L'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22-28 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 è uno degli istituti più «trafficati» nella prassi quotidiana degli enti locali. Convivono nella pratica quattro regimi di accesso distinti:
- l'accesso documentale ex L. 241/1990 (oggetto principale di questo articolo);
- l'accesso civico semplice ex art. 5 c. 1 del D.Lgs. 33/2013 — relativo ai documenti, ai dati e alle informazioni per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, ma che l'amministrazione non ha pubblicato;
- l'accesso civico generalizzato (FOIA) ex art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013 — relativo a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- l'accesso del consigliere comunale ex art. 43 TUEL — funzionale all'espletamento del mandato.
Hanno presupposti, ampiezza e limiti molto diversi. In questa guida ricostruiamo con taglio operativo l'accesso documentale «classico» ex L. 241/1990, l'unico che richiede un interesse qualificato dell'istante, individuandone i requisiti, la procedura, i limiti ed esclusioni, e una rassegna delle casistiche pratiche più ricorrenti per il Segretario Comunale e per gli uffici dell'ente.
- L'accesso documentale è un diritto che presuppone un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata (art. 22 c. 1 lett. b).
- Oggetto: il documento amministrativo definito in modo ampio dall'art. 22 c. 1 lett. d) — qualsiasi rappresentazione (grafica, elettromagnetica, ecc.) del contenuto di atti detenuti dalla PA e concernenti attività di pubblico interesse.
- Termine di conclusione: 30 giorni dalla richiesta; decorsi, opera il silenzio-rigetto; tutela in 30 giorni davanti al TAR (art. 116 c.p.a.).
- L'accesso documentale è diverso dall'accesso civico semplice (oggetto: documenti per cui c'è obbligo di pubblicazione non assolto) e dall'accesso civico generalizzato/FOIA (oggetto: documenti ulteriori), entrambi esercitabili da chiunque senza motivazione.
- Non sono accessibili: atti coperti da segreto, atti relativi a procedimenti tributari, atti normativi/amministrativi generali in formazione, atti dei procedimenti selettivi (con limiti); appunti, brogliacci e ausili strumentali del verbalizzante (Cons. Stato Sez. III, sent. 25 maggio 2026, n. 4196).
- L'accesso del consigliere comunale ex art. 43 TUEL ha presupposti più ampi e regime autonomo: per approfondimenti vedi → l'articolo dedicato all'accesso del consigliere comunale.
Il quadro normativo
| Fonte | Contenuto |
|---|---|
| L. 7 agosto 1990, n. 241 — artt. 22-28 | Capo V — Accesso ai documenti amministrativi: nozione, soggetti, procedimento, esclusioni, controinteressati, rapporti con il segreto, Commissione per l'accesso, tutela |
| D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 | Regolamento di attuazione del Capo V: forme dell'accesso (informale e formale), modalità di richiesta, costi, comunicazioni ai controinteressati |
| D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 | Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (autocertificazione, copie autentiche, rilascio documenti) |
| D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 — Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) | Diritto all'uso delle tecnologie nella comunicazione con la PA (artt. 3 e ss.); accesso e copie digitali (artt. 41 e ss.) |
| D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) + Reg. UE 2016/679 (GDPR) | Bilanciamento tra accesso e tutela dei dati personali; categorie particolari di dati (art. 9 GDPR); dati giudiziari (art. 10 GDPR) |
| D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) | Accesso civico semplice (art. 5 c. 1) e generalizzato/FOIA (art. 5 c. 2); coordinamento con l'accesso documentale |
| D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 43 | Diritto di accesso del consigliere comunale: regime autonomo e ampliato |
| D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.), art. 116 | Rito speciale del giudizio sull'accesso: ricorso in 30 giorni, decisione in forma semplificata |
I quattro regimi di accesso a confronto
È fondamentale, per il Segretario Comunale e per gli uffici, distinguere correttamente la natura della richiesta di accesso ricevuta. La risposta dell'ente — e i suoi tempi, contenuti, limiti — variano sensibilmente in funzione del regime applicabile.
