L'accesso documentale disciplinato dagli artt. 22-28 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 è uno degli istituti più «trafficati» nella prassi quotidiana degli enti locali. Convivono nella pratica quattro regimi di accesso distinti:

  1. l'accesso documentale ex L. 241/1990 (oggetto principale di questo articolo);
  2. l'accesso civico semplice ex art. 5 c. 1 del D.Lgs. 33/2013 — relativo ai documenti, ai dati e alle informazioni per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, ma che l'amministrazione non ha pubblicato;
  3. l'accesso civico generalizzato (FOIA) ex art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013 — relativo a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
  4. l'accesso del consigliere comunale ex art. 43 TUEL — funzionale all'espletamento del mandato.

Hanno presupposti, ampiezza e limiti molto diversi. In questa guida ricostruiamo con taglio operativo l'accesso documentale «classico» ex L. 241/1990, l'unico che richiede un interesse qualificato dell'istante, individuandone i requisiti, la procedura, i limiti ed esclusioni, e una rassegna delle casistiche pratiche più ricorrenti per il Segretario Comunale e per gli uffici dell'ente.

📌 In sintesi.
  • L'accesso documentale è un diritto che presuppone un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata (art. 22 c. 1 lett. b).
  • Oggetto: il documento amministrativo definito in modo ampio dall'art. 22 c. 1 lett. d) — qualsiasi rappresentazione (grafica, elettromagnetica, ecc.) del contenuto di atti detenuti dalla PA e concernenti attività di pubblico interesse.
  • Termine di conclusione: 30 giorni dalla richiesta; decorsi, opera il silenzio-rigetto; tutela in 30 giorni davanti al TAR (art. 116 c.p.a.).
  • L'accesso documentale è diverso dall'accesso civico semplice (oggetto: documenti per cui c'è obbligo di pubblicazione non assolto) e dall'accesso civico generalizzato/FOIA (oggetto: documenti ulteriori), entrambi esercitabili da chiunque senza motivazione.
  • Non sono accessibili: atti coperti da segreto, atti relativi a procedimenti tributari, atti normativi/amministrativi generali in formazione, atti dei procedimenti selettivi (con limiti); appunti, brogliacci e ausili strumentali del verbalizzante (Cons. Stato Sez. III, sent. 25 maggio 2026, n. 4196).
  • L'accesso del consigliere comunale ex art. 43 TUEL ha presupposti più ampi e regime autonomo: per approfondimenti vedi → l'articolo dedicato all'accesso del consigliere comunale.

Il quadro normativo

Fonte Contenuto
L. 7 agosto 1990, n. 241 — artt. 22-28 Capo V — Accesso ai documenti amministrativi: nozione, soggetti, procedimento, esclusioni, controinteressati, rapporti con il segreto, Commissione per l'accesso, tutela
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento di attuazione del Capo V: forme dell'accesso (informale e formale), modalità di richiesta, costi, comunicazioni ai controinteressati
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (autocertificazione, copie autentiche, rilascio documenti)
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 — Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) Diritto all'uso delle tecnologie nella comunicazione con la PA (artt. 3 e ss.); accesso e copie digitali (artt. 41 e ss.)
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) + Reg. UE 2016/679 (GDPR) Bilanciamento tra accesso e tutela dei dati personali; categorie particolari di dati (art. 9 GDPR); dati giudiziari (art. 10 GDPR)
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) Accesso civico semplice (art. 5 c. 1) e generalizzato/FOIA (art. 5 c. 2); coordinamento con l'accesso documentale
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 43 Diritto di accesso del consigliere comunale: regime autonomo e ampliato
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.), art. 116 Rito speciale del giudizio sull'accesso: ricorso in 30 giorni, decisione in forma semplificata

I quattro regimi di accesso a confronto

È fondamentale, per il Segretario Comunale e per gli uffici, distinguere correttamente la natura della richiesta di accesso ricevuta. La risposta dell'ente — e i suoi tempi, contenuti, limiti — variano sensibilmente in funzione del regime applicabile.

