del FondoCaratteristicheCollegamento con la performance
Premio individuale collegato alla performance Voce variabile, erogata secondo il SMVP e gli esiti della valutazione individuale Diretto: l'erogazione è condizionata al raggiungimento degli obiettivi e alla valutazione positiva
Premio correlato all'efficacia/efficienza (performance organizzativa) Distribuito tra le unità organizzative in base alla performance complessiva Diretto: collegato ai risultati delle unità di lavoro
Indennità per particolari condizioni di lavoro Disagio, rischio, maneggio valori, servizio esterno PL, reperibilità, turno Indiretto: presuppone l'effettivo svolgimento della prestazione, non legato alla performance
Indennità di funzione e responsabilità Compensata in base alle responsabilità conferite (specifiche responsabilità, funzioni delegate, posizioni di responsabilità) Indiretto: presuppone l'incarico formale
Welfare integrativo Erogazioni in natura (beni e servizi) per il personale ex art. 51 TUIR — non concorre al reddito Generalmente non legato alla performance; sostiene la retention
Progressioni economiche orizzontali (PEO) Avanzamento all'interno della stessa categoria/area, secondo bando Indiretto: il bando è collegato al SMVP e ai criteri di selezione
Incentivi tecnici ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 Voce fuori dal tetto del salario accessorio (SS.RR. 6/2018) Diretto: erogati per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche (cfr. approfondimento dedicato)

4.1 La struttura del Fondo: parte stabile e parte variabile

L'art. 79 del CCNL FL 23/2/2026 (in continuità con l'art. 67 del CCNL 22/5/2018) distingue tra:

  • Risorse stabili: voci consolidate e ripetibili negli anni (PEO storiche, somme strutturali da disposizioni di legge, incrementi contrattuali stabili);
  • Risorse variabili: voci di natura una tantum o legate a specifiche fattispecie (incentivi tecnici ex L. 36/2023, sponsorizzazioni, recuperi di somme, risorse da specifiche disposizioni di legge collegate a progetti).

Sulla costituzione del Fondo e sui vincoli applicabili (in particolare il tetto del trattamento accessorio ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017) si rinvia all'approfondimento dedicato.

5. Il principio contabile applicato 4/2 e il trattamento accessorio

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, contenuto nell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, è la norma cardine che disciplina l'imputazione delle spese di personale, comprese quelle del trattamento accessorio collegato alla performance. Il principio si fonda sulla cd. «competenza finanziaria potenziata»: l'obbligazione giuridicamente perfezionata si imputa all'esercizio nel quale viene a scadenza.

5.1 La regola generale per le spese di personale

«Le spese per il trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate nell'esercizio cui si riferisce la prestazione del dipendente. A tal fine si conserva agli atti dell'ente formale attestazione, da parte del responsabile della spesa, della sussistenza dei presupposti per la costituzione del Fondo nell'esercizio cui si riferisce la prestazione».
— Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, paragrafo 5.2 (principio della competenza finanziaria potenziata applicato alle spese di personale)

Il principio è chiaro: l'obbligazione matura nell'esercizio in cui si svolge la prestazione (anno N), anche se il pagamento avviene nell'esercizio successivo (anno N+1). L'impegno contabile è registrato sull'anno N; la liquidazione e il pagamento nell'anno N+1.

6. Esercizio di maturazione vs esercizio di erogazione

La distinzione tra esercizio di maturazione (quando si svolge la prestazione e si valuta la performance) ed esercizio di erogazione (quando si paga effettivamente il trattamento accessorio) è il fulcro applicativo del principio contabile.

FaseEsercizio N (maturazione)Esercizio N+1 (erogazione)
Costituzione del Fondo Determinazione del Responsabile del personale con attestazione del Revisore, entro l'esercizio N; copertura nel bilancio di previsione N
Contrattazione integrativa Sottoscrizione del CCDI entro l'esercizio N (o accordo stralcio per la performance dell'anno N); criteri di erogazione
Impegno Impegno della spesa nell'esercizio N, sulla base del Fondo costituito e dei criteri di erogazione
Valutazione della performance Si svolge tra dicembre N e maggio N+1; si conclude con la Relazione sulla performance validata dall'OIV entro il 30/6/N+1
Liquidazione Determinazione di liquidazione del Responsabile sulla base degli esiti del SMVP; pagamento nel cedolino N+1
Rendicontazione Inserimento nei conti consuntivi N+1 dei pagamenti effettuati; verifica dello stato del Fondo
⚠️ Il vincolo dell'attestazione del Responsabile. Il principio contabile richiede che, in sede di chiusura dell'esercizio N, sia conservata agli atti dell'ente una formale attestazione del Responsabile competente sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione del Fondo nell'esercizio cui si riferisce la prestazione. Senza tale attestazione, l'imputazione contabile della spesa accessoria all'esercizio N può essere contestata dalla Corte dei conti come artificio contabile volto a sterilizzare voci che, in realtà, non avevano ancora i presupposti di legittimità.

