La mobilità del personale è uno degli strumenti più duttili — e spesso più sottoutilizzati — a disposizione del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Personale per gestire il fabbisogno di risorse umane in tempi rapidi, senza dover attivare le procedure concorsuali (con i loro tempi tipici di 6-9 mesi). L'ordinamento italiano non conosce «la mobilità» al singolare, ma una molteplicità di istituti — ciascuno con presupposti, procedure, effetti giuridici, oneri economici e conseguenze sulle capacità assunzionali profondamente diversi. Confondere gli istituti (per esempio scambiare un comando per una mobilità volontaria, o attivare lo scavalco d'eccedenza senza le condizioni di legge) espone l'ente a rilievi della Corte dei conti e a contenzioso col dipendente. Questo approfondimento offre al Segretario Comunale una mappa sistematica delle 12 principali tipologie di mobilità negli enti locali, con particolare attenzione alle novità 2023-2026 (scavalco d'eccedenza esteso ai Comuni ≤ 25.000 abitanti dal DL 75/2023, obbligo Portale InPA anche per la mobilità volontaria, mobilità genitoriale ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001, novità del PIAO).

📌 In sintesi: l'ordinamento italiano prevede tre grandi famiglie di mobilità del personale pubblico: (1) mobilità in senso stretto con trasferimento definitivo del dipendente da un'amministrazione all'altra (mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001; mobilità collettiva per eccedenze ex artt. 33-34; mobilità obbligatoria pre-concorso ex art. 34-bis); (2) mobilità temporanea con mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza (comando ex art. 56 D.Lgs. 165/2001; distacco funzionale; assegnazione temporanea per motivi familiari ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001; mobilità L. 104/1992 art. 33); (3) rapporti di lavoro «parallelo» in cui il dipendente svolge attività per più enti simultaneamente (scavalco d'eccedenza ex art. 1 c. 557 L. 311/2004 esteso ai Comuni ≤ 25.000 ab. dal DL 75/2023; scavalco condiviso/convenzionato ex art. 14 CCNL FL 2004 + art. 1 c. 124 L. 145/2018). A queste si aggiungono fattispecie speciali: trasferimento d'ufficio per motivi di servizio; comando dei Segretari Comunali ex art. 15 DPR 465/1997; passaggi intercompartimentali. Il Portale unico del reclutamento InPA è oggi il canale tassativo anche per la mobilità volontaria (DL 80/2021 + successivi correttivi 2023-2026).

1. Quadro normativo

Fonte Istituto disciplinato
Costituzione, art. 97 c. 3-4Concorso pubblico come regola + eccezioni (mobilità come modalità alternativa)
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 30, 33, 34, 34-bis, 35, 56, 70 c. 12Mobilità volontaria + eccedenze + disponibilità + mobilità pre-concorso + comando
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. maternità/paternità), art. 42-bisAssegnazione temporanea per genitori con figli minori di 3 anni
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 c. 5-bis, 5-terTrasferimento per assistenza a familiari con disabilità grave
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1 c. 557 (come mod. DL 44/2023 e DL 75/2023)Scavalco d'eccedenza per Comuni ≤ 25.000 abitanti + Unioni
L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 c. 124Scavalco condiviso/convenzionato tra enti locali
CCNL Comparto Funzioni Locali, art. 14 (CCNL 22/1/2004) — recepito nei CCNL successiviScavalco convenzionato — disciplina contrattuale
D.L. 9 giugno 2021, n. 80 conv. L. 113/2021 + DPR 82/2023Obbligo Portale unico reclutamento InPA anche per la mobilità volontaria
D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, artt. 14 e 15Comando dei Segretari Comunali
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 39 e 89 (competenza), 91 (assunzioni)Autonomia organizzativa dell'ente + programmazione
D.L. 22 giugno 2023, n. 75 conv. L. 112/2023, art. 28 c. 1-bisEstensione dello scavalco d'eccedenza fino a 25.000 abitanti
D.L. 22 aprile 2023, n. 44 conv. L. 74/2023Interventi correttivi sulla disciplina delle assunzioni (concorsi e mobilità)
Corte cost. sent. n. 199/2018 + 4/2013La mobilità volontaria non è surrogato del concorso — limiti costituzionali
Cass. SS.UU. sent. n. 18572/2018Natura della mobilità volontaria — cessione del contratto (non concorso)

⚖️ Il principio costituzionale di partenza (art. 97 Cost.)

L'art. 97 c. 4 Cost. sancisce che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge». La mobilità non è un modo di accesso al pubblico impiego — è un modo di gestire personale già assunto nella pubblica amministrazione. Chi accede per la prima volta all'impiego pubblico deve superare un concorso; chi è già dipendente pubblico può, a determinate condizioni, essere trasferito ad altra PA senza nuovo concorso. La Corte costituzionale ha più volte ribadito questo confine (sentt. 4/2013 e 199/2018): la mobilità volontaria non può diventare un surrogato del concorso — deve conservare la sua natura di strumento di razionalizzazione del personale esistente.

2. Le tre famiglie della mobilità

Famiglia Effetti sul rapporto Istituti principali
(1) Mobilità in senso strettoTrasferimento definitivo del rapporto di lavoro all'ente di destinazione. Cessa il rapporto con l'ente di provenienza.Mobilità volontaria (art. 30); mobilità obbligatoria pre-concorso (art. 34-bis); mobilità collettiva per eccedenze (artt. 33-34); mobilità intercompartimentale
(2) Mobilità temporaneaMantenimento del rapporto con l'ente di appartenenza + prestazione temporanea presso altro ente. Il dipendente resta nel ruolo dell'ente di appartenenza.Comando (art. 56); distacco funzionale; assegnazione temporanea genitoriale (art. 42-bis D.Lgs. 151/2001); trasferimento L. 104/1992
(3) Rapporti di lavoro «parallelo»Coesistenza di due rapporti (o due prestazioni) per due enti diversi. Non c'è trasferimento né cessione.Scavalco d'eccedenza (art. 1 c. 557 L. 311/2004); scavalco condiviso/convenzionato (art. 14 CCNL FL + art. 1 c. 124 L. 145/2018)

3. Mobilità volontaria (art. 30 D.Lgs. 165/2001)

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Mobilità volontaria per passaggio diretto
Definitiva

È la forma più conosciuta e utilizzata di mobilità: un dipendente di ruolo di una PA fa domanda per un posto vacante bandito da un'altra PA (di norma di pari o inferiore categoria/area, con corrispondenza di profilo professionale). Se selezionato, l'ente di destinazione richiede il nulla osta all'ente di appartenenza. Con l'accettazione del nulla osta e la sottoscrizione del contratto individuale, il rapporto di lavoro si trasferisce definitivamente.

Requisiti:

  • Anzianità: il dipendente deve essere di ruolo (non a tempo determinato) — di norma con superamento del periodo di prova (varia da 4 a 12 mesi a seconda del profilo);
  • Corrispondenza di categoria/area e profilo: la nuova assegnazione deve essere in una categoria/area equivalente a quella di provenienza + in un profilo professionale corrispondente. Non è ammessa mobilità «in salita» (verso categoria superiore) senza concorso;
  • Superamento della selezione comparativa: l'ente di destinazione pubblica un avviso su Portale InPA e valuta i candidati con criteri predeterminati (di norma: colloquio + valutazione titoli).

Procedura in 7 passi: (1) verifica della copertura nel PIAO/PTFP; (2) determinazione di indizione dell'avviso; (3) pubblicazione dell'avviso tassativa sul Portale InPA (D.Lgs. 165/2001 art. 35-ter, in coerenza con la disciplina generale delle procedure di reclutamento del personale); (4) presentazione delle domande dei candidati (dipendenti di ruolo di altre PA); (5) valutazione comparativa (colloquio + titoli); (6) individuazione del candidato + richiesta di nulla osta all'ente di appartenenza (l'ente ha di norma 30 giorni per rispondere — silenzio equivale a diniego); (7) sottoscrizione del contratto individuale con effetto di trasferimento definitivo.

Effetti economico-organizzativi: l'ente di destinazione assume la spesa integrale (incluso il TFR pro rata); l'ente di provenienza registra la cessazione. L'anzianità di servizio si riporta integralmente. Il dipendente conserva le progressioni orizzontali maturate.

⚠️ Il nulla osta e la sua natura giuridica: il nulla osta dell'ente di appartenenza è un atto discrezionale non condizionato (Cass. SS.UU. 18572/2018). L'ente può negarlo per esigenze organizzative sopravvenute (es. carenza di organico nel profilo interessato); il diniego motivato non è impugnabile dal dipendente in sede giurisdizionale, salvo casi di manifesto arbitrio. La stessa Corte cost. (sent. 199/2018) ha precisato che il consenso della PA di appartenenza è ricettizio — l'ente di destinazione può procedere all'assunzione solo dopo averlo ricevuto.

4. Mobilità obbligatoria pre-concorso (art. 34-bis D.Lgs. 165/2001)

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Comunicazione pre-concorso al Dipartimento Funzione Pubblica
Adempimento obbligatorio

Prima di indire qualsiasi concorso pubblico, la PA deve comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Centro per l'Impiego regionale i posti che intende coprire. La finalità è consentire l'eventuale collocamento di personale in disponibilità (dipendenti di PA che si trovano in stato di eccedenza, ex art. 33-34 D.Lgs. 165/2001). Se dopo 45 giorni dalla comunicazione non è stato collocato alcun dipendente in disponibilità corrispondente al profilo richiesto, l'ente può procedere con il concorso.

Conseguenze della violazione: il concorso indetto senza previa comunicazione ex art. 34-bis è illegittimo e può essere annullato dal TAR. La verifica va fatta anche prima della mobilità volontaria quando questa costituisce di fatto un'assunzione (Corte conti Sez. Aut. del. 25/SEZAUT/2016).

🔗 Cronologia degli adempimenti pre-concorso

  1. Giorno 0: PIAO/PTFP con individuazione dei posti da coprire;
  2. Giorno 1: comunicazione ex art. 34-bis a Dipartimento FP + Centro per l'Impiego regionale;
  3. Giorno 45: decorso il termine senza collocamento, l'ente può procedere con avviso di mobilità volontaria (art. 30) e/o bando di concorso;
  4. Prassi consolidata: molti enti bandiscono contestualmente avviso di mobilità volontaria (con termine breve, es. 15-30 gg) e concorso pubblico, condizionando l'espletamento del concorso all'esito negativo della mobilità.

5. Mobilità collettiva ed eccedenze (artt. 33-34 D.Lgs. 165/2001)

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Gestione delle eccedenze di personale
Definitiva

Il sistema degli artt. 33 e 34 D.Lgs. 165/2001 disciplina le situazioni di eccedenza di personale nella PA. Quando la ricognizione annuale della dotazione organica evidenzia esuberi:

  • Fase 1 — Ricognizione dell'eccedenza: l'ente rileva formalmente lo stato di eccedenza + attiva le procedure di ricollocazione interna;
  • Fase 2 — Collocamento in disponibilità: il personale eccedente è collocato in disponibilità (con corresponsione di un'indennità economica ridotta) e iscritto in un elenco nazionale gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
  • Fase 3 — Ricollocazione: le PA che devono coprire posti vacanti attingono prioritariamente da tale elenco (art. 34-bis — vd. § 4). Se dopo 24 mesi il dipendente non è ricollocato, il rapporto di lavoro cessa.

Applicazione pratica limitata: nella prassi degli enti locali, la mobilità collettiva è raramente attivata perché richiede il preventivo riconoscimento formale dello stato di eccedenza — atto politicamente delicato. Più frequentemente si utilizzano meccanismi di riorganizzazione interna senza dichiarazione di eccedenza.

6. Mobilità intercompartimentale

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Passaggio tra comparti di contrattazione diversi
Definitiva

Il dipendente pubblico può transitare da un comparto di contrattazione ad un altro (es. da Regioni-EELL a Funzioni Centrali, da Sanità a Regioni-EELL, ecc.) attraverso la procedura di mobilità volontaria ex art. 30. La particolarità è l'equiparazione dei livelli di inquadramento: le categorie/aree dei diversi comparti non coincidono e occorre applicare le tabelle di equiparazione approvate con DPCM.

Comparti principali:

  • Funzioni Locali (Regioni + EELL + Unioni + Consorzi ex art. 30 TUEL);
  • Funzioni Centrali (Ministeri + Agenzie fiscali + Enti pubblici non economici);
  • Sanità (Aziende del SSN + Aree miste);
  • Istruzione e Ricerca (Scuola + Università + AFAM + Enti di ricerca);
  • Autorità indipendenti (comparti separati).

Per gli enti locali la mobilità intercompartimentale più frequente è: dal comparto Ministeri al comparto Funzioni Locali (dipendenti statali che chiedono il trasferimento nel Comune di residenza), dalla Sanità al Comune (assistenti sociali, personale amministrativo), dalla Scuola al Comune (personale amministrativo del MIM).

7. Il comando (art. 56 D.Lgs. 165/2001)

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Comando — assegnazione temporanea con mantenimento del rapporto
Temporanea

Il comando è un istituto temporaneo con cui un dipendente di ruolo viene assegnato a prestare servizio presso una PA diversa da quella di appartenenza, mantenendo il rapporto giuridico di lavoro con l'ente originario. Il dipendente resta nel ruolo dell'ente di provenienza (che continua a formalmente essere il suo datore di lavoro), ma svolge le sue funzioni presso l'ente destinatario. Non è disciplinato in modo organico da una singola disposizione: si desume dagli artt. 56 e 70 c. 12 D.Lgs. 165/2001 e dalla prassi consolidata.

Caratteristiche:

  • Durata: temporaneo (di norma da 6 mesi a 3 anni — di prassi rinnovabile); non può essere a tempo indeterminato (in tal caso si configura mobilità);
  • Oneri economici: il trattamento economico è di norma a carico dell'ente destinatario (rimborso all'ente di appartenenza) — salvo diversa pattuizione;
  • Consenso: richiede il consenso del dipendente + l'accordo tra le due amministrazioni (nessuna delle due può imporre il comando all'altra);
  • Effetti giuridici: il dipendente conserva i diritti quiescibili presso l'ente di appartenenza (progressioni, ferie maturate, ecc.) + segue il regime disciplinare dell'ente destinatario per il periodo del comando.

Differenza cruciale rispetto alla mobilità: nel comando il rapporto non si trasferisce — al termine del comando il dipendente rientra automaticamente nell'ente di appartenenza. Nella mobilità volontaria, invece, il trasferimento è definitivo.

💡 Casi d'uso tipici del comando negli enti locali

  • Copertura urgente di un posto vacante in attesa dell'espletamento del concorso;
  • Progetto temporaneo (es. gestione di un PNRR + implementazione di un servizio innovativo);
  • Distacco presso enti sovracomunali (Unioni, Consorzi, Distretti sociosanitari — vd. anche § seguente);
  • Sostituzione di personale in aspettativa/congedo di lungo periodo.

8. Il distacco funzionale

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Distacco — assegnazione di funzioni specifiche
Temporanea

Il distacco è un istituto affine al comando ma tipicamente utilizzato quando l'assegnazione è funzionale a un progetto specifico o a una missione temporanea — spesso in enti sovracomunali (Unione di Comuni, Consorzio, Distretto sociosanitario, Ambito Territoriale Sociale, GAL) senza cessione del rapporto di lavoro. La disciplina si sovrappone in gran parte a quella del comando, con alcune specificità:

  • Coordinamento gerarchico: il dipendente distaccato riceve indicazioni operative dall'ente destinatario ma la direzione «amministrativa» resta all'ente di appartenenza;
  • Oneri: variabili — spesso rimborsati pro quota tra gli enti aderenti alla forma associativa;
  • Frequente uso convenzionale: molte forme associative disciplinano il distacco tramite convenzione ex art. 30 TUEL.

9. Scavalco d'eccedenza e scavalco condiviso/convenzionato

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Scavalco d'eccedenza (art. 1 c. 557 L. 311/2004)
Parallelo

Lo scavalco d'eccedenza è uno strumento specifico per i piccoli Comuni: consente di avvalersi della prestazione lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, in eccedenza al loro orario ordinario di lavoro, per un massimo di 12 ore settimanali. Il dipendente svolge una seconda prestazione di lavoro parallela, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

🆕 Novità recentissima 2023: con successivi interventi normativi (DL 44/2023 conv. L. 74/2023 + DL 75/2023 conv. L. 112/2023 art. 28 c. 1-bis) il limite di popolazione dei Comuni destinatari è passato da 5.000 → 15.000 → 25.000 abitanti. La platea potenziale è aumentata dal 70% al 97% dei Comuni italiani — istituto oggi disponibile praticamente per tutti gli enti locali di media-piccola dimensione + tutte le Unioni.

Requisiti e limiti:

  • Ente destinatario: Comuni con popolazione ≤ 25.000 abitanti (dopo DL 75/2023) + Unioni di Comuni a prescindere dalla popolazione;
  • Ente di provenienza: qualsiasi PA (di norma altro Comune, ma può essere anche Ministero, Regione, ecc.);
  • Durata prestazione: massimo 12 ore settimanali in eccedenza all'orario ordinario del dipendente;
  • Autorizzazione preventiva dell'amministrazione di appartenenza (atto formale con motivazione sulla compatibilità);
  • Remunerazione: il dipendente riceve un compenso aggiuntivo pro rata dall'ente destinatario (in genere calcolato sul valore orario del trattamento economico);
  • Cumulo: il compenso da scavalco si somma allo stipendio ordinario (cumulo consentito dalla legge — deroga espressa al principio del rapporto unico).
⚠️ Attenzione ai limiti di orario complessivo: l'orario totale (base + scavalco) deve rispettare comunque i limiti massimi ex D.Lgs. 66/2003 (in materia di orario di lavoro) — di norma 48 ore settimanali medie in 4 mesi. La violazione espone entrambi gli enti a sanzioni dell'Ispettorato del Lavoro.
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Scavalco condiviso / convenzionato (art. 14 CCNL FL 2004 + art. 1 c. 124 L. 145/2018)
Parallelo

Lo scavalco convenzionato (talvolta detto anche «scavalco condiviso») è un istituto contrattuale — art. 14 CCNL Comparto Regioni-EELL 22/1/2004 (recepito nei CCNL successivi) — successivamente rafforzato dall'art. 1 c. 124 L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019). Consente a due o più enti di condividere un dipendente tramite convenzione per specifiche funzioni o servizi.

Differenza rispetto allo scavalco d'eccedenza:

  • Non è ore aggiuntive in eccedenza, ma ripartizione dell'orario ordinario del dipendente tra due o più enti (es. 18h Comune A + 18h Comune B, se part-time; oppure 30h Comune A + 6h Comune B, con il dipendente che presta comunque 36h complessive);
  • Richiede convenzione ex art. 30 TUEL tra gli enti;
  • Trattamento economico: ripartito pro quota tra gli enti aderenti;
  • Nessun cumulo di remunerazione — il dipendente resta a tempo pieno con distribuzione dell'orario.

Caso tipico degli enti locali: piccoli Comuni convenzionati che condividono un Segretario Comunale (segreterie convenzionate ex art. 98 c. 3 TUEL — vd. § 12), un Responsabile Servizio Finanziario, un Responsabile Ufficio Tecnico — con ripartizione oraria e riparto economico.

10. Mobilità familiare (art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 + L. 104/1992)

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Assegnazione temporanea per genitori con figli minori di 3 anni (art. 42-bis D.Lgs. 151/2001)
Temporanea

L'art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) consente al genitore con figli minori di 3 anni di ottenere l'assegnazione temporanea presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. È un diritto del dipendente, non discrezionale dell'ente. Durata massima: 3 anni. Requisito: figlio minore di 3 anni + esistenza di posto vacante corrispondente al profilo nell'ente di destinazione.

Effetti pratici: il dipendente presta servizio presso l'ente destinatario ma il rapporto di lavoro resta con l'ente di appartenenza (analogia con il comando). L'ente destinatario deve accettare la richiesta se sussistono i presupposti — il diniego motivato deve essere puntualmente giustificato (Cass. Lav. sent. 8404/2022).

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Trasferimento per assistenza a familiari con disabilità grave (L. 104/1992)
Definitiva o temporanea

L'art. 33 c. 5 e 5-bis L. 104/1992 riconosce al dipendente che assiste un familiare con disabilità grave il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e il diritto a non essere trasferito senza il proprio consenso. Il diritto opera di norma con priorità assoluta nelle procedure di mobilità volontaria e di trasferimento — con l'unica eccezione di comprovate esigenze organizzative dell'ente.

Requisiti: (a) certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/1992); (b) rapporto di parentela o affinità (di norma coniuge/convivente + parenti/affini entro 2° grado + entro 3° grado in casi qualificati); (c) assenza di altri familiari conviventi in grado di prestare assistenza. La giurisprudenza (Cass. Lav. sentt. 21114/2021 e successive) ha progressivamente esteso il diritto anche a fattispecie non strettamente ricomprese nella lettera della norma.

11. Trasferimento d'ufficio per motivi di servizio

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Trasferimento d'ufficio interno all'ente
Interna all'ente

Il trasferimento d'ufficio è la mobilità interna all'ente — spostamento del dipendente da un Servizio/Ufficio a un altro all'interno della stessa amministrazione, senza modifica del rapporto di lavoro. È di competenza del Responsabile del Personale (art. 5 c. 2 D.Lgs. 165/2001) — nei piccoli Comuni, spesso del Segretario Comunale. Non richiede consenso del dipendente (che tuttavia può contestare per illegittimità o incompatibilità del nuovo incarico con il profilo professionale).

Limiti:

  • Rispetto della categoria/area e del profilo professionale del dipendente (art. 52 D.Lgs. 165/2001);
  • Divieto di trasferimento con demansionamento (assegnazione a compiti inferiori — nulla ex art. 2103 c.c. + giurisprudenza costante Cass. Lav.);
  • Tutela della salute (L. 104/1992) e della genitorialità (D.Lgs. 151/2001);
  • Motivazione dell'atto (in caso di trasferimento contestato, l'ente deve provare la oggettiva esigenza di servizio).

12. La mobilità dei Segretari Comunali

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Mobilità del Segretario Comunale (D.P.R. 465/1997 + art. 98 TUEL)
Speciale

Il Segretario Comunale ha una disciplina di mobilità speciale in ragione del suo status duale: dipendenza funzionale dall'ente ma appartenenza all'Albo Nazionale gestito dal Ministero dell'Interno. Le forme sono:

  • Nomina in altro ente (art. 99 TUEL): il Sindaco può nominare Segretario un iscritto all'Albo Nazionale — con la nomina il precedente Segretario cessa ex lege (spoils system relativo al Sindaco che ha nominato);
  • Comando (art. 15 DPR 465/1997): assegnazione temporanea del Segretario ad altro ente con mantenimento della titolarità nell'ente di provenienza;
  • Scavalco «a giornate»: forma tipica dei piccoli Comuni del reatino e delle zone montane — il Segretario titolare di una sede è autorizzato dal Prefetto a prestare servizio contestualmente in altri Comuni per giornate concordate (di norma copre Giunte e Consigli Comunali);
  • Segreterie convenzionate (art. 98 c. 3 TUEL): due o più Comuni convenzionati ex art. 30 TUEL condividono lo stesso Segretario Comunale, con distribuzione dell'orario e riparto economico (compreso il 40% del monte stipendiale del Comune capofila);
  • Reggenza (D.P.R. 465/1997): copertura temporanea di una sede vacante da parte di un Segretario titolare di altra sede (di norma su designazione della Prefettura).

13. Tabella sinottica di tutti gli istituti

Istituto Trasferimento? Durata Consenso dipendente Oneri economici
Mobilità volontaria (art. 30)Sì — definitivoIndeterminataEnte destinatario
Mobilità obbligatoria pre-concorso (art. 34-bis)Sì — definitivoIndeterminataNo (personale in disponibilità)Ente destinatario
Mobilità collettiva/eccedenze (artt. 33-34)Sì — definitivo (o cessazione)24 mesi max in disponibilitàNoEnte di provenienza (indennità) → destinatario
Mobilità intercompartimentaleSì — definitivoIndeterminataEnte destinatario (con equiparazione retributiva)
Comando (art. 56)No6 mesi - 3 anni (rinnovabile)Destinatario (con rimborso a provenienza)
Distacco funzionaleNoVariabile — di progettoRipartizione convenzionale
Scavalco d'eccedenza (L. 311/2004 art. 1 c. 557)No — rapporto paralleloRinnovabile annualmenteCompenso aggiuntivo destinatario
Scavalco condiviso/convenzionato (art. 14 CCNL + L. 145/2018)No — orario ripartitoDa convenzioneRipartizione pro quota
Assegnazione temporanea 42-bis (D.Lgs. 151/2001)No — assegnazione temporaneaFino a 3 anni (figlio ≤ 3 anni)Diritto del dipendenteDestinatario
Trasferimento L. 104 (art. 33 c. 5)Sì o No a seconda della richiestaVariabileDiritto del dipendenteDestinatario
Trasferimento d'ufficio internoNo — spostamento internoIndeterminataNo (motivazione richiesta)Neutro
Comando/scavalco del SegretarioNo o Sì con nominaVariabileRipartizione tra enti

14. Il coordinamento con il PIAO e con la programmazione dei fabbisogni

Ogni operazione di mobilità definitiva incide sulla dotazione organica e sul Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) — sezione 3.3 del PIAO. Prima di attivare qualsiasi procedura di mobilità in entrata (che equivale a un'assunzione), il Segretario deve verificare:

  • Il posto è previsto nel PTFP + coerente con la capacità assunzionale dell'ente (art. 33 DL 34/2019 + DPCM 17/3/2020 per Comuni + DPCM successivi);
  • Sono state effettuate le comunicazioni ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001;
  • Il posto è finanziato in bilancio (capitolo di spesa + parere di regolarità contabile);
  • Il profilo richiesto è coerente con il fabbisogno organizzativo descritto nel PIAO.

💡 La mobilità e le capacità assunzionali

Le operazioni di mobilità volontaria «neutra» (in entrata da altra PA di analogo comparto — es. tra Comuni) non consumano capacità assunzionale: l'ente destinatario acquisisce il dipendente, l'ente di provenienza libera un posto — nessun impatto sui saldi di finanza pubblica del comparto EELL. Le mobilità in entrata da comparti diversi (es. da Ministeri o Sanità), invece, sono equiparate ad assunzione e consumano capacità assunzionale. La Corte dei conti ha più volte chiarito questa distinzione (Sez. Aut. del. 25/SEZAUT/2016; Sez. Reg. Lombardia parere 145/2019).

  1. Distingui gli istituti: mobilità definitiva ≠ comando ≠ scavalco. Confonderli genera contenzioso e rilievi della Corte dei conti. Usa la tabella sinottica del § 13 come riferimento rapido.
  2. Verifica sempre la comunicazione ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 prima di indire concorsi o avvisi di mobilità volontaria che equivalgano ad assunzione. Attesa: 45 giorni tassativi.
  3. Pubblica gli avvisi di mobilità volontaria su Portale InPA: la disciplina generale del reclutamento (art. 35-ter D.Lgs. 165/2001 + DPR 82/2023) impone il canale InPA anche per la mobilità volontaria.
  4. Ricorda il carattere ricettizio del consenso dell'ente di provenienza: fino al nulla osta non si può procedere alla sottoscrizione del contratto (Corte cost. 199/2018).
  5. Per i piccoli Comuni, ricorda lo scavalco d'eccedenza: fino a 25.000 ab. (DL 75/2023) + qualsiasi Unione. Massimo 12 ore settimanali + autorizzazione ente di appartenenza + rispetto orario massimo D.Lgs. 66/2003.
  6. Per la segreteria condivisa, usa la convenzione ex art. 98 c. 3 TUEL: distribuisci orario e riparto economico in modo chiaro nella convenzione + rispetta il 40% del monte stipendiale del Comune capofila.
  7. Ricorda l'art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 per i genitori con figli ≤ 3 anni: è un diritto, non una facoltà dell'ente. Diniego solo con motivazione puntuale.
  8. Applica con rigore la L. 104/1992: la scelta della sede di lavoro più vicina al familiare disabile ha priorità nelle procedure di mobilità e di trasferimento — verifica sempre la certificazione di gravità.
  9. Non usare il comando come surrogato dell'assunzione: se il posto è stabile, va bandito il concorso. Il comando pluriennale reiterato senza copertura del posto è illegittimo (Cass. Lav. sentt. costanti).
  10. Documenta ogni operazione nel PIAO: la sezione 3.3 (PTFP) deve dare conto delle mobilità in entrata/uscita programmate, delle segreterie convenzionate, degli scavalchi in essere. La coerenza tra atti di mobilità e PIAO è oggetto di controllo dell'OIV/Revisore e della Corte dei conti.
✅ Esempio pratico — Comune X di 4.500 abitanti. Il Comune X ha una scopertura sul profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo. Il Segretario, in raccordo con il Sindaco, valuta le opzioni: (a) mobilità volontaria ex art. 30 — indice avviso su InPA con 15 gg di termine, condizionandolo all'esito negativo del concorso in bando; se pervengono candidature idonee, chiede il nulla osta all'ente di appartenenza (30 gg); (b) scavalco d'eccedenza — attiva accordo con Comune Y (30.000 ab. — anche > 25.000 non impedisce Y di essere ente di provenienza) per 12 ore settimanali di un Istruttore Direttivo del Comune Y, con autorizzazione formale del Comune Y; (c) comando — accordo temporaneo con la Provincia per 12 mesi, con rimborso stipendio; (d) segreteria/servizio convenzionato — se il fabbisogno è strutturale, valuta con il Comune Z limitrofo (2.500 ab.) una convenzione ex art. 98 c. 3 / art. 30 TUEL per condividere un dipendente. Il Segretario documenta la scelta nel PIAO 2027-2029 sezione 3.3 e trasmette gli atti al Revisore.
📌 Fonti principali: D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 (artt. 30, 33, 34, 34-bis, 35, 56, 70 c. 12); D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 (art. 42-bis); L. 5/2/1992 n. 104 (art. 33 c. 5-bis, 5-ter); L. 30/12/2004 n. 311 (art. 1 c. 557 come mod. DL 44/2023 e DL 75/2023 art. 28 c. 1-bis); L. 30/12/2018 n. 145 (art. 1 c. 124); CCNL Comparto Funzioni Locali (art. 14 CCNL 22/1/2004 e successivi); D.P.R. 4/12/1997 n. 465 (Segretari Comunali); D.L. 9/6/2021 n. 80 conv. L. 113/2021 (Portale InPA); DPR 16/6/2023 n. 82 (procedure di reclutamento); TUEL D.Lgs. 267/2000 (artt. 30, 89, 98). Giurisprudenza: Corte cost. sentt. 4/2013 e 199/2018 (limiti costituzionali della mobilità); Cass. SS.UU. 18572/2018 (natura giuridica); Corte conti Sez. Aut. del. 25/SEZAUT/2016 (mobilità e capacità assunzionali); Sez. Reg. Lombardia parere 145/2019.