Profilo Documentale (L. 241/90) Civico semplice (art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013) Civico generalizzato / FOIA (art. 5 c. 2) Consigliere (art. 43 TUEL)
Legittimazione Interesse diretto, concreto e attuale Chiunque, senza motivazione Chiunque, senza motivazione Solo consiglieri (in carica) per l'espletamento del mandato
Oggetto Documento amministrativo individuato Documenti, dati e informazioni per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione, ma non pubblicati Dati e documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria Tutti i documenti utili al mandato
Esito tipico Esibizione/copia del documento Pubblicazione sul sito istituzionale + comunicazione del link al richiedente Esibizione/copia del documento Esibizione/copia di tutti gli atti utili
Termine 30 giorni 30 giorni 30 giorni Tempestivo / regolamentare
Limiti / esclusioni Art. 24 L. 241/90 e regolamenti Limiti dell'obbligo di pubblicazione stesso Art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 (più ampi) Solo segreto investigativo; obbligo di riservatezza in capo al consigliere
Destinatario dell'istanza Ufficio detentore del documento RPCT (o ufficio designato) Ufficio detentore o URP Ufficio detentore
Costi A carico del richiedente (rimborso riproduzione) Gratuito Solo costo riproduzione Gratuito
Tutela TAR (art. 116 c.p.a.) o Difensore civico/Commissione accesso Ricorso al RPCT; poi TAR Riesame al RPCT; poi TAR TAR
Approfondimento Questo articolo Accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013) Accesso civico generalizzato (FOIA) Accesso del consigliere comunale

📌 Accesso civico semplice vs accesso civico generalizzato

I due strumenti, entrambi disciplinati dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, hanno presupposti diversi:

  • L'accesso civico semplice (c. 1) è un istituto di controllo dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione: si esercita quando l'ente avrebbe dovuto pubblicare un atto in «Amministrazione Trasparente» e non l'ha fatto. L'esito tipico è la pubblicazione sul sito istituzionale (e contestuale comunicazione al richiedente). L'istanza si rivolge al RPCT.
  • L'accesso civico generalizzato (FOIA) (c. 2) è invece un istituto di conoscenza diffusa dell'azione amministrativa: si esercita su dati e documenti ulteriori, non soggetti all'obbligo di pubblicazione, sui quali si attua il bilanciamento con gli interessi-limite dell'art. 5-bis.

La nozione di «documento amministrativo» (art. 22, c. 1, lett. d)

La legge fornisce una definizione molto ampia di «documento amministrativo»:

«Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».

La definizione include — in linea generale — anche atti interni, documenti elettronici, registrazioni, fotografie, mappe, piante. Il presupposto è che si tratti di una rappresentazione di un contenuto già esistente e detenuto dall'ente: l'accesso non obbliga la PA a creare documenti non esistenti né a elaborare dati su richiesta dell'istante.

📌 Cosa NON è documento amministrativo

Restano fuori dalla nozione di documento amministrativo, e quindi non accessibili ex L. 241/90:

  • i dati grezzi non già organizzati in un documento;
  • gli appunti personali, brogliacci, minute, pro-memoria del verbalizzante o del funzionario che non confluiscono in atti formali (cfr. infra Cons. Stato III n. 4196/2026);
  • i documenti che richiederebbero elaborazione ad hoc da parte della PA;
  • le opinioni espresse all'interno di organi collegiali, se rimaste a livello di mero ausilio del verbalizzante.

I soggetti legittimati: l'interesse diretto, concreto e attuale

L'art. 22, c. 1, lett. b), L. 241/90 individua come «interessati» «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Requisito Contenuto
Interesse «diretto» Riferibile direttamente alla situazione personale del richiedente; non basta un interesse di terzi o un generico «interesse pubblico» (a quello provvede il FOIA)
Interesse «concreto» Riferito a una vicenda reale e non meramente ipotetica; emerge dalla motivazione della richiesta
Interesse «attuale» Sussistente al momento della richiesta; non si accede per soddisfare meramente una curiosità retrospettiva
«Corrispondente a situazione giuridicamente tutelata» L'interesse deve agganciarsi a una posizione tutelata dall'ordinamento (diritto soggettivo, interesse legittimo, situazione personale meritevole di tutela)
«Collegata al documento» Deve esserci un nesso tra il documento richiesto e la situazione giuridica del richiedente
⚠️ Divieto di accesso «conoscitivo» o «esplorativo». L'accesso documentale non consente di chiedere alla PA atti generici, indeterminati o di natura meramente esplorativa. La richiesta deve individuare specifici documenti (o quantomeno fornire elementi sufficienti a identificarli) ed esplicitare il collegamento con la situazione giuridica del richiedente. Un'istanza generica può legittimare un diniego per carenza di interesse o di specificità dell'oggetto.