6-bis. Le tre fasi obbligatorie: la Corte conti Sicilia 30/2024/PAR

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, con la deliberazione n. 30/2024/PAR, ha fornito una ricostruzione sistematica delle tre fasi obbligatorie e sequenziali della gestione contabile del trattamento accessorio e premiante. La pronuncia è oggi un riferimento essenziale: dimostra l'infungibilità dei passaggi e chiarisce le conseguenze contabili in caso di disallineamento temporale.

1

Identificazione delle risorse in bilancio

L'ente deve identificare nel bilancio di previsione le risorse (sia stabili sia variabili) destinate al finanziamento del Fondo. Il bilancio rappresenta lo strumento di autorizzazione e vincolo della spesa: senza adeguato stanziamento non vi è copertura della successiva costituzione del Fondo.

2

Atto di costituzione del Fondo

Il dirigente / Responsabile del personale adotta l'atto di costituzione del Fondo (determinazione unilaterale di parte pubblica), preceduto dalla certificazione dell'organo di revisione sulla regolarità della costituzione. Questo atto attribuisce alle risorse un «provvisorio vincolo di destinazione».

3

Sottoscrizione del CCDI annuale

La sottoscrizione del contratto decentrato integrativo annuale è il «presupposto indefettibile» e il «titolo legittimante» per perfezionare l'obbligazione secondo i principi della competenza finanziaria potenziata. Senza CCDI non vi è obbligazione giuridicamente perfezionata e quindi non vi può essere impegno della spesa accessoria.

📌 Il principio dell'infungibilità tra costituzione e contrattazione

La Corte conti Sicilia stigmatizza la pratica della contrattazione tardiva — CCDI sottoscritto nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce la prestazione — chiarendo che si tratta di un vizio sostanziale: la costituzione del Fondo e la sottoscrizione del CCDI sono fasi infungibili, ciascuna con il proprio momento legittimante. L'una non può sopperire all'altra né sanarla retroattivamente.

Il fondamento dottrinale di questa lettura è ricondotto al principio contabile applicato 4/2: l'obbligazione relativa al trattamento accessorio «si impegna alla sottoscrizione della contrattazione integrativa» e si imputa «agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili».

6-bis.1 Le due ipotesi critiche a fine esercizio

La Corte conti Sicilia distingue con precisione due situazioni che possono prodursi a fine esercizio e che hanno conseguenze contabili diverse:

IpotesiConseguenza contabile
(A) Fondo costituito ma CCDI NON sottoscritto entro il 31/12/N Mancando il titolo legittimante (CCDI), non può essere assunto l'impegno. Le risorse restano «definitivamente vincolate»; le relative economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e restano disponibili per utilizzo successivo secondo la disciplina generale dei vincoli (re-iscrizione nel bilancio dell'esercizio successivo).
(B) CCDI sottoscritto nell'esercizio N ma impegno NON assunto entro il 31/12/N L'obbligazione esiste e ha titolo legittimante. L'ente può (i) impegnare le risorse nell'esercizio successivo (N+1), in coerenza con i criteri della competenza finanziaria potenziata; oppure (ii) far confluire le risorse nella quota vincolata del risultato di amministrazione per utilizzo successivo. La scelta tra le due opzioni è valutata in base alla gestione complessiva del Fondo.
🚨 Errore tipico da evitare. La contrattazione tardiva oltre l'esercizio di riferimento (CCDI relativo al 2026 sottoscritto nel 2027 inoltrato) non costituisce mera «procedura ritardata» ma vizio sostanziale di legittimità: gli esiti del SMVP riferiti all'anno N possono essere erogati solo se il CCDI annuale è stato sottoscritto nell'esercizio N. La diffusa pratica di «chiudere prima il Fondo, poi vediamo il CCDI» espone l'ente a contestazione contabile e gli amministratori al rischio di danno erariale per le somme indebitamente erogate.

6-bis.2 Sintesi del «titolo legittimante» del CCDI

Il contratto decentrato integrativo è il perno giuridico dell'intero sistema. Dalla sua tempestiva sottoscrizione discendono tre conseguenze cruciali:

  • la perfetta obbligazione dell'ente verso il personale, idonea a fondare l'impegno contabile;
  • la certificazione del vincolo, che si trasforma da «provvisorio» (costituzione del Fondo) a «definitivo» (impegno);
  • la legittimità dell'erogazione del trattamento accessorio nei tempi e modi pattuiti.

