La relazione di inizio mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia è uno strumento di trasparenza contabile e istituzionale introdotto nel 2012 per «fotografare» la situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente nel momento in cui una nuova amministrazione si insedia. È il pendant simmetrico della più nota relazione di fine mandato (art. 4 D.Lgs. 149/2011): mentre quest'ultima chiude il ciclo consegnando all'elettorato — e all'amministrazione entrante — il rendiconto politico-finanziario della consiliatura, la relazione di inizio mandato apre il ciclo mettendo la nuova amministrazione di fronte alla realtà dei conti e delle criticità ereditate. Il fondamento normativo è l'art. 4-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149, introdotto dall'art. 1-bis c. 2 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 conv. L. 7/12/2012 n. 213 (il «decreto salva-enti»). Questo approfondimento fornisce al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario e al Sindaco una guida operativa a contenuti, termini, procedura e nesso della relazione di inizio mandato con gli altri strumenti di programmazione dell'ente (DUP, PIAO, programma di mandato).

📌 In sintesi: l'art. 4-bis D.Lgs. 149/2011 dispone che al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, i Comuni e le Province sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato che fotografa la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento all'inizio del mandato. La relazione è predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Comunale, è sottoscritta dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato e — sulla base delle risultanze — il Sindaco può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. La verifica dell'organo di revisione, pur non espressamente prevista, è raccomandata dalla prassi come presidio di attendibilità del contenuto. La pubblicazione sul sito istituzionale è obbligatoria ex art. 4-bis c. 4 D.Lgs. 149/2011 in coordinamento con l'art. 40 D.Lgs. 33/2013 (sezione «Amministrazione Trasparente → Bilanci»). La relazione dialoga con: il programma di mandato ex art. 46 c. 3 TUEL, il DUP 2027-2029 ex art. 170 TUEL, il PIAO 2027-2029 ex art. 6 DL 80/2021, la revisione delle partecipate ex art. 20 TUSP e la relazione di fine mandato del Sindaco uscente.

1. Quadro normativo

Fonte Oggetto
Costituzione, art. 97 c. 1 (buon andamento) + art. 119 (autonomia finanziaria)Principi di trasparenza, sana gestione finanziaria e responsabilità
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, art. 4-bis (introdotto dall'art. 1-bis c. 2 DL 174/2012 conv. L. 213/2012)Relazione di inizio mandato — norma di riferimento primaria
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, art. 4Relazione di fine mandato (istituto gemello, predecessore)
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) — art. 46 c. 3Programma di mandato del Sindaco/Presidente (comunicato al Consiglio nella prima seduta)
TUEL — art. 170 (DUP) + art. 174 (bilancio triennale) + art. 175 (variazioni)Strumenti di programmazione finanziaria che recepiscono le risultanze della relazione di inizio mandato
TUEL — art. 193 (salvaguardia equilibri) + art. 194 (debiti fuori bilancio) + art. 243-bis (piano di riequilibrio pluriennale) + art. 244 (dissesto)Procedure di riequilibrio potenzialmente attivate sulla base delle risultanze della relazione
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 — principio contabile 4/2 (contabilità finanziaria) + 4/3 (bilancio consolidato) + 4/1 (programmazione)Regole di riferimento per la valutazione della situazione contabile che la relazione fotografa
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP) — artt. 20 e 24Revisione periodica delle partecipazioni + ricognizione straordinaria — dialogo con la sezione partecipate della relazione
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — artt. 29 e 40Trasparenza — pubblicazione bilanci e atti di programmazione nella sezione «Amministrazione Trasparente → Bilanci»
D.L. 9 giugno 2021, n. 80 conv. L. 113/2021 + DPR 24/6/2022 n. 105 + DM 30/6/2022 n. 132PIAO — Piano Integrato di Attività e Organizzazione (sezione 3.3 PTFP dialoga con la sezione «dotazione organica» della relazione)
Corte dei conti — Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 15/SEZAUT/2013/INPR e n. 3/SEZAUT/2014/INPRLinee di indirizzo interpretative sulla relazione di fine mandato applicabili in via analogica alla relazione di inizio
Corte dei conti — Sez. reg. controllo, orientamenti diffusi (es. Sez. Lombardia parere 15/2014; Sez. Umbria del. 194/2015)Chiarimenti operativi sui contenuti minimi e sulle responsabilità

📖 Il testo dell'art. 4-bis D.Lgs. 149/2011 (elementi essenziali)

Comma 1: al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
Comma 2: la relazione è predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Generale ed è sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato.
Comma 3: sulla base delle risultanze della relazione medesima, il Presidente della Provincia o il Sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
Comma 4: la relazione, sottoscritta, è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune.