Le forme di accesso: informale e formale (D.P.R. 184/2006)

Il regolamento attuativo prevede due modalità di esercizio dell'accesso:

1

Accesso informale (art. 5 D.P.R. 184/2006)

Richiesta verbale all'ufficio competente, anche per telefono o di persona. Si applica quando, in base alla natura del documento, non risulti dubbia la legittimazione del richiedente, l'accessibilità del documento e l'assenza di controinteressati. L'ufficio risponde immediatamente con esibizione, estrazione di copia o altra modalità idonea. È la forma da privilegiare per documenti che riguardano direttamente l'istante (es. propria pratica edilizia, propria posizione tributaria) e di immediata accessibilità.

2

Accesso formale (art. 6 D.P.R. 184/2006)

Quando l'ufficio rileva la necessità di un esame più approfondito, oppure quando la richiesta riguarda controinteressati, l'istante deve presentare istanza scritta con i propri dati, l'individuazione precisa dei documenti, la motivazione (collegamento con la situazione tutelata) e l'eventuale dichiarazione sostitutiva. L'istanza si conclude entro 30 giorni.

Il procedimento di accesso formale

1

Ricezione e protocollazione dell'istanza

L'istanza va protocollata e indirizzata al responsabile dell'ufficio detentore del documento (o al Segretario, secondo l'organizzazione interna dell'ente).

2

Comunicazione ai controinteressati (art. 3 D.P.R. 184/2006)

Se la PA individua soggetti controinteressati — cioè la cui sfera giuridica può subire pregiudizio dall'accesso — è tenuta a darne comunicazione per consentire loro di presentare osservazioni entro 10 giorni. Il termine di 30 giorni per concludere il procedimento è sospeso durante questa fase.

3

Istruttoria e bilanciamento

L'ufficio verifica la legittimazione, la specificità dell'oggetto, l'eventuale ricorrenza di limiti ed esclusioni (art. 24 L. 241/90), il bilanciamento con la tutela dei dati personali dei terzi (GDPR e D.Lgs. 196/2003), eventuali segreti.

4

Decisione: accoglimento, accoglimento parziale, differimento, rifiuto

Il responsabile decide nei seguenti modi:
Accoglimento: esibizione e/o rilascio di copia (anche digitale).
Accoglimento parziale: ostensione di alcuni documenti o di parti di essi, con omissione o oscuramento delle parti riservate.
Differimento (art. 24 c. 4): rinvio temporaneo per ragioni di buon andamento dell'attività amministrativa (es. procedimento ancora in corso).
Rifiuto: per carenza dei presupposti o per ricorrenza di esclusioni.
La decisione va sempre motivata.

5

Silenzio-rigetto (art. 25 c. 4)

Decorsi 30 giorni senza risposta, la richiesta si intende respinta. Il silenzio-rigetto attiva i termini per la tutela giurisdizionale o per il ricorso amministrativo al Difensore civico/Commissione per l'accesso.

I limiti e le esclusioni (art. 24 L. 241/90)

L'art. 24 distingue tra esclusioni ex lege (assolute) ed esclusioni regolamentari (l'amministrazione individua categorie di documenti sottratti all'accesso con apposito regolamento).

Esclusioni assolute (art. 24, c. 1)

  • Documenti coperti da segreto di Stato (L. 124/2007);
  • Documenti relativi ai procedimenti tributari, per i quali valgono le specifiche disposizioni di legge;
  • Documenti contenuti in atti normativi e amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne disciplinano la formazione;
  • Documenti relativi ai procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Esclusioni regolamentari (art. 24, c. 2-7)

Ogni amministrazione individua con apposito regolamento le categorie di documenti sottratti all'accesso, a tutela di:

  • Sicurezza pubblica, ordine pubblico, attività di polizia giudiziaria;
  • Politica monetaria e valutaria;
  • Riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro la cd. cura degli interessi giuridicamente rilevanti dell'istante;
  • Attività in corso di contrattazione collettiva;
  • Documenti relativi alle strutture, ai mezzi e al personale impiegati per la tutela dell'ordine pubblico.
📌 Il bilanciamento con il diritto di difesa (art. 24, c. 7). L'accesso ai documenti contenenti dati personali non sensibili deve comunque essere consentito quando «la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici». Per le categorie particolari di dati (art. 9 GDPR — salute, vita sessuale, opinioni politiche, ecc.) l'accesso è ammesso solo se strettamente indispensabile, mentre per i dati sulla salute il bilanciamento richiede ulteriori cautele.