| Profilo | Documentale (L. 241/90) | Civico semplice (art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013) | Civico generalizzato / FOIA (art. 5 c. 2) | Consigliere (art. 43 TUEL) |
|---|---|---|---|---|
| Legittimazione | Interesse diretto, concreto e attuale | Chiunque, senza motivazione | Chiunque, senza motivazione | Solo consiglieri (in carica) per l'espletamento del mandato |
| Oggetto | Documento amministrativo individuato | Documenti, dati e informazioni per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, ma non pubblicati | Dati e documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria | Tutti i documenti utili al mandato |
| Esito tipico | Esibizione/copia del documento | Pubblicazione sul sito istituzionale + comunicazione del link al richiedente | Esibizione/copia del documento | Esibizione/copia di tutti gli atti utili |
| Termine | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni | Tempestivo / regolamentare |
| Limiti / esclusioni | Art. 24 L. 241/90 e regolamenti | Limiti dell'obbligo di pubblicazione stesso | Art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 (più ampi) | Solo segreto investigativo; obbligo di riservatezza in capo al consigliere |
| Destinatario dell'istanza | Ufficio detentore del documento | RPCT (o ufficio designato) | Ufficio detentore o URP | Ufficio detentore |
| Costi | A carico del richiedente (rimborso riproduzione) | Gratuito | Solo costo riproduzione | Gratuito |
| Tutela | TAR (art. 116 c.p.a.) o Difensore civico/Commissione accesso | Ricorso al RPCT; poi TAR | Riesame al RPCT; poi TAR | TAR |
| Approfondimento | Questo articolo | → Accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013) | → Accesso civico generalizzato (FOIA) | → Accesso del consigliere comunale |
📌 Accesso civico semplice vs accesso civico generalizzato
I due strumenti, entrambi disciplinati dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, hanno presupposti diversi:
- L'accesso civico semplice (c. 1) è un istituto di controllo dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione: si esercita quando l'ente avrebbe dovuto pubblicare un atto in «Amministrazione Trasparente» e non l'ha fatto. L'esito tipico è la pubblicazione sul sito istituzionale (e contestuale comunicazione al richiedente). L'istanza si rivolge al RPCT.
- L'accesso civico generalizzato (FOIA) (c. 2) è invece un istituto di conoscenza diffusa dell'azione amministrativa: si esercita su dati e documenti ulteriori, non soggetti all'obbligo di pubblicazione, sui quali si attua il bilanciamento con gli interessi-limite dell'art. 5-bis.
La nozione di «documento amministrativo» (art. 22, c. 1, lett. d)
La legge fornisce una definizione molto ampia di «documento amministrativo»:
«Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».
La definizione include — in linea generale — anche atti interni, documenti elettronici, registrazioni, fotografie, mappe, piante. Il presupposto è che si tratti di una rappresentazione di un contenuto già esistente e detenuto dall'ente: l'accesso non obbliga la PA a creare documenti non esistenti né a elaborare dati su richiesta dell'istante.
📌 Cosa NON è documento amministrativo
Restano fuori dalla nozione di documento amministrativo, e quindi non accessibili ex L. 241/90:
- i dati grezzi non già organizzati in un documento;
- gli appunti personali, brogliacci, minute, pro-memoria del verbalizzante o del funzionario che non confluiscono in atti formali (cfr. infra Cons. Stato III n. 4196/2026);
- i documenti che richiederebbero elaborazione ad hoc da parte della PA;
- le opinioni espresse all'interno di organi collegiali, se rimaste a livello di mero ausilio del verbalizzante.
