Negli enti locali privi di dirigenza — la grande maggioranza dei Comuni italiani — il sistema delle Elevate Qualificazioni (EQ) rappresenta lo strumento ordinario per l'attribuzione delle responsabilità apicali e dei poteri gestionali (art. 107 TUEL). Il finanziamento di queste posizioni avviene attraverso uno specifico Fondo dedicato, distinto dal Fondo del salario accessorio del personale del comparto, ma collegato ad esso da una pluralità di vincoli normativi e contabili che il responsabile del personale e il Segretario Comunale devono presidiare con attenzione. In questa guida ricostruiamo la struttura del Fondo EQ alla luce del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, il rapporto con il Fondo del comparto, la disciplina del limite ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017 e le possibilità di incremento aperte dall'art. 14, c. 1-bis, del D.L. 25/2025.
- Il Fondo delle Elevate Qualificazioni finanzia la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di EQ (artt. 16-18 CCNL 23/2/2026).
- È un Fondo autonomo rispetto al Fondo del salario accessorio del personale del comparto, ma le risorse complessive dei due Fondi concorrono unitariamente al rispetto del tetto storico 2016 ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017.
- La retribuzione di posizione varia da € 5.000 a € 22.000 lordi per 13 mensilità (caso ordinario); da € 3.000 a € 9.500 per le fattispecie dell'art. 16, c. 4. Possibili maggiorazioni del 30% per cooperazione istituzionale (art. 18, c. 5).
- La retribuzione di risultato non può essere inferiore al 15% delle risorse complessivamente destinate a posizione + risultato di tutti gli incarichi (art. 16, c. 4 CCNL 23/2/2026).
- La pesatura delle posizioni EQ — che determina l'importo concreto della retribuzione di posizione entro il range CCNL — passa attraverso un procedimento a tre attori: proposta tecnica del Nucleo di Valutazione/OIV → delibera di graduazione della Giunta → decreto sindacale di conferimento. Il mancato coinvolgimento del Nucleo o lo scostamento immotivato dalla sua proposta vizia il procedimento.
- L'art. 14, c. 1-bis, del DL 25/2025 consente di incrementare la parte stabile del Fondo del comparto e del Fondo EQ in deroga all'art. 23, c. 2, in funzione delle capacità assunzionali, fino al raggiungimento del 48% del tabellare 2026.
- Il CCNL 23/2/2026 stabilisce che le risorse stanziate ex art. 14 c. 1-bis DL 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo (art. 58 c. 3 CCNL).
Il quadro normativo e contrattuale
| Fonte | Contenuto |
|---|---|
| D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — art. 107 | Funzioni e responsabilità della dirigenza; negli enti privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono attribuite ai responsabili di settore — di norma titolari di incarichi di EQ |
| D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — art. 109, c. 2 | Nei Comuni privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono attribuite con provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili di settore |
| D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — art. 40-bis | Controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa: certificazione del Revisore sulla costituzione del Fondo (vedi → approfondimento sulla costituzione del Fondo) |
| D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 — art. 23, c. 2 | Tetto storico del salario accessorio 2016: l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (Fondo del comparto + Fondo EQ) non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016 |
| D.L. 14 marzo 2025, n. 25 — art. 14, c. 1-bis | Incremento del Fondo: facoltà di incrementare la parte stabile del Fondo del comparto e del Fondo EQ in deroga all'art. 23 c. 2, fino al 48% del tabellare 2026, in funzione delle capacità assunzionali residue |
| CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 — art. 79 | Costituzione del Fondo del salario accessorio del personale del comparto: parte stabile e parte variabile |
| CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026 — artt. 16-18 | Disciplina specifica del Fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato delle EQ: valori, range, maggiorazioni, interim, cooperazione istituzionale |
| CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026 — art. 58 | Incrementi delle risorse del Fondo del comparto (c. 1: 0,14% obbligatorio; c. 2: 0,22% facoltativo; c. 3: risorse ex art. 14 c. 1-bis DL 25/2025) |
La doppia struttura: Fondo del comparto e Fondo delle EQ
Per il personale non dirigente degli enti locali, il sistema del trattamento accessorio si fonda su due Fondi distinti ma operativamente collegati. La distinzione è una scelta sistemica del legislatore contrattuale, finalizzata a tutelare le specificità del sistema delle responsabilità apicali e a rendere riconoscibile la spesa connessa alle EQ.