Casistiche pratiche ricorrenti per gli enti locali

1. Accesso agli atti di un procedimento amministrativo proprio

Il soggetto destinatario di un provvedimento o coinvolto in un procedimento amministrativo (es. SCIA edilizia, accertamento tributario, sanzione del codice della strada, gara) ha pieno diritto di accesso a tutti gli atti del procedimento che lo riguardano, ai fini della difesa dei propri interessi. Anche prima dell'adozione del provvedimento finale (art. 10 L. 241/90).

2. Accesso agli atti di gara

Negli appalti, l'accesso agli atti di gara è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 e dal rito superaccelerato dell'art. 116 c.p.a., con termine ridotto a 10 giorni. La stazione appaltante deve consentire l'accesso preservando i segreti tecnici e commerciali opposti dai concorrenti, ma sempre garantendo il diritto di difesa.

3. Accesso a documenti del personale e di terzi

Per gli atti contenenti dati personali di altri dipendenti o di privati cittadini, l'ufficio deve bilanciare l'interesse del richiedente con la tutela della privacy. La regola tipica è l'accoglimento parziale, con oscuramento dei dati non necessari ai fini dell'istante.

4. Accesso agli atti dei procedimenti disciplinari

Sull'accesso del consigliere comunale agli atti del procedimento disciplinare a carico di un dipendente, il Ministero dell'Interno (parere DAIT 4 giugno 2026) ha chiarito che il Comune è tenuto a consentirlo, con esclusione degli atti svolti nell'ambito di attività di polizia giudiziaria coperti da segreto investigativo. Per i terzi non consiglieri vale invece la disciplina ordinaria del D.Lgs. 165/2001 e i limiti ex art. 24 L. 241/90.

5. Accesso agli appunti, ai brogliacci e alle registrazioni del verbalizzante

Un'area particolarmente delicata riguarda gli ausili strumentali alla redazione di atti collegiali — appunti del Segretario, brogliacci, audio-registrazioni delle sedute. La sentenza Cons. Stato Sez. III, 25 maggio 2026, n. 4196 (est. Cons. Serlenga) conferma un orientamento consolidato: questi materiali non rientrano nella nozione di documento amministrativo accessibile.

🎯 Cons. Stato Sez. III n. 4196/2026 — il principio

«Gli appunti o le audio-registrazioni utilizzati per redigere il verbale di seduta di un organo collegiale costituiscono ausilio personale del verbalizzante e sono sottratti al diritto di accesso, che può riguardare solo il verbale di seduta».

La sentenza ribadisce la distinzione concettuale tra deliberazione (contenuto, dichiarazione di volontà dell'organo) e verbale (forma, esternazione e documentazione della deliberazione), confluenti in un unico documento ma logicamente e ontologicamente distinte (Sandulli). Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, c. 4, lett. a), TUEL, partecipa alle riunioni di Consiglio e Giunta e ne cura la verbalizzazione: il verbale è l'unico mezzo attraverso il quale può essere provata l'esistenza della deliberazione collegiale e questa può essere conosciuta all'esterno.

Perché appunti e registrazioni non sono accessibili

La Sezione III ha individuato quattro ragioni convergenti:

  1. Le registrazioni sono effettuate al solo scopo di agevolare la verbalizzazione, in conformità a regolamenti interni che ne prevedono la cancellazione dopo l'approvazione del verbale;
  2. L'onere di cancellazione dimostra la funzione meramente ancillare della registrazione rispetto al verbale stesso e la sua strumentalità alla tutela dei componenti dell'organo collegiale (verifica della fedeltà della verbalizzazione e preservazione delle opinioni espresse);
  3. Le opinioni e valutazioni espresse dai componenti degli organi collegiali, qualora raccolte in appunti, in minute o in brogliacci, non sono accessibili;
  4. Quanto «appuntato» (la cd. minuta) dal verbalizzante per la successiva redazione del verbale non è ostensibile: la funzione assegnata dall'organo collegiale (o dal regolamento) alle registrazioni è quella di mero ausilio, cedente e recedente rispetto al verbale.
⚠️ Implicazioni pratiche per il Segretario Comunale.
  • Il verbale di seduta (Consiglio, Giunta) è l'unico documento amministrativo accessibile relativo alla seduta: predisporlo con cura e nei termini regolamentari.
  • Gli appunti, le minute e le registrazioni sono ausili personali del verbalizzante, non documenti amministrativi: non vanno conservati oltre l'approvazione del verbale e non sono ostensibili.
  • La registrazione audio/video della seduta, anche se prevista dal regolamento dell'ente, ha la sola funzione di supporto alla verbalizzazione: la sua cancellazione dopo l'approvazione del verbale è prassi corretta e protegge i componenti dell'organo.
  • La registrazione integrale dell'adunanza non può sostituire il verbale (TAR Veneto Sez. II, n. 60/2002): il Segretario resta l'unico responsabile della verbalizzazione (art. 97 c. 4 lett. a TUEL).
  • Se l'istante invoca il diritto al «resoconto integrale», la richiesta va respinta motivando sulla natura non documentale del materiale, richiamando il principio Cons. Stato III n. 4196/2026.

6. Accesso agli atti dei controlli interni e ai pareri

I pareri e gli atti dei controlli interni (controllo successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione) sono in linea di principio accessibili se confluiti in atti formali. Quanto ai pareri di pre-contenzioso (ANAC), una volta resi e pubblicati, sono pacificamente accessibili.

7. Accesso del datore di lavoro o dell'avvocato

Per i procedimenti che riguardano il proprio difensore, l'accesso è garantito secondo le regole ordinarie, con eventuale documentazione del mandato professionale. Per gli atti relativi a un dipendente da parte di terzi (es. ente previdenziale, controparte processuale) vale il bilanciamento ordinario.

I costi e le modalità di rilascio (artt. 25 L. 241/90 e 7 D.P.R. 184/2006)

Modalità Costo
Esame del documento Gratuito
Rilascio di copia (cartacea) Costo di riproduzione (fissato con tariffario dell'ente, a copertura dei costi vivi)
Diritti di ricerca e visura Se previsti dall'ordinamento dell'ente, sono dovuti
Imposta di bollo Dovuta per le copie autentiche (art. 4 D.P.R. 642/1972, Tariffa allegata)
Rilascio in formato digitale Privilegiato dal CAD: copia per immagine inviata via PEC o tramite portale, anche gratuita

La tutela: rito speciale dell'art. 116 c.p.a.

Contro le determinazioni dell'amministrazione in materia di accesso (diniego espresso, diniego tacito, differimento, accoglimento parziale insoddisfacente, anche da parte di controinteressati) è proponibile ricorso al TAR nel termine perentorio di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto o dal formarsi del silenzio (art. 116 c.p.a.).

Caratteristica Regola
Termine 30 giorni dalla conoscenza del diniego o dal silenzio-rigetto
Rito Camera di consiglio, decisione in forma semplificata
Sentenza Ordina alla PA l'esibizione del documento (con eventuali limitazioni); appello entro 30 giorni
Alternativa amministrativa Ricorso al Difensore civico regionale (per gli atti degli enti locali) o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio (per atti statali) entro 30 giorni dal diniego
Effetti del ricorso amministrativo Il termine per il ricorso al TAR è sospeso e riprende a decorrere dalla decisione del Difensore civico/Commissione

Il ruolo del Segretario Comunale e degli uffici

📌 Il Segretario Comunale come «cabina di regia» dell'accesso. Pur non essendo necessariamente il responsabile diretto del procedimento di accesso documentale (di norma assegnato ai responsabili di settore), il Segretario è il custode della legittimità degli atti e, in molti enti, il Responsabile della Trasparenza (RPCT). In quanto RPCT, è il destinatario tipico delle istanze di accesso civico semplice (con il compito di sollecitare la pubblicazione) e l'organo di riesame nell'accesso civico generalizzato. Spetta al Segretario presidiare la corretta applicazione dei quattro regimi di accesso, intervenire come filtro qualitativo in caso di rifiuti, fornire indicazioni operative ai responsabili e formare i dipendenti sulla corretta qualificazione delle istanze. È utile che ogni ente adotti — o aggiorni — il regolamento sull'accesso (documentale, civico semplice, civico generalizzato), individuando l'ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) come front-office unico e definendo modulistica, tariffario, flussi interni e registro degli accessi (FOIA).

Decalogo operativo

✅ Decalogo
  1. Qualificare correttamente l'istanza tra i quattro regimi: documentale (L. 241/90)? civico semplice (art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013, su atti che andavano pubblicati)? civico generalizzato/FOIA (art. 5 c. 2)? consigliere comunale (art. 43 TUEL)? Da questa qualificazione discendono procedura, destinatario, termini, esiti e tutela.
  2. Per l'accesso documentale, verificare l'interesse qualificato dell'istante (diretto, concreto, attuale, collegato al documento).
  3. Privilegiare l'accesso informale (art. 5 D.P.R. 184/2006) quando non vi siano dubbi su legittimazione, accessibilità o controinteressati.
  4. In caso di accesso formale, individuare i controinteressati e dare loro comunicazione (10 giorni per le osservazioni).
  5. Rispettare il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento; in caso di necessità di ulteriori 30 giorni per le verifiche, ricorrere alla proroga.
  6. Decidere con provvedimento motivato (accoglimento, accoglimento parziale, differimento, rifiuto) — il silenzio costituisce rigetto.
  7. Bilanciare con la tutela della privacy: oscuramento dei dati non rilevanti per l'istante; valutazione caso per caso per dati particolari ex art. 9 GDPR.
  8. Per gli atti dei verbali di seduta: rendere accessibili i verbali, non gli appunti né le registrazioni-ausilio (Cons. Stato III n. 4196/2026).
  9. Documentare ogni passaggio: l'istruttoria sull'accesso può essere oggetto di contenzioso al TAR nei 30 giorni successivi.
  10. Adottare o aggiornare il regolamento sull'accesso dell'ente e la modulistica, sotto il coordinamento del Segretario-RPCT.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22-28 — Accesso ai documenti amministrativi
  • D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 — Regolamento di attuazione del Capo V della L. 241/90
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — Documentazione amministrativa
  • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) — Codice dell'Amministrazione Digitale
  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) + Reg. UE 2016/679 (GDPR), artt. 9 e 10
  • D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 5 e 5-bis — Accesso civico
  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 43 (accesso consigliere) e 97 c. 4 lett. a) (verbalizzazione)
  • D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.), art. 116 — Rito speciale del giudizio sull'accesso
  • D.Lgs. 3 agosto 2007, n. 124 — Segreto di Stato
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 — Imposta di bollo
  • Cons. Stato Sez. III, 25 maggio 2026, n. 4196 (est. Cons. Serlenga) — appunti, brogliacci e registrazioni del verbalizzante non sono documento amministrativo accessibile
  • Cons. Stato Sez. V, 24 aprile 1989, n. 220; Cons. Stato Sez. VI, 14 giugno 1960, n. 423 — natura del verbale
  • Cons. Stato Sez. V, 9 marzo 1963, n. 116 — efficacia probatoria del verbale (fede privilegiata)
  • Cons. Stato Sez. IV, n. 6440/2006 — inammissibilità dell'accesso ad appunti, pro-memoria o canovacci interni
  • TAR Veneto Sez. II, 14 gennaio 2002, n. 60 — registrazione su supporto magnetico assimilabile ad appunti
  • TAR Lombardia Milano Sez. III, 13 marzo 2009, n. 1914 — non sussiste accesso alle opinioni espresse nell'organo collegiale se solo in appunti o registrazione fonografica
  • TAR Lazio Roma Sez. II, 9 maggio 2001, n. 4025 — verbale comprensivo del resoconto assembleare e nozione di documento
  • TAR Lazio Roma Sez. I bis, 9 maggio 2007, n. 4155 — impossibilità di ostensione di appunti non conservati
  • TAR Lazio Roma Sez. III bis, 18 gennaio 2007, n. 345 — limiti dell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico
  • TAR Piemonte Sez. I, 27 maggio 2011, n. 563 — registrazioni e nozione di documento amministrativo
  • Cass. civ. Sez. I, 26 agosto 2024, n. 23079 — efficacia probatoria dell'atto pubblico fino a querela di falso (limiti agli elementi estrinseci)
  • Ministero dell'Interno DAIT — parere 23 luglio 2020 (verbali sedute precedente consiliatura); parere 7 febbraio 2024, n. 2673 (forma dei verbali del Consiglio comunale); parere DAIT 4 giugno 2026 (accesso del consigliere agli atti disciplinari)