I soggetti legittimati: l'interesse diretto, concreto e attuale
L'art. 22, c. 1, lett. b), L. 241/90 individua come «interessati» «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».
| Requisito | Contenuto |
|---|---|
| Interesse «diretto» | Riferibile direttamente alla situazione personale del richiedente; non basta un interesse di terzi o un generico «interesse pubblico» (a quello provvede il FOIA) |
| Interesse «concreto» | Riferito a una vicenda reale e non meramente ipotetica; emerge dalla motivazione della richiesta |
| Interesse «attuale» | Sussistente al momento della richiesta; non si accede per soddisfare meramente una curiosità retrospettiva |
| «Corrispondente a situazione giuridicamente tutelata» | L'interesse deve agganciarsi a una posizione tutelata dall'ordinamento (diritto soggettivo, interesse legittimo, situazione personale meritevole di tutela) |
| «Collegata al documento» | Deve esserci un nesso tra il documento richiesto e la situazione giuridica del richiedente |
Le forme di accesso: informale e formale (D.P.R. 184/2006)
Il regolamento attuativo prevede due modalità di esercizio dell'accesso:
Accesso informale (art. 5 D.P.R. 184/2006)
Richiesta verbale all'ufficio competente, anche per telefono o di persona. Si applica quando, in base alla natura del documento, non risulti dubbia la legittimazione del richiedente, l'accessibilità del documento e l'assenza di controinteressati. L'ufficio risponde immediatamente con esibizione, estrazione di copia o altra modalità idonea. È la forma da privilegiare per documenti che riguardano direttamente l'istante (es. propria pratica edilizia, propria posizione tributaria) e di immediata accessibilità.
Accesso formale (art. 6 D.P.R. 184/2006)
Quando l'ufficio rileva la necessità di un esame più approfondito, oppure quando la richiesta riguarda controinteressati, l'istante deve presentare istanza scritta con i propri dati, l'individuazione precisa dei documenti, la motivazione (collegamento con la situazione tutelata) e l'eventuale dichiarazione sostitutiva. L'istanza si conclude entro 30 giorni.
Il procedimento di accesso formale
Ricezione e protocollazione dell'istanza
L'istanza va protocollata e indirizzata al responsabile dell'ufficio detentore del documento (o al Segretario, secondo l'organizzazione interna dell'ente).
Comunicazione ai controinteressati (art. 3 D.P.R. 184/2006)
Se la PA individua soggetti controinteressati — cioè la cui sfera giuridica può subire pregiudizio dall'accesso — è tenuta a darne comunicazione per consentire loro di presentare osservazioni entro 10 giorni. Il termine di 30 giorni per concludere il procedimento è sospeso durante questa fase.
Istruttoria e bilanciamento
L'ufficio verifica la legittimazione, la specificità dell'oggetto, l'eventuale ricorrenza di limiti ed esclusioni (art. 24 L. 241/90), il bilanciamento con la tutela dei dati personali dei terzi (GDPR e D.Lgs. 196/2003), eventuali segreti.
Decisione: accoglimento, accoglimento parziale, differimento, rifiuto
Il responsabile decide nei seguenti modi:
• Accoglimento: esibizione e/o rilascio di copia (anche digitale).
• Accoglimento parziale: ostensione di alcuni documenti o di parti di essi, con omissione o oscuramento delle parti riservate.
• Differimento (art. 24 c. 4): rinvio temporaneo per ragioni di buon andamento dell'attività amministrativa (es. procedimento ancora in corso).
• Rifiuto: per carenza dei presupposti o per ricorrenza di esclusioni.
La decisione va sempre motivata.
Silenzio-rigetto (art. 25 c. 4)
Decorsi 30 giorni senza risposta, la richiesta si intende respinta. Il silenzio-rigetto attiva i termini per la tutela giurisdizionale o per il ricorso amministrativo al Difensore civico/Commissione per l'accesso.
I limiti e le esclusioni (art. 24 L. 241/90)
L'art. 24 distingue tra esclusioni ex lege (assolute) ed esclusioni regolamentari (l'amministrazione individua categorie di documenti sottratti all'accesso con apposito regolamento).
Esclusioni assolute (art. 24, c. 1)
- Documenti coperti da segreto di Stato (L. 124/2007);
- Documenti relativi ai procedimenti tributari, per i quali valgono le specifiche disposizioni di legge;
- Documenti contenuti in atti normativi e amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne disciplinano la formazione;
- Documenti relativi ai procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
Esclusioni regolamentari (art. 24, c. 2-7)
Ogni amministrazione individua con apposito regolamento le categorie di documenti sottratti all'accesso, a tutela di:
- Sicurezza pubblica, ordine pubblico, attività di polizia giudiziaria;
- Politica monetaria e valutaria;
- Riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro la cd. cura degli interessi giuridicamente rilevanti dell'istante;
- Attività in corso di contrattazione collettiva;
- Documenti relativi alle strutture, ai mezzi e al personale impiegati per la tutela dell'ordine pubblico.
Casistiche pratiche ricorrenti per gli enti locali
1. Accesso agli atti di un procedimento amministrativo proprio
Il soggetto destinatario di un provvedimento o coinvolto in un procedimento amministrativo (es. SCIA edilizia, accertamento tributario, sanzione del codice della strada, gara) ha pieno diritto di accesso a tutti gli atti del procedimento che lo riguardano, ai fini della difesa dei propri interessi. Anche prima dell'adozione del provvedimento finale (art. 10 L. 241/90).
2. Accesso agli atti di gara
Negli appalti, l'accesso agli atti di gara è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 e dal rito superaccelerato dell'art. 116 c.p.a., con termine ridotto a 10 giorni. La stazione appaltante deve consentire l'accesso preservando i segreti tecnici e commerciali opposti dai concorrenti, ma sempre garantendo il diritto di difesa.
3. Accesso a documenti del personale e di terzi
Per gli atti contenenti dati personali di altri dipendenti o di privati cittadini, l'ufficio deve bilanciare l'interesse del richiedente con la tutela della privacy. La regola tipica è l'accoglimento parziale, con oscuramento dei dati non necessari ai fini dell'istante.
4. Accesso agli atti dei procedimenti disciplinari
Sull'accesso del consigliere comunale agli atti del procedimento disciplinare a carico di un dipendente, il Ministero dell'Interno (parere DAIT 4 giugno 2026) ha chiarito che il Comune è tenuto a consentirlo, con esclusione degli atti svolti nell'ambito di attività di polizia giudiziaria coperti da segreto investigativo. Per i terzi non consiglieri vale invece la disciplina ordinaria del D.Lgs. 165/2001 e i limiti ex art. 24 L. 241/90.
5. Accesso agli appunti, ai brogliacci e alle registrazioni del verbalizzante
Un'area particolarmente delicata riguarda gli ausili strumentali alla redazione di atti collegiali — appunti del Segretario, brogliacci, audio-registrazioni delle sedute. La sentenza Cons. Stato Sez. III, 25 maggio 2026, n. 4196 (est. Cons. Serlenga) conferma un orientamento consolidato: questi materiali non rientrano nella nozione di documento amministrativo accessibile.
🎯 Cons. Stato Sez. III n. 4196/2026 — il principio
«Gli appunti o le audio-registrazioni utilizzati per redigere il verbale di seduta di un organo collegiale costituiscono ausilio personale del verbalizzante e sono sottratti al diritto di accesso, che può riguardare solo il verbale di seduta».
La sentenza ribadisce la distinzione concettuale tra deliberazione (contenuto, dichiarazione di volontà dell'organo) e verbale (forma, esternazione e documentazione della deliberazione), confluenti in un unico documento ma logicamente e ontologicamente distinte (Sandulli). Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. a), TUEL, partecipa alle riunioni di Consiglio e Giunta e ne cura la verbalizzazione: il verbale è l'unico mezzo attraverso il quale può essere provata l'esistenza della deliberazione collegiale e questa può essere conosciuta all'esterno.
Perché appunti e registrazioni non sono accessibili
La Sezione III ha individuato quattro ragioni convergenti:
- Le registrazioni sono effettuate al solo scopo di agevolare la verbalizzazione, in conformità a regolamenti interni che ne prevedono la cancellazione dopo l'approvazione del verbale;
- L'onere di cancellazione dimostra la funzione meramente ancillare della registrazione rispetto al verbale stesso e la sua strumentalità alla tutela dei componenti dell'organo collegiale (verifica della fedeltà della verbalizzazione e preservazione delle opinioni espresse);
- Le opinioni e valutazioni espresse dai componenti degli organi collegiali, qualora raccolte in appunti, in minute o in brogliacci, non sono accessibili;
- Quanto «appuntato» (la cd. minuta) dal verbalizzante per la successiva redazione del verbale non è ostensibile: la funzione assegnata dall'organo collegiale (o dal regolamento) alle registrazioni è quella di mero ausilio, cedente e recedente rispetto al verbale.
- Il verbale di seduta (Consiglio, Giunta) è l'unico documento amministrativo accessibile relativo alla seduta: predisporlo con cura e nei termini regolamentari.
- Gli appunti, le minute e le registrazioni sono ausili personali del verbalizzante, non documenti amministrativi: non vanno conservati oltre l'approvazione del verbale e non sono ostensibili.
- La registrazione audio/video della seduta, anche se prevista dal regolamento dell'ente, ha la sola funzione di supporto alla verbalizzazione: la sua cancellazione dopo l'approvazione del verbale è prassi corretta e protegge i componenti dell'organo.
- La registrazione integrale dell'adunanza non può sostituire il verbale (TAR Veneto Sez. II, n. 60/2002): il Segretario resta l'unico responsabile della verbalizzazione (art. 97 c. 4 lett. a TUEL).
- Se l'istante invoca il diritto al «resoconto integrale», la richiesta va respinta motivando sulla natura non documentale del materiale, richiamando il principio Cons. Stato III n. 4196/2026.
6. Accesso agli atti dei controlli interni e ai pareri
I pareri e gli atti dei controlli interni (controllo successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione) sono in linea di principio accessibili se confluiti in atti formali. Quanto ai pareri di pre-contenzioso (ANAC), una volta resi e pubblicati, sono pacificamente accessibili.
7. Accesso del datore di lavoro o dell'avvocato
Per i procedimenti che riguardano il proprio difensore, l'accesso è garantito secondo le regole ordinarie, con eventuale documentazione del mandato professionale. Per gli atti relativi a un dipendente da parte di terzi (es. ente previdenziale, controparte processuale) vale il bilanciamento ordinario.
I costi e le modalità di rilascio (artt. 25 L. 241/90 e 7 D.P.R. 184/2006)
| Modalità | Costo |
|---|---|
| Esame del documento | Gratuito |
| Rilascio di copia (cartacea) | Costo di riproduzione (fissato con tariffario dell'ente, a copertura dei costi vivi) |
| Diritti di ricerca e visura | Se previsti dall'ordinamento dell'ente, sono dovuti |
| Imposta di bollo | Dovuta per le copie autentiche (art. 4 D.P.R. 642/1972, Tariffa allegata) |
| Rilascio in formato digitale | Privilegiato dal CAD: copia per immagine inviata via PEC o tramite portale, anche gratuita |
La tutela: rito speciale dell'art. 116 c.p.a.
Contro le determinazioni dell'amministrazione in materia di accesso (diniego espresso, diniego tacito, differimento, accoglimento parziale insoddisfacente, anche da parte di controinteressati) è proponibile ricorso al TAR nel termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto o dal formarsi del silenzio (art. 116 c.p.a.).
| Caratteristica | Regola |
|---|---|
| Termine | 30 giorni dalla conoscenza del diniego o dal silenzio-rigetto |
| Rito | Camera di consiglio, decisione in forma semplificata |
| Sentenza | Ordina alla PA l'esibizione del documento (con eventuali limitazioni); appello entro 30 giorni |
| Alternativa amministrativa | Ricorso al Difensore civico regionale (per gli atti degli enti locali) o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio (per atti statali) entro 30 giorni dal diniego |
| Effetti del ricorso amministrativo | Il termine per il ricorso al TAR è sospeso e riprende a decorrere dalla decisione del Difensore civico/Commissione |
Il ruolo del Segretario Comunale e degli uffici
Decalogo operativo
- Qualificare correttamente l'istanza tra i quattro regimi: documentale (L. 241/90)? civico semplice (art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013, su atti che andavano pubblicati)? civico generalizzato/FOIA (art. 5 c. 2)? consigliere comunale (art. 43 TUEL)? Da questa qualificazione discendono procedura, destinatario, termini, esiti e tutela.
- Per l'accesso documentale, verificare l'interesse qualificato dell'istante (diretto, concreto, attuale, collegato al documento).
- Privilegiare l'accesso informale (art. 5 D.P.R. 184/2006) quando non vi siano dubbi su legittimazione, accessibilità o controinteressati.
- In caso di accesso formale, individuare i controinteressati e dare loro comunicazione (10 giorni per le osservazioni).
- Rispettare il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento; in caso di necessità di ulteriori 30 giorni per le verifiche, ricorrere alla proroga.
- Decidere con provvedimento motivato (accoglimento, accoglimento parziale, differimento, rifiuto) — il silenzio costituisce rigetto.
- Bilanciare con la tutela della privacy: oscuramento dei dati non rilevanti per l'istante; valutazione caso per caso per dati particolari ex art. 9 GDPR.
- Per gli atti dei verbali di seduta: rendere accessibili i verbali, non gli appunti né le registrazioni-ausilio (Cons. Stato III n. 4196/2026).
- Documentare ogni passaggio: l'istruttoria sull'accesso può essere oggetto di contenzioso al TAR nei 30 giorni successivi.
- Adottare o aggiornare il regolamento sull'accesso dell'ente e la modulistica, sotto il coordinamento del Segretario-RPCT.
Fonti normative e giurisprudenziali
- L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22-28 — Accesso ai documenti amministrativi
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 — Regolamento di attuazione del Capo V della L. 241/90
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — Documentazione amministrativa
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) — Codice dell'Amministrazione Digitale
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) + Reg. UE 2016/679 (GDPR), artt. 9 e 10
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 5 e 5-bis — Accesso civico
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 43 (accesso consigliere) e 97 c. 4 lett. a) (verbalizzazione)
- D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.), art. 116 — Rito speciale del giudizio sull'accesso
- D.Lgs. 3 agosto 2007, n. 124 — Segreto di Stato
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 — Imposta di bollo
- Cons. Stato Sez. III, 25 maggio 2026, n. 4196 (est. Cons. Serlenga) — appunti, brogliacci e registrazioni del verbalizzante non sono documento amministrativo accessibile
- Cons. Stato Sez. V, 24 aprile 1989, n. 220; Cons. Stato Sez. VI, 14 giugno 1960, n. 423 — natura del verbale
- Cons. Stato Sez. V, 9 marzo 1963, n. 116 — efficacia probatoria del verbale (fede privilegiata)
- Cons. Stato Sez. IV, n. 6440/2006 — inammissibilità dell'accesso ad appunti, pro-memoria o canovacci interni
- TAR Veneto Sez. II, 14 gennaio 2002, n. 60 — registrazione su supporto magnetico assimilabile ad appunti
- TAR Lombardia Milano Sez. III, 13 marzo 2009, n. 1914 — non sussiste accesso alle opinioni espresse nell'organo collegiale se solo in appunti o registrazione fonografica
- TAR Lazio Roma Sez. II, 9 maggio 2001, n. 4025 — verbale comprensivo del resoconto assembleare e nozione di documento
- TAR Lazio Roma Sez. I bis, 9 maggio 2007, n. 4155 — impossibilità di ostensione di appunti non conservati
- TAR Lazio Roma Sez. III bis, 18 gennaio 2007, n. 345 — limiti dell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico
- TAR Piemonte Sez. I, 27 maggio 2011, n. 563 — registrazioni e nozione di documento amministrativo
- Cass. civ. Sez. I, 26 agosto 2024, n. 23079 — efficacia probatoria dell'atto pubblico fino a querela di falso (limiti agli elementi estrinseci)
- Ministero dell'Interno DAIT — parere 23 luglio 2020 (verbali sedute precedente consiliatura); parere 7 febbraio 2024, n. 2673 (forma dei verbali del Consiglio comunale); parere DAIT 4 giugno 2026 (accesso del consigliere agli atti disciplinari)