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La scelta della procedura di affidamento di un contratto pubblico dipende prima di tutto da un dato apparentemente neutro ma in realtà decisivo: l'importo dell'affidamento. Sbagliare il calcolo dell'importo significa sbagliare la procedura, e sbagliare la procedura significa esporre l'ente a annullamento dell'aggiudicazione, responsabilità erariale, profili anticorruzione. La materia è disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (con le precisazioni dell'Allegato I.1) e dalla disciplina sulle procedure dettata dagli artt. 50, 71-76 D.Lgs. 36/2023. L'art. 14 detta regole stringenti su cosa includere nel valore stimato (opzioni di rinnovo, proroghe, varianti predefinite, premi per i candidati, lotti) e cosa escludere (IVA, oneri di sicurezza interni, costi del personale interno). Questo approfondimento ricostruisce passo per passo il metodo di calcolo, le regole speciali sui contratti misti e sui lotti, le soglie europee aggiornate al 2026, le procedure applicabili per fasce di importo. In coda all'articolo trovi il wizard interattivo «Quale procedura devo utilizzare?»: inserisci tipo di affidamento e importo, e ottieni in tempo reale la procedura applicabile con tutti i riferimenti normativi.

1. Il quadro normativo: art. 14 D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.1

FonteContenuto
Art. 14 D.Lgs. 36/2023 — «Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti» Norma cardine: definisce le soglie europee (c. 1) e detta le regole sul calcolo del valore stimato (cc. 4-22). Disciplina dei lotti (c. 6), durata indeterminata, accordi quadro (c. 7), contratti misti (c. 18)
Allegato I.1 D.Lgs. 36/2023 — «Definizioni» Art. 3: definizioni di «appalto», «lavori», «servizi», «forniture», «concessione», «PPP», «accordo quadro», «sistema dinamico di acquisizione», «opzione», «proroga tecnica», «quinto d'obbligo» (rilevanti per identificare il perimetro economico)
Art. 50 D.Lgs. 36/2023 — «Procedure per gli affidamenti sotto soglia» Cinque tipologie di affidamento sotto soglia in base all'importo: (a) affidamento diretto lavori < 150.000 €; (b) affidamento diretto servizi/forniture < 140.000 €; (c) negoziata 5 operatori lavori 150-1.000.000 €; (d) negoziata 10 operatori lavori 1-soglia UE; (e) negoziata 5 operatori servizi/forniture 140.000-soglia UE
Artt. 71-76 D.Lgs. 36/2023 Procedure ordinarie sopra soglia: aperta (art. 71), ristretta (art. 72), competitiva con negoziazione (art. 73), dialogo competitivo (art. 74), partenariato per l'innovazione (art. 75), procedura negoziata senza pubblicazione (art. 76: solo in casi tassativi)
Artt. 49 + Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 Principio di rotazione (art. 49) — opera per le procedure di cui all'art. 50 c. 1 lett. a-d; soglie europee aggiornate ogni due anni con regolamento UE
Art. 18 D.Lgs. 36/2023 Contratti misti: applicazione della disciplina relativa all'oggetto principale del contratto (art. 14 c. 18). Identificazione dell'oggetto principale in base al criterio del valore economico stimato e della prevalenza
Reg. UE che fissa le soglie ogni due anni Le soglie UE sono aggiornate ogni due anni dalla Commissione europea con regolamento delegato; vigenti dal 1° gennaio dell'anno di adozione. Per il 2026 valgono le soglie del Reg. UE delegato 2023/2496 (in vigore dal 1°/1/2024) prorogate

2. La nozione di «valore stimato del contratto»

📌 Art. 14 c. 4 D.Lgs. 36/2023 — La definizione

«Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara».

Il valore stimato è quindi una previsione massimale dell'esborso finanziario dell'ente per quel singolo contratto, comprensiva di tutto ciò che potrebbe essere speso nel ciclo di vita del rapporto. È una base imponibile ai fini della scelta della procedura: si confronta con le soglie europee per determinare se la procedura è sopra o sotto soglia, e si confronta con le soglie dell'art. 50 per scegliere la procedura applicabile sotto soglia.

⚠️ Il principio anti-elusivo (art. 14 c. 5). «La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escludere l'appalto dall'ambito di applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice». Il frazionamento artificioso è sanzionato con annullamento dell'aggiudicazione.

3. Cosa include il valore stimato (art. 14 c. 4)

L'art. 14 c. 4 elenca espressamente le voci che la stazione appaltante deve includere nel valore stimato. Si tratta di un'elencazione tassativa derivante dalla Direttiva 2014/24/UE, recepita integralmente nel Codice 2023.