| Profilo | Fondo del salario accessorio del comparto | Fondo delle Elevate Qualificazioni |
|---|---|---|
| Destinatari | Tutto il personale dipendente non titolare di incarichi di EQ (operatori, istruttori, funzionari non EQ) | Titolari di incarichi di Elevata Qualificazione |
| Voci finanziate | Differenziali stipendiali, indennità di comparto, indennità di responsabilità, performance, indennità specifiche (turno, reperibilità, rischio, ecc.), produttività | Retribuzione di posizione (parametrata sulla graduazione) + retribuzione di risultato |
| Disciplina | Art. 79 CCNL 16/11/2022 + incrementi CCNL 23/2/2026 | Artt. 16-18 CCNL 23/2/2026 |
| Costituzione | Delibera di Giunta + certificazione Revisore | Delibera di Giunta + certificazione Revisore |
| Erogazione | Contratto Collettivo Integrativo (CCI) annuale | Provvedimento di conferimento incarico EQ + sistema di pesatura + valutazione di performance |
| Tetto art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 | UNITARIO — Le risorse di entrambi i Fondi concorrono al medesimo tetto storico 2016 | |
📌 Il principio dell'autonomia funzionale ma del tetto unitario
L'autonomia funzionale dei due Fondi è coerente con il diverso oggetto del trattamento accessorio: nel Fondo del comparto si finanziano principalmente prestazioni quantitative (turni, reperibilità, produttività) e indennità di comparto; nel Fondo EQ si finanziano funzioni apicali di responsabilità (posizione e risultato). Tuttavia, il tetto del salario accessorio ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 è unitario: si applica alla somma delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio, indipendentemente dalla loro ripartizione tra i due Fondi. Questo è uno dei punti di maggiore criticità nella programmazione del fabbisogno di risorse.
La composizione del Fondo delle Elevate Qualificazioni (CCNL 23/2/2026)
Le risorse stabili
La parte stabile del Fondo EQ è destinata al finanziamento della retribuzione di posizione dei titolari di incarichi, secondo i parametri fissati dal CCNL.
| Voce | Riferimento | Range |
|---|---|---|
| Retribuzione di posizione EQ — caso ordinario | Art. 16, c. 2, CCNL 23/2/2026 | Da € 5.000 a € 22.000 lordi × 13 mensilità |
| Retribuzione di posizione EQ — fattispecie c. 4 | Art. 16, c. 3, CCNL 23/2/2026 | Da € 3.000 a € 9.500 annui lordi × 13 mensilità |
| Maggiorazione per cooperazione istituzionale | Art. 18, c. 5, CCNL 23/2/2026 | Fino al 30% in più della retribuzione di posizione, anche in eccedenza al limite dell'art. 16 c. 2, per il personale chiamato a prestare attività in diverse sedi di lavoro |
Le risorse variabili
La parte variabile del Fondo EQ è destinata al finanziamento della retribuzione di risultato e di altre voci collegate.
| Voce | Riferimento | Misura |
|---|---|---|
| Retribuzione di risultato | Art. 16, c. 4, CCNL 23/2/2026 | Quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione di retribuzione di posizione + risultato di tutti gli incarichi di EQ |
| Incarico ad interim su altro incarico EQ | Art. 16, c. 5, CCNL 23/2/2026 | Dal 15% al 25% del valore della retribuzione di posizione prevista per l'incarico oggetto del conferimento ad interim, per la durata dell'interim |
| Incremento ex art. 14 c. 1-bis DL 25/2025 | Art. 58, c. 3, CCNL 23/2/2026 | Risorse stanziate dall'ente in deroga all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017, fino al 48% del tabellare 2026, in funzione delle capacità assunzionali (alimentano la parte stabile) |
Formula riepilogativa per la dimensione del Fondo EQ
dove:
S = parte stabile (vincolata alla copertura della retribuzione di posizione)
V = parte variabile (per risultato, interim e attivazioni una tantum)
Limite: Risultato ≥ 15% del totale (posizione + risultato) di tutti gli incarichi (art. 16 c. 4)
La pesatura della retribuzione di posizione e il ruolo del Nucleo di Valutazione
La determinazione dell'importo concreto della retribuzione di posizione di ciascun incarico di EQ — entro i range previsti dal CCNL — è il risultato di un'operazione tecnica di pesatura (o «graduazione») degli incarichi, condotta sulla base di un sistema di criteri predeterminati dall'ente. Si tratta di un passaggio essenziale per il calcolo del Fondo EQ, perché traduce le scelte organizzative dell'ente (numero di incarichi, fasce di responsabilità) in importi puntuali da impegnare in bilancio.
I tre attori del procedimento di pesatura
| Attore | Competenza | Atto tipico |
|---|---|---|
| Giunta | Approva il sistema di pesatura (criteri, fattori, scale di punteggio) e la graduazione degli incarichi | Delibera di Giunta |
| Nucleo di Valutazione / OIV | Esercita la proposta tecnica sulla graduazione delle posizioni; valida l'applicazione coerente del sistema di pesatura | Verbale o nota tecnica del NdV/OIV |
| Sindaco | Conferisce l'incarico di EQ ai sensi dell'art. 50 c. 10 TUEL, richiamando la pesatura validata | Decreto sindacale di conferimento |
Il ruolo del Nucleo di Valutazione (o OIV)
🎯 Perché il Nucleo di Valutazione interviene sulla pesatura
Il Nucleo di Valutazione — o, negli enti che lo hanno istituito, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) — è il presidio tecnico-indipendente dell'ente sulla performance e sull'organizzazione. Nella pesatura delle posizioni EQ il NdV/OIV svolge una funzione consultiva e di garanzia che protegge l'ente da censure di arbitrarietà o di travisamento dei fatti nell'assegnazione degli importi della retribuzione di posizione.
La proposta o validazione del NdV/OIV non vincola formalmente la Giunta (che resta l'organo decisore), ma costituisce presupposto istruttorio essenziale: una graduazione effettuata senza coinvolgimento del NdV — o in difformità non motivata dalla sua proposta — può essere oggetto di contestazione e di responsabilità per vizio di motivazione e difetto di istruttoria.
La metodologia tipica di pesatura
Il sistema di pesatura — adottato con apposito regolamento o disciplinare dell'ente — si fonda di norma sull'attribuzione di un punteggio a ciascun incarico, calcolato sulla base di fattori di valutazione ponderati. I fattori più frequenti, coerenti con le indicazioni dell'art. 16 c. 2 CCNL 23/2/2026, sono:
| Fattore di pesatura | Oggetto della valutazione |
|---|---|
| Complessità della struttura | Numero di unità organizzative, di processi, di procedimenti gestiti dall'incarico; quantità e varietà delle materie di competenza |
| Rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali | Capacità di spesa attivata, valore economico dei procedimenti, esposizione a responsabilità erariale e contabile |
| Autonomia decisionale | Ampiezza dei poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna; eventuali deleghe dirigenziali |
| Relazioni esterne | Frequenza e qualità dei rapporti con utenza, altri enti, ordini professionali, autorità di vigilanza |
| Risorse umane gestite | Numero di dipendenti coordinati o diretti dall'incarico |
| Risorse finanziarie gestite | Stanziamenti di bilancio assegnati all'unità organizzativa |
| Competenze tecniche specialistiche richieste | Particolarità del profilo professionale, abilitazioni, iscrizioni ad albi, formazione continua richiesta |
La formula di trasformazione punteggio → retribuzione di posizione
Il punteggio attribuito a ciascun incarico viene poi trasformato in un importo della retribuzione di posizione, all'interno del range previsto dal CCNL (€ 5.000-22.000 nel caso ordinario; € 3.000-9.500 nelle fattispecie art. 16 c. 4). La formula tipica di trasformazione prevede:
dove:
RPincarico = retribuzione di posizione dell'incarico
RPmin, RPmax = minimo e massimo del range CCNL (€ 5.000 / € 22.000)
Pincarico = punteggio attribuito all'incarico
Pmin, Pmax = punteggio minimo e massimo della scala adottata dall'ente
La formula assicura che il punteggio minimo della scala dell'ente corrisponda al minimo del range CCNL e che il punteggio massimo corrisponda al massimo del range, con interpolazione lineare per i valori intermedi. Sono ammissibili anche scale «a fasce» (es. fascia A, B, C, D con importi fissi per ciascuna fascia), purché motivate e coerenti con il sistema di pesatura.
Il procedimento operativo in 5 passaggi
Adozione del sistema di pesatura
La Giunta approva, con delibera, il regolamento o disciplinare sul sistema di pesatura delle posizioni EQ: fattori di valutazione, pesi relativi, scale di punteggio, formula di trasformazione in importo. Atto generale, aggiornato di norma in coincidenza con i rinnovi contrattuali o con modifiche organizzative rilevanti.
Proposta di graduazione del Nucleo di Valutazione / OIV
Il NdV/OIV applica il sistema di pesatura ai singoli incarichi previsti nella macro-struttura organizzativa dell'ente, attribuendo a ciascuno il punteggio risultante e l'importo della retribuzione di posizione. Redige un verbale motivato che descrive l'applicazione di ogni fattore. Acquisisce — di norma — anche le valutazioni del Segretario e dei responsabili interessati.
Delibera di Giunta di approvazione della graduazione
La Giunta approva la graduazione delle posizioni sulla base della proposta del NdV/OIV. Eventuali scostamenti dalla proposta richiedono una motivazione rafforzata: non basta richiamare la discrezionalità organizzativa. La delibera quantifica le risorse del Fondo EQ destinate a posizione, risultato e maggiorazioni.
Decreto sindacale di conferimento
Sulla base della graduazione approvata, il Sindaco conferisce con proprio decreto l'incarico di EQ al singolo dipendente, richiamando la pesatura e l'importo della retribuzione di posizione. L'atto deve indicare durata, oggetto dell'incarico, struttura cui è preposto.
Aggiornamento periodico della pesatura
La pesatura va aggiornata in occasione di: modifiche significative della macro-struttura organizzativa, istituzione o soppressione di incarichi, rinnovi del CCNL che modificano i range della retribuzione di posizione (come avvenuto col CCNL 23/2/2026). L'aggiornamento segue la stessa procedura (proposta NdV/OIV → delibera di Giunta).
Profili critici e responsabilità
- Adozione del sistema: senza un sistema di pesatura formalizzato, l'attribuzione degli importi della retribuzione di posizione è viziata da difetto di istruttoria. Il sistema deve preesistere alla graduazione concreta.
- Mancato coinvolgimento del NdV/OIV: integra vizio del procedimento; il giudice amministrativo può annullare la graduazione che non sia stata preceduta da una proposta tecnica indipendente.
- Scostamento immotivato della Giunta dalla proposta del NdV/OIV: la Giunta resta l'organo decisore, ma la divergenza richiede motivazione rafforzata e ragionata.
- Importi al di fuori del range CCNL (es. retribuzione di posizione superiore a € 22.000 senza ricorrere alla maggiorazione 30% dell'art. 18 c. 5): determinano illegittimità del trattamento e profili di responsabilità erariale.
- Pesatura «ad personam» tagliata sul singolo dipendente anziché sull'incarico: viola il principio della oggettività della graduazione e può integrare uso distorto della funzione organizzativa.
- Mancato aggiornamento dopo modifiche organizzative significative: il responsabile del personale deve segnalare l'esigenza di rivedere la pesatura.
Il rapporto con il Fondo del salario accessorio del comparto
L'autonomia del Fondo EQ non è assoluta. Il rapporto con il Fondo del comparto si articola su tre piani: contabile, vincolistico e operativo.
1. Il piano contabile
I due Fondi devono essere contabilmente separati nei documenti dell'ente: la delibera di Giunta di costituzione deve quantificarli distintamente; il CCI riguarda solo il Fondo del comparto, mentre la disciplina degli incarichi di EQ trova sede in atti monocratici (decreti del Sindaco di conferimento + atti di pesatura). Lo schema applicativo dei tre Fondi (comparto, EQ, Segretario) è disponibile nella sezione modulistica del sito.
2. Il piano vincolistico: il tetto storico ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017
Conseguenze pratiche per la programmazione:
- l'incremento della retribuzione di posizione di un EQ o l'attivazione di un nuovo incarico di EQ incide sul tetto unitario e quindi sulle risorse disponibili per il Fondo del comparto;
- la rimodulazione degli incarichi di EQ (es. soppressione di posizioni, riduzione di importi) libera risorse che possono affluire al Fondo del comparto, sempre nei limiti del tetto;
- gli incrementi contrattuali introdotti dal CCNL 23/2/2026 (art. 58 c. 1 e c. 2) sono spesso fuori dal limite del tetto storico (in quanto deroghe legali), ma vanno comunque correttamente classificati per evitare doppi conteggi;
- le voci storiche non soggette al limite (es. incrementi di € 83,20 / € 84,50 per personale in servizio a date determinate; differenziali stipendiali ex art. 14 CCNL 2026) seguono regole specifiche di esposizione contabile.
🆕 Corte conti Lombardia, delib. n. 216 del 9 giugno 2026 — Riorganizzazione con istituzione di dirigenza e ridefinizione delle EQ: il tetto non si supera
Un Comune ha chiesto alla Sezione Lombardia se, in caso di riorganizzazione della struttura burocratica con istituzione ex novo di figure dirigenziali e ridefinizione delle Elevate Qualificazioni esistenti, fosse possibile rideterminare in aumento il limite complessivo di spesa ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017. La Corte risponde negativamente:
«In ipotesi di prima istituzione di posizioni dirigenziali da parte dell'ente locale, connessa con una riorganizzazione interna, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, relativo a tutte le categorie di personale, deve essere determinato nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge, incluso quello di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, e calcolato sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, ai sensi dell'art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali stipulato in data 17 dicembre 2020».
Conseguenze operative per i Comuni che istituiscono per la prima volta posizioni dirigenziali: (i) il tetto storico opera su tutte le categorie (dirigenza + comparto + EQ) come limite complessivo unitario; (ii) la riorganizzazione non è per sé titolo derogatorio: la nuova dirigenza va inserita nel perimetro vincolato; (iii) il parametro di confronto è l'invarianza del valore medio pro-capite 2018, da calcolare — in mancanza di un dato dirigenziale storico interno — sulla base di medie retributive di altri enti comparabili ai sensi dell'art. 57 del CCNL Area Funzioni Locali del 17/12/2020.
3. Il piano operativo: la ripartizione proporzionale di alcuni incrementi
Le novità del CCNL 23/2/2026 prevedono espressamente che alcuni incrementi siano ripartiti proporzionalmente tra il Fondo del comparto e il Fondo EQ. In particolare, lo 0,22% del monte salari 2021 (art. 58 c. 2 CCNL 23/2/2026), quando l'ente delibera di utilizzarlo, va ripartito tra le due Fondi in misura proporzionale all'incidenza di tali voci del salario accessorio dell'ente nell'anno 2024. È un meccanismo che presuppone una ricognizione storica degli importi.
L'incremento ex art. 14, c. 1-bis, del D.L. 25/2025: fino al 48% del tabellare
Una delle novità più rilevanti dell'ultimo biennio è la facoltà — riconosciuta agli enti locali dall'art. 14, c. 1-bis, del D.L. 25/2025 — di incrementare la parte stabile del Fondo del comparto e del Fondo EQ in deroga al limite ex art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017.
🎯 Il principio dell'art. 14 c. 1-bis DL 25/2025
L'ente locale può incrementare la parte stabile del Fondo del comparto e del Fondo delle Elevate Qualificazioni — in deroga al tetto del salario accessorio 2016 — fino al raggiungimento del 48% del tabellare 2026, in funzione delle capacità assunzionali residue non utilizzate.
L'incremento alimenta la parte stabile del Fondo (art. 58, c. 3, CCNL 23/2/2026), con effetti permanenti sul trattamento accessorio.
Le condizioni operative
- l'ente deve disporre di capacità assunzionali residue non utilizzate (cfr. art. 33 DL 34/2019 + DM Interno 17/3/2020);
- l'incremento è facoltativo, non obbligatorio: dipende dalle scelte programmatiche dell'ente;
- la quantificazione richiede una delibera di Giunta con il calcolo del valore in funzione delle capacità assunzionali e del 48% del tabellare;
- le risorse alimentano la parte stabile del Fondo (effetti permanenti);
- l'incremento è al di fuori del tetto del salario accessorio 2016.
L'allocazione tra Fondo del comparto e Fondo EQ
L'ente ha la facoltà di stabilire come ripartire l'incremento tra il Fondo del comparto e il Fondo EQ, in funzione delle proprie esigenze organizzative. Possibili scenari:
| Scenario | Descrizione | Considerazioni |
|---|---|---|
| A) Incremento sul solo Fondo EQ | Tutto l'incremento al Fondo EQ per finanziare nuovi incarichi, incrementare la posizione esistente o creare margine per il risultato | Opportuno se l'ente intende rafforzare la struttura apicale o se vi sono nuovi incarichi da attivare in coerenza con il PTFP |
| B) Incremento sul solo Fondo del comparto | Tutto l'incremento alimenta la parte stabile del Fondo del comparto (differenziali stipendiali, indennità, performance del personale non EQ) | Opportuno per riequilibrare il trattamento accessorio del personale del comparto, specie se a lungo compresso dal tetto storico |
| C) Ripartizione mista | Distribuzione dell'incremento tra Fondo EQ e Fondo del comparto in proporzione | Soluzione di equilibrio; richiede motivazione in delibera sulle proporzioni e criterio adottato |
La costituzione del Fondo EQ: procedura e responsabilità
La costituzione del Fondo EQ segue lo stesso schema procedimentale del Fondo del comparto, con l'unica differenza che la fase contrattuale integrativa non riguarda il Fondo EQ (le risorse delle EQ non sono oggetto di contrattazione decentrata, ma di atti monocratici).
Quantificazione delle risorse stanziate in bilancio
In sede di bilancio di previsione, la Giunta individua le risorse da destinare al Fondo EQ (parte stabile per la retribuzione di posizione + parte variabile per il risultato).
Delibera di costituzione del Fondo EQ
Il responsabile del personale predispone la determinazione di costituzione, che la Giunta approva con delibera. L'atto deve indicare distintamente le voci e i relativi importi e rispettare i parametri del CCNL 23/2/2026 e il limite ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017.
Certificazione del Revisore
L'Organo di Revisione rilascia la certificazione preventiva sulla corretta quantificazione delle risorse, sul rispetto del tetto e sulla coerenza con i vincoli di bilancio (art. 40-bis D.Lgs. 165/2001). Senza certificazione la costituzione è illegittima (Corte conti Basilicata 39/2025/PRSE; vedi → approfondimento dedicato).
Decreto del Sindaco di conferimento degli incarichi
Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 c. 10 TUEL, conferisce gli incarichi di EQ ai responsabili di settore. Il decreto richiama la pesatura della posizione e l'importo della retribuzione di posizione.
Sistema di valutazione e liquidazione del risultato
Annualmente, sulla base del sistema di valutazione della performance dell'ente, viene determinata la quota di risultato spettante a ciascun titolare di EQ (nel rispetto del minimo del 15% del totale ex art. 16 c. 4 CCNL).
Le criticità operative ricorrenti
1. Il personale «di comando» o «in convenzione»
Per il personale titolare di EQ in convenzione tra più enti (art. 14 CCNL Funzioni Locali) o in posizione di comando, la determinazione del Fondo EQ richiede attenzione: ciascun ente concorre, nelle proporzioni convenute, al finanziamento della posizione (e dell'eventuale maggiorazione ex art. 18 c. 5 per cooperazione istituzionale).
2. L'interim su altro incarico EQ
L'incarico ad interim (art. 16 c. 5 CCNL 23/2/2026) deve essere oggetto di atto formale, con indicazione del periodo, dell'importo (dal 15% al 25% del valore della posizione dell'incarico oggetto di interim) e delle motivazioni. L'interim non può durare oltre il periodo strettamente necessario alla copertura dell'incarico vacante.
3. La quota del 15% per il risultato
4. La maggiorazione ex art. 18 c. 5 per cooperazione istituzionale
La maggiorazione del 30% per personale chiamato a operare in diverse sedi di lavoro (art. 18 c. 5 CCNL 23/2/2026) è uno strumento di flessibilità organizzativa, in particolare per gli scavalchi tra Comuni e per le convenzioni di gestione associata. Il CCNL precisa che la maggiorazione può anche eccedere il limite dell'art. 16 c. 2 (€ 22.000), ma resta soggetta al tetto unitario ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017.
Decalogo operativo
- Distinguere contabilmente il Fondo EQ dal Fondo del salario accessorio del comparto, con voci e importi separati nella delibera di costituzione.
- Verificare il rispetto del tetto unitario ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017: la somma dei due Fondi non può superare il corrispondente importo 2016, salvo deroghe legali (DL 25/2025 e voci storiche fuori limite).
- Rispettare i range della retribuzione di posizione: € 5.000-22.000 (caso ordinario, art. 16 c. 2 CCNL) o € 3.000-9.500 (fattispecie c. 4, art. 16 c. 3).
- Garantire il minimo del 15% di risorse destinate alla retribuzione di risultato (art. 16 c. 4 CCNL 23/2/2026).
- Valutare l'utilizzo dell'incremento ex art. 14 c. 1-bis DL 25/2025 per ampliare il Fondo EQ in funzione delle capacità assunzionali residue (fino al 48% del tabellare 2026), motivando la ripartizione tra Fondo EQ e Fondo del comparto.
- Ricondurre le risorse ex art. 14 c. 1-bis DL 25/2025 alla parte stabile del Fondo (art. 58 c. 3 CCNL).
- Acquisire la certificazione del Revisore sulla costituzione del Fondo prima di qualsiasi atto di utilizzo (vedi → articolo dedicato alla costituzione).
- Adottare un sistema di pesatura trasparente e tracciabile per la graduazione delle posizioni (vedi → articolo sulla pesatura) e coinvolgere il Nucleo di Valutazione/OIV nella proposta tecnica di graduazione: il NdV applica il sistema agli incarichi previsti nella macro-struttura, attribuisce i punteggi e propone gli importi. L'omissione del coinvolgimento o lo scostamento immotivato dalla proposta espongono l'ente a vizio di motivazione e a contenzioso. La Giunta resta l'organo decisore, ma le divergenze richiedono motivazione rafforzata.
- Disciplinare in modo formale gli incarichi ad interim (art. 16 c. 5 CCNL) con atti che indichino periodo, importo (15-25%) e motivazione.
- Coordinare la gestione del Fondo EQ con il PTFP nel PIAO e con la programmazione delle capacità assunzionali.
Prospettive: cosa attendersi dal prossimo CCNL Funzioni Locali 2025-2027
La disciplina vigente delle EQ — innovata dal CCNL FL del 23 febbraio 2026 e arricchita dal DL 25/2025 — è quella che reggerà il sistema fino al rinnovo per il triennio 2025-2027. Sul versante del prossimo CCNL FL 25-27, l'ipotesi di accordo CCNL Funzioni Centrali 2025-2027 sottoscritta all'ARAN il 9 giugno 2026 — pur riguardando un comparto diverso — anticipa alcune direttrici che potrebbero essere replicate, con i necessari adattamenti, anche per le EQ degli enti locali (cfr. approfondimento prospettico).
🔮 Direttrici probabili per le EQ nel CCNL Funzioni Locali 2025-2027
- Razionalizzazione e consolidamento degli incrementi ex art. 14 c. 1-bis DL 25/2025 nella disciplina contrattuale, presumibilmente con intervento sull'art. 79 del CCNL 16/11/2022 e sull'art. 58 del CCNL 23/2/2026;
- Revisione della disciplina di incarico delle Posizioni Organizzative (omologhe delle EQ nel comparto FC), che l'ipotesi FC del 9/6/2026 prevede già rivedere — possibile estensione di analoghe revisioni agli incarichi EQ del comparto FL;
- Adeguamento dei range della retribuzione di posizione (oggi € 5.000-22.000 in via ordinaria e € 3.000-9.500 per la fattispecie c. 4) all'incremento medio del 5,5-6% previsto dal nuovo CCNL;
- Possibile rafforzamento del peso della retribuzione di risultato rispetto al minimo del 15% oggi vigente, in coerenza con il principio della valorizzazione meritocratica;
- Coordinamento tra disciplina contrattuale e nuove disposizioni sull'IA nella valutazione delle EQ (divieto di decisioni unicamente automatizzate ex art. 22 GDPR e art. 14 AI Act, informazione preventiva alle RSU sull'utilizzo di sistemi di scoring algoritmico).
Tempistica realistica: il CCNL FL 25-27 è atteso nel 2027-2028. Fino ad allora restano applicabili gli artt. 16-18 del CCNL FL 23/2/2026 e l'art. 14 c. 1-bis DL 25/2025; al personale si applica l'IVC per il triennio 25-27.
Fonti normative e contrattuali
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — artt. 50, 107 (funzioni dirigenziali e responsabili di settore), 109 c. 2 (attribuzione funzioni dirigenziali nei Comuni privi di dirigenza)
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 — art. 40-bis (controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa)
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 — art. 23, c. 2 (tetto storico del salario accessorio 2016)
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34 — art. 33 (capacità assunzionali) + DM Interno 17 marzo 2020
- D.L. 14 marzo 2025, n. 25 — art. 14, c. 1-bis (incremento Fondo del comparto e Fondo EQ in deroga all'art. 23 c. 2 fino al 48% del tabellare 2026, in funzione delle capacità assunzionali)
- CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 — art. 79 (costituzione del Fondo del salario accessorio del comparto)
- CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026 — artt. 16 (retribuzione di posizione e di risultato delle EQ), 17 (disciplina della valutazione), 18 (cooperazione istituzionale e maggiorazioni), 58 (incrementi del Fondo del comparto e affluenza delle risorse ex art. 14 c. 1-bis DL 25/2025 alla parte stabile)
- CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022 — art. 14 (convenzioni tra enti per il personale)
- Corte dei conti, Sez. regionale Sicilia — Delib. 90/2026/PAR — la parte stabile del Fondo non può essere tagliata per esigenze di bilancio
- Corte dei conti, Sez. regionale Basilicata — Delib. 39/2025/PRSE — necessità della certificazione del Revisore sulla costituzione
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