2. Natura e ratio della relazione

La relazione di inizio mandato è un atto ricognitivo di natura tecnico-contabile con valenza politico-istituzionale. Non è un atto normativo, né un provvedimento con effetti costitutivi. Non modifica il bilancio, non impegna somme, non incide direttamente sulla capacità di spesa. È — piuttosto — una fotografia asseverata della situazione dell'ente al momento dell'insediamento della nuova amministrazione. La sua funzione è duplice:

  • Funzione informativa esterna: rendere pubbliche e verificabili le condizioni finanziarie ereditate dalla nuova amministrazione (trasparenza verso i cittadini, gli organi di controllo, gli investitori istituzionali).
  • Funzione ricognitiva interna: consentire al Sindaco appena eletto di conoscere la reale situazione dell'ente e di calibrare il programma di mandato sui vincoli finanziari effettivi, evitando promesse elettorali non sostenibili.

🧭 Perché il legislatore l'ha voluta

L'introduzione dell'istituto nel 2012 avvenne nel contesto del decreto salva-enti DL 174/2012 (successivo al dissesto di grandi Comuni e Province), con l'obiettivo di contrastare la prassi — non infrequente — dell'amministrazione uscente che «lascia in eredità» pesanti passività a quella entrante senza adeguata trasparenza, e della nuova amministrazione che scopre solo mesi dopo l'insediamento le criticità finanziarie ereditate, quando i tempi per attivare correttivi sono ormai stretti. La relazione di inizio mandato risponde all'esigenza di fissare per iscritto lo stato dei conti nel momento del passaggio di consegne — con effetti sia sul piano della responsabilità politica (l'amministrazione uscente non può contestare la fotografia) sia sul piano della responsabilità giuridica (nessun amministratore neo-insediato può in seguito dichiarare di non aver conosciuto la situazione).

3. Soggetti obbligati ed esclusioni

Sono obbligati alla redazione della relazione di inizio mandato:

  • Comuni di qualunque dimensione (art. 4-bis c. 1) — la norma non prevede soglie demografiche di esonero. L'obbligo grava sui piccoli Comuni tanto quanto sulle grandi città;
  • Province — con l'avvertenza che, dopo la L. 56/2014 (riforma Delrio), il Presidente della Provincia è eletto di secondo grado tra gli amministratori comunali del territorio: la relazione va comunque redatta entro 90 gg dal suo insediamento;
  • Città metropolitane — per identità di ratio, l'istituto si applica al Sindaco metropolitano;
  • Per estensione, anche il Presidente di Unione di Comuni ex art. 32 TUEL — con adattamenti alla governance dell'Unione.

Non sono obbligati (o è dubbia l'applicazione):

  • Comunità Montane (in via di soppressione o riorganizzazione regionale — verificare la legge regionale);
  • Consorzi e Aziende speciali (istituti diversi con propria governance);
  • Regioni (l'art. 4-bis riguarda espressamente Comuni e Province — per le Regioni valgono strumenti diversi previsti dallo statuto e dalla legislazione di settore).
💡 Ambito di applicazione — piccoli Comuni: l'obbligo esiste per tutti i Comuni indipendentemente dalla popolazione. Per i piccoli Comuni (≤ 5.000 ab.) può essere redatta in forma più snella, concentrandosi sui punti essenziali (situazione di cassa, indebitamento residuo, principali passività, dotazione organica). La redazione ricade tipicamente sul Segretario Comunale in scavalco che spesso cura anche più enti convenzionati — con opportuna adattamento dei dati a ciascun ente.

4. Contenuti obbligatori e contenuti raccomandati

L'art. 4-bis c. 1 individua tre nuclei tematici obbligatori: (a) situazione finanziaria; (b) situazione patrimoniale; (c) misura dell'indebitamento. La prassi e la giurisprudenza contabile hanno arricchito il quadro individuando ulteriori contenuti raccomandati per rendere la relazione realmente utile.

4.1 Contenuti obbligatori (art. 4-bis c. 1)

Nucleo Contenuti minimi
Situazione finanziaria Risultato di amministrazione al 31/12 dell'anno precedente + FPV + FCDE + fondi vincolati/destinati/accantonati/liberi; stato della cassa (giacenza + anticipazione di tesoreria in essere); saldo di parte corrente e di parte capitale; ITP e stock del debito commerciale scaduto; disavanzo eventualmente in corso di ripiano
Situazione patrimoniale Stato patrimoniale al 31/12 precedente (attivo + passivo + patrimonio netto); consistenza dei beni immobili di proprietà; consistenza dei crediti e loro anzianità (crediti a rischio); consistenza dei debiti verso fornitori e loro anzianità; consistenza fondi (svalutazione crediti, rischi, TFR); partecipazioni in società/enti/consorzi e loro valore contabile
Misura dell'indebitamento Stock del debito residuo per mutui + BOC + altri prestiti; rapporto interessi passivi/entrate correnti dei primi tre titoli (per verifica capacità di indebitamento ex art. 204 TUEL — soglia 8% dal 2015); mutui contratti nell'ultimo anno; garanzie fideiussorie in essere; debiti fuori bilancio riconosciuti + segnalazioni di potenziali DFB

4.2 Contenuti raccomandati dalla prassi

  • Dotazione organica e personale: consistenza al 31/12 precedente + capacità assunzionali residue + eventuali criticità (dirigenza vacante, incarichi ex art. 110 TUEL in scadenza, contenziosi di lavoro in corso);
  • Opere pubbliche in corso di realizzazione: elenco degli interventi finanziati (con fonti di finanziamento — PNRR, contributi regionali, mutui) + stato di avanzamento + criticità e ritardi rispetto ai cronoprogrammi;
  • Contenzioso passivo: elenco dei giudizi pendenti con quantificazione del rischio massimo di soccombenza (input al fondo rischi di stato patrimoniale);
  • Partecipate: consistenza del portafoglio partecipazioni + risultati d'esercizio ultimo triennio + eventuali criticità (perdite ripianate, contratti di servizio scaduti, procedure di dismissione avviate);
  • Trasferimenti erariali: quadro degli assegnati a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale + fondi speciali + PNRR (con residui da riscuotere);
  • Rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (equilibrio + tempestività pagamenti + accantonamento FCDE + saldo di finanza pubblica);
  • Adempimenti trascurati o omessi: rendiconto in ritardo, riaccertamento residui non effettuato, revisione periodica partecipate omessa, Amministrazione Trasparente non allineata — segnalazioni utili al Sindaco per prioritizzare i primi interventi;
  • Rilievi degli organi di controllo: Corte dei conti (esiti dei controlli sui rendiconti), organo di revisione (relazioni al rendiconto), Ministero dell'Interno (segnalazioni di irregolarità).

📊 Il quadro tabellare tipo (struttura consigliata)

  1. Introduzione: soggetto redattore, riferimenti normativi, metodologia, fonti dei dati (rendiconto 2025 approvato con del. C.C. n. XX del gg/mm/aaaa; conto del bilancio; conto del patrimonio; ecc.);
  2. Sez. 1 — Quadro istituzionale: dati anagrafici dell'ente, popolazione, forma di governo, personale politico neo-eletto, principali indicatori (spesa corrente pro capite, patrimonio pro capite, indebitamento pro capite);
  3. Sez. 2 — Situazione finanziaria: risultato di amministrazione + composizione + trend triennale; cassa; equilibri di parte corrente/capitale/finanza pubblica; ITP; residui attivi/passivi;
  4. Sez. 3 — Situazione patrimoniale: attivo, passivo, patrimonio netto; consistenza immobili, crediti e debiti; fondi;
  5. Sez. 4 — Indebitamento: stock debito, capacità residua ex art. 204 TUEL, DFB riconosciuti e potenziali;
  6. Sez. 5 — Personale e organizzazione: dotazione, capacità assunzionali, PIAO/PTFP vigente;
  7. Sez. 6 — Opere pubbliche e programmazione: PTOP, ReGiS PNRR, stato lavori;
  8. Sez. 7 — Partecipate: ricognizione TUSP, contratti di servizio, risultati;
  9. Sez. 8 — Contenzioso e rischi: giudizi pendenti, rischio massimo, coperture;
  10. Sez. 9 — Adempimenti da recuperare: elenco tassativo e priorizzato;
  11. Sez. 10 — Valutazioni conclusive: eventuali segnalazioni di squilibrio strutturale che richiedono attivazione delle procedure di riequilibrio; raccomandazioni operative al Sindaco.

5. Procedura di predisposizione e sottoscrizione

L'art. 4-bis c. 2 individua espressamente due soggetti alternativi per la redazione: il Responsabile del Servizio Finanziario o il Segretario Comunale/Generale. La scelta dipende dall'organizzazione dell'ente:

  • In grandi Comuni con dirigenza: la redazione è tipicamente affidata al Dirigente del Servizio Finanziario che dispone dei dati contabili e ne è il responsabile primario. Il Segretario Generale può curare il coordinamento istituzionale con gli altri Dirigenti;
  • In piccoli Comuni senza dirigenti: la redazione può ricadere sul Segretario Comunale — spesso l'unica figura apicale — che opera in raccordo con il Responsabile del Servizio Finanziario incaricato ex art. 109 c. 2 TUEL. In pratica, il Segretario cura la struttura complessiva del documento, il Responsabile Finanziario fornisce i dati contabili e ne attesta l'attendibilità.

La sottoscrizione compete esclusivamente al Sindaco / Presidente della Provincia (art. 4-bis c. 2). Non si tratta di un atto delegabile: la firma del Sindaco rappresenta l'assunzione politica di responsabilità sui contenuti della relazione — ferma restando la responsabilità tecnica del Responsabile Finanziario/Segretario per l'esattezza dei dati.

⚠️ Il ruolo dell'organo di revisione — presidio di attendibilità: l'art. 4-bis non prevede espressamente il parere del Revisore. Tuttavia, la prassi ha consolidato la raccomandazione di una verifica dei dati contabili da parte dell'organo di revisione prima della sottoscrizione da parte del Sindaco. Il coinvolgimento del Revisore è coerente con il suo ruolo generale di garanzia della sana gestione finanziaria (art. 239 TUEL) e rafforza la credibilità della relazione verso i cittadini e gli organi di controllo. Vari orientamenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Sez. Lombardia parere 15/2014; Sez. Umbria del. 194/2015 in via analogica sulla relazione di fine mandato) hanno raccomandato questa best practice.

👥 Ruoli operativi (chi fa cosa)

  • Sindaco: dà l'input formale + sottoscrive + adotta eventuali provvedimenti conseguenti (avvio piano di riequilibrio, dichiarazione dissesto, variazioni di bilancio d'urgenza);
  • Segretario Comunale: coordinamento istituzionale della predisposizione + presidio della legittimità + verifica dei termini + pubblicazione;
  • Responsabile Servizio Finanziario: raccolta e attestazione dei dati contabili + redazione tecnica delle Sez. 2-4-5 + coordinamento con la Tesoreria;
  • Responsabili delle altre Aree: forniscono i dati di competenza (opere pubbliche + contenzioso + partecipate + personale);
  • Organo di revisione: verifica di attendibilità e attestazione + eventuale parere motivato allegato (raccomandato);
  • OIV/Nucleo: eventuale coordinamento con l'aggiornamento del PIAO/SMVP (best practice);
  • URP/Comunicazione: predisposizione dell'informativa ai cittadini + pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

6. Termini e cronoprogramma operativo

Il termine tassativo è di 90 giorni dall'inizio del mandato (art. 4-bis c. 2). Per i Comuni con elezioni ordinarie di primavera (elezioni comunali entro maggio-giugno), il termine cade tipicamente tra agosto e settembre del medesimo anno.

Giorno 0 — Insediamento del Sindaco
Proclamazione risultato + giuramento davanti al Consiglio comunale nella prima seduta. Comunicazione del programma di mandato ex art. 46 c. 3 TUEL. Da questa data decorrono i 90 giorni.
Giorno 1-15
Attivazione del procedimento: il Segretario Comunale trasmette al Responsabile Servizio Finanziario e ai responsabili di area la richiesta dei dati; predispone il format del documento; verifica la disponibilità dell'organo di revisione.
Giorno 15-45
Raccolta dati contabili: il Responsabile Finanziario estrae dal gestionale i dati del risultato di amministrazione, FPV, FCDE, cassa, indebitamento, ITP; verifica il rendiconto approvato più recente; predispone tabelle e grafici.
Giorno 45-60
Raccolta dati non contabili: dotazione organica, opere pubbliche, contenzioso, partecipate, adempimenti da recuperare. Coordinamento con i responsabili di area.
Giorno 60-75
Redazione della bozza: il Segretario / Responsabile Finanziario struttura il documento in 10 sezioni; validazione interna.
Giorno 75-85
Verifica dell'organo di revisione (raccomandata): trasmissione della bozza al Revisore per attestazione di attendibilità; parere motivato allegato.
Giorno 85-89
Sottoscrizione del Sindaco: illustrazione della relazione + firma digitale; comunicazione al Consiglio (facoltativa ma consigliata come atto di trasparenza politica).
Giorno 90 — Termine finale
⚠️ Pubblicazione sul sito istituzionale ex art. 4-bis c. 4: sezione «Amministrazione Trasparente → Bilanci» o «Disposizioni generali» con adeguata visibilità. Trasmissione (facoltativa raccomandata) alla Sezione regionale di controllo Corte dei conti.

7. Pubblicazione, trasparenza e trasmissioni

L'art. 4-bis c. 4 dispone che la relazione, sottoscritta, sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune. La pubblicazione va effettuata:

  • Sezione «Amministrazione Trasparente» — ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 sui bilanci, in coordinamento con la sezione «Disposizioni generali → Atti generali» o «Bilanci → Relazioni»;
  • Home page dell'ente (raccomandata per rilievo istituzionale) — con banner o link evidente per i primi 60 giorni dalla pubblicazione;
  • Albo Pretorio informatico (raccomandata) — pubblicazione temporanea con valore di conoscenza legale;
  • Trasmissione (raccomandata, non obbligatoria) al Consiglio Comunale per comunicazione formale + Prefettura UTG + Sezione regionale controllo Corte dei conti (art. 148 TUEL — controllo esterno).

💡 Coordinamento con il portale «Amministrazione Trasparente»

La relazione di inizio mandato va pubblicata coerentemente con la struttura tipizzata di «Amministrazione Trasparente» ex Allegato al D.Lgs. 33/2013 e con gli aggiornamenti degli schemi ANAC del 11/7/2026 (aggiornamento in corso di recepimento entro 31/7/2026). Il RPCT verifichi che il documento sia in formato aperto e riutilizzabile (PDF/A o HTML) e non un PDF scansionato non elaborabile (che la giurisprudenza ANAC considera inadempimento parziale). Riferimento sistematico all'articolo Monitoraggio Amministrazione Trasparente.

8. Il coordinamento con gli altri atti (DUP, PIAO, programma di mandato)

La relazione di inizio mandato non è un atto isolato: si colloca in un ciclo di programmazione più ampio che caratterizza i primi mesi del nuovo mandato. Il Segretario deve avere ben chiara la sequenza logica degli atti e le loro connessioni.

Atto Norma Termine Relazione con l'inizio mandato
Programma di mandato del Sindaco Art. 46 c. 3 TUEL Prima seduta consiliare (contestuale al giuramento) La relazione di inizio mandato verifica la sostenibilità finanziaria del programma di mandato — spesso il Sindaco elabora poi i correttivi alla luce dei vincoli finanziari emersi
Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti del mandato Art. 42 c. 3 TUEL Approvazione del Consiglio entro 90 gg dall'insediamento (spesso in coordinamento con la relazione) Costituiscono la base «politica» del futuro DUP — la relazione di inizio mandato ne fornisce il substrato finanziario
DUP — Documento Unico di Programmazione Art. 170 TUEL Presentazione al Consiglio entro 31/7 (aggiornamento entro 15/11) Il DUP recepisce e sviluppa le risultanze della relazione — vincoli, opportunità, priorità
PIAO — Piano Integrato di Attività e Organizzazione Art. 6 DL 80/2021 + DPR 105/2022 + DM 132/2022 Adozione entro il 31/1 di ogni anno (orizzonte triennale scorrevole) La sezione «Organizzazione e capitale umano» del PIAO riprende i dati sulla dotazione organica; la sezione «Valore pubblico» si alimenta della lettura di scenario della relazione
Revisione periodica partecipazioni (TUSP) Art. 20 D.Lgs. 175/2016 Entro il 31/12 di ogni anno La ricognizione delle partecipate nella relazione fornisce l'inventario di partenza per la revisione ordinaria annuale
Bilancio di previsione triennale Art. 174 TUEL Approvazione entro il 31/12 (per gli enti di nuovo insediamento, spesso su base pluriennale successiva alla relazione) Il bilancio triennale della nuova amministrazione recepisce i vincoli di indebitamento, di equilibrio e di FCDE fotografati dalla relazione
Relazione di fine mandato del Sindaco uscente Art. 4 D.Lgs. 149/2011 Redatta entro 60 gg prima della scadenza del mandato del Sindaco uscente Istituto gemello: la relazione di fine chiude un ciclo, la relazione di inizio ne apre uno nuovo. Devono essere coerenti sui dati contabili di riferimento (stesso rendiconto = stessi dati)
✅ Buona pratica: la coerenza tra relazione di fine mandato e relazione di inizio. Se il Sindaco uscente ha regolarmente redatto la relazione di fine mandato ex art. 4, i dati contabili di riferimento devono essere i medesimi di quelli della relazione di inizio del nuovo Sindaco (di norma: rendiconto dell'anno n-1 rispetto alle elezioni). Eventuali discrepanze significative tra le due relazioni sono un campanello d'allarme che il Segretario Comunale deve segnalare al Sindaco e all'organo di revisione — potrebbero indicare errori materiali o, in casi patologici, occultamenti/rettifiche successive che meritano approfondimento.

9. La relazione come «grilletto» per le procedure di riequilibrio

L'art. 4-bis c. 3 attribuisce alla relazione una funzione abilitante di particolare rilievo: sulla base delle sue risultanze, il Sindaco «ove ne sussistano i presupposti» può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti. Le procedure in questione sono:

  • Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL) — la delibera di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri (ordinariamente entro il 31/7); su segnalazione della relazione di inizio, può essere adottata anche in via straordinaria se emergono squilibri;
  • Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL) — la relazione può segnalare potenziali DFB (contenzioso, transazioni, sentenze non ancora eseguite) che vanno riconosciuti con delibera consiliare in via ordinaria (entro 31/7) o straordinaria;
  • Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis TUEL) — attivabile in caso di gravi squilibri strutturali; la relazione di inizio mandato è titolo idoneo per la delibera consiliare di ricorso al piano;
  • Dissesto finanziario (art. 244 TUEL) — extrema ratio in caso di impossibilità oggettiva di far fronte ai debiti; la relazione può fornirne i presupposti fattuali;
  • Riequilibrio pluriennale «ordinario» per squilibri di parte corrente ex art. 193 c. 3 TUEL — piano triennale;
  • Ricognizione straordinaria delle partecipazioni (art. 24 TUSP) — se la relazione evidenzia partecipazioni non conformi ai requisiti di legge.
⚠️ Il momento politico più delicato del primo mandato: quando la relazione evidenzia squilibri strutturali di cui la nuova amministrazione non era pienamente consapevole in campagna elettorale, il Sindaco si trova davanti a un bivio politico e giuridico — attivare tempestivamente le procedure di riequilibrio (con impopolarità immediata ma consapevolezza) o rinviare (con rischio di aggravamento e di responsabilità erariale). La tempestività è tutelante: la Corte dei conti (Sez. Aut. del. 22/SEZAUT/2019 e successive) ha più volte affermato che il ritardo nell'attivazione delle procedure di riequilibrio, quando la conoscenza dei presupposti era esigibile (e la relazione di inizio mandato ne è la prova documentale), aggrava la responsabilità degli amministratori.

10. Casi particolari: subentro consiliare, scioglimento anticipato, commissariamento

  • Elezioni di secondo grado nelle Province: il Presidente della Provincia (eletto tra Sindaci e Consiglieri comunali del territorio ex L. 56/2014) deve redigere la relazione entro 90 gg dal proprio insediamento — indipendentemente dalla continuità istituzionale della Provincia;
  • Rinnovo del Sindaco per fine mandato ordinario con conferma (Sindaco riconfermato): la relazione va comunque redatta — la ratio di trasparenza opera anche quando c'è continuità politica, per registrare formalmente lo stato dei conti all'inizio del nuovo mandato;
  • Scioglimento anticipato per dimissioni del Sindaco: le successive elezioni portano a un nuovo Sindaco (anche se della stessa maggioranza) — la relazione va redatta ex novo entro 90 gg dall'insediamento;
  • Scioglimento per infiltrazioni mafiose (art. 143 D.Lgs. 267/2000): al termine della gestione commissariale (Commissione straordinaria per 18-24 mesi), il nuovo Sindaco eletto è tenuto alla relazione con particolare attenzione ai dati emersi dalla gestione straordinaria;
  • Commissariamento per omessa approvazione del bilancio: al ripristino degli organi ordinari, il nuovo Sindaco redige la relazione entro 90 gg;
  • Subentro del Vicesindaco per decesso o impedimento permanente del Sindaco: non apre un nuovo mandato in senso proprio (il mandato prosegue fino a scadenza), quindi non comporta obbligo di nuova relazione di inizio;
  • Fusione di Comuni con nuova elezione degli organi del Comune nato dalla fusione (art. 15 c. 1 TUEL): il primo Sindaco del Comune fuso redige la relazione considerando i dati aggregati provenienti dai Comuni preesistenti.

11. Conseguenze dell'omissione

L'art. 4-bis non prevede sanzioni espresse per l'omessa o tardiva redazione della relazione — a differenza dell'art. 4 (relazione di fine mandato) che, nella versione post-DL 174/2012, prevedeva la sanzione dei parametri di rilevanza per contributi agli enti. La mancanza di una sanzione diretta non vuol dire, tuttavia, che l'omissione sia priva di conseguenze:

  • Responsabilità politica e amministrativa del Sindaco che omette di sottoscrivere: violazione di uno specifico obbligo di legge — segnalabile all'organo di revisione, alla Sezione regionale controllo Corte dei conti e alla Prefettura;
  • Responsabilità dirigenziale del Responsabile Servizio Finanziario / Segretario Comunale che omette di predisporre — rilevanza sul piano della performance individuale e disciplinare;
  • Rilievo in sede di controllo esterno: la Corte dei conti, in sede di controllo sui rendiconti (art. 148 TUEL), può segnalare l'omissione come indicatore di criticità della sana gestione;
  • Impossibilità di attivare le procedure di riequilibrio ex art. 4-bis c. 3: se la relazione non è stata redatta, il Sindaco che tardivamente si accorga di squilibri strutturali si trova a giustificare il ritardo (con aggravamento del rischio di responsabilità erariale);
  • Danno d'immagine: l'omissione è pubblicamente riscontrabile (perché la relazione è un atto da pubblicare), e mina la credibilità della nuova amministrazione.
  1. Attiva il procedimento nei primi 15 giorni dall'insediamento del Sindaco — anche prima che il Sindaco lo richieda espressamente (il Segretario è il presidio della legittimità).
  2. Concorda con il Sindaco l'orientamento politico: relazione essenziale (dati + valutazioni tecniche) o relazione estesa (con analisi di scenario e priorità politiche)? La scelta incide sui tempi.
  3. Coordinati con il Responsabile del Servizio Finanziario: la maggior parte dei dati (Sez. 2-3-4) è di sua competenza. Formalizza la richiesta con nota scritta e cronoprogramma.
  4. Raccogli i dati non contabili con richieste formali ai responsabili di area: opere pubbliche (Ufficio Tecnico), contenzioso (Avvocatura o Segreteria), partecipate (Servizio Partecipazioni), personale (Ufficio Personale).
  5. Assicura la coerenza con la relazione di fine mandato del Sindaco uscente — se disponibile. Discrepanze sui dati vanno spiegate.
  6. Coinvolgi l'organo di revisione per l'attestazione di attendibilità dei dati — best practice non obbligatoria ma fortemente raccomandata. Allegare il parere del Revisore alla relazione.
  7. Predisponi un format standardizzato in 10 sezioni per rendere la relazione confrontabile con quelle dei mandati precedenti e con quelle di altri enti (utile per benchmarking).
  8. Segnala nella Sez. 9 gli adempimenti da recuperare — è uno dei contenuti più utili al Sindaco per prioritizzare i primi cento giorni di mandato (rendiconto in ritardo, revisione partecipate omessa, Amministrazione Trasparente non allineata, ecc.).
  9. Pubblica entro il 90° giorno tassativo su Amministrazione Trasparente + home page + Albo Pretorio + comunicazione al Consiglio (raccomandata). Formato aperto (PDF/A o HTML), non PDF scansionato.
  10. Documenta l'intera procedura nel fascicolo (nota di attivazione + richieste dati + verbali riunioni + parere Revisore + attestazione Sindaco + pubblicazione con timestamp). In caso di successivo contenzioso o rilievo, il fascicolo è la prova della corretta gestione dell'adempimento.
✅ Esempio pratico — Comune X di 3.500 abitanti. Il nuovo Sindaco si insedia il 15/6/2026. Il Segretario Comunale, il 20/6, invia al Responsabile Finanziario nota di attivazione ex art. 4-bis. Entro il 15/7 raccoglie tutti i dati contabili (risultato 2025: avanzo di € 320.000, di cui € 180k vincolato PNRR + € 90k accantonato FCDE + € 50k libero; cassa in tensione con anticipazione di € 400k al 30/6; stock debito residuo mutui € 2,1 mln, capacità residua indebitamento art. 204 TUEL ancora capiente). Entro il 5/8 completa la Sez. 5-10 (dotazione organica 18 dipendenti + 2 vacanti; opere pubbliche PNRR in corso per € 850k con criticità cronoprogrammi; 3 giudizi pendenti per un rischio massimo di € 45k; 1 sola partecipazione in Unione dei Comuni; adempimenti da recuperare: revisione partecipate 2025 non fatta + 4 obblighi Amministrazione Trasparente mancanti). Il 10/9 (giorno 87) il Revisore rilascia l'attestazione favorevole. Il 12/9 il Sindaco sottoscrive e pubblica sul sito. Il 15/9 la comunica al Consiglio nella seduta di approvazione delle Linee programmatiche ex art. 42 TUEL. Il documento diventa la base fattuale del DUP 2027-2029 presentato al Consiglio entro il 31/7/2027 e del PIAO 2027-2029 approvato entro il 31/1/2027.

🔗 Approfondimenti collegati

📌 Fonti principali: D.Lgs. 6/9/2011 n. 149 (art. 4-bis introdotto dall'art. 1-bis c. 2 DL 10/10/2012 n. 174 conv. L. 7/12/2012 n. 213); D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL — artt. 42, 46, 170, 174, 193, 194, 204, 239, 243-bis, 244); D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 (armonizzazione contabile); D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 (TUSP — artt. 20 e 24); D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 (trasparenza — artt. 29 e 40); D.L. 9/6/2021 n. 80 conv. L. 113/2021 (PIAO); Corte dei conti Sezione delle Autonomie del. 15/SEZAUT/2013/INPR e 3/SEZAUT/2014/INPR (linee di indirizzo applicabili in via analogica); orientamenti Sez. reg. controllo (Lombardia parere 15/2014; Umbria del. 194/2015). Il presente approfondimento sintetizza la disciplina all'aggiornamento del 14/7/2026 e va coordinato con le eventuali novità del 20° correttivo al principio contabile applicato 4/2 e con gli aggiornamenti degli schemi ANAC del 11/7/2026 in tema di trasparenza.