✅ Le sei voci da includere obbligatoriamente.
  1. L'importo dell'affidamento principale: il valore complessivo del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per la prestazione contrattuale principale, per la durata dell'affidamento e per le quantità previste;
  2. Le opzioni di rinnovo: se il contratto prevede la facoltà della SA di rinnovare alla scadenza, il valore dei rinnovi previsti va incluso nel calcolo;
  3. Il quinto d'obbligo ex art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023: l'opzione contrattuale del 20% in aumento/diminuzione è una modifica del contratto preordinata nei documenti di gara → il suo valore va incluso nel calcolo (TAR Lombardia Milano 329/2025);
  4. La proroga tecnica ex art. 120 c. 11 D.Lgs. 36/2023: l'opzione di proroga, anche tecnica, predefinita nella lex specialis va inclusa nel calcolo (TAR Bolzano ord. 100/2025);
  5. I premi e i pagamenti per i candidati o offerenti: se la lex specialis prevede premi o pagamenti per i partecipanti alla procedura (es. concorsi di progettazione), tali importi vanno conteggiati;
  6. Le varianti contrattuali predefinite: le modifiche ex art. 120 c. 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023 («modifiche previste a priori nei documenti di gara») rientrano nel calcolo.

3.1 Il principio del «valore complessivo stimato»

La logica del legislatore è chiara: il valore stimato deve riflettere la spesa massima ipotizzabile per l'amministrazione. Non si tratta del valore minimo (es. corrispettivo base senza opzioni) né del valore probabile, ma del valore massimo calcolato considerando tutti gli scenari di estensione del rapporto contrattuale già previsti nei documenti di gara.

📌 Esempio operativo. Comune che indice una gara di servizio di pulizia degli uffici. Durata prevista: 3 anni. Corrispettivo annuale: € 50.000. Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni. Quinto d'obbligo (20% in aumento). Calcolo del valore stimato:
  • Base: € 50.000 × 3 anni = € 150.000
  • + Opzione rinnovo: € 50.000 × 2 anni = € 100.000
  • + Quinto d'obbligo: (150.000 + 100.000) × 20% = € 50.000
  • Valore stimato totale = € 300.000 (oltre la soglia UE per i servizi → procedura aperta)
Se l'ente avesse considerato solo i € 150.000 del triennio base, avrebbe scelto la procedura negoziata sotto soglia (errore di calcolo + procedura sbagliata = annullabilità).

4. Cosa NON include il valore stimato

Tre voci si presentano sistematicamente nei contratti pubblici e devono essere escluse dal calcolo del valore stimato. Sapere quali costi non rientrano è essenziale per non sovrastimare l'importo (con conseguente attivazione di procedure più gravose del necessario).

🚫 Le tre voci da escludere obbligatoriamente.
  1. L'IVA: l'art. 14 c. 4 è esplicito — il calcolo è effettuato al netto dell'IVA. L'imposta sul valore aggiunto è un onere tributario, non un corrispettivo per l'operatore economico;
  2. Gli oneri della sicurezza «da interferenze» (DUVRI ex art. 26 D.Lgs. 81/2008): sono importi non soggetti a ribasso e distinti dal valore della prestazione (in dottrina e prassi prevale l'esclusione dal calcolo delle soglie, salvo specifiche fattispecie);
  3. I costi del personale interno della SA: i costi della struttura amministrativa che gestisce la procedura (RUP, commissari, addetti gara) non sono corrispettivo per l'operatore economico e non vanno conteggiati.

4.1 Una precisazione su oneri sicurezza e costi manodopera dell'operatore

⚠️ Attenzione alla distinzione. Esistono tre voci diverse che vanno trattate separatamente:
  • Costo del personale dell'operatore economico (manodopera): è parte del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario; va sempre incluso nel valore stimato. Va però evidenziato nei documenti di gara come voce separata e non assoggettata a ribasso eccessivo (art. 41 c. 14 D.Lgs. 36/2023);
  • Oneri di sicurezza aziendali: a carico dell'operatore economico per la gestione dei propri lavoratori (D.Lgs. 81/2008). Sono parte del corrispettivo e vanno inclusi nel valore stimato. Vanno indicati separatamente dal concorrente in offerta;
  • Oneri della sicurezza da interferenze (DUVRI): a carico della SA per le interferenze tra le attività dell'operatore e quelle dell'ente. Non soggetti a ribasso. Tipicamente esclusi dal valore stimato ai fini delle soglie.

5. Regole speciali: contratti misti, lotti, durata indeterminata, accordi quadro

5.1 Contratti misti (art. 18 + art. 14 c. 18)

Un contratto misto ha per oggetto più tipologie di prestazioni (es. fornitura + servizio di installazione e manutenzione; lavori + fornitura di componenti). La disciplina applicabile (procedura, soglia) è quella relativa all'oggetto principale, individuato in base al valore economico prevalente.

📌 Esempio. Contratto per fornitura di sistemi analitici per laboratorio (€ 800.000) con interventi accessori di adeguamento edile e impiantistico (€ 80.000). Oggetto principale: fornitura. Si applica la disciplina delle forniture e la soglia di € 221.000. Lavori accessori non determinanti la disciplina applicabile (TAR Molise 71/2026 sui contratti misti adattamenti edilizi/forniture).

5.2 Suddivisione in lotti (art. 14 c. 6)

🚨 Lotti — la regola chiave. «Quando un'opera prevista, un servizio progettato o l'acquisto di forniture omogenee possono dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, il valore stimato del contratto tiene conto del valore complessivo di tutti i lotti». In altre parole: i lotti si sommano ai fini del valore stimato. Non è ammesso il frazionamento in lotti per stare sotto soglia.

L'esempio classico è la fornitura di cancelleria per cinque uffici dello stesso ente: cinque lotti da € 30.000 ciascuno = valore stimato totale € 150.000. Non si applica l'affidamento diretto sui singoli lotti (€ 30.000 ciascuno è sotto soglia per le forniture), ma la disciplina che corrisponde al totale di € 150.000.

5.3 Contratti pubblici di durata indeterminata o accordi quadro (art. 14 c. 7)

📌 Accordi quadro e contratti a durata indeterminata

Per gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione, il valore stimato è il valore massimo di tutti gli appalti che si prevede di aggiudicare nel periodo di durata dell'accordo quadro o del sistema. Per i contratti di durata indeterminata (es. servizi continuativi senza scadenza), il valore stimato è calcolato sull'importo mensile moltiplicato per 48 (quattro anni).

5.4 Contratti pubblici regolari e periodici (art. 14 c. 9)

Per le forniture e i servizi a carattere di regolarità destinati ad essere rinnovati periodicamente (es. fornitura annuale di derrate alimentari per le mense scolastiche), il valore stimato è basato:

  • sul valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi aggiudicati durante i 12 mesi precedenti, adeguato per tenere conto di prevedibili variazioni di quantità e valore;
  • oppure sul valore stimato complessivo dei contratti analoghi successivi aggiudicati nel corso dei 12 mesi successivi all'esecuzione del primo affidamento.

6. Le soglie europee 2026

Le soglie di rilevanza europea definiscono la linea di confine tra sotto soglia (procedure semplificate ex art. 50) e sopra soglia (procedure ordinarie artt. 71 ss.). Sono aggiornate ogni due anni con regolamento delegato della Commissione europea. Per il 2026 sono:

Tipologia di contrattoSoglia UE 2026
Appalti pubblici di LAVORI€ 5.538.000
CONCESSIONI di lavori e di servizi€ 5.538.000
Appalti pubblici di SERVIZI E FORNITURE aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici centrali (es. Ministeri)€ 143.000
Appalti pubblici di SERVIZI E FORNITURE aggiudicati da AMMINISTRAZIONI SUB-CENTRALI (Comuni, Province, Regioni, enti locali)€ 221.000
Appalti di servizi sociali e altri servizi specifici (Allegato XIV D.Lgs. 36/2023)€ 750.000
📌 Per gli enti locali — la soglia di riferimento per servizi e forniture è € 221.000. I Comuni e gli altri enti locali rientrano nella categoria delle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. La soglia più alta (rispetto a quella delle amministrazioni centrali) riflette il principio di proporzionalità: meno burocrazia per soggetti con minore complessità organizzativa.

7. Procedure applicabili per i lavori

Fascia di importoProcedura applicabileRiferimento
≤ € 150.000 Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori, assicurando il possesso di documentate esperienze pregresse e il rispetto del principio di rotazione Art. 50 c. 1 lett. a)
€ 150.001 — € 1.000.000 Procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi di operatori; rotazione obbligatoria Art. 50 c. 1 lett. c)
€ 1.000.001 — € 5.538.000 (soglia UE) Procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 10 operatori economici; rotazione obbligatoria. La SA deve essere qualificata almeno L3 per la fase di progettazione/affidamento (cfr. approfondimento qualificazione SA) Art. 50 c. 1 lett. d)
> € 5.538.000 Procedura aperta o ristretta con pubblicazione del bando in GUUE. SA qualificata L2 (fino alle soglie UE) o L1 (senza limiti) Artt. 71-72; art. 63 c. 6

8. Procedure applicabili per servizi e forniture

Fascia di importoProcedura applicabileRiferimento
≤ € 140.000 Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori. Possibile uso autonomo di MEPA/CONSIP ex art. 62 c. 6 lett. c) anche per SA non qualificate (Parere MIT 2379/2024) Art. 50 c. 1 lett. b)
€ 140.001 — € 221.000 (soglia UE enti locali) Procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno 5 operatori economici; rotazione obbligatoria Art. 50 c. 1 lett. e)
> € 221.000 Procedura aperta o ristretta con pubblicazione del bando in GUUE. SA qualificata SF2 (fino a € 5 mln) o SF1 (senza limiti) Artt. 71-72; art. 63 c. 6
Servizi sociali e altri servizi specifici Allegato XIV (≤ € 750.000) Disciplina speciale agevolata ex artt. 127-129; ammessa procedura negoziata o aperta sotto soglia con minor formalismo Artt. 127-129

9. Procedure applicabili per concessioni e PPP

Le concessioni di lavori e di servizi e i contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) hanno disciplina specifica negli artt. 174-205 D.Lgs. 36/2023. Per il calcolo del valore stimato si applica l'art. 179: il valore della concessione è il fatturato totale del concessionario per la durata della concessione (non il solo canone dovuto alla SA).

FasciaProcedura applicabileRiferimento
Concessione di valore < € 140.000 Affidamento diretto possibile, fermi i principi del Codice. Cfr. Cons. Stato V n. 4185/2026 sulle micro concessioni Art. 187
Concessione di valore € 140.000 — € 5.538.000 Procedura comparativa con principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento. SA qualificata almeno SF2 + presenza di un soggetto con esperienza triennale nella gestione di PEF e rischi (art. 5 c. 5 All. II.4) Artt. 187 + 174 ss.
Concessione di valore > € 5.538.000 Procedura aperta o ristretta con pubblicazione in GUUE; SA qualificata SF1 + esperto PEF/rischi Artt. 188 + 174 ss.
PPP — Partenariato pubblico-privato Disciplina ex artt. 174-178: procedure aperte o ristrette in funzione della complessità tecnica e finanziaria del progetto; analisi dei rischi e matrice dei rischi obbligatorie Artt. 174-178

🧩 Strumento 10. Wizard «Quale procedura devo utilizzare?»

Inserisci la tipologia di affidamento e l'importo a base di gara (valore stimato calcolato secondo i criteri di cui ai §§ 3-5): il wizard restituisce in tempo reale la procedura applicabile, il numero minimo di operatori da invitare, gli obblighi di qualificazione SA, e tutti i riferimenti normativi.

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Quale procedura devo utilizzare?

Strumento basato sugli artt. 14, 50, 71-76 D.Lgs. 36/2023 e sull'Allegato II.4 (qualificazione SA).

⚖️ Verifica che il valore stimato inserito includa già opzioni di rinnovo, proroghe, quinto d'obbligo, varianti predefinite (cfr. § 3).

11. Sei errori frequenti nel calcolo dell'importo

🚨 Errori ricorrenti che portano all'annullamento dell'aggiudicazione.
  1. Omissione delle opzioni di rinnovo: contratti triennali con rinnovo biennale valutati solo per il triennio base. Errore frequente; cfr. TAR Lombardia Milano 329/2025.
  2. Omissione del quinto d'obbligo: il 20% di estensione è opzione contrattuale e va incluso. Cfr. TAR Lombardia Milano 329/2025.
  3. Frazionamento dei lotti: cinque lotti da € 30.000 conteggiati separatamente per stare sotto soglia. Vietato ex art. 14 c. 6.
  4. Inclusione errata dell'IVA: applicazione delle soglie sull'importo con IVA. Conseguenza: scelta della procedura più gravosa del necessario.
  5. Confusione tra «valore base» e «valore stimato»: il valore stimato include opzioni, varianti, proroghe; il valore base è solo la prestazione minima. Le procedure si scelgono sul valore stimato.
  6. Errore nell'identificazione dell'oggetto principale di un contratto misto: applicazione della disciplina dei lavori a un contratto in cui prevale la fornitura. Cfr. TAR Molise 71/2026.
✅ Dieci presidi del RUP nella determinazione dell'importo
  1. Predisporre il «quadro economico» del contratto con voci separate per: prestazione principale, opzioni di rinnovo, quinto d'obbligo, varianti predefinite, eventuali premi/pagamenti per i candidati.
  2. Calcolare il valore stimato come somma di tutte le voci, IVA esclusa.
  3. Verificare la presenza di lotti separati: se sì, sommare i valori per la verifica della soglia.
  4. Identificare l'oggetto principale nei contratti misti: prevalenza economica della prestazione.
  5. Documentare il calcolo in una relazione tecnico-economica allegata alla decisione a contrarre ex art. 17.
  6. Verificare le soglie europee vigenti alla data del bando: aggiornate ogni due anni.
  7. Scegliere la procedura in base al valore stimato e alla tipologia (lavori / servizi e forniture / concessione / PPP / servizi sociali).
  8. Verificare la qualificazione SA richiesta per quella procedura (cfr. approfondimento qualificazione SA).
  9. Motivare nella decisione a contrarre la scelta della procedura, dando atto del calcolo del valore stimato e dei criteri seguiti.
  10. Conservare la documentazione per almeno 5 anni: indagini di mercato, preventivi, schede di calcolo, verbali della commissione (per eventuali contenziosi).

Conclusioni

Il calcolo del valore stimato è il fondamento dell'intera procedura di affidamento: sbagliare il calcolo significa sbagliare la procedura. L'art. 14 D.Lgs. 36/2023 fornisce una griglia chiara — opzioni, rinnovi, quinto d'obbligo, varianti, premi, lotti, contratti misti — che il RUP deve applicare con rigore per evitare contenziosi e responsabilità erariali. Le soglie europee sono il discrimine tra procedure semplificate (art. 50) e procedure ordinarie (artt. 71 ss.); per gli enti locali la soglia di riferimento per servizi e forniture è € 221.000, quella per lavori è € 5.538.000. Il wizard interattivo integrato in questo articolo restituisce in tempo reale la procedura applicabile con i riferimenti normativi: uno strumento operativo da consultare prima di ogni nuova procedura. Si raccomanda sempre la verifica con il Responsabile del settore competente e con il Segretario Comunale per la motivazione qualificata della decisione a contrarre.

Fonti di riferimento. Quadro normativo: Costituzione, artt. 41, 97, 117; D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice contratti pubblici), in particolare artt. 14 (soglie e metodi di calcolo), 17 (decisione a contrarre), 18 (contratti misti), 41 c. 14 (costi manodopera), 49 (rotazione), 50 (procedure sotto soglia), 62-63 (qualificazione SA), 71-76 (procedure ordinarie), 92 (termini), 120 cc. 9-11 (quinto d'obbligo, proroghe, opzioni), 127-129 (servizi sociali), 174-205 (concessioni e PPP); Allegato I.1 (definizioni); Allegato II.4 (qualificazione SA); Allegato II.14 (soglie); Allegato XIV (servizi sociali e altri servizi specifici); D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26 (DUVRI); D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le residue previsioni applicabili; Reg. UE 2014/24/UE (direttiva appalti); Reg. UE delegato 2023/2496 (soglie 2024-2025); D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo al Codice). Prassi: Parere MIT 17 aprile 2024 n. 2379 (uso autonomo MEPA/CONSIP); Linee guida ANAC delibera 441/2022 (qualificazione SA). Giurisprudenza: TAR Lombardia, Milano, sez. I, 30 gennaio 2025, n. 329 (corretta quantificazione del valore dell'appalto comprensiva di opzioni e proroga tecnica); TRGA Bolzano, ordinanza 11 settembre 2025, n. 100 (valore stimato comprensivo di opzioni o rinnovi del contratto); TAR Molise, sez. I, 4 febbraio 2026, n. 71 (contratti misti — disciplina dell'oggetto principale); Cons. Stato Sez. V, sentenza 25 maggio 2026, n. 4185 (affidamento diretto delle micro concessioni); TAR Lazio, sentenza 8 giugno 2026, n. 10514 (project financing). Cfr. anche gli approfondimenti collegati: qualificazione delle stazioni appaltanti; principio di rotazione; proroga tecnica art. 120 c. 11; revisione prezzi art. 60; affidamenti diretti. Le considerazioni espresse hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale.