La revisione dei prezzi è uno degli istituti più delicati della fase esecutiva dei contratti pubblici. Dopo le modifiche apportate dal decreto correttivo D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, l'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato II.2-bis (in vigore dal 1° gennaio 2025) hanno ridisegnato il sistema, prevedendo due strumenti complementari — una revisione ordinaria (nuova) e una straordinaria — entrambi applicabili ai contratti di durata di servizi e forniture. A questo quadro si aggiungono le recenti Linee guida MIT per la corretta attuazione della revisione prezzi ordinaria, che forniscono alle stazioni appaltanti orientamenti interpretativi e indicazioni operative su clausole contrattuali, indici ISTAT, settori particolarmente esposti a fluttuazioni e obblighi verso la filiera dei subappaltatori.
• Lavori pubblici: revisione automatica al superamento del 3% dell'indice sintetico calcolato sulle 20 TOL della Tabella A All. II.2-bis, con riconoscimento del 90% dell'eccedenza (operativa dal DM MIT 743/2026, pubblicato il 28 aprile 2026).
• Servizi e forniture: revisione straordinaria al superamento del 5% con riconoscimento dell'80% dell'eccedenza, affiancata dalla nuova revisione ordinaria (art. 60, c. 2-bis, introdotta dal D.Lgs. 209/2024) — meccanismo di indicizzazione programmata a cadenza almeno annuale.
Il quadro normativo: art. 60 e i principi del Codice
L'istituto trova fondamento nei principi generali del Codice. L'art. 1 (principio del risultato) impone di perseguire la massima utilità per la collettività; l'art. 2 (principio di fiducia) orienta l'azione amministrativa verso responsabilità, proporzionalità e ragionevolezza; l'art. 9 (principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) richiede che il rapporto rimanga proporzionato e stabile durante l'esecuzione.
Come chiarito dalla Relazione illustrativa al decreto correttivo, la revisione dei prezzi costituisce elemento fisiologico della disciplina contrattuale e dà attuazione concreta ai principi del risultato e dell'equilibrio. Non si tratta di uno strumento di eliminazione del rischio d'impresa — che deve restare connaturato a ogni operazione imprenditoriale — ma di un meccanismo di riconduzione dell'alea entro margini compatibili con i principi codicistici, attivando rimedi riequilibratori quando l'oscillazione dei costi ecceda l'alea prevedibile.
Il Consiglio di Stato ha più volte riconosciuto alla revisione prezzi una funzione riequilibratrice e non meramente compensativa (Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2019, n. 3780; sez. V, 3 agosto 2020, n. 5090; sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9426). Il meccanismo ha il solo scopo di prevedere un limitato adeguamento in rapporto al verificarsi di eventi oggettivi, e non può trasformarsi in uno strumento di surrettizia modifica dell'originario equilibrio tra prestazione e controprestazione (Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 2025, n. 3787).
Coordinamento con altri istituti
L'art. 60 va letto in modo sinergico con l'art. 120 (modifica dei contratti in corso di esecuzione) e con l'art. 2, c. 2, dell'Allegato II.2-bis, che costituisce la clausola di chiusura: qualora l'art. 60 non sia idoneo a garantire l'equilibrio contrattuale e non sia possibile la rinegoziazione secondo buona fede, la stazione appaltante o l'appaltatore possono invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c., in forza del rinvio dell'art. 12, c. 1, lett. b, del Codice).
La struttura bifasica: revisione ordinaria e straordinaria
L'art. 60 novellato offre alle stazioni appaltanti due strumenti di revisione prezzi, configurati come complementari e non antitetici, operanti su piani diversi della fisiologia contrattuale.
| Tipo | Base normativa | Meccanismo | Natura |
|---|---|---|---|
| Revisione straordinaria | Art. 60, c. 1-bis, lett. b) | Scostamento > 5% → riconoscimento 80% dell'eccedenza | Rimedio eccezionale per variazioni imprevedibili |
| Revisione ordinaria | Art. 60, c. 2-bis (nuovo) | Indicizzazione programmata su indice ISTAT convenzionalmente individuato | Gestione fisiologica delle fluttuazioni prevedibili |
La logica sottesa al sistema è quella di ricondurre l'alea contrattuale entro margini compatibili con i principi del Codice: la revisione ordinaria governa l'impatto del decorso del tempo attraverso clausole programmate di indicizzazione periodica; la revisione straordinaria fronteggia scostamenti di carattere eccezionale attraverso strumenti di riequilibrio definiti per legge.