Manca uno solo dei tre passaggi — bilancio, costituzione del Fondo, CCDI — e l'intero edificio crolla: la spesa accessoria erogata in assenza dei presupposti è ripetibile ex art. 2033 c.c. e genera danno erariale per il Responsabile del settore e per il Segretario che abbia espresso parere favorevole.

🔗 Fonte commento

Per una ricostruzione sistematica del tema si veda Luca Di Donna, «La gestione contabile delle spese relative al trattamento accessorio e premiante», pubblicato su NeoPA il 17 febbraio 2024www.neopa.it. L'autore richiama la deliberazione n. 30/2024/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Sicilia e ricostruisce in chiave applicativa le tre fasi obbligatorie e sequenziali: identificazione delle risorse in bilancio → atto di costituzione del Fondo certificato dal Revisore → sottoscrizione del CCDI come «presupposto indefettibile» e «titolo legittimante». Le considerazioni sono rielaborate in chiave applicativa per gli enti locali del Comparto Funzioni Locali.

7. Competenza, residuo o avanzo? Lo schema decisionale

La domanda più frequente nella pratica degli Uffici Personale e Ragioneria è: la spesa del trattamento accessorio collegato alla performance va gestita a competenza dell'esercizio di maturazione (N), come residuo passivo, oppure transita per il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)? La risposta non è unica: dipende dallo stato di perfezionamento dell'obbligazione al 31/12 dell'esercizio N. Ecco lo schema decisionale che il Responsabile finanziario, di concerto con il Responsabile del personale, deve seguire.

📐 La regola fondamentale. Il trattamento accessorio e premiante NON è mai un residuo passivo «tradizionale». La sua gestione contabile dipende da quanto è progredita la procedura al 31/12 dell'esercizio di maturazione (N). Tre possibili scenari:
  1. Scenario A — CCDI sottoscritto + valutazione OIV completata entro il 31/12/Nimpegno in competenza N + residuo passivo da pagare in N+1;
  2. Scenario B — CCDI sottoscritto in N ma valutazione OIV non ancora completataimpegno in competenza N + imputazione in N+1 tramite FPV (caso più frequente);
  3. Scenario C — CCDI non sottoscritto entro il 31/12/Nnessun impegno; le risorse vincolate del Fondo confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

7.1 Scenario A — Residuo passivo (raramente applicabile)

📋 Condizioni

Lo scenario A è applicabile raramente: presuppone che entro il 31/12/N siano stati completati tutti i passaggi del ciclo, compresa la valutazione individuale dell'OIV. Nella prassi degli enti locali ciò avviene quasi mai, perché la Relazione sulla performance è validata di norma entro il 30/6/N+1.

Gestione contabile: impegno della spesa in competenza dell'esercizio N, su un capitolo del Macroaggregato 1.01 (redditi da lavoro dipendente). Se al 31/12/N la spesa non è ancora liquidata (per mero ritardo amministrativo nella predisposizione dei cedolini), diventa residuo passivo da pagare in N+1 secondo le regole ordinarie dell'art. 189 TUEL.

7.2 Scenario B — FPV (caso più frequente)

📋 Condizioni

Lo scenario B è il caso tipico degli enti locali. Al 31/12/N il CCDI è stato sottoscritto e il Fondo è correttamente costituito, ma la valutazione OIV della performance non è ancora completata (avviene tra gennaio e maggio N+1, con Relazione validata entro il 30/6/N+1).

Gestione contabile: la spesa è impegnata in competenza N sul capitolo del Macroaggregato 1.01, con esigibilità nell'esercizio N+1. La parte non esigibile in N (perché manca la valutazione OIV) viene reimputata in N+1 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV). L'esercizio N+1 vede uno stanziamento di entrata da FPV e uno stanziamento di spesa sul medesimo capitolo, che si traduce in pagamento dopo la validazione OIV e la determinazione di liquidazione.

EsercizioMovimento contabileDocumento di riferimento
Esercizio N (es. 2026) Impegno della spesa accessoria sul Macroaggregato 1.01; contestuale imputazione al FPV per la quota non esigibile entro il 31/12 Determinazione di impegno; Allegato FPV al rendiconto
Esercizio N+1 (es. 2027) Stanziamento di entrata da FPV; corrispondente stanziamento di spesa; liquidazione e pagamento dopo validazione OIV Bilancio di previsione 2027-2029; determinazione di liquidazione; cedolino N+1

🆕 7.2.bis Effetti dello Scenario B se il rendiconto N non è ancora stato approvato

Lo Scenario B è il caso ordinario: l'impegno è stato regolarmente assunto in competenza N e parte della spesa è transitata in FPV per il pagamento in N+1 dopo la validazione OIV. Una domanda però emerge spesso nella prassi: che cosa cambia se, al momento della liquidazione in N+1, il rendiconto dell'esercizio N non è ancora stato approvato? La risposta richiede una doppia distinzione, simmetrica a quella già vista per lo Scenario C.

