Gli incentivi per le funzioni tecniche rappresentano uno dei più rilevanti — e dei più discussi — istituti del diritto dei contratti pubblici. Si tratta di un compenso accessorio riconosciuto ai dipendenti delle stazioni appaltanti che svolgono attività tecnico-amministrative connesse alla programmazione, all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici. La materia è disciplinata dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e dall'Allegato I.10, che ne fissano la misura, le condizioni e i criteri di riparto. La giurisprudenza contabile recente — su tutte la Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG del 29 maggio 2026 (esclusione dei dipendenti delle società in house) e la Corte dei conti Sezione FVG, deliberazione n. 14 del 30 marzo 2026 (criteri di riparto non perentori; distinzione tra proroga e rinnovo) — ha consolidato l'orientamento ermeneutico e ha chiarito alcuni nodi applicativi di particolare rilievo per gli enti locali. In questo approfondimento ricostruiamo il quadro normativo, la natura giuridica, i beneficiari ed esclusioni, le attività incentivabili, il calcolo e il riparto, gli aspetti contabili, i profili sanzionatori.

📌 In sintesi.
  • Fonte: art. 45 D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.10 al nuovo Codice; in continuità con l'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (vecchio Codice) e con l'art. 92 D.Lgs. 163/2006.
  • Natura giuridica: compenso accessorio dei dipendenti della stazione appaltante, di natura retributiva; collocato — secondo orientamento consolidato della Corte dei conti — fuori dal tetto del salario accessorio ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017.
  • Misura massima: fino al 2% dell'importo posto a base di gara; con tetto retributivo annuo individuale pari alla retribuzione lorda annua del singolo dipendente.
  • Riparto interno: 80% al personale che svolge effettivamente le attività incentivate; 20% per acquisti, attrezzature, banche dati, formazione e accrescimento di efficienza.
  • Beneficiari: dipendenti tecnici e amministrativi della stazione appaltante (RUP, DEC, DL, collaudatori, personale di supporto). Esclusi: dirigenti; Segretari Comunali; dipendenti delle società in house (Corte conti SS.RR. 14/2026); affidamenti senza gara con elementi di confronto competitivo.
  • Attività incentivabili (art. 45 c. 2): programmazione della spesa investimenti; valutazione preventiva dei progetti; predisposizione e controllo dei documenti di gara; RUP; Direzione dei lavori; Direzione esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; verifica di conformità.
  • Atti necessari: regolamento dell'ente (con concertazione sindacale); accantonamento nel quadro economico; atti programmatori; attestazione del RUP a chiusura.
  • Recente giurisprudenza: Corte conti SS.RR. n. 14/2026 (no incentivi in house); Corte conti FVG n. 14/2026 (criteri di riparto non perentori; distinzione proroga/rinnovo); Corte conti Lombardia n. 184/2026/PAR del 7/5/2026 (estensione a concessioni e PPP, principio del risultato, modalità diversa di retribuzione, pagamenti in acconto); ANAC Comunicato del Presidente del 7/5/2025 (tassatività dell'Allegato I.10); Corte conti Liguria n. 56 e 77/2025/PAR e Toscana 196/2023 e 3/2024/PAR (esclusione attività degli uffici finanziari e di ragioneria).
  • Concessioni e PPP: l'art. 45 si applica anche agli «enti concedenti» e a ogni «procedura di affidamento» — base di calcolo sul fatturato totale ex art. 179 (Cons. Stato V n. 7927/2023), con facoltà di modalità diversa di retribuzione per evitare importi sproporzionati.

1. Il quadro normativo: dall'art. 92 al nuovo art. 45

Gli incentivi per le funzioni tecniche hanno una storia lunga e travagliata. Conoscerne l'evoluzione è utile per comprendere il senso delle scelte attuali e il taglio delle posizioni interpretative della Corte dei conti.

Fonte Contenuto e portata
Art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 (Codice de Lise)Disciplina originaria degli incentivi alla progettazione: fino al 2% dell'importo dei lavori al personale tecnico interno (RUP, progettista, DL, collaudatore). Spettavano solo per i lavori; non per servizi e forniture
Art. 113 D.Lgs. 50/2016Rifondazione dell'istituto: estensione a servizi e forniture; ridenominazione in «incentivi per funzioni tecniche»; tetto 2% importo a base di gara; riparto 80/20; copertura fuori dal tetto del salario accessorio (orientamento consolidato Corte conti SS.RR. n. 6/2018)
D.M. ex art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016Decreto attuativo mai emanato: per anni gli enti hanno operato sulla base di proprio regolamento interno, in attesa di una disciplina secondaria nazionale
Art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017Tetto del salario accessorio del comparto: importo non superiore al corrispondente del 2016. Gli incentivi tecnici sono considerati — dalla Corte conti SS.RR. n. 6/2018 — voce «fuori dal tetto», in quanto risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge
Art. 45 D.Lgs. 36/2023Norma cardine vigente: conferma l'impianto del 2016 e lo razionalizza. Lega gli incentivi al quadro economico dell'appalto, conferma 2% + 80/20 + tetto annuo individuale
Allegato I.10 D.Lgs. 36/2023Disciplina di dettaglio: definisce attività incentivabili, criteri di riparto, modalità di determinazione, condizioni di legittimità del pagamento
Corte conti SS.RR. n. 14/SSRRCO/QMIG del 29/5/2026Pronuncia nomofilattica: esclusione dei dipendenti delle società in house dai destinatari degli incentivi (cfr. rassegna 13 giugno 2026)
Corte conti Sez. FVG n. 14 del 30/3/2026Tre chiarimenti operativi: criteri di riparto adottabili anche oltre i 30 giorni (non perentori); proroga vs rinnovo dell'appalto; esclusione affidamenti a in house (cfr. rassegna 12 giugno 2026)

2. La natura giuridica: compenso accessorio retributivo «fuori dal tetto»

Il punto di partenza per comprendere correttamente l'istituto è la sua natura giuridica. La Corte dei conti — in una serie di pronunce delle Sezioni Riunite (n. 6/2018, n. 7/2019) — ha consolidato un orientamento ormai fermo:

📌 Natura giuridica degli incentivi tecnici

Gli incentivi per le funzioni tecniche hanno natura retributiva: non sono mere indennità una tantum né forme di sponsorizzazione interna. Sono compenso accessorio riconosciuto al dipendente per lo svolgimento di attività tecnico-amministrative aggiuntive e specifiche rispetto al normale carico di lavoro.

In quanto retribuzione, matura con lo svolgimento delle attività incentivabili (criterio di competenza, non di cassa): non è quindi necessario l'esaurimento del progetto né la verifica successiva del risparmio per l'ente.

2.1 La collocazione fuori dal tetto art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017

Uno degli aspetti che più ha tormentato la dottrina e la prassi: gli incentivi tecnici concorrono al tetto del salario accessorio (importo non superiore al corrispondente del 2016 ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)?

La risposta consolidata della Corte conti SS.RR. n. 6/2018 — confermata dalle pronunce successive — è negativa: gli incentivi tecnici costituiscono voce «fuori dal tetto», in quanto risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (ipotesi tipica di esclusione dal tetto ex art. 23 c. 2). Si tratta di una soluzione ermeneutica importante: gli enti possono erogare gli incentivi indipendentemente dalla capienza del tetto storico del Fondo del salario accessorio. Cfr. il nostro approfondimento sulla costituzione del Fondo.

⚠️ Attenzione alla rappresentazione contabile. Pur essendo fuori dal tetto del Fondo del salario accessorio, gli incentivi vanno comunque rappresentati con appropriata trasparenza: (i) il regolamento dell'ente deve qualificarli come voce fuori dal tetto; (ii) la determinazione di costituzione del Fondo deve dare evidenza della loro esclusione dal tetto; (iii) il Revisore deve attestarne la corretta collocazione (cfr. rassegna del 12 giugno).

2-bis. L'Atto del Presidente ANAC dell'11 ottobre 2023 (fasc. 3360/2023): tre chiarimenti sistemici

Con Atto del Presidente del 11 ottobre 2023, fasc. 3360/2023 (URCP 54/2023), l'ANAC — su quesito proposto da una stazione appaltante (prot. 43350 del 6/6/2023) — ha chiarito tre profili sistemici della disciplina dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023 che hanno significativi effetti pratici per gli enti locali. La pronuncia è firmata dal Presidente Avv. Giuseppe Busia a seguito di deliberazione del Consiglio dell'Autorità.

2-bis.1 Niente obbligo di un «apposito regolamento» — ma serve un atto a valenza generale

📌 Il primo chiarimento

Il nuovo art. 45 — diversamente dall'art. 113 D.Lgs. 50/2016 — non impone più l'adozione di un apposito regolamento come condizione essenziale per il legittimo riparto degli incentivi. La norma dispone semplicemente che le amministrazioni si regolino «secondo i rispettivi ordinamenti».

Tuttavia, secondo ANAC «rimane comunque ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale». Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 45 c. 3 per la definizione dei criteri è ordinatorio, non perentorio.

Implicazione operativa: gli enti possono scegliere lo strumento (regolamento di Giunta, atto di indirizzo, allegato al regolamento dei contratti) purché abbia valenza generale — non basta un atto puntuale per la singola procedura. Nella prassi più sicura, gli enti locali continuano a preferire la forma regolamentare, perché offre maggiore stabilità, garantisce la pubblicità del provvedimento e copre più procedure con un unico atto. Il termine «ordinatorio» è coerente con quanto poi confermato dalla Corte conti FVG n. 14/2026 sull'analogo termine di 30 giorni per i criteri di riparto.

2-bis.2 Erogazione diretta al personale — niente più «apposito fondo per l'incentivazione»

📌 Il secondo chiarimento

Il vecchio art. 113 D.Lgs. 50/2016 imponeva di destinare le risorse degli incentivi a un «apposito fondo». La relazione al nuovo Codice ha invece chiarito — ed ANAC ne conferma la lettura — che gli incentivi per funzioni tecniche «sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile».

Attenzione: «fondo per l'incentivazione» significa il fondo specifico ex art. 113non il Fondo delle risorse decentrate del comparto. La semplificazione riguarda la governance contabile degli incentivi tecnici, che diventano un canale autonomo di pagamento al personale, senza passaggio per la costituzione di un fondo dedicato.

Implicazione operativa: l'ente non deve più costituire un «apposito fondo» degli incentivi tecnici come voce contabile autonoma; le risorse sono direttamente accantonate nel quadro economico dell'appalto e direttamente erogate al personale che ha svolto le attività incentivabili. Resta confermata — non viene meno — la collocazione delle risorse fuori dal tetto del Fondo del salario accessorio ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 (cfr. sezione 2 sopra). Sul piano dell'imputazione contabile (titolo 1 corrente / titolo 2 c/capitale), ANAC precisa che la materia esula dalle sue competenze e rinvia alla relazione al Codice.

2-bis.3 Il ruolo della contrattazione collettiva — principio del risultato (art. 1 c. 4 lett. b)

📌 Il terzo chiarimento — il più sistemico

Il quesito posto all'ANAC era: visto che l'art. 45 del nuovo Codice non riprende l'espresso richiamo alla contrattazione decentrata che era nell'art. 113 D.Lgs. 50/2016, la materia degli incentivi è ora sottratta alla contrattazione integrativa? Conseguentemente, è esclusa dall'art. 7 c. 4 lett. g) CCNL 16/11/2022?

Risposta ANAC: NO. La mancata riproposizione della formula «con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa» è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico, ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nella gestione degli incentivi.

ANAC fonda il chiarimento sul combinato disposto dell'art. 45 con l'art. 1 c. 4 del Codice (Principio del risultato), che alla lettera b) dispone esplicitamente di «attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva». Pertanto:

  • l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva;
  • l'attribuzione deve essere orientata al principio del risultato;
  • la relazione al Codice, commentando l'art. 1 c. 4 lett. b), specifica che «il risultato rappresenta anche criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative».
⚠️ Implicazione operativa fondamentale. Per gli enti locali — pubblico impiego comparto Funzioni Locali — la disciplina degli incentivi tecnici resta sostanzialmente materia di contrattazione decentrata integrativa: il regolamento dell'ente deve essere preceduto da concertazione con le organizzazioni sindacali, e i criteri di riparto interno restano materia che rientra nelle relazioni sindacali (cfr. approfondimento sulla contrattazione decentrata e l'art. 7 c. 4 CCNL FL 23/2/2026 sui criteri per l'attribuzione dei trattamenti accessori). La novità del nuovo Codice non «libera» l'ente dal confronto sindacale, ma elimina un obbligo procedurale specifico (la formula sacramentale del rinvio alla contrattazione integrativa) lasciando intatto il principio.

2-bis.4 Riepilogo: gli effetti pratici dell'Atto ANAC 11/10/2023

Profilo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (vecchio Codice) Art. 45 D.Lgs. 36/2023 + Atto ANAC 11/10/2023
Regolamento dell'enteObbligatorio come condizione di legittimitàNon più obbligatorio — ma necessario un atto a valenza generale
Apposito fondo per l'incentivazioneObbligatorioEliminato — erogazione diretta al personale
Rinvio alla contrattazione integrativaEspressa nel testoNon più espressa nel testo art. 45, ma confermata dal combinato disposto con art. 1 c. 4 lett. b)
Termine 30 giorni per criteriEsistenteConfermato come ordinatorio, non perentorio (anche Corte conti FVG 14/2026)
Fondo salario accessorio (tetto art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017)Voce fuori dal tetto (SS.RR. 6/2018)Confermata la collocazione fuori dal tetto

2-ter. Il recepimento nel CCNL Funzioni Locali 23/2/2026 e la nota RGS n. 225928/2023

La cornice ermeneutica dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023 si è ulteriormente assestata grazie a due interventi successivi all'Atto del Presidente ANAC: il CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 e la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 225928 del 12 settembre 2023. Questi due interventi chiudono i conti — sul piano contrattuale e sul piano contabile — con i dubbi che gli operatori si sono trovati ad affrontare nei primi mesi di applicazione del nuovo Codice.

2-ter.1 L'art. 7 c. 4 lett. ag) CCNL FL 23/2/2026: i criteri sono materia di contrattazione integrativa

📌 La svolta del CCNL del 23 febbraio 2026

L'art. 7 c. 4 lett. ag) del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 ha esplicitamente inserito tra le materie di contrattazione integrativa i «criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di Funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023».

È la conferma e l'esplicitazione del principio già desumibile dal combinato disposto art. 45 + art. 1 c. 4 lett. b) del Codice (cfr. par. 2-bis.3 sull'Atto ANAC): i criteri di attribuzione vanno in contrattazione decentrata integrativa, non possono essere fissati unilateralmente dall'ente.

La novità contrattuale pone fine all'incertezza applicativa dei primi mesi di vigenza del nuovo Codice. Restano due profili di interesse pratico:

  1. Rapporto tra contrattazione e regolamento: come anticipato dall'ANAC e confermato dalla dottrina (cfr. A.M. Savazzi, 30/3/2026), il regolamento dell'ente non è del tutto superato: la contrattazione collettiva fissa i criteri generali; il regolamento può intervenire su profili di dettaglio (es. riduzioni della percentuale massima del 2% per scaglioni, modulazione per tipologia, esclusioni espresse), in coerenza con il generale potere di auto-limitazione riconosciuto dalla giurisprudenza contabile (Corte conti SRC Lombardia n. 40/2018; n. 469/2015).
  2. Periodo transitorio: se i criteri generali devono essere oggetto di contrattazione, non è possibile che il regolamento dell'ente si sostituisca alla contrattazione in attesa che questa sia conclusa. Gli enti che si trovano nella fase transitoria — con regolamento adottato sotto il vecchio art. 113 ma senza nuova contrattazione adeguata al CCNL 23/2/2026 — devono aprire urgentemente il tavolo decentrato per evitare di erogare incentivi sulla base di un atto unilaterale superato.

2-ter.2 La nota RGS n. 225928 del 12 settembre 2023: gli incentivi transitano dal Fondo delle risorse decentrate

📌 La precisazione della Ragioneria Generale dello Stato

La RGS, con nota n. 225928 del 12 settembre 2023, ha precisato che gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 c. 4 D.Lgs. 36/2023 devono continuare ad essere ricompresi nel Fondo delle risorse decentrate del comparto.

Il fondamento normativo è il combinato disposto di:

  • art. 2 c. 3, terzo periodo, D.Lgs. 165/2001: l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi;
  • art. 79 c. 2 lett. a) CCNL FL 16 novembre 2022 (oggi rifluito nel CCNL del 23/2/2026): l'attribuzione di trattamenti economici avviene esclusivamente tramite contratti collettivi;
  • art. 67 c. 3 lett. c) CCNL FL 22 maggio 2018: nell'alimentazione delle risorse variabili del Fondo decentrato confluiscono «le risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge».

2-ter.3 Apparente contraddizione ANAC vs RGS — in realtà è una distinzione tecnica

⚠️ Una distinzione fondamentale per evitare errori contabili.

A prima lettura, gli enti hanno percepito un'apparente contraddizione tra:

  • ANAC (Atto 11/10/2023): «erogazione diretta al personale, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dall'art. 113 D.Lgs. 50/2016»;
  • RGS (nota 225928/2023): gli incentivi tecnici devono confluire nel Fondo delle risorse decentrate.

In realtà non sono affermazioni contraddittorie: si riferiscono a due fondi diversi:

  • il «fondo per l'incentivazione» a cui si riferiva l'art. 113 D.Lgs. 50/2016 era uno specifico fondo dedicato agli incentivi tecnici (sub-fondo a sé stante) → questo è eliminato;
  • il «Fondo delle risorse decentrate» a cui si riferisce la RGS è il Fondo del salario accessorio del comparto, all'interno del quale gli incentivi continuano a transitare come voce «fuori dal tetto» ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017, secondo la disciplina dell'art. 79 del CCNL 23/2/2026 (ex art. 67 CCNL 22/5/2018) → questo resta confermato.

Implicazione operativa: in sede di costituzione del Fondo del salario accessorio, gli incentivi tecnici vanno rappresentati come risorsa variabile fuori dal tetto, in coerenza con l'art. 79 CCNL FL e con i recenti orientamenti della Corte dei conti sulla costituzione del Fondo. La gestione contabile passa per il Fondo, ma l'erogazione al personale è diretta — senza la necessità di costituire l'apposito sub-fondo che il vecchio art. 113 imponeva.

2-ter.4 IRAP e oneri previdenziali: come gestire correttamente il 2%

Un profilo operativo importante — chiarito dalla giurisprudenza contabile e ripreso dalla dottrina più recente: il limite del 2% comprende anche gli oneri previdenziali, assistenziali e l'IRAP a carico dell'amministrazione. Questa interpretazione si fonda sull'art. 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023 (in continuità con la disciplina previgente) e sull'orientamento della Corte dei conti:

  • Corte conti SS.RR. n. 33/2010: gli importi a base di calcolo sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, e — al fine di evitare sforamento — anche dell'IRAP (da pre-dedurre dalla percentuale massima);
  • Corte conti SRC Lombardia n. 469/2015 e n. 40/2018: confermano l'orientamento; il generale potere di auto-limitazione consente all'ente di ridurre ulteriormente la percentuale effettiva, o di modularla per natura/valore dell'appalto.
⚠️ Formula corretta del calcolo (esempio).

Importo a base di gara: € 100.000. Percentuale massima 2% = € 2.000. Questi € 2.000 NON sono tutti destinabili al personale:

  • – 30% riparto 20% per acquisti/formazione = € 600 → restano € 1.400;
  • – oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (~24%): € 336;
  • – IRAP (8,5%): € 119;
  • = importo netto destinabile al personale: € 945.

Calcoli al lordo del personale e dell'ente errati portano a sforamento del 2% e a esposizione a contestazioni della Corte dei conti. È raccomandato che il regolamento dell'ente espliciti la formula e pre-deduca oneri e IRAP dalla percentuale massima.

3. I beneficiari: chi ha (e chi non ha) diritto agli incentivi

Il perimetro soggettivo degli incentivi è uno degli aspetti più delicati. Vediamo chi rientra e chi è espressamente escluso.

3.1 Chi ha diritto

Soggetto Diritto agli incentivi?
Dipendenti tecnici della stazione appaltante✅ Sì — RUP, progettista interno, DL, DEC, collaudatori, supporto tecnico
Dipendenti amministrativi della stazione appaltante✅ Sì — per attività di supporto al RUP, predisposizione documenti gara, gestione procedura
Personale assegnato come «supporto al RUP»✅ Sì — ai sensi dell'art. 15 c. 5 Allegato I.2 del Codice
Personale del comparto, con qualunque qualifica (esclusi dirigenti)✅ Sì — nei limiti del tetto annuo individuale
Personale in convenzione ex art. 14 CCNL FL 16/11/2022✅ Sì — se assegnato formalmente alle attività incentivabili dell'ente capofila

3.2 Chi NON ha diritto

Soggetto Motivazione dell'esclusione
Dirigenti dell'entePrincipio di onnicomprensività del trattamento dei dirigenti (art. 24 c. 3 D.Lgs. 165/2001; Cass. SS.UU.). L'esclusione è confermata dall'art. 45 D.Lgs. 36/2023
Segretari ComunaliEstensione analogica dell'onnicomprensività dirigenziale; la prassi consolidata e il regolamento tipo escludono il Segretario dai destinatari degli incentivi tecnici, in quanto figura apicale soggetta a regime retributivo unitario
Dipendenti delle società in houseCorte conti SS.RR. n. 14/SSRRCO/QMIG/2026: il personale di tali società non rientra nel perimetro soggettivo dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023 — la norma si riferisce ai dipendenti delle stazioni appaltanti pubbliche, non al personale dei loro affidatari (anche se controllati)
Affidamenti senza gara con elementi di confronto competitivoGli incentivi presuppongono l'esistenza di un'attività di natura concorsuale: gli affidamenti diretti puri (senza confronto) non danno diritto a incentivi, salvo eccezioni espressamente previste
Affidamenti a società in house dell'enteStessa logica: assenza di alterità soggettiva e di confronto competitivo
Consulenti esterniGli incentivi sono per il personale dipendente; per i consulenti esterni si applica il compenso pattuito nel contratto di incarico
🚨 Il caso «in house» — Corte conti SS.RR. n. 14/SSRRCO/QMIG/2026.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 14 del 29 maggio 2026 in sede di controllo (intervento nomofilattico), hanno definitivamente chiarito che non possono essere corrisposti incentivi per funzioni tecniche al personale delle società in house, in quanto:

  • il perimetro soggettivo dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023 si rivolge ai dipendenti delle stazioni appaltanti pubbliche;
  • il personale delle società in house, ancorché controllate dalla PA, non è dipendente della stazione appaltante: rientra in un rapporto di natura privatistica con la società;
  • l'incentivo presuppone un'alterità soggettiva tra ente che eroga e soggetto incentivato, che nelle in house viene meno (la società è longa manus dell'ente, ma il suo personale è retribuito secondo il CCNL applicabile alla società).

Implicazione operativa: gli enti che hanno affidato la gestione di appalti a società in house devono verificare i regolamenti degli incentivi e i pagamenti effettuati. Gli enti che hanno corrisposto incentivi a personale in house in epoca recente sono potenzialmente esposti a recupero somme e a responsabilità erariale.

4. Le attività incentivabili

L'art. 45 c. 2 D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato I.10 individuano in modo tassativo le attività incentivabili. Si tratta di attività tecniche, aggiuntive rispetto al normale carico di lavoro e connesse al ciclo dell'appalto.

Fase Attività incentivabili
A monte dell'affidamentoProgrammazione della spesa per investimenti; valutazione preventiva dei progetti; predisposizione dei documenti di gara
AffidamentoAttività di RUP; supporto al RUP; presidio della procedura di gara; verifiche dei requisiti
Esecuzione contrattualeAttività di Direzione lavori (DL) e di Direzione esecuzione del contratto (DEC) per servizi e forniture; coordinamento sicurezza in esecuzione (CSE); verifica dei SAL
ConclusioneCollaudo tecnico-amministrativo (lavori); verifica di conformità (servizi e forniture)
TrasversaleAcquisti di banche dati, sw specialistico, banche di prezzo; iniziative di formazione e di accrescimento dell'efficienza (quota 20%)

4.1 Cosa NON è incentivabile

  • Le attività ordinarie di servizio (es. tenuta dei registri, archiviazione di routine);
  • Le attività di natura puramente politica;
  • I compiti di Segretariato in senso stretto (es. verbalizzazione del Consiglio);
  • Le attività di consulenza esterna (per i quali si applica il regime degli incarichi);
  • Le attività che non costituiscano aggiunta rispetto al normale carico di lavoro del dipendente.

5. Calcolo dell'incentivo e tetto annuo

5.1 La misura dell'incentivo

💶 La formula base

Importo massimo dell'incentivo = 2% dell'importo posto a base di gara

Su questo importo si applica il riparto interno: 80% al personale che svolge le attività; 20% per acquisti, sw, banche dati, formazione e accrescimento di efficienza.

L'importo del 2% è il tetto massimo: il regolamento dell'ente può prevedere una percentuale inferiore in base a criteri organizzativi (entità del bilancio, complessità organizzativa, articolazione delle competenze tecniche interne). Nella prassi, gli enti locali si attestano nella forbice 1,2% – 1,8%.

5.2 La modulazione per tipologia di appalto

L'Allegato I.10 prevede la facoltà di modulare la percentuale per:

  • Tipologia di appalto: lavori, servizi, forniture (di norma le forniture hanno percentuali ridotte);
  • Complessità tecnica: appalti ordinari, complessi, di particolare complessità;
  • Modalità di affidamento: a procedura aperta, ristretta, negoziata;
  • Soglie di valore: la percentuale può ridursi al crescere del valore dell'appalto, secondo scaglioni.

5.3 Il tetto retributivo annuo individuale

⚠️ Il tetto annuo per dipendente. L'art. 45 D.Lgs. 36/2023 prevede che l'incentivo corrisposto al singolo dipendente nell'anno solare non possa superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Questo tetto opera per dipendente e per anno solare, sommando gli incentivi maturati sulle diverse procedure. Superato il tetto, gli ulteriori incentivi maturati vengono accantonati ma non erogati.

5.4 Il riparto 80/20

Quota Destinazione
80% — PersonaleRipartito tra il personale tecnico e amministrativo che ha effettivamente svolto le attività incentivabili, secondo i criteri del regolamento dell'ente (responsabilità, complessità del ruolo, ore dedicate, esito positivo dell'attività)
20% — Acquisti e formazioneDestinato a: acquisto di beni strumentali, software e banche dati; formazione del personale tecnico; tirocini e accrescimento di efficienza; tecnologie per la digitalizzazione del ciclo degli appalti

6. La proroga e il rinnovo dell'appalto: due regimi distinti

Un nodo applicativo recentemente chiarito dalla Corte dei conti Sez. FVG, deliberazione n. 14 del 30 marzo 2026: come si applicano gli incentivi in caso di proroga o di rinnovo di un appalto in corso?

Profilo Proroga Rinnovo
DefinizioneProsecuzione del contratto in corso (anche «tecnica», per il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione del nuovo affidamento)Nuovo affidamento, ancorché allo stesso operatore economico
Base di calcoloIl valore è già ricompreso nell'importo stimato dell'appalto ex art. 14 del Codice; non si computa ulteriormenteSi assume l'importo della nuova procedura; gli incentivi si calcolano sul valore del nuovo contratto
ErogazioneErogabili in fase esecutiva, al ricorrere dei presupposti sostanziali (effettivo svolgimento dell'attività + attestazione del RUP)Erogabili come per nuovo affidamento (programmazione, valutazione, gestione gara, esecuzione)
Termine criteri di ripartoIl termine di 30 giorni per definire i criteri di riparto non è perentorio: l'atto può essere adottato anche oltre, purché le risorse siano state accantonate nel quadro economico (Corte conti FVG 14/2026)Idem

7. Gli atti necessari: dalla programmazione alla liquidazione

7.1 L'atto a valenza generale (regolamento o atto equivalente)

Come chiarito dall'Atto del Presidente ANAC dell'11 ottobre 2023, il nuovo art. 45 D.Lgs. 36/2023 non impone più l'adozione di un apposito regolamento come condizione di legittimità. Tuttavia rimane ferma la necessità di un atto a valenza generale che fissi i criteri, e per gli enti locali la forma regolamentare resta la scelta più sicura e diffusa, perché offre stabilità, pubblicità e copertura di più procedure con un unico atto. Il regolamento è adottato di norma con delibera di Giunta Comunale previa concertazione sindacale (l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta nel rispetto delle modalità della contrattazione collettiva, ex art. 1 c. 4 lett. b del Codice). L'atto a valenza generale deve disciplinare:

  • la percentuale applicabile (max 2% — di norma 1,2-1,8%);
  • la modulazione per tipologia di appalto, complessità, modalità di affidamento;
  • i criteri di riparto della quota 80% tra il personale (responsabilità, ore, esito, complessità);
  • le destinazioni della quota 20% (acquisti, formazione);
  • le esclusioni espresse (dirigenti, Segretario, affidamenti a in house, ecc.);
  • la procedura di attestazione del RUP e di liquidazione;
  • il raccordo con il Fondo del salario accessorio (collocazione fuori dal tetto).

7.2 L'accantonamento nel quadro economico

L'accantonamento delle risorse al momento dell'approvazione del progetto (per i lavori) o della determinazione a contrarre (per servizi e forniture) è il presupposto contabile della legittima erogazione. La somma viene inserita nel quadro economico dell'appalto come somme a disposizione della stazione appaltante per «incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023».

7.3 L'atto programmatorio

Il Comune adotta — di norma con determinazione del Responsabile del settore competente — l'atto programmatorio per ciascuna procedura, in cui sono indicati:

  • l'importo dell'incentivo calcolato sulla base del 2% (o della percentuale ridotta da regolamento);
  • la suddivisione 80/20;
  • il personale assegnato alle attività incentivabili (RUP, DL, DEC, collaudatori, supporto);
  • i criteri di riparto interno della quota 80%.

7.4 L'attestazione del RUP a chiusura

Al termine delle attività incentivabili — per fase o per intero appalto — il RUP attesta:

  • l'effettivo svolgimento delle attività da parte di ciascun beneficiario;
  • l'esito positivo delle attività;
  • il rispetto delle tempistiche programmate;
  • l'eventuale riduzione/esclusione dell'incentivo per inadempimenti o ritardi imputabili al personale.

Sulla base dell'attestazione del RUP, il Responsabile del settore competente adotta la determinazione di liquidazione, nel rispetto del tetto annuo individuale di ciascun beneficiario.

8. Profili contabili e raccordo con il Fondo salario accessorio

8.1 Il finanziamento

Le risorse per gli incentivi sono accantonate nel quadro economico dell'appalto e finanziate con le stesse risorse del progetto. Non gravano sul Fondo del salario accessorio del comparto, né sul bilancio corrente in senso stretto: sono parte integrante del costo dell'opera/del servizio.

8.2 La rappresentazione contabile

Sul piano della contabilità armonizzata (D.Lgs. 118/2011), gli incentivi vanno imputati:

  • per la quota corrente: al titolo 1 (spese correnti) — Missione/Programma di pertinenza dell'attività;
  • per la quota in conto capitale (per gli incentivi su appalti di lavori): al titolo 2 (spese in c/capitale) — come somme a disposizione;
  • per la nuova contabilità accrual: imputazione come costo per il personale dedicato e come investimento per la quota legata ai lavori, con attenzione alla coerenza temporale.

8.3 Il raccordo con il DL 25/2025 sui Fondi

Il DL 25/2025 ha previsto specifici incrementi del Fondo delle risorse decentrate (cfr. approfondimento dedicato). Gli incentivi tecnici non concorrono a questi incrementi: restano un canale autonomo, finanziato dal quadro economico degli appalti e collocato fuori dal tetto del salario accessorio.

8.4 🆕 Capacità assunzionale ex art. 33 DL 34/2019 — Corte conti Toscana n. 106/2026/PAR

📌 Il principio: dentro le spese di personale ma fuori dalla capacità assunzionale

La Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 106/2026/PAR (segnalata da Memoweb n. 120 del 24/6/2026) chiarisce un punto fondamentale per la programmazione del personale: gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 transitano contabilmente tra le spese di personale, ma non incidono sulla capacità assunzionale ex art. 33 DL 34/2019.

La loro natura sostanziale resta collegata ai singoli affidamenti di lavori, servizi e forniture: non sono spesa ordinaria del personale ma remunerazione di attività tecniche specifiche rese da dipendenti interni nell'ambito di procedure di appalto, con la finalità di valorizzare le professionalità interne ed evitare il ricorso a incarichi esterni.

La pronuncia risponde al quesito di un Comune che si chiedeva se gli incentivi, una volta impegnati tra le spese correnti di personale, dovessero entrare nel calcolo della capacità assunzionale. Il dubbio nasce dal meccanismo contabile previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 4/2, che comporta una doppia registrazione: prima sugli stanziamenti dell'appalto, poi tra le spese di personale.

Il «giro contabile» secondo la Corte

Sul piano contabile l'ente segue il meccanismo del «giro contabile» articolato in tre passaggi:

  1. l'impegno è assunto a carico degli stanziamenti relativi al lavoro/servizio/fornitura cui l'incentivo si riferisce (Titolo 1 o Titolo 2 a seconda della natura);
  2. viene emesso mandato a favore del bilancio dell'ente con contestuale accertamento di entrata al Titolo III;
  3. la spesa è successivamente impegnata anche tra le spese di personale, negli esercizi di esigibilità dell'obbligazione verso i dipendenti.

Questo passaggio ha funzione tecnico-contabile — serve anche a evitare la duplicazione della spesa — ma non muta la natura sostanziale degli incentivi.

Perché la capacità assunzionale non viene consumata

La Corte motiva l'esclusione dal calcolo della capacità assunzionale sulla base di un argomento sostanzialistico: «non esisterebbe alcuna spesa per incentivi in assenza dell'appalto e del relativo stanziamento». L'incentivo resta agganciato alla procedura contrattuale e alla prestazione tecnica svolta, non alla crescita strutturale della massa salariale dell'ente. Includerli nel calcolo della capacità assunzionale produrrebbe un effetto distorsivo, gonfiando artificiosamente la spesa di personale in funzione del volume degli appalti gestiti.

⚠️ Principio di simmetria: anche le entrate compensative neutralizzate nel denominatore.

La Corte aggiunge un corollario decisivo: se gli incentivi tecnici sono neutralizzati nel numeratore del rapporto previsto dall'art. 33 DL 34/2019 (spesa di personale), occorre evitare che le corrispondenti entrate meramente compensative alterino il denominatore (entrate correnti).

Il calcolo deve rappresentare correttamente la sostenibilità strutturale del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, senza effetti distorsivi prodotti dal giro contabile. Operativamente: l'accertamento di entrata al Titolo III correlato all'incentivo va espunto dal denominatore del rapporto ex art. 33 DL 34/2019.

Indicazioni operative per il Servizio Finanziario e il Personale

  • Classificazione contabile: gli incentivi vanno registrati secondo il principio applicato 4/2 (giro contabile completo);
  • Calcolo capacità assunzionale (DM attuativo art. 33 DL 34/2019): gli incentivi tecnici vanno espunti dal numeratore; per simmetria, le corrispondenti entrate al Titolo III vanno espunte dal denominatore;
  • Liquidazione: subordinata all'accertamento delle attività effettivamente svolte e all'attestazione del RUP o del soggetto competente;
  • Modalità temporali di registrazione: restano affidate alla responsabilità gestionale dell'ente, nel rispetto della competenza finanziaria potenziata, dell'esigibilità e degli equilibri di bilancio;
  • Coordinamento: il Servizio Finanziario e l'Ufficio Personale devono allineare le scritture contabili al criterio sostanziale espresso dalla Corte, evitando di precludere assunzioni programmate sulla base di una rappresentazione contabile distorsiva (cfr. approfondimento sulla capacità assunzionale ex art. 33 DL 34/2019 e calcolo spesa personale).

9. Profili sanzionatori e di responsabilità

9.1 Pagamenti indebiti

La corresponsione di incentivi a soggetti non legittimati (dirigenti, Segretario, personale in house, consulenti esterni) o per attività non incentivabili espone:

  • l'ente: a un danno erariale per le somme indebitamente erogate;
  • il Responsabile del settore che ha disposto la liquidazione: a responsabilità erariale per dolo o colpa grave;
  • il RUP: a responsabilità per la falsa attestazione (se ricorre);
  • i beneficiari: a obbligo di restituzione delle somme percepite (ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.).

9.2 Regolamento non aggiornato

L'ente che opera senza un regolamento sugli incentivi — o con un regolamento non più conforme al nuovo art. 45 D.Lgs. 36/2023 — espone i pagamenti effettuati al rischio di nullità per assenza del presupposto formale. Il Revisore può essere chiamato a rispondere per omesso rilievo in sede di verifica.

9.3 Le pronunce Corte conti recenti

⚠️ Recente giurisprudenza contabile (10-12 giugno 2026).
  • Corte conti SS.RR. n. 14/SSRRCO/QMIG/2026: pronuncia nomofilattica vincolante sull'esclusione dei dipendenti delle società in house. Implica revisione obbligatoria dei regolamenti e dei pagamenti effettuati negli ultimi anni;
  • Corte conti Sez. FVG n. 14/2026: (i) criteri di riparto adottabili anche oltre i 30 giorni purché vi sia stato accantonamento nel quadro economico; (ii) proroga e rinnovo dell'appalto seguono regimi distinti; (iii) conferma dell'esclusione del personale in house.

Implicazione per i Comuni: verifica immediata del regolamento, dei regolamenti di affidamento a società in house, e dei pagamenti effettuati negli ultimi 5 anni (termine prescrizionale della responsabilità erariale).

🆕 10-bis. Gli incentivi per le concessioni e per il partenariato pubblico-privato

Uno dei temi su cui la giurisprudenza contabile sta convergendo nel biennio 2023-2026 è la piena applicabilità degli incentivi tecnici alle concessioni e a ogni forma di partenariato pubblico-privato. La portata applicativa del nuovo art. 45 D.Lgs. 36/2023 è significativamente più ampia rispetto all'abrogato art. 113 D.Lgs. 50/2016: due dati testuali lo confermano.

  1. Estensione soggettiva: l'art. 45 c. 2 riferisce gli incentivi non solo alle stazioni appaltanti, ma anche agli «enti concedenti». L'Allegato I.1 del Codice qualifica espressamente l'ente concedente come «soggetto che affida contratti di concessione».
  2. Estensione oggettiva: l'art. 45 c. 2 si riferisce testualmente alle «procedure di affidamento», e non più — come l'art. 113 D.Lgs. 50/2016 — alle sole «gare d'appalto».

Questi due elementi testuali — secondo la Corte dei conti Sez. Lombardia n. 187/2023/PAR del 21 settembre 2023 — fanno emergere con chiarezza la volontà del legislatore di estendere gli incentivi a tutti i contratti di concessione e, più in generale, al partenariato pubblico-privato.

10-bis.1 Il PPP come genere e le concessioni come specie (art. 174 c. 3)

L'art. 174 c. 3 D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il PPP di tipo contrattuale comprende:

  • le concessioni, anche nelle forme della finanza di progetto, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità;
  • gli altri contratti stipulati con operatori economici privati che abbiano i contenuti del comma 1 dell'art. 174 e siano diretti a realizzare «interessi meritevoli di tutela».

La Relazione illustrativa al nuovo Codice (7 dicembre 2022, pag. 206) chiarisce il rapporto tra genus e species: il PPP è istituto di carattere generale del quale concessioni, locazione finanziaria e contratto di disponibilità costituiscono specie.

✅ Il principio operativo. Considerati il dato testuale dell'art. 45 e la sistematica dell'art. 174, la giurisprudenza contabile afferma che il PPP è un'operazione economica nella quale può essere prevista l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche (Corte conti Lombardia n. 187/2023/PAR del 21 settembre 2023; Lombardia n. 184/2026/PAR del 7 maggio 2026).

Restano fermi due presupposti:

  • le attività svolte dai dipendenti devono essere tassativamente quelle elencate dall'Allegato I.10 del Codice;
  • gli incentivi devono restare a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, ex art. 45 c. 1.

10-bis.2 La quantificazione del fondo: il valore della concessione ex art. 179

Nei contratti di concessione la base di calcolo del 2% richiede un'attenzione specifica. L'art. 179 del Codice definisce il valore della concessione come il «fatturato totale» del concessionario per l'intera durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto di concessione (e delle forniture accessorie).

⚠️ Non ancorarsi al solo canone. Il valore della concessione, in base al quale parametrare il 2%, non può essere ricondotto al solo canone: va commisurato al fatturato complessivo che si prevede possa derivare dall'erogazione dei servizi agli utenti (Cons. Stato Sez. V, 24 agosto 2023, n. 7927). L'ente concedente quantifica discrezionalmente — ma con metodo oggettivo — il valore della concessione, considerando canone, ricavi tariffari, contributi pubblici e tutti gli elementi che concorrono al fatturato.

10-bis.3 La facoltà di modalità di retribuzione diversa (art. 45 c. 2 ultimo paragrafo)

La Corte dei conti Sez. Lombardia n. 184/2026/PAR richiama un profilo di particolare interesse operativo: parametrando il 2% sul fatturato totale di una concessione pluriennale, l'incentivo può raggiungere «importi rilevanti». Per questo l'art. 45 c. 2 (ultimo paragrafo) prevede la facoltà dell'ente concedente di stabilire una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche, da disciplinare con «apposita, precisa e dettagliata indicazione nel regolamento». Tipiche scelte:

  • percentuali decrescenti per scaglioni di fatturato (es. 2% sui primi 5 M€, 1% sull'eccedenza fino a 20 M€, 0,5% oltre);
  • tetti massimi assoluti per la quota destinata al personale, calibrati sul valore medio dei trattamenti dell'ente;
  • parametri alternativi ancorati al canone, integrati da componenti aggiuntive per fasi specifiche.

10-bis.4 Pagamenti in «acconto» e correlazione alle riscossioni

La Corte dei conti (Sez. Lombardia n. 184/2026/PAR; Sez. Lombardia n. 120/2025/PAR) ha chiarito due profili pratici:

  1. Correlazione con le riscossioni del concessionario: non sussistono impedimenti a correlare la corresponsione degli incentivi alle somme effettivamente riscosse dal concessionario. È una scelta organizzativa coerente con la natura pluriennale del fatturato.
  2. Pagamenti in acconto: rientra nella discrezionalità e nell'autonomia regolamentare definire i tempi di erogazione. Gli acconti, oltre a rispondere a canoni di efficienza, devono corrispondere all'attività effettivamente svolta dai dipendenti, previo puntuale accertamento del RUP. Va prevista — nel regolamento — la possibilità di ripetere le somme versate in acconto, se in fase di liquidazione finale si verificano condizioni che precludono l'incentivo.

10-bis.5 Il principio del risultato come criterio sostanziale di erogazione

Un punto sistematico di rilievo, ribadito dalla Corte dei conti Sez. Lombardia n. 184/2026/PAR: l'art. 1 c. 4 D.Lgs. 36/2023 (principio del risultato) è essenziale non solo per valutare la responsabilità del personale, ma anche per «attribuire gli incentivi». Risponde al principio di buona amministrazione correlare l'erogazione degli incentivi a una valutazione sostanziale sulla congruità delle prestazioni rispetto ai risultati attesi, e non a meri controlli formali. Costituisce onere delle stazioni appaltanti attuare tale collegamento, sia attraverso precise previsioni regolamentari, sia tramite gli strumenti di programmazione orientati a misurare il merito.

10-bis.6 La tassatività dell'Allegato I.10 ribadita dall'ANAC e dalla Corte dei conti

La cornice si chiude con un richiamo importante alla tassatività delle funzioni tecniche incentivabili, ribadita di recente da:

  • ANAC — Comunicato del Presidente del 7 maggio 2025: le attività tecniche che possono costituire oggetto di incentivo sono «esclusivamente» quelle indicate all'Allegato I.10; l'elenco è da considerarsi tassativo e le stazioni appaltanti non possono ampliarne i contenuti attraverso regolamenti o atti organizzativi a valenza generale. Lo stesso Comunicato sottolinea che la finalità dell'istituto è stimolare l'incremento delle professionalità interne, evitando affidamenti a professionisti esterni e quindi risparmiando risorse pubbliche;
  • Sezione delle Autonomie Corte conti — deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG: gli incentivi non sono destinati indiscriminatamente al personale dell'ente, ma «mirati a coloro che svolgono particolari funzioni («tecniche»), nell'ambito di specifici procedimenti, e ai loro collaboratori»;
  • Corte conti Veneto n. 121/2020/PAR; Sicilia n. 54/2019/PAR; Lombardia n. 184/2026/PAR: confermano la natura tassativa dell'elenco e la non estendibilità in via analogica.

10-bis.7 Cosa NON è incentivabile alla luce della recente giurisprudenza

La giurisprudenza contabile 2023-2026 ha tracciato con precisione il perimetro negativo delle attività non incentivabili, anche se collegate al ciclo dell'appalto:

🚫 Uffici finanziari e di ragioneria — esclusi

Le attività degli uffici finanziari e di ragioneria, pur necessarie al buon esito della procedura e connotate da una certa tecnicità, non danno diritto agli incentivi: hanno natura diversa dalle funzioni tecniche e riguardano il procedimento «in via generale» (Corte conti Liguria n. 77/2025/PAR; Toscana nn. 196/2023/PAR e 3/2024/PAR; Lombardia n. 120/2025/PAR). La circostanza che l'Allegato I.10 si riferisca alla «gestione tecnico-amministrativa dell'intervento» e includa la «programmazione della spesa» non vale ad estendere l'istituto a queste attività.

🔬 Solo le attività «direttamente connesse all'intervento»

Sono incentivabili le sole attività «direttamente connesse all'intervento», ossia quelle connotate da natura tecnica — intesa come applicazione di conoscenze strumentali e abilità per realizzare un obiettivo specifico (la procedura di affidamento ed esecuzione dei lavori). Sono escluse le attività di natura generale del procedimento amministrativo (Corte conti Liguria n. 56/2025/PAR).

10-bis.8 Le funzioni dell'Allegato I.10 (versione consolidata)

L'Allegato I.10, anche per effetto del D.Lgs. 209/2024 (decreto correttivo al Codice dei contratti), ha integrato l'elenco delle funzioni con il riferimento al coordinamento dei flussi informativi. La versione consolidata comprende:

  • funzioni e compiti di RUP e di collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
  • attività di programmazione della spesa per investimenti e — per previsione del D.Lgs. 209/2024coordinamento dei flussi informativi;
  • redazione del DocFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali), del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  • predisposizione dei documenti di gara;
  • direzione dei lavori, ufficio di direzione dei lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere), coordinamento per la sicurezza in esecuzione;
  • direzione dell'esecuzione, collaboratori del DEC, coordinamento sicurezza in esecuzione;
  • collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità e, se necessario, collaudo statico.
📌 Sintesi operativa per il Segretario. Per gli enti che gestiscono concessioni o operazioni di PPP — frequenti negli enti locali per impianti sportivi, illuminazione pubblica, gestione del calore, servizi cimiteriali — l'aggiornamento del regolamento dell'ente deve prevedere espressamente:
(i) l'applicabilità dell'art. 45 anche agli affidamenti di concessione e PPP;
(ii) il criterio di calcolo della base imponibile (fatturato totale ex art. 179, non solo canone);
(iii) la facoltà di modalità diversa di retribuzione per evitare importi sproporzionati (scaglioni decrescenti, tetti);
(iv) la possibilità di pagamenti in acconto correlati alle riscossioni del concessionario, con clausola di ripetizione;
(v) il presidio del principio del risultato come criterio sostanziale di erogazione (non meri controlli formali).

11. Decalogo operativo

✅ Decalogo per la corretta gestione degli incentivi
  1. Adottare o aggiornare il regolamento dell'ente (o altro atto a valenza generale, come chiarito dall'Atto del Presidente ANAC 11/10/2023) sugli incentivi tecnici per l'adeguamento al nuovo art. 45 D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.10; verificare l'esclusione espressa di Segretario, dirigenti, personale in house e affidamenti senza confronto. Coordinare con l'art. 1 c. 4 lett. b) del Codice (principio del risultato) e con le modalità della contrattazione collettiva.
  2. Aprire il tavolo di contrattazione decentrata integrativa per i criteri di attribuzione degli incentivi tecnici, in quanto materia espressamente riservata alla contrattazione dall'art. 7 c. 4 lett. ag) CCNL FL 23/2/2026. Nel periodo transitorio, non è possibile erogare incentivi sulla base del solo regolamento adottato sotto il vecchio art. 113: serve la contrattazione adeguata al nuovo CCNL (cfr. approfondimento sulla contrattazione decentrata).
  3. Esplicitare nella formula di calcolo la pre-deduzione di oneri previdenziali, assistenziali e IRAP dalla percentuale massima del 2% (Corte conti SS.RR. n. 33/2010; SRC Lombardia n. 40/2018 e n. 469/2015): il limite del 2% comprende oneri e IRAP, calcoli al lordo portano a sforamento.
  4. Per ciascuna procedura: accantonare nel quadro economico la quota di incentivo (calcolata sul 2% o sulla percentuale del regolamento) al momento dell'approvazione del progetto / determinazione a contrarre.
  5. Adottare l'atto programmatorio di riparto interno con il personale assegnato e i criteri di riparto della quota 80%.
  6. Sospendere qualunque pagamento a personale di società in house dell'ente, alla luce della Corte conti SS.RR. n. 14/2026; verificare i pagamenti precedenti e valutare il recupero somme.
  7. In caso di proroga dell'appalto: non ricalcolare la base; erogare in fase esecutiva con attestazione del RUP. In caso di rinnovo: applicare il regime del nuovo affidamento.
  8. Al termine delle attività: acquisire l'attestazione del RUP sull'effettivo svolgimento; verificare il rispetto del tetto annuo individuale per ciascun beneficiario.
  9. Liquidare con determinazione del Responsabile del settore, dando atto della collocazione delle risorse fuori dal tetto del salario accessorio ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017.
  10. Coordinarsi con il Responsabile finanziario per la corretta imputazione contabile (titolo 1 corrente / titolo 2 c/capitale) e con il Revisore per il parere sulla costituzione del Fondo (cfr. approfondimento sul Fondo).
  11. Pubblicare in «Amministrazione Trasparente» ex art. 18 D.Lgs. 33/2013: il regolamento, gli atti di liquidazione, l'elenco dei beneficiari e gli importi (anonimizzati ove richiesto dalla disciplina sulla privacy).

Conclusioni

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono uno strumento di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo della stazione appaltante che — se ben governato — riconosce e premia l'impegno aggiuntivo richiesto dalla gestione del ciclo degli appalti. La disciplina dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.10, integrata dalla giurisprudenza contabile recente (in particolare le Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2026 e la Corte conti FVG n. 14/2026), ha consolidato l'impianto della disciplina e chiarito i principali nodi applicativi: esclusione del personale in house, criteri di riparto non perentori, distinzione tra proroga e rinnovo. Per il Segretario Comunale e per il Responsabile del settore tecnico si tratta di una materia che richiede cura del dettaglio (regolamento, atti programmatori, quadro economico, attestazione RUP) ma anche visione di sistema (raccordo con il Fondo, contabilità armonizzata, trasparenza). La verifica periodica dei regolamenti e dei pagamenti effettuati — alla luce delle nuove pronunce — è il presidio fondamentale contro l'esposizione a responsabilità erariale che inevitabilmente seguirà ogni pagamento indebito.

Fonti normative

  • D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) — art. 1 c. 4 lett. b) (principio del risultato: attribuzione incentivi secondo modalità della contrattazione collettiva); art. 45 (incentivi per funzioni tecniche); art. 174 c. 3 (PPP come genere — concessioni, locazione finanziaria, contratto di disponibilità come specie); art. 179 (valore della concessione come fatturato totale del concessionario); Allegato I.1 (definizione di «ente concedente»)
  • Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023 — Criteri di calcolo e modalità di riparto (tassativi)
  • D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 — decreto correttivo al Codice: integrazione dell'Allegato I.10 con il riferimento al coordinamento dei flussi informativi tra le funzioni tecniche incentivabili
  • Relazione illustrativa al D.Lgs. 36/2023 del 7 dicembre 2022, pag. 206 — rapporto tra genus e species tra PPP, concessioni e altre tipologie contrattuali
  • Atto del Presidente ANAC dell'11 ottobre 2023, fasc. 3360/2023 — URCP 54/2023 (Pres. Avv. Giuseppe Busia): tre chiarimenti sistemici sull'art. 45 — (i) niente obbligo di apposito regolamento, ma necessità di un atto a valenza generale; (ii) erogazione diretta al personale, eliminato l'apposito fondo per l'incentivazione ex art. 113 D.Lgs. 50/2016; (iii) conferma del riferimento alla contrattazione collettiva in combinato disposto con l'art. 1 c. 4 lett. b) del Codice
  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 — art. 113 (disciplina previgente)
  • D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 — art. 92 (Codice de Lise, primigenia disciplina)
  • D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 — art. 23 c. 2 (tetto del salario accessorio)
  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — art. 24 c. 3 (onnicomprensività dirigenza)
  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — artt. 107, 109
  • D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — art. 18 (pubblicazione in Amministrazione Trasparente)
  • D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 — Contabilità armonizzata (imputazione delle voci)
  • CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026art. 7 c. 4 lett. ag): i «criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di Funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023» sono espressamente materia di contrattazione integrativa; relazioni sindacali (artt. 4-8)
  • CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 — art. 79 c. 2 lett. a) (alimentazione del Fondo); art. 14 (convenzioni tra enti)
  • CCNL Funzioni Locali 22 maggio 2018 — art. 67 c. 3 lett. c) (risorse variabili Fondo: «risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici»)
  • Nota Ragioneria Generale dello Stato n. 225928 del 12 settembre 2023 — gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 c. 4 D.Lgs. 36/2023 devono continuare ad essere ricompresi nel Fondo delle risorse decentrate del comparto (combinato disposto art. 2 c. 3 D.Lgs. 165/2001 + art. 79 c. 2 lett. a CCNL 16/11/2022 + art. 67 c. 3 lett. c CCNL 22/5/2018)
  • Codice civile — artt. 1453 (risoluzione), 2033 (ripetizione indebito)

Giurisprudenza rilevante

  • Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 6/SSRRCO/QMIG/2018 — natura retributiva e collocazione fuori dal tetto art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017
  • Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/2019 — conferma dell'orientamento e ulteriori precisazioni
  • Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG del 29 maggio 2026 — esclusione del personale delle società in house
  • Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Friuli-Venezia Giulia, deliberazione n. 14 del 30 marzo 2026 — criteri di riparto non perentori; distinzione proroga/rinnovo; conferma esclusione in house
  • Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 33/2010/CONTR — gli importi del 2% comprendono oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'amministrazione e IRAP: gli oneri vanno pre-dedotti dalla percentuale massima per evitare sforamento
  • Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 469/2015/PAR — conferma dell'inclusione dell'IRAP nei costi computabili e generale potere di auto-limitazione dell'ente
  • Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 40/2018 — con riferimento all'art. 113 D.Lgs. 50/2016: il potere di auto-limitazione consente all'ente di ridurre ulteriormente la percentuale effettiva o di modularla per natura/valore dell'appalto, pre-deducendo oneri previdenziali, assistenziali e IRAP
  • Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG — gli incentivi non sono destinati indiscriminatamente al personale dell'ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni «tecniche» nell'ambito di specifici procedimenti, e ai loro collaboratori
  • Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 187/2023/PAR del 21 settembre 2023 — applicabilità dell'art. 45 ai contratti di concessione e a tutte le forme di PPP: l'estensione testuale agli «enti concedenti» e alle «procedure di affidamento» (non più solo «gare») determina, in combinato disposto con l'art. 174 c. 3, la piena estensione dell'istituto
  • Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 184/2026/PAR del 7 maggio 2026 — pronuncia di sintesi su concessioni/PPP: (i) conferma dell'estensione ai contratti di PPP; (ii) base di calcolo del 2% sul fatturato totale ex art. 179 (no canone); (iii) facoltà di stabilire modalità diversa di retribuzione ex art. 45 c. 2 ultimo paragrafo, da disciplinare con precisione nel regolamento; (iv) ammissibilità della correlazione tra incentivi e somme effettivamente riscosse dal concessionario; (v) pagamenti in acconto consentiti se corrispondenti ad attività effettivamente svolta, con possibilità di ripetizione; (vi) il principio del risultato (art. 1 c. 4 D.Lgs. 36/2023) è criterio sostanziale di attribuzione degli incentivi, non di mera verifica formale; (vii) tassatività dell'Allegato I.10
  • ANAC, Comunicato del Presidente del 7 maggio 2025 — finalità dell'istituto (incremento delle professionalità interne, risparmio di risorse rispetto agli affidamenti esterni); tassatività delle attività dell'Allegato I.10: le stazioni appaltanti non possono ampliarne i contenuti tramite regolamenti o atti organizzativi a valenza generale
  • Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 121/2020/PAR; Sicilia n. 54/2019/PAR — tassatività dell'Allegato I.10 e divieto di estensione analogica
  • Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 77/2025/PAR; Toscana nn. 196/2023/PAR e 3/2024/PAR; Lombardia n. 120/2025/PAR — esclusione delle attività degli uffici finanziari e di ragioneria dagli incentivi tecnici: pur connesse alla procedura, non sono attività di natura tecnica direttamente connesse all'intervento
  • Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 56/2025/PAR — l'art. 45 riguarda le sole attività «direttamente connesse all'intervento», connotate da natura tecnica come applicazione di conoscenze strumentali e abilità per realizzare un obiettivo specifico
  • Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2023, n. 7927 — il valore della concessione, ai fini del calcolo del 2%, non può essere ancorato al solo canone di concessione: va commisurato al fatturato complessivo che si prevede possa derivare dall'erogazione dei servizi agli utenti
  • Cassazione, Sezioni Unite — orientamento sull'onnicomprensività del trattamento dirigenziale

🔗 Link esterni di interesse

Una selezione di risorse esterne che approfondiscono i temi trattati:

  • Guida al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (PDF scaricabile)Assonime — Associazione fra le Società Italiane per Azioni. Guida dottrinale di pregio al D.Lgs. 36/2023: principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato; modalità di affidamento (gara, società mista, in house); qualificazione delle stazioni appaltanti; programmazione, progettazione, esecuzione del contratto; contenzioso. Risorsa di riferimento per RUP, Segretari Comunali e Responsabili dei procedimenti di gara.

I link rinviano a fonti esterne; le opinioni in esse contenute non sono ascrivibili a questo sito.