L'evoluzione della disciplina nei lavori pubblici: dal "prezzo chiuso" alla revisione strutturale
Mentre le Linee guida MIT del 2025 sono dedicate specificamente agli appalti di servizi e forniture, la revisione prezzi nei lavori pubblici ha conosciuto un'evoluzione normativa molto più lunga e travagliata. Comprendere questo percorso è essenziale per cogliere la portata sistemica del nuovo art. 60: oggi, per la prima volta, la revisione prezzi nei lavori è disciplinata in modo strutturale, generale e obbligatorio, e non più con interventi emergenziali post-factum.
1. La legge Merloni (L. 109/1994): la facoltà di revisione e i suoi limiti
La legge quadro sui lavori pubblici (L. 109/1994 e succ. mod.) prevedeva originariamente la facoltà di inserire clausole di revisione prezzi nei contratti di lavori. La revisione era ammessa per fronteggiare l'andamento dei prezzi dei materiali, ma operava con criteri rigidi e con tetti che si rivelarono presto inadeguati rispetto alle dinamiche reali del mercato. Già negli anni 2000, di fronte alle prime impennate dei costi delle materie prime, emerse la necessità di interventi correttivi del legislatore.
2. Il D.Lgs. 163/2006: il principio del "prezzo chiuso" e le compensazioni straordinarie
Con l'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 (vecchio Codice degli appalti) si afferma in modo deciso il principio del «prezzo chiuso»: il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione era, di norma, non revisionabile, salvo l'adeguamento al tasso di inflazione programmata.
La rigidità del sistema venne attenuata da un meccanismo compensativo straordinario per i materiali da costruzione più significativi: in caso di variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% rispetto al prezzo medio annuo, era riconosciuta una compensazione limitata alla parte eccedente la soglia. L'elenco dei materiali significativi e i relativi prezzi medi venivano fissati da appositi decreti del MIT, pubblicati annualmente in Gazzetta Ufficiale.
3. Il D.Lgs. 50/2016 e gli interventi emergenziali sul "caro materiali"
Il D.Lgs. 50/2016 (vecchio Codice dei contratti) confermò all'art. 106, comma 1, lett. a), la natura facoltativa dell'inserimento di clausole di revisione prezzi, configurandole come «modifiche non sostanziali» del contratto rese possibili dall'esistenza di previsioni contrattuali. La revisione restava dunque un'opzione discrezionale della stazione appaltante, raramente esercitata nella prassi.
Tra il 2021 e il 2023 questa impostazione si rivelò del tutto insufficiente. Il legislatore intervenne con una serie di decreti-legge emergenziali per fronteggiare il caro materiali e la crisi energetica:
- D.L. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), art. 1-septies: meccanismo di compensazione per le variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione nel primo semestre 2021;
- D.L. 4/2022 (decreto Sostegni-ter), art. 29: introduzione di clausole di revisione prezzi obbligatorie per i contratti in corso e per le nuove procedure;
- D.L. 50/2022 (decreto Aiuti), art. 26: rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e revisione dei meccanismi di compensazione;
- D.L. 115/2022 (decreto Aiuti-bis) e successivi decreti MIT con la rilevazione semestrale delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali.
Questi interventi, pur necessari, lasciarono un quadro frammentario, emergenziale e ad applicazione limitata nel tempo: ogni nuova crisi richiedeva un nuovo decreto, con elenchi materiali aggiornati, soglie modificate, fondi ad hoc, criteri di calcolo differenziati. Gli operatori economici e le stazioni appaltanti operavano in un contesto di incertezza strutturale.
4. Il D.Lgs. 36/2023: la disciplina strutturale e obbligatoria
Con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) si compie un cambiamento di paradigma. L'art. 60, fin dalla sua formulazione originaria, ha previsto per la prima volta l'obbligatorietà dell'inserimento delle clausole di revisione prezzi nei contratti pubblici, abbandonando la logica facoltativa del precedente Codice e quella emergenziale dei decreti del 2021-2022.
Le caratteristiche essenziali del nuovo regime per i lavori pubblici sono le seguenti:
| Profilo | Regime precedente (D.Lgs. 50/2016 + decreti emergenziali) | Regime attuale (D.Lgs. 36/2023 + All. II.2-bis) |
|---|---|---|
| Inserimento clausola | Facoltativo, raramente utilizzato | Obbligatorio (art. 60, c. 1) |
| Soglia di attivazione | 10% per singoli materiali significativi | 3% sulla variazione dell'indice sintetico dell'appalto |
| Quota riconosciuta | Variabile, con tetti di fondo | 90% dell'eccedenza rispetto alla soglia del 3% |
| Riferimenti per il calcolo | Elenco MIT di materiali significativi con prezzi medi semestrali | Indice sintetico = media ponderata indici ISTAT per le 20 TOL (Tab. A All. II.2-bis) |
| Periodicità | Semestrale (limitata al periodo di vigenza dei decreti) | Annuale, a regime permanente |
| Copertura finanziaria | Fondi ad hoc rifinanziati di volta in volta | Strutturale, dal quadro economico (imprevisti 50%, ribassi, economie) |
| Tutela dei subappaltatori | Non specificamente disciplinata | Obbligo di riversamento (art. 119, c. 2-bis) |
5. La disciplina dei lavori nell'Allegato II.2-bis: le 20 TOL e l'indice sintetico
Il cuore del nuovo sistema per i lavori pubblici è rappresentato dalla Tabella A dell'Allegato II.2-bis, che individua venti Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) a ciascuna delle quali è associato uno specifico indice di costo ISTAT. Per ciascun appalto la stazione appaltante deve calcolare un indice sintetico, definito come media ponderata degli indici delle TOL effettivamente presenti nell'opera, ponderati in base all'incidenza economica di ciascuna lavorazione sul valore complessivo del contratto.
dove:
IS = indice sintetico dell'appalto
wi = peso (incidenza %) della TOL i-esima sul valore complessivo dell'opera
Ii = indice ISTAT della TOL i-esima
i = 1, 2, ... 20 (TOL della Tabella A All. II.2-bis)
6. Il Decreto MIT del 30 marzo 2026 (n. 743/2026): l'avvio operativo del nuovo sistema
Il sistema delineato dall'art. 60 ha trovato piena operatività solo con il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2026, n. 743 (pubblicato il 28 aprile 2026), che ha adottato gli indici di costo ISTAT per ciascuna delle 20 TOL. Si tratta del prerequisito normativo essenziale senza il quale il meccanismo non poteva concretamente operare.
| Procedura | Disciplina applicabile |
|---|---|
| Procedure avviate dal 28 aprile 2026 | Applicazione obbligatoria del nuovo regime con indici sintetici TOL ex DM 743/2026 |
| Procedure avviate prima del 28 aprile 2026 | Continuano con i tre indici tradizionali (residenziale, capannone, tronco stradale) utilizzati nel regime transitorio |
| Contratti già in corso | Facoltà convenzionale: la stazione appaltante e il contraente possono concordare l'applicazione dei nuovi indici TOL ai SAL successivi, previa intesa |
7. La metodologia operativa per il RUP nei lavori
Per le stazioni appaltanti che oggi gestiscono un appalto di lavori, il flusso operativo del calcolo della revisione si articola in quattro passaggi sequenziali:
Analisi del progetto esecutivo e del computo metrico
Il RUP, con il supporto del direttore dei lavori, ricostruisce la composizione tecnica dell'opera sulla base del progetto esecutivo e del computo metrico estimativo. È la base conoscitiva per la successiva classificazione.
Classificazione delle lavorazioni secondo le 20 TOL
Ogni voce del computo metrico viene ricondotta a una delle venti Tipologie Omogenee di Lavorazioni della Tabella A dell'Allegato II.2-bis. Per ciascuna TOL utilizzata è già fissato l'indice ISTAT di riferimento.
Calcolo dell'incidenza economica di ciascuna TOL
Si determina il peso percentuale di ogni TOL sul valore complessivo dell'opera (somma degli importi delle voci ricondotte a quella TOL / importo totale del contratto). La somma dei pesi deve essere pari al 100%.
Calcolo dell'indice sintetico e verifica della soglia del 3%
L'indice sintetico dell'appalto è la media ponderata degli indici ISTAT delle TOL utilizzate. Si confronta poi il valore dell'indice sintetico al momento della verifica con quello al dies a quo: se la variazione percentuale supera il 3%, la revisione si attiva automaticamente con riconoscimento del 90% dell'eccedenza.
La rideterminazione dell'indice in caso di varianti (art. 7 All. II.2-bis)
Una delle previsioni più rilevanti per l'operatività del sistema riguarda la rideterminazione dell'indice sintetico in caso di varianti in corso d'opera. L'art. 7 dell'Allegato II.2-bis prevede che, quando una variante modifica significativamente la composizione tecnica dell'opera (e quindi i pesi delle TOL), l'indice sintetico debba essere ricalcolato tenendo conto della nuova distribuzione delle lavorazioni. La medesima disposizione è applicabile, su base convenzionale, anche per la ricostruzione retroattiva dell'indice nei contratti già in essere alla data del DM 743/2026, qualora le parti concordino il passaggio al nuovo sistema.
Rapporto fra art. 60 e meccanismi tradizionali nei lavori
Il nuovo art. 60 non ha cancellato del tutto la prassi consolidata dei decreti MIT di rilevazione: l'Allegato II.2-bis continua a prevedere meccanismi di pubblicazione periodica delle variazioni dei prezzi dei materiali significativi, ora però integrati in un sistema unitario fondato sull'indice sintetico per TOL. Resta inoltre fermo il principio per cui, ove esista una disciplina settoriale con propria indicizzazione intrinseca (es. concessioni autostradali con tariffario regolato), questa prevale e non si applicano le clausole revisionali generali (art. 60, c. 4-ter).
• la revisione prezzi è norma generale e non eccezione;
• è ancorata a indici oggettivi pubblicati dall'ISTAT, non a elenchi politici di materiali;
• ha copertura finanziaria strutturale nel quadro economico dell'opera, non in fondi ad hoc;
• si estende a tutta la filiera attraverso l'obbligo di riversamento ai subappaltatori;
• è permanente, non legata a singole crisi congiunturali.
Per le stazioni appaltanti, la conseguenza pratica è che il presidio dell'equilibrio contrattuale è ora un'attività ordinaria di programmazione, e non più una risposta emergenziale a posteriori.
L'ambito di applicazione: i contratti di durata
Entrambi gli strumenti revisionali trovano il proprio terreno applicativo nei contratti di durata, nei quali la prestazione si sviluppa nel tempo e il decorso temporale incide direttamente sulla struttura economica del sinallagma. Rientrano in questa categoria i rapporti caratterizzati da prestazioni continuative, periodiche o ripetute nel tempo (Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2018, n. 1900; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2016, n. 287).
A titolo esemplificativo, le Linee guida MIT richiamano:
- Servizi di pulizia e sanificazione
- Servizi di vigilanza e sicurezza
- Servizi di ristorazione collettiva
- Servizi di facility management e ICT
- Servizi di lavanolo e di sterilizzazione dello strumentario chirurgico
- Servizi sociali (residenziali e non)
La revisione straordinaria (art. 60, c. 1-bis)
La revisione straordinaria si applica quando si verificano variazioni anomale e imprevedibili dei costi, tali da incidere in misura rilevante sull'equilibrio del contratto. Il meccanismo opera secondo regole precise: superato il 5% di scostamento, è riconosciuto l'80% dell'eccedenza rispetto a tale soglia. Le clausole devono essere attivate automaticamente dalla stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte (art. 3, c. 2, dell'Allegato II.2-bis).
Per la concreta applicazione delle clausole straordinarie, l'Allegato II.2-bis riporta tabelle con le corrispondenze tra indici ISTAT e classificazioni CPV, frutto di un Tavolo tecnico MIT-ISTAT con gli stakeholder dei principali settori produttivi. Sono stati individuati circa 500 CPV articolati in 3 digit, associati a uno o più degli indici previsti dal Codice (prezzi al consumo, prezzi alla produzione di industria e servizi, retribuzioni contrattuali orarie).
La revisione ordinaria (art. 60, c. 2-bis): la novità del correttivo
La revisione ordinaria, introdotta ex novo dal D.Lgs. 209/2024, è disciplinata dall'art. 60, comma 2-bis, che riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di inserire «meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato dalle parti».
In concreto, le Linee guida MIT impongono alle stazioni appaltanti tre adempimenti preliminari:
- verificare preventivamente, per i contratti di durata, l'andamento tendenziale dei costi nelle annualità di riferimento;
- se è prevedibile un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, quantificare gli oneri sulla base di un sistema di costi variabile nel tempo;
- recepire tale previsione nei documenti iniziali di gara (bando, disciplinare, capitolato), con riferimento esplicito all'operatività delle clausole di revisione ordinaria.
Il rapporto con la revisione straordinaria: il divieto di doppio computo
L'inserimento di una clausola revisionale ordinaria non fa venire meno l'obbligo di applicare la clausola straordinaria al verificarsi delle condizioni dell'art. 60, c. 1, lett. b). Tuttavia, per evitare duplicazioni, gli incrementi riconosciuti in via ordinaria non concorrono al raggiungimento delle soglie per l'attivazione della revisione straordinaria (art. 60, c. 2-bis, secondo periodo).
Il contenuto delle clausole contrattuali
Il processo si articola in due fasi distinte: una fase di affidamento (atti di gara) e una fase di stipula (contratto).
Fase di affidamento — Documenti iniziali di gara
Fin dai documenti iniziali di gara la stazione appaltante prevede, in clausole chiare, precise e inequivoche, che il contratto sarà supportato da meccanismi di indicizzazione del prezzo ai sensi dell'art. 60, c. 2-bis e dell'Allegato II.2-bis. Occorre anche accantonare nel quadro economico le relative somme. La previsione vale anche per i rapporti tra affidatario e subappaltatori (art. 119, c. 2-bis, del Codice).
Fase contrattuale — Stipula del contratto
Al contratto è rinviata la puntuale individuazione dell'indice o del sistema di indici applicabile, in coerenza con l'art. 11 dell'Allegato II.2-bis. È tuttavia possibile — e raccomandabile per certezza ed immediatezza — definire l'indice già nella fase di affidamento. La struttura e i contenuti delle clausole non possono essere rimessi alla libera determinazione delle parti: occorre fare riferimento all'Allegato II.2-bis sia per l'individuazione degli indici sia per la definizione delle modalità di corresponsione degli importi.
Sulla base dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis, le clausole revisionali ordinarie disciplinate nel contratto devono indicare:
| Elemento | Regola | Riferimento |
|---|---|---|
| Dies a quo | Mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione | Art. 12, c. 1, All. II.2-bis |
| Periodicità della revisione | Discrezionale, preferibilmente allineata alla data di aggiornamento dell'indice ISTAT; cadenza almeno annuale; in caso di più indici a frequenze diverse, si prende quello a frequenza più bassa | Art. 12, c. 1, All. II.2-bis |
| Divieto di doppio computo | Gli incrementi riconosciuti in via ordinaria non si computano ai fini della soglia del 5% per la revisione straordinaria | Art. 60, c. 2-bis, 2° periodo |
| Obbligo di riversamento ai subappaltatori | Obbligo dell'affidatario di trasferire gli adeguamenti ai subappaltatori in proporzione al valore delle prestazioni eseguite | Art. 119, c. 2-bis; art. 9 Codice |
Gli indici ISTAT e l'Allegato II.2-bis
Per la formulazione delle clausole revisionali ordinarie è necessario fare riferimento all'Allegato II.2-bis sia per l'individuazione degli indici sia per le modalità di corresponsione degli importi (art. 60, c. 4-quater, del Codice).
Il Codice individua tre categorie di indici ISTAT utilizzabili (art. 60, c. 3, lett. b):
- Indici dei prezzi al consumo (NIC — Indice Nazionale dei prezzi al Consumo);
- Indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi;
- Indici delle retribuzioni contrattuali orarie (per settore ATECO).
Le stazioni appaltanti possono discostarsi dagli indici previsti nell'Allegato solo in casi specifici (art. 11, c. 5): quando la natura delle prestazioni non è adeguatamente rappresentata dagli indici standard, oppure in caso di variazione degli indici pubblicati da ISTAT. Ogni scostamento deve essere adeguatamente motivato fin nei documenti iniziali di gara.
Le indicazioni MIT per i settori specifici
La Parte II delle Linee guida MIT fornisce indicazioni operative sugli indici da utilizzare in alcuni settori particolarmente esposti a fluttuazioni ricorrenti. Le indicazioni sono frutto di un Tavolo tecnico MIT-Consulta dei Servizi avviato a luglio 2025 e coinvolgente le Autorità di settore e le centrali di committenza.
Servizi ad alta intensità di manodopera
Per i servizi in cui la manodopera è la componente di costo preponderante, le Linee guida indicano come indice prioritario quello delle retribuzioni contrattuali di settore (tabella D, c. 7, Allegato II.2-bis). Il peso relativo è determinato in base al valore stimato dell'incidenza della manodopera indicato negli atti di gara.
| Servizio | Indice proposto | Settore ATECO |
|---|---|---|
| Pulizie e disinfestazione | Retribuzioni contrattuali orarie | ATECO 812 |
| Vigilanza e servizi di sicurezza | Retribuzioni contrattuali orarie | ATECO 80 |
| Assistenza sociale residenziale | Retribuzioni contrattuali orarie | ATECO 87 |
| Assistenza sociale non residenziale | Retribuzioni contrattuali orarie | ATECO 88 |
Servizi con pluralità di componenti di costo: gli indici compositi
Per i servizi in cui non esiste un'unica componente di costo preponderante, le Linee guida privilegiano indici compositi ponderati che contemperano le componenti di costo del personale con gli indici generali di inflazione.
Lavanolo
In assenza di un indice unico rappresentativo dei costi del servizio, si propone un indice di riferimento composito IR così strutturato:
dove:
wmanodopera = 0,40 — I₁: retribuzioni contrattuali orarie ATECO 9601
wcosti vari = 0,60 — I₂: indice NIC generale
Sterilizzazione strumentario chirurgico
Indice composito IR analogo al Lavanolo:
dove:
wmanodopera = 0,40 — I₁: retribuzioni contrattuali orarie ATECO 9601
wcosti vari = 0,60 — I₂: indice NIC generale
Ristorazione collettiva
Indice composito a tre componenti, che valorizza il peso delle materie prime alimentari:
dove:
wmanodopera = 0,45 — I₁: retribuzioni contrattuali orarie ATECO 562 (fornitura pasti catering)
wmaterie prime alimentari = 0,45 — I₂: NIC, classe ECOICOP 01 (prodotti alimentari e bevande)
wcosti vari = 0,10 — I₃: indice NIC generale
L'obbligo di traslazione ai subappaltatori
Le Linee guida MIT dedicano specifica attenzione alla tutela degli operatori economici della filiera. Ai sensi dell'art. 119, c. 2-bis, l'affidatario principale ha l'obbligo di trasferire gli adeguamenti revisionali ai subappaltatori, in proporzione alle prestazioni da essi eseguite.
Sul piano operativo, le Linee guida MIT raccomandano alle stazioni appaltanti due cautele:
- subordinare il pagamento degli stati di avanzamento (o dei corrispettivi periodici) e del saldo alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto riversamento degli adeguamenti ai subappaltatori;
- prevedere espressamente nel contratto che l'inosservanza dell'obbligo di riversamento costituisca grave inadempimento.
La copertura finanziaria della revisione
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 60, c. 5, del Codice e dell'art. 15, c. 3, dell'Allegato II.2-bis, agli oneri derivanti dall'applicazione di entrambe le clausole revisionali si provvede a valere sulle seguenti voci del quadro economico, in ordine di priorità:
- Somme per imprevisti nel quadro economico, fino al 50% della relativa voce;
- Ribassi d'asta non vincolati;
- Economie da interventi per i quali siano stati emessi i certificati di regolare esecuzione.
Il tutto nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Come sottolineato dalla Relazione tecnica al correttivo, tale disciplina assicura sostenibilità e tracciabilità della spesa.
🆕 Le novità della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) e l'attuazione del Fondo prosecuzione opere: il quadro al giugno 2026
A partire dalle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026 il quadro della copertura finanziaria degli oneri revisionali — fin qui ricostruito a regime sulla base dell'art. 60 c. 5 del Codice e dell'art. 15 dell'Allegato II.2-bis — è stato significativamente modificato dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), che ha contestualmente eliminato la possibilità di accedere a fondi ministeriali in caso di insufficienza delle risorse interne. Si tratta di un cambio di paradigma di rilievo: le stazioni appaltanti — e segnatamente i Comuni — restano sole nella copertura dei maggiori oneri, senza il «paracadute» di un fondo ministeriale di compensazione come quello previsto dal cd. «decreto aiuti» (DL 50/2026).
La nuova «catena delle coperture» per le lavorazioni dal 1° gennaio 2026
Le stazioni appaltanti devono far fronte ai maggiori oneri utilizzando prioritariamente, in ordine di legge:
- gli accantonamenti per imprevisti nel quadro economico, ora fino al 70% della relativa voce (in luogo del precedente 50%);
- le eventuali somme a disposizione;
- i ribassi d'asta, se non vincolati a diversa destinazione.
Trigger per il reintegro: quando tali risorse risultano utilizzate o impegnate per almeno l'80%, la SA deve attivare tempestivamente le procedure di reintegro, anche attraverso la rimodulazione della programmazione o l'utilizzo di economie derivanti da varianti in diminuzione.
Il pregresso: il decreto direttoriale MIT n. 54 del 30 aprile 2026 (Fondo prosecuzione opere)
Sul versante delle partite ancora aperte sul pregresso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2026 l'avviso relativo al decreto direttoriale n. 54 del 30 aprile 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dispone il riparto delle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche previsto dall'art. 26, c. 6-quater, del DL 50/2022.
Il provvedimento riguarda le richieste presentate dalle stazioni appaltanti nella prima finestra temporale 2025 (1°-31 luglio 2025) per il riconoscimento delle compensazioni legate all'incremento dei costi dei materiali da costruzione:
- 905 istanze pervenute;
- 860 istanze ammesse a finanziamento;
- importo complessivo: € 695,9 milioni.
Fonte: Matteo Barbero, «Equilibri di bilancio e aumento dei prezzi negli appalti» — Italia Oggi, 11 giugno 2026.
L'applicazione temporale del correttivo
Ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.2-bis, le disposizioni sulla revisione prezzi ordinaria introdotte dal D.Lgs. 209/2024 trovano applicazione alle procedure di affidamento il cui bando (o avviso) è stato pubblicato a decorrere dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore dell'Allegato II.2-bis.
| Periodo di pubblicazione del bando | Disciplina applicabile |
|---|---|
| Prima del 1° gennaio 2025 | Vecchia disciplina dell'art. 60 (ante correttivo). Resta opportuna l'applicazione di meccanismi revisionali per riequilibrare il sinallagma, nei limiti della copertura contrattuale esistente |
| Dal 1° gennaio 2025 | Nuova disciplina art. 60 + Allegato II.2-bis + Linee guida MIT |
Anche per i contratti in corso alla data di pubblicazione delle Linee guida, il MIT ritiene «particolarmente opportuna» l'applicazione di meccanismi revisionali volti a riequilibrare il sinallagma contrattuale, pur sempre nei limiti di copertura assicurati dal contratto in esecuzione.
Gli obblighi operativi del RUP
Le Conclusioni delle Linee guida MIT identificano quattro aree di obbligo operativo per le stazioni appaltanti, e in prima persona per il RUP come responsabile dell'esecuzione del contratto.
Predisposizione delle clausole contrattuali
Specificare nei documenti di gara l'inserimento di clausole di revisione conformi all'art. 60, c. 2-bis e all'Allegato II.2-bis, con definizione chiara delle modalità di calcolo, delle percentuali di attivazione e dei meccanismi di riconoscimento. Specificare espressamente l'obbligo di trasferimento degli adeguamenti ai subappaltatori in proporzione alle prestazioni eseguite.
Meccanismi di verifica e condizionamento dei pagamenti
Subordinare il pagamento degli stati di avanzamento e del saldo alla presentazione di documentazione comprovante l'avvenuto riversamento degli adeguamenti ai subappaltatori. L'inosservanza costituisce grave inadempimento che può giustificare sospensioni nei pagamenti o, nei casi più gravi, la risoluzione contrattuale.
Monitoraggio e trasparenza
Istituire sistemi di monitoraggio interno (anche attraverso piattaforme digitali) per verificare l'effettiva applicazione della revisione lungo la filiera contrattuale. Pubblicare, in coerenza con gli obblighi di trasparenza, i criteri e i meccanismi adottati per il calcolo e il riconoscimento della revisione, garantendo tracciabilità e controllabilità delle operazioni.
Prevenzione del contenzioso
Curare un'istruttoria accurata e tempestiva nella determinazione degli importi da riconoscere, al fine di ridurre il rischio di contenziosi. Attivare canali di interlocuzione preventiva con gli operatori economici per chiarire modalità, tempi e limiti applicativi dell'istituto.
La giurisprudenza di riferimento
⚖️ 🆕 Cons. Stato, sez. V, sentenza 4 giugno 2026, n. 4463 — Revisione prezzi e proroga «atecnica» illegittima dell'affidamento
Con sentenza n. 4463 del 4 giugno 2026 il Consiglio di Stato afferma un principio di particolare rilievo operativo per il RUP: la revisione prezzi presuppone la vigenza di un rapporto contrattuale legittimo e regolare; non può quindi essere riconosciuta in presenza di una proroga «atecnica» non prevista né ammessa dalla normativa, sostanzialmente assimilabile a un nuovo affidamento.
«Non può ritenersi che un regime di proroga non previsto né ammesso dalla normativa, sostanzialmente assimilabile a nuovo affidamento […] e cui dunque l'impresa avrebbe potuto legittimamente sottrarsi — possa legittimare una revisione prezzi, coincidendo piuttosto con una fattispecie di proroga "atecnica" illegittima (assimilabile, appunto, a nuovo affidamento, seppur a contenuto analogo), avvenuta con (inevitabile) assenso dell'impresa, cui non può conseguire anche la revisione dei prezzi, la quale presuppone piuttosto la vigenza di un legittimo e regolare rapporto fra le parti».
Il Consiglio di Stato ricorda inoltre che, a fronte di una proroga illegittima, l'operatore economico può sempre valersi dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento.
Implicazione operativa per il RUP: la sentenza chiude la prassi — non infrequente — di concedere la revisione prezzi su rapporti contrattuali continuati in regime di proroga «atecnica» (cioè non disciplinata dal contratto né autorizzata dalla legge). La revisione presuppone un rapporto vivo e legittimo; in difetto, la S.A. non può riconoscerla e l'operatore economico, se subisce la proroga atecnica, ha come unico rimedio l'azione di tutela giurisdizionale (annullamento dell'atto e/o azione risarcitoria), non la richiesta di revisione prezzi. Per il RUP ciò significa: (a) non utilizzare la proroga atecnica come strumento di gestione del «ponte» verso il nuovo affidamento; (b) programmare per tempo le nuove procedure di gara; (c) in caso di estensioni del rapporto, motivare puntualmente il fondamento normativo (opzione di proroga prevista in contratto, proroga tecnica art. 120 c. 11 D.Lgs. 36/2023, ecc.); (d) respingere motivatamente le istanze di revisione prezzi su periodi di rapporto non sorretti da un titolo legittimo.
| Pronuncia | Principio |
|---|---|
| 🆕 Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2026, n. 4463 | La revisione prezzi non può essere riconosciuta in presenza di una proroga «atecnica» illegittima dell'affidamento, assimilabile a un nuovo affidamento. La revisione presuppone la vigenza di un legittimo e regolare rapporto contrattuale. A fronte della proroga illegittima, l'operatore può valersi solo dei mezzi di tutela giurisdizionale |
| Cons. Stato, sez. V, 6 giugno 2019, n. 3780 | La revisione prezzi ha funzione riequilibratrice e non meramente compensativa |
| Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2020, n. 5090 | Conferma la funzione riequilibratrice; limitato adeguamento in rapporto a eventi oggettivi |
| Cons. Stato, sez. IV, 31 ottobre 2022, n. 9426 | La revisione non può trasformarsi in modifica surrettizia dell'equilibrio contrattuale |
| Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2024, n. 453 | La tenuta economica dell'offerta va verificata durante l'intera esecuzione del contratto, non solo in fase di aggiudicazione |
| Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 2025, n. 3787 | La revisione non può neutralizzare il rischio di impresa né trasformarsi in modifica surrettizia del sinallagma |
| Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1365 | L'omesso riversamento ai subappaltatori viola la buona fede contrattuale; la S.A. può sospendere i pagamenti |
| Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2018, n. 1900 | Definizione di contratti di durata: prestazioni continuative, periodiche o ripetute nel tempo |
| TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 luglio 2017, n. 8353 | La revisione straordinaria è rimedio eccezionale e non elimina il rischio d'impresa |
Fonti normative e documentali
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Codice dei contratti pubblici (artt. 1, 2, 9, 60, 110, 119 c. 2-bis, 120)
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 — Decreto correttivo al Codice: modifica dell'art. 60 e introduzione del c. 2-bis sulla revisione ordinaria
- Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 — in vigore dal 1° gennaio 2025: Tabella A con le 20 TOL per i lavori; tabelle CPV/indici per servizi e forniture; art. 5 (dies a quo lavori); art. 7 (rideterminazione indice per varianti); art. 11 (modalità di corresponsione); art. 12 (clausole ordinarie servizi/forniture); art. 15 (copertura finanziaria); art. 16 (regime transitorio)
- Decreto Direttoriale MIT 30 marzo 2026, n. 743 (pubblicato 28 aprile 2026) — adozione degli indici ISTAT per ciascuna delle 20 TOL: avvio operativo del nuovo sistema di revisione prezzi per i lavori pubblici
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) — Linee guida per la corretta attuazione della revisione dei prezzi c.d. «ordinaria» negli appalti di servizi e forniture
- Direttiva 2014/24/UE, art. 72 — modifiche ai contratti durante il loro periodo di efficacia
- Codice civile — art. 1467 (eccessiva onerosità sopravvenuta); art. 1375 (buona fede nell'esecuzione)
Approfondimenti correlati su questo sito
→ Affidamenti diretti nel Codice dei Contratti: guida operativa 2026
→ Verifiche dei requisiti generali ex artt. 94-98
→ Il principio del risultato nel D.Lgs. 36/2023
→ Responsabilità del RUP e colpa grave alla luce della Corte dei Conti
🔗 Link esterni di interesse
Una selezione di risorse esterne che approfondiscono i temi trattati:
- Guida al nuovo Codice dei Contratti Pubblici (PDF scaricabile) — Assonime — Associazione fra le Società Italiane per Azioni. Guida dottrinale di pregio al D.Lgs. 36/2023: principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato; modalità di affidamento (gara, società mista, in house); qualificazione delle stazioni appaltanti; programmazione, progettazione, esecuzione del contratto; contenzioso. Risorsa di riferimento per RUP, Segretari Comunali e Responsabili dei procedimenti di gara.
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