Va premesso un dato di fatto operativo: nella prassi degli enti locali la validazione OIV della Relazione sulla performance interviene tra maggio e giugno N+1 (termine ex art. 10 c. 1 lett. b) D.Lgs. 150/2009: 30 giugno). Il termine ordinario del rendiconto ex art. 227 TUEL è invece il 30 aprile N+1. Quindi:

  • nella condizione fisiologica (rendiconto approvato entro il 30/4) la validazione OIV interviene dopo l'approvazione del rendiconto — il FPV è già certificato;
  • nella condizione patologica di ritardo (rendiconto non approvato a maggio-giugno N+1) la validazione OIV interviene prima dell'approvazione del rendiconto — il FPV è ancora «presunto».
Sotto-scenarioStato al momento della liquidazioneGestione contabile
B1 (fisiologico) Rendiconto N già approvato; FPV certificato; OIV ha validato la Relazione Liquidazione regolare a valere sullo stanziamento di entrata da FPV nel bilancio N+1
B2 (ritardo del rendiconto) Rendiconto N non ancora approvato; FPV ancora presunto; OIV ha validato la Relazione Liquidazione possibile sullo stanziamento del bilancio di previsione N+1 (con FPV presunto), con eventuale rettifica successiva

📌 Sotto-scenario B1 — Rendiconto N approvato (condizione fisiologica)

È il caso ordinario. Quando il rendiconto N viene approvato entro il 30/4/N+1, il FPV è certificato con i valori definitivi: la quota di FPV che finanzia il trattamento accessorio è iscritta in entrata nel bilancio N+1 e già coperta. La sequenza è lineare:

  1. l'OIV valida la Relazione sulla performance (entro 30/6/N+1);
  2. il Responsabile del personale predispone la determinazione di liquidazione nominativa sulla base degli esiti del SMVP;
  3. la spesa è imputata sullo stanziamento finanziato da FPV già iscritto nel bilancio N+1;
  4. il pagamento avviene nel cedolino del mese successivo alla liquidazione.

Nessuna criticità contabile particolare; il Revisore può limitarsi alle verifiche ordinarie sulla coerenza tra liquidazione e SMVP.

📌 Sotto-scenario B2 — Rendiconto N non ancora approvato (FPV «presunto»)

È il caso patologico ma frequente nei mesi di maggio-giugno N+1 in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto. La quota FPV iscritta in entrata nel bilancio di previsione N+1 si fonda sulla stima del Responsabile finanziario, non ancora consolidata dal rendiconto. Tuttavia la liquidazione del trattamento accessorio resta possibile, a determinate condizioni:

  1. lo stanziamento del bilancio N+1 deve già contenere la voce FPV corrispondente al Fondo accessorio dell'anno N (in coerenza con la nota integrativa al bilancio di previsione);
  2. la determinazione di costituzione del Fondo dell'anno N deve essere stata regolarmente certificata dal Revisore al 31/12/N (presupposto indefettibile);
  3. il CCDI annuale deve essere stato sottoscritto entro il 31/12/N (presupposto del FPV);
  4. la validazione OIV della Relazione sulla performance è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile;
  5. in sede di approvazione del rendiconto N si verifica la coerenza tra FPV presunto e FPV definitivo, con eventuali variazioni di assestamento (art. 175 c. 5-bis TUEL).

Rischio operativo: se il FPV definitivo a rendiconto risulta inferiore al presunto già impegnato, occorre rettificare lo stanziamento in N+1 con una variazione di bilancio, coprendo la differenza con altre risorse correnti.

⚠️ Il caso del bilancio di previsione N+1 non ancora approvato (gestione provvisoria). Se al momento della liquidazione del trattamento accessorio non è stato approvato neppure il bilancio di previsione N+1, l'ente opera in regime di gestione provvisoria ex art. 163 c. 2 TUEL. In tale fase:
  • le spese possono essere impegnate nei limiti delle risorse disponibili in termini di cassa, in dodicesimi rispetto allo stanziamento dell'ultimo bilancio approvato, salvo eccezioni;
  • il trattamento accessorio collegato alla performance — essendo obbligazione perfezionata con il CCDI e la validazione OIV — rientra di norma tra le spese obbligatorie impegnabili anche in gestione provvisoria;
  • resta ferma la necessità di copertura nel FPV presunto e di parere del Revisore sulla legittimità dell'impegno fuori del bilancio approvato.
La gestione provvisoria è la condizione più delicata per liquidare il trattamento accessorio: il Segretario presidi la corretta motivazione di ciascun atto e acquisisca parere preventivo del Revisore.
✅ Indicazione operativa per il Segretario sui sotto-scenari B1 e B2.
  1. B1 (rendiconto approvato): condizione ordinaria, nessuna criticità — procedere alla liquidazione regolare.
  2. B2 (rendiconto non approvato): verificare che (a) il FPV presunto sia coerente con la stima del Responsabile finanziario; (b) il Revisore abbia espresso parere sulla coerenza del FPV presunto con i dati di previsione; (c) sia presidiata la futura verifica di coerenza in sede di rendiconto.
  3. Gestione provvisoria: liquidare il trattamento accessorio solo previa qualificazione come spesa obbligatoria e acquisizione di parere preventivo del Revisore.
  4. Sempre: il presidio della corretta gestione contabile passa dal raccordo costante tra Ufficio Personale, Ufficio Ragioneria, Revisore e OIV. Il Segretario è il regista di questo coordinamento.

7.3 Scenario C — Quota vincolata del risultato di amministrazione

📋 Condizioni

Lo scenario C si verifica quando, al 31/12/N, il CCDI non è stato sottoscritto nell'esercizio di riferimento (cd. contrattazione tardiva — cfr. § 6-bis sulla Corte conti Sicilia 30/2024/PAR). Manca il «titolo legittimante» dell'obbligazione: non può essere assunto alcun impegno.

Gestione contabile: le risorse del Fondo correttamente costituite restano «definitivamente vincolate» e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (art. 187 TUEL). Saranno re-iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo con vincolo di destinazione e potranno essere impegnate dopo la sottoscrizione del CCDI relativo all'anno N (anche se sottoscritto in ritardo).

🆕 7.3.bis Il CCDI tardivo nell'esercizio N+1: che cosa cambia se il rendiconto N è già stato approvato

Lo Scenario C richiede una doppia distinzione a seconda del momento in cui il CCDI «tardivo» viene effettivamente sottoscritto nell'esercizio N+1. Il discrimine è l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N ex art. 227 TUEL (termine ordinario: 30 aprile dell'anno successivo).

Sotto-scenarioStato al momento del CCDI tardivoGestione contabile
C1 Rendiconto N già approvato e quota vincolata certificata Applicazione ordinaria dell'avanzo vincolato al bilancio N+1 con variazione consiliare
C2 Rendiconto N non ancora approvato (CCDI sottoscritto entro il 30/4/N+1) Utilizzo della quota vincolata sulla base del risultato di amministrazione presunto, ex art. 187 c. 3-quater TUEL, con attestazione del Responsabile finanziario e parere del Revisore

📌 Sotto-scenario C1 — Rendiconto N approvato

Se il rendiconto dell'esercizio N è stato regolarmente approvato dal Consiglio entro il termine ordinario del 30 aprile dell'anno successivo (art. 227 TUEL) — o entro le eventuali proroghe ministeriali — la quota vincolata del risultato di amministrazione destinata al Fondo accessorio dell'anno N è certificata. La sequenza operativa è la seguente:

  1. l'OIV completa la valutazione della performance e valida la Relazione (entro 30/6/N+1);
  2. il Sindaco/Giunta autorizza il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione tardiva del CCDI relativo all'anno N, sulla base del Fondo già costituito e certificato;
  3. il Consiglio comunale adotta una delibera di applicazione dell'avanzo vincolato ex art. 187 c. 3 TUEL al bilancio N+1, con conseguente variazione di bilancio;
  4. il Responsabile finanziario impegna la spesa sul nuovo stanziamento;
  5. liquidazione e pagamento nei cedolini N+1.

Cautela: la delibera di variazione deve specificare che si tratta di applicazione di avanzo vincolato destinato al Fondo dell'anno N; non è possibile destinare tali somme ad altre finalità.

📌 Sotto-scenario C2 — Rendiconto N non ancora approvato (uso del risultato presunto)

Se il rendiconto dell'esercizio N non è ancora stato approvato al momento della sottoscrizione del CCDI tardivo — situazione frequente nei primi mesi di N+1 — manca la certezza «definitiva» del risultato di amministrazione. Tuttavia, l'art. 187 c. 3-quater del TUEL consente di utilizzare le quote vincolate sulla base del risultato di amministrazione presunto, a determinate condizioni:

  1. l'utilizzo è limitato alle quote vincolate, accantonate o destinate certificate al 31/12/N nella relazione del Responsabile finanziario sul presunto risultato;
  2. la relazione del Responsabile finanziario deve documentare la sussistenza e la quantificazione della quota vincolata al Fondo, sulla base delle scritture contabili e della determinazione di costituzione del Fondo;
  3. è richiesto il parere del Collegio dei Revisori sulla coerenza dell'utilizzo con il risultato presunto;
  4. il Consiglio adotta la deliberazione di applicazione della quota vincolata presunta al bilancio N+1, con conseguente variazione di bilancio;
  5. in sede di approvazione del rendiconto (di norma entro 30/4/N+1) si verifica la coerenza tra l'avanzo vincolato presunto e quello effettivo — con eventuali rettifiche se il presunto risulta superiore al certificato.

Rischio operativo: se l'avanzo vincolato effettivo a rendiconto risulta inferiore al presunto già impegnato, l'ente deve coprire la differenza con risorse del bilancio corrente, con potenziali tensioni sull'equilibrio finanziario. Per questo motivo gli enti più prudenti attendono l'approvazione del rendiconto prima di applicare l'avanzo vincolato (Sotto-scenario C1).

⚠️ Cosa succede se il rendiconto N viene approvato in ritardo (oltre il 30/4/N+1). Il ritardo nell'approvazione del rendiconto N — pur entro le eventuali proroghe — costringe l'ente a:
  • operare in regime di gestione provvisoria (art. 163 c. 2 TUEL) se anche il bilancio N+1 non è approvato;
  • utilizzare necessariamente la procedura del Sotto-scenario C2 (avanzo presunto) per non bloccare l'erogazione del trattamento accessorio;
  • presidiare con attenzione la certificazione del Revisore, esposto a rilievi della Corte dei conti per ritardo nei cicli di programmazione.
Cautela del Segretario: in caso di ritardi cronici nell'approvazione del rendiconto, è opportuno proporre al Sindaco un calendario di adempimenti vincolante per gli organi (Giunta, Consiglio, Revisore) e per il Responsabile finanziario, con monitoraggio settimanale negli ultimi 30 giorni utili.

7.3.ter Quadro di sintesi: i due sotto-scenari operativi

ProfiloSotto-scenario C1 (rendiconto N approvato)Sotto-scenario C2 (rendiconto N non approvato)
Base giuridica dell'utilizzoAvanzo vincolato certificato a rendiconto (art. 187 c. 3 TUEL)Avanzo vincolato presunto (art. 187 c. 3-quater TUEL)
Documentazione necessariaRendiconto N approvato; CCDI tardivo sottoscritto; delibera di variazione di bilancioRelazione Responsabile finanziario sul presunto; parere Revisore; delibera Consiglio; CCDI sottoscritto
Rischio operativoMinimo: il vincolo è certificatoMedio-alto: se il rendiconto definitivo mostra avanzo inferiore al presunto, occorre coprire la differenza
Quando è preferibileQuando l'ente può attendere maggio/giugno N+1 per pagare gli accessoriQuando occorre erogare gli accessori entro i primi mesi di N+1 (es. produttività annuale)
Presidio del SegretarioCoordinamento Giunta-Revisore per rispetto del termine del rendicontoAttenzione alla quantificazione del presunto e alla copertura di eventuali differenze
✅ Indicazione operativa per il Segretario. Nel caso patologico di CCDI tardivo (Scenario C), il presidio della corretta gestione contabile passa da tre verifiche essenziali: (1) stato di approvazione del rendiconto N (certificato vs presunto); (2) sussistenza della quota vincolata e suo importo (relazione del Responsabile finanziario); (3) parere del Revisore sulla coerenza dell'applicazione. Senza queste tre verifiche, qualunque erogazione del trattamento accessorio espone a rilievi della Corte dei conti e a contestazioni di danno erariale per il Responsabile del settore e per il Segretario che abbia espresso parere favorevole.

7.4 Sintesi: tre scenari, tre gestioni contabili distinte

ScenarioStato al 31/12/NTipologia contabileQuando si paga
A (raro) CCDI sottoscritto + valutazione OIV completata + spesa non ancora liquidata Residuo passivo (art. 189 TUEL) Esercizio N+1, secondo le regole ordinarie dei residui
B (tipico) CCDI sottoscritto, valutazione OIV in corso Competenza N + FPV per la quota non esigibile Esercizio N+1, dopo validazione OIV e determinazione di liquidazione
C (vizio sostanziale) CCDI NON sottoscritto in N Quota vincolata del risultato di amministrazione Solo dopo sottoscrizione tardiva del CCDI e re-iscrizione in bilancio
✅ Risposta sintetica alla domanda «competenza o residuo?»

Nella stragrande maggioranza dei casi (Scenario B): il trattamento accessorio collegato alla performance si impegna a competenza dell'esercizio di maturazione (N) e si paga nell'esercizio successivo (N+1) tramite il FPV, non come residuo passivo tradizionale. Il residuo passivo (Scenario A) si applica solo se la valutazione OIV è già completata entro il 31/12/N — situazione eccezionale. La quota vincolata del risultato di amministrazione (Scenario C) opera nel caso patologico di mancata sottoscrizione del CCDI nell'esercizio di riferimento.

8. Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) — disciplina di dettaglio

Per le componenti del trattamento accessorio collegate alla performance dell'esercizio N, ma erogate nell'esercizio N+1, l'imputazione corretta segue una doppia rilevazione contabile:

  1. Esercizio N: la spesa è impegnata sul capitolo di stipendi/accessorio (Macroaggregato 1.01 della Missione 1 — Servizi istituzionali e generali), con imputazione del FPV per la quota destinata al pagamento dell'esercizio successivo;
  2. Esercizio N+1: la spesa si traduce in pagamento effettivo a valere sul FPV stanziato.

Il Fondo Pluriennale Vincolato, disciplinato dal paragrafo 5.4 del principio contabile applicato, è lo strumento che assicura la copertura finanziaria del passaggio tra l'esercizio di impegno e l'esercizio di pagamento. È obbligatorio in tutti i casi in cui la spesa è impegnata in N ma il pagamento avviene in N+1 o esercizi successivi.

8. L'integrità del Fondo e la sua certificazione

Il principio dell'«integrità del Fondo» impone che ogni esercizio sia caratterizzato dalla chiarezza della rappresentazione contabile, dalla certezza della copertura finanziaria, dalla verificabilità della rispondenza tra impegno e prestazione. Sono richiesti:

AdempimentoSoggetto competenteTermine
Determinazione di costituzione del Fondo Responsabile del personale (di concerto con il Responsabile finanziario) Entro i tempi della contrattazione integrativa, di norma entro 31/12 dell'esercizio N
Certificazione del Revisore Collegio dei Revisori (art. 240 TUEL) Sulla determinazione di costituzione, prima della sottoscrizione del CCDI
Relazione tecnico-finanziaria Responsabile del personale Allegata al CCDI, con dettaglio delle fonti di finanziamento
Tabella 15 al rendiconto Responsabile del personale + Revisore Entro la scadenza del rendiconto (30/4/N+1)
Conto annuale del personale Responsabile del personale Trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) entro maggio N+1
Validazione della Relazione sulla performance OIV/NIV Entro 30 giugno N+1
🚨 Rilievi tipici della Corte dei conti. Le Sezioni regionali di controllo segnalano con frequenza:
  • impegno della spesa accessoria oltre i limiti del Fondo costituito (sforamento del tetto art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017);
  • imputazione delle spese accessorie a esercizio successivo alla prestazione (violazione del principio della competenza finanziaria potenziata);
  • copertura del FPV con risorse incerte o non documentate;
  • erogazione del premio in assenza di valutazione individuale documentata (riparto a pioggia);
  • scarso raccordo tra performance dell'ente, performance individuale e Fondo;
  • mancata acquisizione della certificazione del Revisore sulla costituzione del Fondo.

9. OIV/NIV, Revisori e Corte dei conti: la catena dei controlli

La materia è presidiata da una catena di controlli stratificata, ciascuno con funzioni specifiche:

🔍 OIV/NIV — Organismo Indipendente di Valutazione / Nucleo Interno di Valutazione

Validano il SMVP, la Relazione sulla performance, le valutazioni dei dirigenti e delle EQ; verificano la coerenza tra programmazione e risultati. La validazione dell'OIV è condizione di erogazione del trattamento accessorio (art. 14 c. 6 D.Lgs. 150/2009): senza validazione, il premio non può essere liquidato. La nomina dell'OIV negli enti locali può essere collegiale o monocratica, di norma triennale.

📊 Collegio dei Revisori (art. 240 TUEL)

Certifica la costituzione del Fondo (parte stabile e parte variabile), verifica il rispetto del tetto del salario accessorio, attesta la rispondenza del CCDI ai vincoli di finanza pubblica. La certificazione del Revisore è condizione di legittimità della sottoscrizione del CCDI.

⚖️ Corte dei conti — Sezioni regionali di controllo

Controllano i questionari ex art. 1 cc. 166 ss. L. 266/2005 sul rendiconto; in sede di indagine specifica possono accertare violazioni e attivare la magistratura contabile per il risarcimento del danno erariale. La giurisprudenza contabile sulla performance è severa: l'erogazione di premi in assenza di valutazione documentata è qualificata come danno erariale, con responsabilità del Responsabile del personale, del Segretario (per il parere) e dell'OIV (per la validazione).

✅ Dieci presidi del Segretario sul triplo binario performance-Fondo-bilancio
  1. Garantire la sequenza «Bilancio → PIAO»: il PIAO è approvato entro 30 giorni dal bilancio di previsione e deve trovare copertura nelle risorse stanziate. Vigilare sui ritardi.
  2. Presidiare il SMVP: il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance deve essere approvato dalla Giunta su parere dell'OIV ed essere coerente con il CCNL FL 23/2/2026 (art. 7 c. 4 lett. ag) sull'attribuzione degli incentivi).
  3. Verificare la coerenza tra obiettivi, risorse e premio: ogni obiettivo del PIAO deve essere associato a risorse umane, finanziarie e strumentali, e il premio deve essere distribuito in base ai risultati documentati.
  4. Tutelare l'integrità del Fondo: la determinazione di costituzione deve essere preceduta da relazione tecnico-finanziaria, certificata dal Revisore prima della sottoscrizione del CCDI.
  5. Applicare correttamente il principio contabile 4/2: impegno delle spese accessorie sull'esercizio di maturazione (N), con FPV per il pagamento dell'esercizio successivo (N+1). Acquisire l'attestazione del Responsabile sui presupposti di costituzione.
  6. Vigilare sul tetto art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 del salario accessorio: corrispettivo del 2016 come tetto invalicabile, con voci espressamente «fuori dal tetto» (incentivi tecnici, ARERA, voci di legge).
  7. Acquisire la validazione dell'OIV della Relazione sulla performance entro il 30/6/N+1: senza validazione il premio non può essere erogato.
  8. Documentare la valutazione individuale: schede di valutazione complete, motivate, sottoscritte dal valutatore e dal valutato; archivio tracciabile.
  9. Coordinare la Tabella 15 al rendiconto con il Conto annuale del personale: la coerenza tra i due documenti è uno dei punti più verificati dalla Corte dei conti.
  10. Esprimere parere prudenziale su delibere e atti che incidono sul Fondo: in caso di dubbio sulla legittimità (sforamenti, voci di alimentazione incerte, erogazioni a pioggia) formulare osservazioni scritte alla Giunta prima dell'approvazione.

Conclusioni

La gestione della performance, del Fondo del salario accessorio e del bilancio è un banco di prova della qualità tecnico-amministrativa dell'ente: richiede competenze di diritto del lavoro pubblico, di contabilità armonizzata, di programmazione strategica e di controllo. Il principio contabile applicato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 è il perno che tiene insieme i tre piani: senza il suo rispetto si rompe la certezza della copertura, si compromette l'integrità del Fondo, si espongono gli organi a contestazioni della Corte dei conti. Per il Segretario Comunale presidiare il raccordo significa esercitare in modo pieno la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ex art. 97 TUEL, garantendo all'ente il presidio dell'una delle voci di bilancio più sensibili: la spesa di personale collegata alla performance.

Fonti di riferimento. Quadro normativo: Costituzione, artt. 97, 117, 119; D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (riforma Brunetta), in particolare artt. 4-10 (ciclo della performance), 14 (validazione OIV), 17-19 (premi e ciclo); D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 (correttivo Madia); L. 7 agosto 2015, n. 124 (delega Madia); D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 40 (contrattazione collettiva), 40-bis (controllo), 45 (trattamento economico); art. 23 c. 2 D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (tetto del salario accessorio); D.L. 9 giugno 2021, n. 80, art. 6 (PIAO); D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (regolamento PIAO); D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 10 (Piano della performance), 20 (premi); D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare artt. 97 (Segretario), 169 (PEG), 240 (Revisore); D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (contabilità armonizzata) e Allegato 4/2 — Principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata, paragrafi 5.2 (spese di personale e trattamento accessorio) e 5.4 (Fondo Pluriennale Vincolato); L. 27 dicembre 2005, n. 266 (questionari ai bilanci); D.M. 16 marzo 2026 (20° correttivo della contabilità armonizzata). Contrattazione collettiva: CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026, art. 7 c. 4 lett. ag) (criteri di attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche come materia di contrattazione integrativa), art. 79 (Fondo delle risorse decentrate); CCNL FL 16 novembre 2022; CCNL FL 22 maggio 2018, art. 67 (alimentazione del Fondo). Giurisprudenza contabile: Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazioni di indirizzo sulla costituzione del Fondo e sui vincoli del tetto art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 (SS.RR. n. 6/SSRRCO/QMIG/2018; n. 7/SSRRCO/QMIG/2019); orientamenti consolidati delle Sezioni regionali di controllo (Lombardia, Sicilia, Piemonte) sull'integrità del Fondo, sui rilievi tipici sulla performance e sulla responsabilità degli amministratori; cfr. la rassegna dell'13 giugno 2026 sui più recenti orientamenti. Prassi: Ragioneria Generale dello Stato, Circolari sulla Tabella 15 al rendiconto e sul Conto annuale del personale; orientamenti ARAN sui contratti integrativi; documenti CIVIT/ANAC e Funzione Pubblica sui sistemi di misurazione e valutazione. Le considerazioni espresse hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale.